Articolo 20 della Legge 19 ottobre 1960, n. 1197
Articolo 19Articolo 21
Versione
13 novembre 1960
Art. 20.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti ai capitoli numeri 390, 535, 536 e 537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.
Il Ministro per il tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle Aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al comma precedente.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960