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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/08/2025, n. 4856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4856 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 3388/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra vv. ), residente in [...], rappresentata e difesa Pt_1 Parte_2 C.F._1
da se stessa , avendone la capacità, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma via dei Sergii 40-42;p.e.c. ; appellante Email_1
contro
, in persona dell'Amm.re in carica Controparte_1
unipersonale, in persona dell'Amm.re , ) , CP_2 Controparte_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma al viale dei Colli Portuensi 345, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Belloni ( giusta procura rilasciata del CodiceFiscale_2
11.10.2021 su separato foglio;
; appellato Email_2
E
Roma, in persona del suo Amm.re in Controparte_4
carica , , in persona del suo legale rappresentante Amm.re Controparte_5
, ) , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Controparte_3 P.IVA_2
Roma, viale dei Colli Portuensi 345, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Belloni;
giusta procura rilasciata il 11.10.2021 e di cui al separato foglio , pec
; appellato Email_2
Nonché
( ) con sede in Roma, Via Antonio Paolucci, in persona del CP_6 P.IVA_3
Presidente pro tempore Sig.ra , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_7
Eugenio De Paola ( , ed elett.te dom.to presso il suo studio in C.F._3
Roma, Via Germanico n.101, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione;
p.e.c.: ; - appellato – Email_3
Nonché
), residente in [...], difensore in proprio, CP_8 CP_9 C.F._4
ricorrendone i requisiti di legge, elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in
Roma via Giulio Rubini, 48/D; p.e.c. ; appellato Email_4
nonchè
( , res.te in Roma, via Controparte_10 C.F._5
Tarquinio Collatino n. 16 ed ivi elett.te dom.ta in via Conte Rosso n. 5, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Vitale ( ), p.e.c. C.F._6 Email_5
, che la rappresenta e difende in virtù di separata procura speciale;
[...]
– appellata
Nonché
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_11 P.IVA_4
tempore, nella sua sede in Roma 00143 via Carucci 131 pec:
; Contumace in entrami i gradi - appellato Email_6
Nonché
Avv. Francesca, nella sua qualità di delegato alla vendita nella procedura CP_12
R.E.640/15 dom..ta presso il suo studio in Roma via Cassiodoro 1/A pec
: Contumace in entrambi i gradi primo Email_7
Nonchè
pag. 2/11 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_13
legale in Roma via P. Borsellino 22, pec: Email_8
Appellata Contumace in primo grado Email_9
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per le parti appellate quelle formulate nelle rispettive comparse di costituzione nonché per tutte quelle rese, all'udienza ex art 127 ter c.p.c. , del 18.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4823/2021, nel procedimento Rg. 58351/2018 avente ad oggetto accertamento del possesso, il Tribunale di Roma ha emesso il seguente dispositivo: “ Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda e condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali per ciascuna delle parti costituite, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali. Roma , 17 marzo 2021 .F.to Il G.U.”.
Il procedimento di primo grado è stato così narrato dal Tribunale : “ Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo che era pendente la Parte_3
procedura esecutiva immobiliare n. 640/2015 R.G. che aveva colpito l'immobile sito in
Roma, , villino 8 interno 8 e relative pertinenze, formalmente Controparte_1
intestato all'attrice e ricevuto in prelegato da e che in data 9.4.2019 il G.E. Parte_4
aveva emesso ordinanza di vendita ed ordine di liberazione dell'immobile, conveniva in giudizio la , il , l' Controparte_11 Controparte_1 [...]
, il , , Controparte_4 CP_6 CP_14 Controparte_10
, e la di Roma, per ivi sentire accertare e dichiarare
[...] Controparte_15 CP_13
la natura esclusivamente possessoria della posizione giuridica dell'attrice sull'immobile descritto in premessa e sull'annessa cantina ubicata alla scala U, piano sl, spese processuali vinte. Si costituivano in giudizio: con due distinte comparse il
[...]
e l' , i quali Controparte_1 Controparte_4
dichiaravano che l'attrice era formalmente proprietaria dell'immobile pignorato e che
pag. 3/11 quest'ultimo era stato venduto ed aggiudicato dal G.E. e liberato dalla di Roma CP_13
in data 6.11.2019; concludevano per il rigetto delle avverse domande, spese vinte;
il
, il quale dichiarava che la domanda era fondata sulle medesime CP_6
argomentazioni già oggetto di opposizione all'esecuzione e disattese dal G.E. con ordinanza del 29.7.2019; concludeva per il rigetto delle domande spiegate, con condanna dell'attrice al risarcimento del danno da lite temeraria, spese processuali vinte;
la quale chiedeva la riunione del presente Controparte_10
giudizio a quello iscritto al n. 57931/2019 R.G. avente ad oggetto il merito dell'opposizione all'esecuzione spiegata dalla stessa attrice ed eccepiva la nullità,
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda proposta di cui chiedeva il rigetto, con condanna dell'attrice al risarcimento del danno da lite temeraria, spese vinte.
Dichiarata la contumacia delle altre parti citate e non costituite, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata telematicamente dalle parti.
Rassegnate le conclusioni, il giudice all'udienza del 13.11.2020 concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali. “.
Seguiva sentenza gravata.
proponeva gravame avverso detta sentenza contestandola sotto Parte_3
diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituivano avv. , , i CP_8 CP_9 Controparte_16 CP_6
in Roma, come in atti, che impugnavano l'atto Controparte_17
d'appello chiedendone il rigetto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 18.06.2025 fissando i termini, ex art. 190 c.p.c., di gg. 20 per il deposito delle comparse conclusionali e gg. 20 per repliche;
alla scadenza dei termini con l'avvenuto deposito della sola conclusionale da parte dell'appellata, la Corte ha assegnato la causa in decisione.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
pag. 4/11 §.1 – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 112 e 182 c.p.c. e 1130 e 1131 c.c. nei confronti del
8 e dell'Intercondominio via L. Tempesta 41-51; Controparte_18
illegittimità della condanna alle spese in favore del Controparte_18
vill. 8 e dell'Intercondominio via L. Tempesta 41-51 per violazione dell'art. 91 c.p.c.
§.
2- Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 112 e 182 c.p.c. nei confronti del;
illegittimità CP_6
della condanna alle spese in favore del per violazione dell'art. 91 c.p.c. CP_6
Co Deduce l'appellante che il semplice conferimento del mandato all'avv. De Paola da parte del Presidente del non sarebbe sufficiente a rendere regolare la CP_6
costituzione del a ciò necessitando l'autorizzazione dell'assemblea dei CP_6
consorziati.
3) Omessa e/o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti;
malgoverno delle risultanze istruttorie;
violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione agli artt. 649, 1141 e 1151 c.c.
Come risulta dalla sentenza impugnata (pag.2) il Tribunale ha affermato quanto segue: “…L'attrice invoca in questa sede l'accertamento della natura esclusivamente possessoria della propria posizione giuridica sui beni pignorati, ormai assegnati a terzi…”.
Deduce la parte appellante che la cantina oggetto del pignoramento ed i relativi dati catastali contrastano con la piantina allegata all'atto d'acquisto, indicante una cantina diversa da quella in possesso alla . Parte_3
Deduce l'appellante che risulterebbe violato l'art. 649 c.p.c. perché la non Pt_3
avrebbe mai avuto il possesso della cantina, liberata dall'I.V.G., con ovvie ricadute sull'efficacia del pignoramento e che la mancata immissione nel possesso della esatta cantina sarebbe condizione per l'acquisto del prelegato.
La Corte così ragiona.
pag. 5/11 Ritiene la Corte di anticipare l'esame del terzo motivo d'appello sul presunto difetto di motivazione della sentenza ai motivi 1 e 2 riguardanti i capi dell'attribuzione delle spese di lite.
Ritiene sempre la Corte, vista l'identità dei motivi esposti già oggetto di esame del G.E. di riportarsi all'Ordinanza del G.E. della procedura Esecutiva Immobiliare n.649/2015 per l'immobile di cui è causa del 23.07.2019 : “ Il Giudice dell'Esecuzione, ………… dott.ssa Bianca Ferramosca, sciogliendo la riserva assunta in relazione all'istanza di sospensione formulata dalla debitrice opponente che, con ricorso depositato in data 27 aprile 2019, ha proposto opposizione deducendo: l'intervenuta inefficacia del pignoramento ex art. 567 c.p.c. in relazione al deposito del titolo provenienza oggetto di richiesta da parte del GE;
la nullità del pignoramento per difetto di titolarità dei beni staggiti ( la cantina); la pregiudizialità dell'accertamento della titolarità dei beni in capo alla debitrice;
si sono costituiti i creditori , , CP_11 CP_6 [...]
e Controparte_20 Controparte_1
, tutti opponendosi all'istanza di sospensione Controparte_4
avversaria; esaminati gli atti;
ritenuto che
non sussistano i presupposti per sospendere l'esecuzione: - il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 567 C.P.C. non è pertinente: la citata disposizione - con disposizione di natura eccezionale ( e dunque di stretta interpretazione) - commina la inefficacia del pignoramento per il mancato deposito nel termine prescritto della documentazione ipocatastali di cui al comma 2 della citata disposizione, tra cui non rientrano i titoli di provenienza che il GE ritenga comunque di acquisire per i chiarimenti ritenuti necessari alla identificazione del bene staggito;
tanto assorbirebbe il merito della doglianza che, comunque, non sembra fondata tenuto conto che il creditore procedente ebbe comunque a depositare la nota di trascrizione della compravendita di
ed il testamento di quest'ultima mentre, per come chiarito dallo stesso CTU, Parte_4
non risulta traccia alcuna di un eventuale titolo di acquisto per il locale in più riscontrato in sede di sopralluogo;
deve, altresì, escludersi la dedotta nullità del pignoramento: i beni staggiti risultano compiutamente individuati con i corretti dati
pag. 6/11 catastali sicché non può seriamente contestarsi la validità del pignoramento;
l'appartamento va venduto nello stato in cui si trova, risultando ben chiara, negli elaborati peritali in atti, la condizione del locale ulteriore e del vano armadio che risultano annessi all'appartamento pignorato senza apparente titolo, cosicché gli eventuali interessati all'acquisto sono resi edotti della relativa problematica;
in relazione alla cantina, l'atto di acquisto di riporta esattamente il dato Parte_4
catastale che, secondo le indagini del CTU corrisponde fisicamente alla cantina n. 1 ( e non a quella n. 2 effettivamente occupata dalla debitrice ed indicata nell'atto di acquisto); l'eventuale contrasto contenuto nell'atto di compravendita di ( e Parte_4
poi trasfuso anche nel testamento di quest'ultima) va, allo stato, risolto con la prevalenza del dato catastale;
in ogni caso la debitrice non ha interesse alcuno a far valere l'altruità del bene pignorato, che potrebbe essere fatta valere con opposizione ex art. 619 c.p.c. solo da chi se ne vanti titolare;
infine, come già chiarito nel provvedimento in data 16/ '17 gennaio 2018, la debitrice risulta titolare del diritto di proprietà sull'immobile per acquisto mortis causa a titolo dl legato ( che, come è noto, non necessita di accettazione e si verifica "ex lege") - e ricorre altresì il presupposto della continuità ventennale delle trascrizioni come riportato nella relazione notarile e riscontrato dall'esperto stimatore: tali sono i presupposti necessari e sufficienti per procedere esecutivamente ai danni della debitrice;
ritenuto, per quanto argomentato, che l'istanza di sospensione debba rigettarsi e le spese della presente fase regolarsi secondo il principio di soccombenza;
…….. “.
Risulta agli atti che , dante causa della , ha acquistato Parte_4 Parte_3
l'immobile pignorato dalla s.r.l. Icem con atto di provenienza del 28.4.1969 e che la con testamento pubblico del 28.6.2001 ha conferito alla Parte_4 Parte_3
l'immobile per cui è causa in prelegato;
nel Verbale di pubblicazione del testamento, per Notar la dichiara di avere interesse alla successione della Per_1 Pt_3
proprietà trasmessagli col legato.
Non risulta effettuata rinuncia al legato che come previsto dall'art.619 c.p.c., non necessita di accettazione verificandosi automaticamente all'atto della pubblicazione pag. 7/11 del testamento la era inoltre nel possesso del bene ereditario come Parte_3
risulta dalla Relazione dell' del 06.11.2019 che in virtù dell'Ordinanza CP_13
d'Assegnazione del G.E. ne ha disposto il rilascio e consegna delle chiavi.
La stessa pone a fondamento della sua prospettazione l'esistenza, Parte_3
all'atto della successione, di un contratto di locazione stipulato con la de cuius per l'immobile oggetto di legato;
contratto di locazione che deve ritenersi estinto per
“confusione” dato il verificarsi in seguito alla successione dell'identità di posizione di detentrice – locataria che deve ritenersi non più esistente all'atto della pubblicazione del testamento con la permanenza nel possesso della non più di Parte_3
conduttrice, ma di proprietaria.
Risulta agli atti che per l'appartamento in Roma alla via Livio Tempesta n.41, villino 8, interno n. 8 e relative pertinenze, Rep. n. 24093 del 28/04/1969 per notar
[...]
è riportata anche la cantina censita al foglio 466, particella 355, Persona_2
subalterno 17. All'atto d'acquisto risultava allegata una planimetria, sempre non catastale né con timbri del Comune di Roma, con le diverse cantine in cui viene evidenziata con campitura di colore rosso la cantina oggetto di compravendita.
Tale cantina come evidenziata non corrisponde al bene censito al foglio 466, particella
355, subalterno 17, mentre, come risulta dall'integrazione di c.t.u., la cantina che corrisponde a tali estremi catastali è quella che sulla planimetria indicata con il numero
1 (c.t.u. allegato E) che è stata acquisita alla procedura ed oggetto del decreto di trasferimento da parte del G.E.
Risulta quindi irrilevante la circostanza che, all'atto del pignoramento dei beni la fosse nel possesso di un bene (cantina), per suo errore Parte_3
d'identificazione, differente da quello staggito ed oggetto di pignoramento e corrispondente ai dati catastali, come identificato dal c.t.u., ed oggetto del decreto di trasferimento che allo stato non risulta oggetto d'impugnativa.
Legittimato a tale tipo d'opposizione è solamente l'assegnatario.
Ritiene inoltre la Corte che l'azione esperita dalla , come correttamente Parte_3
ritenuto dal Tribunale, ha posto in essere un accertamento di natura possessoria pag. 8/11 diretta all'identificazione del bene oggetto di trasferimento che era differente da quello da lei effettivamente posseduto, come cantina, all'atto del pignoramento e non avente carattere recuperatorio tipico dell'azione reale, trattasi come orientamento prevalente della Cassazione come azione da effettuare, entro procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 617 – 619 c.p.c. ; in tal senso Cassazione Ordinanza n.16129 del
19.5.2022 e sentenza n.17811 del 22.6.2021 : “In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da fare valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione” ; azione , come detto,
a cui è legittimato il solo assegnatario , nuovo acquirente in virtù del decreto di assegnazione .
Il motivo d'appello è infondato e va disatteso.
Va esaminato il primo motivo d'appello in ordine alla legittimazione passiva del CP_21
.
[...]
Osserva la Corte che la legittimazione passiva, nel contesto di un'opposizione all'esecuzione promossa contro un condominio, si riferisce a chi può essere convenuto in giudizio in relazione all'azione esecutiva. In linea generale, l'amministratore di condominio è il soggetto legittimato passivamente per le azioni che riguardano le parti comuni dell'edificio, come stabilito dall'art. 1131 del codice civile. Questo significa che l'amministratore del condominio, ritualmente intervenuto nella procedura esecutiva per il recupero del credito condominiale, può essere chiamato in giudizio per rispondere di eventuali contestazioni relative all'esecuzione forzata che coinvolge tali beni.
L'eccezione risulta inoltre superata dall'esibizione, secondo l'art. 183 c.p.c., VI comma, secondo termine, del Verbale Assembleare del 28.02.2020, che ratificava il mandato allo Amministratore del Condominio.
Il motivo d'appello va disatteso.
pag. 9/11 Le stesse considerazioni valgono per la medesima eccezione formulata nei confronti del stante l'estensione degli indicati principi (Cass. SS.UU. 18331/ 18332 CP_6
del 2010 e 1451/14) ai Consorzi . Controparte_22
L'appello va quindi disatteso con ogni conseguenza relativo alle spese di lite attesa la soccombenza della parte appellante.
Le spese di questo grado sono liquidate secondo il DM 147/22, il valore della causa in indeterminabile basso, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 2.780,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A con la condanna della parte appellante, al pagamento a favore di ciascuna delle seguenti parti avv. , CP_8 CP_9 Controparte_23
e , mentre va corrisposto un unico compenso, come
[...] CP_6
determinato, per il patrocinio dell'avv. Belloni Maurizio per i due Condominii, in atti, quello di Via L. Tempesta n.41, vill. 8 in Roma e l'Intercondominio sempre di via L.
Tempesta 48 Roma;
trattandosi del patrocinio da parte dello stesso avvocato di più parti aventi la medesima posizione processuale (Cass. Ord. 33304 dell'11.11.2022).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , , Parte_3 Controparte_24 CP_6 Controparte_10
vill.8, Roma e
[...] Controparte_25 [...]
e nella contumacia di , Controparte_26 Controparte_11
l'avv. , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_13 Controparte_15
Roma n. 4823/2021 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna parte appellante, al pagamento, a favore di ciascuna Parte_3
delle seguenti parti avv. , e CP_8 CP_9 Controparte_23
e nei confronti dei due Condomini in Roma alla Via L. Tempesta CP_6
pag. 10/11 CP 41 8 e dell'Intercondominio Via L. Tempesta 41-51, come in motivazione delle spese del presente grado del giudizio liquidate in € 2.780,00, oltre €
120,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara tenuta al versamento in favore dell'erario di un Parte_3
importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 21/08/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
Relatore Estensore dottor Franco Petrolati
avv. Paolo Caliman
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
7° SEZIONE
R.G. 3388/2021
La Corte D'Appello di Roma, 7° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Dottor Franco Petrolati Presidente
Dr.ssa Assunta Marini Consigliere
Avv. Paolo Caliman Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra vv. ), residente in [...], rappresentata e difesa Pt_1 Parte_2 C.F._1
da se stessa , avendone la capacità, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma via dei Sergii 40-42;p.e.c. ; appellante Email_1
contro
, in persona dell'Amm.re in carica Controparte_1
unipersonale, in persona dell'Amm.re , ) , CP_2 Controparte_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Roma al viale dei Colli Portuensi 345, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Belloni ( giusta procura rilasciata del CodiceFiscale_2
11.10.2021 su separato foglio;
; appellato Email_2
E
Roma, in persona del suo Amm.re in Controparte_4
carica , , in persona del suo legale rappresentante Amm.re Controparte_5
, ) , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Controparte_3 P.IVA_2
Roma, viale dei Colli Portuensi 345, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Belloni;
giusta procura rilasciata il 11.10.2021 e di cui al separato foglio , pec
; appellato Email_2
Nonché
( ) con sede in Roma, Via Antonio Paolucci, in persona del CP_6 P.IVA_3
Presidente pro tempore Sig.ra , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_7
Eugenio De Paola ( , ed elett.te dom.to presso il suo studio in C.F._3
Roma, Via Germanico n.101, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione;
p.e.c.: ; - appellato – Email_3
Nonché
), residente in [...], difensore in proprio, CP_8 CP_9 C.F._4
ricorrendone i requisiti di legge, elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in
Roma via Giulio Rubini, 48/D; p.e.c. ; appellato Email_4
nonchè
( , res.te in Roma, via Controparte_10 C.F._5
Tarquinio Collatino n. 16 ed ivi elett.te dom.ta in via Conte Rosso n. 5, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Vitale ( ), p.e.c. C.F._6 Email_5
, che la rappresenta e difende in virtù di separata procura speciale;
[...]
– appellata
Nonché
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_11 P.IVA_4
tempore, nella sua sede in Roma 00143 via Carucci 131 pec:
; Contumace in entrami i gradi - appellato Email_6
Nonché
Avv. Francesca, nella sua qualità di delegato alla vendita nella procedura CP_12
R.E.640/15 dom..ta presso il suo studio in Roma via Cassiodoro 1/A pec
: Contumace in entrambi i gradi primo Email_7
Nonchè
pag. 2/11 in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_13
legale in Roma via P. Borsellino 22, pec: Email_8
Appellata Contumace in primo grado Email_9
CONCLUSIONI: per parte appellante quelle formulate nell'atto d'appello e per le parti appellate quelle formulate nelle rispettive comparse di costituzione nonché per tutte quelle rese, all'udienza ex art 127 ter c.p.c. , del 18.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4823/2021, nel procedimento Rg. 58351/2018 avente ad oggetto accertamento del possesso, il Tribunale di Roma ha emesso il seguente dispositivo: “ Il
Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta la domanda e condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 4000,00 per compensi professionali per ciascuna delle parti costituite, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali. Roma , 17 marzo 2021 .F.to Il G.U.”.
Il procedimento di primo grado è stato così narrato dal Tribunale : “ Con atto di citazione ritualmente notificato, , premettendo che era pendente la Parte_3
procedura esecutiva immobiliare n. 640/2015 R.G. che aveva colpito l'immobile sito in
Roma, , villino 8 interno 8 e relative pertinenze, formalmente Controparte_1
intestato all'attrice e ricevuto in prelegato da e che in data 9.4.2019 il G.E. Parte_4
aveva emesso ordinanza di vendita ed ordine di liberazione dell'immobile, conveniva in giudizio la , il , l' Controparte_11 Controparte_1 [...]
, il , , Controparte_4 CP_6 CP_14 Controparte_10
, e la di Roma, per ivi sentire accertare e dichiarare
[...] Controparte_15 CP_13
la natura esclusivamente possessoria della posizione giuridica dell'attrice sull'immobile descritto in premessa e sull'annessa cantina ubicata alla scala U, piano sl, spese processuali vinte. Si costituivano in giudizio: con due distinte comparse il
[...]
e l' , i quali Controparte_1 Controparte_4
dichiaravano che l'attrice era formalmente proprietaria dell'immobile pignorato e che
pag. 3/11 quest'ultimo era stato venduto ed aggiudicato dal G.E. e liberato dalla di Roma CP_13
in data 6.11.2019; concludevano per il rigetto delle avverse domande, spese vinte;
il
, il quale dichiarava che la domanda era fondata sulle medesime CP_6
argomentazioni già oggetto di opposizione all'esecuzione e disattese dal G.E. con ordinanza del 29.7.2019; concludeva per il rigetto delle domande spiegate, con condanna dell'attrice al risarcimento del danno da lite temeraria, spese processuali vinte;
la quale chiedeva la riunione del presente Controparte_10
giudizio a quello iscritto al n. 57931/2019 R.G. avente ad oggetto il merito dell'opposizione all'esecuzione spiegata dalla stessa attrice ed eccepiva la nullità,
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza della domanda proposta di cui chiedeva il rigetto, con condanna dell'attrice al risarcimento del danno da lite temeraria, spese vinte.
Dichiarata la contumacia delle altre parti citate e non costituite, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata telematicamente dalle parti.
Rassegnate le conclusioni, il giudice all'udienza del 13.11.2020 concedeva i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali. “.
Seguiva sentenza gravata.
proponeva gravame avverso detta sentenza contestandola sotto Parte_3
diversi profili e chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Si costituivano avv. , , i CP_8 CP_9 Controparte_16 CP_6
in Roma, come in atti, che impugnavano l'atto Controparte_17
d'appello chiedendone il rigetto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Le parti hanno precisato le conclusioni, ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 18.06.2025 fissando i termini, ex art. 190 c.p.c., di gg. 20 per il deposito delle comparse conclusionali e gg. 20 per repliche;
alla scadenza dei termini con l'avvenuto deposito della sola conclusionale da parte dell'appellata, la Corte ha assegnato la causa in decisione.
L'appello è articolato nei seguenti motivi.
pag. 4/11 §.1 – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 112 e 182 c.p.c. e 1130 e 1131 c.c. nei confronti del
8 e dell'Intercondominio via L. Tempesta 41-51; Controparte_18
illegittimità della condanna alle spese in favore del Controparte_18
vill. 8 e dell'Intercondominio via L. Tempesta 41-51 per violazione dell'art. 91 c.p.c.
§.
2- Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 112 e 182 c.p.c. nei confronti del;
illegittimità CP_6
della condanna alle spese in favore del per violazione dell'art. 91 c.p.c. CP_6
Co Deduce l'appellante che il semplice conferimento del mandato all'avv. De Paola da parte del Presidente del non sarebbe sufficiente a rendere regolare la CP_6
costituzione del a ciò necessitando l'autorizzazione dell'assemblea dei CP_6
consorziati.
3) Omessa e/o apparente motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti;
malgoverno delle risultanze istruttorie;
violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in relazione agli artt. 649, 1141 e 1151 c.c.
Come risulta dalla sentenza impugnata (pag.2) il Tribunale ha affermato quanto segue: “…L'attrice invoca in questa sede l'accertamento della natura esclusivamente possessoria della propria posizione giuridica sui beni pignorati, ormai assegnati a terzi…”.
Deduce la parte appellante che la cantina oggetto del pignoramento ed i relativi dati catastali contrastano con la piantina allegata all'atto d'acquisto, indicante una cantina diversa da quella in possesso alla . Parte_3
Deduce l'appellante che risulterebbe violato l'art. 649 c.p.c. perché la non Pt_3
avrebbe mai avuto il possesso della cantina, liberata dall'I.V.G., con ovvie ricadute sull'efficacia del pignoramento e che la mancata immissione nel possesso della esatta cantina sarebbe condizione per l'acquisto del prelegato.
La Corte così ragiona.
pag. 5/11 Ritiene la Corte di anticipare l'esame del terzo motivo d'appello sul presunto difetto di motivazione della sentenza ai motivi 1 e 2 riguardanti i capi dell'attribuzione delle spese di lite.
Ritiene sempre la Corte, vista l'identità dei motivi esposti già oggetto di esame del G.E. di riportarsi all'Ordinanza del G.E. della procedura Esecutiva Immobiliare n.649/2015 per l'immobile di cui è causa del 23.07.2019 : “ Il Giudice dell'Esecuzione, ………… dott.ssa Bianca Ferramosca, sciogliendo la riserva assunta in relazione all'istanza di sospensione formulata dalla debitrice opponente che, con ricorso depositato in data 27 aprile 2019, ha proposto opposizione deducendo: l'intervenuta inefficacia del pignoramento ex art. 567 c.p.c. in relazione al deposito del titolo provenienza oggetto di richiesta da parte del GE;
la nullità del pignoramento per difetto di titolarità dei beni staggiti ( la cantina); la pregiudizialità dell'accertamento della titolarità dei beni in capo alla debitrice;
si sono costituiti i creditori , , CP_11 CP_6 [...]
e Controparte_20 Controparte_1
, tutti opponendosi all'istanza di sospensione Controparte_4
avversaria; esaminati gli atti;
ritenuto che
non sussistano i presupposti per sospendere l'esecuzione: - il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 567 C.P.C. non è pertinente: la citata disposizione - con disposizione di natura eccezionale ( e dunque di stretta interpretazione) - commina la inefficacia del pignoramento per il mancato deposito nel termine prescritto della documentazione ipocatastali di cui al comma 2 della citata disposizione, tra cui non rientrano i titoli di provenienza che il GE ritenga comunque di acquisire per i chiarimenti ritenuti necessari alla identificazione del bene staggito;
tanto assorbirebbe il merito della doglianza che, comunque, non sembra fondata tenuto conto che il creditore procedente ebbe comunque a depositare la nota di trascrizione della compravendita di
ed il testamento di quest'ultima mentre, per come chiarito dallo stesso CTU, Parte_4
non risulta traccia alcuna di un eventuale titolo di acquisto per il locale in più riscontrato in sede di sopralluogo;
deve, altresì, escludersi la dedotta nullità del pignoramento: i beni staggiti risultano compiutamente individuati con i corretti dati
pag. 6/11 catastali sicché non può seriamente contestarsi la validità del pignoramento;
l'appartamento va venduto nello stato in cui si trova, risultando ben chiara, negli elaborati peritali in atti, la condizione del locale ulteriore e del vano armadio che risultano annessi all'appartamento pignorato senza apparente titolo, cosicché gli eventuali interessati all'acquisto sono resi edotti della relativa problematica;
in relazione alla cantina, l'atto di acquisto di riporta esattamente il dato Parte_4
catastale che, secondo le indagini del CTU corrisponde fisicamente alla cantina n. 1 ( e non a quella n. 2 effettivamente occupata dalla debitrice ed indicata nell'atto di acquisto); l'eventuale contrasto contenuto nell'atto di compravendita di ( e Parte_4
poi trasfuso anche nel testamento di quest'ultima) va, allo stato, risolto con la prevalenza del dato catastale;
in ogni caso la debitrice non ha interesse alcuno a far valere l'altruità del bene pignorato, che potrebbe essere fatta valere con opposizione ex art. 619 c.p.c. solo da chi se ne vanti titolare;
infine, come già chiarito nel provvedimento in data 16/ '17 gennaio 2018, la debitrice risulta titolare del diritto di proprietà sull'immobile per acquisto mortis causa a titolo dl legato ( che, come è noto, non necessita di accettazione e si verifica "ex lege") - e ricorre altresì il presupposto della continuità ventennale delle trascrizioni come riportato nella relazione notarile e riscontrato dall'esperto stimatore: tali sono i presupposti necessari e sufficienti per procedere esecutivamente ai danni della debitrice;
ritenuto, per quanto argomentato, che l'istanza di sospensione debba rigettarsi e le spese della presente fase regolarsi secondo il principio di soccombenza;
…….. “.
Risulta agli atti che , dante causa della , ha acquistato Parte_4 Parte_3
l'immobile pignorato dalla s.r.l. Icem con atto di provenienza del 28.4.1969 e che la con testamento pubblico del 28.6.2001 ha conferito alla Parte_4 Parte_3
l'immobile per cui è causa in prelegato;
nel Verbale di pubblicazione del testamento, per Notar la dichiara di avere interesse alla successione della Per_1 Pt_3
proprietà trasmessagli col legato.
Non risulta effettuata rinuncia al legato che come previsto dall'art.619 c.p.c., non necessita di accettazione verificandosi automaticamente all'atto della pubblicazione pag. 7/11 del testamento la era inoltre nel possesso del bene ereditario come Parte_3
risulta dalla Relazione dell' del 06.11.2019 che in virtù dell'Ordinanza CP_13
d'Assegnazione del G.E. ne ha disposto il rilascio e consegna delle chiavi.
La stessa pone a fondamento della sua prospettazione l'esistenza, Parte_3
all'atto della successione, di un contratto di locazione stipulato con la de cuius per l'immobile oggetto di legato;
contratto di locazione che deve ritenersi estinto per
“confusione” dato il verificarsi in seguito alla successione dell'identità di posizione di detentrice – locataria che deve ritenersi non più esistente all'atto della pubblicazione del testamento con la permanenza nel possesso della non più di Parte_3
conduttrice, ma di proprietaria.
Risulta agli atti che per l'appartamento in Roma alla via Livio Tempesta n.41, villino 8, interno n. 8 e relative pertinenze, Rep. n. 24093 del 28/04/1969 per notar
[...]
è riportata anche la cantina censita al foglio 466, particella 355, Persona_2
subalterno 17. All'atto d'acquisto risultava allegata una planimetria, sempre non catastale né con timbri del Comune di Roma, con le diverse cantine in cui viene evidenziata con campitura di colore rosso la cantina oggetto di compravendita.
Tale cantina come evidenziata non corrisponde al bene censito al foglio 466, particella
355, subalterno 17, mentre, come risulta dall'integrazione di c.t.u., la cantina che corrisponde a tali estremi catastali è quella che sulla planimetria indicata con il numero
1 (c.t.u. allegato E) che è stata acquisita alla procedura ed oggetto del decreto di trasferimento da parte del G.E.
Risulta quindi irrilevante la circostanza che, all'atto del pignoramento dei beni la fosse nel possesso di un bene (cantina), per suo errore Parte_3
d'identificazione, differente da quello staggito ed oggetto di pignoramento e corrispondente ai dati catastali, come identificato dal c.t.u., ed oggetto del decreto di trasferimento che allo stato non risulta oggetto d'impugnativa.
Legittimato a tale tipo d'opposizione è solamente l'assegnatario.
Ritiene inoltre la Corte che l'azione esperita dalla , come correttamente Parte_3
ritenuto dal Tribunale, ha posto in essere un accertamento di natura possessoria pag. 8/11 diretta all'identificazione del bene oggetto di trasferimento che era differente da quello da lei effettivamente posseduto, come cantina, all'atto del pignoramento e non avente carattere recuperatorio tipico dell'azione reale, trattasi come orientamento prevalente della Cassazione come azione da effettuare, entro procedura esecutiva, ai sensi dell'art. 617 – 619 c.p.c. ; in tal senso Cassazione Ordinanza n.16129 del
19.5.2022 e sentenza n.17811 del 22.6.2021 : “In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da fare valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. e ciò anche nell'ipotesi in cui risulti controversa l'identificazione del bene oggetto del decreto con riferimento alla sua estensione” ; azione , come detto,
a cui è legittimato il solo assegnatario , nuovo acquirente in virtù del decreto di assegnazione .
Il motivo d'appello è infondato e va disatteso.
Va esaminato il primo motivo d'appello in ordine alla legittimazione passiva del CP_21
.
[...]
Osserva la Corte che la legittimazione passiva, nel contesto di un'opposizione all'esecuzione promossa contro un condominio, si riferisce a chi può essere convenuto in giudizio in relazione all'azione esecutiva. In linea generale, l'amministratore di condominio è il soggetto legittimato passivamente per le azioni che riguardano le parti comuni dell'edificio, come stabilito dall'art. 1131 del codice civile. Questo significa che l'amministratore del condominio, ritualmente intervenuto nella procedura esecutiva per il recupero del credito condominiale, può essere chiamato in giudizio per rispondere di eventuali contestazioni relative all'esecuzione forzata che coinvolge tali beni.
L'eccezione risulta inoltre superata dall'esibizione, secondo l'art. 183 c.p.c., VI comma, secondo termine, del Verbale Assembleare del 28.02.2020, che ratificava il mandato allo Amministratore del Condominio.
Il motivo d'appello va disatteso.
pag. 9/11 Le stesse considerazioni valgono per la medesima eccezione formulata nei confronti del stante l'estensione degli indicati principi (Cass. SS.UU. 18331/ 18332 CP_6
del 2010 e 1451/14) ai Consorzi . Controparte_22
L'appello va quindi disatteso con ogni conseguenza relativo alle spese di lite attesa la soccombenza della parte appellante.
Le spese di questo grado sono liquidate secondo il DM 147/22, il valore della causa in indeterminabile basso, gli scritti difensivi, la non particolare complessità della questione giuridica trattata, in € 2.780,00, oltre € 120,00 per spese ed il 15% per spese generali, IVA se dovuta, C.P.A con la condanna della parte appellante, al pagamento a favore di ciascuna delle seguenti parti avv. , CP_8 CP_9 Controparte_23
e , mentre va corrisposto un unico compenso, come
[...] CP_6
determinato, per il patrocinio dell'avv. Belloni Maurizio per i due Condominii, in atti, quello di Via L. Tempesta n.41, vill. 8 in Roma e l'Intercondominio sempre di via L.
Tempesta 48 Roma;
trattandosi del patrocinio da parte dello stesso avvocato di più parti aventi la medesima posizione processuale (Cass. Ord. 33304 dell'11.11.2022).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di , , Parte_3 Controparte_24 CP_6 Controparte_10
vill.8, Roma e
[...] Controparte_25 [...]
e nella contumacia di , Controparte_26 Controparte_11
l'avv. , avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_13 Controparte_15
Roma n. 4823/2021 così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna parte appellante, al pagamento, a favore di ciascuna Parte_3
delle seguenti parti avv. , e CP_8 CP_9 Controparte_23
e nei confronti dei due Condomini in Roma alla Via L. Tempesta CP_6
pag. 10/11 CP 41 8 e dell'Intercondominio Via L. Tempesta 41-51, come in motivazione delle spese del presente grado del giudizio liquidate in € 2.780,00, oltre €
120,00 per spese ed il 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3) Dichiara tenuta al versamento in favore dell'erario di un Parte_3
importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 7° SEZIONE, in data 21/08/2025.
Il Consigliere Ausiliario Il Presidente
Relatore Estensore dottor Franco Petrolati
avv. Paolo Caliman
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