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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 01/07/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 144/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA,
Sezione Fallimentare
in persona del Giudice Unico dott. Enrico Vernizzi in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII da Parte_1
( ), nato a [...] l'[...] e residente in C.F._1
Salsomaggiore Terme (PR) al Viale Porro n. 25 con il patrocinio dell'avv. NICOLA
CLAUDIO MASTROGIULIO ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2
Policoro (MT), via De Curtis n. 13 , presso lo studio del difensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A rilevato che con ricorso ex art. 67 CCII ha proposto ai creditori un piano Parte_1
di ristrutturazione dei debiti;
sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di Parma;
il debitore è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma I lett. c), ed è qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, avendo contratto i propri debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
il debitore non è stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
il GE nominato dall'OCC, costituito nel circondario dell'intestato Tribunale, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. IV CCII;
1 la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCI) e 67 co. II CCII, vale a dire:
a) dell'individuazione di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) dell'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni o da dichiarazione di assenza dei suddetti atti;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
f) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
g) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dal GE che contiene: 1) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
il GE ha depositato relazione ex art. 68 comma III CCII riguardo ad un'adeguata valutazione da parte dei soggetti finanziatori ed ai fini della concessione del finanziamento, del merito creditizio del ricorrente;
il piano:
- indica i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- prevede, entro 84 mesi, il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti in privilegio e la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento:
a fronte di un passivo pari ad € 97.905,20 ( di cui € 22.411,07 in privilegio ed € 75.494,13 in chirografo ) oltre spese di procedura e di un reddito mensile pari ad € 1.400,00 circa, prevede mediante il versamento di € 320,00 circa x 84 mesi, oltre ad un apporto di risorse
2 liquide pari ad € 5.000, per complessivi € 31.880: a) il pagamento integrale delle spese prededucibili e dei crediti privilegiati ( si prevede in particolare il pagamento integrale del debito erariale ed il pagamento in continuità, ex art. 67, comma V CCII del mutuo ipotecario in corso con ED , con rata pari, alla data Controparte_1
odierna, ad € 280,00, ed in regolare versamento) ; b) il pagamento del 6,87 % dei crediti chirografari;
in ottemperanza al decreto emesso ex art. 70 comma I CCII, il GE ha comunicato ai creditori il piano e la proposta;
nella relazione depositata il GE ha esposto di aver ricevuto osservazioni da parte di che hanno condotto ad un adeguamento del passivo ( € 22.858,29 Controparte_2
crediti in privilegio ed € 76.196,34 in chirografo) ed ad una lieve modifica del piano che ha determinato esclusivamente una riduzione della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari dal 6,87% al 6,23%; non risultano presentate opposizioni;
considerato che : ex art. 70 comma VII CCII il giudice, omologa il piano una volta che ne abbia verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità e si stata risolta ogni contestazione;
nella relazione depositata ex art.70 comma VI CCII risulta che: le osservazioni formulate dai creditori hanno condotto ad una modifica del piano che non ha inciso sulla struttura, sulle tempistiche, sulle modalità di reperimento della provvista e sulle condizioni di ammissibilità, già oggetto di positiva valutazione ex art. 70 comma I CCII;
ritenuto che: sussistano le condizioni di fattibilità ed ammissibilità; sussista la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il GE, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors
3 superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
il compenso complessivamente indicato dal GE (professionista facenti funzioni di
OCC) e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e
18 d.m. 202/2014 ( “L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
P.Q.M.
visto l'art 70 comma VII CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_1
( ), nato a [...] l'[...] e residente in C.F._1
Salsomaggiore Terme (PR) al Viale Porro n. 25;
AVVERTE che la ricorrente è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato ex art. 71 co. I CCII,
AVVERTE che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma I (cfr. art. 71 co. III CCII);
MANDA al GE di vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma I CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;
DISPONE CHE
-alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provveda il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la
4 collaborazione del GE, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- ogni sei mesi, a partire dal 30 giugno 2025 , il GE riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- il GE, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura del GE, nel sito internet del Tribunale
o del Ministero della Giustizia, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, entro due giorni;
ORDINA al GE di provvedere alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il piano preveda la liquidazione di beni immobili o beni mobili registrati e, nel caso in cui il debitore/debitrice svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
DISPONE che il GE, entro due giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC, al GE ed all'istante;
DICHIARA chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. VII CCII).
Parma, 30 giugno 2025
Il Giudice
Enrico Vernizzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA,
Sezione Fallimentare
in persona del Giudice Unico dott. Enrico Vernizzi in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII da Parte_1
( ), nato a [...] l'[...] e residente in C.F._1
Salsomaggiore Terme (PR) al Viale Porro n. 25 con il patrocinio dell'avv. NICOLA
CLAUDIO MASTROGIULIO ( ) elettivamente domiciliato in C.F._2
Policoro (MT), via De Curtis n. 13 , presso lo studio del difensore, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A rilevato che con ricorso ex art. 67 CCII ha proposto ai creditori un piano Parte_1
di ristrutturazione dei debiti;
sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario del Tribunale di Parma;
il debitore è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma I lett. c), ed è qualificabile come consumatore, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) CCII, avendo contratto i propri debiti per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
il debitore non è stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
il GE nominato dall'OCC, costituito nel circondario dell'intestato Tribunale, nella propria relazione, ha allegato di aver dato notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. IV CCII;
1 la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCI) e 67 co. II CCII, vale a dire:
a) dell'individuazione di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
c) dell'elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni o da dichiarazione di assenza dei suddetti atti;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia;
f) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
g) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dal GE che contiene: 1) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
3) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
4) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
il GE ha depositato relazione ex art. 68 comma III CCII riguardo ad un'adeguata valutazione da parte dei soggetti finanziatori ed ai fini della concessione del finanziamento, del merito creditizio del ricorrente;
il piano:
- indica i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- prevede, entro 84 mesi, il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e dei crediti in privilegio e la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento:
a fronte di un passivo pari ad € 97.905,20 ( di cui € 22.411,07 in privilegio ed € 75.494,13 in chirografo ) oltre spese di procedura e di un reddito mensile pari ad € 1.400,00 circa, prevede mediante il versamento di € 320,00 circa x 84 mesi, oltre ad un apporto di risorse
2 liquide pari ad € 5.000, per complessivi € 31.880: a) il pagamento integrale delle spese prededucibili e dei crediti privilegiati ( si prevede in particolare il pagamento integrale del debito erariale ed il pagamento in continuità, ex art. 67, comma V CCII del mutuo ipotecario in corso con ED , con rata pari, alla data Controparte_1
odierna, ad € 280,00, ed in regolare versamento) ; b) il pagamento del 6,87 % dei crediti chirografari;
in ottemperanza al decreto emesso ex art. 70 comma I CCII, il GE ha comunicato ai creditori il piano e la proposta;
nella relazione depositata il GE ha esposto di aver ricevuto osservazioni da parte di che hanno condotto ad un adeguamento del passivo ( € 22.858,29 Controparte_2
crediti in privilegio ed € 76.196,34 in chirografo) ed ad una lieve modifica del piano che ha determinato esclusivamente una riduzione della percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari dal 6,87% al 6,23%; non risultano presentate opposizioni;
considerato che : ex art. 70 comma VII CCII il giudice, omologa il piano una volta che ne abbia verificato l'ammissibilità giuridica e la fattibilità e si stata risolta ogni contestazione;
nella relazione depositata ex art.70 comma VI CCII risulta che: le osservazioni formulate dai creditori hanno condotto ad una modifica del piano che non ha inciso sulla struttura, sulle tempistiche, sulle modalità di reperimento della provvista e sulle condizioni di ammissibilità, già oggetto di positiva valutazione ex art. 70 comma I CCII;
ritenuto che: sussistano le condizioni di fattibilità ed ammissibilità; sussista la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria;
il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il GE, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors
3 superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
il compenso complessivamente indicato dal GE (professionista facenti funzioni di
OCC) e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e
18 d.m. 202/2014 ( “L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
P.Q.M.
visto l'art 70 comma VII CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da Parte_1
( ), nato a [...] l'[...] e residente in C.F._1
Salsomaggiore Terme (PR) al Viale Porro n. 25;
AVVERTE che la ricorrente è tenuta a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato ex art. 71 co. I CCII,
AVVERTE che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma I (cfr. art. 71 co. III CCII);
MANDA al GE di vigilare sull'esatto adempimento del piano, risolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma I CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;
DISPONE CHE
-alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provveda il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la
4 collaborazione del GE, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- ogni sei mesi, a partire dal 30 giugno 2025 , il GE riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- il GE, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura del GE, nel sito internet del Tribunale
o del Ministero della Giustizia, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, entro due giorni;
ORDINA al GE di provvedere alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il piano preveda la liquidazione di beni immobili o beni mobili registrati e, nel caso in cui il debitore/debitrice svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
DISPONE che il GE, entro due giorni dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza all'OCC, al GE ed all'istante;
DICHIARA chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. VII CCII).
Parma, 30 giugno 2025
Il Giudice
Enrico Vernizzi
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