Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/06/2025, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ED UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4726 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi dell'art 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 23.6.2025 tra (cod. fisc. ), e per essa la manda- Parte_1 P.IVA_1 taria (cod. fisc. ), in Parte_2 P.IVA_2 persona del procuratore speciale, avv. Giovanni Paolo Liotta, domiciliata presso l'avv. Elio Ludini (cod. fisc. ) (p.e.c.: CodiceFiscale_1 [...]
, che la rappresenta e difende per procura alle liti in Email_1 calce all'atto di citazione in appello;
-appellante- e
(cod. fisc. ) E Parte_3 CodiceFiscale_2 [...]
(cod. fisc. , domiciliati presso Parte_4 CodiceFiscale_3
l'avv. Luca Miranda (cod. fisc. ) (p.e.c.: CodiceFiscale_4 [...]
, che li rappresenta e difende per procura a margine Email_2 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado;
-appellata- e (COD. FISC. , in persona del legale rappre- CP_1 P.IVA_3 sentante pro tempore, dott. domiciliata presso l'avv. Valen- Controparte_2 tina Pillosio (cod. fisc. (p.e.c.: valentina. CodiceFiscale_5 [...]
, che la rappresenta e difende unitamente agli avv. Email_3
Edoardo Del Corona (cod. fisc. e EL Rota (cod. CodiceFiscale_6
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, riget- Parte_1 tata ogni avversa deduzione ed eccezione, per tutti i motivi esposti in narra- tiva, in accoglimento del proposto Appello, in riforma della sentenza impu- gnata sentenza n. 551/2020 pubblicata dal Tribunale Civile di Cassino, se- zione Civile Area B, G.I. Dott.ssa Daniela Trotta, in data 18 luglio 2020, all'esito del giudizio al N. 4160/2017 R.G.:
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che la ragione di credito vantata dalla Parte_1
nei confronti degli odierni convenuti in relazione al contratto di
[...] finanziamento dedotto in giudizio ammonta, al 18/12/2014, ad € 19.563,79 e, per l'effetto, condannarli al pagamento, in via solidale, di tale importo (oltre gli interessi convenzionali di mora successivi al 18/12/2014 ed oltre le spese, le competenze e gli onorari della presente procedura mo- nitoria) in favore della odierna appellante.
IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare che la ragione di credito comunque vantata dalla nei confronti degli odierni appellati in relazione al Parte_1 contratto di finanziamento dedotto in giudizio e, per l'effetto, condannarli al pagamento, in via solidale, del consequenziale importo (oltre gli interessi convenzionali di mora successivi al 18/12/2014 ed oltre le spese, le com- petenze e gli onorari della presente procedura monitoria) in favore della odierna appellante.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”; per ed : “Voglia l'Ecc.ma Parte_3 Parte_4
Corte di Appello di Roma – Sezione Seconda
a)- rigettare l'appello avversario perché inammissibile e comunque infondato sia in fatto che in diritto;
e confermare l'impugnata sentenza n. 551/2020 del Tribunale di Cassino – G.U. dott.ssa Daniela Trotta, resa in data
2 27/06/2020 e depositata in data 18/07/2020, perché correttamente ed adeguatamente motivata e trovando la stessa pieno riscontro nella docu- mentazione e nelle risultanze istruttorie di primo grado;
c)- con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA di legge, da distrarsi in favore dello scrivente legale anticipatario”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, rigettata ogni av- CP_1 versa deduzione ed eccezione, per tutti i motivi esposti in narrativa, in acco- glimento del proposto appello, in riforma della sentenza impugnata sentenza del Tribunale di Cassino, del 18.07.2020 resa all'esito del giudizio R.G. 4160/2017 così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che la ragione di credito vantata da nei CP_1 confronti dei Signori e , in Parte_4 Parte_5 relazione al contratto di finanziamento dedotto in giudizio ammonta, al 18.12.2014 a € 19.563,79 e, per l'effetto, condannarli al pagamento, in via solidale, di tale importo (oltre gli interessi convenzionali di mora successivi al 18.12.2024 ed oltre le spese, le competenze e gli onorari della presente procedura monitoria) in favore d CP_1
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 24.11.2016,
[...]
ed hanno proposto opposizione Parte_5 Parte_4 avverso il decreto ingiuntivo n. 1116/2016 emesso dal Tribunale di Frosi- none in data 20.10.2016, notificato in data 25.10.2016, con cui è stato loro ingiunto di pagare alla e per essa alla mandataria Parte_1 la somma di € 19.563,79, quale residuo Parte_2 debito al 18.12.2014 a fronte del finanziamento n. 1467092, di originari € 26.286,57, sottoscritto in data 16.7.2009 con la (poi Controparte_3 fusa per incorporazione nella Controparte_4 che ha quindi ceduto il credito alla ricorrente), oltre gli interessi così come indicati nel ricorso sino all'effettivo soddisfo, le spese, le competenze e gli onorari del procedimento monitorio. In particolare, con un unico motivo gli
3 opponenti hanno eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Frosi- none in favore di quello di Cassino.
Si è costituita l'opposta, che ha aderito all'eccezione di incompetenza per territorio svolta dall'opponente e, con sentenza n. 1012/2017 depositata il 2.8.2017 il Tribunale di Frosinone, in composizione monocratica, ha revo- cato il decreto ingiuntivo opposto e ha dichiarato l'incompetenza per terri- torio del Tribunale di Frosinone a favore del Tribunale di Cassino, provve- dendo altresì sulle spese del giudizio innanzi allo stesso.
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato la Parte_1
e per essa la mandataria ha con-
[...] Parte_2 venuto in giudizio avanti il Tribunale di Cassino Parte_4
e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_3
l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutto quanto sopra esposto e documentato:
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che la ragione di credito vantata dalla Parte_1
nei confronti degli odierni convenuti in relazione al contratto di
[...] finanziamento dedotto in giudizio ammonta, al 18/12/2014, ad € 19.563,79 e, per l'effetto, condannarli al pagamento, in via solidale, di tale importo (oltre gli interessi convenzionali di mora successivi al 18/12/2014 ed oltre le spese, le competenze e gli onorari della presente procedura mo- nitoria) in favore della banca odierna attrice.
IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare che la ragione di credito comunque vantata dalla nei confronti degli odierni convenuti in relazione al Parte_1 contratto di finanziamento dedotto in giudizio e, per l'effetto, condannarli al pagamento, in via solidale, del consequenziale importo (oltre gli interessi convenzionali di mora successivi al 18/12/2014 ed oltre le spese, le com- petenze e gli onorari della presente procedura monitoria) in favore della banca odierna attrice.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
4 Si sono costituiti nel giudizio riassunto i convenuti, che hanno concluso per il rigetto delle domande proposte dall'attrice e la condanna della stessa alle spese di lite.
Con sentenza n. 551/2020 del 18.7.2020 il Tribunale di Cassino ha riget- tato le domande attoree, condannando la società attrice a rimborsare ai con- venuti le spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello la e per essa la mandataria Parte_1 Parte_2
che ha svolto il motivo riportato di seguito e ha concluso come in
[...] epigrafe.
Nel presente grado di giudizio si sono costituiti ed Parte_3
, che hanno contestato la fondatezza delle censure Parte_4 svolte dall'appellante e hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione.
In data 30.7.2024 ha spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. nel presente giudizio di appello la la quale, premesso che in data 28.11.2023, CP_1 con apposito accordo ai sensi dell'art. 1260 c.c., ha acquistato pro soluto dalla una serie di crediti – di natura bancaria/finanzia- Parte_1 ria a sua volta, in precedenza, ceduti da (ex Controparte_5 CP_3
vantati dalla predetta società cedente nei confronti di una pluralità di
[...] debitori;
e che tra le suddette posizioni, interessate dalla cessione, è ricom- preso il credito vantato dalla cedente nei confronti di e Parte_4 [...] originariamente recato dal decreto ingiuntivo n. 1116/2016 Parte_3 emesso dal Tribunale di Frosinone il 20.10.2016, revocato all'esito del giu- dizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. per incompetenza territoriale del giu- dice adito;
ha dedotto di avere interesse a intervenire nel presente giudizio di appello affinché la sentenza che sarà pronunciata spieghi effetti anche nei suoi confronti e si è riportata a quanto dedotto nei propri atti processuali dalla facendo proprie tutte le difese spiegate dalla ce- Parte_1 dente, comprese quelle svolte in primo grado.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che “I documenti offerti dall'attrice non sono suffi- cienti né adeguati a provare l'esistenza del credito, mancando prova della erogazione della somma a perfezionamento del dedotto finanziamento”. In particolare, l'appellante deduce che “La documentazione depositata sia in
5 sede monitoria che successivamente con l'atto di citazione in riassunzione è assolutamente sufficiente ai fini della prova del perfezionamento contrat- tuale”.
Il motivo merita accoglimento.
2.1. Il giudice di prime cure, premesso che “La stipulazione del contratto e l'erogazione del danaro possono anche formare oggetto di atti separati, come previsto in ipotesi disciplinate dal predetto TUB e nella promessa di mutuo, ai sensi dell'art. 1822 c.c. (…) ma anche in tal caso l'erogazione della somma è elemento che va provato, in assenza del quale non sorge e non può disporsi la restituzione, come nella fattispecie”, ha ritenuto che la prova dell'erogazione della somma mutuata non sia stata fornita nel caso in esame e che tale “carenza non [è] superabile, a livello giuridico, col mero dubbio, insinuato dall'attore, della mancata comprensione inerente il pagamento di rate, da parte dei convenuti, di un finanziamento non erogato”.
In particolare, il Tribunale di Cassino ha osservato che “I convenuti, nel pre- sente giudizio, mai hanno sostenuto di aver pagato alcunché ed hanno su- bito contestato l'erogazione della somma chiesta quale finanziamento (…)”, ritenendo che, pertanto, “La contestazione dei convenuti imponeva all'attrice di fornire prova dell'erogazione della somma, onere che nel sistema di c.d. 'cashless society' risulta per giunta agevolato potendo il creditore far ricorso non solo alla classica quietanza, nemmeno prodotta nel caso specie, ma an- che alla prova di effettuazione di operazioni bancarie e finanziarie di vario genere, tutte idonee a consentire la messa a disposizione della somma nell'area di disponibilità giuridica dei mutuatari (cfr., da ultimo, Cass. Ord. n.. 19654\2019)”.
Al riguardo, parte appellante deduce che, di contro, “la documentazione de- positata dall'odierna appellante nel giudizio di primo grado, prova, senza alcun dubbio, l'avvenuta erogazione del danaro agli appellati in virtù del contratto di finanziamento sottoscritto”. In particolare, la Parte_1 rileva che il documento n. 5 del fascicolo del procedimento monitorio, pro- dotto sub lett. (I) del proprio fascicolo di parte del primo grado di giudizio,
è composto di n. 6 fogli e contiene al suo interno diversi documenti. Oltre quelli indicati dal giudice di primo grado nella motivazione della sentenza impugnata, e ritenuti non idonei a provare l'erogazione del credito, vi è anche
6 un sesto foglio, la copia del conteggio per l'estinzione anticipata del finan- ziamento richiesto da . Parte_3
2.2. Secondo parte appellante, l'accettazione della richiesta di finanziamento (quinto foglio del documento n. 5 del fascicolo del procedimento monitorio
– doc. (I) del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio) prove- rebbe l'avvenuta erogazione della somma finanziata laddove nella stessa si legge che “In relazione alla richiesta di finanziamento in oggetto relativa all'acquisto di: per l'importo di euro: 26.286,57, Parte_6 siamo a segnalare che la medesima è stata accettata. Le comunichiamo qui di seguito gli estremi del finanziamento – importo erogato euro 24.202,65”.
In verità, nella stessa accettazione viene richiesto a di “voler Parte_4 restituire copia della presente comunicazione, da Lei sottoscritta per presa visione, in modo da poter procedere, come da Vostra richiesta, all'erogazione della somma”. In altri termini, al momento dell'accettazione da parte del mu- tuatario non era ancora stata erogata la somma mutuata, ed invero non si vede come la mutuante potesse provvedere alla dazione della somma mu- tuata prima dell'avvenuta accettazione di quella che la stessa afferma essere una vera e propria proposta contrattuale da parte della Controparte_3
Il documento a cui fa riferimento parte appellante, che reca la sottoscrizione di , prova l'avvenuta accettazione della proposta da parte di Parte_4 questi, non anche l'avvenuta erogazione della somma.
2.3. Neanche prova l'avvenuta erogazione della somma il sesto foglio del documento n. 5 del fascicolo del procedimento monitorio, che è un conteg- gio di estinzione anticipata effettuato dalla Banca mutuante in favore dell'ap- pellata Pt_3 Parte_3
Parte appellante rileva come lo stesso indichi che “A seguito di Vs richiesta, Vi trasmettiamo il conteggio di estinzione anticipata, il cui pagamento dovrà pervenirci entro e non oltre il 17/07/09”. E deduce che “La richiesta effet- tuata dalla Signora rappresenta a tutti gli effetti di legge un rico- Pt_3 noscimento di debito e, che quindi, oltre a confermare e provare l'erogazione della somma finanziata, come risaputo ha un effetto confermativo dell'obbli- gazione sussistente in capo al debitore, dispensando il creditore dall'onere di provare quell'obbligazione; tale effetto si produce anche nei confronti del debitore principale”.
7 Tuttavia, la richiesta da parte di non è stata prodotta e, Parte_3 quindi, non vi è stato fornito alcun elemento da cui sia possibile desumere l'avvenuta erogazione della somma mutuata in favore del marito di questa e, quindi, la sussistenza anche della sua obbligazione restitutoria, in quanto coobbligata con questi. Peraltro, anche laddove vi fosse stata la prova che avesse richiesto alla Banca il conteggio per provvedere Parte_5 all'estinzione, si sarebbe anche potuto ritenere che la coobbligata avesse richiesto lo stesso a fronte di una richiesta di pagamento da parte della cre- ditrice, al fine di non fare fronte a un contenzioso, ma non anche necessaria- mente l'avvenuta erogazione – non alla stessa, ma a – della Parte_4 somma mutuata.
2.4. Da ultimo, l'appellante deduce che il giudice di primo grado ha errato anche nella valutazione complessiva del documento n. 9 del fascicolo del procedimento monitorio, poiché questo contiene non solo l'estratto conto ai sensi dell'art. 50 T.U.B., che la sentenza appellata ha ritenuto mero elemento indiziario all'interno del giudizio ordinario di opposizione ex art. 645 c.p.c., ma anche la lista dei movimenti, che fornirebbe la prova, “senza dubbio al- cuno, che i Signor hanno versato numero rate a titolo di Pt_4 Pt_3 rata finanziamento. Il documento 'lista movimenti', infatti, riporta nella co- lonna 'descrizione' il numero di finanziamento (n. 1467092) che, ovvia- mente, è identico a quello riportato nella richiesta di finanziamento (cfr. doc. 5) che in tutti gli altri documenti contrattuali”.
In verità, anche a voler ritenere che la lista movimenti possa costituire prova in favore della creditrice che l'ha formata e prodotta in giudizio, di cui si può dubitare, non essendo peraltro – a differenza degli estratti di un conto cor- rente bancario – inviati al cliente, la stessa prova esclusivamente il paga- mento di determinate rate (e quelle non pagate successivamente alla deca- denza dal beneficio del termine), non anche l'erogazione della somma e, quindi, che la stessa sia corrispondente a quella indicata nella proposta ac- cettata. Come ha osservato la Suprema Corte (con riguardo a un finanzia- mento “gestito” tramite conto corrente, vale a dire in cui le rate di rimborso venivano addebitate in conto corrente), la produzione documentale dell'estratto conto non è idonea a provare l'ammontare del credito vantato, a fronte della contestazione del credito complessivo (nel caso di specie,
8 dell'avvenuta erogazione della somma complessiva indicata nel contratto di finanziamento) (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 29.2.2024, n. 5373).
3. In conclusione, l'appello proposto dalla e per essa Parte_1 dalla mandataria avverso la sentenza n. Parte_2
551/2020 emessa dal Tribunale di Cassino in data 18.7.2020 deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, e devono essere distratte in favore dell'avv. Luca Miranda, che se ne è dichiarato antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Sussistendo il medesimo interesse all'impugnazione proposta dell'appellante e della terza intervenuta, queste parti devono essere condannata in solido tra loro a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio di ap- pello, ai sensi del secondo periodo del co. 1 dell'art. 97 c.p.c.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto dalla e per essa dalla Parte_1 mandataria avverso la sentenza n. Parte_2
551/2020 emessa dal Tribunale di Cassino in data 18.7.2020; condanna la e per essa la mandataria Parte_1 [...]
e la in solido tra loro, a rimborsare ad Parte_2 CP_1 ed le spese del presente Parte_3 Parte_4 grado di giudizio, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta)
e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. Luca Miranda, dichiaratosene antistatario;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
9 Roma, 23.6.2025
IL GIUDICE EST.
Mario Montanaro
IL PRESIDENTE
ED Thellung de Courtelary
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