Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1957, n. 1219
Articolo 2Articolo 4
Versione
28 dicembre 1957
Art. 3.
Al Procuratore generale della Corte di cassazione, al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti e all'Avvocato generale dello Stato e' attribuita, oltre lo stipendio determinato dalla tabella allegata alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433 , la indennita' per spese di rappresentanza in misura pari alla meta' di quella attribuita al Primo presidente della Corte di cassazione con l'art. 2 della predetta legge.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1957