Sentenza 9 luglio 2018
Parere sospensivo 26 luglio 2019
Rigetto
Sentenza 19 ottobre 2021
Parere definitivo 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 18/02/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00121/2025 e data 18/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 01076/2019
OGGETTO:
Ministero dell'interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta ex art. 11 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, dal signor OR DI contro Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza e nei confronti di IO AS, AN De MA e NE GR, per l’annullamento del decreto del Capo della polizia n. 333-b/12d.3.19/5429 del 13 marzo 2019, nonché di ulteriori provvedimenti connessi, relativi al concorso per l’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario depositato il 9 luglio 2019;
Vista la nota di trasmissione della relazione prot.n.333-A/U.C./DI/1851A.A./3’7’/C in data 22 luglio 2019, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il parere n. 2179/2019 del 26 luglio 2019;
Vista la relazione del Ministero in data 2 agosto 2023, prot. n.333/CAL3070, trasmessa con pec in data 16 agosto 2023;
Esaminati gli atti e udita la relatrice, consigliere Valeria Vaccaro.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. Il ricorrente partecipava al concorso per l’assunzione, tra l’altro, di n. 893 unità (cc.dd. “civili”) di allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicato sulla G.U. – 4^ serie speciale – “concorsi ed esami” del 26 maggio 2017, risultando idoneo alla prova scritta come da graduatoria approvata dal Ministero dell’interno con decreto del 27 ottobre 2017.
2. Al riguardo giova rilevare che l’art. 11, comma 2- bis , del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel consentire l’assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato per l’anno 2019, ha:
a) previsto lo scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame al concorso pubblico in questione;
b) disposto che le assunzioni fossero limitate ai soggetti risultati idonei alla relativa prova scritta di esame, secondo l’ordine decrescente del voto in essa conseguito;
c) stabilito che gli interessati dovessero essere “in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” (in tal modo prevedendo tra l’altro che gli aspiranti allievi non avessero compiuto alla data del primo gennaio 2019 il 26° anno di età e che, sempre alla data del primo gennaio 2019, avessero conseguito il diploma di scuola superiore di secondo grado).
3. L’Amministrazione procedeva pertanto ad individuare i candidati da convocare, ma tra questi non veniva ricompreso il ricorrente per carenza alla data del 1° gennaio 2019 dei requisiti richiesti.
4. L’interessato ha impugnato gli atti in epigrafe ritenendoli illegittimi, chiedendo l’adozione di idonee misure cautelari per consentirgli l’ammissione a sostenere con riserva le prove d’esame, già in corso.
In particolare egli ha lamentato eccesso di potere e chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 2 bis , lett. b), del d.l. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla 1. n. 12/2019, nella parte in cui ha subordinato la partecipazione al concorso de quo al "possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2049 del citato codice dell'ordinamento militare", trattandosi a suo avviso di previsione violativa del principio del legittimo affidamento dei candidati che al momento della partecipazione al concorso possedevano i requisiti richiesti al momento dell'emanazione del bando di concorso, della par condicio e del principio del merito.
5. con il parere n. 2179/2019 del 26 luglio 2019 la Sezione ha respinto la domanda cautelare, contestualmente disponendo inter alia l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e l’invio della relazione ministeriale sul merito del gravame, previa trasmissione della stessa al ricorrente in funzione di garanzia del contraddittorio.
6. L’amministrazione riferente risulta aver adempiuto agli incombenti istruttori come sopra specificati e la notifica per pubblici proclami risulta effettuata in data 25 settembre 2019.
La nuova relazione ministeriale – trasmessa con la nota indicata in epigrafe – ha evidenziato per un verso che la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente era stata proposta in altri contenziosi e rimessa alla Corte costituzionale e per altro verso che con l'art. 260- bis, introdotto con la legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, era stata autorizzata l'assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso de quo dei candidati:
i) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché avessero ottenuto una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del d.l. n. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla 1. n. 12/2019, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale in questione, ovvero 8,250/decimi;
ii) ammessi con riserva alla fase successiva della suddetta procedura concorsuale in forza di provvedimenti del giudice amministrativo, ovvero che avessero tempestivamente impugnato gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato, e che i relativi giudizi fossero pendenti;
iii) risultati idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non già espletati.
Ha precisato la relazione che in applicazione di tale disposizione sopravvenuta il ricorrente era stato compreso tra i candidati convocati ed era poi risultato idoneo agli accertamenti psicofisici e di idoneità attitudinale, così che doveva essere dichiarata la cessata materia del contendere.
7. Nell’adunanza del 22 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
8. Esso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che, come esposto, dopo la proposizione del ricorso straordinario in esame, in attuazione della normativa emergenziale sopravvenuta e puntualmente indicata, il ricorrente è stato convocato con avviso pubblicato il 29 settembre 2020 sul sito istituzionale della Polizia di Stato.
Di tale circostanza deve darsi atto, dovendo pertanto escludersi la permanenza del potere/dovere del giudice di pronunziarsi sulla domanda dell’interessato, che risulta aver conseguito il bene della vita per il quale aveva chiesto la tutela.
9. La Sezione è pertanto dell’avviso che il parere debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Vaccaro | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone