Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150 , concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:
La vendita al pubblico della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali di cui al precedente comma, a fini di dolcificazione, puo' essere effettuata solo in farmacia, dietro presentazione di ricetta medica.
All'articolo 3, le parole: del precedente articolo 2 sono sostituite dalle seguenti: del primo comma dell'articolo 2.
L'articolo 5 e' soppresso.
E' convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150 , concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma:
La vendita al pubblico della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali di cui al precedente comma, a fini di dolcificazione, puo' essere effettuata solo in farmacia, dietro presentazione di ricetta medica.
All'articolo 3, le parole: del precedente articolo 2 sono sostituite dalle seguenti: del primo comma dell'articolo 2.
L'articolo 5 e' soppresso.