Sentenza 21 marzo 2023
Ordinanza cautelare 19 giugno 2023
Rigetto
Sentenza 5 febbraio 2024
Improcedibile
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/07/2025, n. 6543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6543 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06543/2025REG.PROV.COLL.
N. 06763/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6763 del 2024, proposto da I.V.P.C. Power 8 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1174/2024.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della Cultura, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. La società I.V.P.C. Power 8 s.p.a. ha chiesto la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 febbraio 2024, n. 1174, con la quale è stato respinto il ricorso in appello proposto dalla predetta società per la riforma della sentenza del T.a.r. Basilicata n. 173/2023 (di rigetto della domanda di annullamento del decreto emesso dal Ministro della Transizione Ecologica, prot. n. 207 del 25 maggio 2022, con cui era stato espresso “ giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connessione, costituito da 18 aerogeneratori con potenza complessiva di 36 MW, nei Comuni di Acerenza, Banzi, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania e Forenza (PZ) ”.
Il Consiglio di Stato ha disposto la compensazione delle spese di giudizio.
2. La società ricorrente, dopo aver ripercorso la vicenda procedimentale che ha portato alla adozione del decreto impugnato e dopo essersi diffusamente soffermata sul giudizio di appello, ha contestato la sentenza impugnata, deducendo in sede rescindente: erroneità della sentenza in relazione al combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 4, c.p.c.; errore in fatto circa la natura non vincolata dell’area sulla quale insiste l’impianto eolico progettato dalla società ricorrente.
Secondo la prospettazione della società ricorrente, la sentenza muoverebbe dall’errore in fatto relativo alla erronea valutazione circa la natura dell’area sulla quale insiste l’impianto eolico in questione; errore che si è poi riverberato, inficiandolo, nel conseguente giudizio di appello conclusosi con il rigetto del ricorso ivi proposto.
Il Collegio giudicante non avrebbe considerato che l’area sui cui insiste l’impianto in esame, di interesse della ricorrente, non è soggetta ad alcun vincolo di natura storica, artistica o archeologica ai sensi della l.r. Basilicata n. 54/2015 rientrando nella qualificazione di area agricola e, in quanto tale, non soggetta ad alcuna delle preclusioni ravvisate in sede procedimentale.
Tale circostanza avrebbe dovuto rappresentare il presupposto per operare una corretta valutazione in sede autorizzativa del progetto in esame e per condurre le amministrazioni competenti a rilasciare un provvedimento di segno positivo.
L’erronea valutazione da parte del Ministero della Cultura e della Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine alla natura vincolata dell’area in questione, poi fatta propria dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nel provvedimento di diniego della compatibilità ambientale, avrebbe fatto sì che l’attività svolta di concerto tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero della Cultura si sia trasformata, di fatto, in un improprio mezzo per imporre una tutela vincolistica atipica, che non ha lasciato alcuno spazio ad un confronto costruttivo, che (a giudizio della ricorrente) avrebbe potuto e/o dovuto condurre al superamento delle ragioni di dissenso tra le amministrazioni coinvolte con il conseguente soddisfacimento degli interessi del soggetto privato istante.
L’assenza di vincoli sull’area in oggetto rappresenterebbe un elemento di fatto dirimente, in grado di assorbire tutti gli aspetti dedotti nel provvedimento adottato, volti a sostenere la generica prevalenza degli interessi paesaggistici rispetto alla realizzazione di un impianto di energia rinnovabile. In definitiva, una tale circostanza avrebbe dovuto condurre in concreto a diversa conclusione procedimentale, favorevole alla ricorrente.
In conclusione, la sentenza impugnata sarebbe l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., in quanto il Collegio giudicante non avrebbe tenuto conto della assenza di vincoli nell’area su cui insiste l’impianto eolico in oggetto.
3. In sede rescissoria, la società ricorrente ha riproposto le censure articolate nell’atto di appello.
3.1. Erroneità della sentenza per erronea presupposizione in fatto e in diritto; manifesta illogicità ed irragionevolezza dei provvedimenti impugnati; erronea e falsa applicazione dell’art. 5, co. 2, lett. c) bis, della l. n. 400/88; violazione dei principi di efficienza, efficacia, buon andamento. erronea e falsa applicazione della l.r. n. 54/2015; violazione del reg. Ue. 2021/241; violazione del principio del dissenso costruttivo.
3.2. Erroneità della sentenza sotto altro profilo per erronea presupposizione in diritto; violazione dei principi di efficienza, di buon andamento, di leale collaborazione; difetto istruttorio; errata comparazione degli interessi pubblici in gioco.
4. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata.
5. Con memoria depositata in data 16 novembre 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per revocazione, in quanto la ricorrente, deducendo l’esistenza di un “ errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa ”, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., come richiamato dall’art. 106 c.p.a., avrebbe omesso di considerare che la questione della sottoposizione a vincolo dell’area interessata dal progetto di impianto “ costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare ” e, pertanto, la questione non poteva essere riproposta con ricorso per revocazione, che sottenderebbe una richiesta di rivalutazione dell’operato del giudice di appello; in subordine, ha contestato, nel merito, le deduzioni della parte ricorrente e ne ha chiesto la reiezione.
6. All’udienza pubblica del 21 novembre 2024, su richiesta della società ricorrente la trattazione del ricorso è stata rinviata.
7. Con nota depositata in data 28 aprile 2025, la società ricorrente ha evidenziato che “ nelle more del presente giudizio, in data 01.10.2024, la ricorrente, titolare di una STMG da 36 MW relativa al progetto di costruzione di impianto eolico in agro di Acerenza (PZ), ha provveduto a inoltrare a TERNA S.p.A. una richiesta di modifica per il cambio della fonte da eolico a fotovoltaico (al fine di presentare un nuovo progetto) ” e che “ …ha ottenuto il mantenimento della connessione da parte di TERNA S.p.A. per la ripresentazione di un nuovo progetto di fonte fotovoltaica ”; ha chiesto quindi la declaratoria della improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in quanto “ in ragione del positivo riscontro da parte di TERNA relativo al cambio fonte (da eolico a fotovoltaico) e della conseguente accettazione del nuovo preventivo da parte di IVPC, la società è abilitata a presentare un nuovo progetto mantenendo lo stesso punto di connessione e la medesima potenza… i fatti sopravvenuti determinano il venir meno l’interesse della ricorrente alla prosecuzione del presente giudizio ”.
8. All’udienza pubblica del 29 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. In relazione alla dichiarazione della società ricorrente, depositata in giudizio, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per revocazione, per sopravvenuto difetto di interesse.
Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 15 novembre 2021 n. 7598; 22 giugno 2021, n. 4789).
10. La valutazione complessiva della fattispecie dedotta in giudizio e della successiva evoluzione processuale giustifica l’equa compensazione tra le parti delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO