Articolo 14 della Legge 31 luglio 1954, n. 612
Articolo 13Articolo 15
Versione
27 agosto 1954
Art. 14.
E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura dei disavanzi di gestione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1954-55, nei limiti dei fondi iscritti e che si rendera' necessario iscrivere nei rispettivi capitoli nn. 577 e 578 dello stato di previsione della spesa dei Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.
Entrata in vigore il 27 agosto 1954