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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 5363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5363 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Cataldi Giulio Presidente dott. Caccese Michele Consigliere dott.ssa Morrone Rosaria Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 477/2022
TRA
(C.F. n. ), (C.F. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. n. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. n. ), nella qualità di tutrice di Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. n. ), tutti nella qualità di eredi con beneficio di inventario di C.F._5 [...]
, deceduto in data 31.3.2007, tutti rappresentati e difesi, giusta procure alle liti Per_1 allegate all'atto di appello, dagli avv.ti Ernesto Stajano (C.F. n. ) e C.F._6
DI IM (C.F. n. , presso lo studio di quest'ultimo, sito in C.F._7
Napoli, al Corso Umberto I, n. 23, elettivamente domiciliati;
Appellanti
E
(C.F.-P.IVA n. ) Controparte_1 P.IVA_1
Appellata contumace
NONCHE'
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle Controparte_2 C.F._8 liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello, dall'avv. Danilo Aita (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, alla Via C.F._9
1 G. Sanfelice, 33, elettivamente domicilia;
Appellato- Appellante incidentale
NONCHE'
(C.F. n. , rappresentata e difesa, giusta procura alle Controparte_3 C.F._10 liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pasquale LF (C.F. n.
) e ON LF (C.F. n. ), presso lo C.F._11 C.F._12 studio dei quali in Napoli, alla via del Parco Margherita, n. 36, elettivamente domicilia;
Appellata-Appellante incidentale
NONCHE'
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle Controparte_4 CodiceFiscale_13 liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello, dall'avv. Carlo Carile (C.F. n. , presso lo studio del quale in Napoli, C.F._14 alla Via S. Lucia, n. 15, elettivamente domicilia;
Appellato – appellante incidentale
NONCHE'
(C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. Controparte_5
, e per essa, nella sua qualità di procuratrice, (C.F. e P.IVA n. P.IVA_2 CP_6
, in forza di procura del 31/08/2018, autenticata dal Notaio Dott. P.IVA_3 Per_2
, Rep. n. 57298 – Racc. n. 29003), in persona del suo procuratore speciale,
[...] CP_7
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di intervento
[...] depositata nel giudizio di appello, dall'avv. Eugenio Moschiano (C.F. n.
), presso lo studio del quale in Napoli, alla Via Depretis, n.102, C.F._15 elettivamente domicilia;
Terza intervenuta – Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 6548/2021, depositata in data
15.7.2021.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 30.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
I fatti storici da cui trae origine la controversia oggetto del presente giudizio sono i seguenti:
- in data 2.7.1990 l'Istituto per il Credito Sportivo (d'ora innanzi, per brevità, anche ICS)
2 concedeva alla per gli Impianti Sportivi S.p.A. (d'ora innanzi, per brevità, Controparte_8 anche un finanziamento della somma complessiva di £ 8.134.682.000, distinto in due CP_8 mutui, uno dell'importo di £ 5.700.000.000 ed uno dell'importo di £ 2.434.682.000, per la costruzione di un complesso sportivo in località Marianella (Na); a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dai predetti contratti di mutuo, la parte mutuataria concedeva ipoteca su beni immobili di sua proprietà in favore dell'Istituto mutuante;
inoltre, la parte mutuataria prometteva il rilascio di una fideiussione solidale bancaria per l'importo di £ 3.342.857.000 a garanzia delle sue obbligazioni;
-con lettera del 3.8.1990, indirizzata all'ICS, la (d'ora in Controparte_1 avanti, per brevità, anche dichiarava di costituirsi fideiussore della parte CP_9
Con mutuataria (società ) nei confronti dell'Istituto mutuante (ICS) a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni della parte mutuataria derivanti dai contratti di mutuo sopra indicati, fino al limite massimo di £ 3.342.857.000;
- con lettera del 13.7.1990, indirizzata alla , e CP_9 Controparte_2 Persona_1
Con premesso che sarebbe andata a rilasciare all'ICS nell'interesse della società CP_9
Con una fideiussione di £ 3.342.857.000, si costituivano fideiussori della predetta società nei confronti della per tutte le obbligazioni derivanti dalla suddetta operazione;
CP_9
- con lettera recante la data dell'8.1.1997, e ricevuta dalla in data 14.1.1998, CP_9 sottoscritta da e il primo confermava il contenuto della Controparte_2 Controparte_3 lettera di fideiussione del 13.7.1990 da lui sottoscritta, mentre la seconda dichiarava di costituirsi fideiubente in luogo di nei limiti e con le condizioni indicate nella Persona_1 lettera di fideiussione del 13.7.1990, che dichiarava di ben conoscere e di accettare e confermare, ritenendole lì ripetute e trascritte;
con successiva lettera del 28.1.1998, indirizzata alla , la comunicava che, poiché non aveva facoltà di revocare o far CP_9 CP_3
Con decadere la fideiussione rilasciata da nell'interesse della ed a favore della Persona_1
, il suo impegno fideiussorio assunto con la lettera dell'8.1.1998 era da intendersi CP_9 in aggiunta alle fideiussioni già esistenti;
Con
- con atto di compravendita del 25.9.2000 la società vendeva alla Parte_6
(d'ora in avanti per brevità anche ) gli immobili su cui gravava ipoteca
[...] CP_10
Con iscritta a favore dell'ICS a garanzia del mutuo concesso alla società e la Parte_6 si accollava le quote di mutuo;
[...]
- con lettera del 17.3.2003, indirizzata a , si obbligava a Controparte_2 Controparte_4
3 sollevare e tenere indenne il da ogni e qualsiasi richiesta di pagamento che potesse CP_2
Contr essere a lui effettuata dalla garante in forza della fideiussione da essa rilasciata a Con garanzia delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti dell'ICS per il mutuo da Con esso concesso alla;
Con
- in data 6.8.2004 l'ICS, preso atto dell'insolvenza della società mutuataria , chiedeva al fideiussore il pagamento della somma di € 1.313.731,46 ed in data 26.1.2005 la CP_9
provvedeva al pagamento in favore dell'ICS della somma di € 1.361.713,46, di CP_9 cui € 1.313.731,46, a titolo di garanzia, e € 48.050,18, per ritardato pagamento del predetto importo di € 1.313.731,46; la , a seguito del pagamento in favore dell'ICS, era CP_9 surrogata nei diritti di quest'ultimo e nell'ipoteca iscritta in suo favore per i mutui concessi Con alla;
- nelle more, in data 2.8.2004, era dichiarato il fallimento della;
la , a CP_10 CP_9 seguito del pagamento effettuato in favore dell'ICS, surrogandosi nei diritti di quest'ultimo, presentava domanda di ammissione allo stato passivo per la somma di € 1.313.731,46, domanda ammessa per la predetta somma, come risulta dallo stato passivo dichiarato esecutivo in data 9.2.2007.
Sulla base di tali presupposti, la , poiché aveva più volte invitato i garanti CP_9 [...]
e ad adempiere agli obblighi di garanzia assunti Per_1 Controparte_3 Controparte_2 nei suoi confronti, ma senza esito, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3830/2015, con cui era ingiunto a , Controparte_2 CP_3
nonché a e
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_5 Parte_3 questi ultimi quattro quali eredi beneficiati del de cuius deceduto in data Persona_1
31.3.2007, di pagare, in solido, in favore della la somma di € Controparte_11
1.361.731,46, oltre interessi al tasso legale dal 26.1.2005 sino all'effettivo soddisfo.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, proponevano opposizione nei confronti della CP_9
introducendo tre autonomi giudizi, che venivano, poi, riuniti, gli eredi beneficiati di
[...]
nonché e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
L'opponente chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_2 perché, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste Controparte_4 della nei suoi confronti, fosse dichiarato tenuto e condannato a CP_9 CP_4 corrispondere alla l'importo richiesto in via monitoria, o quello diverso che fosse CP_9 risultato all'esito dell'istruttoria, ovvero a manlevare e/o rivalere il di quanto egli CP_2
4 sarebbe stato costretto a versare in dipendenza del giudizio. costituitosi in Controparte_4 giudizio, resisteva alla domanda di manleva del , di cui chiedeva il rigetto. CP_2
I tre giudizi riuniti, all'esito dell'istruttoria (che consisteva nell'espletamento della CTU grafologica, resasi necessaria ai fini della verificazione, ex art. 216 c.p.c., richiesta dalla a seguito del disconoscimento, da parte degli eredi della sottoscrizione CP_9 Per_1 del de cuius apposta alla fideiussione del 13.7.1990), erano decisi con Persona_1 sentenza n. 6548/2021, pubblicata in data 15.7.2021, che così statuiva:
“- rigetta l'opposizione proposta dagli opponenti;
- conferma il decreto opposto;
-accoglie la domanda di manleva proposta da nei riguardi del Controparte_2 [...]
, e per l'effetto condanna a tenere indenne delle CP_4 Controparte_4 Controparte_2 somme che eventualmente saranno dallo stesso corrisposte in favore della banca
[...] per le causali di cui al decreto ingiuntivo;
Controparte_1
-condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] che si liquidano in euro 50.000,00 per compensi oltre euro 20,00 per spese, Controparte_1 oltre iva e cassa e spese genarli, oltre spese di ctu;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_4 Controparte_2 si liquidano in euro 23.000,00 per compensi, oltre iva cassa e spese generali”.
Ai fini che rilevano in questa sede, la decisione del primo giudice si fonda, in sintesi, sui seguenti passaggi argomentativi:
- la lettera di fideiussione del 13.7.1990, con cui e si costituivano fideiussori CP_2 Per_1
Con della società , in favore della era qualificabile come fideiussione alla CP_9 fideiussione, in quanto i fideiussori e si obbligavano verso la - Per_1 CP_2 CP_9
Con che era già fideiussore della società in favore dell'ICS - al fine di garantirle la fruttuosità dell'eventuale azione di regresso nei confronti del debitore principale (cass. civ.,
18650/2011);
- la lettera del 17.3.2003, con cui si obbligava a tenere indenne il da ogni e CP_4 CP_2 qualsiasi pretesa di pagamento a lui avanzata dalla , in forza della fideiussione da CP_9 lui prestata in data 13.7.1990, non integrava una fideiussione alla fideiussione (perché non risultava assunto alcun impegno nei riguardi della banca creditrice), né una fideiussione della fideiussione (poiché il risultava impegnato a tenere indenne il da qualsia CP_4 CP_2 richiesta di pagamento e non già a garantire, una volta che il secondo avesse pagato, la
5 fruttuosità dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale), ma dava luogo ad una duplice obbligazione di manleva: una, in caso di semplice richiesta di pagamento della CP_9
in favore del stesso;
l'altra, in caso di escussione, in favore del e degli
[...] CP_2 CP_2 altri coobbligati ( e , quali terzi rispetto al contratto;
l'unica domanda CP_3 Per_1 proposta nel presente giudizio nei confronti del era la domanda di manleva del;
CP_4 CP_2
- era obbligato in solido con , con conseguente operatività dell'art. 1310 c.c., Per_1 CP_2 per cui la lettera di costituzione in mora del 16.6.2014, ricevuta dal da parte della CP_2
, era idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti degli eredi CP_9 [...]
né potevano soccorrere le norme di cui agli artt. 752 e 754 c.c., che, nel prevedere che i Per_1 debiti ereditari sono sopportati da ciascuno degli eredi in proporzione della propria quota ereditaria, non escludono l'operatività della disciplina tipica della solidarietà; peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità chiariva che, con la morte di un debitore in solido, il vincolo di solidarietà non cessa tra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato solidalmente con gli altri condebitori originari solo fino a concorrenza della propria quota ereditaria (cass. civ., 13291/1999 e cass. civ., 13333/1992); di qui, la piena operatività dell'art. 1310 c.c. anche nei confronti degli eredi del debitore solidale;
- sebbene la avesse allegato alla lettera di messa in mora del 16.6.2014, inviata al CP_9
, solo l'avviso di spedizione, la predetta lettera doveva ritenersi giunta all'indirizzo CP_2 del destinatario e, quindi, da lui presuntivamente conosciuta, ex art. 1335 c.c.;
- era infondata l'eccezione di prescrizione della perché, pur risultando ella un CP_3 fideiussore individuale, con conseguente inoperatività dell'art. 1310 c.c., la aveva CP_9 prodotto una lettera raccomanda di messa in mora ricevuta dalla stessa in data CP_3
19.6.2016, interruttiva della prescrizione nei suoi confronti;
- la doveva ritenersi obbligata – sia pure individualmente – nei confronti della CP_3 CP_9
sicché l'opposizione da lei proposta andava accolta solo nella parte in cui si doleva
[...] della solidarietà;
- era fondata la domanda di manleva di nei confronti del le cui eccezioni, CP_2 CP_4 compresa quella di prescrizione del diritto di manleva del , erano risultate tutte CP_2 infondate.
B. Giudizio di appello
Avverso la sentenza n. 6548/2021, pubblicata in data 15.7.2021, Parte_1 Pt_2
6 e , quest'ultima nella qualità di tutore Per_1 Parte_3 Parte_4 dell'interdetto tutti nella qualità di eredi con beneficio d'inventario di Parte_5
deceduto il 31.3.2007, hanno proposto tempestivo appello, con atto di Persona_1 citazione notificato, a mezzo pec, in data 2.2.2022 alla Controparte_1
nonché a e al fine di chiedere,
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di:
- accogliere l'appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della sentenza impugnata;
- accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla e, Controparte_1 conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3830/2015;
-accertare e dichiarare che con il rilascio della fideiussione del 14.01.2017, Controparte_3 si era sostituita a con conseguente liberazione di quest'ultimo; Persona_1
- con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito tempestivamente in giudizio , con Controparte_2 comparsa di risposta depositata in data 15.2.2022 (a fronte dell'udienza di prima comparizione delle parti indicata nell'atto di appello per il giorno 5.5.2022), con cui ha spiegato appello incidentale nei confronti della avverso la sentenza di primo CP_9 grado, al fine di chiedere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa nei suoi confronti, di:
- dichiarare improcedibile ed inammissibile in rito, oltre che infondata nel merito, la domanda della , revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 3830/2015; CP_9
- per l'effetto e in ogni caso, dichiarare da lui non dovuta la somma chiesta dalla CP_9 in via monitoria e, comunque, che nulla era dovuto dallo stesso per i titoli posti a base del decreto opposto e, comunque, estrometterlo dal giudizio;
Contr
- condannare la banca al risarcimento ex art. 96 c.p.c.;
- condannare la , o chi di ragione, al pagamento delle spese e delle competenze del CP_9 doppio grado di giudizio;
Si è costituito tempestivamente in giudizio, altresì, con comparsa di Controparte_4 costituzione depositata in data 15.2.2022, nella quale ha spiegato appello incidentale, al fine di chiedere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, di :
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla nei CP_9
7 confronti dei fideiussori e e, conseguentemente, dichiarare Controparte_2 Persona_1 inammissibile e rigettare la domanda di pagamento proposta dalla nei confronti CP_9 degli stessi e, per l'effetto, la domanda di manleva proposta nei suoi confronti da CP_2
;
[...]
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, ex art. 1957 c.c., della CP_9 dall'azione nei confronti dei fideiussori e, conseguentemente, dichiarare inammissibile la domanda di pagamento da questa proposta in danno di e Persona_1 Controparte_2
e, di conseguenza, la domanda di manleva proposta nei suoi confronti da Controparte_3
; Controparte_2
-accertare e dichiarare la nullità della scrittura di garanzia posta a base della domanda di manleva e, conseguentemente, dichiarare nulla, inammissibile e infondata, quindi, rigettare la domanda di regresso proposta nei suoi confronti da;
Controparte_2
- condannare il chiamante e/o chi di ragione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si è costituita tempestivamente in giudizio, in data 5.4.2022, anche che ha Controparte_3 resistito all'appello principale proposto dagli eredi circa la sostituzione di essa Per_1 al de cuius nel rapporto di garanzia con , e ne ha chiesto il CP_3 Persona_1 CP_9 rigetto;
nel contempo, ha spiegato appello incidentale avverso la sentenza di primo grado al fine di chiedere di:
- riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui rigettava l'opposizione da lei proposta, confermando, per l'effetto, nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto;
- riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui la condannava in solido con gli altri opponenti al pagamento delle spese processuali e, per l'effetto, condannare le controparti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con l'accoglimento delle domande, eccezioni e conclusioni da lei rassegnate nel giudizio di primo grado.
Benché regolarmente citata in giudizio, non si è costituita la Controparte_1
che, quindi, deve essere dichiarata contumace.
[...]
In data 14.4.2022 è intervenuta nel presente giudizio nella qualità di CP_6 procuratrice di cessionaria di Controparte_5 Controparte_1 che ha contestato la fondatezza dell'appello principale e di tutti gli appelli incidentali e ne ha chiesto il rigetto;
nel contempo, ha spiegato appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui, in motivazione, escludeva la natura solidale della garanzia prestata
8 da rispetto alle obbligazioni assunte dagli altri fideiussori, e Controparte_3 Controparte_2
e ha chiesto, pertanto, di dichiarare la solidarietà tra le obbligazioni di tutti i Persona_1 garanti;
con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza depositata in data 15.4.2022, all'esito del subprocedimento di inibitoria, ex artt. 283 e 351, commi 2 e 3, c.p.c., è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nei confronti degli appellanti principali, eredi beneficiati Per_1
Con ordinanza depositata in data 20.5.2022, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata anche nei confronti degli appellanti incidentali, e Controparte_2 Controparte_4
Indi, all'udienza del 30.4.2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Appello incidentale spiegato da quale procuratrice di CP_6 Controparte_5
[...
cessionaria di Controparte_1
Appare opportuno esaminare dapprima l'appello incidentale tempestivamente proposto da
- quale cessionaria della - rappresentata dalla sua procuratrice CP_5 CP_9
terza intervenuta nel giudizio di appello. CP_6
e, per essa, la sua procuratrice ha impugnato la sentenza di primo grado CP_5 CP_6 nella parte in cui il Tribunale, pur avendo correttamente qualificato le garanzie prestate dalla dal e dal come fideiussioni alla fideiussione prestata dalla CP_3 CP_2 Per_1 CP_9
affermava che la garanzia prestata dalla era “individuale” e non solidale
[...] CP_3 rispetto alle obbligazioni assunte dagli altri due garanti, e CP_2 Per_1
L'appellante incidentale nella qualità indicata, ha dedotto che non era dato capire CP_6 perché il primo giudice avesse escluso che la garanzia prestata dalla fosse solidale, CP_3 qualificandola come “individuale”; ed invero, le garanzie prestate dai tre fideiussori ( , CP_2
e avevano natura chiaramente solidale tra loro, trattandosi di Per_1 CP_3 confideiussioni alla fideiussione prestata da , in quanto avevano ad oggetto la CP_9 medesima obbligazione ed il soggetto garantito era lo stesso (garantivano le obbligazioni della Con società nei confronti della ) e, se uno dei tre fideiussori avesse pagato quanto CP_9 dovuto alla , il pagamento avrebbe avuto effetto liberatorio anche verso gli altri CP_9 due garanti;
del resto, la nel rilasciare la garanzia, aveva chiaramente affermato di CP_3 accettare tutte le clausole a suo tempo sottoscritte dal e dal , e tra queste vi Per_1 CP_2 era quella che prevedeva la solidarietà delle obbligazioni, per cui era evidente l'intento,
9 comune a tutti i confideiussori, di collegarsi reciprocamente alla garanzia del debitore principale verso lo stesso creditore garantito.
In via preliminare, si rileva che l'eccezione, formulata da di inammissibilità CP_4 dell'appello incidentale proposto da , e, per essa, dalla sua procuratrice CP_5 CP_6 perché tardivo, è infondata.
In particolare, ha dedotto che un appello incidentale tardivo è ammissibile solo quando CP_4
l'interesse ad impugnare sorga per effetto dell'appello principale, mentre, nel caso di specie,
l'interesse di ad impugnare la sentenza di primo grado preesisteva all'appello CP_5 principale degli eredi ed era sorto con l'emanazione della sentenza stessa, sicché Per_1 esso avrebbe dovuto essere proposto nei termini ordinari di impugnazione, mentre era stato proposto tardivamente, atteso che la sentenza oggetto di gravame era stata depositata in data
15.7.2021 e l'appello incidentale era stato proposto dal , rappresentata dalla CP_5 procuratrice solo in data 14.4.2022, quindi, oltre il termine semestrale scadente il CP_6
15.2.2022.
L'eccezione è infondata, in quanto l'interesse di , quale cessionaria della CP_5 CP_9
a proporre appello incidentale nasce non solo dall'appello principale degli eredi
[...] [...]
ma anche dall'appello incidentale di e dell'appello incidentale della Per_1 CP_2 CP_3
L'appello principale e l'appello incidentale di sono entrambi volti a contestare che la CP_2 lettera di messa in mora spedita nel 2014 dalla a sia stata ricevuta da CP_9 CP_2 quest'ultimo e, dunque, a contestare che sia idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti del e, ai sensi dell'art. 1310 c.c., nei confronti dell'altro fideiussore in CP_2 solido Persona_1
L'appello incidentale della è volto ad impugnare la statuizione della sentenza di CP_3 primo grado di condanna della stessa, in solido con con gli eredi al CP_2 Per_1 pagamento delle spese di lite (punto n. 4 del dispositivo), ravvisando un contrasto tra il punto n. 4) del dispositivo e la motivazione, nella parte in cui il Tribunale affermava che la fideiussione prestata dalla non era in vincolo di solidarietà con quella prestata dagli CP_3 altri garanti.
Orbene, l'interesse di , rappresentata dalla procuratrice all'appello CP_5 CP_6 incidentale si ravvisa nel fatto che, nell'ipotesi in cui si ritenesse che manchi la prova della ricezione, da parte, del della lettera di messa in mora del 16.6.2014, a lui inviata dalla CP_2
, l'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti principali e dall'appellante CP_9
10 incidentale sarebbe stata comunque infondata, ove la fosse stata ritenuta CP_2 CP_3 obbligata in solido con e verso , perché, in tal caso, la lettera di CP_2 Per_1 CP_9 messa in mora della ricevuta dalla in data 19.6.2014 avrebbe avuto CP_9 CP_3 effetti interruttivi della prescrizione non solo nei confronti della ma anche, ex art. CP_3
1310 c.c., nei confronti dei coobbligati in solido, e gli eredi di Controparte_2 Per_1
[...]
Da quanto precede deriva che l'appello incidentale di , rappresentata dalla sua CP_5 procuratrice pur se tardivo (perché proposto oltre il termine di sei mesi dal deposito CP_6 della sentenza di primo grado), è ammissibile, ex art. 334 c.p.c., in quanto l'interesse di CP_5
a proporre detto appello incidentale nasce dall'appello principale degli eredi
[...] Per_1 ma nasce anche dagli appelli incidentali di e e, ai sensi dell'art. 343, comma CP_2 CP_3
2, c.p.c., se l'interesse a proporre appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa e e, per essa, la sua CP_5 procuratrice hanno proposto appello incidentale in data 14.4.2022, e, quindi, in data CP_6 addirittura anteriore alla prima udienza (5.5.2022) successiva alla proposizione dei suindicati appelli incidentali.
L'appello incidentale di , rappresentata dalla sua procuratrice oltre ad essere CP_5 CP_6 ammissibile, è fondato.
Vale evidenziare che il giudice di primo grado, mentre nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 16), in sede di esame dell'opposizione proposta da Controparte_3 affermava: “vista l'infondatezza delle argomentazioni addotte, anche la deve CP_3 considerarsi obbligata – sia pure individualmente – nei confronti della banca sicché
l'opposizione proposta va accolta nella sola parte in cui si duole dell'asserita solidarietà”, nel dispositivo rigettava l'opposizione proposta dagli opponenti, ivi compresa la e CP_3 confermava il decreto ingiuntivo opposto, che ingiungeva a , agli eredi beneficiati CP_2 [...]
e alla il pagamento, in solido, in favore della , della somma di € Per_1 CP_3 CP_9
1.361.731,46, oltre interessi.
Pertanto, deve ritenersi che l'appello incidentale di , rappresentata dalla sua CP_5 procuratrice sia volto ad attingere solo la motivazione della sentenza di primo grado, in CP_6 relazione al passaggio argomentativo che qualificava la fideiussione prestata dalla CP_3 come “individuale” e non solidale e che, quindi, era in contrasto con il dispositivo della
11 medesima sentenza, che confermava il decreto ingiuntivo, contenente l'ingiunzione di pagamento, in solido, nei confronti della del e del CP_3 CP_2 Per_1
Tanto premesso, va rilevato che e sottoscrivevano una Controparte_3 Controparte_2 lettera, indirizzata alla , datata 8.1.1997, ricevuta dalla banca il 14.1.1998 ( CP_9 CP_5
e, per nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio, ha dedotto che
[...] CP_6 la data 8.1.1997 sulla lettera di fideiussione era scritta per errore in luogo di 8.1.1998), nella quale - dopo aver premesso che la si era costituita fideiubente, fino alla somma CP_9
Con di £. 3.342.857.000, a favore dell'ICS e nell'interesse della società per le obbligazioni da quest'ultima assunte nei confronti dell'Istituto erogante i mutui concessi in data 2.7.1990 e che e con lettera del 13.7.1990, si erano costituiti fideiussori Controparte_2 Persona_1 in favore della - il confermava il contenuto della lettera di fideiussione CP_9 CP_2 del 13.7.1990 sottoscritta da lui e dal mentre la dichiarava di costituirsi Per_1 CP_3 fideiubente, in luogo di della nei limiti e con le condizioni Persona_1 CP_9 indicate nella predetta lettera di fideiussione del 13.7.1990, che dichiarava di ben conoscere, di accettare e confermare con la sottoscrizione della lettera datata 8.1.1997; infine, a chiusura di quest'ultima lettera è indicato “Le fideiussioni sono individuali, limitate e senza vincolo di solidarietà”.
La con successiva lettera del 18.1.1998, indirizzata alla , comunicava a CP_3 CP_9 quest'ultima che, non essendo facultata a revocare o far decadere la fideiussione rilasciata da Con nell'interesse della ed a favore della , l'impegno fideiussorio Persona_1 CP_9 da lei assunto con la lettera dell'8.1.1998 era intendersi “in aggiunta alla fideiussioni già esistenti”.
Il primo giudice nella sentenza impugnata, effettivamente, non indicava le ragioni per le quali in motivazione aveva qualificato la fideiussione rilasciata dalla in favore della CP_3 CP_9 come “individuale” non solidale, mentre aveva qualificato come solidali le fideiussioni
[...] prestate dal e dal , considerandoli debitori in solido. Per_1 CP_2
Verosimilmente il primo giudice, anche senza esplicitarlo, valorizzava la precisazione contenuta a chiusura della lettera di fideiussione dell'8.1.1997, ricevuta dalla in CP_9 data14.1.1998, sottoscritta dalla e dal : “Le fideiussioni sono individuali, CP_3 CP_2 limitate e senza vincolo di solidarietà”, ma occorre considerare che la suddetta precisazione non era ripetuta nella successiva lettera di fideiussione del 28.1.1998, nella quale la CP_3
Contr comunicava alla che, poiché non aveva la facoltà di revocare o far decadere la CP_9
12 fideiussione prestata dal la fideiussione da lei assunta con la lettera dell'8.1.1998 era Per_1 da intendersi in aggiunta alle fideiussioni già esistenti di e . Per_1 CP_2
Pertanto, con la lettera del 28.1.1998 la si riconosceva obbligata, quale fideiubente, CP_3 nei confronti della Banca MPS di Siena unitamente a e senza alcuna CP_2 Per_1 limitazione, e, ai sensi dell'art. 1294 c.c., la solidarietà tra condebitori si presume, se dalla legge o tal titolo non risulta diversamente, e, nel caso, di specie, non risultava diversamente né dalla legge, né dal titolo, non riportando la lettera di fideiussione del 28.1.1998 l'indicazione
– presente, invece, nella lettera precedente – che le fideiussioni erano senza vincolo di solidarietà.
Peraltro, la nella lettera di fideiussione ricevuta dalla in data 14.1.1998, CP_3 CP_9 dichiarava di costituirsi fideiubente alle condizioni indicate nella lettera del 13.7.1990, che dichiarava di conoscere e di accettare, e tra queste condizioni vi è quella della solidarietà tra i fideiussori, di cui alla clausola sub lettera h (“…Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di ciascuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa …”); detta condizione di solidarietà, che sembrava derogata nella lettera di fideiussione dell'8.1.1997, ricevuta dalla in data 14.1.1998, per CP_9 effetto della previsione “Le fideiussioni sono individuali, limitate e senza vincolo di solidarietà”, si riespande e ritorna pienamente efficace nella lettera di fideiussione del
28.1.1998, nella quale non vi è alcuna indicazione sull'esclusione del vincolo della solidarietà, ma la si limitava a dichiarare solo che la fideiussione da lei prestata con CP_3 la lettera dell'8.1.1998 era da intendere in aggiunta alle fideiussioni già esistenti, rilasciate dal e dal CP_2 Per_1
Per altro verso, la solidarietà dell'obbligazione della con quella del e del CP_3 CP_2 [...] deriva anche dal fatto che le tre fideiussioni da loro rilasciate integrano una co- Per_1 fideiussione (alla fideiussione della ), come assunto da , e, per essa, CP_9 CP_5 dalla procuratrice CP_6
La giurisprudenza ha chiarito che, in caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, ricorre l'ipotesi della co-fideiussione, ex art. 1946 c.c., con conseguente possibilità di esercitare l'azione di regresso, ex art. 1304 c.c., quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca
13 consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito;
quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori - perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri e, in ogni caso, se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fideiussori - la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 c.c. (cass. civ., 28.3.2023, n. 8697; cass. civ., 16.11.2027, n. 27243; cass. civ.,
14.7.2010, n. 16561).
Nel caso di specie i presupposti dell'ipotesi di co-fideiussione vi sono tutti: la era CP_3 pienamente consapevole delle fideiussioni prestate da e a cui aggiungeva la CP_2 Per_1
Con sua;
tutte e tre le fideiussioni erano prestate per il medesimo debito (quello della nei Contr confronti della banca;
non vi era nessuna espressa convenzione con il creditore ( CP_9
volta a tenere differenziata l'obbligazione della da quella del e del
[...] CP_3 CP_2 [...]
Per_1
Da quanto precede consegue che l'appello incidentale di , e, per essa, della sua CP_5 procuratrice deve essere accolto, e, per l'effetto, deve essere riformata la motivazione CP_6 della sentenza impugnata, nella parte in cui (pag. 16) affermava che, risultando la CP_3 obbligata individualmente nei confronti della , la sua opposizione andava accolta CP_9 nella sola parte in cui si doleva dell'asserita solidarietà, dovendosi, invece, ritenere che la fideiussione prestata dalla sia in vincolo di solidarietà con quella prestata da CP_3 CP_2
e nessuna riforma, invece, investe il dispositivo della medesima sentenza, in quanto Per_1 esso rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, con cui era ingiunto alla a e agli eredi beneficiati in solido, di pagare in favore della CP_3 CP_2 Per_1 CP_9 la somma di € 1.361.731,46, oltre interessi al tasso legale dal 26.1.2005 al saldo.
[...]
A questo punto si passa ad esaminare l'appello incidentale di Controparte_3
D. Appello incidentale dell'appellata Controparte_12
Con il primo motivo di appello incidentale, la ha impugnato la sentenza di primo
[...] CP_3 grado per contrasto tra motivazione e dispositivo, argomentando che il Tribunale, pur avendo affermato in motivazione che ella era obbligata individualmente nei confronti della CP_9
per cui la sua opposizione andava accolta nella sola parte in cui si doleva della
[...] solidarietà, nel dispositivo, al quarto capoverso, la condannava in solido con gli altri
14 opponenti ( ed eredi al pagamento delle spese di lite. CP_2 Per_1
La ha poi reiterato l'eccezione, già spiegata in primo grado, di carenza della sua CP_3 legittimazione passiva (rectius: difetto di titolarità passiva), deducendo che non era garante della perché non aveva mai rilasciato nessuna fideiussione nei confronti di CP_9
Con quest'ultima, né aveva partecipato al contratto di mutuo concluso tra la società e l'ICS, ma si era limitata a dichiarare di conoscere l'oggetto, le clausole e le condizioni contenute nella fideiussione rilasciata da e nei confronti della . CP_2 Per_1 CP_9
Ha dedotto, per l'ipotesi in cui fosse stata ritenuta sussistente anche una garanzia prestata da lei, che detta garanzia si sarebbe, al limite, aggiunta alla garanzia prestata dal senza Per_1 alcun vincolo di solidarietà, ma non avrebbe mai sostituito la garanzia del anche Per_1 perché, per dare luogo ad una sostituzione della garanzia, sarebbe stato necessario il consenso della banca garantita, mai intervenuto.
Su tali presupposti, la ha eccepito l'infondatezza della domanda formulata dagli CP_3 appellanti principali, eredi al punto n. 5) delle conclusioni del loro atto di appello, Per_1 laddove hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare che la con il rilascio della fideiussione del 14.1.2017, ricevuta dalla il CP_3 CP_9
14.1.1998, si era sostituita a con conseguente liberazione di quest'ultimo. Persona_1
Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
Con riferimento al denunciato contrasto tra motivazione e quarto punto del dispositivo, relativo alle spese di lite, si osserva che l'accoglimento dell'appello incidentale di , CP_5 rappresentata dalla sua procuratrice per effetto del quale deve essere riformata la CP_6 motivazione della sentenza di primo grado laddove qualificava la fideiussione della CP_3 come “individuale” e non solidale, comporta il rigetto del primo motivo di appello incidentale della CP_3
Ma il primo motivo di appello incidentale sarebbe stato, in ogni caso, infondato, anche ove la non fosse stata obbligata in solido con e gli eredi nei confronti CP_3 CP_2 Per_1 della , e tanto perché ella sarebbe stata in ogni caso soccombente nei confronti CP_9 della , al pari degli opponenti e e, ai sensi dell'art. 97, comma CP_9 CP_2 Per_1
1, c.p.c., il giudice può ben condannare in solido al pagamento delle spese più parti soccombenti, anche se non obbligate in solido, quando hanno interesse comune.
Anche le ulteriori doglianze proposte dall'appellante incidentale non colgono nel CP_3 segno.
15 Ed invero, la prestava, senza dubbio, anch'ella una fideiussione nei confronti della CP_3
Con
, volta a garantire le obbligazioni della società , avente lo stesso contenuto e le CP_9 stesse condizioni della fideiussione prestata il 13.7.1990 da e CP_2 Per_1 espressamente richiamate ed accettate dalla e, mentre nella lettera datata 8.1.1997, CP_3 ricevuta dalla in data 14.1.1998, la dichiarava che si costituiva CP_9 CP_3 fideiubente in luogo di nella successiva lettera del 28.1.1998, indirizzata alla Persona_1 medesima precisava che la sua fideiussione si aggiungeva alle fideiussioni già esistenti CP_9 del e del non avendo la facoltà di revocare la fideiussione prestata da CP_2 Per_1 quest'ultimo.
Pertanto, alla fideiussione prestata da e con la lettera del 13.7.1990 CP_2 Per_1 indirizzata alla , si aggiungeva la fideiussione della di cui alle lettere CP_9 CP_3 indirizzate alla dell'8.1.997, ricevuta il 14.1.1998, e del 28.1.1998. CP_9
D.2 Con il secondo motivo di appello incidentale, articolato in più difese, spesso ripetitive tra loro, la ha censurato la sentenza di primo grado per aver rigettato la sua opposizione, CP_3 confermando anche nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto.
Le doglianze espresse dalla nel paragrafo dedicato al secondo motivo di appello CP_3 incidentale, prima ancora che infondate nel merito, sono quasi tutte inammissibili, in quanto si risolvono nella riproposizione di difese già spiegate dalla stessa nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, già rigettate dal primo giudice con motivazioni, che non sono state specificamente ed efficacemente contestate con l'appello incidentale.
D.2.1. La ha dedotto che la lettera depositata dalla in allegato al ricorso CP_3 CP_9 monitorio non poteva essere qualificata né come fideiussione, né come garanzia autonoma, perché nulla per carenza dei requisiti di forma e di sostanza previsti dal TUB, che impone, a pena di nullità, che ogni eventuale garanzia, così come ogni contratto bancario, abbia forma scritta con l'indicazione di tutte le clausole e le condizioni contrattuali.
La censura è inammissibile, in quanto non confuta specificamente la motivazione con cui il primo giudice rigettava l'eccezione della medesima di nullità della fideiussione da lei CP_3 prestata per difetto di forma scritta, ai sensi dell'art. 117 TUB: il primo giudice argomentava che, a prescindere da ogni valutazione in ordine all'applicabilità dell'art. 117 TUB al caso di specie, la fideiussione, in ogni caso, doveva ritenersi redatta in forma scritta, atteso il rinvio per relationem ad altra fideiussione (il riferimento è alla fideiussione prestata dal e CP_2 dal in ordine alle modalità ed al suo contenuto. Per_1
16 La censura è, in ogni caso, infondata, atteso che la fideiussione è un contratto – che non rientra nei contratti bancari, e, quindi, è sottratta all'applicazione del TUB (cfr. cass. civ.,
24.1.2025, n. 1791, che esclude la mediazione obbligatoria in materia di fideiussione, proprio sul presupposto che la fideiussione non è contratto bancario) – a forma libera, di cui può essere fornita prova con ogni mezzo, anche con presunzioni (cass. civ., 23.12.2024, n. 34239).
D.2.2. La ha, poi, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato CP_3 dalla nei suoi confronti, in quanto dal momento del pagamento da parte della CP_9
alla notifica del decreto ingiuntivo erano trascorsi più di dieci anni, senza che ella CP_9 avesse mai ricevuto un atto interruttivo della prescrizione;
nonché l'inefficacia e/o decadenza della fideiussione, ai sensi dell'art 1957 c.c., per il decorso del termine semestrale e per aver la concesso nuovo credito alla obbligata principale GIS, seppur a conoscenza del CP_9 mancato pagamento delle rate di mutuo da parte della predetta GIS al creditore principale.
La censura, relativa alla reiterazione dell'eccezione di prescrizione, è inammissibile, perché oblitera del tutto il passaggio motivazionale della sentenza impugnata con cui il primo giudice rigettava l'eccezione di prescrizione già sollevata dalla in primo grado: la banca CP_3 aveva prodotto in atti una missiva – con allegata ricevuta di ritorno – giunta all'indirizzo della in data 19.6.2024, senz'altro interruttiva della prescrizione. CP_3
La censura relativa all'inefficacia e/o decadenza della fideiussione per inosservanza del termine di cui all'artt. 1957 c.c., è, del pari, inammissibile, perché presuppone la nullità della clausola della fideiussione che deroga all'art. 1957 c.c. (clausola di cui alla lettera e della fideiussione sottoscritta da e richiamata ed accettata dalla all'atto CP_2 Per_1 CP_3 della sottoscrizione della sua fideiussione), nullità che la faceva derivare dalla CP_3 violazione dell'art. 2 della legge “antitrust” n. 287/1990 e dal provvedimento della Banca
d'Italia del 2.5.2005, n. 55, che dichiarava la contrarietà alla normativa antitrust delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c., di reviviscenza e di sopravvivenza contenute nello schema predisposto dall'ABI per le fideiussioni. Tuttavia, il primo giudice rigettava l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della normativa “antitrust", perché, in disparte la mancata produzione del provvedimento amministrativo della Banca
d'Italia del 2.5.205, n. 55, detto provvedimento non sarebbe stato comunque suscettibile di incidere sui negozi a valle – qual era la fideiussione in oggetto – residuando in simili casi solo la mera tutela risarcitoria, che non era stata chiesta nel caso di specie (cass. civ., 2207/2005), e tale passaggio argomentativo non è stato contestato dall'appellante incidentale CP_3
17 L'ulteriore difesa della di decadenza dalla garanzia per aver la concesso CP_3 CP_9 nuovo credito alla obbligata principale GIS, seppur a conoscenza del mancato pagamento delle rate di mutuo da parte della predetta GIS al creditore principale, oltre a non assurgere ad un ammissibile motivo di appello incidentale, perché la si è limitata a reiterare CP_3
l'eccezione già proposta in primo grado, su cui il primo giudice non si è pronunciato, mentre avrebbe dovuto specificamente censurare l'omessa pronuncia del primo giudice su tale specifica eccezione, in violazione dell'art. 112 c.p.c. (cass. civ., 2.5.2018, n. 10406, anche in motivazione), è anche infondata nel merito, posto che non è ravvisabile nessuna concessione Con di nuovo credito da parte della alla , né l'appellante incidentale ha CP_9 CP_3 meglio precisato la circostanza.
D.2.3. La ha, inoltre, dedotto che l'intero compendio immobiliare, per il quale era CP_3
Con stato concesso il mutuo ipotecario dall'ICS alla , con atto di compravendita del 25.9.2000 Con era stato venduto dalla alla che si era accollata il mutuo, Parte_6
e, avendo la banca mutuante (ICS) accettato l'accollo del mutuo, gli eventuali coobbligati erano stati liberati.
Il motivo di appello è inammissibile, perché si limita alla reiterazione dell'eccezione di estinzione della garanzia, ex art. 1275 c.c., già proposta in primo grado e rigettata dal primo giudice con la motivazione che l'accollo del mutuo era cumulativo e non liberatorio, con conseguente inoperatività dell'art. 1275 c.c., motivazione che è stata del tutto obliterata dall'appellante incidentale.
D.2.4. L'appellante incidentale ha dedotto la decadenza dalla garanzia perché alla CP_3 era ben noto, per aver ricevuto le regolari comunicazioni, che tutte le CP_9 obbligazioni collaterali erano state sostituite da quelle dei due acquirenti, succeditisi nel tempo, e, precisamente, da e come si rilevava dai documenti Parte_7 Controparte_4 da lei depositati in primo grado.
La difesa, oltre a non integrare, anche in tal caso, un ammissibile motivo di appello incidentale, perché la si è limitata a reiterare l'eccezione già proposta in primo grado, CP_3 su cui il primo giudice non si era pronunciato, senza far valere lo specifico vizio di omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., (cass. civ., 2.5.2018, n. 10406, anche in motivazione), è anche infondata nel merito, per la dirimente ragione che la liberazione del fideiussore, mediante sostituzione con altro fideiussore, non può avvenire per mera volontà dei fideiussori, senza il consenso del creditore, e tanto in disparte ogni valutazione sulle
18 posizioni di e Controparte_4 Parte_7
D.2.5. Infine, la ha dedotto che la , surrogatasi nei diritti del creditore CP_3 CP_9 originario (ICS), aveva agito in regresso nei confronti dell'accollante Parte_6
nelle more fallita, ottenendo l'ammissione allo stato passivo – dichiarato esecutivo in
[...] data 9.2.2007 - in qualità di creditore ipotecario, per l'intera somma di € 1.313.731,46, ma non aveva mai fornito la prova di non aver incassato la somma;
in altri termini, l'eventuale credito vantato dalla nei confronti della e probabilmente anche nei CP_9 CP_3 confronti degli altri fideiussori, era inesistente o, quanto, meno parzialmente inesistente, in quanto la , ammessa allo stato passivo della quale creditore CP_9 Parte_6 ipotecario, non aveva mai provato la permanenza del credito successivamente all'esito del decreto ingiuntivo.
Il motivo di appello è infondato, ove si consideri che, in base ai principi di riparto dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., era onere della stessa obbligata nei confronti della CP_3
, provare l'estinzione del credito di quest'ultima, per aver trovato soddisfacimento CP_9 nell'ambito della procedura fallimentare della in sede di Parte_6 ripartizione dell'attivo, ma detta prova non è stata fornita.
Per quanto precede, l'appello incidentale di deve essere interamente rigettato. Controparte_3
E. Esame dei motivi di appello principale proposto dagli eredi beneficiati Pt_8
. Con il primo motivo di appello principale, gli eredi beneficiati hanno impugnato
[...] Per_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava l'eccezione di prescrizione da loro Contr sollevata, con la motivazione che, se pure era vero che dal momento in cui la banca aveva pagato all'ICS, risalente al 26.1.2005, alla notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo agli eredi – 8.7.2015 – erano passati più di dieci anni, Per_1 Persona_1 doveva considerarsi debitore in solido con , con conseguente operatività dell'art. 1310 CP_2
c.c., a mente del quale gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei riguardi degli altri debitori. Ne derivava – affermava Contr il primo giudice – che, poiché aveva ricevuto dalla banca una lettera di messa CP_2 in mora nel 2014, essa era in grado di interrompere la prescrizione anche nei riguardi degli eredi Per_1
Gli appellanti principali non hanno contestato che, ai sensi dell'art. 1310 c.c. gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti di un condebitore in solido producono effetti anche nei confronti degli altri debitori, ma hanno contestato che la , con la produzione CP_9
19 del solo avviso di spedizione, avesse fornito la prova della ricezione, da parte del , CP_2 dell'atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla lettera di messa in mora del
19.6.2014, essendo necessario, a tal fine, il deposito dell'avviso di ricevimento, con la relativa sottoscrizione del destinatario (cass. civ., 13.11.2020, n. 25791; cass. civ. 19.7.2018, n.
19232; cass. civ., 21.6.2016, n. 12822).
E.2. Con il secondo motivo, gli eredi hanno censurato la sentenza di primo grado Per_1 nella parte in cui il primo giudice riteneva che la garanzia prestata dalla si CP_3 aggiungesse a quella prestata dal loro dante causa, e non la sostituisse, mentre Persona_1 era evidente che con la lettera dell'8.1.1997, ricevuta dalla il 14.1.1998, la CP_9 aveva liberato e tanto spiegava il motivo per cui la aveva CP_3 Persona_1 CP_9 inviato nel 2014 le lettere di costituzione in mora solo a coloro che avevano prestato la fideiussione, ovvero solo a e e non anche a e, per lui CP_2 CP_3 Persona_1 deceduto, ai suoi eredi.
Inoltre – hanno evidenziato gli appellanti principali – con la lettera del 28.01.1998, e CP_2 avevano precisato che le fideiussioni erano individuali, limitate e senza vincolo di CP_3 solidarietà, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 1310 c.c.
E.3. Il primo motivo di appello principale è infondato, e, pertanto, deve essere confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto di regresso della nei confronti CP_9 degli eredi beneficiati di seppure per motivazioni diverse da quelle espresse Persona_1 dal primo giudice nella sentenza impugnata.
Il primo giudice rigettava l'eccezione di prescrizione proposta dagli odierni appellanti principali in primo grado con la motivazione che, sebbene la avesse allegato solo CP_9
l'avviso di spedizione a della lettera di messa in mora del 16.6.2014, omettendo di CP_2 produrre la ricevuta di ritorno, la missiva doveva comunque reputarsi giunta all'indirizzo del destinatario e, quindi, da questi presuntivamente conosciuta, ex art. 1335 cc. E poiché
[...] era debitore in solido con , la lettera di mesa in mora del 16.4.2014 spedita Per_1 CP_2 al , aveva efficacia interruttiva della prescrizione non solo nei suoi confronti, ma, ai CP_2 sensi dell'art. 1310 c.c., anche nei confronti degli eredi di Persona_1
Il primo giudice richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, laddove difetti l'avviso di ricevimento, la produzione in giudizio di una lettera raccomandata, con il relativo avviso di spedizione, costituisce prova certa della spedizione, dalla quale, considerata la presunta regolarità del servizio postale, può farsi discendere l'ulteriore
20 presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza. Evidenziava, poi, che Contr la banca opposta aveva prodotto l'estratto del sito web di Poste Italiane, dal quale risultava l'avvenuta consegna della raccomandata in questione all'indirizzo del in CP_2 data 19.6.2014, affermando che simile risultanze rappresentavano elementi di prova indiziari sull'esito della spedizione della raccomandata (cass. civ., 17810/2020).
Tuttavia, all'orientamento seguito dal primo giudice, secondo cui dalla ricevuta di spedizione di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, ex art. 1335 c.c. (cass. civ., 11.1.2019, n. 511; cass. civ., 12.10.2017, n. 24015; cass. civ., 19.8.2016, n. 17204), se ne contrappone un altro, consolidatosi più di recente, a cui questo Collegio intende aderire, secondo cui la raccomandata con avviso di ricevimento inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, solo quando non sia contestata la ricezione;
in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza, di cui all'art. 1335
c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo utile (cass. civ., 29.4.2025, n.
11321; cass. civ., 6.11.2024, n. 28580; cass. civ., 27.10.2022, n. 31845; cass. civ.,
13.11.2020, n. 25791; cass. civ., 19.7.2018, n. 19232; cass. civ., 21.6.2016, n. 12822).
Nel caso di specie , sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, contestava la CP_2 ricezione della lettera raccomandata datata 16.6.2014, onde, al fine di provare l'avvenuta consegna della raccomandata al destinatario, sarebbe stato necessario il deposito dell'avviso di ricevimento, che invece non risulta in atti.
Né le risultanze del sito web delle Poste, valorizzate dal primo giudice come prova indiziaria della ricezione della lettera raccomandata da parte del suo destinatario, sono idonee a provare la consegna della raccomandata al destinatario, in quanto, per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, il deposito dell'avviso di ricevimento non può essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione emergente dal sito delle
Poste Italiane, perché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione
(cass. civ., 16.12.2022, n. 36900; cass. civ., 28.11.2014, n. 25285).
Deve allora concludersi che non vi è prova che la lettera di messa in mora del 16.6.2014,
21 inviata dalla a , sia stata da questi ricevuta, con la conseguenza CP_9 Controparte_2 che la predetta lettera del 16.4.2014 non è idonea ad interrompere la prescrizione né nei confronti del , né nei confronti del suo obbligato in solido, e, per lui CP_2 Persona_1 deceduto, dei suoi eredi.
Tuttavia, per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale spiegato da , CP_5 rappresentata dalla sua procuratrice deve ritenersi che la fideiubente CP_6 Controparte_3 sia obbligata in solido con gli altri confideiussori, e con la Controparte_2 Per_1 Per_1 conseguenza che la lettera di messa in mora della ricevuta dalla in data CP_9 CP_3
19.6.2014 vale ad interrompere la prescrizione, non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti di e degli eredi beneficiati di Controparte_2 Persona_1
Pertanto, il termine decennale di prescrizione del diritto di credito fatto valere dalla CP_9 nei confronti degli eredi beneficiati di che inizia a decorrere dal
[...] Persona_1
Contr 26.1.2005 (data dell'effettivo pagamento da parte della banca all'ICS), è interrotto, ex art. 1310 c.c., in data 19.6.2014, per effetto della lettera di messa in mora ricevuta dalla coobbligata solidale, nella predetta data del 19.6.2014, sicché alla data di notifica del CP_3 ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo agli eredi nel luglio 2015, nessuna Per_1 prescrizione era maturata.
E' appena il caso di osservare la , nel giudizio di primo grado, e la sua cessionaria CP_9
, a mezzo della sua procuratrice nel presente giudizio di appello, hanno CP_5 CP_6 eccepito l'interruzione della prescrizione – che è anche rilevabile d'ufficio – del diritto di regresso della nei confronti degli eredi e di per effetto non solo CP_9 Per_1 CP_2 della lettera di messa in mora del 16.6.2014 spedita al , ma anche della lettera di CP_2 messa in mora del 16.6.2014 spedita alla e da lei ricevuta il 19.6.2014, sul CP_3 presupposto che e fossero fideiussori Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 obbligati in solido.
E.4. E' infondato anche il secondo motivo di appello principale, in quanto la fideiussione rilasciata dalla alla si aggiungeva alle fideiussioni già rilasciate in CP_3 CP_9 precedenza, in data 13.7.1990, dal e dal come risulta chiaramente dalla CP_2 Per_1 lettera della del 28.1.1998, indirizzata alla , nella quale andava a CP_3 CP_9 CP_3 chiarire espressamente che, in modifica di quanto dichiarato nella precedente lettera dell'8.1.1997, ricevuta dalla , la sua fideiussione era da ritenersi in aggiunta alle CP_9 fideiussioni già esistenti del e del CP_2 Per_1
22 Per quanto precede, l'appello principale deve essere interamente rigettato.
F. Esame dell'appello incidentale di Controparte_13
Con il primo motivo di appello incidentale, ha ribadito il disconoscimento
[...] CP_2 formale della conformità all'originale, ex art. 2719 c.c., della copia della lettera di messa in mora datata 19.6.2014, che assumeva mai ricevuta;
ha contestato le risultanze della ricerca telematica sul tracciamento della missiva, che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non provava in nessun modo che la stessa fosse stata consegnata al destinatario nelle forme di legge, e ha dedotto che non poteva ritenersi provata la consegna nei suoi confronti della missiva sulla base del solo avviso di spedizione, richiamando la giurisprudenza evocata dagli appellanti principali (cass. civ., 13.11.2020, n. 25791).
F.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, il ha dedotto che, in conseguenza CP_2 di quanto dedotto con il primo motivo di appello, era fondata la sua eccezione di prescrizione del diritto di credito della nei suoi confronti, in quanto l'escussione della polizza CP_9 nei confronti della era avvenuta il 2.8.2004 da parte di ICS – ovvero il 26.1.2005, CP_9 data dell'avvenuto pagamento – e il ricorso monitorio ed il decreto ingiuntivo opposto erano stati a lui notificati il 29.7.2015, sicché il termine decennale di prescrizione per esercitare il diritto era decorso.
I primi due motivi di appello non colgono nel segno, perché, anche se, effettivamente, non vi
è prova della ricezione, da parte del , della lettera di messa in mora datata 16.6.2014, CP_2
a lui indirizzata dalla , onde essa non può valere come atto interruttivo della CP_9 prescrizione – ed in proposito si richiamano le considerazione espresse a fondamento del rigetto del primo motivo di appello degli appellanti principali – tuttavia, non per questo è fondata l'eccezione di prescrizione del . CP_2
E' appena il caso di osservare che, a fronte della non idoneità della lettera di messa in mora datata 16.6.2014, indirizzata dalla al , ad interrompere la prescrizione nei CP_9 CP_2 confronti di quest'ultimo, perde ogni rilevanza la contestazione, da parte del , della CP_2 conformità all'originale della copia della lettera di messa in mora datata 16.6.2014.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale spiegato da deve Controparte_14 ritenersi che la fideiubente sia obbligata in solido con gli altri confideiussori Controparte_3
e con con la conseguenza che la lettera di messa in mora ricevuta dalla CP_2 Per_1 in data 19.6.2014 vale ad interrompere la prescrizione, non solo nei suoi confronti, CP_3 anche nei confronti del (oltre che degli eredi di . CP_2 Persona_1
23 Pertanto, poiché il termine decennale di prescrizione del diritto di credito fatto valere dalla nei confronti di , che inizia a decorrere dal 26.1.2005, che è la data CP_9 CP_2
Contr dell'effettivo pagamento da parte della banca all'ICS (tale dies a quo della prescrizione
è stato individuato dal primo giudice in maniera ormai irrevocabile), è interrotto in data
19.6.2014, per effetto della lettera di messa in mora ricevuta dalla coobbligata CP_3 solidale, alla data di notifica al del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo – CP_2
29.7.2015 - nessuna prescrizione era maturata.
F.3. Con il terzo motivo di appello incidentale, ha reiterato l'eccezione, già proposta CP_2 nell'atto di opposizione in primo grado e rigettata dal primo giudice, di avvenuta estinzione della sua fideiussione, ai sensi dell'art. 61, comma 2, LF (“Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito”) e dell'art. 1955 c.c. (secondo cui la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore), in quanto né egli, né Con gli altri fideiussori avrebbero potuto surrogarsi nella garanzia ipotecaria prestata dalla in favore di ICS, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice.
Il primo giudice interpretava la doglianza del , che non è di piana comprensione, nel CP_2 senso che il , deducendo il mancato soddisfacimento integrale del credito CP_2 dell'originario creditore mutuante, ICS, lamentava l'impossibilità di un regresso, da parte della , nei confronti del fallimento della – che, CP_9 Parte_6
Con quando era in bonis si era resa acquirente del compendio immobiliare della , accollandosi il relativo mutuo erogato dall'ICS – da cui sarebbe derivata l'impossibilità, per lui e per gli altri fideiussori opponenti, ove avessero pagato alla , di surrogarsi nella posizione CP_9 di quest'ultima, con conseguente estinzione della fideiussione.
Il primo giudice rigettava l'eccezione, con la motivazione secondo cui, in disparte i dubbi sull'operatività nel caso di specie dell'art. 61 L.F., risultava assorbente e dirimente la lettera, in atti, di surroga della nelle ragioni di credito dell'ICS, nonché l'intervenuto CP_9 progetto dello stato passivo del fallimento della , nel quale figurava anche il credito CP_10 della , tutte circostanze che attestavano la facoltà per i fideiussori opponenti di CP_9 surrogarsi nella posizione della , ove avessero adempiuto all'obbligazione nei CP_9 confronti quest'ultima.
Orbene, il terzo motivo di appello incidentale del è inammissibile, perché si risolve CP_2 nella pedissequa reiterazione dell'eccezione di estinzione della fideiussione, ex artt. 61,
24 comma 2, LF e 1955 c.c., già formulata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e rigettata dal primo giudice con la suindicata motivazione, avverso cui l'appellante incidentale non ha sollevato nessuna censura, obliterandola completamente.
F.4. Con il quarto motivo di appello incidentale, il si è doluto dell'omessa CP_2 pronuncia, da parte del primo giudice, sull'eccezione di violazione, da parte della , CP_9 del dovere di protezione nei suoi confronti, per non aver la rifiutato il pagamento CP_9 all'ICS, formulando nei confronti di quest'ultimo l'exceptio doli.
Il ha dedotto, in particolare, che la aveva avuto nei suoi confronti un CP_2 CP_9 comportamento scorretto, in quanto, in virtù del dovere di protezione in favore del proprio garante, avrebbe dovuto opporre all'ICS, che chiedeva di escutere la fideiussione, l'exceptio doli, rifiutando il pagamento, atteso che la era stata costretta a chiedere all'ICS , CP_9
“a titolo di cortesia”, di ottenere la surroga parziale nella garanzia ipotecaria rilasciata dalla Con
in favore dell'ICS, in quanto tale surroga non era prevista, ma, anzi, espressamente denegata nell'originaria fideiussione prestata dalla in favore dell'ICS. CP_9
Il ha concluso che non poteva essere tenuto a pagare alla in CP_2 CP_9 conseguenza di una condotta illegittima di quest'ultima, che aveva omesso di proteggere e tutelare gli interessi del proprio fideiussore.
Il motivo di appello è infondato, perché, è vero che il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di estinzione della fideiussione prestata dal in favore CP_2 della per violazione dei doveri di protezione da parte di quest'ultima, ma è, CP_9 altresì, vero che detta eccezione, esaminata in questa sede, risulta infondata per le ragioni che seguono.
Va rilevato che nella fideiussione rilasciata in data 3.8.1990 dalla nell'interesse CP_9
Con della società , parte mutuataria, nei confronti della banca mutuante ICS, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni della parte mutuataria, fino al limite di £.
3.342.857.000, era espressamente previsto (art. 8) che il garante non poteva esercitare il diritto di regresso o di surroga a lui spettante ex lege o per convenzione nei confronti della parte mutuataria sino a quando ogni ragione di credito dell'Istituto finanziatore non fosse stata interamente estinta. Pertanto, la non avrebbe potuto rifiutare il pagamento CP_9 all'ICS, in esecuzione della fideiussione prestata, adducendo come giustificazione del rifiuto la mancata surroga nelle garanzie ipotecarie dell'ICS, in quanto tale mancanza era espressamente prevista dall'art. 8 della fideiussione rilasciata dalla di cui CP_9
25 l'appellante incidentale non ha provveduto neanche a denunciare la nullità, al fine di CP_2 escluderne l'operatività.
In ogni caso, con scrittura privata autenticata del 4.1.2007, sottoscritta da , CP_9 rappresentata da Mes Gestione Crediti Banca S.p.A., e dall'ICS - dopo aver premesso che in sede di verifica dello stato passivo nel fallimento della il G.D. Parte_6 aveva negato il riconoscimento della prelazione ipotecaria in favore della (che CP_9 aveva provveduto in data 26.1.2005 al pagamento in favore dell'ICS della somma di €
1.361.781,64, in esecuzione della fideiussione), non essendo stata la surroga, parziale, annotata a margine dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 2857, ultimo comma, c.c., né poteva essere annotata per effetto dell'art. 8 della fideiussione – l'ICS, “a puro titolo di cortesia”, rilasciava il necessario assenso alla surroga parziale nella prelazione ipotecaria da parte della fino alla concorrenza della somma di € 1.313.731,46, da annotarsi a CP_9
Con margine delle ipoteche iscritte a favore dell'ICS ed a carico della società .
Risulta, quindi, che la anche se dopo il pagamento della somma di € CP_9
1.313.731,46 in favore dell'ICS, otteneva da quest'ultimo l'assenso alla surroga nelle sue garanzie ipotecarie fino alla concorrenza della somma di € 1.313.731,46, e tanto le consentiva l'ammissione allo stato passivo nell'ambito del fallimento della con il Parte_6 grado di creditore ipotecario, onde non si è consumato nessun pregiudizio nei confronti del fideiussore . CP_2
F.5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante incidentale ha eccepito la nullità CP_2 delle clausole, contenute nella lettera di fideiussione da lui sottoscritta, “a prima richiesta”,
“senza eccezioni”, nonché di deroga all'art. 1957 c.c. e di limitazione del regresso o della surroga, sia ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, Codice del Consumo, sia per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge “antitrust” n. 287 del 1990, perché dette clausole erano conformi a quelle contenute nello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003, e che erano state sanzionate dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Il quinto motivo di appello è infondato.
L'eccezione di nullità delle surrichiamate clausole contenute nella lettera di fideiussione firmata dal in data 13.7.1990, per essere esse vessatorie, ai sensi dell'art. 33 del CP_2
Codice del Consumo, è stata rigettata dal primo giudice con la motivazione che il CP_2 non potesse essere considerato un consumatore, in quanto aveva prestato fideiussione a garanzia di un debito contratto da una società facente capo ad un proprio gruppo, sicché tale
26 rapporto contrattuale non poteva che farsi rientrare nell'ambito di un'attività afferente alla professione specificamente svolta.
Il , in sede di appello incidentale, ha criticato la motivazione del primo giudice CP_2 deducendo che la circostanza che egli avesse prestato fideiussione a garanzia di un debito contratto da una società facente capo ad un proprio gruppo era errata e non era emersa dagli atti di causa, né dal testo della fideiussione prestata;
pertanto, egli si era costituito garante spendendo il suo nome e non quello del preteso gruppo societario a cui il primo giudice aveva ritenuto di collegarlo.
Il motivo di appello, con cui si denuncia la nullità delle clausole della fideiussione per violazione del Codice del Consumo, è infondato per la dirimente ragione che il Codice del
Consumo, introdotto con il D. Lgs. 6.9.2005, n. 205, ed entrato in vigore in data 23.10.2005, non è all'evidenza applicabile alla fideiussione di , perché rilasciata in data CP_2
13.7.1990, e, quindi, in epoca di molto anteriore all'introduzione del Codice del Consumo, e tanto a prescindere dal fatto che il abbia prestato la fideiussione in qualità di CP_2 consumatore o meno.
Quanto all'eccezione di nullità delle clausole contenute nella fideiussione rilasciate dal perché riproduttive di quelle sanzionate da nullità dalla Banca d'Italia con CP_2 provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005, detta eccezione, pur essendo ammissibile, benché formulata dal per la prima volta in appello, trattandosi di CP_2 eccezione in senso lato, è, in ogni caso infondata, per la dirimente ragione, già espressa dal primo giudice con riferimento alla medesima eccezione di nullità formulata dalla in CP_3 relazione alla sua fideiussione, che non è suffragata da nessun elemento di prova tempestivamente prodotto, non risultando in atti il provvedimento della Banca d'Italia del
2.5.2005, che costituisce “prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale” (cfr., cass. civ., sez. un., 30.12.2021, n. 41994, in motivazione), e che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c., né – si aggiunge in questa sede – lo schema contrattuale ABI, indispensabile per verificare la effettiva corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia
(cass. civ., 15.11.2024, n. 30383; cass. civ., 8.1.2025, n. 416; cass. civ.,13.1.2025, n. 863).
In più, la fideiussione rilasciata dal , oltre a non essere una fideiussione omnibus (il CP_2 provvedimento della Banca D'Italia n. 55 del 2005 concerne solo le fideiussioni omnibus;
cfr. cass. civ., 16.10.2014, n. 26847), è stata sottoscritta in data 13.7.1990, in un periodo di molto
27 antecedente a quello oggetto dell'indagine della Banca d'Italia sfociata nel menzionato provvedimento del 2.5.2005, che ha riguardato l'arco temporale compreso tra il 2002 e il
2005, sicché l'appellante incidentale non può avvalersi del valore di prova CP_2 privilegiata del provvedimento della Banca D'Italia n. 55 del 2.5.2005 in ordine al collegamento funzionale tra una accertata intesa anticoncorrenziale, vietata, “a monte”, e la fideiussione “a valle”.
G. Esame dei motivi di appello incidentale proposto da Controparte_4
G.1. Con il primo motivo di appello incidentale, ha impugnato la sentenza di Controparte_4 primo grado nella parte in cui rigettava l'eccezione proposta da di prescrizione del CP_2 diritto di credito fatto valere nei suoi confronti dalla e ha svolto Controparte_1 argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle svolte dallo stesso , appellante CP_2 incidentale, e dagli appellanti principali, eredi al fine di affermare che il solo avviso Per_1 di spedizione, allegato alla lettera di messa in mora datata 16.6.2014, indirizzata dalla CP_9 al , in mancanza dell'avviso di ricevimento, non era idoneo a provare la
[...] CP_2 ricezione della predetta lettera di messa in mora da parte del , sicché detta lettera non CP_2 valeva ad interrompere la prescrizione del diritto di credito della nei confronti di CP_9
. CP_2
Il motivo di appello non coglie nel segno e, in proposito, si richiamano le considerazioni poste a fondamento del rigetto del primo motivo di appello degli appellanti principali e del primo motivo dell'appello incidentale proposto da , ribadendo, in questa sede, che il solo
CP_2 avviso di spedizione allegato alla lettera raccomandata del 16.6.2014 inviata al , in
CP_2 mancanza dell'avviso di ricevimento, non consente di ritendere provata la ricezione della lettera predetta da parte del . Tuttavia, la lettera di messa in mora del 16.6.2014
CP_2 inviata dalla alla e da quest'ultima ricevuta in data 19.6.2014 vale ad CP_9 CP_3 interrompere la prescrizione, ex art. 1310 c.c., anche nei confronti del , coobbligato in
CP_2 solido con la CP_3
G.2. A questo punto appare opportuno esaminare il terzo motivo di appello incidentale, nella parte in cui il ha impugnato la sentenza di primo grado per aver rigettato la sua CP_4 eccezione di prescrizione del diritto di manleva fatto valere dal nei suoi confronti. CP_2
In particolare, nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, il CP_4 eccepiva la prescrizione del diritto di manleva del nei suoi confronti per essere CP_2 decorsi più di dieci anni tra il 17.3.2003 – giorno dell'assunzione dell'obbligo di manleva – ed
28 il 9.2.2017 – giorno della notifica dell'atto di chiamata in causa nei suoi confronti, ma il giudice di primo grado rigettava detta eccezione di prescrizione perché riteneva che il credito del nei confronti del dovesse ritenersi sorto nel momento in cui la banca si era CP_2 CP_4 rivolta al per il pagamento, ossia nel 2014, e, quindi, era da tale momento che CP_2 decorreva il termine decennale di prescrizione, che, pertanto, non era ancora scaduto alla data del 9.2.2017, data della notifica al dell'atto di chiamata in causa da parte del . CP_4 CP_2
Il con il terzo motivo di appello incidentale, ha criticato l'iter argomentativo del primo CP_4 giudice deducendo che il termine di decorrenza della prescrizione del diritto di manleva del non poteva essere individuato nella data della richiesta di pagamento da parte della CP_2
al , venendo meno in tal caso il principio di certezza nei rapporti CP_9 CP_2 giuridici, perché il garante sarebbe stato vincolato alla prestazione della garanzia per un tempo indeterminato.
La censura è fondata per le ragioni e nei termini di seguito indicati.
Con la dichiarazione del 17.3.2003, indirizzata al , il richiamando la CP_2 CP_4
Con fideiussione prestata dal a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società nei CP_2
Con confronti dell'ICS per il mutuo da esso concesso alla , assumeva l'obbligo di tenere indenne il da ogni richiesta di pagamento che gli potesse essere effettuata dalla CP_2
(sulla base della fideiussione prestata in favore di quest'ultima dal ), CP_9 CP_2 senza che il dovesse anticipare e pagare la somma oggetto di garanzia e gli interessi, CP_2
e, pertanto, si impegnava a provvedere, a semplice richiesta del , a versargli, entro un CP_2 giorno, le somme a lui richieste dalla garantita o dalla fideiubente o dagli altri garanti in via di regresso.
Orbene, poiché, ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il diritto del manlevato nei confronti del CP_2
Contr mallevadore poteva essere fatto valere solo dal momento in cui la avesse CP_4 CP_9 escusso la fideiussione prestata dal e non invece dalla data di assunzione dell'obbligo CP_2 di manleva (17.3.2003).
In occasione della trattazione del primo motivo di appello incidentale del del primo CP_4 motivo di appello incidentale del e del primo motivo di appello principale, è stato CP_2 ritenuto che, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, non vi è la prova che la richiesta di pagamento della somma di € 1.361.781,64, datata 16.6.2014, indirizzata dalla al , corredata del solo avviso di spedizione, sia stata ricevuta dal , CP_9 CP_2 CP_2
29 con la conseguenza che la prescrizione del diritto di manleva del nei confronti del CP_2 non può decorrere da tale richiesta di pagamento risalente a 16.6.2014, come affermato CP_4 dal primo giudice, proprio perché non vi prova che detta richiesta di pagamento sia mai stata conosciuta dal . CP_2
Risulta dalla documentazione in atti che la richiesta di pagamento datata 16.6.2014 sia stata preceduta da altra analoga richiesta di pagamento datata 26.1.2005, inviata dalla CP_9 al , e da questi ricevuta in data 11.2.2005 (proprio nella data del 26.1.2005 la CP_2 CP_9 provvedeva a pagare all'ICS la somma di € 1.361.781,64); pertanto, è sin dalla data
[...] dell'11.2.2005 che il avrebbe potuto far valere il diritto di manleva nei confronti del CP_2 ed è, quindi, dalla data dell'11.2.2005 che inizia a decorrere il termine decennale di CP_4 prescrizione del diritto del nei confronti del Tuttavia, dalla data CP_2 CP_4 dell'11.2.2005 alla data del 9.2.2017, data della notifica al dell'atto di chiamata in causa CP_4 da parte del , sono decorsi più di dieci anni, per cui il diritto di manleva del CP_2 CP_2 nei confronti del è prescritto. CP_4
Non osta all'accoglimento del motivo di appello incidentale del volto a censurare la CP_4 sentenza di primo grado per aver rigettato la sua eccezione di prescrizione, il fatto che il CP_4 abbia individuato un erroneo dies a quo del termine di prescrizione, in quanto, per orientamento costante della giurisprudenza, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare del diritto, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti (cass. civ., 27.10.2021, n. 30303; cass. civ., 27.6.2016, n. 15631).
Né osta all'accoglimento del predetto motivo di appello il fatto che il giudice di appello abbia individuato un termine di decorrenza della prescrizione diverso da quello individuato dal primo giudice (lettera datata 16.6.2014) e da quello individuato dall'appellante incidentale
(17.3.2003, data della dichiarazione di manleva), in quanto la Corte di Cassazione ha CP_4 chiarito che, qualora il motivo di appello si incentri sulla prescrizione del diritto, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del “dies a quo”, rimane
“sub iudice” e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto preliminare per ritenere fondata l'eccezione di prescrizione dedotta con l'impugnazione; inoltre, la mancata proposizione di specifiche
30 censure non determina la formazione del giudicato interno sul “dies a quo” della prescrizione, giacché il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, coma la decorrenza del “dies a quo” (cass. civ.,
7.11.2022, n. 32683).
In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale proposto dal in CP_4 relazione alla censura della prescrizione, il diritto di manleva del nei confronti del CP_2 deve ritenersi prescritto, e, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la CP_4 domanda di manleva del nei confronti del deve essere rigettata. CP_2 CP_4
L'accoglimento del terzo motivo di appello incidentale del relativo alla censura sulla CP_4 prescrizione, rende ultroneo l'esame dell'ulteriore censura in cui si articola il terzo motivo, relativa alla nullità della dichiarazione di manleva del 17.3.2003 per nullità della causa, nonché del secondo motivo di appello, volto ad impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava l'eccezione di di decadenza della dalla garanzia nei CP_2 CP_9 suoi confronti per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
H. Le spese processuali
Poiché sono stati rigettati l'appello principale proposto dagli eredi beneficiati e gli Per_1 appelli incidentali proposti da e nei confronti Controparte_2 Controparte_3 dell'appellata , le spese del giudizio di primo grado nei confronti delle suindicate CP_9 parti restano ferme, mentre devono essere regolate le spese del presente giudizio di appello.
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti principali, eredi gli appellanti incidentali e da Per_1 Controparte_2 Controparte_3 una parte, e l'appellata dall'altra, perché Controparte_1 quest'ultima è risultata vittoriosa, ma è rimasta contumace e, quindi, non ha sopportato spese di cui essere rimborsata.
Le ragioni della sono state sostenute nel presente giudizio dalla cessionaria CP_9 [...]
rappresentata dalla sua procuratrice che ha spiegato anche appello CP_5 CP_6 incidentale nei confronti della per cui occorre regolare le spese processuali tra la CP_3 cessionaria , da una parte, e gli appellanti principali, eredi e gli appellanti CP_5 Per_1 incidentali e dall'altra. Controparte_2 Controparte_3
Dette spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., degli appellanti principali, eredi
31 beneficiati e degli appellanti incidentali e e sono Per_1 Controparte_2 Controparte_3 liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014
e succ. mod., utilizzando quale scaglione di riferimento quello da € 1.000.000,01 a €
2.000.000,00 (assumendo come valore della causa di appello l'ammontare della somma di €
1.361.731,46, ingiunta con il decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza di primo grado, di cui gli appellanti principali e i suindicati appellanti incidentali hanno chiesto la riforma), ed applicando i valori minimi per la fase istruttoria/di trattazione, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Il rigetto dell'appello incidentale del nei confronti della CP_2 Controparte_1 determina il rigetto della domanda del primo ex art. 96 c.p.c. nei confronti della
[...] seconda.
La sentenza di primo grado è stata, invece, riformata in relazione alla domanda di manleva proposta dal nei confronti del e tanto determina una diversa regolamentazione CP_2 CP_4 delle spese del giudizio di primo grado relative al rapporto processuale tra e CP_2 CP_4 spese che il primo giudice poneva a carico di CP_4
In base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., da valutarsi all'esito del presente giudizio, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di nei CP_2 confronti di CP_4
Le spese del giudizio di primo grado, relative al rapporto processuale tra e CP_2 CP_4 sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM
55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 1.000.000,01 a
€ 2.000.000,00 (assumendo come valore della causa di primo grado tra e CP_2 CP_4
l'ammontare della somma di € 1.361.731,46 ingiunta al ed oggetto della domanda CP_2 di manleva proposta dal nei confronti del , applicando i valori minimi per la CP_2 CP_4 fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Le spese del presente giudizio di appello, relative al rapporto processuale tra e CP_2
sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al CP_4
DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da €
1.000.000,01 a € 2.000.000,00 (assumendo come valore della causa di appello tra e CP_2
l'ammontare della somma di € 1.361.731,46, ingiunta al ed oggetto della CP_4 CP_2 domanda di manleva proposta dal nei confronti del rigettata in appello) CP_2 CP_4
32 applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre tre fasi.
In considerazione del rigetto dell'appello principale, proposto dagli eredi beneficiati Per_1
e degli appelli incidentali proposti da e deve essere Controparte_2 Controparte_3 dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dei sundicati appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, rispettivamente, per la proposizione dell'appello principale e degli appelli incidentali.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quest'ultima nella qualità di tutore di tutti nella Parte_4 Parte_5 qualità di eredi con beneficio d'inventario di deceduto il 31.3.2007, nei Persona_1 confronti della nonché di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e con l'intervento quale procuratrice di
[...] Controparte_4 CP_6 [...]
quest'ultima cessionaria di avverso la CP_5 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Napoli, n. 6548/2021, pubblicata in data 15.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_1
2) Accoglie l'appello incidentale proposto da e, per essa, da Controparte_5 CP_6
nei confronti di e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza
[...] Controparte_3 impugnata, dichiara la fideiussione prestata da in vincolo di solidarietà Controparte_3 con le fideiussioni prestate da e da Controparte_2 Persona_1
3) Rigetta l'appello principale proposto dagli eredi beneficiati Per_1
4) Rigetta gli appelli incidentali proposti da e Controparte_2 Controparte_3
5) Accoglie l'appello incidentale proposto da nei confronti di Controparte_4 CP_2
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda
[...] di manleva proposta da nei confronti di Controparte_2 Controparte_4
6) Condanna gli appellanti principali, eredi beneficiati nonché gli Per_1 appellati/appellanti incidentali e a pagare, in solido, in Controparte_2 Controparte_3
33 favore di rappresentata dalla procuratrice le spese del Controparte_5 CP_6 presente giudizio di appello, che liquida in € 29.003,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
Condanna la sola appellata a pagare in favore dell'appellante incidentale Controparte_3
rappresentata dalla procuratrice a titolo di spese Controparte_5 CP_6 processuali per esborsi, la somma di € 804,00;
7) Nulla per le spese del presente giudizio di appello tra gli appellanti principali, eredi beneficiati gli appellati/appellanti incidentali e Per_1 Controparte_2 CP_3
e l'appellata contumace
[...] Controparte_1
8) Condanna l'appellato a pagare in favore dell'appellante incidentale Controparte_2 le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 29.154,00 per Controparte_4 compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
9) Condanna l'appellato a pagare in favore dell'appellante incidentale Controparte_2 le spese del giudizio di appello, che liquida in € 2.259,00 per esborsi e € Controparte_4
29.033,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e
CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
10) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali, eredi beneficiati e degli appelli incidentali e Per_1 Controparte_2 CP_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto,
[...] rispettivamente, per la proposizione dell'appello principale e degli appelli incidentali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 15.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati: dott. Cataldi Giulio Presidente dott. Caccese Michele Consigliere dott.ssa Morrone Rosaria Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 477/2022
TRA
(C.F. n. ), (C.F. n. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. n. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. n. ), nella qualità di tutrice di Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. n. ), tutti nella qualità di eredi con beneficio di inventario di C.F._5 [...]
, deceduto in data 31.3.2007, tutti rappresentati e difesi, giusta procure alle liti Per_1 allegate all'atto di appello, dagli avv.ti Ernesto Stajano (C.F. n. ) e C.F._6
DI IM (C.F. n. , presso lo studio di quest'ultimo, sito in C.F._7
Napoli, al Corso Umberto I, n. 23, elettivamente domiciliati;
Appellanti
E
(C.F.-P.IVA n. ) Controparte_1 P.IVA_1
Appellata contumace
NONCHE'
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle Controparte_2 C.F._8 liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello, dall'avv. Danilo Aita (C.F. n. ), presso il cui studio in Napoli, alla Via C.F._9
1 G. Sanfelice, 33, elettivamente domicilia;
Appellato- Appellante incidentale
NONCHE'
(C.F. n. , rappresentata e difesa, giusta procura alle Controparte_3 C.F._10 liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Pasquale LF (C.F. n.
) e ON LF (C.F. n. ), presso lo C.F._11 C.F._12 studio dei quali in Napoli, alla via del Parco Margherita, n. 36, elettivamente domicilia;
Appellata-Appellante incidentale
NONCHE'
(C.F. n. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle Controparte_4 CodiceFiscale_13 liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di appello, dall'avv. Carlo Carile (C.F. n. , presso lo studio del quale in Napoli, C.F._14 alla Via S. Lucia, n. 15, elettivamente domicilia;
Appellato – appellante incidentale
NONCHE'
(C.F., P.IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. Controparte_5
, e per essa, nella sua qualità di procuratrice, (C.F. e P.IVA n. P.IVA_2 CP_6
, in forza di procura del 31/08/2018, autenticata dal Notaio Dott. P.IVA_3 Per_2
, Rep. n. 57298 – Racc. n. 29003), in persona del suo procuratore speciale,
[...] CP_7
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di intervento
[...] depositata nel giudizio di appello, dall'avv. Eugenio Moschiano (C.F. n.
), presso lo studio del quale in Napoli, alla Via Depretis, n.102, C.F._15 elettivamente domicilia;
Terza intervenuta – Appellante incidentale
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, n. 6548/2021, depositata in data
15.7.2021.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 30.4.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
I fatti storici da cui trae origine la controversia oggetto del presente giudizio sono i seguenti:
- in data 2.7.1990 l'Istituto per il Credito Sportivo (d'ora innanzi, per brevità, anche ICS)
2 concedeva alla per gli Impianti Sportivi S.p.A. (d'ora innanzi, per brevità, Controparte_8 anche un finanziamento della somma complessiva di £ 8.134.682.000, distinto in due CP_8 mutui, uno dell'importo di £ 5.700.000.000 ed uno dell'importo di £ 2.434.682.000, per la costruzione di un complesso sportivo in località Marianella (Na); a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dai predetti contratti di mutuo, la parte mutuataria concedeva ipoteca su beni immobili di sua proprietà in favore dell'Istituto mutuante;
inoltre, la parte mutuataria prometteva il rilascio di una fideiussione solidale bancaria per l'importo di £ 3.342.857.000 a garanzia delle sue obbligazioni;
-con lettera del 3.8.1990, indirizzata all'ICS, la (d'ora in Controparte_1 avanti, per brevità, anche dichiarava di costituirsi fideiussore della parte CP_9
Con mutuataria (società ) nei confronti dell'Istituto mutuante (ICS) a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni della parte mutuataria derivanti dai contratti di mutuo sopra indicati, fino al limite massimo di £ 3.342.857.000;
- con lettera del 13.7.1990, indirizzata alla , e CP_9 Controparte_2 Persona_1
Con premesso che sarebbe andata a rilasciare all'ICS nell'interesse della società CP_9
Con una fideiussione di £ 3.342.857.000, si costituivano fideiussori della predetta società nei confronti della per tutte le obbligazioni derivanti dalla suddetta operazione;
CP_9
- con lettera recante la data dell'8.1.1997, e ricevuta dalla in data 14.1.1998, CP_9 sottoscritta da e il primo confermava il contenuto della Controparte_2 Controparte_3 lettera di fideiussione del 13.7.1990 da lui sottoscritta, mentre la seconda dichiarava di costituirsi fideiubente in luogo di nei limiti e con le condizioni indicate nella Persona_1 lettera di fideiussione del 13.7.1990, che dichiarava di ben conoscere e di accettare e confermare, ritenendole lì ripetute e trascritte;
con successiva lettera del 28.1.1998, indirizzata alla , la comunicava che, poiché non aveva facoltà di revocare o far CP_9 CP_3
Con decadere la fideiussione rilasciata da nell'interesse della ed a favore della Persona_1
, il suo impegno fideiussorio assunto con la lettera dell'8.1.1998 era da intendersi CP_9 in aggiunta alle fideiussioni già esistenti;
Con
- con atto di compravendita del 25.9.2000 la società vendeva alla Parte_6
(d'ora in avanti per brevità anche ) gli immobili su cui gravava ipoteca
[...] CP_10
Con iscritta a favore dell'ICS a garanzia del mutuo concesso alla società e la Parte_6 si accollava le quote di mutuo;
[...]
- con lettera del 17.3.2003, indirizzata a , si obbligava a Controparte_2 Controparte_4
3 sollevare e tenere indenne il da ogni e qualsiasi richiesta di pagamento che potesse CP_2
Contr essere a lui effettuata dalla garante in forza della fideiussione da essa rilasciata a Con garanzia delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti dell'ICS per il mutuo da Con esso concesso alla;
Con
- in data 6.8.2004 l'ICS, preso atto dell'insolvenza della società mutuataria , chiedeva al fideiussore il pagamento della somma di € 1.313.731,46 ed in data 26.1.2005 la CP_9
provvedeva al pagamento in favore dell'ICS della somma di € 1.361.713,46, di CP_9 cui € 1.313.731,46, a titolo di garanzia, e € 48.050,18, per ritardato pagamento del predetto importo di € 1.313.731,46; la , a seguito del pagamento in favore dell'ICS, era CP_9 surrogata nei diritti di quest'ultimo e nell'ipoteca iscritta in suo favore per i mutui concessi Con alla;
- nelle more, in data 2.8.2004, era dichiarato il fallimento della;
la , a CP_10 CP_9 seguito del pagamento effettuato in favore dell'ICS, surrogandosi nei diritti di quest'ultimo, presentava domanda di ammissione allo stato passivo per la somma di € 1.313.731,46, domanda ammessa per la predetta somma, come risulta dallo stato passivo dichiarato esecutivo in data 9.2.2007.
Sulla base di tali presupposti, la , poiché aveva più volte invitato i garanti CP_9 [...]
e ad adempiere agli obblighi di garanzia assunti Per_1 Controparte_3 Controparte_2 nei suoi confronti, ma senza esito, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Napoli l'emissione del decreto ingiuntivo n. 3830/2015, con cui era ingiunto a , Controparte_2 CP_3
nonché a e
[...] Parte_2 Parte_1 Parte_5 Parte_3 questi ultimi quattro quali eredi beneficiati del de cuius deceduto in data Persona_1
31.3.2007, di pagare, in solido, in favore della la somma di € Controparte_11
1.361.731,46, oltre interessi al tasso legale dal 26.1.2005 sino all'effettivo soddisfo.
Avverso il predetto decreto ingiuntivo, proponevano opposizione nei confronti della CP_9
introducendo tre autonomi giudizi, che venivano, poi, riuniti, gli eredi beneficiati di
[...]
nonché e Persona_1 Controparte_2 Controparte_3
L'opponente chiedeva ed otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa Controparte_2 perché, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste Controparte_4 della nei suoi confronti, fosse dichiarato tenuto e condannato a CP_9 CP_4 corrispondere alla l'importo richiesto in via monitoria, o quello diverso che fosse CP_9 risultato all'esito dell'istruttoria, ovvero a manlevare e/o rivalere il di quanto egli CP_2
4 sarebbe stato costretto a versare in dipendenza del giudizio. costituitosi in Controparte_4 giudizio, resisteva alla domanda di manleva del , di cui chiedeva il rigetto. CP_2
I tre giudizi riuniti, all'esito dell'istruttoria (che consisteva nell'espletamento della CTU grafologica, resasi necessaria ai fini della verificazione, ex art. 216 c.p.c., richiesta dalla a seguito del disconoscimento, da parte degli eredi della sottoscrizione CP_9 Per_1 del de cuius apposta alla fideiussione del 13.7.1990), erano decisi con Persona_1 sentenza n. 6548/2021, pubblicata in data 15.7.2021, che così statuiva:
“- rigetta l'opposizione proposta dagli opponenti;
- conferma il decreto opposto;
-accoglie la domanda di manleva proposta da nei riguardi del Controparte_2 [...]
, e per l'effetto condanna a tenere indenne delle CP_4 Controparte_4 Controparte_2 somme che eventualmente saranno dallo stesso corrisposte in favore della banca
[...] per le causali di cui al decreto ingiuntivo;
Controparte_1
-condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] che si liquidano in euro 50.000,00 per compensi oltre euro 20,00 per spese, Controparte_1 oltre iva e cassa e spese genarli, oltre spese di ctu;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Controparte_4 Controparte_2 si liquidano in euro 23.000,00 per compensi, oltre iva cassa e spese generali”.
Ai fini che rilevano in questa sede, la decisione del primo giudice si fonda, in sintesi, sui seguenti passaggi argomentativi:
- la lettera di fideiussione del 13.7.1990, con cui e si costituivano fideiussori CP_2 Per_1
Con della società , in favore della era qualificabile come fideiussione alla CP_9 fideiussione, in quanto i fideiussori e si obbligavano verso la - Per_1 CP_2 CP_9
Con che era già fideiussore della società in favore dell'ICS - al fine di garantirle la fruttuosità dell'eventuale azione di regresso nei confronti del debitore principale (cass. civ.,
18650/2011);
- la lettera del 17.3.2003, con cui si obbligava a tenere indenne il da ogni e CP_4 CP_2 qualsiasi pretesa di pagamento a lui avanzata dalla , in forza della fideiussione da CP_9 lui prestata in data 13.7.1990, non integrava una fideiussione alla fideiussione (perché non risultava assunto alcun impegno nei riguardi della banca creditrice), né una fideiussione della fideiussione (poiché il risultava impegnato a tenere indenne il da qualsia CP_4 CP_2 richiesta di pagamento e non già a garantire, una volta che il secondo avesse pagato, la
5 fruttuosità dell'azione di regresso nei confronti del debitore principale), ma dava luogo ad una duplice obbligazione di manleva: una, in caso di semplice richiesta di pagamento della CP_9
in favore del stesso;
l'altra, in caso di escussione, in favore del e degli
[...] CP_2 CP_2 altri coobbligati ( e , quali terzi rispetto al contratto;
l'unica domanda CP_3 Per_1 proposta nel presente giudizio nei confronti del era la domanda di manleva del;
CP_4 CP_2
- era obbligato in solido con , con conseguente operatività dell'art. 1310 c.c., Per_1 CP_2 per cui la lettera di costituzione in mora del 16.6.2014, ricevuta dal da parte della CP_2
, era idonea ad interrompere la prescrizione anche nei confronti degli eredi CP_9 [...]
né potevano soccorrere le norme di cui agli artt. 752 e 754 c.c., che, nel prevedere che i Per_1 debiti ereditari sono sopportati da ciascuno degli eredi in proporzione della propria quota ereditaria, non escludono l'operatività della disciplina tipica della solidarietà; peraltro, la stessa giurisprudenza di legittimità chiariva che, con la morte di un debitore in solido, il vincolo di solidarietà non cessa tra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato solidalmente con gli altri condebitori originari solo fino a concorrenza della propria quota ereditaria (cass. civ., 13291/1999 e cass. civ., 13333/1992); di qui, la piena operatività dell'art. 1310 c.c. anche nei confronti degli eredi del debitore solidale;
- sebbene la avesse allegato alla lettera di messa in mora del 16.6.2014, inviata al CP_9
, solo l'avviso di spedizione, la predetta lettera doveva ritenersi giunta all'indirizzo CP_2 del destinatario e, quindi, da lui presuntivamente conosciuta, ex art. 1335 c.c.;
- era infondata l'eccezione di prescrizione della perché, pur risultando ella un CP_3 fideiussore individuale, con conseguente inoperatività dell'art. 1310 c.c., la aveva CP_9 prodotto una lettera raccomanda di messa in mora ricevuta dalla stessa in data CP_3
19.6.2016, interruttiva della prescrizione nei suoi confronti;
- la doveva ritenersi obbligata – sia pure individualmente – nei confronti della CP_3 CP_9
sicché l'opposizione da lei proposta andava accolta solo nella parte in cui si doleva
[...] della solidarietà;
- era fondata la domanda di manleva di nei confronti del le cui eccezioni, CP_2 CP_4 compresa quella di prescrizione del diritto di manleva del , erano risultate tutte CP_2 infondate.
B. Giudizio di appello
Avverso la sentenza n. 6548/2021, pubblicata in data 15.7.2021, Parte_1 Pt_2
6 e , quest'ultima nella qualità di tutore Per_1 Parte_3 Parte_4 dell'interdetto tutti nella qualità di eredi con beneficio d'inventario di Parte_5
deceduto il 31.3.2007, hanno proposto tempestivo appello, con atto di Persona_1 citazione notificato, a mezzo pec, in data 2.2.2022 alla Controparte_1
nonché a e al fine di chiedere,
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, di:
- accogliere l'appello e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità della sentenza impugnata;
- accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla e, Controparte_1 conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 3830/2015;
-accertare e dichiarare che con il rilascio della fideiussione del 14.01.2017, Controparte_3 si era sostituita a con conseguente liberazione di quest'ultimo; Persona_1
- con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito tempestivamente in giudizio , con Controparte_2 comparsa di risposta depositata in data 15.2.2022 (a fronte dell'udienza di prima comparizione delle parti indicata nell'atto di appello per il giorno 5.5.2022), con cui ha spiegato appello incidentale nei confronti della avverso la sentenza di primo CP_9 grado, al fine di chiedere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa nei suoi confronti, di:
- dichiarare improcedibile ed inammissibile in rito, oltre che infondata nel merito, la domanda della , revocando il decreto ingiuntivo opposto n. 3830/2015; CP_9
- per l'effetto e in ogni caso, dichiarare da lui non dovuta la somma chiesta dalla CP_9 in via monitoria e, comunque, che nulla era dovuto dallo stesso per i titoli posti a base del decreto opposto e, comunque, estrometterlo dal giudizio;
Contr
- condannare la banca al risarcimento ex art. 96 c.p.c.;
- condannare la , o chi di ragione, al pagamento delle spese e delle competenze del CP_9 doppio grado di giudizio;
Si è costituito tempestivamente in giudizio, altresì, con comparsa di Controparte_4 costituzione depositata in data 15.2.2022, nella quale ha spiegato appello incidentale, al fine di chiedere, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, di :
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla nei CP_9
7 confronti dei fideiussori e e, conseguentemente, dichiarare Controparte_2 Persona_1 inammissibile e rigettare la domanda di pagamento proposta dalla nei confronti CP_9 degli stessi e, per l'effetto, la domanda di manleva proposta nei suoi confronti da CP_2
;
[...]
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, ex art. 1957 c.c., della CP_9 dall'azione nei confronti dei fideiussori e, conseguentemente, dichiarare inammissibile la domanda di pagamento da questa proposta in danno di e Persona_1 Controparte_2
e, di conseguenza, la domanda di manleva proposta nei suoi confronti da Controparte_3
; Controparte_2
-accertare e dichiarare la nullità della scrittura di garanzia posta a base della domanda di manleva e, conseguentemente, dichiarare nulla, inammissibile e infondata, quindi, rigettare la domanda di regresso proposta nei suoi confronti da;
Controparte_2
- condannare il chiamante e/o chi di ragione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge.
Si è costituita tempestivamente in giudizio, in data 5.4.2022, anche che ha Controparte_3 resistito all'appello principale proposto dagli eredi circa la sostituzione di essa Per_1 al de cuius nel rapporto di garanzia con , e ne ha chiesto il CP_3 Persona_1 CP_9 rigetto;
nel contempo, ha spiegato appello incidentale avverso la sentenza di primo grado al fine di chiedere di:
- riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui rigettava l'opposizione da lei proposta, confermando, per l'effetto, nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto;
- riformare la sentenza di primo grado, nella parte in cui la condannava in solido con gli altri opponenti al pagamento delle spese processuali e, per l'effetto, condannare le controparti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con l'accoglimento delle domande, eccezioni e conclusioni da lei rassegnate nel giudizio di primo grado.
Benché regolarmente citata in giudizio, non si è costituita la Controparte_1
che, quindi, deve essere dichiarata contumace.
[...]
In data 14.4.2022 è intervenuta nel presente giudizio nella qualità di CP_6 procuratrice di cessionaria di Controparte_5 Controparte_1 che ha contestato la fondatezza dell'appello principale e di tutti gli appelli incidentali e ne ha chiesto il rigetto;
nel contempo, ha spiegato appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, nella parte in cui, in motivazione, escludeva la natura solidale della garanzia prestata
8 da rispetto alle obbligazioni assunte dagli altri fideiussori, e Controparte_3 Controparte_2
e ha chiesto, pertanto, di dichiarare la solidarietà tra le obbligazioni di tutti i Persona_1 garanti;
con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza depositata in data 15.4.2022, all'esito del subprocedimento di inibitoria, ex artt. 283 e 351, commi 2 e 3, c.p.c., è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado nei confronti degli appellanti principali, eredi beneficiati Per_1
Con ordinanza depositata in data 20.5.2022, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata anche nei confronti degli appellanti incidentali, e Controparte_2 Controparte_4
Indi, all'udienza del 30.4.2025, la causa è stata assunta in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
C. Appello incidentale spiegato da quale procuratrice di CP_6 Controparte_5
[...
cessionaria di Controparte_1
Appare opportuno esaminare dapprima l'appello incidentale tempestivamente proposto da
- quale cessionaria della - rappresentata dalla sua procuratrice CP_5 CP_9
terza intervenuta nel giudizio di appello. CP_6
e, per essa, la sua procuratrice ha impugnato la sentenza di primo grado CP_5 CP_6 nella parte in cui il Tribunale, pur avendo correttamente qualificato le garanzie prestate dalla dal e dal come fideiussioni alla fideiussione prestata dalla CP_3 CP_2 Per_1 CP_9
affermava che la garanzia prestata dalla era “individuale” e non solidale
[...] CP_3 rispetto alle obbligazioni assunte dagli altri due garanti, e CP_2 Per_1
L'appellante incidentale nella qualità indicata, ha dedotto che non era dato capire CP_6 perché il primo giudice avesse escluso che la garanzia prestata dalla fosse solidale, CP_3 qualificandola come “individuale”; ed invero, le garanzie prestate dai tre fideiussori ( , CP_2
e avevano natura chiaramente solidale tra loro, trattandosi di Per_1 CP_3 confideiussioni alla fideiussione prestata da , in quanto avevano ad oggetto la CP_9 medesima obbligazione ed il soggetto garantito era lo stesso (garantivano le obbligazioni della Con società nei confronti della ) e, se uno dei tre fideiussori avesse pagato quanto CP_9 dovuto alla , il pagamento avrebbe avuto effetto liberatorio anche verso gli altri CP_9 due garanti;
del resto, la nel rilasciare la garanzia, aveva chiaramente affermato di CP_3 accettare tutte le clausole a suo tempo sottoscritte dal e dal , e tra queste vi Per_1 CP_2 era quella che prevedeva la solidarietà delle obbligazioni, per cui era evidente l'intento,
9 comune a tutti i confideiussori, di collegarsi reciprocamente alla garanzia del debitore principale verso lo stesso creditore garantito.
In via preliminare, si rileva che l'eccezione, formulata da di inammissibilità CP_4 dell'appello incidentale proposto da , e, per essa, dalla sua procuratrice CP_5 CP_6 perché tardivo, è infondata.
In particolare, ha dedotto che un appello incidentale tardivo è ammissibile solo quando CP_4
l'interesse ad impugnare sorga per effetto dell'appello principale, mentre, nel caso di specie,
l'interesse di ad impugnare la sentenza di primo grado preesisteva all'appello CP_5 principale degli eredi ed era sorto con l'emanazione della sentenza stessa, sicché Per_1 esso avrebbe dovuto essere proposto nei termini ordinari di impugnazione, mentre era stato proposto tardivamente, atteso che la sentenza oggetto di gravame era stata depositata in data
15.7.2021 e l'appello incidentale era stato proposto dal , rappresentata dalla CP_5 procuratrice solo in data 14.4.2022, quindi, oltre il termine semestrale scadente il CP_6
15.2.2022.
L'eccezione è infondata, in quanto l'interesse di , quale cessionaria della CP_5 CP_9
a proporre appello incidentale nasce non solo dall'appello principale degli eredi
[...] [...]
ma anche dall'appello incidentale di e dell'appello incidentale della Per_1 CP_2 CP_3
L'appello principale e l'appello incidentale di sono entrambi volti a contestare che la CP_2 lettera di messa in mora spedita nel 2014 dalla a sia stata ricevuta da CP_9 CP_2 quest'ultimo e, dunque, a contestare che sia idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti del e, ai sensi dell'art. 1310 c.c., nei confronti dell'altro fideiussore in CP_2 solido Persona_1
L'appello incidentale della è volto ad impugnare la statuizione della sentenza di CP_3 primo grado di condanna della stessa, in solido con con gli eredi al CP_2 Per_1 pagamento delle spese di lite (punto n. 4 del dispositivo), ravvisando un contrasto tra il punto n. 4) del dispositivo e la motivazione, nella parte in cui il Tribunale affermava che la fideiussione prestata dalla non era in vincolo di solidarietà con quella prestata dagli CP_3 altri garanti.
Orbene, l'interesse di , rappresentata dalla procuratrice all'appello CP_5 CP_6 incidentale si ravvisa nel fatto che, nell'ipotesi in cui si ritenesse che manchi la prova della ricezione, da parte, del della lettera di messa in mora del 16.6.2014, a lui inviata dalla CP_2
, l'eccezione di prescrizione sollevata dagli appellanti principali e dall'appellante CP_9
10 incidentale sarebbe stata comunque infondata, ove la fosse stata ritenuta CP_2 CP_3 obbligata in solido con e verso , perché, in tal caso, la lettera di CP_2 Per_1 CP_9 messa in mora della ricevuta dalla in data 19.6.2014 avrebbe avuto CP_9 CP_3 effetti interruttivi della prescrizione non solo nei confronti della ma anche, ex art. CP_3
1310 c.c., nei confronti dei coobbligati in solido, e gli eredi di Controparte_2 Per_1
[...]
Da quanto precede deriva che l'appello incidentale di , rappresentata dalla sua CP_5 procuratrice pur se tardivo (perché proposto oltre il termine di sei mesi dal deposito CP_6 della sentenza di primo grado), è ammissibile, ex art. 334 c.p.c., in quanto l'interesse di CP_5
a proporre detto appello incidentale nasce dall'appello principale degli eredi
[...] Per_1 ma nasce anche dagli appelli incidentali di e e, ai sensi dell'art. 343, comma CP_2 CP_3
2, c.p.c., se l'interesse a proporre appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa e e, per essa, la sua CP_5 procuratrice hanno proposto appello incidentale in data 14.4.2022, e, quindi, in data CP_6 addirittura anteriore alla prima udienza (5.5.2022) successiva alla proposizione dei suindicati appelli incidentali.
L'appello incidentale di , rappresentata dalla sua procuratrice oltre ad essere CP_5 CP_6 ammissibile, è fondato.
Vale evidenziare che il giudice di primo grado, mentre nella motivazione della sentenza impugnata (pag. 16), in sede di esame dell'opposizione proposta da Controparte_3 affermava: “vista l'infondatezza delle argomentazioni addotte, anche la deve CP_3 considerarsi obbligata – sia pure individualmente – nei confronti della banca sicché
l'opposizione proposta va accolta nella sola parte in cui si duole dell'asserita solidarietà”, nel dispositivo rigettava l'opposizione proposta dagli opponenti, ivi compresa la e CP_3 confermava il decreto ingiuntivo opposto, che ingiungeva a , agli eredi beneficiati CP_2 [...]
e alla il pagamento, in solido, in favore della , della somma di € Per_1 CP_3 CP_9
1.361.731,46, oltre interessi.
Pertanto, deve ritenersi che l'appello incidentale di , rappresentata dalla sua CP_5 procuratrice sia volto ad attingere solo la motivazione della sentenza di primo grado, in CP_6 relazione al passaggio argomentativo che qualificava la fideiussione prestata dalla CP_3 come “individuale” e non solidale e che, quindi, era in contrasto con il dispositivo della
11 medesima sentenza, che confermava il decreto ingiuntivo, contenente l'ingiunzione di pagamento, in solido, nei confronti della del e del CP_3 CP_2 Per_1
Tanto premesso, va rilevato che e sottoscrivevano una Controparte_3 Controparte_2 lettera, indirizzata alla , datata 8.1.1997, ricevuta dalla banca il 14.1.1998 ( CP_9 CP_5
e, per nella comparsa di risposta depositata nel presente giudizio, ha dedotto che
[...] CP_6 la data 8.1.1997 sulla lettera di fideiussione era scritta per errore in luogo di 8.1.1998), nella quale - dopo aver premesso che la si era costituita fideiubente, fino alla somma CP_9
Con di £. 3.342.857.000, a favore dell'ICS e nell'interesse della società per le obbligazioni da quest'ultima assunte nei confronti dell'Istituto erogante i mutui concessi in data 2.7.1990 e che e con lettera del 13.7.1990, si erano costituiti fideiussori Controparte_2 Persona_1 in favore della - il confermava il contenuto della lettera di fideiussione CP_9 CP_2 del 13.7.1990 sottoscritta da lui e dal mentre la dichiarava di costituirsi Per_1 CP_3 fideiubente, in luogo di della nei limiti e con le condizioni Persona_1 CP_9 indicate nella predetta lettera di fideiussione del 13.7.1990, che dichiarava di ben conoscere, di accettare e confermare con la sottoscrizione della lettera datata 8.1.1997; infine, a chiusura di quest'ultima lettera è indicato “Le fideiussioni sono individuali, limitate e senza vincolo di solidarietà”.
La con successiva lettera del 18.1.1998, indirizzata alla , comunicava a CP_3 CP_9 quest'ultima che, non essendo facultata a revocare o far decadere la fideiussione rilasciata da Con nell'interesse della ed a favore della , l'impegno fideiussorio Persona_1 CP_9 da lei assunto con la lettera dell'8.1.1998 era intendersi “in aggiunta alla fideiussioni già esistenti”.
Il primo giudice nella sentenza impugnata, effettivamente, non indicava le ragioni per le quali in motivazione aveva qualificato la fideiussione rilasciata dalla in favore della CP_3 CP_9 come “individuale” non solidale, mentre aveva qualificato come solidali le fideiussioni
[...] prestate dal e dal , considerandoli debitori in solido. Per_1 CP_2
Verosimilmente il primo giudice, anche senza esplicitarlo, valorizzava la precisazione contenuta a chiusura della lettera di fideiussione dell'8.1.1997, ricevuta dalla in CP_9 data14.1.1998, sottoscritta dalla e dal : “Le fideiussioni sono individuali, CP_3 CP_2 limitate e senza vincolo di solidarietà”, ma occorre considerare che la suddetta precisazione non era ripetuta nella successiva lettera di fideiussione del 28.1.1998, nella quale la CP_3
Contr comunicava alla che, poiché non aveva la facoltà di revocare o far decadere la CP_9
12 fideiussione prestata dal la fideiussione da lei assunta con la lettera dell'8.1.1998 era Per_1 da intendersi in aggiunta alle fideiussioni già esistenti di e . Per_1 CP_2
Pertanto, con la lettera del 28.1.1998 la si riconosceva obbligata, quale fideiubente, CP_3 nei confronti della Banca MPS di Siena unitamente a e senza alcuna CP_2 Per_1 limitazione, e, ai sensi dell'art. 1294 c.c., la solidarietà tra condebitori si presume, se dalla legge o tal titolo non risulta diversamente, e, nel caso, di specie, non risultava diversamente né dalla legge, né dal titolo, non riportando la lettera di fideiussione del 28.1.1998 l'indicazione
– presente, invece, nella lettera precedente – che le fideiussioni erano senza vincolo di solidarietà.
Peraltro, la nella lettera di fideiussione ricevuta dalla in data 14.1.1998, CP_3 CP_9 dichiarava di costituirsi fideiubente alle condizioni indicate nella lettera del 13.7.1990, che dichiarava di conoscere e di accettare, e tra queste condizioni vi è quella della solidarietà tra i fideiussori, di cui alla clausola sub lettera h (“…Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di ciascuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa …”); detta condizione di solidarietà, che sembrava derogata nella lettera di fideiussione dell'8.1.1997, ricevuta dalla in data 14.1.1998, per CP_9 effetto della previsione “Le fideiussioni sono individuali, limitate e senza vincolo di solidarietà”, si riespande e ritorna pienamente efficace nella lettera di fideiussione del
28.1.1998, nella quale non vi è alcuna indicazione sull'esclusione del vincolo della solidarietà, ma la si limitava a dichiarare solo che la fideiussione da lei prestata con CP_3 la lettera dell'8.1.1998 era da intendere in aggiunta alle fideiussioni già esistenti, rilasciate dal e dal CP_2 Per_1
Per altro verso, la solidarietà dell'obbligazione della con quella del e del CP_3 CP_2 [...] deriva anche dal fatto che le tre fideiussioni da loro rilasciate integrano una co- Per_1 fideiussione (alla fideiussione della ), come assunto da , e, per essa, CP_9 CP_5 dalla procuratrice CP_6
La giurisprudenza ha chiarito che, in caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, ricorre l'ipotesi della co-fideiussione, ex art. 1946 c.c., con conseguente possibilità di esercitare l'azione di regresso, ex art. 1304 c.c., quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca
13 consapevolezza dell'esistenza dell'altrui garanzia e con l'intento di garantire congiuntamente il medesimo debito;
quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori - perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri e, in ogni caso, se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fideiussori - la fideiussione deve qualificarsi "plurima" e non trova applicazione l'art. 1304 c.c. (cass. civ., 28.3.2023, n. 8697; cass. civ., 16.11.2027, n. 27243; cass. civ.,
14.7.2010, n. 16561).
Nel caso di specie i presupposti dell'ipotesi di co-fideiussione vi sono tutti: la era CP_3 pienamente consapevole delle fideiussioni prestate da e a cui aggiungeva la CP_2 Per_1
Con sua;
tutte e tre le fideiussioni erano prestate per il medesimo debito (quello della nei Contr confronti della banca;
non vi era nessuna espressa convenzione con il creditore ( CP_9
volta a tenere differenziata l'obbligazione della da quella del e del
[...] CP_3 CP_2 [...]
Per_1
Da quanto precede consegue che l'appello incidentale di , e, per essa, della sua CP_5 procuratrice deve essere accolto, e, per l'effetto, deve essere riformata la motivazione CP_6 della sentenza impugnata, nella parte in cui (pag. 16) affermava che, risultando la CP_3 obbligata individualmente nei confronti della , la sua opposizione andava accolta CP_9 nella sola parte in cui si doleva dell'asserita solidarietà, dovendosi, invece, ritenere che la fideiussione prestata dalla sia in vincolo di solidarietà con quella prestata da CP_3 CP_2
e nessuna riforma, invece, investe il dispositivo della medesima sentenza, in quanto Per_1 esso rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, con cui era ingiunto alla a e agli eredi beneficiati in solido, di pagare in favore della CP_3 CP_2 Per_1 CP_9 la somma di € 1.361.731,46, oltre interessi al tasso legale dal 26.1.2005 al saldo.
[...]
A questo punto si passa ad esaminare l'appello incidentale di Controparte_3
D. Appello incidentale dell'appellata Controparte_12
Con il primo motivo di appello incidentale, la ha impugnato la sentenza di primo
[...] CP_3 grado per contrasto tra motivazione e dispositivo, argomentando che il Tribunale, pur avendo affermato in motivazione che ella era obbligata individualmente nei confronti della CP_9
per cui la sua opposizione andava accolta nella sola parte in cui si doleva della
[...] solidarietà, nel dispositivo, al quarto capoverso, la condannava in solido con gli altri
14 opponenti ( ed eredi al pagamento delle spese di lite. CP_2 Per_1
La ha poi reiterato l'eccezione, già spiegata in primo grado, di carenza della sua CP_3 legittimazione passiva (rectius: difetto di titolarità passiva), deducendo che non era garante della perché non aveva mai rilasciato nessuna fideiussione nei confronti di CP_9
Con quest'ultima, né aveva partecipato al contratto di mutuo concluso tra la società e l'ICS, ma si era limitata a dichiarare di conoscere l'oggetto, le clausole e le condizioni contenute nella fideiussione rilasciata da e nei confronti della . CP_2 Per_1 CP_9
Ha dedotto, per l'ipotesi in cui fosse stata ritenuta sussistente anche una garanzia prestata da lei, che detta garanzia si sarebbe, al limite, aggiunta alla garanzia prestata dal senza Per_1 alcun vincolo di solidarietà, ma non avrebbe mai sostituito la garanzia del anche Per_1 perché, per dare luogo ad una sostituzione della garanzia, sarebbe stato necessario il consenso della banca garantita, mai intervenuto.
Su tali presupposti, la ha eccepito l'infondatezza della domanda formulata dagli CP_3 appellanti principali, eredi al punto n. 5) delle conclusioni del loro atto di appello, Per_1 laddove hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare che la con il rilascio della fideiussione del 14.1.2017, ricevuta dalla il CP_3 CP_9
14.1.1998, si era sostituita a con conseguente liberazione di quest'ultimo. Persona_1
Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
Con riferimento al denunciato contrasto tra motivazione e quarto punto del dispositivo, relativo alle spese di lite, si osserva che l'accoglimento dell'appello incidentale di , CP_5 rappresentata dalla sua procuratrice per effetto del quale deve essere riformata la CP_6 motivazione della sentenza di primo grado laddove qualificava la fideiussione della CP_3 come “individuale” e non solidale, comporta il rigetto del primo motivo di appello incidentale della CP_3
Ma il primo motivo di appello incidentale sarebbe stato, in ogni caso, infondato, anche ove la non fosse stata obbligata in solido con e gli eredi nei confronti CP_3 CP_2 Per_1 della , e tanto perché ella sarebbe stata in ogni caso soccombente nei confronti CP_9 della , al pari degli opponenti e e, ai sensi dell'art. 97, comma CP_9 CP_2 Per_1
1, c.p.c., il giudice può ben condannare in solido al pagamento delle spese più parti soccombenti, anche se non obbligate in solido, quando hanno interesse comune.
Anche le ulteriori doglianze proposte dall'appellante incidentale non colgono nel CP_3 segno.
15 Ed invero, la prestava, senza dubbio, anch'ella una fideiussione nei confronti della CP_3
Con
, volta a garantire le obbligazioni della società , avente lo stesso contenuto e le CP_9 stesse condizioni della fideiussione prestata il 13.7.1990 da e CP_2 Per_1 espressamente richiamate ed accettate dalla e, mentre nella lettera datata 8.1.1997, CP_3 ricevuta dalla in data 14.1.1998, la dichiarava che si costituiva CP_9 CP_3 fideiubente in luogo di nella successiva lettera del 28.1.1998, indirizzata alla Persona_1 medesima precisava che la sua fideiussione si aggiungeva alle fideiussioni già esistenti CP_9 del e del non avendo la facoltà di revocare la fideiussione prestata da CP_2 Per_1 quest'ultimo.
Pertanto, alla fideiussione prestata da e con la lettera del 13.7.1990 CP_2 Per_1 indirizzata alla , si aggiungeva la fideiussione della di cui alle lettere CP_9 CP_3 indirizzate alla dell'8.1.997, ricevuta il 14.1.1998, e del 28.1.1998. CP_9
D.2 Con il secondo motivo di appello incidentale, articolato in più difese, spesso ripetitive tra loro, la ha censurato la sentenza di primo grado per aver rigettato la sua opposizione, CP_3 confermando anche nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto.
Le doglianze espresse dalla nel paragrafo dedicato al secondo motivo di appello CP_3 incidentale, prima ancora che infondate nel merito, sono quasi tutte inammissibili, in quanto si risolvono nella riproposizione di difese già spiegate dalla stessa nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, già rigettate dal primo giudice con motivazioni, che non sono state specificamente ed efficacemente contestate con l'appello incidentale.
D.2.1. La ha dedotto che la lettera depositata dalla in allegato al ricorso CP_3 CP_9 monitorio non poteva essere qualificata né come fideiussione, né come garanzia autonoma, perché nulla per carenza dei requisiti di forma e di sostanza previsti dal TUB, che impone, a pena di nullità, che ogni eventuale garanzia, così come ogni contratto bancario, abbia forma scritta con l'indicazione di tutte le clausole e le condizioni contrattuali.
La censura è inammissibile, in quanto non confuta specificamente la motivazione con cui il primo giudice rigettava l'eccezione della medesima di nullità della fideiussione da lei CP_3 prestata per difetto di forma scritta, ai sensi dell'art. 117 TUB: il primo giudice argomentava che, a prescindere da ogni valutazione in ordine all'applicabilità dell'art. 117 TUB al caso di specie, la fideiussione, in ogni caso, doveva ritenersi redatta in forma scritta, atteso il rinvio per relationem ad altra fideiussione (il riferimento è alla fideiussione prestata dal e CP_2 dal in ordine alle modalità ed al suo contenuto. Per_1
16 La censura è, in ogni caso, infondata, atteso che la fideiussione è un contratto – che non rientra nei contratti bancari, e, quindi, è sottratta all'applicazione del TUB (cfr. cass. civ.,
24.1.2025, n. 1791, che esclude la mediazione obbligatoria in materia di fideiussione, proprio sul presupposto che la fideiussione non è contratto bancario) – a forma libera, di cui può essere fornita prova con ogni mezzo, anche con presunzioni (cass. civ., 23.12.2024, n. 34239).
D.2.2. La ha, poi, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato CP_3 dalla nei suoi confronti, in quanto dal momento del pagamento da parte della CP_9
alla notifica del decreto ingiuntivo erano trascorsi più di dieci anni, senza che ella CP_9 avesse mai ricevuto un atto interruttivo della prescrizione;
nonché l'inefficacia e/o decadenza della fideiussione, ai sensi dell'art 1957 c.c., per il decorso del termine semestrale e per aver la concesso nuovo credito alla obbligata principale GIS, seppur a conoscenza del CP_9 mancato pagamento delle rate di mutuo da parte della predetta GIS al creditore principale.
La censura, relativa alla reiterazione dell'eccezione di prescrizione, è inammissibile, perché oblitera del tutto il passaggio motivazionale della sentenza impugnata con cui il primo giudice rigettava l'eccezione di prescrizione già sollevata dalla in primo grado: la banca CP_3 aveva prodotto in atti una missiva – con allegata ricevuta di ritorno – giunta all'indirizzo della in data 19.6.2024, senz'altro interruttiva della prescrizione. CP_3
La censura relativa all'inefficacia e/o decadenza della fideiussione per inosservanza del termine di cui all'artt. 1957 c.c., è, del pari, inammissibile, perché presuppone la nullità della clausola della fideiussione che deroga all'art. 1957 c.c. (clausola di cui alla lettera e della fideiussione sottoscritta da e richiamata ed accettata dalla all'atto CP_2 Per_1 CP_3 della sottoscrizione della sua fideiussione), nullità che la faceva derivare dalla CP_3 violazione dell'art. 2 della legge “antitrust” n. 287/1990 e dal provvedimento della Banca
d'Italia del 2.5.2005, n. 55, che dichiarava la contrarietà alla normativa antitrust delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c., di reviviscenza e di sopravvivenza contenute nello schema predisposto dall'ABI per le fideiussioni. Tuttavia, il primo giudice rigettava l'eccezione di nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. per violazione della normativa “antitrust", perché, in disparte la mancata produzione del provvedimento amministrativo della Banca
d'Italia del 2.5.205, n. 55, detto provvedimento non sarebbe stato comunque suscettibile di incidere sui negozi a valle – qual era la fideiussione in oggetto – residuando in simili casi solo la mera tutela risarcitoria, che non era stata chiesta nel caso di specie (cass. civ., 2207/2005), e tale passaggio argomentativo non è stato contestato dall'appellante incidentale CP_3
17 L'ulteriore difesa della di decadenza dalla garanzia per aver la concesso CP_3 CP_9 nuovo credito alla obbligata principale GIS, seppur a conoscenza del mancato pagamento delle rate di mutuo da parte della predetta GIS al creditore principale, oltre a non assurgere ad un ammissibile motivo di appello incidentale, perché la si è limitata a reiterare CP_3
l'eccezione già proposta in primo grado, su cui il primo giudice non si è pronunciato, mentre avrebbe dovuto specificamente censurare l'omessa pronuncia del primo giudice su tale specifica eccezione, in violazione dell'art. 112 c.p.c. (cass. civ., 2.5.2018, n. 10406, anche in motivazione), è anche infondata nel merito, posto che non è ravvisabile nessuna concessione Con di nuovo credito da parte della alla , né l'appellante incidentale ha CP_9 CP_3 meglio precisato la circostanza.
D.2.3. La ha, inoltre, dedotto che l'intero compendio immobiliare, per il quale era CP_3
Con stato concesso il mutuo ipotecario dall'ICS alla , con atto di compravendita del 25.9.2000 Con era stato venduto dalla alla che si era accollata il mutuo, Parte_6
e, avendo la banca mutuante (ICS) accettato l'accollo del mutuo, gli eventuali coobbligati erano stati liberati.
Il motivo di appello è inammissibile, perché si limita alla reiterazione dell'eccezione di estinzione della garanzia, ex art. 1275 c.c., già proposta in primo grado e rigettata dal primo giudice con la motivazione che l'accollo del mutuo era cumulativo e non liberatorio, con conseguente inoperatività dell'art. 1275 c.c., motivazione che è stata del tutto obliterata dall'appellante incidentale.
D.2.4. L'appellante incidentale ha dedotto la decadenza dalla garanzia perché alla CP_3 era ben noto, per aver ricevuto le regolari comunicazioni, che tutte le CP_9 obbligazioni collaterali erano state sostituite da quelle dei due acquirenti, succeditisi nel tempo, e, precisamente, da e come si rilevava dai documenti Parte_7 Controparte_4 da lei depositati in primo grado.
La difesa, oltre a non integrare, anche in tal caso, un ammissibile motivo di appello incidentale, perché la si è limitata a reiterare l'eccezione già proposta in primo grado, CP_3 su cui il primo giudice non si era pronunciato, senza far valere lo specifico vizio di omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., (cass. civ., 2.5.2018, n. 10406, anche in motivazione), è anche infondata nel merito, per la dirimente ragione che la liberazione del fideiussore, mediante sostituzione con altro fideiussore, non può avvenire per mera volontà dei fideiussori, senza il consenso del creditore, e tanto in disparte ogni valutazione sulle
18 posizioni di e Controparte_4 Parte_7
D.2.5. Infine, la ha dedotto che la , surrogatasi nei diritti del creditore CP_3 CP_9 originario (ICS), aveva agito in regresso nei confronti dell'accollante Parte_6
nelle more fallita, ottenendo l'ammissione allo stato passivo – dichiarato esecutivo in
[...] data 9.2.2007 - in qualità di creditore ipotecario, per l'intera somma di € 1.313.731,46, ma non aveva mai fornito la prova di non aver incassato la somma;
in altri termini, l'eventuale credito vantato dalla nei confronti della e probabilmente anche nei CP_9 CP_3 confronti degli altri fideiussori, era inesistente o, quanto, meno parzialmente inesistente, in quanto la , ammessa allo stato passivo della quale creditore CP_9 Parte_6 ipotecario, non aveva mai provato la permanenza del credito successivamente all'esito del decreto ingiuntivo.
Il motivo di appello è infondato, ove si consideri che, in base ai principi di riparto dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., era onere della stessa obbligata nei confronti della CP_3
, provare l'estinzione del credito di quest'ultima, per aver trovato soddisfacimento CP_9 nell'ambito della procedura fallimentare della in sede di Parte_6 ripartizione dell'attivo, ma detta prova non è stata fornita.
Per quanto precede, l'appello incidentale di deve essere interamente rigettato. Controparte_3
E. Esame dei motivi di appello principale proposto dagli eredi beneficiati Pt_8
. Con il primo motivo di appello principale, gli eredi beneficiati hanno impugnato
[...] Per_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava l'eccezione di prescrizione da loro Contr sollevata, con la motivazione che, se pure era vero che dal momento in cui la banca aveva pagato all'ICS, risalente al 26.1.2005, alla notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo agli eredi – 8.7.2015 – erano passati più di dieci anni, Per_1 Persona_1 doveva considerarsi debitore in solido con , con conseguente operatività dell'art. 1310 CP_2
c.c., a mente del quale gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei riguardi degli altri debitori. Ne derivava – affermava Contr il primo giudice – che, poiché aveva ricevuto dalla banca una lettera di messa CP_2 in mora nel 2014, essa era in grado di interrompere la prescrizione anche nei riguardi degli eredi Per_1
Gli appellanti principali non hanno contestato che, ai sensi dell'art. 1310 c.c. gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti di un condebitore in solido producono effetti anche nei confronti degli altri debitori, ma hanno contestato che la , con la produzione CP_9
19 del solo avviso di spedizione, avesse fornito la prova della ricezione, da parte del , CP_2 dell'atto interruttivo della prescrizione, rappresentato dalla lettera di messa in mora del
19.6.2014, essendo necessario, a tal fine, il deposito dell'avviso di ricevimento, con la relativa sottoscrizione del destinatario (cass. civ., 13.11.2020, n. 25791; cass. civ. 19.7.2018, n.
19232; cass. civ., 21.6.2016, n. 12822).
E.2. Con il secondo motivo, gli eredi hanno censurato la sentenza di primo grado Per_1 nella parte in cui il primo giudice riteneva che la garanzia prestata dalla si CP_3 aggiungesse a quella prestata dal loro dante causa, e non la sostituisse, mentre Persona_1 era evidente che con la lettera dell'8.1.1997, ricevuta dalla il 14.1.1998, la CP_9 aveva liberato e tanto spiegava il motivo per cui la aveva CP_3 Persona_1 CP_9 inviato nel 2014 le lettere di costituzione in mora solo a coloro che avevano prestato la fideiussione, ovvero solo a e e non anche a e, per lui CP_2 CP_3 Persona_1 deceduto, ai suoi eredi.
Inoltre – hanno evidenziato gli appellanti principali – con la lettera del 28.01.1998, e CP_2 avevano precisato che le fideiussioni erano individuali, limitate e senza vincolo di CP_3 solidarietà, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 1310 c.c.
E.3. Il primo motivo di appello principale è infondato, e, pertanto, deve essere confermato il rigetto dell'eccezione di prescrizione del diritto di regresso della nei confronti CP_9 degli eredi beneficiati di seppure per motivazioni diverse da quelle espresse Persona_1 dal primo giudice nella sentenza impugnata.
Il primo giudice rigettava l'eccezione di prescrizione proposta dagli odierni appellanti principali in primo grado con la motivazione che, sebbene la avesse allegato solo CP_9
l'avviso di spedizione a della lettera di messa in mora del 16.6.2014, omettendo di CP_2 produrre la ricevuta di ritorno, la missiva doveva comunque reputarsi giunta all'indirizzo del destinatario e, quindi, da questi presuntivamente conosciuta, ex art. 1335 cc. E poiché
[...] era debitore in solido con , la lettera di mesa in mora del 16.4.2014 spedita Per_1 CP_2 al , aveva efficacia interruttiva della prescrizione non solo nei suoi confronti, ma, ai CP_2 sensi dell'art. 1310 c.c., anche nei confronti degli eredi di Persona_1
Il primo giudice richiamava l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, laddove difetti l'avviso di ricevimento, la produzione in giudizio di una lettera raccomandata, con il relativo avviso di spedizione, costituisce prova certa della spedizione, dalla quale, considerata la presunta regolarità del servizio postale, può farsi discendere l'ulteriore
20 presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza. Evidenziava, poi, che Contr la banca opposta aveva prodotto l'estratto del sito web di Poste Italiane, dal quale risultava l'avvenuta consegna della raccomandata in questione all'indirizzo del in CP_2 data 19.6.2014, affermando che simile risultanze rappresentavano elementi di prova indiziari sull'esito della spedizione della raccomandata (cass. civ., 17810/2020).
Tuttavia, all'orientamento seguito dal primo giudice, secondo cui dalla ricevuta di spedizione di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza, ex art. 1335 c.c. (cass. civ., 11.1.2019, n. 511; cass. civ., 12.10.2017, n. 24015; cass. civ., 19.8.2016, n. 17204), se ne contrappone un altro, consolidatosi più di recente, a cui questo Collegio intende aderire, secondo cui la raccomandata con avviso di ricevimento inviata a mezzo del servizio postale, nella specie contenente atto stragiudiziale di costituzione in mora volto ad interrompere la prescrizione, si presume giunta a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento, solo quando non sia contestata la ricezione;
in caso di contestazione della ricezione della raccomandata da parte del destinatario, ai fini dell'operatività della presunzione di conoscenza, di cui all'art. 1335
c.c., occorre la verifica da parte del giudice di merito dell'esito della spedizione, sulla base delle risultanze dell'avviso di ricevimento e di ogni altro mezzo utile (cass. civ., 29.4.2025, n.
11321; cass. civ., 6.11.2024, n. 28580; cass. civ., 27.10.2022, n. 31845; cass. civ.,
13.11.2020, n. 25791; cass. civ., 19.7.2018, n. 19232; cass. civ., 21.6.2016, n. 12822).
Nel caso di specie , sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, contestava la CP_2 ricezione della lettera raccomandata datata 16.6.2014, onde, al fine di provare l'avvenuta consegna della raccomandata al destinatario, sarebbe stato necessario il deposito dell'avviso di ricevimento, che invece non risulta in atti.
Né le risultanze del sito web delle Poste, valorizzate dal primo giudice come prova indiziaria della ricezione della lettera raccomandata da parte del suo destinatario, sono idonee a provare la consegna della raccomandata al destinatario, in quanto, per insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità, il deposito dell'avviso di ricevimento non può essere surrogato dall'esibizione di copia della stampa dell'esito della notificazione emergente dal sito delle
Poste Italiane, perché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione
(cass. civ., 16.12.2022, n. 36900; cass. civ., 28.11.2014, n. 25285).
Deve allora concludersi che non vi è prova che la lettera di messa in mora del 16.6.2014,
21 inviata dalla a , sia stata da questi ricevuta, con la conseguenza CP_9 Controparte_2 che la predetta lettera del 16.4.2014 non è idonea ad interrompere la prescrizione né nei confronti del , né nei confronti del suo obbligato in solido, e, per lui CP_2 Persona_1 deceduto, dei suoi eredi.
Tuttavia, per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale spiegato da , CP_5 rappresentata dalla sua procuratrice deve ritenersi che la fideiubente CP_6 Controparte_3 sia obbligata in solido con gli altri confideiussori, e con la Controparte_2 Per_1 Per_1 conseguenza che la lettera di messa in mora della ricevuta dalla in data CP_9 CP_3
19.6.2014 vale ad interrompere la prescrizione, non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti di e degli eredi beneficiati di Controparte_2 Persona_1
Pertanto, il termine decennale di prescrizione del diritto di credito fatto valere dalla CP_9 nei confronti degli eredi beneficiati di che inizia a decorrere dal
[...] Persona_1
Contr 26.1.2005 (data dell'effettivo pagamento da parte della banca all'ICS), è interrotto, ex art. 1310 c.c., in data 19.6.2014, per effetto della lettera di messa in mora ricevuta dalla coobbligata solidale, nella predetta data del 19.6.2014, sicché alla data di notifica del CP_3 ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo agli eredi nel luglio 2015, nessuna Per_1 prescrizione era maturata.
E' appena il caso di osservare la , nel giudizio di primo grado, e la sua cessionaria CP_9
, a mezzo della sua procuratrice nel presente giudizio di appello, hanno CP_5 CP_6 eccepito l'interruzione della prescrizione – che è anche rilevabile d'ufficio – del diritto di regresso della nei confronti degli eredi e di per effetto non solo CP_9 Per_1 CP_2 della lettera di messa in mora del 16.6.2014 spedita al , ma anche della lettera di CP_2 messa in mora del 16.6.2014 spedita alla e da lei ricevuta il 19.6.2014, sul CP_3 presupposto che e fossero fideiussori Persona_1 Controparte_2 Controparte_3 obbligati in solido.
E.4. E' infondato anche il secondo motivo di appello principale, in quanto la fideiussione rilasciata dalla alla si aggiungeva alle fideiussioni già rilasciate in CP_3 CP_9 precedenza, in data 13.7.1990, dal e dal come risulta chiaramente dalla CP_2 Per_1 lettera della del 28.1.1998, indirizzata alla , nella quale andava a CP_3 CP_9 CP_3 chiarire espressamente che, in modifica di quanto dichiarato nella precedente lettera dell'8.1.1997, ricevuta dalla , la sua fideiussione era da ritenersi in aggiunta alle CP_9 fideiussioni già esistenti del e del CP_2 Per_1
22 Per quanto precede, l'appello principale deve essere interamente rigettato.
F. Esame dell'appello incidentale di Controparte_13
Con il primo motivo di appello incidentale, ha ribadito il disconoscimento
[...] CP_2 formale della conformità all'originale, ex art. 2719 c.c., della copia della lettera di messa in mora datata 19.6.2014, che assumeva mai ricevuta;
ha contestato le risultanze della ricerca telematica sul tracciamento della missiva, che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non provava in nessun modo che la stessa fosse stata consegnata al destinatario nelle forme di legge, e ha dedotto che non poteva ritenersi provata la consegna nei suoi confronti della missiva sulla base del solo avviso di spedizione, richiamando la giurisprudenza evocata dagli appellanti principali (cass. civ., 13.11.2020, n. 25791).
F.2. Con il secondo motivo di appello incidentale, il ha dedotto che, in conseguenza CP_2 di quanto dedotto con il primo motivo di appello, era fondata la sua eccezione di prescrizione del diritto di credito della nei suoi confronti, in quanto l'escussione della polizza CP_9 nei confronti della era avvenuta il 2.8.2004 da parte di ICS – ovvero il 26.1.2005, CP_9 data dell'avvenuto pagamento – e il ricorso monitorio ed il decreto ingiuntivo opposto erano stati a lui notificati il 29.7.2015, sicché il termine decennale di prescrizione per esercitare il diritto era decorso.
I primi due motivi di appello non colgono nel segno, perché, anche se, effettivamente, non vi
è prova della ricezione, da parte del , della lettera di messa in mora datata 16.6.2014, CP_2
a lui indirizzata dalla , onde essa non può valere come atto interruttivo della CP_9 prescrizione – ed in proposito si richiamano le considerazione espresse a fondamento del rigetto del primo motivo di appello degli appellanti principali – tuttavia, non per questo è fondata l'eccezione di prescrizione del . CP_2
E' appena il caso di osservare che, a fronte della non idoneità della lettera di messa in mora datata 16.6.2014, indirizzata dalla al , ad interrompere la prescrizione nei CP_9 CP_2 confronti di quest'ultimo, perde ogni rilevanza la contestazione, da parte del , della CP_2 conformità all'originale della copia della lettera di messa in mora datata 16.6.2014.
Per effetto dell'accoglimento dell'appello incidentale spiegato da deve Controparte_14 ritenersi che la fideiubente sia obbligata in solido con gli altri confideiussori Controparte_3
e con con la conseguenza che la lettera di messa in mora ricevuta dalla CP_2 Per_1 in data 19.6.2014 vale ad interrompere la prescrizione, non solo nei suoi confronti, CP_3 anche nei confronti del (oltre che degli eredi di . CP_2 Persona_1
23 Pertanto, poiché il termine decennale di prescrizione del diritto di credito fatto valere dalla nei confronti di , che inizia a decorrere dal 26.1.2005, che è la data CP_9 CP_2
Contr dell'effettivo pagamento da parte della banca all'ICS (tale dies a quo della prescrizione
è stato individuato dal primo giudice in maniera ormai irrevocabile), è interrotto in data
19.6.2014, per effetto della lettera di messa in mora ricevuta dalla coobbligata CP_3 solidale, alla data di notifica al del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo – CP_2
29.7.2015 - nessuna prescrizione era maturata.
F.3. Con il terzo motivo di appello incidentale, ha reiterato l'eccezione, già proposta CP_2 nell'atto di opposizione in primo grado e rigettata dal primo giudice, di avvenuta estinzione della sua fideiussione, ai sensi dell'art. 61, comma 2, LF (“Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito”) e dell'art. 1955 c.c. (secondo cui la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore), in quanto né egli, né Con gli altri fideiussori avrebbero potuto surrogarsi nella garanzia ipotecaria prestata dalla in favore di ICS, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice.
Il primo giudice interpretava la doglianza del , che non è di piana comprensione, nel CP_2 senso che il , deducendo il mancato soddisfacimento integrale del credito CP_2 dell'originario creditore mutuante, ICS, lamentava l'impossibilità di un regresso, da parte della , nei confronti del fallimento della – che, CP_9 Parte_6
Con quando era in bonis si era resa acquirente del compendio immobiliare della , accollandosi il relativo mutuo erogato dall'ICS – da cui sarebbe derivata l'impossibilità, per lui e per gli altri fideiussori opponenti, ove avessero pagato alla , di surrogarsi nella posizione CP_9 di quest'ultima, con conseguente estinzione della fideiussione.
Il primo giudice rigettava l'eccezione, con la motivazione secondo cui, in disparte i dubbi sull'operatività nel caso di specie dell'art. 61 L.F., risultava assorbente e dirimente la lettera, in atti, di surroga della nelle ragioni di credito dell'ICS, nonché l'intervenuto CP_9 progetto dello stato passivo del fallimento della , nel quale figurava anche il credito CP_10 della , tutte circostanze che attestavano la facoltà per i fideiussori opponenti di CP_9 surrogarsi nella posizione della , ove avessero adempiuto all'obbligazione nei CP_9 confronti quest'ultima.
Orbene, il terzo motivo di appello incidentale del è inammissibile, perché si risolve CP_2 nella pedissequa reiterazione dell'eccezione di estinzione della fideiussione, ex artt. 61,
24 comma 2, LF e 1955 c.c., già formulata nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, e rigettata dal primo giudice con la suindicata motivazione, avverso cui l'appellante incidentale non ha sollevato nessuna censura, obliterandola completamente.
F.4. Con il quarto motivo di appello incidentale, il si è doluto dell'omessa CP_2 pronuncia, da parte del primo giudice, sull'eccezione di violazione, da parte della , CP_9 del dovere di protezione nei suoi confronti, per non aver la rifiutato il pagamento CP_9 all'ICS, formulando nei confronti di quest'ultimo l'exceptio doli.
Il ha dedotto, in particolare, che la aveva avuto nei suoi confronti un CP_2 CP_9 comportamento scorretto, in quanto, in virtù del dovere di protezione in favore del proprio garante, avrebbe dovuto opporre all'ICS, che chiedeva di escutere la fideiussione, l'exceptio doli, rifiutando il pagamento, atteso che la era stata costretta a chiedere all'ICS , CP_9
“a titolo di cortesia”, di ottenere la surroga parziale nella garanzia ipotecaria rilasciata dalla Con
in favore dell'ICS, in quanto tale surroga non era prevista, ma, anzi, espressamente denegata nell'originaria fideiussione prestata dalla in favore dell'ICS. CP_9
Il ha concluso che non poteva essere tenuto a pagare alla in CP_2 CP_9 conseguenza di una condotta illegittima di quest'ultima, che aveva omesso di proteggere e tutelare gli interessi del proprio fideiussore.
Il motivo di appello è infondato, perché, è vero che il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di estinzione della fideiussione prestata dal in favore CP_2 della per violazione dei doveri di protezione da parte di quest'ultima, ma è, CP_9 altresì, vero che detta eccezione, esaminata in questa sede, risulta infondata per le ragioni che seguono.
Va rilevato che nella fideiussione rilasciata in data 3.8.1990 dalla nell'interesse CP_9
Con della società , parte mutuataria, nei confronti della banca mutuante ICS, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni della parte mutuataria, fino al limite di £.
3.342.857.000, era espressamente previsto (art. 8) che il garante non poteva esercitare il diritto di regresso o di surroga a lui spettante ex lege o per convenzione nei confronti della parte mutuataria sino a quando ogni ragione di credito dell'Istituto finanziatore non fosse stata interamente estinta. Pertanto, la non avrebbe potuto rifiutare il pagamento CP_9 all'ICS, in esecuzione della fideiussione prestata, adducendo come giustificazione del rifiuto la mancata surroga nelle garanzie ipotecarie dell'ICS, in quanto tale mancanza era espressamente prevista dall'art. 8 della fideiussione rilasciata dalla di cui CP_9
25 l'appellante incidentale non ha provveduto neanche a denunciare la nullità, al fine di CP_2 escluderne l'operatività.
In ogni caso, con scrittura privata autenticata del 4.1.2007, sottoscritta da , CP_9 rappresentata da Mes Gestione Crediti Banca S.p.A., e dall'ICS - dopo aver premesso che in sede di verifica dello stato passivo nel fallimento della il G.D. Parte_6 aveva negato il riconoscimento della prelazione ipotecaria in favore della (che CP_9 aveva provveduto in data 26.1.2005 al pagamento in favore dell'ICS della somma di €
1.361.781,64, in esecuzione della fideiussione), non essendo stata la surroga, parziale, annotata a margine dell'iscrizione ipotecaria, ai sensi dell'art. 2857, ultimo comma, c.c., né poteva essere annotata per effetto dell'art. 8 della fideiussione – l'ICS, “a puro titolo di cortesia”, rilasciava il necessario assenso alla surroga parziale nella prelazione ipotecaria da parte della fino alla concorrenza della somma di € 1.313.731,46, da annotarsi a CP_9
Con margine delle ipoteche iscritte a favore dell'ICS ed a carico della società .
Risulta, quindi, che la anche se dopo il pagamento della somma di € CP_9
1.313.731,46 in favore dell'ICS, otteneva da quest'ultimo l'assenso alla surroga nelle sue garanzie ipotecarie fino alla concorrenza della somma di € 1.313.731,46, e tanto le consentiva l'ammissione allo stato passivo nell'ambito del fallimento della con il Parte_6 grado di creditore ipotecario, onde non si è consumato nessun pregiudizio nei confronti del fideiussore . CP_2
F.5. Con il quinto motivo di appello, l'appellante incidentale ha eccepito la nullità CP_2 delle clausole, contenute nella lettera di fideiussione da lui sottoscritta, “a prima richiesta”,
“senza eccezioni”, nonché di deroga all'art. 1957 c.c. e di limitazione del regresso o della surroga, sia ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, Codice del Consumo, sia per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della legge “antitrust” n. 287 del 1990, perché dette clausole erano conformi a quelle contenute nello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003, e che erano state sanzionate dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2.5.2005.
Il quinto motivo di appello è infondato.
L'eccezione di nullità delle surrichiamate clausole contenute nella lettera di fideiussione firmata dal in data 13.7.1990, per essere esse vessatorie, ai sensi dell'art. 33 del CP_2
Codice del Consumo, è stata rigettata dal primo giudice con la motivazione che il CP_2 non potesse essere considerato un consumatore, in quanto aveva prestato fideiussione a garanzia di un debito contratto da una società facente capo ad un proprio gruppo, sicché tale
26 rapporto contrattuale non poteva che farsi rientrare nell'ambito di un'attività afferente alla professione specificamente svolta.
Il , in sede di appello incidentale, ha criticato la motivazione del primo giudice CP_2 deducendo che la circostanza che egli avesse prestato fideiussione a garanzia di un debito contratto da una società facente capo ad un proprio gruppo era errata e non era emersa dagli atti di causa, né dal testo della fideiussione prestata;
pertanto, egli si era costituito garante spendendo il suo nome e non quello del preteso gruppo societario a cui il primo giudice aveva ritenuto di collegarlo.
Il motivo di appello, con cui si denuncia la nullità delle clausole della fideiussione per violazione del Codice del Consumo, è infondato per la dirimente ragione che il Codice del
Consumo, introdotto con il D. Lgs. 6.9.2005, n. 205, ed entrato in vigore in data 23.10.2005, non è all'evidenza applicabile alla fideiussione di , perché rilasciata in data CP_2
13.7.1990, e, quindi, in epoca di molto anteriore all'introduzione del Codice del Consumo, e tanto a prescindere dal fatto che il abbia prestato la fideiussione in qualità di CP_2 consumatore o meno.
Quanto all'eccezione di nullità delle clausole contenute nella fideiussione rilasciate dal perché riproduttive di quelle sanzionate da nullità dalla Banca d'Italia con CP_2 provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005, detta eccezione, pur essendo ammissibile, benché formulata dal per la prima volta in appello, trattandosi di CP_2 eccezione in senso lato, è, in ogni caso infondata, per la dirimente ragione, già espressa dal primo giudice con riferimento alla medesima eccezione di nullità formulata dalla in CP_3 relazione alla sua fideiussione, che non è suffragata da nessun elemento di prova tempestivamente prodotto, non risultando in atti il provvedimento della Banca d'Italia del
2.5.2005, che costituisce “prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale” (cfr., cass. civ., sez. un., 30.12.2021, n. 41994, in motivazione), e che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c., né – si aggiunge in questa sede – lo schema contrattuale ABI, indispensabile per verificare la effettiva corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione a quelle oggetto di censura da parte della Banca d'Italia
(cass. civ., 15.11.2024, n. 30383; cass. civ., 8.1.2025, n. 416; cass. civ.,13.1.2025, n. 863).
In più, la fideiussione rilasciata dal , oltre a non essere una fideiussione omnibus (il CP_2 provvedimento della Banca D'Italia n. 55 del 2005 concerne solo le fideiussioni omnibus;
cfr. cass. civ., 16.10.2014, n. 26847), è stata sottoscritta in data 13.7.1990, in un periodo di molto
27 antecedente a quello oggetto dell'indagine della Banca d'Italia sfociata nel menzionato provvedimento del 2.5.2005, che ha riguardato l'arco temporale compreso tra il 2002 e il
2005, sicché l'appellante incidentale non può avvalersi del valore di prova CP_2 privilegiata del provvedimento della Banca D'Italia n. 55 del 2.5.2005 in ordine al collegamento funzionale tra una accertata intesa anticoncorrenziale, vietata, “a monte”, e la fideiussione “a valle”.
G. Esame dei motivi di appello incidentale proposto da Controparte_4
G.1. Con il primo motivo di appello incidentale, ha impugnato la sentenza di Controparte_4 primo grado nella parte in cui rigettava l'eccezione proposta da di prescrizione del CP_2 diritto di credito fatto valere nei suoi confronti dalla e ha svolto Controparte_1 argomentazioni del tutto sovrapponibili a quelle svolte dallo stesso , appellante CP_2 incidentale, e dagli appellanti principali, eredi al fine di affermare che il solo avviso Per_1 di spedizione, allegato alla lettera di messa in mora datata 16.6.2014, indirizzata dalla CP_9 al , in mancanza dell'avviso di ricevimento, non era idoneo a provare la
[...] CP_2 ricezione della predetta lettera di messa in mora da parte del , sicché detta lettera non CP_2 valeva ad interrompere la prescrizione del diritto di credito della nei confronti di CP_9
. CP_2
Il motivo di appello non coglie nel segno e, in proposito, si richiamano le considerazioni poste a fondamento del rigetto del primo motivo di appello degli appellanti principali e del primo motivo dell'appello incidentale proposto da , ribadendo, in questa sede, che il solo
CP_2 avviso di spedizione allegato alla lettera raccomandata del 16.6.2014 inviata al , in
CP_2 mancanza dell'avviso di ricevimento, non consente di ritendere provata la ricezione della lettera predetta da parte del . Tuttavia, la lettera di messa in mora del 16.6.2014
CP_2 inviata dalla alla e da quest'ultima ricevuta in data 19.6.2014 vale ad CP_9 CP_3 interrompere la prescrizione, ex art. 1310 c.c., anche nei confronti del , coobbligato in
CP_2 solido con la CP_3
G.2. A questo punto appare opportuno esaminare il terzo motivo di appello incidentale, nella parte in cui il ha impugnato la sentenza di primo grado per aver rigettato la sua CP_4 eccezione di prescrizione del diritto di manleva fatto valere dal nei suoi confronti. CP_2
In particolare, nella comparsa di risposta depositata nel giudizio di primo grado, il CP_4 eccepiva la prescrizione del diritto di manleva del nei suoi confronti per essere CP_2 decorsi più di dieci anni tra il 17.3.2003 – giorno dell'assunzione dell'obbligo di manleva – ed
28 il 9.2.2017 – giorno della notifica dell'atto di chiamata in causa nei suoi confronti, ma il giudice di primo grado rigettava detta eccezione di prescrizione perché riteneva che il credito del nei confronti del dovesse ritenersi sorto nel momento in cui la banca si era CP_2 CP_4 rivolta al per il pagamento, ossia nel 2014, e, quindi, era da tale momento che CP_2 decorreva il termine decennale di prescrizione, che, pertanto, non era ancora scaduto alla data del 9.2.2017, data della notifica al dell'atto di chiamata in causa da parte del . CP_4 CP_2
Il con il terzo motivo di appello incidentale, ha criticato l'iter argomentativo del primo CP_4 giudice deducendo che il termine di decorrenza della prescrizione del diritto di manleva del non poteva essere individuato nella data della richiesta di pagamento da parte della CP_2
al , venendo meno in tal caso il principio di certezza nei rapporti CP_9 CP_2 giuridici, perché il garante sarebbe stato vincolato alla prestazione della garanzia per un tempo indeterminato.
La censura è fondata per le ragioni e nei termini di seguito indicati.
Con la dichiarazione del 17.3.2003, indirizzata al , il richiamando la CP_2 CP_4
Con fideiussione prestata dal a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società nei CP_2
Con confronti dell'ICS per il mutuo da esso concesso alla , assumeva l'obbligo di tenere indenne il da ogni richiesta di pagamento che gli potesse essere effettuata dalla CP_2
(sulla base della fideiussione prestata in favore di quest'ultima dal ), CP_9 CP_2 senza che il dovesse anticipare e pagare la somma oggetto di garanzia e gli interessi, CP_2
e, pertanto, si impegnava a provvedere, a semplice richiesta del , a versargli, entro un CP_2 giorno, le somme a lui richieste dalla garantita o dalla fideiubente o dagli altri garanti in via di regresso.
Orbene, poiché, ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, il diritto del manlevato nei confronti del CP_2
Contr mallevadore poteva essere fatto valere solo dal momento in cui la avesse CP_4 CP_9 escusso la fideiussione prestata dal e non invece dalla data di assunzione dell'obbligo CP_2 di manleva (17.3.2003).
In occasione della trattazione del primo motivo di appello incidentale del del primo CP_4 motivo di appello incidentale del e del primo motivo di appello principale, è stato CP_2 ritenuto che, contrariamente a quanto assunto dal primo giudice, non vi è la prova che la richiesta di pagamento della somma di € 1.361.781,64, datata 16.6.2014, indirizzata dalla al , corredata del solo avviso di spedizione, sia stata ricevuta dal , CP_9 CP_2 CP_2
29 con la conseguenza che la prescrizione del diritto di manleva del nei confronti del CP_2 non può decorrere da tale richiesta di pagamento risalente a 16.6.2014, come affermato CP_4 dal primo giudice, proprio perché non vi prova che detta richiesta di pagamento sia mai stata conosciuta dal . CP_2
Risulta dalla documentazione in atti che la richiesta di pagamento datata 16.6.2014 sia stata preceduta da altra analoga richiesta di pagamento datata 26.1.2005, inviata dalla CP_9 al , e da questi ricevuta in data 11.2.2005 (proprio nella data del 26.1.2005 la CP_2 CP_9 provvedeva a pagare all'ICS la somma di € 1.361.781,64); pertanto, è sin dalla data
[...] dell'11.2.2005 che il avrebbe potuto far valere il diritto di manleva nei confronti del CP_2 ed è, quindi, dalla data dell'11.2.2005 che inizia a decorrere il termine decennale di CP_4 prescrizione del diritto del nei confronti del Tuttavia, dalla data CP_2 CP_4 dell'11.2.2005 alla data del 9.2.2017, data della notifica al dell'atto di chiamata in causa CP_4 da parte del , sono decorsi più di dieci anni, per cui il diritto di manleva del CP_2 CP_2 nei confronti del è prescritto. CP_4
Non osta all'accoglimento del motivo di appello incidentale del volto a censurare la CP_4 sentenza di primo grado per aver rigettato la sua eccezione di prescrizione, il fatto che il CP_4 abbia individuato un erroneo dies a quo del termine di prescrizione, in quanto, per orientamento costante della giurisprudenza, l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare del diritto, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni delle parti (cass. civ., 27.10.2021, n. 30303; cass. civ., 27.6.2016, n. 15631).
Né osta all'accoglimento del predetto motivo di appello il fatto che il giudice di appello abbia individuato un termine di decorrenza della prescrizione diverso da quello individuato dal primo giudice (lettera datata 16.6.2014) e da quello individuato dall'appellante incidentale
(17.3.2003, data della dichiarazione di manleva), in quanto la Corte di Cassazione ha CP_4 chiarito che, qualora il motivo di appello si incentri sulla prescrizione del diritto, l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del “dies a quo”, rimane
“sub iudice” e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto preliminare per ritenere fondata l'eccezione di prescrizione dedotta con l'impugnazione; inoltre, la mancata proposizione di specifiche
30 censure non determina la formazione del giudicato interno sul “dies a quo” della prescrizione, giacché il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di decisione che ricollega ad un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi della fattispecie estintiva, coma la decorrenza del “dies a quo” (cass. civ.,
7.11.2022, n. 32683).
In conclusione, in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale proposto dal in CP_4 relazione alla censura della prescrizione, il diritto di manleva del nei confronti del CP_2 deve ritenersi prescritto, e, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la CP_4 domanda di manleva del nei confronti del deve essere rigettata. CP_2 CP_4
L'accoglimento del terzo motivo di appello incidentale del relativo alla censura sulla CP_4 prescrizione, rende ultroneo l'esame dell'ulteriore censura in cui si articola il terzo motivo, relativa alla nullità della dichiarazione di manleva del 17.3.2003 per nullità della causa, nonché del secondo motivo di appello, volto ad impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui rigettava l'eccezione di di decadenza della dalla garanzia nei CP_2 CP_9 suoi confronti per mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
H. Le spese processuali
Poiché sono stati rigettati l'appello principale proposto dagli eredi beneficiati e gli Per_1 appelli incidentali proposti da e nei confronti Controparte_2 Controparte_3 dell'appellata , le spese del giudizio di primo grado nei confronti delle suindicate CP_9 parti restano ferme, mentre devono essere regolate le spese del presente giudizio di appello.
Non deve essere previsto nulla per le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti principali, eredi gli appellanti incidentali e da Per_1 Controparte_2 Controparte_3 una parte, e l'appellata dall'altra, perché Controparte_1 quest'ultima è risultata vittoriosa, ma è rimasta contumace e, quindi, non ha sopportato spese di cui essere rimborsata.
Le ragioni della sono state sostenute nel presente giudizio dalla cessionaria CP_9 [...]
rappresentata dalla sua procuratrice che ha spiegato anche appello CP_5 CP_6 incidentale nei confronti della per cui occorre regolare le spese processuali tra la CP_3 cessionaria , da una parte, e gli appellanti principali, eredi e gli appellanti CP_5 Per_1 incidentali e dall'altra. Controparte_2 Controparte_3
Dette spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., degli appellanti principali, eredi
31 beneficiati e degli appellanti incidentali e e sono Per_1 Controparte_2 Controparte_3 liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al DM 55/2014
e succ. mod., utilizzando quale scaglione di riferimento quello da € 1.000.000,01 a €
2.000.000,00 (assumendo come valore della causa di appello l'ammontare della somma di €
1.361.731,46, ingiunta con il decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza di primo grado, di cui gli appellanti principali e i suindicati appellanti incidentali hanno chiesto la riforma), ed applicando i valori minimi per la fase istruttoria/di trattazione, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Il rigetto dell'appello incidentale del nei confronti della CP_2 Controparte_1 determina il rigetto della domanda del primo ex art. 96 c.p.c. nei confronti della
[...] seconda.
La sentenza di primo grado è stata, invece, riformata in relazione alla domanda di manleva proposta dal nei confronti del e tanto determina una diversa regolamentazione CP_2 CP_4 delle spese del giudizio di primo grado relative al rapporto processuale tra e CP_2 CP_4 spese che il primo giudice poneva a carico di CP_4
In base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., da valutarsi all'esito del presente giudizio, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di nei CP_2 confronti di CP_4
Le spese del giudizio di primo grado, relative al rapporto processuale tra e CP_2 CP_4 sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 2 allegata al DM
55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da € 1.000.000,01 a
€ 2.000.000,00 (assumendo come valore della causa di primo grado tra e CP_2 CP_4
l'ammontare della somma di € 1.361.731,46 ingiunta al ed oggetto della domanda CP_2 di manleva proposta dal nei confronti del , applicando i valori minimi per la CP_2 CP_4 fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre fasi.
Le spese del presente giudizio di appello, relative al rapporto processuale tra e CP_2
sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n. 12 allegata al CP_4
DM 55/2014 e succ. mod., utilizzando come scaglione di riferimento quello da €
1.000.000,01 a € 2.000.000,00 (assumendo come valore della causa di appello tra e CP_2
l'ammontare della somma di € 1.361.731,46, ingiunta al ed oggetto della CP_4 CP_2 domanda di manleva proposta dal nei confronti del rigettata in appello) CP_2 CP_4
32 applicando i valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, non essendo stata espletata attività istruttoria, ed i valori medi per tutte le altre tre fasi.
In considerazione del rigetto dell'appello principale, proposto dagli eredi beneficiati Per_1
e degli appelli incidentali proposti da e deve essere Controparte_2 Controparte_3 dichiarata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabile ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 1.1.2013), la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dei sundicati appellanti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, rispettivamente, per la proposizione dell'appello principale e degli appelli incidentali.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3
, quest'ultima nella qualità di tutore di tutti nella Parte_4 Parte_5 qualità di eredi con beneficio d'inventario di deceduto il 31.3.2007, nei Persona_1 confronti della nonché di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e con l'intervento quale procuratrice di
[...] Controparte_4 CP_6 [...]
quest'ultima cessionaria di avverso la CP_5 Controparte_1 sentenza del Tribunale di Napoli, n. 6548/2021, pubblicata in data 15.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_1
2) Accoglie l'appello incidentale proposto da e, per essa, da Controparte_5 CP_6
nei confronti di e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza
[...] Controparte_3 impugnata, dichiara la fideiussione prestata da in vincolo di solidarietà Controparte_3 con le fideiussioni prestate da e da Controparte_2 Persona_1
3) Rigetta l'appello principale proposto dagli eredi beneficiati Per_1
4) Rigetta gli appelli incidentali proposti da e Controparte_2 Controparte_3
5) Accoglie l'appello incidentale proposto da nei confronti di Controparte_4 CP_2
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda
[...] di manleva proposta da nei confronti di Controparte_2 Controparte_4
6) Condanna gli appellanti principali, eredi beneficiati nonché gli Per_1 appellati/appellanti incidentali e a pagare, in solido, in Controparte_2 Controparte_3
33 favore di rappresentata dalla procuratrice le spese del Controparte_5 CP_6 presente giudizio di appello, che liquida in € 29.003,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
Condanna la sola appellata a pagare in favore dell'appellante incidentale Controparte_3
rappresentata dalla procuratrice a titolo di spese Controparte_5 CP_6 processuali per esborsi, la somma di € 804,00;
7) Nulla per le spese del presente giudizio di appello tra gli appellanti principali, eredi beneficiati gli appellati/appellanti incidentali e Per_1 Controparte_2 CP_3
e l'appellata contumace
[...] Controparte_1
8) Condanna l'appellato a pagare in favore dell'appellante incidentale Controparte_2 le spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 29.154,00 per Controparte_4 compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
9) Condanna l'appellato a pagare in favore dell'appellante incidentale Controparte_2 le spese del giudizio di appello, che liquida in € 2.259,00 per esborsi e € Controparte_4
29.033,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso per spese generale al 15%, Iva e
CPA, se dovuti, nella misura come per legge;
10) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali, eredi beneficiati e degli appelli incidentali e Per_1 Controparte_2 CP_3
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto,
[...] rispettivamente, per la proposizione dell'appello principale e degli appelli incidentali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228 del 2012.
Napoli, 15.10.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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