Articolo 7 della Legge 21 aprile 1969, n. 167
Articolo 6
Versione
21 maggio 1969
Art. 7.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 sara' fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
L'onere relativo all'anno 1969 sara' fronteggiato mediante riduzione del corrispondente fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 21 maggio 1969