Ordinanza collegiale 3 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 18 maggio 2023
Sentenza 9 aprile 2024
Decreto cautelare 22 aprile 2024
Ordinanza cautelare 13 maggio 2024
Inammissibile
Sentenza 4 novembre 2024
Ordinanza cautelare 20 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 11/07/2025, n. 6087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6087 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06087/2025REG.PROV.COLL.
N. 08975/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8975 del 2024, proposto da NS AR Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Marco Orlando, Antonietta Favale e Matteo Valente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Commissario ad acta per il Piano di Rientro Dal Disavanzo Sanitario della Regione Lazio, Ao S. Andrea, Policlinico Umberto I, non costituiti in giudizio;
Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gloria Di Gregorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NS Cns - NS Nazionale Servizi Società Cooperativa, S.D.S. - Società di Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Nilo e Michele Perrone, con domicilio eletto presso lo studio Michele Perrone in Roma, via Barnaba Tortolini, 30,
per l’ottemperanza,
previa concessione di idonee misure cautelari,
della sentenza resa dal Consiglio di Stato, Sez. III, del 4 novembre 2024, n. 8783, e, dunque, per la dichiarazione di nullità o inefficacia per violazione e/o elusione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4:
- della Determina del 25 novembre 2024, n. G15744, con la quale la Regione Lazio ha disposto la “ nuova aggiudicazione ” della Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all''acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio suddivisa in 5 Lotti indetta con Determinazione n. G16074 del 21/12/2021 (Numero gara 8385135);
- del verbale del 19 novembre 2024 con cui la commissione di gara ha effettuato le operazioni di ri-valutazione del criterio relativo al “ responsabile di commessa ”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, di NS Cns - NS Nazionale Servizi Società Cooperativa e di S.D.S. - Società di Servizi S.r.l. e di Asl Roma 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – NS AR Servizi e Lavori “Società Cooperativa Consortile Stabile” (qui di seguito, breviter , NS AR) ha proposto ricorso, con domanda di sospensiva, per l’ottemperanza alla sentenza n. 8783 del 4 novembre 2024 che ha annullato l’aggiudicazione, in favore del CNS – NS Nazionale Servizi Società Cooperativa in raggruppamento temporaneo con la mandante S.D.S. S.r.l. (qui di seguito, breviter , CNS), della procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio CUP occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, con specifico riguardo al lotto n. 4 (CIG 9025356761), destinato alle Aziende sanitarie S. Andrea, Policlinico Umberto 1 e ASL Roma 1.
2. – La sentenza ottemperanda ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione in parte qua con riguardo al punteggio premiale riconosciuto per il criterio “ Responsabile di commessa ” (punto 16.A.1) così descritto: “ Responsabile di commessa/servizio (referente per l’AS): esperienza e competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa. Come specificato al cap. 7 del Capitolato tecnico il responsabile deve avere almeno 5 anni di esperienza in ruoli analoghi in progetti di front office/back office (prenotazione/cassa/supporto di back office, etc.), è responsabile nei confronti della singola Azienda Sanitaria Contraente, referente e coordinatore della gestione di tutti gli aspetti della commessa (qualitativi ed economici) ” (punto 16.A.I disciplinare). I relativi quattro punti discrezionali sono attribuiti valutando “ l’esperienza e le competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa ” (punto 18.I.b disciplinare).
2.1. – Il decisum giudiziale della Sezione, sul rilievo che CNS non ha “ individuato ex ante una figura professionale destinata a ricoprire il ruolo di responsabile di commessa bensì si sia impegnato pro futuro a selezionarne una in possesso delle caratteristiche richieste ha stabilito ”, ha stabilito che “ il criterio tabellato al punto 18 del disciplinare (“Verranno valutate l’esperienza e le competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa”) milita nel senso che l’offerta tecnica dovesse previamente individuare nel proprio organico (o anche al di fuori di esso, purché esistente) una figura professionale dotata delle caratteristiche di esperienza e competenza richieste all’art. 7 del capitolato ” in quanto “ solo la connotazione in termini di specificità e concretezza della figura salvaguarda la selettività del criterio premiale, che altrimenti sarebbe posto nel nulla mercé l’assegnazione di punteggi assegnati a profili inesistenti, ma ben costruiti à la carte”.
Sicché, nel disporre l’accoglimento con conseguente caducazione degli esiti valutativi di tale criterio premiale, la Sezione ha ritenuto che la natura discrezionale del criterio in parola comporta che l’accoglimento del motivo non determini l’automatica decurtazione del punteggio, bensì l’onere di rivalutazione delle offerte, in special modo a mente del fatto che l’offerta del CNS aveva, seppur limitatamente, dato conto di taluni profili professionali nel proprio organico con requisiti esperienziali che potevano essere destinati al ruolo di responsabile di commessa, senza tuttavia nulla specificare in concreto circa i rispettivi profili di formazione e competenza tecnica.
La Sezione ha, quindi, concluso, tenuto conto dell’art. 18 al punto I.b del disciplinare per cui sarebbero state “ valutate l’esperienza e le competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa ”, di rimettere alla competenza della Commissione la rideterminazione sull’ an e sul quantum del punteggio premiale da attribuire al CNS in relazione ai profili concretamente individuati in organico (v. pag. 7 relazione tecnica CNS).
3. – In sede di riesame, la Commissione ha decurtato il punteggio del CNS di 0,8 punti (da 4 a 3,2) confermando il posizionamento utile ai fini dell’aggiudicazione dei cinque lotti della commessa. Alla rivalutazione del profilo premiale “ Responsabile di commessa ” la Commissione ha ritenuto che “ pur considerando la mancata espressa specificazione di elementi riferiti alla competenza, l'offerta risulta "ottima" in quanto la tipologia e il numero delle esperienze nonché l'anzianità in ruoli analoghi della risorsa indicata corrispondono pienamente al profilo richiesto, garantendo così il possesso delle capacità per lo svolgimento in maniera ottimale della specifica funzione oggetto del servizio/commessa ”.
4. – Nel ricorso per ottemperanza, proposto direttamente innanzi a questo Consiglio di Stato in quanto giudice competente a norma dell’art. 113, co. 1 cod. proc. amm., il ricorrente NS AR lamenta la violazione e/o elusione del giudicato assumendo l’invalutabilità del profilo rappresentato nella sezione dell’offerta del CNS dedicata al responsabile di commessa con la conseguenza che la commissione avrebbe dovuto valutare “ ulteriori ” profili presenti nell’offerta tecnica e non il “ medesimo ” profilo già valutato in precedenza. Per l’effetto, NS AR domanda, in applicazione del principio del cd. “ one shot ” temperato, che si accerti come il CNS non meritasse alcun punteggio in merito al criterio relativo al “ responsabile di commessa ”, che si proceda con l’adozione della nuova graduatoria e, previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, con l’aggiudicazione della gara in proprio favore.
5. – Si è costituita in giudizio la Regione Lazio che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del gravame – per aver dedotto innanzi al giudice dell’ottemperanza, e non innanzi al giudice della cognizione in primo grado, vizi nuovi del provvedimento riemesso in esito a una nuova valutazione discrezionale della Commissione; nel merito, ha denunciato l’infondatezza del gravame per insussistenza del presupposto secondo cui il decisum giudiziale avrebbe considerato “non valutabile” il profilo descritto in offerta dal CNS e che un tale profilo sarebbe “inesistente”.
6. – In esito alla trattazione cautelare il Collegio, con l’articolata ordinanza n. 4844 del 19 dicembre 2024, ha respinto la domanda sospensiva rimarcando che il riferimento alla pagina 7 della relazione tecnica CNS non è un refuso redazionale, bensì un meditato richiamo alla individuazione operata per incidens da CNS di una risorsa con specifiche esperienze, di tal ché l’onere di rivalutazione dell’Amministrazione si sarebbe dovuta indirizzare in primis – come de facto avvenuto - verso tale risorsa con l’esperienza indicata, a titolo esemplificativo, nella relazione tecnica e idonea a ricoprire la posizione di responsabile di commessa. Inoltre, ha puntualizzato che la concreta commisurazione della decurtazione di punteggio stabilita dalla Commissione non è stata puntualmente censurata nella sua portata quantitativa, né sarebbe comunque scrutinabile a mente dei noti limiti di sindacato del giudice amministrativo in subiecta materia .
7. – Espletato lo scambio di memorie difensive ex art. 73 cod. proc. amm., la causa è stata discussa alla camera di consiglio del 6 maggio 2025 e successivamente incamerata per la decisione.
8. – Il ricorso è infondato.
8.1. – Diversamente da quanto opinato da NS AR il dictum della sentenza ottemperanda è inequivoco nel rimettere alla stazione appaltante “ l’onere di rivalutazione delle offerte, in special modo a mente del fatto che l’offerta del CNS aveva, seppur limitatamente, dato conto di taluni profili professionali nel proprio organico con requisiti esperienziali che potevano essere destinati al ruolo di responsabile di commessa, senza tuttavia nulla specificare in concreto circa i rispettivi profili di formazione e competenza tecnica ” (punto 7.7 in diritto).
La decisione ha, infatti, precisato che, agli effetti conformativi, sarebbe spettato alla Commissione di rideterminarsi sull’ an e sul quantum del punteggio premiale da attribuire al CNS in relazione ai profili concretamente individuati nel proprio organico in sede di relazione tecnica (v. pag. 7), tenuto conto che l’art. 18 al punto I.b precisava che sarebbero state “ valutate l’esperienza e le competenze nel ruolo richiesto di responsabile di commessa ”.
8.2. – Come già statuito in sede cautelare, il riferimento alla pagina 7 della relazione tecnica CNS non è un refuso redazionale, bensì un meditato richiamo alla individuazione operata per incidens da CNS di una risorsa con specifiche esperienze in “ progettazione, sviluppo e supporto all’avviamento (sin dal 2001) dei seguenti CUP: ASL Latina, ASL Frosinone; Policlinico Universitario Tor Vergata di Roma; ASL Barletta-Andria-Trani; Policlinico Casilino. Ruolo di Responsabile Qualità del ReCUP dal 2005 al 2007. Ruolo di Direttore operativo per la gestione dei servizi di front office delle seguenti Aziende: ASL RM 2; ASL RM 3; ASL RM 4; ASL BAT; ASL Viterbo; Policlinico Casilino ”.
Non può, quindi, essere condiviso quanto affermato da NS AR secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto “ limitarsi ad individuare ulteriori profili professionali utili allo scopo ” presenti nell’offerta tecnica e non il “ medesimo profilo già valutato in precedenza ” atteso che la sentenza ottemperanda ha fatto espresso riferimento, di contro, proprio alla rivalutazione della risorsa con requisiti esperienziali concretamente individuata in organico, indicata appunto a pagina 7 della relazione tecnica, e idonea a ricoprire la posizione di responsabile di commessa.
Sicché, correttamente la Commissione ha riesaminato la pertinenza di tale profilo professionale conducendo una valutazione eminentemente incentrata sugli elementi esperienziali concretamente indicati in offerta, mentre non ha potuto utilmente valorizzare alcun profilo di formazione e di competenza, in quanto, con riferimento alla specifica risorsa indicata in offerta, tali profili non risultavano espressamente specificati nella Relazione tecnica. Di ciò è data compiuta indicazione nel verbale di riesame del 19 novembre 2024 che, a sostegno dell’attribuzione del punteggio di 3,2, ha osservato: “ pur considerando la mancata espressa specificazione di elementi riferiti alla competenza, l'offerta risulta "ottima" in quanto la tipologia e il numero delle esperienze nonché l'anzianità in ruoli analoghi della risorsa indicata corrispondono pienamente al profilo richiesto, garantendo così il possesso delle capacità per lo svolgimento in maniera ottimale della specifica funzione oggetto del servizio/commessa ”. Siffatta motivazione si profila scevra dei vizi denunciati e pienamente conforme alla statuizione giurisdizionale resa all’esito del giudizio di cognizione.
Il dedotto vizio di elusione e/o violazione del giudicato è, dunque, del tutto infondato.
8.3. – Mutatis mutandis , NS AR non ha censurato lo specifico esito della rivalutazione in concreto, consistito nella decurtazione di soli 0,8 punti dacché sulla scorta dell’apprezzamento della tipologia e del numero delle esperienze nonché dell’anzianità in ruoli analoghi la risorsa indicata corrisponderebbe pienamente al profilo richiesto, garantendo così il possesso delle capacità per lo svolgimento in maniera ottimale della specifica funzione oggetto del servizio/commessa. In definitiva, la scelta di soppesare solo in 0,8 punti l’omessa “ specificazione di elementi riferiti alla competenza ” rifluisce nell’alveo della discrezionalità tecnica della Commissione e non viene comunque censurato in sede ricorsuale.
9. – Alla luce di quanto dianzi considerato, il ricorso per ottemperanza si appalesa infondato e deve essere, conseguentemente, respinto.
10. – La peculiarità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO