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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 05/11/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. documento in com.jniwrapper.win3
2.automation.olecont ainer TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 05/11/2025, innanzi al Giudice dott. NT BI, viene chiamata la causa R.G. n. 195 dell'anno 2023 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Si da atto che sono presenti l'avv. Antonino Mandracchia in sostituzione dell'avv. GALLETTA GIO-
NN e dell'avv. ON LL per Parte_1
l'avv. BELLIA NICOLA per Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano al-
le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa NT BI
Tribunale di Sciacca RG. N. 195/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. NT
BI, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 195 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domicil- Parte_1 C.F._1
iato in VIA GOETHE N. 1 90100 PALERMO, presso l'Avv. GALLETTA
GIONN e ON LL ( ) Indirizzo Telema- C.F._2
tico; , che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
in PRESSO PALAZZO MUNICIPALE - VIA ROMA N.13 null 92019 SCIAC-
CA, presso l'Avv. BELLIA NICOLA e , che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludeva-
no come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
- 2 - Tribunale di Sciacca RG. N. 195/2023
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte Pt_1
ha evocato in giudizio il , in persona del Sinda-
[...] Controparte_1
co pro tempore, rappresentando al Tribunale:
che in data 02/09/2021, alle ore 18:30 circa, mentre camminava lun-
go la Via Giuseppe Licata, in , giunta nei pressi del negozio di ab- CP_1
bigliamento “Positano” al civico n. 139, improvvisamente inciampava con il piede destro su una placca di acciaio con dei bulloni un po' rialzata rispetto al livello del manto stradale, non segnalata nè visible, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra riportando lesioni da trauma facciale;
che dopo la caduta veniva soccorsa dalla signora ed Parte_2
accompagnata al Nosocomio di , ove i sanitari di turno diagnosti- CP_1
“Trauma facciale con F.L.C.”, con prognosi di giorni 8 Pt_3
Alla luce delle superiori considerazioni in fatto, ritenendo il Conune di
Sciacca responsabile per i danni fisici ed economici patiti la ha Pt_1
chiesto al Tribunale di: “In via principale e nel merito: accertata la re-
sponsabilità del , in persona del legale rappresentante Controparte_1
in carica, nella causazione del sinistro per cui è causa e di cui in narrati-
va, occorso all'attrice, condannare il convenuto , al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra nei tempi e nei modidi cui in premessa, nella misura Parte_1
che risulterà all'esito dell'istruttoria e che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo”
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando le difese CP_1
svolte dall'attrice e rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “-
Rigettare la domanda proposta dall'attrice, in quanto inammissibile, impro-
- 3 - Tribunale di Sciacca RG. N. 195/2023
cedibile ed infondata in fatto e in diritto e non provata, stante altresì la
esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro;
- Ritenere
e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità del Controparte_1
nel presente giudizio, stante la mancanza di qualsivoglia responsabilità in
capo allo stesso relativamente all'incidente occorso all'odierno attrice. - As-
solversi il convenuto dalle domande contro di esso proposte CP_1
dall'attrice. - Ritenere e dichiarare che il non è tenuto a Controparte_1
risarcire alcun danno e/o a pagare alcuna somma a nessun titolo.”
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, l'escussione di due testimoni e l'espletamento di una C.T.U. medica;
veniva poi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza odierna, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
****
Così riassunti i termini della controversia, e confermata la validità
dell'atto introduttivo del giudizio, completo nei suoi elementi costitutivi,
spiegati con l'esaustività necessaria a individuare petitum e causa peten-
di, va immediatamente dato conto del fatto che l'istruttoria espletata, e in particolare la deposizione del teste ha confer- Testimone_1
mato che l'accadimento del sinistro si è verificato con le modalità riferite nell'atto di citazione, smentendo così le contestazioni dell'ente convenuto.
Il teste, sulla cui attendibilità non pende alcun sospetto, ha infatti con-
fermato tutti i capitoli di prova ammessi e indicati nell'atto di citazione e nella memoria istruttoria, precisando, con dovizia di dettagli che la causa esclusiva dell'incidente a cui ha assistito è stata la presenza della buca sul manto stradale in questione. (“confermo il capitolo 1 e 7. Sul capitolo 4
- 4 - Tribunale di Sciacca RG. N. 195/2023
preciso che non vi era ancora buoio, non ricordo di preciso a dire il vero. La
signora è caduta proprio davanti la porta del negozio e l'ho vista cadere
proprio anche dalla vetrata. La piastra sul manto stra dale era in effetti
davvero difficile da individuare, non era in effetti affatto visibile. Adr: era
Settembre”)
Le dichiarazioni del predetto teste hanno peraltro trovato riscontro nel-
le ritrazioni fotografiche versate agli atti del giudizio dalla parte attrice dalle quali risulta evidente che, proprio come riferito dalla , sulla Pt_2
sede stradale in questione, riservata peraltro al transito dei pedoni, era presenta la placca in metallo descritta in citazione, scarsamente visibile anche in considerazione del colore della stessa e in rilievo rispetto al pia-
no asfaltato.
Risultando con ciò provate sia l'esistenza della lamentata anomalia del manto stradale, sia la rilevanza della stessa e la sua pericolosità per l'utenza – in quanto non segnalata né agevolmente visibile ad un soggetto in movimento e, infine, la sussistenza del necessario nesso causale tra essa e l'evento dannoso per cui è causa, è opportuno ricordare, in ordine alla disciplina applicabile al caso che ci occupa, che la più recente giuri-
sprudenza di legittimità – muovendo dall'obbligo della pubblica ammini-
strazione, quale ente proprietario delle strade pubbliche e delle relative pertinenze, di provvedere alla relativa manutenzione (ex artt. 16 e 28 L.
2248/65 e 14 Cod. della Strada) ha ormai superato il precedente orien-
tamento, criticato da certa dottrina, che giustificava l'esclusione dell'ap-
plicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della PA ritenendo che l'esten-
sione dei beni demaniali e il loro utilizzo diretto e generalizzato da parte
- 5 - Tribunale di Sciacca RG. N. 195/2023
della collettività costituissero fattori impeditivi dell'assunzione di una vera e propria posizione di custodia da parte dell'amministrazione.
Già la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 156/99, aveva posto le premesse per un'apertura all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai casi in cui l'evento dannoso fosse conseguito alla pericolosità intrinseca della rete viaria pubblica non adeguatamente vigilata e manutenuta da parte dell'amministrazione, e tale apertura è stata successivamente confermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 10983/01), per poi trovare in-
fine espressa consacrazione nella famosa pronuncia n. 1415/06.
Nell'ultimo ventennio si è ormai consolidato il principio che l'art. 2051
c.c., secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità
dell'effettiva custodia del bene, sicchè detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass. 9546/10; 17377/07).
In particolare, si è osservato come gli indici precedentemente utilizzati per escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c. demanialità o patrimoniali-
tà del bene, l'essere adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione non sono effettivamente idonei a determinare, ex se,
l'esclusione dall'operatività dell'art. 2051 c.c., ma implicano che nell'applicazione di tale norma e, quindi nell'individuazione delle condi-
zioni alle quali la Pubblica Amministrazione può ritenersi esente da re-
sponsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre ad
- 6 - Tribunale di Sciacca RG. N. 195/2023
una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la si-
tuazione pericolosa originata dal bene possa determinarsi in vari modi.
Tale orientamento del Supremo Collegio, che il Tribunale condivide,
pare maggiormente rispondere all'esigenza di parificare la posizione della
Pubblica Amministrazione a quella dei privati, facendo venir meno qual-
siasi forma di privilegio riconosciuto alla prima, ferma rimanendo la ne-
cessità di valutare le specificità del caso concreto.
Pertanto, ogni qual volta venga in rilievo un bene di uso generale, al fi-
ne di escludere la responsabilità dell'amministrazione è necessario che questa dimostri l'espletamento della normale attività di vigilanza e di ma-
nutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa.
Nessuna prova in questo senso è stata però acquisita al giudizio, atte-
so che la difesa del nulla ha dedotto in ordine all'espletamento CP_1
dell'attività di vigilanza nei termini anzidetti.
In ordine al nesso di causalità, deve evidenziarsi che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sen-
si dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibili-
tà a scelte discrezionali della P.A., potendo, su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusi-
va soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto,
- 7 - Tribunale di Sciacca RG. N. 195/2023
rilevando tale condotta, in caso contrario, solo ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cfr Cass. Sez. 3, n. 15761 del 29/07/2016,)
Una volta dunque provata la sussistenza del nesso causale tra la peri-
colosità della strada e l'evento dannoso, era onere del allegare e CP_1
provare l'intervento – nell'eziologia dell'evento – di un fattore causale au-
tonomo e abnorme, suscettibile di porsi quale causa efficiente dell'evento idonea ad interrompere il nesso causale con l'anomalia della res.
In particolare, in ordine alla visibilità e riconoscibilità del pericolo, de-
dotte dalla difesa del convenuto al fine di escludere la responsabilità dello stesso per l'infortunio della , deve precisarsi che queste non inte- Pt_1
grano gli estremi del caso fortuito e non sono idonee, pertanto, ad esclu-
dere la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051 c.c.,
rappresentando, invece, elementi da valutare ai fini di un eventuale con-
corso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c..
La responsabilità del custode può, infatti, essere attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.
Sebbene, invero, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può
essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero im-
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prudente (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 21328/2010, 1002/2010,
11414/2004).
Ne caso in esame, dall'istruttoria non sono emersi elementi idonei a ri-
tenere che ove l'attrice avesse impiegato adeguata diligenza e prudenza e avesse prestato la dovuta attenzione alle condizioni del rivestimento del manto stradale, il danno avrebbe potuto essere evitato o almeno attenua-
to.
Venendo, dunque, alla quantificazione di detta prestazione risarcitoria e con riferimento ai danni non patrimoniali patiti dall'attore, il C.T.U.
nominato nel corso del giudizio – le cui conclusioni sono condensate nella relazione in atti– ha accertato la compatibilità eziologica tra il sinistro, le lesioni refertate all'attrice il giorno dell'incidente e i postumi permanenti stabilizzati
Corrette appaiono, inoltre, sia la durata dell'inabilità temporanea tota-
le stimata in otto e dell'inabilità temporanea parziale al 50% stimata in giorni dieci, sia la valutazione del danno biologico permanente in misura pari all' 2% dell'integrità psicofisica totale.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno non patrimoniale alla salute, esaminate le difese svolte dall'attrice ritiene chi giudica di dovere evidenziare che per la liqui-
dazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano
cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale
(anche nelle controversie attinenti a danni prodotti da eventi estranei alla
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circolazione stradale), indicandoli come parametri equi, cioè idonei a ga-
rantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fatti-
specie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incremen-
tarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno
2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), nonché dalle succes-
sive pronunce delle sezioni semplici, espressi da ultimo da Cass. civ. Sez.
III Ord., 17/05/2022, n. 15733 muovendo proprio dall'esigenza di riaf-
fermare il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur poten-
dole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneg-
giato.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà necessariamente accertare l'esistenza,
nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-
relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, nella versione 2024, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno con indicazione specifica, nella loro quinta colonna (che nella edizione del 2018 recava so-
lo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del
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danno biologico e del danno morale - sofferenza soggettiva) di due valori separati a ciascuna delle citate componenti, sotto la nuova dicitura di danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore”.
La liquidazione della voce di danno conseguente alle lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico
– legale ma in termini di dolore e sofferenza soggettiva se da un lato può
ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita,
al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malat-
tia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni de-
gli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona, dall'altro presuppone l'assolvimento, da parte della danneggiata, dell'onere di alle-
gazione sul punto, non potendo l'applicazione della Tabella esonerare il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario ac-
certamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei citati parametri tabellari,
e dell'assoluta carenza di allegazioni di parte attrice in ordine alle soffe-
renza soggettiva interiore dalla stessa partite, ritiene chi giudica di dovere procedere alla liquidazione del solo danno biologico/dinamico relazionale per cui con riferimento al periodo di inabilità temporanea relativa, così
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come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di €
84,00 al giorno e dunque complessivamente € 1.092,00.
Quanto al danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età (33
anni) della danneggiata all'epoca del fatto dannoso e del grado di invalidi-
tà, partendo dal valore punto (€ 1.480,36) tabellare relativo al “danno bio-
logico/dinamico relazionale” nel senso sopra chiarito, va equitativamente liquidato a favore di l'importo di € 2.502,00 che non occor- Parte_1
re ulteriormente personalizzare, in assenza di precise allegazioni da parte dell'attrice sia in ordine alla componente descrittiva costituita dal pati-
mento interiore che si accompagna alla sofferenza di natura organica cor-
relata alla lesione della salute sia in ordine alle ulteriori, straordinarie o più intense ripercussioni prodottesi in termini di sofferenza morale e di compromissione delle ordinarie attività realizzatrici della persona.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale complessi-
vamente spettante all'attore ascende a complessivi euro 3.594,00.
Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore)
dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri ormai costanti in giuri-
sprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro ed applicare, anno per anno sulla somma via via rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
La somma spettante all'attrice, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 3.956,13 (di cui € 362,13 per interessi).
Devono essere altresì rimborsate all'attricele spese mediche dalla stes-
sa sostenute e documentate, ritenute congrue dal CTU, pari a e 430,00.
- 12 - Tribunale di Sciacca RG. N. 195/2023
Su tali importi sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla deci-
sione al saldo.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., il va condannato al pagamento delle spese di lite soste- Controparte_1
nute da parte attrice, liquidate riducendo del 50% i valori medi previsti dallo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto della semplicità del-
le questioni trattate.
Pone altresì al carico del convenuto soccombente le spese necessarie per l'espletamento della CTU che si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
in accoglimento delle domande proposte da con l'atto di Parte_1
citazione introduttivo del presente giudizio condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_4
[... della somma di € 3.956,13 (di cui € 362,13 per interessi) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 450,00 a titolo di ristoro del danno patrimoniale patito, oltre interessi legali dalla decisione al sal-
do;
condanna inoltre il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
sostenute dalla parte attrice che liquida in complessivi € 1.564,00, di cui
€ 1.300,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese nella misura del 15% dei compensi ed € 264,00 per rimborso spese vive sostenute;
pone a carico del convenuto, ma in solido nei rapporti esterni, la spesa occorsa per la CTU medico – legale liquidate con separato decreto
- 13 - Tribunale di Sciacca RG. N. 195/2023
Così deciso in Sciacca, all'udienza del 05/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa NT BI
- 14 - Tribunale di Sciacca
2.automation.olecont ainer TRIBUNALE DI SCIACCA VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 05/11/2025, innanzi al Giudice dott. NT BI, viene chiamata la causa R.G. n. 195 dell'anno 2023 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
Si da atto che sono presenti l'avv. Antonino Mandracchia in sostituzione dell'avv. GALLETTA GIO-
NN e dell'avv. ON LL per Parte_1
l'avv. BELLIA NICOLA per Controparte_1
I procuratori delle parti discutono la causa oralmente e si riportano al-
le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi
IL GIUDICE ISTRUTTORE
decide la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.,
della quale viene data lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa NT BI
Tribunale di Sciacca RG. N. 195/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
In composizione monocratica in persona del Giudice dott. NT
BI, all'udienza del 05/11/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 195 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domicil- Parte_1 C.F._1
iato in VIA GOETHE N. 1 90100 PALERMO, presso l'Avv. GALLETTA
GIONN e ON LL ( ) Indirizzo Telema- C.F._2
tico; , che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1
in PRESSO PALAZZO MUNICIPALE - VIA ROMA N.13 null 92019 SCIAC-
CA, presso l'Avv. BELLIA NICOLA e , che lo\la rappresenta e difende per mandato in atti;
OGGETTO: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludeva-
no come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
- 2 - Tribunale di Sciacca RG. N. 195/2023
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte Pt_1
ha evocato in giudizio il , in persona del Sinda-
[...] Controparte_1
co pro tempore, rappresentando al Tribunale:
che in data 02/09/2021, alle ore 18:30 circa, mentre camminava lun-
go la Via Giuseppe Licata, in , giunta nei pressi del negozio di ab- CP_1
bigliamento “Positano” al civico n. 139, improvvisamente inciampava con il piede destro su una placca di acciaio con dei bulloni un po' rialzata rispetto al livello del manto stradale, non segnalata nè visible, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra riportando lesioni da trauma facciale;
che dopo la caduta veniva soccorsa dalla signora ed Parte_2
accompagnata al Nosocomio di , ove i sanitari di turno diagnosti- CP_1
“Trauma facciale con F.L.C.”, con prognosi di giorni 8 Pt_3
Alla luce delle superiori considerazioni in fatto, ritenendo il Conune di
Sciacca responsabile per i danni fisici ed economici patiti la ha Pt_1
chiesto al Tribunale di: “In via principale e nel merito: accertata la re-
sponsabilità del , in persona del legale rappresentante Controparte_1
in carica, nella causazione del sinistro per cui è causa e di cui in narrati-
va, occorso all'attrice, condannare il convenuto , al Controparte_1
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla sig.ra nei tempi e nei modidi cui in premessa, nella misura Parte_1
che risulterà all'esito dell'istruttoria e che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro al saldo effettivo”
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando le difese CP_1
svolte dall'attrice e rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “-
Rigettare la domanda proposta dall'attrice, in quanto inammissibile, impro-
- 3 - Tribunale di Sciacca RG. N. 195/2023
cedibile ed infondata in fatto e in diritto e non provata, stante altresì la
esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro;
- Ritenere
e dichiarare l'assoluta mancanza di responsabilità del Controparte_1
nel presente giudizio, stante la mancanza di qualsivoglia responsabilità in
capo allo stesso relativamente all'incidente occorso all'odierno attrice. - As-
solversi il convenuto dalle domande contro di esso proposte CP_1
dall'attrice. - Ritenere e dichiarare che il non è tenuto a Controparte_1
risarcire alcun danno e/o a pagare alcuna somma a nessun titolo.”
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, l'escussione di due testimoni e l'espletamento di una C.T.U. medica;
veniva poi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza odierna, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
****
Così riassunti i termini della controversia, e confermata la validità
dell'atto introduttivo del giudizio, completo nei suoi elementi costitutivi,
spiegati con l'esaustività necessaria a individuare petitum e causa peten-
di, va immediatamente dato conto del fatto che l'istruttoria espletata, e in particolare la deposizione del teste ha confer- Testimone_1
mato che l'accadimento del sinistro si è verificato con le modalità riferite nell'atto di citazione, smentendo così le contestazioni dell'ente convenuto.
Il teste, sulla cui attendibilità non pende alcun sospetto, ha infatti con-
fermato tutti i capitoli di prova ammessi e indicati nell'atto di citazione e nella memoria istruttoria, precisando, con dovizia di dettagli che la causa esclusiva dell'incidente a cui ha assistito è stata la presenza della buca sul manto stradale in questione. (“confermo il capitolo 1 e 7. Sul capitolo 4
- 4 - Tribunale di Sciacca RG. N. 195/2023
preciso che non vi era ancora buoio, non ricordo di preciso a dire il vero. La
signora è caduta proprio davanti la porta del negozio e l'ho vista cadere
proprio anche dalla vetrata. La piastra sul manto stra dale era in effetti
davvero difficile da individuare, non era in effetti affatto visibile. Adr: era
Settembre”)
Le dichiarazioni del predetto teste hanno peraltro trovato riscontro nel-
le ritrazioni fotografiche versate agli atti del giudizio dalla parte attrice dalle quali risulta evidente che, proprio come riferito dalla , sulla Pt_2
sede stradale in questione, riservata peraltro al transito dei pedoni, era presenta la placca in metallo descritta in citazione, scarsamente visibile anche in considerazione del colore della stessa e in rilievo rispetto al pia-
no asfaltato.
Risultando con ciò provate sia l'esistenza della lamentata anomalia del manto stradale, sia la rilevanza della stessa e la sua pericolosità per l'utenza – in quanto non segnalata né agevolmente visibile ad un soggetto in movimento e, infine, la sussistenza del necessario nesso causale tra essa e l'evento dannoso per cui è causa, è opportuno ricordare, in ordine alla disciplina applicabile al caso che ci occupa, che la più recente giuri-
sprudenza di legittimità – muovendo dall'obbligo della pubblica ammini-
strazione, quale ente proprietario delle strade pubbliche e delle relative pertinenze, di provvedere alla relativa manutenzione (ex artt. 16 e 28 L.
2248/65 e 14 Cod. della Strada) ha ormai superato il precedente orien-
tamento, criticato da certa dottrina, che giustificava l'esclusione dell'ap-
plicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della PA ritenendo che l'esten-
sione dei beni demaniali e il loro utilizzo diretto e generalizzato da parte
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della collettività costituissero fattori impeditivi dell'assunzione di una vera e propria posizione di custodia da parte dell'amministrazione.
Già la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 156/99, aveva posto le premesse per un'apertura all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. ai casi in cui l'evento dannoso fosse conseguito alla pericolosità intrinseca della rete viaria pubblica non adeguatamente vigilata e manutenuta da parte dell'amministrazione, e tale apertura è stata successivamente confermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 10983/01), per poi trovare in-
fine espressa consacrazione nella famosa pronuncia n. 1415/06.
Nell'ultimo ventennio si è ormai consolidato il principio che l'art. 2051
c.c., secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito, si applica anche alle strade pubbliche a meno che non sia accertata in concreto l'impossibilità
dell'effettiva custodia del bene, sicchè detta responsabilità non rimane esclusa in modo automatico dall'estensione della rete viaria e dall'uso da parte della generalità, che eventualmente possono costituire meri indici di detta impossibilità (Cass. 9546/10; 17377/07).
In particolare, si è osservato come gli indici precedentemente utilizzati per escludere l'applicazione dell'art. 2051 c.c. demanialità o patrimoniali-
tà del bene, l'essere adibito ad uso generale e diretto e la sua notevole estensione non sono effettivamente idonei a determinare, ex se,
l'esclusione dall'operatività dell'art. 2051 c.c., ma implicano che nell'applicazione di tale norma e, quindi nell'individuazione delle condi-
zioni alle quali la Pubblica Amministrazione può ritenersi esente da re-
sponsabilità in base ad essa, quelle caratteristiche debbano indurre ad
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una particolare valutazione delle condizioni normativamente previste per tale applicazione, in modo che venga considerata la possibilità che la si-
tuazione pericolosa originata dal bene possa determinarsi in vari modi.
Tale orientamento del Supremo Collegio, che il Tribunale condivide,
pare maggiormente rispondere all'esigenza di parificare la posizione della
Pubblica Amministrazione a quella dei privati, facendo venir meno qual-
siasi forma di privilegio riconosciuto alla prima, ferma rimanendo la ne-
cessità di valutare le specificità del caso concreto.
Pertanto, ogni qual volta venga in rilievo un bene di uso generale, al fi-
ne di escludere la responsabilità dell'amministrazione è necessario che questa dimostri l'espletamento della normale attività di vigilanza e di ma-
nutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa.
Nessuna prova in questo senso è stata però acquisita al giudizio, atte-
so che la difesa del nulla ha dedotto in ordine all'espletamento CP_1
dell'attività di vigilanza nei termini anzidetti.
In ordine al nesso di causalità, deve evidenziarsi che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sen-
si dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibili-
tà a scelte discrezionali della P.A., potendo, su tale responsabilità influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusi-
va soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto,
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rilevando tale condotta, in caso contrario, solo ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Cfr Cass. Sez. 3, n. 15761 del 29/07/2016,)
Una volta dunque provata la sussistenza del nesso causale tra la peri-
colosità della strada e l'evento dannoso, era onere del allegare e CP_1
provare l'intervento – nell'eziologia dell'evento – di un fattore causale au-
tonomo e abnorme, suscettibile di porsi quale causa efficiente dell'evento idonea ad interrompere il nesso causale con l'anomalia della res.
In particolare, in ordine alla visibilità e riconoscibilità del pericolo, de-
dotte dalla difesa del convenuto al fine di escludere la responsabilità dello stesso per l'infortunio della , deve precisarsi che queste non inte- Pt_1
grano gli estremi del caso fortuito e non sono idonee, pertanto, ad esclu-
dere la responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051 c.c.,
rappresentando, invece, elementi da valutare ai fini di un eventuale con-
corso di colpa del fatto del danneggiato ex art. 1227 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c..
La responsabilità del custode può, infatti, essere attenuata dal concor-
so di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma,
c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.
Sebbene, invero, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fatti-
specie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente sog-
gettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifi-
co che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può
essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero im-
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prudente (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 21328/2010, 1002/2010,
11414/2004).
Ne caso in esame, dall'istruttoria non sono emersi elementi idonei a ri-
tenere che ove l'attrice avesse impiegato adeguata diligenza e prudenza e avesse prestato la dovuta attenzione alle condizioni del rivestimento del manto stradale, il danno avrebbe potuto essere evitato o almeno attenua-
to.
Venendo, dunque, alla quantificazione di detta prestazione risarcitoria e con riferimento ai danni non patrimoniali patiti dall'attore, il C.T.U.
nominato nel corso del giudizio – le cui conclusioni sono condensate nella relazione in atti– ha accertato la compatibilità eziologica tra il sinistro, le lesioni refertate all'attrice il giorno dell'incidente e i postumi permanenti stabilizzati
Corrette appaiono, inoltre, sia la durata dell'inabilità temporanea tota-
le stimata in otto e dell'inabilità temporanea parziale al 50% stimata in giorni dieci, sia la valutazione del danno biologico permanente in misura pari all' 2% dell'integrità psicofisica totale.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno non patrimoniale alla salute, esaminate le difese svolte dall'attrice ritiene chi giudica di dovere evidenziare che per la liqui-
dazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano
cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto una “vocazione” nazionale
(anche nelle controversie attinenti a danni prodotti da eventi estranei alla
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circolazione stradale), indicandoli come parametri equi, cioè idonei a ga-
rantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fatti-
specie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di incremen-
tarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giugno
2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011).
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), nonché dalle succes-
sive pronunce delle sezioni semplici, espressi da ultimo da Cass. civ. Sez.
III Ord., 17/05/2022, n. 15733 muovendo proprio dall'esigenza di riaf-
fermare il principio della autonomia del danno morale rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma "danno morale" 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur poten-
dole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneg-
giato.
A tanto consegue che, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà necessariamente accertare l'esistenza,
nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-
relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, nella versione 2024, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno con indicazione specifica, nella loro quinta colonna (che nella edizione del 2018 recava so-
lo l'ammontare complessivo del danno non patrimoniale, inclusivo del
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danno biologico e del danno morale - sofferenza soggettiva) di due valori separati a ciascuna delle citate componenti, sotto la nuova dicitura di danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore”.
La liquidazione della voce di danno conseguente alle lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico
– legale ma in termini di dolore e sofferenza soggettiva se da un lato può
ritenersi provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita,
al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malat-
tia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni de-
gli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona, dall'altro presuppone l'assolvimento, da parte della danneggiata, dell'onere di alle-
gazione sul punto, non potendo l'applicazione della Tabella esonerare il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario ac-
certamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della CTU.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei citati parametri tabellari,
e dell'assoluta carenza di allegazioni di parte attrice in ordine alle soffe-
renza soggettiva interiore dalla stessa partite, ritiene chi giudica di dovere procedere alla liquidazione del solo danno biologico/dinamico relazionale per cui con riferimento al periodo di inabilità temporanea relativa, così
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come accertato dal C.T.U., va equitativamente liquidata la somma di €
84,00 al giorno e dunque complessivamente € 1.092,00.
Quanto al danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età (33
anni) della danneggiata all'epoca del fatto dannoso e del grado di invalidi-
tà, partendo dal valore punto (€ 1.480,36) tabellare relativo al “danno bio-
logico/dinamico relazionale” nel senso sopra chiarito, va equitativamente liquidato a favore di l'importo di € 2.502,00 che non occor- Parte_1
re ulteriormente personalizzare, in assenza di precise allegazioni da parte dell'attrice sia in ordine alla componente descrittiva costituita dal pati-
mento interiore che si accompagna alla sofferenza di natura organica cor-
relata alla lesione della salute sia in ordine alle ulteriori, straordinarie o più intense ripercussioni prodottesi in termini di sofferenza morale e di compromissione delle ordinarie attività realizzatrici della persona.
Ne discende che il risarcimento del danno non patrimoniale complessi-
vamente spettante all'attore ascende a complessivi euro 3.594,00.
Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore)
dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri ormai costanti in giuri-
sprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro ed applicare, anno per anno sulla somma via via rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
La somma spettante all'attrice, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ascende ad € 3.956,13 (di cui € 362,13 per interessi).
Devono essere altresì rimborsate all'attricele spese mediche dalla stes-
sa sostenute e documentate, ritenute congrue dal CTU, pari a e 430,00.
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Su tali importi sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla deci-
sione al saldo.
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., il va condannato al pagamento delle spese di lite soste- Controparte_1
nute da parte attrice, liquidate riducendo del 50% i valori medi previsti dallo scaglione di valore corrispondente, tenuto conto della semplicità del-
le questioni trattate.
Pone altresì al carico del convenuto soccombente le spese necessarie per l'espletamento della CTU che si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
in accoglimento delle domande proposte da con l'atto di Parte_1
citazione introduttivo del presente giudizio condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_4
[... della somma di € 3.956,13 (di cui € 362,13 per interessi) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 450,00 a titolo di ristoro del danno patrimoniale patito, oltre interessi legali dalla decisione al sal-
do;
condanna inoltre il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
sostenute dalla parte attrice che liquida in complessivi € 1.564,00, di cui
€ 1.300,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e spese nella misura del 15% dei compensi ed € 264,00 per rimborso spese vive sostenute;
pone a carico del convenuto, ma in solido nei rapporti esterni, la spesa occorsa per la CTU medico – legale liquidate con separato decreto
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Così deciso in Sciacca, all'udienza del 05/11/2025.
Il Giudice
Dott.ssa NT BI
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