Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00393/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2025, proposto da
Bagni di Monterosso S.a.s. di DA OR & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato NI Gerbi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;
contro
Comune di Monterosso al Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Borello, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 10/3b;
nei confronti
Società Locanda il AL S.n.c. di EL TE e AS NI, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato DA Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
per l'annullamento
del provvedimento comunale 19 giugno 2025 prot. 7040, avente ad oggetto rigetto di istanza di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monterosso al Mare e della Società Locanda il AL S.n.c. di EL TE e AS NI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2026 il dott. LL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Con il ricorso è stato impugnato il provvedimento comunale n. 7040 del 19.6.2025 con cui è stata respinta la richiesta della ricorrente intesa ad ottenere per l’anno 2025 la concessione di due porzioni di suolo pubblico da adibire a pertinenza di un pubblico esercizio in via di attivazione.
2) La ricorrente è subentrata nella conduzione del pubblico esercizio (ristorante) situato in Via Roma n. 54, in seguito alla cessazione dell’attività avvenuta tra il 2023 e il 2024.
Il precedente titolare del ristorante, negli anni scorsi era titolare di una concessione di suolo pubblico annuale sia per l’area frontistante al locale di circa 14 mq (in fregio al civico 54), sia di quella latistante di circa 7 mq (in fregio al civico 52).
3) La ricorrente ha acquisito la disponibilità dei locali al civico n. 54 e, pur non essendo stata ancora autorizzata alla conduzione del pubblico esercizio, ha presentato l’istanza in data 1.1.2025 prot. n. 18 (pratica SUAP 919), chiedendo il rilascio della concessione annuale di suolo pubblico delle aree suddette (sia quella in fregio al civico 54 che quella in fregio al civico 52).
Parallelamente anche la soc il AL, odierna controinteressata, titolare dell’esercizio di somministrazione situalo al n. 50, con istanza in data 2.1.2025 n. 35 (pratica SUAP 1140), ha chiesto il rilascio della concessione annuale di suolo pubblico per l’area di circa 7 mq in fregio al civico 52.
In sintesi sia la ricorrente che la controinteressata, oltre a richiedere ciascuna l’assegnazione della concessione delle aree frontistanti ai rispettivi locali, hanno richiesto anche l’assegnazione dell’area di circa 7 mq in fregio al civico 52, situato tra i due locali suddetti.
4) Il Comune si è così determinato:
- dapprima nei confronti della ricorrente ha adottato la determina n. 7040 del 19.6.2025 di rigetto dell’istanza di assegnazione di entrambe le aree demaniali richieste, tra cui anche quella relativa alla citata area di 7 mq posta davanti al civico 52;
- successivamente nei confronti della controinteressata con determina n. 7129 del 23.6.2025 ha accolto la domanda (Suap 3046) di rinnovo della concessione dell’area demaniale frontistante di 12,92 mq (civico 50) ma, con provvedimento n. 7259 del 26.6.2025, ha respinto l’istanza (Suap 1140) relativa all’area di 7 mq davanti al civico 52 (impugnata con il parallelo giudizio RG 835/2025).
Tale ultima area, pertanto, non essendo stata assegnata al alcuno dei due operatori, è rimasta libera.
5) In particolare il provvedimento n. 7040/25 reiettivo dell’istanza della ricorrente è fondato sul seguente nucleo motivazionale:
" Visto l’art. 2, comma 10, del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di
occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del consiglio comunale nr. 5 del 23/2/2024, che recita: “La domanda per la concessione di suolo pubblico ricorrente e non, da parte di esercizi pubblici, esercizi commerciali, attività ricettive, esercizi artigianali di produzione o vendita di prodotti alimentari, deve essere presentata, a pena di improcedibilità, dal 1 gennaio ed entro il 31 gennaio dell’anno di inizio/rinnovo della relativa occupazione, ad esclusione delle domande relative agli esercizi autorizzati all’esercizio dell’attività dopo il 31 gennaio, che potranno essere presentate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività …;
- atteso che il rilascio della concessione di suolo pubblico atta alla somministrazione di alimenti e bevande presuppone il titolo abilitante all’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande, allo stato richiesto con la pratica SUAP 1206 …. in data 16/4/2024, ma non ancora rilasciato, trattandosi di apertura di attività in zona tutelata; atto in pendenza di rilascio a far data dal 06/06/2025, a seguito della presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità di recentissima proposizione, per tempistiche riferibili esclusivamente alla parte privata derivanti dagli adempimenti a seguito della conclusione dei lavori che hanno interessato l’intero locale sede dell’attività; […]; Ritenuto che le predette osservazioni non superino i rilievi esposti con il citato preavviso di rigetto per le seguenti ragioni: - la concessione di spazio pubblico presuppone l’abilitazione all’esercizio della relativa attività e non la mera pendenza della istanza o del procedimento come sostenuto dall’instante (vedasi sul punto Cons. Stato 15.05.2024 nr. 4335 di conferma di TAR Lazio, Roma sez. II ter, 19.12.2023); - in relazione all’attività da esercitarsi sul fondo commerciale in Via Roma nr. 54 è pendente una richiesta di autorizzazione all’apertura di esercizio di somministrazione alimenti e bevande di cui alla pratica SUAP 1206 (prot. SUAP REP_SP/SP-SUPRO/0009053 del 15/04/2024), sospesa in attesa della fine lavori di cui alla LA ... (pratica SUAP 0817, prot.5045 del 15/04/2024) e successiva Segnalazione certificata di agibilità a seguito dell’esecuzione dei lavori (vedi comunicazione prot. 5758 del 03/05/2024) ….; - la documentazione relativa alla fine lavori è pervenuta allo Sportello SUAP solo in data 29/05/2025, assunta al prot. 6216 del 30/05/2025; - la Segnalazione certificata di agibilità a seguito dell’esecuzione dei lavori è pervenuta allo Sportello SUAP solo in data 03/06/2025, prot. 6457 del 06/06/2025; - il relativo iter istruttorio non si è ancora pertanto concluso … ”.
6) Con il ricorso di cui in epigrafe la ricorrente ha impugnato il citato provvedimento di rigetto n. 7040/2025.
7) Si sono costituiti in giudizio il Comune e la controinteressata Soc. Locanda il AL, formulando le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria ( breviter : Regolamento) e, comunque, di improcedibilità in ragione della concessione parziale rilasciata in data 4.8.2025 o, comunque, della sopravvenuta emanazione di talune modifiche al Regolamento.
8) Nel parallelo giudizio Rg n. 835/2025 proposto dalla società Il AL (cfr. sopra al punto 4), con ordinanza cautelare n. 184 del 21.7.2025 è stato disposto che “ rimane salvo il potere dell’Amministrazione civica di riesaminare in autotutela l’istanza inoltrata da Bagni di Monterosso s.a.s. il 1° gennaio 2025, qualora ravvisi i presupposti per annullare d’ufficio il diniego ed assentire la concessione alla controinteressata ”.
9) La ricorrente, pertanto, ottenuta medio tempore l'autorizzazione commerciale in data 28.6.2025, con istanza del 23.7.2025 ha chiesto al Comune l'annullamento d'ufficio del diniego n. 7040 del 19.6.2025 e il Comune, in ottemperanza alla citata ordinanza cautelare, con determina del 4.8.2025 ha rilasciato in via provvisoria all’odierna ricorrente la concessione temporanea di suolo pubblico frontistante al civico 54 (ossia accogliendo in parte l’istanza originaria che era finalizzata ad ottenere la detenzione di tale area di 14 mq e di quella di 7 mq).
Parallelamente il Comune, sempre in ottemperanza della pronuncia cautelare suddetta, ha rilasciato alla controinteressata la concessone temporanea dell’area pubblica di 7 mq (con determina 2.8.2025);
All’udienza del 6.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
10) Il ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.
11) Con l’UNICO MOTIVO è stata dedotta la violazione “ dell'art. 142 della legge regionale ligure n. 1/2007 in combinato disposto con l'art. 64 D.Lgs. n. 59/2010. Difetto di presupposto. Travisamento ” in forza dei quali sarebbe possibile ottenere l’autorizzazione commerciale prima dell’inizio dell’attività.
Il motivo è inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato.
11.1) Preliminarmente si devono scrutinare le eccezioni pregiudiziali formulate dalle parti resistenti.
a) E’ infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sul rilascio della concessione dell’area frontistante al civico 54, sia perché il provvedimento del 4.8.2025 che ha rilasciato provvisoriamente la concessione dell’area antistante al civico 54 è stato adottato sulla base dell’ordinanza cautelare e non all’esito della rimeditazione in senso favorevole al ricorrente dei presupposti di fatto e diritto, sia perché tale atto risulta solo parzialmente satisfattivo per la ricorrente, perché non ha concesso la concessione per l’area di 7 mq (che è stata rilasciata alla controinteressata).
b) È infondata l’eccezione comunale di improcedibilità del ricorso in conseguenza delle modifiche regolamentari intervenute nelle more del giudizio, atteso che non è stato precisato quale rilevanza dispieghino nel caso in esame e comunque permanendo l’interesse della ricorrente ad una pronuncia relativa alla legittimità degli atti impugnati, anche ai fini conformativi dell’azione del Comune.
c) È, invece, fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del Regolamento comunale.
Tale atto, invero, all’art. 2, comma 10, dispone che “ La domanda per la concessione di suolo pubblico ricorrente e non, da parte di esercizi pubblici … deve essere presentata, a pena di improcedibilità, dal 01 gennaio ed entro il 31 gennaio dell’anno di inizio/rinnovo della relativa occupazione, ad esclusione delle domande relative agli esercizi autorizzati all’esercizio dell’attività dopo il 31 gennaio, che potranno essere presentate entro 30 giorni dall’inizio dell’attività …”.
Il Regolamento si riferisce agli “ esercizi pubblici ” che presuppongono la previa autorizzazione all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, e, comunque la norma in questione stabilisce espressamente il termine di 30 giorni entro cui formulare la domanda di concessione, facendolo decorrere dall’avvio dell’attività che postula la previa autorizzazione.
Il fatto che l’art. 5, comma 2, del medesimo Regolamento stabilisca che “ Chiunque intenda occupare suolo pubblico nel territorio comunale deve presentare istanza secondo la modulistica ” è inconferente, atteso che il pronome “chiunque” non amplia la platea dei soggetti che possono ambire al rilascio della concessione di suolo pubblico, ma si riferisce a quelli che sono legittimati a conseguire la concessione di aree pubbliche, restando fermo quanto prescritto dalla norma speciale costituita dal citato art. 2, comma 10, in relazione al fatto che i pubblici esercizi possono ottenere la concessione di suolo pubblico solo se già titolari di un’autorizzazione commerciale.
Tale presupposto, dal resto, risulta assolutamente razionale e conforme ai principi generali secondo cui il “... titolo abilitante all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ... rappresenta il prius logico – giuridico per richiedere ed ottenere una concessione di occupazione di suolo pubblico ...” (TAR Lazio, Roma, Sez. II ter, 19.12.2023, n. 19241, confermata da Cons. Stato, Sez. V, 15.5.2024, n. 433)
Ne consegue che le citate disposizioni del Regolamento comunale, preclusive del rilascio della concessione, avrebbero dovuto essere tempestivamente impugnate, con conseguente inammissibilità del gravame.
11.2) Per completezza si rileva che la censura è, comunque, infondata nel merito.
La tesi per cui la normativa invocata in ricorso (art. 142 L.R. n. 1/2007 che richiama l'art. 64 D.Lgs. n. 59/2010) consentirebbe di ottenere l’autorizzazione commerciale prima dell’inizio dell’attività è inconferente in quanto, nel caso in esame, la ricorrente non ha censurato il mancato rilascio di tale autorizzazione in via anticipata, ma unicamente il diniego n. 7040/2025 di rilascio della concessione di suolo pubblico in quanto il richiedente non era ancora stato autorizzato ad esercire l’attività somministrativa di alimenti e bevande.
Come si è detto sopra tale presupposto è richiesto dall’art. 2 del Regolamento e tale previsione, oltre a risultare conforme ai principi in materia di concessioni di suolo pubblico perché costituisce un prius logico–giuridico per ottenere una concessione di occupazione di suolo pubblico, è anche perfettamente razionale in considerazione:
- della scarsità della risorsa in questione, come dimostra il fatto che l’area di appena 7 mq ha dato luogo a due giudizi;
- del fatto che sarebbe illogico ammettere che un soggetto non ancora abilitato all’esercizio dell’attività di ristorazione (e nell’incertezza che anche in futuro venga autorizzato) possa ottenere una concessione di occupazione di suolo pubblico per un’attività non ancora esercitabile, con la conseguenza di sottrarre a tempo indeterminato la fruizione del bena pubblico scarso all’utilizzo da parte di altri operatori già autorizzati.
12) Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
13) Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE SO, Presidente
LL SI, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL SI | SE SO |
IL SEGRETARIO