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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10238 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona della dr. Federica d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 47138 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione ex art. 617 co I c.p.c., e vertente
TRA
elettivamente domiciliata alla Via Nemorense n. 93, presso lo studio dell'Avv. Stefano Parte_1
Pichierri, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Rossella Figliuolo, che la rappresentano e difendono in virtù di apposita procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione
ATTORE
E
in persona del Commissario Straordinario e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c.
ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenza Di Martino ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma, Via Pompeo Magno n. 23/A,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 8.7.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione all'atto di Parte_1
Con precetto con cui l' di le intimava il pagamento della somma di euro 231.528,99 oltre CP_1
interessi e spese, il tutto sulla scorta della sentenza n. 1148/016 emessa dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale II di Appello del 14.11.2016, munita di formula esecutiva in data 25.1.2017,
A fondamento dell'opposizione, l'attore eccepiva la nullità della notifica del precetto per non avere il creditore rispettato i requisiti previsti dall'art. 143 c.p.c.
Così facendo, quindi, proponeva un'opposizione ex art. 617 co. I c.p.c.
Con Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità del precetto intimato con condanna dell' al rimborso delle spese di lite, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Con Si costituiva l che chiedeva il rigetto della domanda attrice, con il riconoscimento delle spese di lite.
Va preliminarmente disattesa la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dall'attore con le note depositate per l'udienza odierna, per avere l'odierna convenuta notificato nuovo atto di precetto.
Senonché, di tale circostanza l'attore non ha fornito alcuna prova, non essendo il verbale di udienza allegato alle note depositate per l'odierna udienza idoneo a provare che la procedura esecutiva intrapresa si riferisce inequivocabilmente ad un nuovo atto di precetto intimato per il medesimo titolo azionato con il precetto oggi opposto.
Ciò premesso, l'opposizione è apertamente infondata e va, quindi, rigettata.
Ed invero, configurando l'eccezione dell'attore un'eventuale nullità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., è noto che la presunta nullità della notifica del precetto risulta in ogni caso sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, dimostrato dalla tempestiva opposizione formulata dalla debitrice avverso il precetto.
La Suprema Corte, infatti, ha già stabilito che le disposizioni particolari relative alle opposizioni agli atti esecutivi vanno coordinate con le disposizioni generali relative alla sanatoria di atti nulli, sicchè
con l' opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere vizi che devono considerarsi sanati con l'opposizione stessa, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., u.c., che è norma applicabile anche in tema di notificazione per l'espresso richiamo contenuto nel successivo art. 160 c.p.c., secondo cui non può essere pronunciata la nullità di un atto quando questo abbia raggiunto lo scopo cui era destinato.
In particolare, il giudice di legittimità ha precisato (Cass., n. 10495/2004; Casa., n. 5213/98; Cass., n.
12084/92; Cass., n. 1737/81; Cass., n. 352/72) che, poichè la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, l'opposizione proposta dal debitore è la prova più evidente che la finalità è
stata raggiunta.
Contro l'argomento in contrario le suddette decisioni di questa Corte hanno anche chiarito che le specifiche disposizioni relative alle opposizioni agli atti esecutivi non possono privare di efficacia le norme generali relative alla nullità degli atti processuali ed alla loro sanatoria e che con l'opposizione formale ex art. 617 cod. proc. civ., il legislatore ha inteso apprestare un mezzo idoneo a fare valere le nullità assolute dei singoli atti d'esecuzione, non anche quei vizi che possono considerarsi sanati con la proposizione della stessa opposizione ( CC sez. III n. 5906 del 17.3.06 ).
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Spese di lite secondo soccombenza, da liquidarsi, in assenza di notula, di ufficio, nella misura di cui al dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna l'attore, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in euro 9142,00 per compensi, oltre spese generali ed altri accessori nelle vigenti aliquote. Roma, 8.7.2025 Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – IV^ sezione civile - nella persona della dr. Federica d'Ambrosio, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato, mediante deposito telematico del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 47138 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione ex art. 617 co I c.p.c., e vertente
TRA
elettivamente domiciliata alla Via Nemorense n. 93, presso lo studio dell'Avv. Stefano Parte_1
Pichierri, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Rossella Figliuolo, che la rappresentano e difendono in virtù di apposita procura posta in calce all'atto di citazione in opposizione
ATTORE
E
in persona del Commissario Straordinario e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura rilasciata ex art. 83 c.p.c.
ed allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Vincenza Di Martino ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Roma, Via Pompeo Magno n. 23/A,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Con note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 8.7.2025 le parti precisavano le proprie conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione all'atto di Parte_1
Con precetto con cui l' di le intimava il pagamento della somma di euro 231.528,99 oltre CP_1
interessi e spese, il tutto sulla scorta della sentenza n. 1148/016 emessa dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale II di Appello del 14.11.2016, munita di formula esecutiva in data 25.1.2017,
A fondamento dell'opposizione, l'attore eccepiva la nullità della notifica del precetto per non avere il creditore rispettato i requisiti previsti dall'art. 143 c.p.c.
Così facendo, quindi, proponeva un'opposizione ex art. 617 co. I c.p.c.
Con Chiedeva, quindi, dichiararsi la nullità del precetto intimato con condanna dell' al rimborso delle spese di lite, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.
Con Si costituiva l che chiedeva il rigetto della domanda attrice, con il riconoscimento delle spese di lite.
Va preliminarmente disattesa la domanda di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dall'attore con le note depositate per l'udienza odierna, per avere l'odierna convenuta notificato nuovo atto di precetto.
Senonché, di tale circostanza l'attore non ha fornito alcuna prova, non essendo il verbale di udienza allegato alle note depositate per l'odierna udienza idoneo a provare che la procedura esecutiva intrapresa si riferisce inequivocabilmente ad un nuovo atto di precetto intimato per il medesimo titolo azionato con il precetto oggi opposto.
Ciò premesso, l'opposizione è apertamente infondata e va, quindi, rigettata.
Ed invero, configurando l'eccezione dell'attore un'eventuale nullità della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., è noto che la presunta nullità della notifica del precetto risulta in ogni caso sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, dimostrato dalla tempestiva opposizione formulata dalla debitrice avverso il precetto.
La Suprema Corte, infatti, ha già stabilito che le disposizioni particolari relative alle opposizioni agli atti esecutivi vanno coordinate con le disposizioni generali relative alla sanatoria di atti nulli, sicchè
con l' opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere vizi che devono considerarsi sanati con l'opposizione stessa, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., u.c., che è norma applicabile anche in tema di notificazione per l'espresso richiamo contenuto nel successivo art. 160 c.p.c., secondo cui non può essere pronunciata la nullità di un atto quando questo abbia raggiunto lo scopo cui era destinato.
In particolare, il giudice di legittimità ha precisato (Cass., n. 10495/2004; Casa., n. 5213/98; Cass., n.
12084/92; Cass., n. 1737/81; Cass., n. 352/72) che, poichè la finalità del precetto è quella di invitare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno, l'opposizione proposta dal debitore è la prova più evidente che la finalità è
stata raggiunta.
Contro l'argomento in contrario le suddette decisioni di questa Corte hanno anche chiarito che le specifiche disposizioni relative alle opposizioni agli atti esecutivi non possono privare di efficacia le norme generali relative alla nullità degli atti processuali ed alla loro sanatoria e che con l'opposizione formale ex art. 617 cod. proc. civ., il legislatore ha inteso apprestare un mezzo idoneo a fare valere le nullità assolute dei singoli atti d'esecuzione, non anche quei vizi che possono considerarsi sanati con la proposizione della stessa opposizione ( CC sez. III n. 5906 del 17.3.06 ).
Di qui il rigetto della spiegata opposizione.
Spese di lite secondo soccombenza, da liquidarsi, in assenza di notula, di ufficio, nella misura di cui al dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
P. Q. M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna l'attore, al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in euro 9142,00 per compensi, oltre spese generali ed altri accessori nelle vigenti aliquote. Roma, 8.7.2025 Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio