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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 5593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5593 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3558/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Carla Quota Presidente e relatore dott. Paolo Filippone Giudice dott. Alice Zorzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3558/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SARZI AMADE' ANTONIO FRANCO
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO CONVENUTA
e con
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Venezia
ZA IA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni. Per l'attrice:
“- nel merito ed in ogni caso, accertare e dichiarare la falsità di tutte le sottoscrizioni, dicenti
, o comunque ad essa attribuite da parte dell'ufficiale postale redigente, rinvenibili Parte_1 ed apposte entro cartolina di ricevuta di plico postale n. 76761450418-2, redatta a cura di addetto al recapito in servizio presso l'ufficio postale di Reggio Emilia Centro in data 6.12.2016, delle parti e diciture attestanti l'indicazione di consegna del plico a mani del destinatario persona fisica
[...]
, ed ancora della sottoscrizione, ivi esistente e vergata nello spazio sovrastante la dicitura Parte_1
“firma del destinatario o della persona abilitata”, nonché ed infine della dicitura, in carattere parzialmente stampatello, al fianco di tale firma, dicente “ ”. Parte_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con distrazione di spese e compensi di lite a favore del procuratore antistatario.”; per la convenuta: pagina 1 di 5 “In via preliminare nel merito in via gradata:
1) Per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibili le domande tutte formulate dall'attrice configurandosi la fattispecie di abuso del processo con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; In linea principale:
2) Per tutti i motivi esposti in narrativa, ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione disattesa, rigettare le domande tutte formulate dall'attrice, siccome infondate in fatto e in diritto. In ogni caso:
3) Con vittoria di spese e compenso professionale.”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, la sig.ra proponeva querela di falso, in via principale, Parte_1 avverso l'odierna convenuta, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. In seguito a ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, ai sensi di cui all'art. 279 c.p..c, comunicata l'1.3.2022con la quale veniva dichiarata l'incompetenza dell'Ufficio adìto, individuando come funzionalmente competente il Tribunale di Venezia, ed assegnando alle parti termine perentorio per la riassunzione la causa, l'attrice notificava alla convenuta l'atto di citazione in riassunzione innanzi a questo Tribunale.
Nel merito, l'attrice allegava che, alla metà del maggio 2017, avrebbe ricevuto, all'indirizzo di via E. Spallanzani n. 4 in Reggio Emilia, la notifica di atto di pignoramento presso terzi, da parte di CP_2
[...]
Tale procedimento esecutivo avrebbe trovato titolo nel decreto ingiuntivo n. 3245/16 del Tribunale di Reggio Emilia, recante intimazione al pagamento, nei quaranta giorni dalla notifica, della somma complessiva di € 91.404,96, oltre interessi, accessori e spese del monitorio.
Tale titolo sarebbe stato notificato e fatto oggetto di emissione, decorsi i quaranta giorni dalla notifica, di decreto di esecutorietà, cui avrebbe fatto seguito la notifica di atto di precetto.
Esaminata la cartolina postale della raccomandata di notifica del decreto ingiuntivo, l'attrice asseriva che la sottoscrizione appostavi, nonostante recasse a fianco una dicitura in stampatello maiuscolo, di mano terza, recante il nome “ , non fosse in alcun modo riferibile alla propria Parte_1 mano, di talché, solo allora, per la prima volta, avrebbe avuto contezza del titolo giudiziale.
La falsità integrale della sottoscrizione in menzione, e comunque l'assoluta irriferibilità all'attrice di tutte le manoscritture rinvenibili entro il documento in questione, sarebbero state attestate da un parere peritale, redatto pro veritate a cura della dott. prodotto in giudizio, sulla scorta di Persona_1 scritture di comparazione, allegate alla perizia in copia fotostatica, costituite da:
a) Carta d'identità rilasciata all'interessata, e dalla medesima sottoscritta b) saggio grafico rilasciato avanti al perito dalla stessa interessata,
c) copia di contratto di finanziamento personale, presso Agos SpA n. PRS/016581954 del 20.9.2009, recante n. 6 sottoscrizioni autografe dall'interessata in data 30.9.2009; ad ulteriore prova della falsità, l'attrice formulava anche istanze testimoniali.
Asseriva, infatti, che nonostante la sua formale residenza fosse stata un quel periodo mantenuta all'indirizzo di via Spallanzani n. 4, in Reggio Emilia, per buona parte dell'anno 2016, e certamente nel mese dell'asserita notifica, l'attrice si avrebbe dimorato continuativamente presso altra unità immobiliare, sita in Reggio Emilia, via Villano n. 7 e che, durante tale periodo, in nessuna occasione si sarebbe mai recata presso l'indirizzo di via Spallanzani, neppure transitoriamente o per mero pagina 2 di 5 sopralluogo istantaneo. Ciò in ragione del fatto che l'appartamento in questione sarebbe rimasto, allora, occupato da suo marito, sig. , con il quale sarebbe stata in fase di separazione personale, CP_3 essendo all'epoca già intervenuta la definitiva interruzione della convivenza tra i coniugi.
Con la comparsa di costituzione innanzi a questo Tribunale, la convenuta, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea, per configurazione di un'ipotesi di abuso del processo, in quanto sig.ra non avrebbe mai provveduto a sollevare alcuna Parte_1 impugnazione nei confronti dell'ordinanza di assegnazione emessa, nel porcesso esecutivo innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il 29/6/2018: solo nel dicembre 2020, dopo quasi tre anni dalla predetta ordinanza, avrebbe instaurato il presente giudizio per querela di falso, in ordine al quale nulla avrebbe paventato, invece, nella predetta sede di opposizione a pignoramento. Inoltre, laddove la sig.ra avesse davvero ritenuto rilevante e imprescindibile la contestazione relativa alla Parte_1 mancata ricezione della notifica del decreto ingiuntivo ed alla presunta falsità della cartolina di ricevimento, avrebbe dovuto far valere la relativa doglianza già successivamente alla notifica dell'atto di precetto, perfezionatasi il 31/5/2017, notifica pacifica e incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
L'attrice, invece, avrebbe atteso tre anni dall'ordinanza di assegnazione e quattro dalla notifica dell'atto di precetto, per instaurare il giudizio per querela di falso, il quale non potrebbe che avere il solo fine di sottrarla al pagamento dell'importo pignorato, ormai coperto dal giudicato sostanziale e formale del titolo esecutivo non impugnato, e assegnato con ordinanza del 29/6/2018.
Tale condotta configurerebbe, dunque, un'ipotesi di abuso del processo, nel quale una parte utilizzerebbe il processo non per ottenere l'effetto naturale dello strumento (il riconoscimento del diritto sostanziale), bensì per raggiungere un effetto deviato, in violazione dei principi costituzionali e comunitari di ragionevole durata del processo e del giusto processo.
Nel merito, la convenuta sosteneva che, analizzando la cartolina di ricevimento del plico di cui al decreto ingiuntivo, risulterebbe evidente come l'Addetto Postale abbia consegnato il plico nelle mani del destinatario, tanto da aver barrato il relativo spazio denominato “destinatario persona fisica”, mentre coinciderebbe con un mero lapsus calami il riempimento erroneo dello spazio denominato
“familiare convivente”. Ne conseguirebbe che sarebbe inammissibile, in relazione alla parte in cui contesta la parte relativa allo spazio barrato in merito al soggetto ricevente il plico.
Inoltre, l'attrice non avrebbe contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente postale, ossia che colui che ha ricevuto la raccomandata e ha sottoscritto l'avviso di ricevimento si fosse qualificato come destinatario della stessa, ma si sarebbe limitata a contestare la genuinità della sottoscrizione ivi apposta, negando che essa fosse di propria mano. Tuttavia, non sarebbe compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
“pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale la consegna presso la residenza del destinatario), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario” (cfr. Cass. n.2323/2000). Ne conseguirebbe che, poiché nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica, la contestazione circoscritta a tale aspetto dovrebbe essere esperita nell'ambito di un giudizio ordinario, con ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che sia possibile dare corso ad un procedimento per querela di falso su un dato (la sottoscrizione) che non formerebbe oggetto di alcuna attestazione da parte del pubblico ufficiale
La convenuta concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
In seguito, alla prima udienza, al decorso dei termini assegnati ex art. 183, VI co., cpc ed all'esperimento di una CTU grafologica, la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di pc, sostituita ex pagina 3 di 5 art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note scritte, nelle quali le parti concludevano come sopra riportato, nelle premesse. Con ordinanza pubblicata il 21.03.2025, la causa veniva rimessa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc e con comunicazione degli atti al PM., che apponeva visto dichiarando di nulla opporre.
Decorsi i termini assegnati per conclusionali e repliche, si rileva l'infondatezza delle eccezioni preliminari di parte convenuta, in quanto la presente querela di falso è stata proposta in via principale, circostanza che esclude la possibilità di alcun vaglio di rilevanza della stessa rispetto all'eventuale giudizio di merito per cui potrebbe rivelarsi, teoricamente, strumentale (ed impregiudicata ogni questione attinente agli effetti del giudicato in esso eventualmente già perfezionatisi). L'interesse ad agire del querelante nel giudizio di querela di falso proposto in via principale, invero, è in re ipsa, ossia consiste nel mero accertamento della falsità, con conseguente rimozione dell'efficacia di prova privilegiata, erga omnes, dell'atto falso.
D'altro canto, si osserva che l'avviso di ricevimento riguarda la notifica a mezzo posta di un atto giudiziario ed è stato impugnato con riguardo all'attestazione, in esso riportata, di avvenuta consegna del plico raccomandato al destinatario persona fisica, ossia all'odierna attrice, e con riferimento, dunque, alla sottoscrizione attribuita a quest'ultima, con relativa individuazione nominativa scritta a latere.
Nonostante l'orientamento di legittimità citato da controparte, secondo cui simile attestazione dell'agente postale non estenderebbe l'efficacia di atto pubblico all'accertamento dell'identità del soggetto qualificatosi come destinatario (basandosi sulla mera dichiarazione resa da quest'ultimo; cfr. anche Cass. sent. 704/1993 “se è vero che le attestazioni, contenute nella relata di notifica, circa il rapporto tra consegnatario e destinatario dell'atto non sono coperte da fede privilegiata e possono essere perciò contrastate mediante prova contraria, altrettanto vero è che l'onere di provare che il consegnatario non riveste la qualità necessaria (e dichiarata) per ricevere validamente gli atti per conto del soggetto destinatario della notifica incombe su colui che, disconoscendo l'anzidetta qualità, eccepisce la nullità della notificazione (cfr.Cass. nn. 3814 del 1986, 1638 del 1986)”), si ritiene che il dato testuale della medesima attestazione sia comunque interpretabile nel senso che l'agente postale abbia accertato di aver consegnato la raccomandata all'effettivo destinatario, a prescindere dal fatto che tale accertamento, ex lege, possa basarsi sulla mera dichiarazione del soggetto ricevente, senza alcun obbligo dell'agente postale di chiedere l'esibizione di un documento d'identità. Al fine di escludere con certezza, dunque, la possibilità di estensione interpretativa dell'efficacia di detto atto pubblico anche all'accertamento del fatto che sia stato consegnato all'effettivo destinatario persona fisica, si ritiene ammissibile l'esperimento di querela di falso.
Si veda, sul punto, anche la più recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 22058 del 3.09.2019, in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta: “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”.
Nel merito, la riconducibilità, nel caso di specie, della sottoscrizione del ricevente, quale destinatario persona fisica, all'odierna attrice, è stata esclusa, senza alcun dubbio, dalla CTU esperita. pagina 4 di 5 La domanda attorea, pertanto, deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile a complessità bassa – sino ad euro 52.000,00), con distrazione a favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) dichiara la falsità di tutte le sottoscrizioni, dicenti ”, o comunque ad essa Parte_1 attribuite da parte dell'agente postale redigente, compresa quella nello spazio sovrastante la dicitura
“firma del destinatario o della persona abilitata”, rinvenibili ed apposte entro cartolina di ricevuta di plico postale n. 76761450418-2, addetto al recapito in servizio presso l'ufficio postale Parte_2 di Reggio Emilia Centro in data 6.12.2016, e dichiara altresì la falsità del contenuto delle parti e diciture attestanti l'avvenuta consegna del plico a mani del destinatario persona fisica
[...]
, compreso il contenuto dell'attestazione di cui alla dicitura, in carattere parzialmente Parte_1 stampatello, dicente ”; Parte_1
2) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre € 545,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Sarzi Amadè, oltre euro 1.800,00, oltre accessori di legge, per rimborso spese di ctp a favore dell'attrice ed oltre al rimborso integrale, all'attrice, dei compensi eventualmente versati al CTU in corso di causa.
Venezia, 20 novembre 2025
Il Presidente ed estensore dott. Maria Carla Quota
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Carla Quota Presidente e relatore dott. Paolo Filippone Giudice dott. Alice Zorzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3558/2022 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. SARZI AMADE' ANTONIO FRANCO
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO CONVENUTA
e con
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Venezia
ZA IA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni. Per l'attrice:
“- nel merito ed in ogni caso, accertare e dichiarare la falsità di tutte le sottoscrizioni, dicenti
, o comunque ad essa attribuite da parte dell'ufficiale postale redigente, rinvenibili Parte_1 ed apposte entro cartolina di ricevuta di plico postale n. 76761450418-2, redatta a cura di addetto al recapito in servizio presso l'ufficio postale di Reggio Emilia Centro in data 6.12.2016, delle parti e diciture attestanti l'indicazione di consegna del plico a mani del destinatario persona fisica
[...]
, ed ancora della sottoscrizione, ivi esistente e vergata nello spazio sovrastante la dicitura Parte_1
“firma del destinatario o della persona abilitata”, nonché ed infine della dicitura, in carattere parzialmente stampatello, al fianco di tale firma, dicente “ ”. Parte_1 Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con distrazione di spese e compensi di lite a favore del procuratore antistatario.”; per la convenuta: pagina 1 di 5 “In via preliminare nel merito in via gradata:
1) Per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare inammissibili le domande tutte formulate dall'attrice configurandosi la fattispecie di abuso del processo con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; In linea principale:
2) Per tutti i motivi esposti in narrativa, ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione disattesa, rigettare le domande tutte formulate dall'attrice, siccome infondate in fatto e in diritto. In ogni caso:
3) Con vittoria di spese e compenso professionale.”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione, la sig.ra proponeva querela di falso, in via principale, Parte_1 avverso l'odierna convenuta, innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, per sentire accogliere le conclusioni sopra riportate. In seguito a ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, ai sensi di cui all'art. 279 c.p..c, comunicata l'1.3.2022con la quale veniva dichiarata l'incompetenza dell'Ufficio adìto, individuando come funzionalmente competente il Tribunale di Venezia, ed assegnando alle parti termine perentorio per la riassunzione la causa, l'attrice notificava alla convenuta l'atto di citazione in riassunzione innanzi a questo Tribunale.
Nel merito, l'attrice allegava che, alla metà del maggio 2017, avrebbe ricevuto, all'indirizzo di via E. Spallanzani n. 4 in Reggio Emilia, la notifica di atto di pignoramento presso terzi, da parte di CP_2
[...]
Tale procedimento esecutivo avrebbe trovato titolo nel decreto ingiuntivo n. 3245/16 del Tribunale di Reggio Emilia, recante intimazione al pagamento, nei quaranta giorni dalla notifica, della somma complessiva di € 91.404,96, oltre interessi, accessori e spese del monitorio.
Tale titolo sarebbe stato notificato e fatto oggetto di emissione, decorsi i quaranta giorni dalla notifica, di decreto di esecutorietà, cui avrebbe fatto seguito la notifica di atto di precetto.
Esaminata la cartolina postale della raccomandata di notifica del decreto ingiuntivo, l'attrice asseriva che la sottoscrizione appostavi, nonostante recasse a fianco una dicitura in stampatello maiuscolo, di mano terza, recante il nome “ , non fosse in alcun modo riferibile alla propria Parte_1 mano, di talché, solo allora, per la prima volta, avrebbe avuto contezza del titolo giudiziale.
La falsità integrale della sottoscrizione in menzione, e comunque l'assoluta irriferibilità all'attrice di tutte le manoscritture rinvenibili entro il documento in questione, sarebbero state attestate da un parere peritale, redatto pro veritate a cura della dott. prodotto in giudizio, sulla scorta di Persona_1 scritture di comparazione, allegate alla perizia in copia fotostatica, costituite da:
a) Carta d'identità rilasciata all'interessata, e dalla medesima sottoscritta b) saggio grafico rilasciato avanti al perito dalla stessa interessata,
c) copia di contratto di finanziamento personale, presso Agos SpA n. PRS/016581954 del 20.9.2009, recante n. 6 sottoscrizioni autografe dall'interessata in data 30.9.2009; ad ulteriore prova della falsità, l'attrice formulava anche istanze testimoniali.
Asseriva, infatti, che nonostante la sua formale residenza fosse stata un quel periodo mantenuta all'indirizzo di via Spallanzani n. 4, in Reggio Emilia, per buona parte dell'anno 2016, e certamente nel mese dell'asserita notifica, l'attrice si avrebbe dimorato continuativamente presso altra unità immobiliare, sita in Reggio Emilia, via Villano n. 7 e che, durante tale periodo, in nessuna occasione si sarebbe mai recata presso l'indirizzo di via Spallanzani, neppure transitoriamente o per mero pagina 2 di 5 sopralluogo istantaneo. Ciò in ragione del fatto che l'appartamento in questione sarebbe rimasto, allora, occupato da suo marito, sig. , con il quale sarebbe stata in fase di separazione personale, CP_3 essendo all'epoca già intervenuta la definitiva interruzione della convivenza tra i coniugi.
Con la comparsa di costituzione innanzi a questo Tribunale, la convenuta, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea, per configurazione di un'ipotesi di abuso del processo, in quanto sig.ra non avrebbe mai provveduto a sollevare alcuna Parte_1 impugnazione nei confronti dell'ordinanza di assegnazione emessa, nel porcesso esecutivo innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, il 29/6/2018: solo nel dicembre 2020, dopo quasi tre anni dalla predetta ordinanza, avrebbe instaurato il presente giudizio per querela di falso, in ordine al quale nulla avrebbe paventato, invece, nella predetta sede di opposizione a pignoramento. Inoltre, laddove la sig.ra avesse davvero ritenuto rilevante e imprescindibile la contestazione relativa alla Parte_1 mancata ricezione della notifica del decreto ingiuntivo ed alla presunta falsità della cartolina di ricevimento, avrebbe dovuto far valere la relativa doglianza già successivamente alla notifica dell'atto di precetto, perfezionatasi il 31/5/2017, notifica pacifica e incontestata ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
L'attrice, invece, avrebbe atteso tre anni dall'ordinanza di assegnazione e quattro dalla notifica dell'atto di precetto, per instaurare il giudizio per querela di falso, il quale non potrebbe che avere il solo fine di sottrarla al pagamento dell'importo pignorato, ormai coperto dal giudicato sostanziale e formale del titolo esecutivo non impugnato, e assegnato con ordinanza del 29/6/2018.
Tale condotta configurerebbe, dunque, un'ipotesi di abuso del processo, nel quale una parte utilizzerebbe il processo non per ottenere l'effetto naturale dello strumento (il riconoscimento del diritto sostanziale), bensì per raggiungere un effetto deviato, in violazione dei principi costituzionali e comunitari di ragionevole durata del processo e del giusto processo.
Nel merito, la convenuta sosteneva che, analizzando la cartolina di ricevimento del plico di cui al decreto ingiuntivo, risulterebbe evidente come l'Addetto Postale abbia consegnato il plico nelle mani del destinatario, tanto da aver barrato il relativo spazio denominato “destinatario persona fisica”, mentre coinciderebbe con un mero lapsus calami il riempimento erroneo dello spazio denominato
“familiare convivente”. Ne conseguirebbe che sarebbe inammissibile, in relazione alla parte in cui contesta la parte relativa allo spazio barrato in merito al soggetto ricevente il plico.
Inoltre, l'attrice non avrebbe contestato la veridicità di quanto attestato dall'agente postale, ossia che colui che ha ricevuto la raccomandata e ha sottoscritto l'avviso di ricevimento si fosse qualificato come destinatario della stessa, ma si sarebbe limitata a contestare la genuinità della sottoscrizione ivi apposta, negando che essa fosse di propria mano. Tuttavia, non sarebbe compito dell'agente postale eseguire indagini sull'identità del consegnatario, non essendo prescritta dalla legge l'esibizione di documenti di riconoscimento al momento della consegna;
“pertanto, quando la dichiarazione resa dal consegnatario risulta coerente con la situazione apparente (quale la consegna presso la residenza del destinatario), l'ufficiale postale non è tenuto a porre in essere ulteriori indagini o accertamenti ai fini di verificare la correttezza delle dichiarazioni a lui rese da chi si è presentato e qualificato come destinatario” (cfr. Cass. n.2323/2000). Ne conseguirebbe che, poiché nessuna attestazione viene svolta dal pubblico ufficiale in ordine alla riconducibilità della sottoscrizione alla persona qualificatasi come destinatario persona fisica, la contestazione circoscritta a tale aspetto dovrebbe essere esperita nell'ambito di un giudizio ordinario, con ricorso a tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che sia possibile dare corso ad un procedimento per querela di falso su un dato (la sottoscrizione) che non formerebbe oggetto di alcuna attestazione da parte del pubblico ufficiale
La convenuta concludeva, quindi, come riportato nelle premesse.
In seguito, alla prima udienza, al decorso dei termini assegnati ex art. 183, VI co., cpc ed all'esperimento di una CTU grafologica, la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di pc, sostituita ex pagina 3 di 5 art. 127 ter cpc con il deposito telematico di note scritte, nelle quali le parti concludevano come sopra riportato, nelle premesse. Con ordinanza pubblicata il 21.03.2025, la causa veniva rimessa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc e con comunicazione degli atti al PM., che apponeva visto dichiarando di nulla opporre.
Decorsi i termini assegnati per conclusionali e repliche, si rileva l'infondatezza delle eccezioni preliminari di parte convenuta, in quanto la presente querela di falso è stata proposta in via principale, circostanza che esclude la possibilità di alcun vaglio di rilevanza della stessa rispetto all'eventuale giudizio di merito per cui potrebbe rivelarsi, teoricamente, strumentale (ed impregiudicata ogni questione attinente agli effetti del giudicato in esso eventualmente già perfezionatisi). L'interesse ad agire del querelante nel giudizio di querela di falso proposto in via principale, invero, è in re ipsa, ossia consiste nel mero accertamento della falsità, con conseguente rimozione dell'efficacia di prova privilegiata, erga omnes, dell'atto falso.
D'altro canto, si osserva che l'avviso di ricevimento riguarda la notifica a mezzo posta di un atto giudiziario ed è stato impugnato con riguardo all'attestazione, in esso riportata, di avvenuta consegna del plico raccomandato al destinatario persona fisica, ossia all'odierna attrice, e con riferimento, dunque, alla sottoscrizione attribuita a quest'ultima, con relativa individuazione nominativa scritta a latere.
Nonostante l'orientamento di legittimità citato da controparte, secondo cui simile attestazione dell'agente postale non estenderebbe l'efficacia di atto pubblico all'accertamento dell'identità del soggetto qualificatosi come destinatario (basandosi sulla mera dichiarazione resa da quest'ultimo; cfr. anche Cass. sent. 704/1993 “se è vero che le attestazioni, contenute nella relata di notifica, circa il rapporto tra consegnatario e destinatario dell'atto non sono coperte da fede privilegiata e possono essere perciò contrastate mediante prova contraria, altrettanto vero è che l'onere di provare che il consegnatario non riveste la qualità necessaria (e dichiarata) per ricevere validamente gli atti per conto del soggetto destinatario della notifica incombe su colui che, disconoscendo l'anzidetta qualità, eccepisce la nullità della notificazione (cfr.Cass. nn. 3814 del 1986, 1638 del 1986)”), si ritiene che il dato testuale della medesima attestazione sia comunque interpretabile nel senso che l'agente postale abbia accertato di aver consegnato la raccomandata all'effettivo destinatario, a prescindere dal fatto che tale accertamento, ex lege, possa basarsi sulla mera dichiarazione del soggetto ricevente, senza alcun obbligo dell'agente postale di chiedere l'esibizione di un documento d'identità. Al fine di escludere con certezza, dunque, la possibilità di estensione interpretativa dell'efficacia di detto atto pubblico anche all'accertamento del fatto che sia stato consegnato all'effettivo destinatario persona fisica, si ritiene ammissibile l'esperimento di querela di falso.
Si veda, sul punto, anche la più recente pronuncia della Corte di Cassazione, n. 22058 del 3.09.2019, in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta: “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso”.
Nel merito, la riconducibilità, nel caso di specie, della sottoscrizione del ricevente, quale destinatario persona fisica, all'odierna attrice, è stata esclusa, senza alcun dubbio, dalla CTU esperita. pagina 4 di 5 La domanda attorea, pertanto, deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile a complessità bassa – sino ad euro 52.000,00), con distrazione a favore del difensore dell'attrice, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) dichiara la falsità di tutte le sottoscrizioni, dicenti ”, o comunque ad essa Parte_1 attribuite da parte dell'agente postale redigente, compresa quella nello spazio sovrastante la dicitura
“firma del destinatario o della persona abilitata”, rinvenibili ed apposte entro cartolina di ricevuta di plico postale n. 76761450418-2, addetto al recapito in servizio presso l'ufficio postale Parte_2 di Reggio Emilia Centro in data 6.12.2016, e dichiara altresì la falsità del contenuto delle parti e diciture attestanti l'avvenuta consegna del plico a mani del destinatario persona fisica
[...]
, compreso il contenuto dell'attestazione di cui alla dicitura, in carattere parzialmente Parte_1 stampatello, dicente ”; Parte_1
2) condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 per compensi, oltre € 545,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Sarzi Amadè, oltre euro 1.800,00, oltre accessori di legge, per rimborso spese di ctp a favore dell'attrice ed oltre al rimborso integrale, all'attrice, dei compensi eventualmente versati al CTU in corso di causa.
Venezia, 20 novembre 2025
Il Presidente ed estensore dott. Maria Carla Quota
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