Articolo 5 della Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Articolo 4Articolo 6
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20 ottobre 1962
Art. 5.
Il presidente e' eletto dal Comitato direttivo, che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente.
Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo.
In caso di assenza o di impedimento, e' sostituito dal vicepresidente, che e' eletto e dura in carica con le stesse modalita' e per lo stesso periodo previsti per il presidente.
Entrata in vigore il 20 ottobre 1962