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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/07/2025, n. 4695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4695 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
La Corte composta dai magistrati
Anna Maria Pagliari Presidente
Alberto Tilocca Consigliere
Chiara Giammarco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto in secondo grado al R.G. n. 51708/2022 sull'appello promosso da c.f.: , con l'avv. Gilberto Cerruti giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Boezio, n. 19; appellante contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
appellato contumace
Motivazione
Con ricorso in appello, ha proposto impugnazione avverso la Parte_1
sentenza n. 74 del 19 maggio 2022 del Tribunale di Roma con la quale il tribunale aveva rigettato la domanda di attribuzione ex art. 12 bis l. 898/70, di una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'ex coniuge, Controparte_1
In quel giudizio lo era rimasto contumace, mentre si era costituito l' che CP_1 CP_2
aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, eccezione che il tribunale aveva accolto. 1 Nel merito, il tribunale aveva rigettato la domanda dell'odierna appellante ritenendo che la stessa non avesse fornito prova dei presupposti per il riconoscimento del diritto vantato, in particolare: per la mancanza della prova del passaggio in giudicato della sentenza, che aveva riconosciuto alla il diritto all'assegno divorzile, avendone ella Pt_1
prodotto una copia priva dell'attestazione di irrevocabilità; per la mancanza della prova del suo stato libero (che non era neanche stato dedotto), per non avere prodotto il relativo certificato anagrafico;
per la mancanza della prova della durata effettiva del matrimonio, sulla base della quale si sarebbe dovuto computare l'importo della quota a lei spettante di
, essendosi la parte limitata a dichiarare che il matrimonio era stato contratto il Pt_2
26.12.1982 e che i suoi effetti civili erano cessati con la sentenza n. 19926 del 2006, sentenza che, tuttavia, non era stata prodotta.
Con ricorso del 6.9.2022 ha proposto appello, deducendo che, stante Parte_1
la contumacia della controparte in primo grado, in assenza quindi di qualsiasi eccezione, il tribunale erroneamente aveva ritenuto necessario il deposito del certificato di irrevocabilità della sentenza, certificato che, tuttavia, depositava con l'atto di appello. Analogamente, quanto al suo stato libero, ha rilevato che il possesso di tale stato “poteva desumersi implicitamente giacchè nessun lo aveva mai messo in dubbio”, depositando in ogni caso l'estratto dell'atto di nascita aggiornato al 13.6.2022 ed il certificato di stato libero.
Seguendo il medesimo ragionamento, ha censurato la pronuncia impugnata, nella parte in cui aveva ritenuto necessaria la prova della durata del matrimonio, in ordine alla quale produceva la sentenza n. 73678 del 2005 con la quale era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del vincolo. Pertanto, così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento del presente gravame ed in riforma della impugnata sentenza: a). – dichiarare il diritto della appellante a ricevere il pagamento della quota di TFS spettante all'appellato; b). – autorizzare l'appellante a conseguire dall'INPS Gestione ex Inpdap il pagamento di detta quota nella misura di 22,58/40 della somma dovuta all'appellato a tale titolo ovvero in quella diversa misura ritenuta accertata;
c). – in ogni caso, condannare l'appellato al pagamento in favore dell'appellante della quota di TFS come sopra determinata in € 18.581,35 ovvero in quella diversa maggiore o minore ritenuta meglio provata e/o di giustizia, autorizzando la notifica del provvedimento all Gestione ex Inpdap;
d). – con il favore delle spese e CP_2
2 del compenso professionale di lite del presente grado determinato ex D.M. n. 55/14, da distrarsi in favore dell'Avv. Gilberto Cerutti che se ne dichiara antistatario”.
Il convenuto non si è costituito in giudizio e all'udienza del 20 marzo 2025, sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., l'appellante ha insistito “per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso in appello”.
Motivi della decisione
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato, il quale benchè regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato. Per costante giurisprudenza, infatti, la contumacia della controparte non altera il regime della prova, non consentendo al giudice di ritenere pacifici i fatti allegati dall'altra, fatti che, nel caso di specie, erano i fatti costitutivi del diritto azionato. Nè, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, il giudice di primo grado avrebbe potuto azionare poteri officiosi al fine di acquisire la documentazione non prodotta dall'attrice, sostituendosi agli oneri probatori gravanti sulla stessa, atteso che l'oggetto della domanda è relativo a diritti disponibili. Ne consegue che correttamente il tribunale ha rigettato la domanda proposta dalla per la mancata Pt_1
prova della sua titolarità di assegno divorzile, per la mancanza di prova del suo stato libero e del periodo di durata del matrimonio.
Né alle predette carenze probatorie in primo grado, è possibile porre rimedio con la produzione nel giudizio di appello dei documenti comprovanti la titolarità del diritto che la parte avrebbe potuto e dovuto produrre in primo grado, dovendosi ritenere che tale produzione sia tardiva. Nella specie, infatti, non si tratta di produzione di nuovi documenti sopravvenuti (intendendosi come tali i documenti formatisi solo successivamente all'instaurazione del giudizio di appello o relativi a fatti verificatisi successivamente) - per i quali la giurisprudenza più recente ha ammesso la possibilità di produzione nel giudizio camerale, anche cartolare, a condizione che sugli stessi sia suscitato il contraddittorio (v. da ultimo Cass. n. 9882/25) - trattandosi di documenti relativi a fatti costitutivi del diritto
3 vantato in giudizio che la parte avrebbe dovuto produrre sin dal primo grado a sostegno della propria domanda per assolvere al proprio onere probatorio.
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
Nulla sulle spese stante la contumacia dello . CP_1
Sussistono i presupposti per la condanna di al pagamento di una somma Parte_1
pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 74 del 2022.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per la condanna di al pagamento Parte_1
di una somma pari a quella della somma da corrispondere a titolo di contributo unificato.
Nulla sulle spese stante la contumacia dell'appellato .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Chiara Giammarco Anna Maria Pagliari
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