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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/12/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 17 dicembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 195/2023 proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale per la Sardegna in carica, elettivamente
[...] domiciliato presso lo studio legale degli avvocati Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti indicata in atti,
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avvocato CP_1
IA NN, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti contenuta in atti,
APPELLATA
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, contumace,
APPELLATA - CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.10.2021, dichiarò di essere venuta a CP_1 conoscenza, per la prima volta il 26 agosto 2021, delle cartelle di pagamento n.
02520050070307952, dell'importo di euro 17.811,18, asseritamente notificata il 4 dicembre
2006, e n. 02520060065519344, dell'importo di euro 18.581,50, asseritamente notificata l'8
1 febbraio 2007, entrambe riferite a crediti previdenziali comprensivi degli accessori. CP_3
L'allora ricorrente eccepì la nullità dei suddetti atti e la conseguente decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di riscossione, dedusse di non aver mai ricevuto la relativa notificazione e sollevò l'eccezione di prescrizione delle pretese azionate mediante tali cartelle, concludendo, infine, per il loro annullamento.
L' e l' ritualmente costituiti in giudizio, CP_3 Controparte_2 domandarono che la presentata opposizione fosse rigettata.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del lavoro, dopo aver preliminarmente osservato come la domanda proposta dovesse essere qualificata quale azione di accertamento negativo – diretta, in particolare, a ottenere la declaratoria di insussistenza dei crediti vantati dall'ente impositore e recati dalle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio, nonché
a far accertare l'inesistenza del diritto degli enti convenuti di procedere alla riscossione dei suddetti crediti e all'esecuzione forzata correlata – accolse il ricorso in quanto fondato e, in relazione alle difese svolte dagli enti convenuti, i quali avevano ribadito la perdurante sussistenza dei diritti azionati, escluse che difettasse, in capo a l'interesse ad CP_1 agire, atteso che la persistenza delle pretese, confermate in giudizio, integrava, nonostante l'assenza di procedure esecutive in corso, una molestia giuridica idonea a giustificare l'azione da lei intrapresa.
Con sentenza n. 603 del 27.04.2023 il giudice di prime cure osservò, quanto al merito, che, indipendentemente dalla validità delle notificazioni delle cartelle impugnate – la cui eventuale nullità avrebbe avuto il solo effetto di consentire alla ricorrente di proporre l'opposizione prevista dall'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999, nel termine che, tuttavia, non risultava rispettato, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato 49 giorni dopo la conoscenza delle cartelle – l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente doveva essere accolta con riferimento al periodo successivo alle notificazioni stesse.
Difatti, dalle allegazioni e dai documenti prodotti dall' convenuta era emerso, CP_2 secondo il primo giudice, che non vi fosse stata una tempestiva interruzione del termine quinquennale di prescrizione: il primo atto interruttivo successivo alla notificazione delle cartelle, ossia il sollecito di pagamento n. 02520099008917863000 notificato il 17 novembre
2009, risultava seguito, quale ulteriore atto interruttivo, dall'intimazione di pagamento n.
025201690056630000 notificata soltanto il 21 novembre 2016 (cfr. doc. nn. 4, 5, 6, 7 prodotti dall' convenuta nel fascicolo di primo grado), sicché, nel lasso di tempo intercorso tra CP_2
i due atti, si era perfezionato il termine estintivo quinquennale.
In conclusione, il Tribunale di Cagliari reputò accertato che i crediti contributivi recati
2 dalle cartelle di pagamento impugnate fossero estinti per intervenuta prescrizione, dichiarò
l'insussistenza del diritto degli enti convenuti di procedere alla riscossione dei crediti indicati e di procedere all'esecuzione forzata in relazione ai medesimi, e condannò l' e CP_3
l' in solido al rimborso, in favore dell'erario, delle spese del Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi euro 3.290,00, oltre 15% per spese generali e accessori dovuti per legge.
Avverso tale decisione l' ha proposto tempestivo appello. CP_3
L è stata dichiarata contumace con ordinanza del Controparte_2
23.10.2025 e dopo essersi costituita in giudizio, con note di trattazione scritta CP_1 del 14.10.2025 e del 02.12.2025 ha, rispettivamente, dichiarato “non contestando quanto dedotto nel merito dall' , e non avendo alcun interesse e di non desiderare una CP_3 pronuncia nel merito si dichiara di rinunciare agli atti e di essere estromesso dal giudizio” e che “Non si contesta quanto dedotto dall' e non avendo alcun interesse ad una CP_3 pronuncia nel merito si ribadisce di rinunciare agli atti”.
All'udienza del 17.12.2025 la causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' : “Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in parziale CP_3 riforma della sentenza impugnata, compensare le spese di primo grado con riferimento all' , condannando l'appellata a quelle di secondo grado in caso di CP_3 CP_1 opposizione”;
Nell'interesse di “Non si contesta quanto dedotto dall' e non avendo CP_1 CP_3 alcun interesse ad una pronuncia nel merito si ribadisce di rinunciare agli atti”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo d'appello, l' , dopo aver preso atto della decisione del giudice CP_3 di prime cure in ordine all'intervenuta maturazione del termine (quinquennale) di prescrizione, ha censurato la condanna in solido dell' alle spese del giudizio. Pt_1
Secondo l'appellante, difatti, nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' che all'ente impositore che ebbe ad Controparte_2 emettere gli atti presupposti alla cartella, deve essere effettuata la distinzione, ai fini del governo delle spese di lite, fra l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto – nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore, il quale ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione – dalla differente ipotesi
3 (integrata nella fattispecie in esame) in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda in modo esclusivo dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione.
Mentre, nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nella seconda ipotesi tale criterio non può trovare applicazione, in quanto, stando alla tesi perorata nell'atto di gravame, la condanna solidale alle spese non sarebbe giustificata alla luce del principio di causalità, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione (Cass. Civ., Sez. VI - 2, ordinanza n. 7716 del 09.03.2022, data ud. 25/02/2022).
L' ha, pertanto, sostenuto che il Tribunale di Cagliari avrebbe dovuto compensare le CP_3 spese nei confronti dell'ente impositore, salva la statuizione ritenuta di giustizia a carico della sola parte alla cui condotta fosse effettivamente addebitabile l'accoglimento dell'opposizione.
Infine, l'appellante ha ribadito che nel caso concreto, trattandosi di azione di accertamento negativo di una pretesa contenuta in un mero estratto di ruolo (formato dal concessionario), sarebbero da escludere, contrariamente a quanto opinato dal giudice di primo grado,
l'interesse ad agire e, altresì, la sussistenza dell'ipotizzata molestia giuridica a danno di
CP_1
Come sopra anticipato, l' è stata dichiarata contumace Controparte_2 con ordinanza del 23.10.2025 e dopo essersi costituita in giudizio, ha CP_1 dichiarato, con note di trattazione scritta del 14.10.2025 e del 02.12.2025, di non contestare quanto dedotto nel merito dall' e di rinunciare agli atti del giudizio non avendo alcun CP_3 interesse a una pronuncia d'appello.
*
Ad avviso della Corte, l'appello non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, anche recentemente chiarito la irrilevanza, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, della riconducibilità causale dell'esito sfavorevole della lite al solo ente addetto alla riscossione del credito vantato dall'ente impositore, senza che, quindi, a quest'ultimo sia riconducibile alcun contributo eziologico sulla conclusione del giudizio (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 28347 del
17.09.2025, pubblicata il 25.10.2025).
La ragione determinante la soccombenza assume rilievo, secondo l'interpretazione – che questo Collegio condivide – fornita dalla Corte di Cassazione, unicamente nei rapporti interni fra i convenuti soccombenti (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 3105 del 06.02.2017), fermo restando che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico
4 titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 7514 del 09.11.2021, depositata il 08.03.2022), ossia, nella concreta fattispecie analizzata, all' . Parte_1
Il motivo d'appello proposto dall' – secondo il quale nel caso in esame non potrebbe CP_3 trovare applicazione la solidarietà dei convenuti in primo grado nelle spese di lite in ragione del principio di causalità, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione – non può, alla luce delle coordinate interpretative sopra richiamate, essere condiviso atteso che, sebbene l'accoglimento dell'opposizione presentata da sia dipesa dall'intervenuta prescrizione quinquennale all'interno dell'arco CP_1 temporale intercorrente fra due solleciti di pagamento da parte dell' Controparte_2
, quest'ultima ha pur sempre operato nell'esecuzione dell'interesse creditorio
[...] dell'ente impositore, che durante il corso del processo di primo grado ha, peraltro, attivamente resistito alla domanda esperita dall'allora ricorrente.
Ad avviso della Corte, la censura formulata dall'appellante avverso l'impugnata sentenza si pone in insanabile contrasto con il sopra richiamato orientamento interpretativo, espresso dalle Sezioni Unite Civili, che, nel ritenere sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore nei casi in cui l'azione esperita abbia ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, ha affermato che l'agente della riscossione, in conformità all'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, rimane estraneo al merito della pretesa contributiva (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 7514 del 09.11.2021, depositata il 08.03.2022, pp. 14 e 15).
Entro tale cornice ermeneutica, non può evidentemente trovare accoglimento la tesi dell' , ente impositore, volta ad attribuire unicamente all' CP_3 Controparte_2
la condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado.
[...]
Per altro verso, inoltre, è evidente l'interesse che vantava a poter contare CP_1 sulla solvibilità e sulla garanzia patrimoniale di due soggetti obbligati al pagamento solidale dei costi da lei sopportati per l'azione giudiziale.
Infine, è da rilevare come l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dall'appellante (Cass.
Civ., ordinanza n. 7716 in data 09.03.2022) sia cronologicamente coevo a quello fatto proprio dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite Civili n. 7514 del 09.11.2021, dalla quale è da ritenersi definitivamente superato.
Le argomentazioni esposte nell'atto di appello appaiono, in definitiva, non condivisibili e, come tali, da rigettare.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio, reputa il Collegio che nulla
5 debba disporsi con riferimento alla posizione dell' , la quale Controparte_2
è rimasta contumace nella presente fase del giudizio.
In relazione alla posizione di invece, l'esame della condotta processuale e CP_1 dell'attività prestata induce a disporre l'integrale compensazione delle spese.
Invero, l'appellata, pur essendosi ritualmente costituita in giudizio, ha dichiarato di non contestare quanto dedotto nel merito dall' e, non avendo alcun interesse a una CP_3 pronuncia d'appello, ha persino rinunciato agli atti del giudizio (vedasi le note di trattazione scritta del 14.10.2025 e del 02.12.2025), di talché sussistono nel caso di specie, ad avviso della Corte, le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (per come formulato all'esito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77 del 07.03.2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Deve anche dichiararsi che sussistono in astratto i presupposti processuali per ritenere tenuta la parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.
228 del 24.12.2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto dall' in confronto di e dell' CP_3 CP_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice Controparte_2 del lavoro, n. 603 in data 27.04.2023, che, per l'effetto, conferma;
2. dichiara che nulla è dovuto a titolo di spese processuali della presente fase del giudizio con riferimento all' rimasta contumace;
compensa Controparte_2 integralmente le spese di lite fra l' e CP_3 CP_1
3. dichiara che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuta la parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115 del 30.05.2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Cagliari il 29.12.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Giorgio Murru CONSIGLIERE dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 17 dicembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 195/2023 proposta da:
Parte_1
, in persona del Direttore Regionale per la Sardegna in carica, elettivamente
[...] domiciliato presso lo studio legale degli avvocati Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura generale alle liti indicata in atti,
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'avvocato CP_1
IA NN, che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti contenuta in atti,
APPELLATA
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore, contumace,
APPELLATA - CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.10.2021, dichiarò di essere venuta a CP_1 conoscenza, per la prima volta il 26 agosto 2021, delle cartelle di pagamento n.
02520050070307952, dell'importo di euro 17.811,18, asseritamente notificata il 4 dicembre
2006, e n. 02520060065519344, dell'importo di euro 18.581,50, asseritamente notificata l'8
1 febbraio 2007, entrambe riferite a crediti previdenziali comprensivi degli accessori. CP_3
L'allora ricorrente eccepì la nullità dei suddetti atti e la conseguente decadenza dell'amministrazione finanziaria dal potere di riscossione, dedusse di non aver mai ricevuto la relativa notificazione e sollevò l'eccezione di prescrizione delle pretese azionate mediante tali cartelle, concludendo, infine, per il loro annullamento.
L' e l' ritualmente costituiti in giudizio, CP_3 Controparte_2 domandarono che la presentata opposizione fosse rigettata.
Il Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice del lavoro, dopo aver preliminarmente osservato come la domanda proposta dovesse essere qualificata quale azione di accertamento negativo – diretta, in particolare, a ottenere la declaratoria di insussistenza dei crediti vantati dall'ente impositore e recati dalle cartelle di pagamento oggetto del presente giudizio, nonché
a far accertare l'inesistenza del diritto degli enti convenuti di procedere alla riscossione dei suddetti crediti e all'esecuzione forzata correlata – accolse il ricorso in quanto fondato e, in relazione alle difese svolte dagli enti convenuti, i quali avevano ribadito la perdurante sussistenza dei diritti azionati, escluse che difettasse, in capo a l'interesse ad CP_1 agire, atteso che la persistenza delle pretese, confermate in giudizio, integrava, nonostante l'assenza di procedure esecutive in corso, una molestia giuridica idonea a giustificare l'azione da lei intrapresa.
Con sentenza n. 603 del 27.04.2023 il giudice di prime cure osservò, quanto al merito, che, indipendentemente dalla validità delle notificazioni delle cartelle impugnate – la cui eventuale nullità avrebbe avuto il solo effetto di consentire alla ricorrente di proporre l'opposizione prevista dall'art. 24, comma 5, D.lgs. n. 46/1999, nel termine che, tuttavia, non risultava rispettato, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato 49 giorni dopo la conoscenza delle cartelle – l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente doveva essere accolta con riferimento al periodo successivo alle notificazioni stesse.
Difatti, dalle allegazioni e dai documenti prodotti dall' convenuta era emerso, CP_2 secondo il primo giudice, che non vi fosse stata una tempestiva interruzione del termine quinquennale di prescrizione: il primo atto interruttivo successivo alla notificazione delle cartelle, ossia il sollecito di pagamento n. 02520099008917863000 notificato il 17 novembre
2009, risultava seguito, quale ulteriore atto interruttivo, dall'intimazione di pagamento n.
025201690056630000 notificata soltanto il 21 novembre 2016 (cfr. doc. nn. 4, 5, 6, 7 prodotti dall' convenuta nel fascicolo di primo grado), sicché, nel lasso di tempo intercorso tra CP_2
i due atti, si era perfezionato il termine estintivo quinquennale.
In conclusione, il Tribunale di Cagliari reputò accertato che i crediti contributivi recati
2 dalle cartelle di pagamento impugnate fossero estinti per intervenuta prescrizione, dichiarò
l'insussistenza del diritto degli enti convenuti di procedere alla riscossione dei crediti indicati e di procedere all'esecuzione forzata in relazione ai medesimi, e condannò l' e CP_3
l' in solido al rimborso, in favore dell'erario, delle spese del Controparte_2 giudizio, liquidate in complessivi euro 3.290,00, oltre 15% per spese generali e accessori dovuti per legge.
Avverso tale decisione l' ha proposto tempestivo appello. CP_3
L è stata dichiarata contumace con ordinanza del Controparte_2
23.10.2025 e dopo essersi costituita in giudizio, con note di trattazione scritta CP_1 del 14.10.2025 e del 02.12.2025 ha, rispettivamente, dichiarato “non contestando quanto dedotto nel merito dall' , e non avendo alcun interesse e di non desiderare una CP_3 pronuncia nel merito si dichiara di rinunciare agli atti e di essere estromesso dal giudizio” e che “Non si contesta quanto dedotto dall' e non avendo alcun interesse ad una CP_3 pronuncia nel merito si ribadisce di rinunciare agli atti”.
All'udienza del 17.12.2025 la causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell' : “Voglia la Corte, disattesa ogni diversa istanza ed in parziale CP_3 riforma della sentenza impugnata, compensare le spese di primo grado con riferimento all' , condannando l'appellata a quelle di secondo grado in caso di CP_3 CP_1 opposizione”;
Nell'interesse di “Non si contesta quanto dedotto dall' e non avendo CP_1 CP_3 alcun interesse ad una pronuncia nel merito si ribadisce di rinunciare agli atti”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo d'appello, l' , dopo aver preso atto della decisione del giudice CP_3 di prime cure in ordine all'intervenuta maturazione del termine (quinquennale) di prescrizione, ha censurato la condanna in solido dell' alle spese del giudizio. Pt_1
Secondo l'appellante, difatti, nell'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione diretto avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva tanto in capo all' che all'ente impositore che ebbe ad Controparte_2 emettere gli atti presupposti alla cartella, deve essere effettuata la distinzione, ai fini del governo delle spese di lite, fra l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto – nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore, il quale ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione – dalla differente ipotesi
3 (integrata nella fattispecie in esame) in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda in modo esclusivo dalla mancata notifica della cartella di pagamento o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione.
Mentre, nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nella seconda ipotesi tale criterio non può trovare applicazione, in quanto, stando alla tesi perorata nell'atto di gravame, la condanna solidale alle spese non sarebbe giustificata alla luce del principio di causalità, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione (Cass. Civ., Sez. VI - 2, ordinanza n. 7716 del 09.03.2022, data ud. 25/02/2022).
L' ha, pertanto, sostenuto che il Tribunale di Cagliari avrebbe dovuto compensare le CP_3 spese nei confronti dell'ente impositore, salva la statuizione ritenuta di giustizia a carico della sola parte alla cui condotta fosse effettivamente addebitabile l'accoglimento dell'opposizione.
Infine, l'appellante ha ribadito che nel caso concreto, trattandosi di azione di accertamento negativo di una pretesa contenuta in un mero estratto di ruolo (formato dal concessionario), sarebbero da escludere, contrariamente a quanto opinato dal giudice di primo grado,
l'interesse ad agire e, altresì, la sussistenza dell'ipotizzata molestia giuridica a danno di
CP_1
Come sopra anticipato, l' è stata dichiarata contumace Controparte_2 con ordinanza del 23.10.2025 e dopo essersi costituita in giudizio, ha CP_1 dichiarato, con note di trattazione scritta del 14.10.2025 e del 02.12.2025, di non contestare quanto dedotto nel merito dall' e di rinunciare agli atti del giudizio non avendo alcun CP_3 interesse a una pronuncia d'appello.
*
Ad avviso della Corte, l'appello non è fondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, anche recentemente chiarito la irrilevanza, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, della riconducibilità causale dell'esito sfavorevole della lite al solo ente addetto alla riscossione del credito vantato dall'ente impositore, senza che, quindi, a quest'ultimo sia riconducibile alcun contributo eziologico sulla conclusione del giudizio (Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 28347 del
17.09.2025, pubblicata il 25.10.2025).
La ragione determinante la soccombenza assume rilievo, secondo l'interpretazione – che questo Collegio condivide – fornita dalla Corte di Cassazione, unicamente nei rapporti interni fra i convenuti soccombenti (Cass. Civ., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 3105 del 06.02.2017), fermo restando che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico
4 titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 7514 del 09.11.2021, depositata il 08.03.2022), ossia, nella concreta fattispecie analizzata, all' . Parte_1
Il motivo d'appello proposto dall' – secondo il quale nel caso in esame non potrebbe CP_3 trovare applicazione la solidarietà dei convenuti in primo grado nelle spese di lite in ragione del principio di causalità, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione – non può, alla luce delle coordinate interpretative sopra richiamate, essere condiviso atteso che, sebbene l'accoglimento dell'opposizione presentata da sia dipesa dall'intervenuta prescrizione quinquennale all'interno dell'arco CP_1 temporale intercorrente fra due solleciti di pagamento da parte dell' Controparte_2
, quest'ultima ha pur sempre operato nell'esecuzione dell'interesse creditorio
[...] dell'ente impositore, che durante il corso del processo di primo grado ha, peraltro, attivamente resistito alla domanda esperita dall'allora ricorrente.
Ad avviso della Corte, la censura formulata dall'appellante avverso l'impugnata sentenza si pone in insanabile contrasto con il sopra richiamato orientamento interpretativo, espresso dalle Sezioni Unite Civili, che, nel ritenere sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore nei casi in cui l'azione esperita abbia ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, ha affermato che l'agente della riscossione, in conformità all'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, rimane estraneo al merito della pretesa contributiva (Cass. Civ., Sez. Un., sentenza n. 7514 del 09.11.2021, depositata il 08.03.2022, pp. 14 e 15).
Entro tale cornice ermeneutica, non può evidentemente trovare accoglimento la tesi dell' , ente impositore, volta ad attribuire unicamente all' CP_3 Controparte_2
la condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado.
[...]
Per altro verso, inoltre, è evidente l'interesse che vantava a poter contare CP_1 sulla solvibilità e sulla garanzia patrimoniale di due soggetti obbligati al pagamento solidale dei costi da lei sopportati per l'azione giudiziale.
Infine, è da rilevare come l'indirizzo giurisprudenziale richiamato dall'appellante (Cass.
Civ., ordinanza n. 7716 in data 09.03.2022) sia cronologicamente coevo a quello fatto proprio dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite Civili n. 7514 del 09.11.2021, dalla quale è da ritenersi definitivamente superato.
Le argomentazioni esposte nell'atto di appello appaiono, in definitiva, non condivisibili e, come tali, da rigettare.
Per quanto concerne la liquidazione delle spese del giudizio, reputa il Collegio che nulla
5 debba disporsi con riferimento alla posizione dell' , la quale Controparte_2
è rimasta contumace nella presente fase del giudizio.
In relazione alla posizione di invece, l'esame della condotta processuale e CP_1 dell'attività prestata induce a disporre l'integrale compensazione delle spese.
Invero, l'appellata, pur essendosi ritualmente costituita in giudizio, ha dichiarato di non contestare quanto dedotto nel merito dall' e, non avendo alcun interesse a una CP_3 pronuncia d'appello, ha persino rinunciato agli atti del giudizio (vedasi le note di trattazione scritta del 14.10.2025 e del 02.12.2025), di talché sussistono nel caso di specie, ad avviso della Corte, le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. (per come formulato all'esito della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77 del 07.03.2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
Deve anche dichiararsi che sussistono in astratto i presupposti processuali per ritenere tenuta la parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n.
228 del 24.12.2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto dall' in confronto di e dell' CP_3 CP_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, in funzione di Giudice Controparte_2 del lavoro, n. 603 in data 27.04.2023, che, per l'effetto, conferma;
2. dichiara che nulla è dovuto a titolo di spese processuali della presente fase del giudizio con riferimento all' rimasta contumace;
compensa Controparte_2 integralmente le spese di lite fra l' e CP_3 CP_1
3. dichiara che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuta la parte appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115 del 30.05.2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Cagliari il 29.12.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
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