Articolo 1 della Legge 24 febbraio 1964, n. 126
Articolo 2
Versione
11 aprile 1964
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 2.800.000.000 per la esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, delle opere occorrenti per la sistemazione dei servizi di frontiera al valico di Brogeda (Ponte Chiasso-Como).
L'approvazione dei progetti per l'esecuzione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .
Entrata in vigore il 11 aprile 1964