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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/08/2025, n. 3867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3867 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14443/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Settima Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 14443/2023 promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. SERGI FEDERICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio dell'avv. PASQUA CIRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...], e Parte_2 Parte_3
, nato a [...] il [...]
[...]
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“conferma dell'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, con collocamento e residenza presso la stessa, sospensione degli incontri in LN con il padre, con eventuale ripresa solo all'esito di un percorso presso il SERD da parte del sig. , ferme restando le disposizioni che i Servizi CP_1 Sociali territorialmente competenti riterranno più opportune;
chiede la conferma della presa in carico da parte della NPI;
insta per un contributo al mantenimento pari a euro 700,00 mensili
(350,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie), 100% dell'assegno unico in favore della madre, con condanna alle spese.”
Per parte resistente:
“a) regolarsi secondo giustizia sulle istanze formulate da parte ricorrente, disciplinando
l'affidamento condiviso in considerazione della condizione di difficoltà che è costretto a vivere il
ogni volta che vuole esercitare il suo diritto di visita ai minori e delle sue difficili Controparte_1 condizioni economiche;
b) disciplinare, ancora secondo giustizia e tenendo in considerazione le esposizioni economiche del resistente, il mantenimento dei minori;
c) Compensare le spese del presente giudizio.”
Per il P.M.:
“disporsi affido in via esclusiva alla madre”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e sono nati dalla relazione tra Parte_2 Parte_3 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità Controparte_1 di carattere.
Con ricorso depositato in data 31/07/2023 ha chiesto al Tribunale l'adozione Parte_1 dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Con comparsa del 14/02/2024 si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 21/03/2024 le parti venivano sentite e, all'esito, con ordinanza emanata in data
27/03/2024, il Giudice delegato assumeva provvedimenti provvisori.
All'udienza del 09/01/2025 il Giudice delegato confermava tali provvedimenti.
Infine, all'udienza del 12/06/2025, presente solo parte ricorrente, quest'ultima precisava le conclusioni come in epigrafe riportato e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Su affidamento e collocamento dei figli
La ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo c.d. rafforzato dei minori, con collocamento presso di sé e sospensione degli incontri in luogo neutro col padre sino alla ripresa da parte dello stesso del percorso presso il SerD. Il resistente ha invece chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori. Sul punto bisogna anzitutto osservare che, coi provvedimenti provvisori e urgenti del 27/03/2024, il
Giudice delegato aveva disposto l'affido esclusivo c.d. rafforzato dei minori alla madre, con collocazione degli stessi presso quest'ultima e incontri col padre da svolgersi in luogo neutro alla presenza di personale educativo (e con liberalizzazione subordinata all'esito positivo del percorso del padre presso il SerD). Tali decisioni venivano assunte sulla base delle seguenti considerazioni: che a far data dal trasferimento di madre e figli (da Napoli) a Torino, nel mese di dicembre 2021, il padre aveva mantenuto con questi ultimi rapporti incostanti, che nell'autunno 2023 si erano infine interrotti dopo un periodo di progressiva rarefazione;
che ciò era avvenuto in conseguenza della (a ben vedere risalente) condizione di tossicodipendenza dell'uomo, che l'avrebbe portato anche a tenere condotte penalmente illecite, sanzionate con un periodo di detenzione nel mese di novembre 2023; che solo dal mese di dicembre 2023 era iniziato il percorso di disintossicazione dell' presso il Pt_2
SerD di Torre del Greco.
Dopodiché, all'udienza del 09/01/2025, il Giudice delegato confermava tali provvedimenti. Ciò anche sulla base delle relazioni nel frattempo depositate dai servizi sociali, dalle quali emergeva che: il padre era risultato per due volte positivo alle analisi tossicologiche del SerD di Torre del Greco e, da ultimo, aveva interrotto il percorso ivi iniziato a causa del suo trasferimento a Cittareale;
gli incontri coi minori, ancorché poco numerosi, anche a causa dell'incostanza del padre, stavano dando buoni risultati.
Ora, dall'ultima relazione di aggiornamento dei servizi sociali (depositata in data 12/06/2025) emerge che: sin dai primi mesi di quest'anno è risultato sempre più difficile organizzare gli incontri padre- figli, a causa dell'incostanza e della frequente irreperibilità del primo, al punto che nel mese di aprile
2025 – a fronte dell'assenza dell' all'ultimo appuntamento in luogo neutro – si è deciso Pt_2 di interromperne momentaneamente la calendarizzazione;
la madre, viceversa, continua a presentarsi quale figura genitoriale adeguata, oltre che dotata del sostegno della famiglia d'origine, presso la quale attualmente risiede.
In considerazione di quanto sopra, ritiene il Collegio di dover confermare quanto già previsto in via provvisoria su affido e collocazione dei minori e di dover sospendere, allo stato, gli incontri padre- figli, rimettendone la ripresa a una manifestazione di interesse in tal senso da parte del primo (incontri da svolgersi in luogo neutro, alla presenza di personale educativo, con eventuale futura liberalizzazione subordinata allo svolgimento da parte dell'uomo di un positivo percorso presso il
SerD). Risulta altresì necessario, alla luce della suindicata condizione familiare, confermare gli incarichi ai servizi socio-sanitari, nell'interesse dei minori. Sul mantenimento dei figli
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del padre un contributo al mantenimento pari a 700 euro mensili (350 euro per figlio), oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie, con attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre. Il resistente sul punto si è rimesso.
Bisogna anzitutto osservare che, coi provvedimenti provvisori e urgenti del 27/03/2024, il Giudice delegato aveva disposto che il padre versasse alla madre, a titolo di mantenimento dei figli, l'importo mensile di complessivi 500 euro (250 euro per figlio), oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie. Ciò in considerazione dei seguenti elementi: la madre lavorava part-time con retribuzione pari a circa 700 euro mensili, viveva coi due figli presso i propri genitori e percepiva integralmente l'assegno unico dell'importo di 134 euro;
il padre risultava asseritamente disoccupato ma aveva ricevuto un'offerta di lavoro stagionale, viveva in una casa di proprietà e riceveva un sostegno economico dalla famiglia d'origine.
Ora, dalle successive relazioni di aggiornamento dei servizi sociali emerge che la principale sopravvenienza (rilevante) che si è verificata consiste nel reperimento da parte del resistente di un'attività lavorativa in ambito edilizio con contratto a tempo pieno. Circostanza che merita di essere valorizzata anche considerato che l' , pur costituendosi nel presente giudizio, non ha mai Pt_2 depositato la documentazione reddituale e patrimoniale prescritta dalla legge (né alcun altro documento, a dire il vero).
In considerazione del suddetto miglioramento sopravvenuto delle condizioni economiche del resistente, ritiene il Collegio di dover aumentare all'importo di 600 euro (300 per ciascun figlio) la somma dovuta mensilmente dal padre alla madre a titolo di contributo al mantenimento c.d. ordinario dei figli (ferma la partecipazione al 50% alle spese straordinarie).
Quanto all'assegno unico, esso spetta per legge alla sola madre in forza dell'affido esclusivo c.d.
dei figli a quest'ultima. Parte_4
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di parte resistente.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, e ancorate pressoché ai minimi tabellari, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, della modesta complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo, della discussione orale della causa:
• fase di studio € 1.000,00
• fase introduttiva € 800,00
• fase istruttoria € 903,00 • fase decisoria € 1.500,00
E dunque in totale € 4.203,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
AFFIDA i figli in via esclusiva alla madre, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per i minori ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
SOSPENDE gli incontri padre-figli.
DISPONE che il padre possa ricominciare ad incontrare i figli in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo, secondo modalità
e tempi individuati dal Servizio medesimo, a condizione che sia il genitore a richiederli, che si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e per l'accertamento delle proprie condizioni personali, nonché per intrattenere con i figli una frequentazione regolare ed in ogni caso, previa valutazione delle condizioni psicologiche delle minori e tenuto conto del loro gradimento.
DISPONE la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno al nucleo e ai minori, da parte dei competenti servizi territoriali, fino a quando ritenuto opportuno e necessario, nell'interesse dei minori.
DISPONE la presa in carico di da parte del Ser.D. territorialmente Controparte_1 competente al fine di accertare l'eventuale situazione di uso / abuso / dipendenza da sostanze stupefacenti.
DISPONE che corrisponda a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di agosto 2025,
l'assegno di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere a Controparte_1 Pt_1
le spese di lite, che liquida, per il loro intero ammontare, in complessivi € 4.203,00, oltre
[...] esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22/07/2025. Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Minuta redatta dal MOT Andrea Coucourde
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Settima Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 – 337 bis e segg. c.c. e 473 bis e ss c.p.c. iscritto al n. r.g. 14443/2023 promosso da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. SERGI FEDERICA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso lo studio dell'avv. PASQUA CIRO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: nato a [...] il [...], e Parte_2 Parte_3
, nato a [...] il [...]
[...]
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“conferma dell'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre, con collocamento e residenza presso la stessa, sospensione degli incontri in LN con il padre, con eventuale ripresa solo all'esito di un percorso presso il SERD da parte del sig. , ferme restando le disposizioni che i Servizi CP_1 Sociali territorialmente competenti riterranno più opportune;
chiede la conferma della presa in carico da parte della NPI;
insta per un contributo al mantenimento pari a euro 700,00 mensili
(350,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie), 100% dell'assegno unico in favore della madre, con condanna alle spese.”
Per parte resistente:
“a) regolarsi secondo giustizia sulle istanze formulate da parte ricorrente, disciplinando
l'affidamento condiviso in considerazione della condizione di difficoltà che è costretto a vivere il
ogni volta che vuole esercitare il suo diritto di visita ai minori e delle sue difficili Controparte_1 condizioni economiche;
b) disciplinare, ancora secondo giustizia e tenendo in considerazione le esposizioni economiche del resistente, il mantenimento dei minori;
c) Compensare le spese del presente giudizio.”
Per il P.M.:
“disporsi affido in via esclusiva alla madre”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori e sono nati dalla relazione tra Parte_2 Parte_3 Parte_1
e , non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità Controparte_1 di carattere.
Con ricorso depositato in data 31/07/2023 ha chiesto al Tribunale l'adozione Parte_1 dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
Con comparsa del 14/02/2024 si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 21/03/2024 le parti venivano sentite e, all'esito, con ordinanza emanata in data
27/03/2024, il Giudice delegato assumeva provvedimenti provvisori.
All'udienza del 09/01/2025 il Giudice delegato confermava tali provvedimenti.
Infine, all'udienza del 12/06/2025, presente solo parte ricorrente, quest'ultima precisava le conclusioni come in epigrafe riportato e il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Su affidamento e collocamento dei figli
La ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo c.d. rafforzato dei minori, con collocamento presso di sé e sospensione degli incontri in luogo neutro col padre sino alla ripresa da parte dello stesso del percorso presso il SerD. Il resistente ha invece chiesto disporsi l'affido condiviso dei minori. Sul punto bisogna anzitutto osservare che, coi provvedimenti provvisori e urgenti del 27/03/2024, il
Giudice delegato aveva disposto l'affido esclusivo c.d. rafforzato dei minori alla madre, con collocazione degli stessi presso quest'ultima e incontri col padre da svolgersi in luogo neutro alla presenza di personale educativo (e con liberalizzazione subordinata all'esito positivo del percorso del padre presso il SerD). Tali decisioni venivano assunte sulla base delle seguenti considerazioni: che a far data dal trasferimento di madre e figli (da Napoli) a Torino, nel mese di dicembre 2021, il padre aveva mantenuto con questi ultimi rapporti incostanti, che nell'autunno 2023 si erano infine interrotti dopo un periodo di progressiva rarefazione;
che ciò era avvenuto in conseguenza della (a ben vedere risalente) condizione di tossicodipendenza dell'uomo, che l'avrebbe portato anche a tenere condotte penalmente illecite, sanzionate con un periodo di detenzione nel mese di novembre 2023; che solo dal mese di dicembre 2023 era iniziato il percorso di disintossicazione dell' presso il Pt_2
SerD di Torre del Greco.
Dopodiché, all'udienza del 09/01/2025, il Giudice delegato confermava tali provvedimenti. Ciò anche sulla base delle relazioni nel frattempo depositate dai servizi sociali, dalle quali emergeva che: il padre era risultato per due volte positivo alle analisi tossicologiche del SerD di Torre del Greco e, da ultimo, aveva interrotto il percorso ivi iniziato a causa del suo trasferimento a Cittareale;
gli incontri coi minori, ancorché poco numerosi, anche a causa dell'incostanza del padre, stavano dando buoni risultati.
Ora, dall'ultima relazione di aggiornamento dei servizi sociali (depositata in data 12/06/2025) emerge che: sin dai primi mesi di quest'anno è risultato sempre più difficile organizzare gli incontri padre- figli, a causa dell'incostanza e della frequente irreperibilità del primo, al punto che nel mese di aprile
2025 – a fronte dell'assenza dell' all'ultimo appuntamento in luogo neutro – si è deciso Pt_2 di interromperne momentaneamente la calendarizzazione;
la madre, viceversa, continua a presentarsi quale figura genitoriale adeguata, oltre che dotata del sostegno della famiglia d'origine, presso la quale attualmente risiede.
In considerazione di quanto sopra, ritiene il Collegio di dover confermare quanto già previsto in via provvisoria su affido e collocazione dei minori e di dover sospendere, allo stato, gli incontri padre- figli, rimettendone la ripresa a una manifestazione di interesse in tal senso da parte del primo (incontri da svolgersi in luogo neutro, alla presenza di personale educativo, con eventuale futura liberalizzazione subordinata allo svolgimento da parte dell'uomo di un positivo percorso presso il
SerD). Risulta altresì necessario, alla luce della suindicata condizione familiare, confermare gli incarichi ai servizi socio-sanitari, nell'interesse dei minori. Sul mantenimento dei figli
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del padre un contributo al mantenimento pari a 700 euro mensili (350 euro per figlio), oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie, con attribuzione integrale dell'assegno unico alla madre. Il resistente sul punto si è rimesso.
Bisogna anzitutto osservare che, coi provvedimenti provvisori e urgenti del 27/03/2024, il Giudice delegato aveva disposto che il padre versasse alla madre, a titolo di mantenimento dei figli, l'importo mensile di complessivi 500 euro (250 euro per figlio), oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie. Ciò in considerazione dei seguenti elementi: la madre lavorava part-time con retribuzione pari a circa 700 euro mensili, viveva coi due figli presso i propri genitori e percepiva integralmente l'assegno unico dell'importo di 134 euro;
il padre risultava asseritamente disoccupato ma aveva ricevuto un'offerta di lavoro stagionale, viveva in una casa di proprietà e riceveva un sostegno economico dalla famiglia d'origine.
Ora, dalle successive relazioni di aggiornamento dei servizi sociali emerge che la principale sopravvenienza (rilevante) che si è verificata consiste nel reperimento da parte del resistente di un'attività lavorativa in ambito edilizio con contratto a tempo pieno. Circostanza che merita di essere valorizzata anche considerato che l' , pur costituendosi nel presente giudizio, non ha mai Pt_2 depositato la documentazione reddituale e patrimoniale prescritta dalla legge (né alcun altro documento, a dire il vero).
In considerazione del suddetto miglioramento sopravvenuto delle condizioni economiche del resistente, ritiene il Collegio di dover aumentare all'importo di 600 euro (300 per ciascun figlio) la somma dovuta mensilmente dal padre alla madre a titolo di contributo al mantenimento c.d. ordinario dei figli (ferma la partecipazione al 50% alle spese straordinarie).
Quanto all'assegno unico, esso spetta per legge alla sola madre in forza dell'affido esclusivo c.d.
dei figli a quest'ultima. Parte_4
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico di parte resistente.
Esse vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla
Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, e ancorate pressoché ai minimi tabellari, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, della modesta complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo, della discussione orale della causa:
• fase di studio € 1.000,00
• fase introduttiva € 800,00
• fase istruttoria € 903,00 • fase decisoria € 1.500,00
E dunque in totale € 4.203,00, oltre esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., artt. 337 bis e segg. c.c. e 473-bis. e ss c.p.c.
AFFIDA i figli in via esclusiva alla madre, demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior interesse per i minori ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive ecc.) e disponendo che gli stessi mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
SOSPENDE gli incontri padre-figli.
DISPONE che il padre possa ricominciare ad incontrare i figli in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo, secondo modalità
e tempi individuati dal Servizio medesimo, a condizione che sia il genitore a richiederli, che si presenti ai competenti Servizi sociali e collabori per la fissazione degli incontri e per l'accertamento delle proprie condizioni personali, nonché per intrattenere con i figli una frequentazione regolare ed in ogni caso, previa valutazione delle condizioni psicologiche delle minori e tenuto conto del loro gradimento.
DISPONE la prosecuzione degli interventi di monitoraggio e sostegno al nucleo e ai minori, da parte dei competenti servizi territoriali, fino a quando ritenuto opportuno e necessario, nell'interesse dei minori.
DISPONE la presa in carico di da parte del Ser.D. territorialmente Controparte_1 competente al fine di accertare l'eventuale situazione di uso / abuso / dipendenza da sostanze stupefacenti.
DISPONE che corrisponda a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli, entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di agosto 2025,
l'assegno di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
DICHIARA TENUTO E CONDANNA a rifondere a Controparte_1 Pt_1
le spese di lite, che liquida, per il loro intero ammontare, in complessivi € 4.203,00, oltre
[...] esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
22/07/2025. Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Minuta redatta dal MOT Andrea Coucourde