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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/06/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
n.r.g.a.c. 3156/2024
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 3156 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2024 vertente tra
(p. i.v.a. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'Avv. Giacomo Francesco
Saccomanno e dall'avv. Jacopo Saccomanno appellante contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Lidia Violi appellata oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di contratti di compravendita concluso da un consumatore conclusioni: come da verbali e atti di causa
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE.
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Controparte_1 dinanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria la per sentir accertare e Parte_1
dichiarare l'esclusiva responsabilità in capo alla per i difetti Controparte_2
riscontrati sul telefono cellulare modello 'IPhone 11', dopo circa un mese dall'acquisto, e
1 n.r.g.a.c. 3156/2024
per l'effetto ottenere la condanna di quest'ultima – previo accertamento del difetto di conformità - alla restituzione della somma di € 794,90, oltre interessi. Precisava che, nonostante l'invio in assistenza, la riparazione non era avvenuta in quanto il centro assistenza autorizzato riferiva di aver constatato 'la avvenuta rimozione dei sigilli interni'.
2.Con sentenza n. 1017/2024 il Giudice di pace di Reggio Calabria rilevava che, ai sensi dell'art. 129 del codice del consumo, che prevede l'obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e che indica come presupposti della conformità del bene le circostanze che i beni siano idonei all'uso tipico, siano conformi alla descrizione e possiedano le qualità vantate dal venditore, presentino qualità e prestazioni abituali per quel tipo di bene e siano idonei all'uso particolare voluto dal consumatore laddove comunicato, e accettato, dal venditore, la domanda della doveva essere accolta non avendo la soddisfatto l'onere CP_1 Controparte_2 probatorio sulla stessa gravante.
Sotto questo aspetto, il Giudice di pace sottolineava che la Parte_1
(e, per lei, il centro di assistenza Apple) avrebbe dovuto descrivere meglio, dopo aver rifiutato la riparazione, le modalità di rottura dei sigilli, l'eventuale traccia di manomissione o di intervento non autorizzato.
3.Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la Parte_1
chiedendo che siano accolte le seguente conclusioni:
'in via preliminare, sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza n.
1017/2024 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 4.7.2024;
- in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte da;
Controparte_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza, ridurre l'importo della condanna;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali,
c.p.a. ed i.v.a., per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto, in denegata ipotesi, l'odierno esponente fosse costretto a pagare, nelle more del giudizio, al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi come per legge'.
2 n.r.g.a.c. 3156/2024
4.Costituendosi nel presente grado di giudizio, la ha chiesto quanto CP_1 segue:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, confermare, previa pronuncia sull'ammissibilità dell'appello, integralmente quanto deciso in esito al giudizio di primo grado con sentenza n. 1017 del 2024; pubblicata il 5 luglio 2024, pronunciandosi:
• in via preliminare, dichiarando l'appello avanzato da controparte inammissibile sulla scorta delle disposizioni di cui agli artt. 113; 114 e 339 c.p.c.;
• in via principale, accertando il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito, condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, alla sostituzione in favore dell'attrice, del telefonino IPHONE 11, Row, 128Gb, , CP_3 con altro di uguale valore e caratteristiche;
• in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertando il difetto di conformità di cui sopra, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra la società e la parte attrice, con contestuale restituzione del prezzo pari ad € 794,90 oltre ad Parte_1 interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, con vittoria di spese, condannare la società al pagamento delle spese Parte_1
e competenze di giudizio da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso le seconde'.
5.In via preliminare deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da e relativa alla non appellabilità della Controparte_1 sentenza n. 1017/2024 in quanto resa in una controversia decisa secondo equità, trattandosi di causa il cui valore non eccede i millecento euro.
Dinanzi all'eccezione di inammissibilità, l'appellante ha rilevato che la sentenza è stata decisa secondo diritto, nonostante il valore della controversia, così dovendosi applicare il principio di apparenza.
5.1.L'eccezione è infondata.
Ai sensi dell'art. 339 commi 2 e 3 c.p.c. 'è inappellabile la sentenza che il giudice di pace ha pronunciato secondo equità a norma dell'art. 114 c.p.c.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme
3 n.r.g.a.c. 3156/2024
costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia'.
Ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. 'il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.'
Sul punto, invero, la giurisprudenza di legittimità non si è espressa in maniera univoca.
Secondo un primo orientamento, in tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice;
ne consegue che le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per violazione di legge
(Cass. n. 14609/2020).
Secondo un secondo orientamento, richiamato dall'appellante, in materia di impugnazione delle sentenze del giudice di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, al fine di stabilire se il giudice ha pronunciato secondo diritto o secondo equità occorre far riferimento a quanto lo stesso giudice ha statuito: se questi ha espressamente dichiarato di aver pronunciato secondo diritto, la sentenza non può considerarsi emessa secondo equità, operando il principio della c.d. apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione (Cass. n. 34811/2023).
In ogni caso, con valenza assorbente della questione sopra esposta, la stessa
Suprema Corte (si vedano le sentenze nn. 33033/2021, 23006/2023) ha attratto nell'ambito dell'appellabilità, secondo il regime ordinario, tutte le controversie nelle quali vengono in rilievo la posizione dominante di una parte sull'altra e nelle quali sussista la necessità che le stesse siano decise applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio e, quindi, deve ritenersi, per tutti gli acquirenti.
Quest'ultima affermazione di principio induce a ritenere che sia appellabile la
4 n.r.g.a.c. 3156/2024
sentenza oggetto di gravame, avente ad oggetto un rapporto tra un professionista ed un consumatore (nel quale la posizione asimmetrica delle parti è riconosciuta espressamente dal legislatore), nelle quali sussiste la necessità che le controversie siano decise applicando regole uniformi.
6.L'appello si articola su una serie di motivi che, tuttavia, vertendo sull'asserita errata valutazione della prova, sull'errata inversione dell'onere della prova, sulla presunta violazione dell'art. 129 del codice del consumo, sull'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, impongono una trattazione unitaria.
Asserisce l'appellante che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 130 del codice del consumo, l'onere della prova del difetto di conformità gravava sull'acquirente, tanto più alla luce del fatto che il prodotto era stato consegnato sigillato e che non può imporsi a suo carico prova ulteriore, coincidente con le modalità della manomissione post consegna.
6.1.Sulla ripartizione degli oneri probatori in caso di controversia che abbia ad oggetto la vendita di beni di consumo, la Suprema Corte (Cass. n. 32514/2023) ha affermato 'che, in linea di principio, è il consumatore ad essere gravato dall'onere di provare che nel bene ricevuto in consegna è presente e si è manifestato, entro i due anni successivi alla consegna stessa, un difetto di conformità e che questo difetto sussisteva sin dal momento in cui il bene gli era stato consegnato', pur riconoscendo la sussistenza, ai sensi dell'art. 132, terzo comma, cod. cons. (in base al testo vigente ratione temporis), di un onere agevolato, per il quale il consumatore è assistito dalla c.d. presunzione legale relativa di preesistenza del difetto, in forza della quale si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che siffatta ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità; in conclusione, 'l'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, cod. cons., vigente ratione temporis, si materializza, dunque, nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato (iuxta alligata et probata)', non potendosi 'invece, aderire all'indirizzo ormai superato, secondo cui è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di
5 n.r.g.a.c. 3156/2024
aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene' (Cass. n. 21084/2022)'.
6.2.In punto di fatto, nel caso di specie, sono incontestate le seguenti circostanze:
-il cellulare acquistato dalla risultava affetto da vizi che ne impedivano CP_1
l'utilizzo;
-i vizi sono stati denunciati dopo circa un mese dalla consegna.
6.2.1.Orbene, applicati al caso di specie i canoni interpretativi esposti al paragrafo
6.1, deve rilevarsi che la prova del difetto di conformità del cellulare acquistato il
14.12.2009 è stata soddisfatta dall' attraverso il principio di non contestazione CP_1
(115 c.p.c.).
L'odierna appellata, infatti, non ha mai contestato la sussistenza del predetto difetto di conformità (riscontrato indirettamente dallo stesso centro di assistenza Apple) ma, in sostanza, lo ha addebitato a fatti successivi alla consegna e, presumibilmente, coincidenti con una manomissione del dispositivo.
La consumatrice, tuttavia, avendo denunciato il vizio di conformità poco dopo un mese dalla consegna, può avvalersi della presunzione legale, oggi prevista dall'art. 135 del codice del consumo, per la quale, salva prova contraria, detto vizio deve ritenersi esistente sin dal momento della consegna.
6.3.Tanto premesso, la prova contraria che il venditore avrebbe dovuto offrire
(ossia che il difetto di conformità sia sopravvenuto alla consegna e per fatto estraneo alla sua sfera giuridica), coerentemente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non può esser ritenuta raggiunta tramite la prova, offerta per testimoni, che il cellulare era stato consegnato con una confezione 'incellophanata', essendo evidente che un cellulare regolarmente confezionato e in tali condizioni consegnato all'acquirente può presentarsi, ciononostante, non correttamente funzionante o inidoneo all'uso.
Né simile prova può ritenersi raggiunta con la mera affermazione, presente nell'attestazione del centro di assistenza autorizzato Apple (Informatica commerciale s.p.a.) che 'durante ispezione interna, si evince la mancanza di sigilli interni Apple che determinano la non riparabilità del dispositivo da parte del centro assistenza'.
Simile scarna affermazione, nella valutazione del giudicante, non è idonea a superare la prova, gravante sul venditore, che il prodotto sia stato consegnato alla
6 n.r.g.a.c. 3156/2024
privo di vizi che lo rendevano inidoneo all'uso. CP_1
In termini astratti, infatti, è possibile che il prodotto sia stato manomesso dal consumatore nel tentativo di effettuare, ad esempio, una riparazione artigianale in seguito ad una caduta accidentale del prodotto acquistato (ossia, per fatto addebitabile allo stesso consumatore) ma simile circostanza avrebbe dovuto costituire l'oggetto dell'onere probatorio gravante sul venditore e che, come detto, non può ritenersi soddisfatto con la laconica attestazione del centro di assistenza autorizzato Apple.
Sotto questo punto di vista, deve ritenersi condivisibile quanto esposto dal
Giudice di prime cure, ossia che la prova di una manomissione da parte della stessa consumatrice avrebbe imposto una descrizione più accurata (anche fotografica, eventualmente) con esplicitazione, magari, che detto eventuale intervento non autorizzato fosse stato posto in essere nel tentativo di porre rimedio ad un'inidoneità del dispositivo imputabile allo stesso compratore e sopravvenuta alla consegna.
6.4.Con un ulteriore motivo di appello la ha censurato la Controparte_2
sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ridotto l'entità del diritto alla restituzione del prezzo, tenendo conto del valore residuo del bene e del periodo di utilizzo dello stesso.
6.4.1.Anche detto motivo di appello non ha pregio.
Come detto, costituisce circostanza di fatto incontestata che il difetto di conformità è stato denunciato poco dopo un mese dalla consegna, ossia dopo un tempo talmente esiguo da far ragionevolmente ritenere che il valore residuo del bene fosse pressoché corrispondente a quello versato per l'acquisto.
Sotto questo aspetto, del resto, l'appellante non ha fornito alcun ulteriore elemento di valutazione diverso da quello coincidente con il mero decorso di poco più di un mese dall'acquisto.
Tutti gli ulteriori aspetti segnalati, infatti, ossia la manomissione ad opera del consumatore ed il difetto di prova del difetto originario, costituiscono elementi ostativi alla nascita dell'obbligazione in capo al venditore (come detto, invece, sussistente) e non elementi che consentono di disporre una riduzione della stessa.
Per le ragioni brevemente esposte, l'appello deve essere rigettato.
7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto
7 n.r.g.a.c. 3156/2024
del valore della controversia, tratto dal petitum, e facendo applicazione dei valori minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1017/2024 del Giudice di pace di Reggio Calabria presentata dalla
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna la alla rifusione delle spese legali sostenute da Parte_1
liquidate in € 332,00 per compensi, oltre accessori di legge, Controparte_1
disponendone la distrazione in favore dell'avv. Lidia Violi.
Reggio Calabria, 23.6.2025
Il Giudice Dionisio Pantano
8
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott. Dionisio Pantano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 3156 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2024 vertente tra
(p. i.v.a. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'Avv. Giacomo Francesco
Saccomanno e dall'avv. Jacopo Saccomanno appellante contro
(c.f. ), rappresentata e Controparte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'Avv. Lidia Violi appellata oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di contratti di compravendita concluso da un consumatore conclusioni: come da verbali e atti di causa
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE.
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva Controparte_1 dinanzi al Giudice di pace di Reggio Calabria la per sentir accertare e Parte_1
dichiarare l'esclusiva responsabilità in capo alla per i difetti Controparte_2
riscontrati sul telefono cellulare modello 'IPhone 11', dopo circa un mese dall'acquisto, e
1 n.r.g.a.c. 3156/2024
per l'effetto ottenere la condanna di quest'ultima – previo accertamento del difetto di conformità - alla restituzione della somma di € 794,90, oltre interessi. Precisava che, nonostante l'invio in assistenza, la riparazione non era avvenuta in quanto il centro assistenza autorizzato riferiva di aver constatato 'la avvenuta rimozione dei sigilli interni'.
2.Con sentenza n. 1017/2024 il Giudice di pace di Reggio Calabria rilevava che, ai sensi dell'art. 129 del codice del consumo, che prevede l'obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e che indica come presupposti della conformità del bene le circostanze che i beni siano idonei all'uso tipico, siano conformi alla descrizione e possiedano le qualità vantate dal venditore, presentino qualità e prestazioni abituali per quel tipo di bene e siano idonei all'uso particolare voluto dal consumatore laddove comunicato, e accettato, dal venditore, la domanda della doveva essere accolta non avendo la soddisfatto l'onere CP_1 Controparte_2 probatorio sulla stessa gravante.
Sotto questo aspetto, il Giudice di pace sottolineava che la Parte_1
(e, per lei, il centro di assistenza Apple) avrebbe dovuto descrivere meglio, dopo aver rifiutato la riparazione, le modalità di rottura dei sigilli, l'eventuale traccia di manomissione o di intervento non autorizzato.
3.Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la Parte_1
chiedendo che siano accolte le seguente conclusioni:
'in via preliminare, sospendere anche inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza n.
1017/2024 emessa dal Giudice di Pace di Reggio Calabria in data 4.7.2024;
- in via principale, riformare integralmente la sentenza impugnata e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte da;
Controparte_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della sentenza, ridurre l'importo della condanna;
- in ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali,
c.p.a. ed i.v.a., per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto, in denegata ipotesi, l'odierno esponente fosse costretto a pagare, nelle more del giudizio, al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato, con rivalutazione ed interessi come per legge'.
2 n.r.g.a.c. 3156/2024
4.Costituendosi nel presente grado di giudizio, la ha chiesto quanto CP_1 segue:
“voglia l'Ill.mo Tribunale adito, emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione, confermare, previa pronuncia sull'ammissibilità dell'appello, integralmente quanto deciso in esito al giudizio di primo grado con sentenza n. 1017 del 2024; pubblicata il 5 luglio 2024, pronunciandosi:
• in via preliminare, dichiarando l'appello avanzato da controparte inammissibile sulla scorta delle disposizioni di cui agli artt. 113; 114 e 339 c.p.c.;
• in via principale, accertando il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello contrattualmente stabilito, condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, alla sostituzione in favore dell'attrice, del telefonino IPHONE 11, Row, 128Gb, , CP_3 con altro di uguale valore e caratteristiche;
• in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertando il difetto di conformità di cui sopra, dichiarare la risoluzione del contratto sottoscritto tra la società e la parte attrice, con contestuale restituzione del prezzo pari ad € 794,90 oltre ad Parte_1 interessi legali dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo.
In ogni caso, con vittoria di spese, condannare la società al pagamento delle spese Parte_1
e competenze di giudizio da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito che dichiara di aver anticipato le prime e non aver riscosso le seconde'.
5.In via preliminare deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da e relativa alla non appellabilità della Controparte_1 sentenza n. 1017/2024 in quanto resa in una controversia decisa secondo equità, trattandosi di causa il cui valore non eccede i millecento euro.
Dinanzi all'eccezione di inammissibilità, l'appellante ha rilevato che la sentenza è stata decisa secondo diritto, nonostante il valore della controversia, così dovendosi applicare il principio di apparenza.
5.1.L'eccezione è infondata.
Ai sensi dell'art. 339 commi 2 e 3 c.p.c. 'è inappellabile la sentenza che il giudice di pace ha pronunciato secondo equità a norma dell'art. 114 c.p.c.
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai sensi dell'art. 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme
3 n.r.g.a.c. 3156/2024
costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia'.
Ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. 'il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c.'
Sul punto, invero, la giurisprudenza di legittimità non si è espressa in maniera univoca.
Secondo un primo orientamento, in tema di sentenze dei giudici di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, la decisione della causa è solo secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice;
ne consegue che le regole di equità devono ritenersi utilizzate indipendentemente dal fatto che il giudice di pace abbia invocato l'equità per la soluzione del caso singolo, oppure abbia risolto la controversia con richiamo a principi di diritto, atteso che anche in questo caso la lettura delle norme data dal giudice è compiuta in chiave equitativa e non può essere denunciata in cassazione ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per violazione di legge
(Cass. n. 14609/2020).
Secondo un secondo orientamento, richiamato dall'appellante, in materia di impugnazione delle sentenze del giudice di pace in controversie di valore non superiore ai millecento euro, al fine di stabilire se il giudice ha pronunciato secondo diritto o secondo equità occorre far riferimento a quanto lo stesso giudice ha statuito: se questi ha espressamente dichiarato di aver pronunciato secondo diritto, la sentenza non può considerarsi emessa secondo equità, operando il principio della c.d. apparenza, in virtù del quale il mezzo di impugnazione va individuato con riguardo alla qualificazione attribuita al provvedimento impugnato dal giudice che lo ha emesso, a prescindere dall'esattezza di tale qualificazione (Cass. n. 34811/2023).
In ogni caso, con valenza assorbente della questione sopra esposta, la stessa
Suprema Corte (si vedano le sentenze nn. 33033/2021, 23006/2023) ha attratto nell'ambito dell'appellabilità, secondo il regime ordinario, tutte le controversie nelle quali vengono in rilievo la posizione dominante di una parte sull'altra e nelle quali sussista la necessità che le stesse siano decise applicando regole uguali per tutti i fruitori del servizio e, quindi, deve ritenersi, per tutti gli acquirenti.
Quest'ultima affermazione di principio induce a ritenere che sia appellabile la
4 n.r.g.a.c. 3156/2024
sentenza oggetto di gravame, avente ad oggetto un rapporto tra un professionista ed un consumatore (nel quale la posizione asimmetrica delle parti è riconosciuta espressamente dal legislatore), nelle quali sussiste la necessità che le controversie siano decise applicando regole uniformi.
6.L'appello si articola su una serie di motivi che, tuttavia, vertendo sull'asserita errata valutazione della prova, sull'errata inversione dell'onere della prova, sulla presunta violazione dell'art. 129 del codice del consumo, sull'omessa valutazione delle risultanze istruttorie, impongono una trattazione unitaria.
Asserisce l'appellante che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 130 del codice del consumo, l'onere della prova del difetto di conformità gravava sull'acquirente, tanto più alla luce del fatto che il prodotto era stato consegnato sigillato e che non può imporsi a suo carico prova ulteriore, coincidente con le modalità della manomissione post consegna.
6.1.Sulla ripartizione degli oneri probatori in caso di controversia che abbia ad oggetto la vendita di beni di consumo, la Suprema Corte (Cass. n. 32514/2023) ha affermato 'che, in linea di principio, è il consumatore ad essere gravato dall'onere di provare che nel bene ricevuto in consegna è presente e si è manifestato, entro i due anni successivi alla consegna stessa, un difetto di conformità e che questo difetto sussisteva sin dal momento in cui il bene gli era stato consegnato', pur riconoscendo la sussistenza, ai sensi dell'art. 132, terzo comma, cod. cons. (in base al testo vigente ratione temporis), di un onere agevolato, per il quale il consumatore è assistito dalla c.d. presunzione legale relativa di preesistenza del difetto, in forza della quale si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro sei mesi dal momento in cui il bene è stato consegnato esistesse già a tale data, a meno che siffatta ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità; in conclusione, 'l'agevolazione probatoria di cui all'art. 132, terzo comma, cod. cons., vigente ratione temporis, si materializza, dunque, nella presunzione legale relativa della preesistenza del difetto, sin dal momento della consegna, ma non esclude affatto che il difetto di conformità debba essere dedotto e provato (iuxta alligata et probata)', non potendosi 'invece, aderire all'indirizzo ormai superato, secondo cui è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di
5 n.r.g.a.c. 3156/2024
aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene' (Cass. n. 21084/2022)'.
6.2.In punto di fatto, nel caso di specie, sono incontestate le seguenti circostanze:
-il cellulare acquistato dalla risultava affetto da vizi che ne impedivano CP_1
l'utilizzo;
-i vizi sono stati denunciati dopo circa un mese dalla consegna.
6.2.1.Orbene, applicati al caso di specie i canoni interpretativi esposti al paragrafo
6.1, deve rilevarsi che la prova del difetto di conformità del cellulare acquistato il
14.12.2009 è stata soddisfatta dall' attraverso il principio di non contestazione CP_1
(115 c.p.c.).
L'odierna appellata, infatti, non ha mai contestato la sussistenza del predetto difetto di conformità (riscontrato indirettamente dallo stesso centro di assistenza Apple) ma, in sostanza, lo ha addebitato a fatti successivi alla consegna e, presumibilmente, coincidenti con una manomissione del dispositivo.
La consumatrice, tuttavia, avendo denunciato il vizio di conformità poco dopo un mese dalla consegna, può avvalersi della presunzione legale, oggi prevista dall'art. 135 del codice del consumo, per la quale, salva prova contraria, detto vizio deve ritenersi esistente sin dal momento della consegna.
6.3.Tanto premesso, la prova contraria che il venditore avrebbe dovuto offrire
(ossia che il difetto di conformità sia sopravvenuto alla consegna e per fatto estraneo alla sua sfera giuridica), coerentemente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non può esser ritenuta raggiunta tramite la prova, offerta per testimoni, che il cellulare era stato consegnato con una confezione 'incellophanata', essendo evidente che un cellulare regolarmente confezionato e in tali condizioni consegnato all'acquirente può presentarsi, ciononostante, non correttamente funzionante o inidoneo all'uso.
Né simile prova può ritenersi raggiunta con la mera affermazione, presente nell'attestazione del centro di assistenza autorizzato Apple (Informatica commerciale s.p.a.) che 'durante ispezione interna, si evince la mancanza di sigilli interni Apple che determinano la non riparabilità del dispositivo da parte del centro assistenza'.
Simile scarna affermazione, nella valutazione del giudicante, non è idonea a superare la prova, gravante sul venditore, che il prodotto sia stato consegnato alla
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privo di vizi che lo rendevano inidoneo all'uso. CP_1
In termini astratti, infatti, è possibile che il prodotto sia stato manomesso dal consumatore nel tentativo di effettuare, ad esempio, una riparazione artigianale in seguito ad una caduta accidentale del prodotto acquistato (ossia, per fatto addebitabile allo stesso consumatore) ma simile circostanza avrebbe dovuto costituire l'oggetto dell'onere probatorio gravante sul venditore e che, come detto, non può ritenersi soddisfatto con la laconica attestazione del centro di assistenza autorizzato Apple.
Sotto questo punto di vista, deve ritenersi condivisibile quanto esposto dal
Giudice di prime cure, ossia che la prova di una manomissione da parte della stessa consumatrice avrebbe imposto una descrizione più accurata (anche fotografica, eventualmente) con esplicitazione, magari, che detto eventuale intervento non autorizzato fosse stato posto in essere nel tentativo di porre rimedio ad un'inidoneità del dispositivo imputabile allo stesso compratore e sopravvenuta alla consegna.
6.4.Con un ulteriore motivo di appello la ha censurato la Controparte_2
sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ridotto l'entità del diritto alla restituzione del prezzo, tenendo conto del valore residuo del bene e del periodo di utilizzo dello stesso.
6.4.1.Anche detto motivo di appello non ha pregio.
Come detto, costituisce circostanza di fatto incontestata che il difetto di conformità è stato denunciato poco dopo un mese dalla consegna, ossia dopo un tempo talmente esiguo da far ragionevolmente ritenere che il valore residuo del bene fosse pressoché corrispondente a quello versato per l'acquisto.
Sotto questo aspetto, del resto, l'appellante non ha fornito alcun ulteriore elemento di valutazione diverso da quello coincidente con il mero decorso di poco più di un mese dall'acquisto.
Tutti gli ulteriori aspetti segnalati, infatti, ossia la manomissione ad opera del consumatore ed il difetto di prova del difetto originario, costituiscono elementi ostativi alla nascita dell'obbligazione in capo al venditore (come detto, invece, sussistente) e non elementi che consentono di disporre una riduzione della stessa.
Per le ragioni brevemente esposte, l'appello deve essere rigettato.
7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto
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del valore della controversia, tratto dal petitum, e facendo applicazione dei valori minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1017/2024 del Giudice di pace di Reggio Calabria presentata dalla
[...]
nei confronti di ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna la alla rifusione delle spese legali sostenute da Parte_1
liquidate in € 332,00 per compensi, oltre accessori di legge, Controparte_1
disponendone la distrazione in favore dell'avv. Lidia Violi.
Reggio Calabria, 23.6.2025
Il Giudice Dionisio Pantano
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