Art. 3.
Al Procuratore generale della Corte di cassazione, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti e all'Avvocato generale dello Stato e' attribuita, oltre lo stipendio determinato dalla tabella allegata alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433 , la indennita' per spese di rappresentanza in misura pari alla meta' di quella attribuita al Primo presidente della Corte di cassazione con l'art. 2 della predetta legge.
Al Procuratore generale della Corte di cassazione, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti e all'Avvocato generale dello Stato e' attribuita, oltre lo stipendio determinato dalla tabella allegata alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433 , la indennita' per spese di rappresentanza in misura pari alla meta' di quella attribuita al Primo presidente della Corte di cassazione con l'art. 2 della predetta legge.