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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 896/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 896/2023 promossa da:
C.F. ), difeso in proprio Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCHI SERGIO Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
<< In totale riforma della sentenza n. 331/2023 (nel procedimento distinto al n. 451/2019 Rg.) emessa in data 28/04/2023 e pubblicata dal Tribunale di Forlì in data 02/05/2023 – notificata via pec in pari data ed in accoglimento della prefata impugnazione, contrariis rejectis, piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita: Nel merito, e in via principale si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello:
- Accertare e dichiarare fondato l'appello promosso dalla per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto,
- condannare il sig. residente in [...], 47521 Cesena (FC) a Controparte_1 risarcimento dei danni a favore dell' Avv. del danno anche morale Parte_1 derivatogli dalla presentazione della denuncia infondata e calunniosa mediante il pagamento della somma di € 100.000,00 ovvero di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia all'esito delle istruttorie da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 cc;
per tutti i fatti esposti nella narrativa del presente atto, e per l'effetto pagina 1 di 15 - Condannare il sig. a rifondere all'Avv. la somma pari a Controparte_1 Parte_1
€11.268,00 oltre 15% per spese generali, CPA e IVA di legge, corrisposta dall'appellante a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, così come liquidate nella sentenza impugnata.
- Spese di lite rifuse per entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali di studio, C.P.A. ed I.V.A., come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi così come formulati nelle memorie ex art.183 co. VI cpc. ivi compresa la CTU medico-legale>>
per l'appellato:
<< IN VIA PRELIMINARE E DI RITO – dichiarare manifestamente inammissibile l'appello avversario, per i motivi esposti e la violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c., comunque per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e confermare in ogni sua parte la Sentenza del Tribunale di Forlì gravata;
IN VIA PRINCIPALE – respingere le domande dell'appellante, non provate ed infondate tanto in fatto quanto in diritto per i motivi di cui al suesteso atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 331/2023 del 28/04-2/05/2023 del Tribunale di Forlì resa a definizione del procedimento civile rubricato al n. 451/2019 RG, qui gravata;
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, di cui lo scrivente procuratore si dichiara antistatario e con procura all'incasso. IN VIA ISTRUTTORIA: si contestano le richieste di controparte, in quanto non riformulate nelle note conclusive di Primo Grado ed in subordine o denegata assunzione di diverso provvedimento si chiede ammettere le istanze istruttorie formulate dal convenuto e non ammesse in Primo Grado anche a prova contraria>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) , avvocato, conveniva dinanzi al Tribunale di Forlì Parte_1 CP_2
, commercialista.
[...]
L'attore esponeva che il in data 23.9.2017, aveva sporto nei suoi CP_1
confronti denuncia querela per i delitti di diffamazione e di calunnia, ravvisati dal denunciante in ragione del contenuto della comparsa di risposta depositata il
9.1.2017 dal quale difensore di nel giudizio civile Pt_1 Controparte_3
NRG 4287/16. Tale giudizio era stato instaurato, dinanzi allo stesso Tribunale, da , padre di , nei confronti del per ottenere Controparte_4 CP_1 CP_3
la pronuncia di risoluzione di un contratto preliminare, datato 30.9.2013, di vendita di un appartamento in costruzione, e la condanna del convenuto,
pagina 2 di 15 promittente la vendita, alla restituzione del prezzo pattuito di euro 200.000,00, interamente versato al momento della firma del preliminare.
Le affermazioni del cui nella denuncia si attribuiva rilevanza Pt_1
delittuosa, consistevano nell'avere l'avvocato scritto nel proprio atto difensivo che il preliminare era stato <Una sorta di escamotage per mascherare la somma di denaro che lo stesso (ndr aveva preteso per la Controparte_1
sponsorizzazione della vendita di un terreno sito in Cesena via Settecrociari
Diegaro da parte del dottor ad una cliente del dottor Controparte_3
, , e che il <consulente e professionista Controparte_1 Parte_2 CP_1
di riferimento della >> aveva richiesto il pagamento di euro Pt_2
500.000,00 dal somma in cambio della quale egli avrebbe spinto e CP_3
convinto l ad acquistare detto terreno al prezzo di euro 3.000.000,00, Pt_2
più alto di quello altrimenti atteso dal venditore. Il si leggeva nella Pt_1
denuncia-querela, aveva in tal modo ascritto a i reati Controparte_1
procedibili d'ufficio di truffa aggravata e di estorsione.
L'attore deduceva che la denuncia-querela in questione era stata sporta dal nella piena consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, essendo CP_1
senz'altro evidente che il non aveva fatto altro che riportare, nella Pt_1
comparsa di risposta, la versione dei fatti riferitagli dal cliente;
per di più,
era consapevole che la versione dei fatti sostenuta dal Controparte_1
era corrispondente al vero, come emerso dalle indagini compiute dalla CP_3
GdF in vari procedimenti penali a carico del e dei padre e CP_3 CP_1
figlio.
Conclusosi il procedimento penale iscritto a seguito della denuncia del CP_1
con decreto di archiviazione dell'8.8.2018, il allegava che, avuta Pt_1
conoscenza delle indagini penali a suo carico in occasione della notifica, il
25.10.2017, dell'avviso di proroga, aveva patito uno sconvolgimento della vita personale, di coppia, relazionale e professionale, versando in un continuo stato pagina 3 di 15 di ansia, con insonnia e attacchi di panico;
chiedeva pertanto la condanna del al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in euro CP_1
100.000,00.
Costituitosi , con sentenza n.331/23 il Tribunale rigettava la Controparte_1
domanda attorea e condannava il alla rifusione delle spese di lite. Il Pt_1
primo giudice riteneva che non fosse stato provata dall'attore la sussistenza, in capo al dell'elemento soggettivo della calunnia, e dunque la CP_1
consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza del denunciato.
Avverso tale sentenza proponeva appello il per vedere accolta la Pt_1
domanda da lui proposta;
in subordine chiedeva quanto meno la compensazione delle spese di primo grado.
Costituitosi il per resistere all'impugnazione, la causa veniva CP_1
trasmessa al collegio per la decisione in esito all'udienza del 15.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)L'appello – ammissibile, in quanto articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili- è fondato.
Non occorre pertanto dare ingresso alle prove sull'an che il ha Pt_1
reiterato in questa sede (oltre che in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale), fra cui, in particolare, la CTU fonica relativa al file audio da lui prodotto quale doc. 24, relativo, secondo la trascrizione di parte, ad una conversazione fra il e su fatti rilevanti per questo CP_3 Controparte_4
giudizio.
3)Va premesso che non risulta agli atti se le vicende relative al contratto preliminare del 30.9.2013 abbiano costituito oggetto di specifica indagine pagina 4 di 15 penale. Non si conosce infatti l'esito della querela del 5.1.2018, sporta dal contro per avere questi asseritamente preteso CP_3 Controparte_4
500.000,00 al fine di agevolare e di non ostacolare la vendita di un terreno del all di cui il era consulente;
secondo il querelante, CP_3 Pt_2 CP_1
versati dal al già circa euro 150.000,00, la risoluzione del CP_3 CP_1
simulato preliminare immobiliare, peraltro recante firma apocrifa del promittente venditore, avrebbe in tesi consentito di giustificare il versamento di euro 200.000,00 dal al quale apparente restituzione del CP_3 CP_1
prezzo di pari importo, indicato nel preliminare come pagato. Questa è peraltro la versione dei fatti riportata dal nella comparsa di costituzione nel Pt_1
giudizio NRG 4281/17 per contrastare la richiesta di di Controparte_4
pagamento di euro 200.000,00. Di tale giudizio non si conosce l'esito definitivo, rinvenendosi in atti la sola sentenza di primo grado, che ha accolto la domanda di in conseguenza della ritenuta autenticità della Controparte_4
firma del CP_3
I procedimenti penali di cui sono stati prodotti alcuni atti riguardano, il primo, i reati di ricettazione di tre assegni bancari, per complessivi euro 140.000,00, provento di furto e falsificazione dei titoli, ascritti, in seguito a denuncia del a , il quale è stato assolto con sentenza del CP_3 Controparte_4
10.11.2016.
Il secondo, riguarda i reati di calunnia e falsa testimonianza ascritti al CP_3
per la denuncia da lui sporta in relazione alla vicenda dei tre assegni e per la deposizione resa in quel procedimento;
per tali reati il ha riportato CP_3
condanna il 20.6.2019, poi definitiva.
Il terzo procedimento penale, a carico di entrambi i quali CP_1
amministratori della Alfa attiene alla emissione nei confronti del Parte_3
delle fatture 156/11 e 84/12 per operazioni inesistenti di <analisi CP_3
preventiva dell'operazione di cessione di terreno in Cesena e assistenza in fase
pagina 5 di 15 di trattativa. Analisi e assistenza delle problematiche fiscali connesse alle operazioni di cessione del terreno>>, e si è concluso con l'assoluzione degli imputati ex art. 530 c2 cpp.
4)Trattando dapprima l'illecito attribuito dal all'appellato per averlo Pt_1
calunniosamente denunciato per calunnia (c.d. calunnia di calunnia), il giudizio si incentra sull'accertamento, in capo al dell'elemento soggettivo del CP_1
delitto ex art. 368 cp, del quale il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova.
E' opportuno ricordare che la calunnia è un reato (anche) contro l'amministrazione della giustizia, che non va esposta al pericolo di essere tratta in inganno e fuorviata. Secondo il costante insegnamento della S.C., la consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato, è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. pen. 46205/09); perché possa escludersi il dolo della calunnia, occorre accertare che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato (Cass. pen. 3964/09). La supposta illiceità del fatto denunciato deve essere ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà, e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. pen. 122209/20, 29117/12).
Occorre allora valutare se l'erroneo convincimento del denunciante CP_1
che il nel redigere l'atto difensivo, avesse agito con dolo di calunnia, Pt_1
accusandolo di delitti nella consapevolezza dell'innocenza del commercialista,
pagina 6 di 15 risulti nato da fatti storici concreti, suscettibili di verifica, o, comunque, correttamente rappresentati nella denuncia, poiché l'omissione di tale verifica o di corretta rappresentazione viene a connotare effettivamente in senso doloso la formulazione di un'accusa espressa in termini perentori (così le citate pronunce della S.C.).
Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, ritiene questa Corte che risulti adeguatamente provato che il abbia denunciato per calunnia il CP_1
nella consapevolezza che questi ne era innocente. Pt_1
E' pacifico, documentato in atti e non contestato, che l'avv. nella Pt_1
comparsa di risposta depositata nel procedimento civile NRG 4287/16, riportò la versione dei fatti relativi al preliminare di vendita immobiliare del 30.9.2013 come a lui riferita dal suo cliente. A tale versione, d'altronde, si è sempre attenuto il anche nel corso dei procedimenti penali. CP_3
Il GIP, con il decreto di archiviazione dell'8.8.2028, ha affermato che il non ha commesso in danno di il reato di calunnia, Pt_1 Controparte_1
per difetto dei relativi elementi oggettivo e soggettivo, e sul punto non vi è contestazione da parte dell'attuale appellato. E' d'altronde principio pacifico che, in tema di calunnia, il difensore non può essere chiamato a rispondere della sussistenza dei fatti denunziati quando la prestazione professionale si limiti ad espletare il mandato nei limiti consentiti dalla legge, senza lasciarsi coinvolgere volontariamente nell'azione criminosa posta eventualmente in essere dal cliente.
La denuncia per calunnia del -sporta contro il e non anche CP_1 Pt_1
contro il contro il quale l'appellato ha sporto querela l'8.4.2017 solo CP_3
per diffamazione, seguita da archiviazione, - è fondata sulla espressa affermazione che l'avvocato, nel momento in cui redigeva la comparsa di riposta, oltre a diffamarlo, gli aveva attribuito, dinanzi all'autorità giudiziaria, gravata ex art. 331 cpp dall'obbligo di rapporto -nel caso di specie dal Pt_1
anche sollecitato- condotte delittuose, procedibili d'ufficio, integranti truffa pagina 7 di 15 aggravata ed estorsione, nella consapevolezza dell'innocenza del commercialista, e dunque della falsità di quanto da lui affermato nell'atto difensivo.
In primo luogo, come dedotto dall'appellante, non si ravvisa alcuna ragione, neppure mai allegata, per la quale dovesse essere convinto Controparte_1
che il sapesse della insussistenza delle condotte che gli attribuiva, per Pt_1
averle lui stesso inventate, o per avere avuto contezza della falsità di quanto riferitogli dal cliente CP_3
Non risulta che il prima di sporgere querela, abbia ricercato il benché CP_1
minimo riscontro al fatto che il nel redigere la comparsa di risposta, Pt_1
fosse consapevole della falsità di quanto da lui scritto;
peraltro è del tutto normale e di comune esperienza -vieppiù per il considerate le sue CP_1
qualità professionali-, che, nel contraddittorio processuale, ciascuna parte, attraverso il difensore, faccia valere la propria versione dei fatti rilevanti per la controversia.
Ai fini dell'apprezzamento del dolo di calunnia in capo al da CP_1
intendersi alla luce delle indicazioni della S.C. sopra riportate, deve poi rilevarsi che l'affermazione che al preliminare (firmato o meno dal , CP_3
fossero sottostanti altri accordi e rapporti, diversi dalla semplice promessa di vendita immobiliare, non doveva ragionevolmente apparire ictu oculi infondata né al né al Pt_1 CP_1
Premesso che nella denuncia sporta contro il il ha affermato Pt_1 CP_1
di conoscere personalmente le vicende relative al preliminare e gli affari dell'anziano padre, nato nel 1923, da lui seguiti, (p. 2), deve considerarsi che il preliminare presentava diverse oggettive peculiarità, se non proprio “anomalie”: esso aveva ad oggetto un immobile in costruzione, che avrebbe dovuto essere completato entro la data del rogito per il quale era fissato il termine finale ad oltre due anni di distanza (31.12.2015), e l'intero prezzo di euro 200.000,00
pagina 8 di 15 risultava contestualmente versato dal compratore, il quale, esclusa espressamente dalle parti la trascrizione nei RR.II, non si premurava di ottenere alcuna garanzia per la restituzione in caso di mancata conclusione del definitivo, o di difformità dell'immobile e quant'altro.
Significativo è poi quanto è emerso dagli atti di indagine della GdF in seguito alla querela sporta dal contro il CP_1 Pt_1
Nelle sit dell'11 e del 18 dicembre 2017, ha dichiarato di non Controparte_1
avere rinvenuto documentazione relativa al pagamento del prezzo di euro
200.000,00 di cui al preliminare, né documentazione relativa all'immobile oltre alla planimetria allegata all'atto; ha dichiarato che il padre <non aveva alcuna intenzione di acquistare un appartamento in Cesenatico, ma aveva solamente desiderio di recuperare un credito vecchio risalente alla vicenda societaria che lo vedeva socio della CAR 2000 spa>> insieme al il che sembra CP_3
allora implicare che il preliminare avrebbe dovuto solo giustificare un successivo passaggio di denaro dal a;
ha CP_3 Controparte_4
dichiarato di non avere rinvenuto documentazione relativa alla sussistenza di tale credito del padre verso il né documentazione relativa ad un CP_3
prestito risalente al 1996 di £150.000,00, dal padre al CP_3
ha dichiarato alla GdF che la sua società Alfa & Co srl aveva Controparte_1
emesso le fatture 156/11 e 84/12 (poi oggetto del procedimento penale di cui si
è detto) per essersi occupato di assistere il per varie problematiche CP_3
contrattuali relative alla vendita del terreno all' e di avere emesso le Pt_2
fatture 85/12 e 86/12 nei confronti dell perché da lui assistita in Pt_2
qualità di consulente in relazione alla medesima operazione immobiliare.
Eppure, nella denuncia querela sporta contro il il aveva Pt_1 CP_1
scritto di avere avuto conoscenza delle vendite immobiliari dal CP_3
all' solo nella veste di Presidente del Collegio Sindacale della Pt_2
compratrice.
pagina 9 di 15 Ritiene la Corte che quanto sopra, lungi dal fondare in questa sede, cui sarebbe estraneo, qualsiasi accertamento in merito alla fondatezza o meno della tesi difensiva del a proposito del preliminare immobiliare, dà pienamente CP_3
conto non solo della non implausibilità della versione dei fatti riferita dal nella comparsa di risposta depositata nel giudizio NRG 4287/16, ma Pt_1
anche e soprattutto che di tale non implausibilità, come anche delle anomalie delle vicende negoziali relative al preliminare, e dunque dell'innocenza del dal delitto di calunnia, era senz'altro consapevole al Pt_1 Controparte_1
momento in cui lo denunciò per il reato ex art. 368 cp.
Deve concludersi, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che vi siano in atti plurimi elementi idonei, per a loro concordanza e gravità, a provare che il denunciò per calunnia il pur essendo CP_1 Pt_1
consapevole che l'avvocato, nel redigere la comparsa di risposta nel giudizio civile, gli aveva attribuito delle condotte delittuose, ma senza alcun dolo di calunnia.
5)Accertata la responsabilità ex art. 2043 cc dell'appellato per la calunnia di calunnia, non occorre stabilire se avesse o meno natura calunniosa anche la denuncia sporta dal per il delitto di diffamazione, in tesi posto in CP_1
essere dall'avvocato con le medesime dichiarazioni.
Da un lato, non risulta specificamente impugnata l'affermazione del Tribunale
(p. 12) per la quale, potendo il reato di diffamazione configurarsi anche quando al diffamato siano attribuiti fatti veri, ma con modalità avvertite come offensive dell'onore e della reputazione, <non appare condivisibile l'assunto avanzato dall'attore per cui il convenuto, in quanto asseritamente consapevole della verità delle affermazioni contenute negli scritti dell'avv. per ciò solo Pt_1
sarebbe in dolo di calunnia: ben avrebbe potuto, infatti, il convenuto – sempre in una valutazione ipotetica ed astratta – ritenersi ingiustamente leso nell'onore e nella reputazione – e dunque astrattamente vittima di
pagina 10 di 15 diffamazione, pur nella consapevolezza della verità delle affermazioni, in quanto detta verità non esclude, necessariamente, la configurabilità della diffamazione>>.
Dall'altro lato, ritiene questa Corte che, secondo la comune esperienza, i pregiudizi lamentati dal siano ricollegabili alla denuncia per calunnia, Pt_1
reato assai più grave di quella per diffamazione;
per la natura di delitto contro l'amministrazione della giustizia, l'accusa di calunnia è tale da incidere più profondamente sull'onore professionale di chi eserciti l'avvocatura. I pregiudizi patiti dal legale sarebbero stati quindi gli stessi, e non maggiori, se calunniosa fosse risultata anche l'accusa di diffamazione.
6)Passando al quantum, deve preliminarmente rilevarsi che il ha Pt_1
chiesto il risarcimento dei danni, quantificati indicativamente in complessivi euro 100.000,00, senza mai specificare, nel corso di tutto il giudizio di primo grado e neppure in appello, i singoli tipi di pregiudizio patiti.
Se è vero che l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento -salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea-, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante (Cass. 2340/24), talché, secondo tale principio, non si producono decadenze processuali quanto alla possibilità di specificare natura ed entità delle singole voci di danno, non di meno, avendo la richiesta di risarcimento ad oggetto la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, è necessario che l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto (Cass. 23233/24,
10577/18), fra i quali si annoverano non solo la condotta del danneggiante, ma anche il danno causato, essendo in tutta evidenza vietato dall'art. 112 cpc e dall'art. 101 cpc, che il giudice, d'ufficio, ricerchi nelle risultanze processuali la pagina 11 di 15 prova di danni che il danneggiato non ha mai lamentato, nei suoi atti difensivi, di aver subito, e su cui non si è formato alcun contraddittorio.
Orbene, sono sati dal allegati e pienamente provati, anche mediante la Pt_1
produzione delle prescrizioni di farmaci, per lo più ansiolitici, un danno biologico temporaneo, senz'altro parziale, di tipo psichico, nel periodo fra la notifica della proroga delle indagini (25.10.2017) e l'archiviazione (8.8.2028); è stato altresì allegato il danno emergente relativo all'assistenza di avvocato penalista.
Della componente dinamico-relazionale del danno biologico temporaneo, e del danno morale hanno compiutamente riferito i testi e Tes_1 Tes_2 Tes_3
, dalle cui deposizioni sono emersi lo sconvolgimento della vita Tes_4
personale, di coppia, di relazione e professionale, l'insonnia, gli stati di ansia e di agitazione, e l'isolamento sociale volontario, che l'appellante ha patito dopo avere avuto conoscenza delle indagini a suo carico.
Il danno morale, inteso strettamente nella componente della sofferenza interiore, può essere liquidato equitativamente in euro 10.000,00 ai valori attuali, considerati, nonostante la gravità dell'offesa, la brevità del periodo trascorso sino all'archiviazione, ed anche il fatto che nessuna diffusione risulta avere avuto la notizia della denuncia al di fuori delle persone con le quali lo stesso ha scelto di parlarne. Pt_1
Per il danno biologico temporaneo, nell'arco dei 290 giorni trascorsi dalla notizia delle indagini all'archiviazione, può ritenersi che la prima metà del periodo abbia comportato gli effetti più gravi, con ITT al 50%, e la seconda, per effetto di un naturale adattamento alle contingenze avverse, una ITT al 25%.
Va assunto, per la liquidazione del danno biologico temporaneo, l'importo giornaliero indicato dalle attuali tabelle del Tribunale di Milano, di cui euro
81,00 riguardano il danno biologico, apparendo integrare una duplicazione pagina 12 di 15 risarcitoria il riconoscimento anche della quota di euro 34,00 giornalieri relativi al danno morale.
Il danno biologico temporaneo può essere quindi liquidato ai valori attuali complessivamente in euro 8.523,00.
A titolo di danno patrimoniale emergente, può essere riconosciuto l'importo di euro 6.344,00, accessori compresi, relativo al compenso per la difesa penale da parte dell'avv. Baldacci. Nonostante non risulti avvenuto il pagamento della nota pro forma prodotta in giudizio, il danno emergente di cui all'art. 1223 c.c. non può essere considerato indicativo dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass. 4718/16).
Non è quindi necessario dare ingresso alla prova testimoniale articolata dal sul punto (cap. 13), che il Tribunale non ha ammesso per la Pt_1
documentazione già in atti.
Il suindicato importo appare inoltre del tutto congruo;
esso, non ancora sborsato, non va rivalutato.
Non è stato mai specificamente allegato un danno da lucro cessante, temporaneo o permanente, avendo al contrario il rappresentato la Pt_1
prosecuzione dell'attività professionale dopo la notizia delle indagini, sia pure grazie all'aiuto dei collaboratori dello studio (v. in tal senso le deposizioni dei testi e , ai quali non ha allegato di avere versato una Tes_4 Tes_3
maggiore retribuzione.
Neppure è stato mai allegato negli atti difensivi che, in conseguenza dei fatti di causa, il abbia strutturato un danno biologico permanente di natura Pt_1
psichica, essendo stata unicamente prodotta con la memoria ex art. 183 c6 n.1)
pagina 13 di 15 cpc una CTP che riporta un danno biologico permanente di tipo psichico del 17-
18%.
In ogni caso, non vi è prova di tale pregiudizio;
il suo accertamento non può essere demandato ad una perizia d'ufficio, come preteso dall'appellante. La richiesta CTU, fondata sulla sola CTP di un medico legale (doc. 21), risulterebbe esplorativa, mancando nel caso di specie accertamenti medici specialistici psichiatrici (tale non essendo il doc. 22, né il doc. 16 mera ricevuta di pagamento di una visita psichiatrica), che attestino mediante un percorso di diagnosi ed eventuale conseguente trattamento di cura, la sussistenza di una alterazione dello stato psichico configurante una condizione di malattia permanente.
Non sono stati specificamente richiesti gli interessi compensativi, non riconoscibili d'ufficio.
Non decorrono gli interessi di mora se non dalla pubblicazione della presente sentenza, che ha reso liquido il credito.
5)Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo,
d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
Va accolta la domanda del di restituzione dell'importo pagato al Pt_1
per le spese legali di primo grado;
contrariamente a quanto dedotto CP_1
dall'appellato, tale domanda può essere proposta dall'appellante anche in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. 7144/21, 23972/20).
PQM
La Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Forlì Controparte_1
n.331/23, condanna il a pagare al per i titoli di cui in CP_1 Pt_1
motivazione, complessivi euro 24.867,00, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
pagina 14 di 15 condanna il a restituire al quanto da questi pagatogli in CP_1 Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal pagamento al saldo.
Condanna il a rifondere al le spese di entrambi i gradi di CP_1 Pt_1
giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 786,00 per anticipazioni ed euro 7.616,00, per compensi, e per il secondo grado, in euro 1.165,50 per anticipazioni ed euro 7.000,00, per compensi oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 896/2023 promossa da:
C.F. ), difeso in proprio Parte_1 C.F._1
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BIANCHI SERGIO Controparte_1 C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
<< In totale riforma della sentenza n. 331/2023 (nel procedimento distinto al n. 451/2019 Rg.) emessa in data 28/04/2023 e pubblicata dal Tribunale di Forlì in data 02/05/2023 – notificata via pec in pari data ed in accoglimento della prefata impugnazione, contrariis rejectis, piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita: Nel merito, e in via principale si chiede all'Ecc.ma Corte d'Appello:
- Accertare e dichiarare fondato l'appello promosso dalla per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e per l'effetto,
- condannare il sig. residente in [...], 47521 Cesena (FC) a Controparte_1 risarcimento dei danni a favore dell' Avv. del danno anche morale Parte_1 derivatogli dalla presentazione della denuncia infondata e calunniosa mediante il pagamento della somma di € 100.000,00 ovvero di quella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia all'esito delle istruttorie da liquidarsi anche in via equitativa ex art. 1226 cc;
per tutti i fatti esposti nella narrativa del presente atto, e per l'effetto pagina 1 di 15 - Condannare il sig. a rifondere all'Avv. la somma pari a Controparte_1 Parte_1
€11.268,00 oltre 15% per spese generali, CPA e IVA di legge, corrisposta dall'appellante a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado, così come liquidate nella sentenza impugnata.
- Spese di lite rifuse per entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario per spese generali di studio, C.P.A. ed I.V.A., come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori non ammessi così come formulati nelle memorie ex art.183 co. VI cpc. ivi compresa la CTU medico-legale>>
per l'appellato:
<< IN VIA PRELIMINARE E DI RITO – dichiarare manifestamente inammissibile l'appello avversario, per i motivi esposti e la violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c., comunque per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c. e confermare in ogni sua parte la Sentenza del Tribunale di Forlì gravata;
IN VIA PRINCIPALE – respingere le domande dell'appellante, non provate ed infondate tanto in fatto quanto in diritto per i motivi di cui al suesteso atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 331/2023 del 28/04-2/05/2023 del Tribunale di Forlì resa a definizione del procedimento civile rubricato al n. 451/2019 RG, qui gravata;
Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, di cui lo scrivente procuratore si dichiara antistatario e con procura all'incasso. IN VIA ISTRUTTORIA: si contestano le richieste di controparte, in quanto non riformulate nelle note conclusive di Primo Grado ed in subordine o denegata assunzione di diverso provvedimento si chiede ammettere le istanze istruttorie formulate dal convenuto e non ammesse in Primo Grado anche a prova contraria>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) , avvocato, conveniva dinanzi al Tribunale di Forlì Parte_1 CP_2
, commercialista.
[...]
L'attore esponeva che il in data 23.9.2017, aveva sporto nei suoi CP_1
confronti denuncia querela per i delitti di diffamazione e di calunnia, ravvisati dal denunciante in ragione del contenuto della comparsa di risposta depositata il
9.1.2017 dal quale difensore di nel giudizio civile Pt_1 Controparte_3
NRG 4287/16. Tale giudizio era stato instaurato, dinanzi allo stesso Tribunale, da , padre di , nei confronti del per ottenere Controparte_4 CP_1 CP_3
la pronuncia di risoluzione di un contratto preliminare, datato 30.9.2013, di vendita di un appartamento in costruzione, e la condanna del convenuto,
pagina 2 di 15 promittente la vendita, alla restituzione del prezzo pattuito di euro 200.000,00, interamente versato al momento della firma del preliminare.
Le affermazioni del cui nella denuncia si attribuiva rilevanza Pt_1
delittuosa, consistevano nell'avere l'avvocato scritto nel proprio atto difensivo che il preliminare era stato <Una sorta di escamotage per mascherare la somma di denaro che lo stesso (ndr aveva preteso per la Controparte_1
sponsorizzazione della vendita di un terreno sito in Cesena via Settecrociari
Diegaro da parte del dottor ad una cliente del dottor Controparte_3
, , e che il <consulente e professionista Controparte_1 Parte_2 CP_1
di riferimento della >> aveva richiesto il pagamento di euro Pt_2
500.000,00 dal somma in cambio della quale egli avrebbe spinto e CP_3
convinto l ad acquistare detto terreno al prezzo di euro 3.000.000,00, Pt_2
più alto di quello altrimenti atteso dal venditore. Il si leggeva nella Pt_1
denuncia-querela, aveva in tal modo ascritto a i reati Controparte_1
procedibili d'ufficio di truffa aggravata e di estorsione.
L'attore deduceva che la denuncia-querela in questione era stata sporta dal nella piena consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato, essendo CP_1
senz'altro evidente che il non aveva fatto altro che riportare, nella Pt_1
comparsa di risposta, la versione dei fatti riferitagli dal cliente;
per di più,
era consapevole che la versione dei fatti sostenuta dal Controparte_1
era corrispondente al vero, come emerso dalle indagini compiute dalla CP_3
GdF in vari procedimenti penali a carico del e dei padre e CP_3 CP_1
figlio.
Conclusosi il procedimento penale iscritto a seguito della denuncia del CP_1
con decreto di archiviazione dell'8.8.2018, il allegava che, avuta Pt_1
conoscenza delle indagini penali a suo carico in occasione della notifica, il
25.10.2017, dell'avviso di proroga, aveva patito uno sconvolgimento della vita personale, di coppia, relazionale e professionale, versando in un continuo stato pagina 3 di 15 di ansia, con insonnia e attacchi di panico;
chiedeva pertanto la condanna del al risarcimento dei danni, complessivamente quantificati in euro CP_1
100.000,00.
Costituitosi , con sentenza n.331/23 il Tribunale rigettava la Controparte_1
domanda attorea e condannava il alla rifusione delle spese di lite. Il Pt_1
primo giudice riteneva che non fosse stato provata dall'attore la sussistenza, in capo al dell'elemento soggettivo della calunnia, e dunque la CP_1
consapevolezza, da parte del denunciante, dell'innocenza del denunciato.
Avverso tale sentenza proponeva appello il per vedere accolta la Pt_1
domanda da lui proposta;
in subordine chiedeva quanto meno la compensazione delle spese di primo grado.
Costituitosi il per resistere all'impugnazione, la causa veniva CP_1
trasmessa al collegio per la decisione in esito all'udienza del 15.4.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)L'appello – ammissibile, in quanto articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc poiché tali da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere in contrapposizione a quelle da essa evincibili- è fondato.
Non occorre pertanto dare ingresso alle prove sull'an che il ha Pt_1
reiterato in questa sede (oltre che in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale), fra cui, in particolare, la CTU fonica relativa al file audio da lui prodotto quale doc. 24, relativo, secondo la trascrizione di parte, ad una conversazione fra il e su fatti rilevanti per questo CP_3 Controparte_4
giudizio.
3)Va premesso che non risulta agli atti se le vicende relative al contratto preliminare del 30.9.2013 abbiano costituito oggetto di specifica indagine pagina 4 di 15 penale. Non si conosce infatti l'esito della querela del 5.1.2018, sporta dal contro per avere questi asseritamente preteso CP_3 Controparte_4
500.000,00 al fine di agevolare e di non ostacolare la vendita di un terreno del all di cui il era consulente;
secondo il querelante, CP_3 Pt_2 CP_1
versati dal al già circa euro 150.000,00, la risoluzione del CP_3 CP_1
simulato preliminare immobiliare, peraltro recante firma apocrifa del promittente venditore, avrebbe in tesi consentito di giustificare il versamento di euro 200.000,00 dal al quale apparente restituzione del CP_3 CP_1
prezzo di pari importo, indicato nel preliminare come pagato. Questa è peraltro la versione dei fatti riportata dal nella comparsa di costituzione nel Pt_1
giudizio NRG 4281/17 per contrastare la richiesta di di Controparte_4
pagamento di euro 200.000,00. Di tale giudizio non si conosce l'esito definitivo, rinvenendosi in atti la sola sentenza di primo grado, che ha accolto la domanda di in conseguenza della ritenuta autenticità della Controparte_4
firma del CP_3
I procedimenti penali di cui sono stati prodotti alcuni atti riguardano, il primo, i reati di ricettazione di tre assegni bancari, per complessivi euro 140.000,00, provento di furto e falsificazione dei titoli, ascritti, in seguito a denuncia del a , il quale è stato assolto con sentenza del CP_3 Controparte_4
10.11.2016.
Il secondo, riguarda i reati di calunnia e falsa testimonianza ascritti al CP_3
per la denuncia da lui sporta in relazione alla vicenda dei tre assegni e per la deposizione resa in quel procedimento;
per tali reati il ha riportato CP_3
condanna il 20.6.2019, poi definitiva.
Il terzo procedimento penale, a carico di entrambi i quali CP_1
amministratori della Alfa attiene alla emissione nei confronti del Parte_3
delle fatture 156/11 e 84/12 per operazioni inesistenti di <analisi CP_3
preventiva dell'operazione di cessione di terreno in Cesena e assistenza in fase
pagina 5 di 15 di trattativa. Analisi e assistenza delle problematiche fiscali connesse alle operazioni di cessione del terreno>>, e si è concluso con l'assoluzione degli imputati ex art. 530 c2 cpp.
4)Trattando dapprima l'illecito attribuito dal all'appellato per averlo Pt_1
calunniosamente denunciato per calunnia (c.d. calunnia di calunnia), il giudizio si incentra sull'accertamento, in capo al dell'elemento soggettivo del CP_1
delitto ex art. 368 cp, del quale il Tribunale ha ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova.
E' opportuno ricordare che la calunnia è un reato (anche) contro l'amministrazione della giustizia, che non va esposta al pericolo di essere tratta in inganno e fuorviata. Secondo il costante insegnamento della S.C., la consapevolezza del denunciante circa l'innocenza dell'accusato, è esclusa qualora sospetti, congetture o supposizioni di illiceità del fatto denunciato siano ragionevoli, ossia fondati su elementi tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte del cittadino comune che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. pen. 46205/09); perché possa escludersi il dolo della calunnia, occorre accertare che il denunciante abbia agito basandosi su circostanze di fatto non solo veritiere, ma la cui forza rappresentativa sia tale da indurre una persona di normale cultura e capacità di discernimento a ritenere la colpevolezza dell'accusato (Cass. pen. 3964/09). La supposta illiceità del fatto denunciato deve essere ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà, e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Cass. pen. 122209/20, 29117/12).
Occorre allora valutare se l'erroneo convincimento del denunciante CP_1
che il nel redigere l'atto difensivo, avesse agito con dolo di calunnia, Pt_1
accusandolo di delitti nella consapevolezza dell'innocenza del commercialista,
pagina 6 di 15 risulti nato da fatti storici concreti, suscettibili di verifica, o, comunque, correttamente rappresentati nella denuncia, poiché l'omissione di tale verifica o di corretta rappresentazione viene a connotare effettivamente in senso doloso la formulazione di un'accusa espressa in termini perentori (così le citate pronunce della S.C.).
Diversamente da quanto affermato dal Tribunale, ritiene questa Corte che risulti adeguatamente provato che il abbia denunciato per calunnia il CP_1
nella consapevolezza che questi ne era innocente. Pt_1
E' pacifico, documentato in atti e non contestato, che l'avv. nella Pt_1
comparsa di risposta depositata nel procedimento civile NRG 4287/16, riportò la versione dei fatti relativi al preliminare di vendita immobiliare del 30.9.2013 come a lui riferita dal suo cliente. A tale versione, d'altronde, si è sempre attenuto il anche nel corso dei procedimenti penali. CP_3
Il GIP, con il decreto di archiviazione dell'8.8.2028, ha affermato che il non ha commesso in danno di il reato di calunnia, Pt_1 Controparte_1
per difetto dei relativi elementi oggettivo e soggettivo, e sul punto non vi è contestazione da parte dell'attuale appellato. E' d'altronde principio pacifico che, in tema di calunnia, il difensore non può essere chiamato a rispondere della sussistenza dei fatti denunziati quando la prestazione professionale si limiti ad espletare il mandato nei limiti consentiti dalla legge, senza lasciarsi coinvolgere volontariamente nell'azione criminosa posta eventualmente in essere dal cliente.
La denuncia per calunnia del -sporta contro il e non anche CP_1 Pt_1
contro il contro il quale l'appellato ha sporto querela l'8.4.2017 solo CP_3
per diffamazione, seguita da archiviazione, - è fondata sulla espressa affermazione che l'avvocato, nel momento in cui redigeva la comparsa di riposta, oltre a diffamarlo, gli aveva attribuito, dinanzi all'autorità giudiziaria, gravata ex art. 331 cpp dall'obbligo di rapporto -nel caso di specie dal Pt_1
anche sollecitato- condotte delittuose, procedibili d'ufficio, integranti truffa pagina 7 di 15 aggravata ed estorsione, nella consapevolezza dell'innocenza del commercialista, e dunque della falsità di quanto da lui affermato nell'atto difensivo.
In primo luogo, come dedotto dall'appellante, non si ravvisa alcuna ragione, neppure mai allegata, per la quale dovesse essere convinto Controparte_1
che il sapesse della insussistenza delle condotte che gli attribuiva, per Pt_1
averle lui stesso inventate, o per avere avuto contezza della falsità di quanto riferitogli dal cliente CP_3
Non risulta che il prima di sporgere querela, abbia ricercato il benché CP_1
minimo riscontro al fatto che il nel redigere la comparsa di risposta, Pt_1
fosse consapevole della falsità di quanto da lui scritto;
peraltro è del tutto normale e di comune esperienza -vieppiù per il considerate le sue CP_1
qualità professionali-, che, nel contraddittorio processuale, ciascuna parte, attraverso il difensore, faccia valere la propria versione dei fatti rilevanti per la controversia.
Ai fini dell'apprezzamento del dolo di calunnia in capo al da CP_1
intendersi alla luce delle indicazioni della S.C. sopra riportate, deve poi rilevarsi che l'affermazione che al preliminare (firmato o meno dal , CP_3
fossero sottostanti altri accordi e rapporti, diversi dalla semplice promessa di vendita immobiliare, non doveva ragionevolmente apparire ictu oculi infondata né al né al Pt_1 CP_1
Premesso che nella denuncia sporta contro il il ha affermato Pt_1 CP_1
di conoscere personalmente le vicende relative al preliminare e gli affari dell'anziano padre, nato nel 1923, da lui seguiti, (p. 2), deve considerarsi che il preliminare presentava diverse oggettive peculiarità, se non proprio “anomalie”: esso aveva ad oggetto un immobile in costruzione, che avrebbe dovuto essere completato entro la data del rogito per il quale era fissato il termine finale ad oltre due anni di distanza (31.12.2015), e l'intero prezzo di euro 200.000,00
pagina 8 di 15 risultava contestualmente versato dal compratore, il quale, esclusa espressamente dalle parti la trascrizione nei RR.II, non si premurava di ottenere alcuna garanzia per la restituzione in caso di mancata conclusione del definitivo, o di difformità dell'immobile e quant'altro.
Significativo è poi quanto è emerso dagli atti di indagine della GdF in seguito alla querela sporta dal contro il CP_1 Pt_1
Nelle sit dell'11 e del 18 dicembre 2017, ha dichiarato di non Controparte_1
avere rinvenuto documentazione relativa al pagamento del prezzo di euro
200.000,00 di cui al preliminare, né documentazione relativa all'immobile oltre alla planimetria allegata all'atto; ha dichiarato che il padre <non aveva alcuna intenzione di acquistare un appartamento in Cesenatico, ma aveva solamente desiderio di recuperare un credito vecchio risalente alla vicenda societaria che lo vedeva socio della CAR 2000 spa>> insieme al il che sembra CP_3
allora implicare che il preliminare avrebbe dovuto solo giustificare un successivo passaggio di denaro dal a;
ha CP_3 Controparte_4
dichiarato di non avere rinvenuto documentazione relativa alla sussistenza di tale credito del padre verso il né documentazione relativa ad un CP_3
prestito risalente al 1996 di £150.000,00, dal padre al CP_3
ha dichiarato alla GdF che la sua società Alfa & Co srl aveva Controparte_1
emesso le fatture 156/11 e 84/12 (poi oggetto del procedimento penale di cui si
è detto) per essersi occupato di assistere il per varie problematiche CP_3
contrattuali relative alla vendita del terreno all' e di avere emesso le Pt_2
fatture 85/12 e 86/12 nei confronti dell perché da lui assistita in Pt_2
qualità di consulente in relazione alla medesima operazione immobiliare.
Eppure, nella denuncia querela sporta contro il il aveva Pt_1 CP_1
scritto di avere avuto conoscenza delle vendite immobiliari dal CP_3
all' solo nella veste di Presidente del Collegio Sindacale della Pt_2
compratrice.
pagina 9 di 15 Ritiene la Corte che quanto sopra, lungi dal fondare in questa sede, cui sarebbe estraneo, qualsiasi accertamento in merito alla fondatezza o meno della tesi difensiva del a proposito del preliminare immobiliare, dà pienamente CP_3
conto non solo della non implausibilità della versione dei fatti riferita dal nella comparsa di risposta depositata nel giudizio NRG 4287/16, ma Pt_1
anche e soprattutto che di tale non implausibilità, come anche delle anomalie delle vicende negoziali relative al preliminare, e dunque dell'innocenza del dal delitto di calunnia, era senz'altro consapevole al Pt_1 Controparte_1
momento in cui lo denunciò per il reato ex art. 368 cp.
Deve concludersi, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che vi siano in atti plurimi elementi idonei, per a loro concordanza e gravità, a provare che il denunciò per calunnia il pur essendo CP_1 Pt_1
consapevole che l'avvocato, nel redigere la comparsa di risposta nel giudizio civile, gli aveva attribuito delle condotte delittuose, ma senza alcun dolo di calunnia.
5)Accertata la responsabilità ex art. 2043 cc dell'appellato per la calunnia di calunnia, non occorre stabilire se avesse o meno natura calunniosa anche la denuncia sporta dal per il delitto di diffamazione, in tesi posto in CP_1
essere dall'avvocato con le medesime dichiarazioni.
Da un lato, non risulta specificamente impugnata l'affermazione del Tribunale
(p. 12) per la quale, potendo il reato di diffamazione configurarsi anche quando al diffamato siano attribuiti fatti veri, ma con modalità avvertite come offensive dell'onore e della reputazione, <non appare condivisibile l'assunto avanzato dall'attore per cui il convenuto, in quanto asseritamente consapevole della verità delle affermazioni contenute negli scritti dell'avv. per ciò solo Pt_1
sarebbe in dolo di calunnia: ben avrebbe potuto, infatti, il convenuto – sempre in una valutazione ipotetica ed astratta – ritenersi ingiustamente leso nell'onore e nella reputazione – e dunque astrattamente vittima di
pagina 10 di 15 diffamazione, pur nella consapevolezza della verità delle affermazioni, in quanto detta verità non esclude, necessariamente, la configurabilità della diffamazione>>.
Dall'altro lato, ritiene questa Corte che, secondo la comune esperienza, i pregiudizi lamentati dal siano ricollegabili alla denuncia per calunnia, Pt_1
reato assai più grave di quella per diffamazione;
per la natura di delitto contro l'amministrazione della giustizia, l'accusa di calunnia è tale da incidere più profondamente sull'onore professionale di chi eserciti l'avvocatura. I pregiudizi patiti dal legale sarebbero stati quindi gli stessi, e non maggiori, se calunniosa fosse risultata anche l'accusa di diffamazione.
6)Passando al quantum, deve preliminarmente rilevarsi che il ha Pt_1
chiesto il risarcimento dei danni, quantificati indicativamente in complessivi euro 100.000,00, senza mai specificare, nel corso di tutto il giudizio di primo grado e neppure in appello, i singoli tipi di pregiudizio patiti.
Se è vero che l'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale sull'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che la domanda di risarcimento -salvo che si possa ragionevolmente ricavare una diversa volontà attorea-, deve riferirsi a tutte le possibili voci di danno originate dalla condotta del soggetto danneggiante (Cass. 2340/24), talché, secondo tale principio, non si producono decadenze processuali quanto alla possibilità di specificare natura ed entità delle singole voci di danno, non di meno, avendo la richiesta di risarcimento ad oggetto la violazione di un diritto c.d. eterodeterminato, è necessario che l'attore indichi espressamente i fatti costitutivi che assume essere stati lesivi del proprio diritto (Cass. 23233/24,
10577/18), fra i quali si annoverano non solo la condotta del danneggiante, ma anche il danno causato, essendo in tutta evidenza vietato dall'art. 112 cpc e dall'art. 101 cpc, che il giudice, d'ufficio, ricerchi nelle risultanze processuali la pagina 11 di 15 prova di danni che il danneggiato non ha mai lamentato, nei suoi atti difensivi, di aver subito, e su cui non si è formato alcun contraddittorio.
Orbene, sono sati dal allegati e pienamente provati, anche mediante la Pt_1
produzione delle prescrizioni di farmaci, per lo più ansiolitici, un danno biologico temporaneo, senz'altro parziale, di tipo psichico, nel periodo fra la notifica della proroga delle indagini (25.10.2017) e l'archiviazione (8.8.2028); è stato altresì allegato il danno emergente relativo all'assistenza di avvocato penalista.
Della componente dinamico-relazionale del danno biologico temporaneo, e del danno morale hanno compiutamente riferito i testi e Tes_1 Tes_2 Tes_3
, dalle cui deposizioni sono emersi lo sconvolgimento della vita Tes_4
personale, di coppia, di relazione e professionale, l'insonnia, gli stati di ansia e di agitazione, e l'isolamento sociale volontario, che l'appellante ha patito dopo avere avuto conoscenza delle indagini a suo carico.
Il danno morale, inteso strettamente nella componente della sofferenza interiore, può essere liquidato equitativamente in euro 10.000,00 ai valori attuali, considerati, nonostante la gravità dell'offesa, la brevità del periodo trascorso sino all'archiviazione, ed anche il fatto che nessuna diffusione risulta avere avuto la notizia della denuncia al di fuori delle persone con le quali lo stesso ha scelto di parlarne. Pt_1
Per il danno biologico temporaneo, nell'arco dei 290 giorni trascorsi dalla notizia delle indagini all'archiviazione, può ritenersi che la prima metà del periodo abbia comportato gli effetti più gravi, con ITT al 50%, e la seconda, per effetto di un naturale adattamento alle contingenze avverse, una ITT al 25%.
Va assunto, per la liquidazione del danno biologico temporaneo, l'importo giornaliero indicato dalle attuali tabelle del Tribunale di Milano, di cui euro
81,00 riguardano il danno biologico, apparendo integrare una duplicazione pagina 12 di 15 risarcitoria il riconoscimento anche della quota di euro 34,00 giornalieri relativi al danno morale.
Il danno biologico temporaneo può essere quindi liquidato ai valori attuali complessivamente in euro 8.523,00.
A titolo di danno patrimoniale emergente, può essere riconosciuto l'importo di euro 6.344,00, accessori compresi, relativo al compenso per la difesa penale da parte dell'avv. Baldacci. Nonostante non risulti avvenuto il pagamento della nota pro forma prodotta in giudizio, il danno emergente di cui all'art. 1223 c.c. non può essere considerato indicativo dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, bensì include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il "vinculum iuris", nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass. 4718/16).
Non è quindi necessario dare ingresso alla prova testimoniale articolata dal sul punto (cap. 13), che il Tribunale non ha ammesso per la Pt_1
documentazione già in atti.
Il suindicato importo appare inoltre del tutto congruo;
esso, non ancora sborsato, non va rivalutato.
Non è stato mai specificamente allegato un danno da lucro cessante, temporaneo o permanente, avendo al contrario il rappresentato la Pt_1
prosecuzione dell'attività professionale dopo la notizia delle indagini, sia pure grazie all'aiuto dei collaboratori dello studio (v. in tal senso le deposizioni dei testi e , ai quali non ha allegato di avere versato una Tes_4 Tes_3
maggiore retribuzione.
Neppure è stato mai allegato negli atti difensivi che, in conseguenza dei fatti di causa, il abbia strutturato un danno biologico permanente di natura Pt_1
psichica, essendo stata unicamente prodotta con la memoria ex art. 183 c6 n.1)
pagina 13 di 15 cpc una CTP che riporta un danno biologico permanente di tipo psichico del 17-
18%.
In ogni caso, non vi è prova di tale pregiudizio;
il suo accertamento non può essere demandato ad una perizia d'ufficio, come preteso dall'appellante. La richiesta CTU, fondata sulla sola CTP di un medico legale (doc. 21), risulterebbe esplorativa, mancando nel caso di specie accertamenti medici specialistici psichiatrici (tale non essendo il doc. 22, né il doc. 16 mera ricevuta di pagamento di una visita psichiatrica), che attestino mediante un percorso di diagnosi ed eventuale conseguente trattamento di cura, la sussistenza di una alterazione dello stato psichico configurante una condizione di malattia permanente.
Non sono stati specificamente richiesti gli interessi compensativi, non riconoscibili d'ufficio.
Non decorrono gli interessi di mora se non dalla pubblicazione della presente sentenza, che ha reso liquido il credito.
5)Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo,
d'ufficio in difetto di nota, seguono la soccombenza.
Va accolta la domanda del di restituzione dell'importo pagato al Pt_1
per le spese legali di primo grado;
contrariamente a quanto dedotto CP_1
dall'appellato, tale domanda può essere proposta dall'appellante anche in sede di precisazione delle conclusioni (Cass. 7144/21, 23972/20).
PQM
La Corte, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto da nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Forlì Controparte_1
n.331/23, condanna il a pagare al per i titoli di cui in CP_1 Pt_1
motivazione, complessivi euro 24.867,00, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
pagina 14 di 15 condanna il a restituire al quanto da questi pagatogli in CP_1 Pt_1
esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dal pagamento al saldo.
Condanna il a rifondere al le spese di entrambi i gradi di CP_1 Pt_1
giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 786,00 per anticipazioni ed euro 7.616,00, per compensi, e per il secondo grado, in euro 1.165,50 per anticipazioni ed euro 7.000,00, per compensi oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
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