TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/10/2025, n. 1455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1455 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2273/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.11 e ss. cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data 02/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PETRACCO LORENZA GIORGIA
c.f.: C.F._1
contro
contumace- Controparte_1
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, la ricorrente ha richiesto lo scioglimento del matrimonio contratto con il convenuto in Istrana il 15.11.2022.
1 Con sentenza del 23.7.2024 questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi, evidenziando che nella prima udienza del 30.5.2024, veniva dichiarata la contumacia del convenuto.
Poiché il ricorso per divorzio è stato depositato il 02.05.2025, all'epoca non era ancora trascorso un anno dall'udienza di comparizione dei coniugi avanti il giudice della separazione.
Considerato che il decorso di tale termine quale presupposto dell'azione deve ritenersi sussistente al momento della presentazione della domanda per divorzio, a mente dell'art.3 n.2 lett. b) L.n.898/70, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Né hanno rilievo le considerazioni espresse dalla ricorrente nella nota del 13.5.2025,
autorizzata a seguito del preventivo rilievo di tale inammissibilità, infatti, la proposizione di domanda di divorzio ove non sia ancora decorso il termine previsto ex lege, è
ammissibile proprio perché consentita ex lege in presenza di domanda cumulata ai sensi dell'art.473 bis 49 cpc., fattispecie non sussistente nel caso di specie.
****
Nulla sulle spese attesa la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)dichiara inammissibile il ricorso per lo scioglimento del matrimonio, proposto da
. Parte_1
2)Nulla sulle spese.
2 Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 21/10/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott. Daniela Ronzani
3