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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/05/2025, n. 2699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2699 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 8723/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EN
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8723/2023 promossa con ricorso depositato da:
- , nato a [...], il [...], (CF: ), residente a Parte_1 C.F._1
Chioggia (VE), in via Canal di valle, 363, rappresentato e difeso dall'Avv. Nordio Alfredo del Foro di
Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Chioggia, Via Email_1
Sottomarina, n. 1934/C - è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
- nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
), residente in [...]m, rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Boscolo Meneguolo Alessandra del foro di Venezia (pec:
presso il cui studio – sito in Chioggia, Calle Carrara, n. 154 - Email_2
è elettivamente domiciliata;
-resistente-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: rassegnate con note scritte depositate il 25.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024;
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Il P.M. esprime parere favorevole”
N. 8723/2023 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2023, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la SI.ra , in data 7.05.1988, in Chioggia, Controparte_1 matrimonio registrato all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Chioggia con Atto N. 71, parte 2, serie
A, anno 1988; che dall'unione erano nati due figli (nato a [...], il [...]) e (nato Per_1 Per_2
a Chioggia, il 29.11.1999) e che tra di loro era intervenuta la separazione personale protrattasi ininterrottamente a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale omologata con provvedimento del 17.12.2020 (dep. il
19.12.20120) – ha presentato, sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, ricorso affinché venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e venissero revocati i provvedimenti in ordine al mantenimento della resistente e del figlio (maggiorenne ed economicamente Persona_3 autosufficiente) e in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Con comparsa di costituzione del 11.09.2023, si costituiva in giudizio la resistente
[...]
, la quale non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio, ma chiedeva il rigetto delle altre domande proposte dal ricorrente.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 21.03.2024, queste dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un breve rinvio. Con il deposito di note scritte del 10.04.2024 in sostituzione dell'udienza cartolare del 11.04.2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Chioggia il 7.05.1988 registrato all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Chioggia (VE) con Atto N. 71 parte 2 serie A - anno 1988;
2. ordinare all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
3. revocarsi, a far data dall'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo, l'assegno di mantenimento in favore del figlio in quanto divenuto economicamente autosufficiente. Il SI. rinuncia sin d'ora ad ogni eventuale ulteriore somma versata in favore Pt_1 del figlio successivamente a detta data;
4. nulla in ordine all'assegnazione della casa coniugale, in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti e di seguito esposto, ratificato e sottoscritto;
5. quanto al mantenimento della moglie SI.ra . In considerazione della contrazione del reddito del Controparte_1 ricorrente porsi a carico del SI. un assegno divorzile in favore della SInora , di euro Parte_1 Controparte_1 cinquecento/00 oltre rivalutazione Istat da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese a far data dalla pubblicazione della sentenza. Il SI. rinuncia alla richiesta di ripetizione di ogni maggior importo versato a titolo di Pt_1 assegno di mantenimento alla SI.ra sino alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
Controparte_1
6. la SI.ra è nuda proprietaria di ¼ degli immobili siti in Sant'Anna, Via Canal di Valle, Controparte_1
363 (abitazione e relative pertinenze) adibita a casa coniugale ed i genitori del SI. sono titolari del diritto di usufrutto. Pt_1 N. 8723/2023 R.G.
Al fine del riequilibrio della posizione patrimoniale tra i coniugi, a fronte della richiesta di rilascio dell'immobile pervenuto alla SI.ra per le vie brevi dagli stessi e della non volontà del SI. di confermare l'assegnazione Controparte_1 Pt_1 dell'immobile alla moglie, il SI. s'impegna ad acquistare per se o per persona da nominare la nuda proprietà di ¼ Pt_1 degli gli immobili su descritti e meglio identificati nella perizia a firma del Geom. che si allega e diventa parte CP_2 integrante del presente accordo (doc. 1), di proprietà della SI.ra verso il corrispettivo di euro Controparte_1
40.000,00 (quarantamila/00) da corrispondersi contestualmente al rogito che dovrà avvenire entro il 30.05.2024 con notaio che verrà individuato dall'acquirente e con spese a suo carico. Gli immobili saranno ceduti nello stato di fatto in cui si trovano, noto al ricorrente, il quale manleva sin d'ora la SI.ra da ogni responsabilità per Controparte_1 eventuali difformità/ abusi edilizi esistenti sull'immobile e/o relative pertinenze che dovessero venire eventualmente rilevate anche successivamente all'acquisto e provvedendo laddove necessario egli stesso alla sanatoria senza nulla pretendere ad alcun titolo dalla SI.ra . Controparte_1
7. in caso vi fosse la presenza di vizi insanabili (ad oggi non noti, stante la perizia allegata) che rendessero impossibile la cessione, il SI. s'impegnerà a sue spese alla rimozione rendendo possibile la cessione di quota, senza nulla pretendere Pt_1 ad alcun titolo dalla SI.ra ; Controparte_1
8. ceduta la quota, condicio sine qua non per il rilascio dell'immobile sito in Sant'Anna, Via Canal di Valle, 363 la SInora potrà permanervi con il figlio sino al 30.08.2024; Controparte_1
9. tutta la mobilia d'arredo degli spazi in uso alla SI.ra , suppellettili, arredi ed accessori rimarranno in Controparte_1 proprietà esclusiva della stessa che provvederà all'asporto entro la data prevista per il rilascio;
10. spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.”
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
A seguito del mutamento della persona fisica del Giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo ed era fissata la nuova udienza cartolare del 26.11.2024, in cui le parti confermavano le condizioni di cui sopra, precisando altresì al punto n. 6 che: “alle condizioni di cui ai punti 6,7,8,9 delle precedenti note di trattazione le parti danno atto di aver già dato esecuzione”.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M. notiziato è intervenuto nel processo e ha concluso come in epigrafe.
* * *
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione. N. 8723/2023 R.G.
Le condizioni prospettate, che indicano il regolamento dei reciproci interessi, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e sono conformi alla situazione economica delle parti. Nulla deve disporsi con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con riferimento alle ulteriori dichiarazioni e impegni assunti dalle parti nelle condizioni di divorzio il
Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, preso atto delle conclusioni concordate tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, contratto in data 7.05.1988, in Chioggia, iscritto nel Registro atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Chioggia al n. 71, Parte 2, serie A, dell'anno 1988, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di conSIlio del 6.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI EN
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8723/2023 promossa con ricorso depositato da:
- , nato a [...], il [...], (CF: ), residente a Parte_1 C.F._1
Chioggia (VE), in via Canal di valle, 363, rappresentato e difeso dall'Avv. Nordio Alfredo del Foro di
Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Chioggia, Via Email_1
Sottomarina, n. 1934/C - è elettivamente domiciliato;
-ricorrente- contro
- nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
), residente in [...]m, rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Boscolo Meneguolo Alessandra del foro di Venezia (pec:
presso il cui studio – sito in Chioggia, Calle Carrara, n. 154 - Email_2
è elettivamente domiciliata;
-resistente-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: rassegnate con note scritte depositate il 25.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 26.11.2024;
Conclusioni del Pubblico Ministero: “Il P.M. esprime parere favorevole”
N. 8723/2023 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.2023, – premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con la SI.ra , in data 7.05.1988, in Chioggia, Controparte_1 matrimonio registrato all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Chioggia con Atto N. 71, parte 2, serie
A, anno 1988; che dall'unione erano nati due figli (nato a [...], il [...]) e (nato Per_1 Per_2
a Chioggia, il 29.11.1999) e che tra di loro era intervenuta la separazione personale protrattasi ininterrottamente a far data dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale omologata con provvedimento del 17.12.2020 (dep. il
19.12.20120) – ha presentato, sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, ricorso affinché venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e venissero revocati i provvedimenti in ordine al mantenimento della resistente e del figlio (maggiorenne ed economicamente Persona_3 autosufficiente) e in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
Con comparsa di costituzione del 11.09.2023, si costituiva in giudizio la resistente
[...]
, la quale non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio, ma chiedeva il rigetto delle altre domande proposte dal ricorrente.
All'udienza di prima comparizione delle parti del 21.03.2024, queste dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano un breve rinvio. Con il deposito di note scritte del 10.04.2024 in sostituzione dell'udienza cartolare del 11.04.2024, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo alle seguenti condizioni:
“
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Chioggia il 7.05.1988 registrato all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Chioggia (VE) con Atto N. 71 parte 2 serie A - anno 1988;
2. ordinare all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio;
3. revocarsi, a far data dall'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo, l'assegno di mantenimento in favore del figlio in quanto divenuto economicamente autosufficiente. Il SI. rinuncia sin d'ora ad ogni eventuale ulteriore somma versata in favore Pt_1 del figlio successivamente a detta data;
4. nulla in ordine all'assegnazione della casa coniugale, in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti e di seguito esposto, ratificato e sottoscritto;
5. quanto al mantenimento della moglie SI.ra . In considerazione della contrazione del reddito del Controparte_1 ricorrente porsi a carico del SI. un assegno divorzile in favore della SInora , di euro Parte_1 Controparte_1 cinquecento/00 oltre rivalutazione Istat da corrispondere alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese a far data dalla pubblicazione della sentenza. Il SI. rinuncia alla richiesta di ripetizione di ogni maggior importo versato a titolo di Pt_1 assegno di mantenimento alla SI.ra sino alla data di pubblicazione della sentenza di divorzio;
Controparte_1
6. la SI.ra è nuda proprietaria di ¼ degli immobili siti in Sant'Anna, Via Canal di Valle, Controparte_1
363 (abitazione e relative pertinenze) adibita a casa coniugale ed i genitori del SI. sono titolari del diritto di usufrutto. Pt_1 N. 8723/2023 R.G.
Al fine del riequilibrio della posizione patrimoniale tra i coniugi, a fronte della richiesta di rilascio dell'immobile pervenuto alla SI.ra per le vie brevi dagli stessi e della non volontà del SI. di confermare l'assegnazione Controparte_1 Pt_1 dell'immobile alla moglie, il SI. s'impegna ad acquistare per se o per persona da nominare la nuda proprietà di ¼ Pt_1 degli gli immobili su descritti e meglio identificati nella perizia a firma del Geom. che si allega e diventa parte CP_2 integrante del presente accordo (doc. 1), di proprietà della SI.ra verso il corrispettivo di euro Controparte_1
40.000,00 (quarantamila/00) da corrispondersi contestualmente al rogito che dovrà avvenire entro il 30.05.2024 con notaio che verrà individuato dall'acquirente e con spese a suo carico. Gli immobili saranno ceduti nello stato di fatto in cui si trovano, noto al ricorrente, il quale manleva sin d'ora la SI.ra da ogni responsabilità per Controparte_1 eventuali difformità/ abusi edilizi esistenti sull'immobile e/o relative pertinenze che dovessero venire eventualmente rilevate anche successivamente all'acquisto e provvedendo laddove necessario egli stesso alla sanatoria senza nulla pretendere ad alcun titolo dalla SI.ra . Controparte_1
7. in caso vi fosse la presenza di vizi insanabili (ad oggi non noti, stante la perizia allegata) che rendessero impossibile la cessione, il SI. s'impegnerà a sue spese alla rimozione rendendo possibile la cessione di quota, senza nulla pretendere Pt_1 ad alcun titolo dalla SI.ra ; Controparte_1
8. ceduta la quota, condicio sine qua non per il rilascio dell'immobile sito in Sant'Anna, Via Canal di Valle, 363 la SInora potrà permanervi con il figlio sino al 30.08.2024; Controparte_1
9. tutta la mobilia d'arredo degli spazi in uso alla SI.ra , suppellettili, arredi ed accessori rimarranno in Controparte_1 proprietà esclusiva della stessa che provvederà all'asporto entro la data prevista per il rilascio;
10. spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà professionale.”
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
A seguito del mutamento della persona fisica del Giudice, la causa veniva rimessa sul ruolo ed era fissata la nuova udienza cartolare del 26.11.2024, in cui le parti confermavano le condizioni di cui sopra, precisando altresì al punto n. 6 che: “alle condizioni di cui ai punti 6,7,8,9 delle precedenti note di trattazione le parti danno atto di aver già dato esecuzione”.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Il P.M. notiziato è intervenuto nel processo e ha concluso come in epigrafe.
* * *
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, vanno accolte.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione. N. 8723/2023 R.G.
Le condizioni prospettate, che indicano il regolamento dei reciproci interessi, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e sono conformi alla situazione economica delle parti. Nulla deve disporsi con riferimento ai figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con riferimento alle ulteriori dichiarazioni e impegni assunti dalle parti nelle condizioni di divorzio il
Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, preso atto delle conclusioni concordate tra le parti, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 [...]
, contratto in data 7.05.1988, in Chioggia, iscritto nel Registro atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Chioggia al n. 71, Parte 2, serie A, dell'anno 1988, alle condizioni in epigrafe riportate;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto;
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di conSIlio del 6.05.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero