Articolo 2 della Legge 15 febbraio 1953, n. 184
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 aprile 1953
Art. 2.
L' art. 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589 , e' sostituito dal seguente.
"Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:
1) dei 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i Comuni e le frazioni isolate, nonche' delle strade di accesso dal Capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada piu' vicina, quando il Comune e' sprovvisto del relativo allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chilometri; e infine per la costruzione o il completamento delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un Comune col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini, di quelle necessarie a porre in comunicazione due o piu' frazioni di uno stesso Comune;
2) del 3,50 per cento, per la costruzione o il completamento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;
3) del 3,50 per cento per la sistemazione straordinaria, anche con cilindratura e bitumatura, delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;
4) del 2 per cento per tutte le altre strade previste dal decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371 , modificato dal decreto-legge 8 maggio 1919, n. 877 ".
Entrata in vigore il 24 aprile 1953
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