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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 22/12/2025 – all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1625/2024 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gioberti n. 36, c.f. , elettivamente domiciliato in C.F._1
Sant'Agata Militello via Medici 358/b, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore
Ricca, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Cammaroto giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: MERITO ATP.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/05/2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato domanda amministrativa in data 22/09/2022 per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell'assegno ordinario di invalidità; che tale domanda in data 28/09/2022 era stata respinta;
che pertanto aveva depositato, in data 03/11/2022, istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U. nominato, Dott , aveva Persona_1
accertato che le patologie sofferte dal ricorrente non determinavano una permanente riduzione a meno di un terzo delle sue capacità lavorative in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata, a far data dalla domanda amministrativa.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all' assegno ordinario di invalidità
e condannarsi l' al pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre CP_1
accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 01/10/2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite rinnovo del CTU.
In data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, (giudizio iscritto al n.
3863/2022 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di
“cardiopatia ipertensiva in soggetto già sottoposto ad intervento plastica valvolare mitralica con residua insufficienza mitro-tricuspidalica in 2° classe
2 NYHA - artrosi polidistrettuale diffusa al rachide con discopatie multiple, alle articolazioni scapolo-omerali ed alle ginocchia e responsabile di sindrome vertiginosa, di limitazioni funzionali e di episodi algici ricorrenti – ipertrofia prostatica benigna”, patologie di gravità tale da non ridurre a meno di un terzo le sue capacità di lavoro e di guadagno;
concludeva pertanto negando il beneficio richiesto.
Veniva dunque assegnato termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso e art. 445 bis IV comma c.p.c. e parte ricorrente depositava l'atto in questione. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto all' assegno ordinario di invalidità.
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, Dott.ssa , ha Persona_2 concluso: “[…] ritengo di poter affermare in conclusione che l'entità delle affezioni riscontrate nel ricorrente NON DIANO DIRITTO Parte_1 all'Assegno Ordinario”.
Lo stesso ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e comprovate dalla visita effettuata. Ad esempio, per quanto riguarda la patologia artrosica, il CTU scrive come la stessa:
“determina una modesta riduzione funzionale sia a carico delle spalle ( a dx) sia
a carico dei movimenti del rachide che sono limitatamente ridotti.”; ancora, per quanto riguarda la patologia cardiaca, il CTU scrive che: “il ricorrente è stato sottoposto ad intervento cardiochirurgico nel 2022 di plastica valvolare mitralica da cui è residuata lieve insufficienza valvolare con adeguato ripristino della normale attività cardiaca,infatti la frazione di eiezione dopo l'intervento era di 60
(v.n. 50-70), dalla visita cardiologica del 15/02/24 emerge che il ricorrente, in atto asintomatico, presenta un buon compenso emodinamico con ritmo sinusale
f.c. 60 b Min, toni validi lieve soffio protosistolico, non edemi agli arti né segni di stasi broncostenosi a livello polmonare come anche da me rilevato in corso di visita peritale. Alla luce di quanto descritto dalla cardiologa non si comprende
l'inquadramento della cardiopatia in III classe NYHA considerando anche il fatto che non esiste a supporto alcuna refertazione di esame ecocardiografico.”
3 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
Attesa la dichiarazione ex articolo 152 disp. Att. c.p.c., parte ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite del presente giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 29/05/2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 22/12/2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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