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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/06/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3491/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ZUMPANO MARIA;
Parte_1
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. AVENA GILDA;
CP_1
Resistente
OGGETTO: Indennita di accompagnamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico
Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc
, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto che :
- di aver depositato ATP per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave,;
- che il CTU aveva depositato la relazione resa in sede di
ATP , riconoscendo solo una invalidità del 100% con decorrenza dalla visita della commissione e negando la sussistenza dei presupposti sanitari per le altre prestazioni;
- che il CTU non aveva tento conto, della documentazione agli atti, copiosa, che attestava molteplici e gravi infermità;
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari, l' venisse condannato al pagamento CP_1 delle prestazioni con accessori come per legge.
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo nel merito l'infondatezza della domanda alla luce delle risultanze della
CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa veniva istruita con
C.T.U. medico legale.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc,il procedimento è stato definito con sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso va accolto.
Il consulente d'ufficio,espletate le necessarie indagini, rappresentava che le patologie da cui era affetta la parte ricorrente la avevano resa invalida al 100% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa(16.3.2023)con diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave con decorrenza dal dicembre 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Ricorrono nella specie le condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità e all'indennità di accompagnamento.
La domanda di condanna dei ratei della prestazione è inammissibile esulando dall'oggetto del presente procedimento(Cass 9755 del 2019)
Le spese di CTU e di lite sono poste a carico dell' CP_1
PQM
Dichiara parte ricorrente invalida al 100% con decorrenza dal 16.3.2023 e con diritto all'indennità di accompagnamento nonché portatrice di handicap ai sensi dell'art.3 comma 3 legge 104 del 1992 con decorrenza dal dicembre 2024.
Condanna l' in persona del legale rappresentante al CP_1 pagamento delle spese di CTU liquidate come da separato decreto e delle spese di lite che liquida in € 1541,50 oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario e dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello stato.
Cosenza,2.6.2025
IL GIUDICE dott.ssa Silvana D.Ferrentino