TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 03/11/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
In persona del dott. GE LL quale Giudice del Lavoro
All'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa RG 78/2021 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso per mandato dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Pagano ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in Potenza via Giovanni XXIII^ n. 7, giusto mandato in atti
RICORRENTE
(p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Pio Musacchio e Michele Albano e domiciliata nel di loro studio in Potenza via A. Vespucci 24, giusta mandato in atti,
RESISTENTE
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.1.2021 il ricorrente conveniva in giudizio la in CP_1 persona del legale rapp.nte p.t., per l'accertamento dell'attività lavorativa in concreto svolta con riferimento all'orario di lavoro osservato e per la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e TFR dovute per il periodo di lavoro in base alle previsioni del livello contrattuale 3S,
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la resistente che, dopo una serie di eccezioni preliminari in punto di decadenza dell'azione e di prescrizione del preteso diritto, contestava la domanda per infondatezza.
La causa, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, veniva istruita a mezzo prova testimoniale e in via documentale, e, dopo diverse udienze e rinvii per l'assenza dei testi, veniva decisa come da motivazioni seguenti.
2. La domanda merita accoglimento.
Giova innanzitutto ricostruire i fatti:
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dal 4.03.2015 al 27.06.2018, con qualifica CP_1 di operaio e mansione di autista (livello contrattuale 3S, CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione); deduceva che il rapporto di lavoro era regolamentato da contratto formalmente con ordinario orario di lavoro di 39 ore settimanali normalmente distribuite su 5 o 6 giorni, ma in concreto espletato in maniera difforme, con orario dalle ore 4.00 di mattina alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00 (tredici ore giornaliere, pari a 65 ore settimanali), dal lunedì al venerdì compreso , senza ricevere le relative differenze retributive spettanti.
Deduceva pertanto di aver maturato il diritto alle differenze retributive quantificate dall'ufficio vertenze della CISL d Potenza in € 54.909,89 lordi complessivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria come previsti per legge. A nulla erano valse le missive e messe in mora inoltrate alla società; pertanto, adiva il giudice del lavoro rivendicando il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto effettivamente spettante, quantificate da prospetti allegati in atti.
In via preliminare le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla resistente non sono fondate: la prima in quanto non essendo prevista espressamente dal CCNL di riferimento, la seconda in quanto la decorrenza del termine di anni cinque per le rivendicazioni delle differenze retributive è stabilita dalla cessazione del rapporto di lavoro e non dal momento della effettuazione delle ore di straordinario.
Nel merito del ricorso, si rileva che il ricorrente, per provare quanto dedotto, veniva ammesso alla prova testimoniale su alcune delle circostanze articolate in ricorso, nonché alla produzione documentale (i dischi cronotachigrafi del mezzo da lui condotto) e all'esito della stessa si ritiene raggiunta la prova dei fatti anche se nei limiti di cui appresso.
I testi infatti fornivano elementi certi del reale svolgimento del rapporto di lavoro come decritto dal ricorrente: i predetti, quali ex dipendenti come autisti -stessa qualifica e mansione del ricorrente- hanno riferito dello svolgimento dell'attività lavorativa dalle ore 3.00/4.00 fino alle ore 18.00 circa;
in effetti svolgevano gli stessi turni in quanto autisti, e utilizzavano automezzi dotati di sistema di localizzazione satellitare GPS (quindi con possibilità di registrare spostamenti del mezzo, giorni e orari, e di aver ricevuto la retribuzione per un orario diverso e ridotto rispetto all'effettivo (causa questa di continue rimostranze e lamentele verso la parte datoriale).
Di contro i testi di parte resistente -ancora alle dipendenze della stessa- hanno offerto una ricostruzione dei fatti lacunosa, considerato anche il ruolo dagli stessi rivestito in seno all'azienda; il teste , addetto alla gestione del traffico e all'ufficio operativo, quindi teste qualificato in punto Tes_1 di orario di lavoro dei dipendenti e loro presenza, si limita riferire che non gli risultano ore di straordinario effettuate dal e che l'orario di lavoro era dalle ore 6.00/7.00 fino alle 17.00 e Pt_1 che il predetto al rientro consegnava i DDT;
di non essere in grado di riferire sui giorni di ferie o di malattia dei quali avrebbe usufruito il ricorrente, (dimenticanza invero significativa atteso il ruolo rivestito), di non sapere quanti dipendenti avesse la che la turnazione in genere seguita CP_1 dal era da a San Nicola di Melfi, per circa 30 km. Analoga genericità Pt_1 Parte_2 caratterizza la testimonianza della , pur essendo addetta a rilevare le presenze del personale. Tes_2
Insomma, si tratta di testi qualificati per il ruolo ricoperto in seno all'azienda, che tuttavia non apportano alcun utile elemento di conoscenza dei fatti, idonei a smentire la ricostruzione offerta dal ricorrente e poi confermata dai testi e Testimone_3 Tes_4
Inoltre, i dischi cronotachigrafi depositati in atti, seppure limitati ad un arco temporale (2017-2018) che il ricorrente attribuisce allo stesso automezzo della tg DW840HY sul quale ha CP_1 prestato attività lavorativa, sono stati genericamente contestati dalla resistente che, rispetto alla disposta produzione in giudizio dei dischi cronotachigrafi tutti , ha depositato una laconica risposta della società attestante l'indisponibilità degli stessi essendo scaduto l'anno di conservazione. Pt_3
Atteso che il Regolamento Europeo, art.33 co.2 n.165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, dispone che le imprese di trasporto devono conservare i fogli di registrazione
(dischi) in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzo, mentre per i tachigrafi digitali il Reg. 561/06 Art. 10 c. 5 specifica che l'azienda di trasporto deve garantire che tutti i dati tachigrafici digitali vengano scaricati dall'unità di bordo e dalla carta del conducente e salvati almeno una volta ogni 28 giorni per le carte del conducente, e almeno una volta ogni 90 giorni per la memoria di massa dei tachigrafi, innanzitutto non è dato comprendersi se la richiesta a fosse riferita ai dischi cronotachigrafi (i cui originali restano in possesso CP_2 dell'azienda e non sono stati prodotti) o ai dati del GPS installato sull'autocarro in uso al ricorrente
(conservati per almeno un anno); in ogni caso manca evidentemente la prova contraria alla ricostruzione offerta dal ricorrente e dai testi, e sorprende che la parte datoriale ricevute le richieste di pagamento delle differenze retributive vantate dal dipendente, non si sia premurata di fornirsi di prova siffatta per contrastare la richiesta (considerato che l'azienda deve garantire che tutti i dati scaricati vengano conservati per almeno dodici mesi dalla data della registrazione e che come riferito dal teste , il a fine servizio consegnava i DDT alla sede). Tes_1 Pt_1
Riconosciuto quindi il diritto, al ricorrente spettano le differenze retributive come determinate per gli anni 2017 e 2018, mancando prova anche dai dischi cronotachigrafici prodotti dal ricorrente, delle maggiori ore lavorate per gli anni pregressi. Differenze determinate in euro 16.510,32 per il periodo gennaio-dicembre 2017 (paga oraria 9.77601 x 30%= euro 12,71 x 108,25 ore mensili per 12 mesi), euro 1.375,86 gennaio 2018 (paga oraria euro 9.77601 x 30%=euro 12,71 x 108,25 ore mensili), euro
6.982,15 per il periodo febbraio-giugno 2018 (paga oraria euro 9,92482 x 30%=euro 12,90 x 108,25 ore mensili per 5 mesi), e così complessivamente euro 24.868,33.
Il dato documentale acquisito e l'iter procedurale non sono stati specificatamente contestati dalla resistente;
come noto nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, formulando una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrendo contestualmente di provarne il fondamento;
la contestazione, infatti, deve ritenersi tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate. Ciò ai sensi degli artt.
167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ. , anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito. (cfr Tribunale , Roma , sez. lav. , 22/02/2022 , n. 1698, Tribunale , Bari , sez. lav. , 04/11/2021 , n. 3134, Tribunale , Roma , sez. lav. , 21/05/2021 , n. 4885).
Pertanto il ricorso va accolto perché fondato e la resistente va condannata al pagamento delle somme richieste a titolo di differenze retributive e sul TFR maggiorate da interessi e rivalutazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore, alle fasi della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 18.1.2021, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente in persona del legale CP_3 rapp.nte p.t., al versamento in favore di della somma di euro 24.868,33 oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria;
2) Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro
4.600,00 oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, , con distrazione in favore del difensore antistatario;
Potenza, lì 28 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
GE LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
In persona del dott. GE LL quale Giudice del Lavoro
All'udienza del 28 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa RG 78/2021 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso per mandato dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Pagano ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in Potenza via Giovanni XXIII^ n. 7, giusto mandato in atti
RICORRENTE
(p.iva ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 P.IVA_1 anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Pio Musacchio e Michele Albano e domiciliata nel di loro studio in Potenza via A. Vespucci 24, giusta mandato in atti,
RESISTENTE
Conclusioni come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 18.1.2021 il ricorrente conveniva in giudizio la in CP_1 persona del legale rapp.nte p.t., per l'accertamento dell'attività lavorativa in concreto svolta con riferimento all'orario di lavoro osservato e per la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e TFR dovute per il periodo di lavoro in base alle previsioni del livello contrattuale 3S,
CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Si costituiva la resistente che, dopo una serie di eccezioni preliminari in punto di decadenza dell'azione e di prescrizione del preteso diritto, contestava la domanda per infondatezza.
La causa, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, veniva istruita a mezzo prova testimoniale e in via documentale, e, dopo diverse udienze e rinvii per l'assenza dei testi, veniva decisa come da motivazioni seguenti.
2. La domanda merita accoglimento.
Giova innanzitutto ricostruire i fatti:
Il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della dal 4.03.2015 al 27.06.2018, con qualifica CP_1 di operaio e mansione di autista (livello contrattuale 3S, CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione); deduceva che il rapporto di lavoro era regolamentato da contratto formalmente con ordinario orario di lavoro di 39 ore settimanali normalmente distribuite su 5 o 6 giorni, ma in concreto espletato in maniera difforme, con orario dalle ore 4.00 di mattina alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00 (tredici ore giornaliere, pari a 65 ore settimanali), dal lunedì al venerdì compreso , senza ricevere le relative differenze retributive spettanti.
Deduceva pertanto di aver maturato il diritto alle differenze retributive quantificate dall'ufficio vertenze della CISL d Potenza in € 54.909,89 lordi complessivi, oltre interessi e rivalutazione monetaria come previsti per legge. A nulla erano valse le missive e messe in mora inoltrate alla società; pertanto, adiva il giudice del lavoro rivendicando il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto effettivamente spettante, quantificate da prospetti allegati in atti.
In via preliminare le eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dalla resistente non sono fondate: la prima in quanto non essendo prevista espressamente dal CCNL di riferimento, la seconda in quanto la decorrenza del termine di anni cinque per le rivendicazioni delle differenze retributive è stabilita dalla cessazione del rapporto di lavoro e non dal momento della effettuazione delle ore di straordinario.
Nel merito del ricorso, si rileva che il ricorrente, per provare quanto dedotto, veniva ammesso alla prova testimoniale su alcune delle circostanze articolate in ricorso, nonché alla produzione documentale (i dischi cronotachigrafi del mezzo da lui condotto) e all'esito della stessa si ritiene raggiunta la prova dei fatti anche se nei limiti di cui appresso.
I testi infatti fornivano elementi certi del reale svolgimento del rapporto di lavoro come decritto dal ricorrente: i predetti, quali ex dipendenti come autisti -stessa qualifica e mansione del ricorrente- hanno riferito dello svolgimento dell'attività lavorativa dalle ore 3.00/4.00 fino alle ore 18.00 circa;
in effetti svolgevano gli stessi turni in quanto autisti, e utilizzavano automezzi dotati di sistema di localizzazione satellitare GPS (quindi con possibilità di registrare spostamenti del mezzo, giorni e orari, e di aver ricevuto la retribuzione per un orario diverso e ridotto rispetto all'effettivo (causa questa di continue rimostranze e lamentele verso la parte datoriale).
Di contro i testi di parte resistente -ancora alle dipendenze della stessa- hanno offerto una ricostruzione dei fatti lacunosa, considerato anche il ruolo dagli stessi rivestito in seno all'azienda; il teste , addetto alla gestione del traffico e all'ufficio operativo, quindi teste qualificato in punto Tes_1 di orario di lavoro dei dipendenti e loro presenza, si limita riferire che non gli risultano ore di straordinario effettuate dal e che l'orario di lavoro era dalle ore 6.00/7.00 fino alle 17.00 e Pt_1 che il predetto al rientro consegnava i DDT;
di non essere in grado di riferire sui giorni di ferie o di malattia dei quali avrebbe usufruito il ricorrente, (dimenticanza invero significativa atteso il ruolo rivestito), di non sapere quanti dipendenti avesse la che la turnazione in genere seguita CP_1 dal era da a San Nicola di Melfi, per circa 30 km. Analoga genericità Pt_1 Parte_2 caratterizza la testimonianza della , pur essendo addetta a rilevare le presenze del personale. Tes_2
Insomma, si tratta di testi qualificati per il ruolo ricoperto in seno all'azienda, che tuttavia non apportano alcun utile elemento di conoscenza dei fatti, idonei a smentire la ricostruzione offerta dal ricorrente e poi confermata dai testi e Testimone_3 Tes_4
Inoltre, i dischi cronotachigrafi depositati in atti, seppure limitati ad un arco temporale (2017-2018) che il ricorrente attribuisce allo stesso automezzo della tg DW840HY sul quale ha CP_1 prestato attività lavorativa, sono stati genericamente contestati dalla resistente che, rispetto alla disposta produzione in giudizio dei dischi cronotachigrafi tutti , ha depositato una laconica risposta della società attestante l'indisponibilità degli stessi essendo scaduto l'anno di conservazione. Pt_3
Atteso che il Regolamento Europeo, art.33 co.2 n.165/2014 relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, dispone che le imprese di trasporto devono conservare i fogli di registrazione
(dischi) in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzo, mentre per i tachigrafi digitali il Reg. 561/06 Art. 10 c. 5 specifica che l'azienda di trasporto deve garantire che tutti i dati tachigrafici digitali vengano scaricati dall'unità di bordo e dalla carta del conducente e salvati almeno una volta ogni 28 giorni per le carte del conducente, e almeno una volta ogni 90 giorni per la memoria di massa dei tachigrafi, innanzitutto non è dato comprendersi se la richiesta a fosse riferita ai dischi cronotachigrafi (i cui originali restano in possesso CP_2 dell'azienda e non sono stati prodotti) o ai dati del GPS installato sull'autocarro in uso al ricorrente
(conservati per almeno un anno); in ogni caso manca evidentemente la prova contraria alla ricostruzione offerta dal ricorrente e dai testi, e sorprende che la parte datoriale ricevute le richieste di pagamento delle differenze retributive vantate dal dipendente, non si sia premurata di fornirsi di prova siffatta per contrastare la richiesta (considerato che l'azienda deve garantire che tutti i dati scaricati vengano conservati per almeno dodici mesi dalla data della registrazione e che come riferito dal teste , il a fine servizio consegnava i DDT alla sede). Tes_1 Pt_1
Riconosciuto quindi il diritto, al ricorrente spettano le differenze retributive come determinate per gli anni 2017 e 2018, mancando prova anche dai dischi cronotachigrafici prodotti dal ricorrente, delle maggiori ore lavorate per gli anni pregressi. Differenze determinate in euro 16.510,32 per il periodo gennaio-dicembre 2017 (paga oraria 9.77601 x 30%= euro 12,71 x 108,25 ore mensili per 12 mesi), euro 1.375,86 gennaio 2018 (paga oraria euro 9.77601 x 30%=euro 12,71 x 108,25 ore mensili), euro
6.982,15 per il periodo febbraio-giugno 2018 (paga oraria euro 9,92482 x 30%=euro 12,90 x 108,25 ore mensili per 5 mesi), e così complessivamente euro 24.868,33.
Il dato documentale acquisito e l'iter procedurale non sono stati specificatamente contestati dalla resistente;
come noto nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, formulando una critica precisa e puntuale che individui il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e offrendo contestualmente di provarne il fondamento;
la contestazione, infatti, deve ritenersi tamquam non esset qualora non involga specifiche circostanze di fatto suscettibili di dimostrare la non congruità e la non rispondenza al vero dei conteggi medesimi, circostanze che devono risultare dagli atti o essere successivamente provate. Ciò ai sensi degli artt.
167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ. , anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito. (cfr Tribunale , Roma , sez. lav. , 22/02/2022 , n. 1698, Tribunale , Bari , sez. lav. , 04/11/2021 , n. 3134, Tribunale , Roma , sez. lav. , 21/05/2021 , n. 4885).
Pertanto il ricorso va accolto perché fondato e la resistente va condannata al pagamento delle somme richieste a titolo di differenze retributive e sul TFR maggiorate da interessi e rivalutazione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 37 del 2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore, alle fasi della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 18.1.2021, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente in persona del legale CP_3 rapp.nte p.t., al versamento in favore di della somma di euro 24.868,33 oltre interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria;
2) Condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di euro
4.600,00 oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, , con distrazione in favore del difensore antistatario;
Potenza, lì 28 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
GE LL