Articolo 5 della Legge 18 febbraio 1999, n. 59
Articolo 4Articolo 6
Versione
13 marzo 1999
Art. 5. 1. La Banca per la cooperazione economica e lo sviluppo in Medio Oriente e Nord Africa, per tutto quanto attiene all'attuazione degli atti internazionali di cui all'articolo 1, comunichera' con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo b), dell'accordo.
Entrata in vigore il 13 marzo 1999