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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14263 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 12399/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AS CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12399/2025 promossa da:
(codice fiscale ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.11.1976, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Vengu, presso il cui studio in Milano, Via privata Carlone n.3, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
Ricorrente contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliato;
Resistente contumace
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ATTI DELLE PARTI E LORO RICHIESTE
Con ricorso ex art. 30 d.lgs. 286/98 e art. 281-decies c.p.c. depositato in data 16 marzo 2025 il signor ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, in via Parte_1 preliminare, l'emissione, inaudita altera parte, di un decreto recante l'ordine per l'Ambasciata d'Italia di Islamabad di fissare un appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso in favore dei figli minori di esso ricorrente, i sig.ri nato in Persona_1
Pakistan il 15.03.2023 e sig. , nato in [...] il [...]; nel merito, Per_2 accogliere il ricorso e, accertato il silenzio ingiustificato dell'Ambasciata d'Italia di Islamabad in relazione alla domanda di rilascio del visto per motivi familiari inoltrata dal ricorrente, ordinare, per l'effetto, l'immediato rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore dei figli minori, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Il Controparte_2
a Islamabad si è costituito in data 13.05.2025 documentando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto in via cautelare in favore dei figli minore del ricorrente per il
1 giorno 18 maggio 2025 presso i locali dell'Ambasciata. Ha, quindi, concluso per la dichiarazione della cessata materia del contendere e per la compensazione delle spese di lite.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 01.06.2025 parte ricorrente, preso atto dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento, ha chiesto disporsi un rinvio dell'udienza al fine di verificare l'effettivo rilascio del visto di ingresso in favore dei di lui figli minori.
Con note scritte del 01.10.2025 il ha documentato l'avvenuto rilascio del visto CP_1 in favore degli aventi diritto, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e per la compensazione delle spese di lite.
In diritto, condividendo le deduzioni formulate dall'Amministrazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Emerge dagli atti di causa che l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad ha rilasciato i visti in favore dei figli minori del ricorrente;
lo spontaneo adempimento dell'Amministrazione ha pienamente soddisfatto il petitum formulato nel ricorso introduttivo, facendo venir meno l'oggetto del contendere. Quanto alle spese di lite, occorre tener conto delle notorie difficoltà dell'Ambasciata d'Italia di Islamabad a causa dell'enorme mole di richieste di visti e delle carenze organizzative, nonché degli sforzi profusi per superarle, anche attraverso il ricorso alle società di outsourcing. In punto di diritto, si osserva che, secondo un orientamento cui si ritiene di aderire la compensazione delle spese di lite allorché ricorrano “gravi” ed “eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice di merito (S.U. 2572/2012). Nel caso di specie, va valorizzato l'atteggiamento dell'Amministrazione (Cass. 21400/2021), che ha spontaneamente adempiuto, nel contesto organizzativo sopra descritto, ancor prima che sia intervenuto l'ordine giudiziale. Si ritiene, pertanto, sussistano i presupposti per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 12399/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Roma 15/10/2025 Il Giudice
AS CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 12399/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. AS CA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12399/2025 promossa da:
(codice fiscale ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
07.11.1976, rappresentato e difeso dall'avv. Elena Vengu, presso il cui studio in Milano, Via privata Carlone n.3, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
Ricorrente contro
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è elettivamente domiciliato;
Resistente contumace
OGGETTO: visto ricongiungimento familiare.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ATTI DELLE PARTI E LORO RICHIESTE
Con ricorso ex art. 30 d.lgs. 286/98 e art. 281-decies c.p.c. depositato in data 16 marzo 2025 il signor ha adito l'intestato Tribunale chiedendo, in via Parte_1 preliminare, l'emissione, inaudita altera parte, di un decreto recante l'ordine per l'Ambasciata d'Italia di Islamabad di fissare un appuntamento per il rilascio del visto d'ingresso in favore dei figli minori di esso ricorrente, i sig.ri nato in Persona_1
Pakistan il 15.03.2023 e sig. , nato in [...] il [...]; nel merito, Per_2 accogliere il ricorso e, accertato il silenzio ingiustificato dell'Ambasciata d'Italia di Islamabad in relazione alla domanda di rilascio del visto per motivi familiari inoltrata dal ricorrente, ordinare, per l'effetto, l'immediato rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore dei figli minori, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Il Controparte_2
a Islamabad si è costituito in data 13.05.2025 documentando l'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto in via cautelare in favore dei figli minore del ricorrente per il
1 giorno 18 maggio 2025 presso i locali dell'Ambasciata. Ha, quindi, concluso per la dichiarazione della cessata materia del contendere e per la compensazione delle spese di lite.
Con note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 01.06.2025 parte ricorrente, preso atto dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento, ha chiesto disporsi un rinvio dell'udienza al fine di verificare l'effettivo rilascio del visto di ingresso in favore dei di lui figli minori.
Con note scritte del 01.10.2025 il ha documentato l'avvenuto rilascio del visto CP_1 in favore degli aventi diritto, concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e per la compensazione delle spese di lite.
In diritto, condividendo le deduzioni formulate dall'Amministrazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Emerge dagli atti di causa che l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad ha rilasciato i visti in favore dei figli minori del ricorrente;
lo spontaneo adempimento dell'Amministrazione ha pienamente soddisfatto il petitum formulato nel ricorso introduttivo, facendo venir meno l'oggetto del contendere. Quanto alle spese di lite, occorre tener conto delle notorie difficoltà dell'Ambasciata d'Italia di Islamabad a causa dell'enorme mole di richieste di visti e delle carenze organizzative, nonché degli sforzi profusi per superarle, anche attraverso il ricorso alle società di outsourcing. In punto di diritto, si osserva che, secondo un orientamento cui si ritiene di aderire la compensazione delle spese di lite allorché ricorrano “gravi” ed “eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico – sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del Giudice di merito (S.U. 2572/2012). Nel caso di specie, va valorizzato l'atteggiamento dell'Amministrazione (Cass. 21400/2021), che ha spontaneamente adempiuto, nel contesto organizzativo sopra descritto, ancor prima che sia intervenuto l'ordine giudiziale. Si ritiene, pertanto, sussistano i presupposti per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa NRG. 12399/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Roma 15/10/2025 Il Giudice
AS CA
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