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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 11/02/2026, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 965/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3739/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240025738257000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio parte resistente.
Successivamente alla costituzione il ricorrente rinunciava al ricorso avendo aderito alla rateizzazione del debito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n.
09420240025738257000 con cui richiedeva il pagamento dell'importo di euro 764,82, per mancato pagamento somme inerenti la tassa automobilistica per l'anno 2019.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione:
Con successiva memoria il ricorrente rinunciava agli atti a seguito di avvenuta rateizzazione della cartella oggetto di lite.
Il ricorso, attesa la rinuncia agli atti, deve essere dichiarato estinto.
Le spese, attesa la rinuncia intervenuta, possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3739/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Tripepi N. 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240025738257000 TASSA AUTOMOBIL 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio parte resistente.
Successivamente alla costituzione il ricorrente rinunciava al ricorso avendo aderito alla rateizzazione del debito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava la cartella di pagamento n.
09420240025738257000 con cui richiedeva il pagamento dell'importo di euro 764,82, per mancato pagamento somme inerenti la tassa automobilistica per l'anno 2019.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione:
Con successiva memoria il ricorrente rinunciava agli atti a seguito di avvenuta rateizzazione della cartella oggetto di lite.
Il ricorso, attesa la rinuncia agli atti, deve essere dichiarato estinto.
Le spese, attesa la rinuncia intervenuta, possono essere integralmente compensate
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso
Dichiara compensate interamente le spese di giudizio.