Art. 1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 15 e 138 del Codice della navigazione ;
Vista la legge 29 giugno 1913, n. 796 ;
Visto il decreto luogotenenziale n. 202 del 27 gennaio 1916 , che approva il regolamento per la stazzatura delle navi;
Ritenuta la necessita' di semplificare le operazioni per la determinazione della stazza delle piccole navi da traffico, da pesca e da diporto di lunghezza inferiore o uguale a metri 15;
Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;
Decreta:
All'art. 3 del regolamento per la stazzatura delle navi, approvato con decreto luogotenenziale n. 202 del 27 gennaio 1916 sono aggiunti i seguenti comma:
"La determinazione della stazza lorda delle navi da traffico, da pesca e da diporto di lunghezza inferiore o uguale a metri 15, anche se munite di ponte di coperta, si effettua applicando la regola seconda a meno che gli interessati non richiedano espressamente l'applicazione della regola prima".
"Ai fini dell'applicazione della presente norma, la lunghezza si misura nei modi indicati dal secondo comma dell'art. 21".
Visti gli articoli 15 e 138 del Codice della navigazione ;
Vista la legge 29 giugno 1913, n. 796 ;
Visto il decreto luogotenenziale n. 202 del 27 gennaio 1916 , che approva il regolamento per la stazzatura delle navi;
Ritenuta la necessita' di semplificare le operazioni per la determinazione della stazza delle piccole navi da traffico, da pesca e da diporto di lunghezza inferiore o uguale a metri 15;
Sentito il Consiglio superiore della marina mercantile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile;
Decreta:
All'art. 3 del regolamento per la stazzatura delle navi, approvato con decreto luogotenenziale n. 202 del 27 gennaio 1916 sono aggiunti i seguenti comma:
"La determinazione della stazza lorda delle navi da traffico, da pesca e da diporto di lunghezza inferiore o uguale a metri 15, anche se munite di ponte di coperta, si effettua applicando la regola seconda a meno che gli interessati non richiedano espressamente l'applicazione della regola prima".
"Ai fini dell'applicazione della presente norma, la lunghezza si misura nei modi indicati dal secondo comma dell'art. 21".