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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8372 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al N. 39454 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata in decisione con provvedimento del 21.11.2024, vertente tra:
; Parte_1
; Parte_2
elettivamente domiciliati in Roma, in via Ovidio n. 26, presso lo studio dell'avv. Maurizio Amenta, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Davide Guercia Sammarco giusta procura in atti;
- appellanti -
E la Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via XX Settembre n. 118, presso lo studio dell'avv. Virginia
Gozzi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- appellata -
E gli EREDI di , Controparte_2
- appellati contumaci-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 35246/2017 – domanda di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 19.11.2024.
pagina 1 di 9
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 35246/2017, con la quale sono state dichiarate inammissibili le domande proposte dagli odierni appellanti nei confronti della e di Controparte_1 CP_2
al fine di accertare la responsabilità esclusiva di quest'ultima nella causazione del sinistro
[...] avvenuto a Roma il 4.06.2013 e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti dagli attori.
Il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibili le domande proposte nei confronti dell'assicurazione del veicolo di proprietà dell'attore e del proprietario del veicolo antagonista, in quanto l'azione costituirebbe una illegittima sovrapposizione dell'azione ordinaria e della procedura di indennizzo diretto disciplinata dall'art. 149 d.lgs. n. 205/2009
Avverso tale statuizione hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
evidenziando la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra assicurazione e
[...] responsabile del sinistro, anche in relazione all'azione disciplinata dall'art. 149 d.lgs. n. 205/2006 e rilevando, conseguentemente, di aver correttamente instaurato il giudizio nei confronti della
[...]
e di quale proprietaria del veicolo antagonista. CP_1 Controparte_3
Nel merito, gli attori hanno chiesto l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado e la condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La non ha contestato il primo motivo di appello, relativo all'ammissibilità Controparte_1 dell'azione proposta, ai sensi dell'art. 149 d.lgs. n. 205/2006, anche nei confronti del responsabile del sinistro.
Nel merito, la ha chiesto il rigetto delle domande proposte in quanto infondate, per Controparte_1
essere il sinistro ascrivibile alla esclusiva responsabilità di Parte_2
L'assicurazione ha altresì contestato la quantificazione dei danni prospettata dalla controparte. ha chiesto il rigetto delle domande proposte in quanto infondate, per essere il Controparte_3
sinistro ascrivile alla esclusiva responsabilità di In via subordinata, Parte_2
in ipotesi di accoglimento delle domande proposte dagli attori, ha chiesto di Controparte_3
dichiarare la tenuta al pagamento di tutte le somme dovute agli attori. Da ultimo, Controparte_1 ha chiesto la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Controparte_3
All'udienza del 21.10.2019 il processo è stato interrotto a causa dell'intervenuto decesso di CP_3
ed è stato successivamente riassunto nei confronti degli eredi che, tuttavia, sono rimasti
[...]
pagina 2 di 9 contumaci.
2. Il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibili le domande proposte dagli attori nei confronti della propria assicurazione e del responsabile del sinistro, ritenendo così configurabile una sovrapposizione tra l'azione ordinaria e l'azione disciplinata dall'art. 149 d.lgs. n. 205/2009.
La statuizione del giudice di prime cure non può essere condivisa.
Vanno al riguardo richiamati i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale: “In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del d. lgs. n. 209 del 2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, dello stesso decreto” (cfr. Cass. n. 21896/2017, nonché Cass. n. 23480/2018; Cass. n. 15404/2018; Cass. n.
9188/2018).
La statuizione del primo giudice, che ha ritenuto inammissibili le domande proposte dagli attori, deve pertanto essere riformata e devono essere esaminate, nel merito le domande proposte.
3. In ordine all'accertamento della dinamica del sinistro, va osservato che nell'immediatezza del sinistro non sono intervenute le fo al fine di eseguire i rilievi di rito e che le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, , non appaiono idonee a consentire la ricostruzione della Testimone_1
dinamica del sinistro.
Va al riguardo osservato che, nell'atto introduttivo del giudizio di prime cure, l'attrice aveva dedotto che il 4.06.2013 alle ore 13,30 circa percorreva via Leone VI alla guida del ciclomotore Piaggio VE
50 X3LKWK. L'attrice, giunta all'incrocio tra via Leone VI e via Candia, allo scattare della luce verde iniziava la manovra di svolta a sinistra al fine di immettersi su via Candia, venendo travolta dall'autovettura Fiat 600 targata DB870, di proprietà di che, provenendo dalla Controparte_2 stessa direzione di marcia, effettuava una manovra di inversione al centro dell'incrocio.
L'assicurazione, costituendosi in giudizio, aveva evidenziato come la ricostruzione dei fatti di causa prospettata dalla controparte fosse contrastante con lo stato dei luoghi, essendo preclusa, ai veicoli provenienti da via Leone VI, la manovra di svolta a sinistra su via Candia, trattandosi di strada a senso unico.
All'udienza del 28.11.2017, nel corso del giudizio di prime cure, l'attrice ha quindi modificato la propria ricostruzione del sinistro, modificando la direzione di marcia indicata nell'atto introduttivo del giudizio ed evidenziando che, prima del sinistro, stava percorrendo via Leone VI diretta verso piazza
Risorgimento e che al momento dell'impatto in realtà stava svoltando a sinistra, al fine di immettersi su via Giulio Cesare.
pagina 3 di 9 Tale ultima ricostruzione dei fatti di causa trova conforto della dichiarazione testimoniale resa da nel corso del giudizio di appello, la quale ha riferito: “Ho visto l'incidente. Ero in Testimone_1
macchina. Io ero dietro a una Fiat percorrevo Via Leone IV;
stavo seguendo con la mia auto la
Signorina perché dovevo parcheggiare la mia auto sotto casa sua;
io sono amica Parte_2
dei genitori, dovevo parcheggiare la mia macchina e poi andare a pranzo con lei. La Pt_2 percorreva con la VE Via Leone IV e all'incrocio con Via Candia si è fermata al
[...]
semaforo rosso;
anche io mi sono fermata;
quando è diventato verde la VE ha girato a sinistra per immettersi in Viale Giulio Cesare;
io ero nella corsia di destra, dietro la Fiat;
la vespa era nella corsia di sinistra; mentre la VE girava a sinistra la macchina che mi precedeva ha girato a sinistra e ha fatto una inversione a U per immettersi nella direzione opposta rispetto a quella che percorrevamo noi, sempre in via Leone IV;
a questo punto c'è stato l'impatto con la vespa;
prima dell'impatto tutti e tre i veicoli eravamo su via Leone IV al semaforo rosso con via Candia e Viale Giulio Cesare”.
Le dichiarazioni del teste evidenziando una intrinseca contraddizione, nella parte in cui Testimone_1
ha riferito che al momento del sinistro stava seguendo il motociclo, per andare a pranzare insieme all'attrice e, contestualmente, che si trovava ferma dietro il veicolo Fiat Panda sulla corsia di destra, da dove le era preclusa la svolta a sinistra, proprio mentre il motoveicolo svoltava a sinistra, per immettersi sua via Giulio Cesare.
La modifica della ricostruzione della dinamica del sinistro, prospettata nel corso del giudizio di prime cure dagli attori in difetto di qualsiasi giustificazione, e l'evidenziata contraddizione nelle dichiarazioni del teste escusso, non consento di ritenere adeguatamente provata la dinamica del sinistro allegata dagli attori stessi.
Neppure risulta provata l'allegazione difensiva dei convenuti per la quale prima del sinistro
[...]
avrebbe superato le auto incolonnate, ferme al semaforo, e avrebbe Parte_2
conseguentemente urtato la vettura condotta da che stava regolarmente svoltando Controparte_2
a sinistra, provenendo dalla corsia di sinistra.
Non è quindi possibile accertare la reale dinamica del sinistro, né le condotte rispettivamente ascrivibili ai soggetti coinvolti, in assenza peraltro di rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine che nella specie non risultano neppure intervenute.
Deve quindi trovare applicazione, nella specie, la presunzione disciplinata dall'art. 2054 comma secondo c.c.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2,
c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il pagina 4 di 9 sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (Cass. n. 15736/2022)
In conclusione, deve essere affermato che il sinistro per cui è causa è ascrivibile alla concorrente, pari responsabilità di e Parte_2 Controparte_2
3. ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito per Parte_2
effetto del sinistro.
La consulenza svolta ha evidenziato con chiarezza la sussistenza di lesioni causalmente collegate al sinistro, rappresentate da: “effetti traumatici contusivi a carico del ginocchio destro, sede di pregressa frattura della spina tibiale e del piatto tibiale laterale conseguente a sinistro stradale del 20.2.2012”.
Tali lesioni non hanno cagionato postumi permanenti, come evidenziato dal CTU: “L'evento traumatico del 4.6.2013 ha comportato un danno biologico temporaneo, senza influire tuttavia sul decorso e sugli esiti permanenti della pregressa frattura dell'epifisi prossimale di tibia. Si ritiene, pertanto, che la sintomatologia algico disfunzionale direttamente conseguente alla riportata lesione contusiva del ginocchio, si sia clinicamente risolta, attraverso opportuno riposo e cure, entro l'intervallo cronologico desumibile dalle allegate certificazioni mediche”.
Il ctu ha tuttavia evidenziato un danno biologico da invalidità temporanea assoluta per giorni 10 e da invalidità temporanea nella misura del 50% per giorni 25.
L'attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale quale conseguenza della lesione permanente dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico-legale.
Per quantificare tale danno occorre procedere una liquidazione in via equitativa ai sensi degli art. 1226
e 2056 c.c.
Utilizzando questo criterio e per il riconoscimento di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo, in modo particolare, all'età del danneggiato ed alla gravità della lesione, applicando a tal fine, la tabella del danno biologico di lieve entità ex art. 139 del codice delle assicurazioni, come attualizzata dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.07.2024.
La predetta tabella prevede un valore attualizzato di euro 55,24 al giorno per l'invalidità temporanea assoluta, mentre quello per l'invalidità temporanea parziale è liquidato con una riduzione in percentuale.
Poiché è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea parziale in 10 giorni al 100% e di ulteriori 25 giorni al 50%, tale danno è quantificato, rispettivamente, in euro 552,4 (55,24 x 10 = 507,9)
pagina 5 di 9 e in euro 690,5 (50% di 55,24 = 27,62; 27,62 x 25= 690,5)
Il danno non patrimoniale deve pertanto essere liquidato nella somma complessiva di euro 1.242,9
(euro 552,4 + euro 690,5).
Non risultano documentate spese mediche.
Ai sensi dell'art. 139 comma terzo d.lgs. n. 209/2005, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del danno biologico liquidato può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato (cfr. sul punto Cass. n.
5820/2019).
La norma richiamata prevede che: “L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”.
L'appellante ha, a tal fine, dedotto che l'evento avrebbe comportato disagi nella frequentazione del liceo e nello studio quotidiano oltre l'impossibilità di attendere alle sue passioni, quali le attività sportive e di scambio culturale, nonché di partecipare allo Students Exchange Program che si era prefigurata.
E' appena il caso di osservare che i meri disagi patiti nella frequentazione del liceo e nello studio quotidiano, peraltro per un lasso di tempo del tutto contenuto (appena 10 giorni di inabilità totale e 25 giorni di inabilità parziale al 50%) non integrano i presupposti di cui all'art. 139 comma terzo d.lgs.
209/2005, non essendo emersi elementi istruttori da cui desumere, anche in via presuntiva, che si sia verificata una rilevante lesione di specifici aspetti dinamico-relazionali o una sofferenza psico-fisica di rilevante intensità, in assenza peraltro di postumi permanenti.
Neppure risulta documentato che l'invalidità temporanea subita abbia effettivamente inciso sulla possibilità dell'attrice di partecipare allo Students Exchange Program.
Con particolare riferimento al danno morale la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “In caso di incidente stradale, va liquidato anche il danno morale, ancorché conseguente a lesioni di lieve entità
(micropermanenti), purché si tenga conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento” (Cass. n. 339/2016).
Nella specie, la contenuta durata del periodo di inabilità e delle conseguenze lesive del sinistro, che secondo quanto chiarito dal CTU non hanno inciso in alcun modo sui postumi ascrivibili ad un pagina 6 di 9 precedente sinistro e sul relativo processo di guarigione, non consentono di ritenere provato in via presuntiva, in difetto di ulteriori specifiche allegazioni al riguardo, il danno morale subito, tenuto anche conto del breve periodo in cui l'attrice ha dovuto astenersi dal praticare sport, mente non può presuntivamente ritenersi che le ulteriori attività relazionali siano state significativamente incise dal mero trauma contusivo subito.
In conclusione, non può ritenersi prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno morale o per una ulteriore personalizzazione del danno subito
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, le convenute devono essere condannate in solido tra loro al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di euro 621,45 (50% di euro 1.242,9)
Su tale importo, devalutato sino alla data del sinistro (04.6.2013) spettano gli interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat.
4. ha chiesto il risarcimento del danno subito, in ragione dei danni subiti Parte_1
dal motoveicolo Piaggio VE 50 X3LKWK di sua proprietà, pari al costo di riparazione del mezzo, nella misura stimata dal perito dell'assicurazione. asseritamente pari ad euro 1.200,00.
La relazione di stima non risulta prodotta in atti, né risulta prodotta ulteriore documentazione attestante i danni subiti dal mezzo (documentazione fotografica, modulo di constatazione amichevole del sinistro, ecc.).
Tuttavia l'assicurazione, costituendosi in giudizio, ha riconosciuto che il valore del mezzo all'esito del sinistro, detratto il valore del relitto (pari ad euro 100,00), era pari ad euro 900,00 e che tale somma è inferiore al costo di riparazione del motoveicolo.
Entro tali limiti la quantificazione del danno subito dall'attore può ritenersi non contestata (cfr. Cass. n.
10196/2022 in merito alle ipotesi in cui il costo delle riparazioni superi il valore di mercato del veicolo).
Può quindi essere riconosciuto all'attore il risarcimento del danno subito nella misura di euro 900,00.
Tenuto conto dell'accertato concorso di colpa, i convenuti devono essere condannati in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 450,00 (50% di euro 900,00)
Su tale importo, devalutato sino alla data del sinistro (04.6.2013) spettano gli interessi al tasso legale sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat.
In accoglimento della domanda proposta dal responsabile del sinistro (cfr. Cass. n. 26372/2014, per la quale la contumacia della parte dopo riassunzione del giudizio interrotto non implica alcun abbandono delle domande già proposte) l'assicurazione deve essere dichiarata tenuta a tenere indenne gli eredi di da ogni pagamento eventualmente eseguito in favore di Controparte_2 Parte_1
e di in ragione dell'accoglimento delle domande proposte
[...] Parte_2
pagina 7 di 9 5. La significativa sproporzione tra la pretesa risarcitoria inizialmente avanzata dagli attori (euro
8.684,50 quanto a ed euro 1.200,00 quanto Parte_2 Parte_1
) e l'importo effettivamente liquidato in loro favore (euro 621,45, in favore di
[...] [...]
ed euro 450,00 in favore di ), e l'assenza di Parte_2 Parte_1
contestazioni in ordine al rapporto di garanzia da parte dell'assicurazione, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra tutte le parti.
Gli appellanti hanno domandato la condanna degli eredi di alla restituzione della Controparte_2
somma di euro 1.167,30, corrisposta a mezzo di assegno circolare Banco di Napoli n. 8108699046-06 del 05.03.2018 a titolo di rimborso delle spese processuali, in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza di prime cure.
Il pagamento non risulta documentato, tuttavia ritualmente costituita in Controparte_2 giudizio, prima dell'interruzione, non ha specificamente contestato di aver ricevuto la somma indicata.
Gli eredi di devono pertanto essere condannati alla restituzione della somma di Controparte_2
euro 1.167,30, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda, tenuto conto della buona fede dell'accipiens.
Le spese di CTU devono invece essere poste a carico dell'assicurazione
L'esito del giudizio impone altresì il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dagli attori e da prima dell'interruzione del giudizio. Controparte_2
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n.
[...] Parte_2
35246/2017, ogni diversa istanza eccezione, deduzione, disattesa così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, accerta che il sinistro avvenuto il 4.06.2013 in via
Leone VI a Roma è ascrivile alla concorrente pari responsabilità di Parte_2
e di Controparte_2
condanna gli eredi di e la in solido tra loro al pagamento in Controparte_2 Controparte_1
favore di della somma complessiva di euro 621,45, oltre interessi al Parte_2
tasso legale sulla somma devalutata sino al 4.06.2013 e successivamente annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat; condanna gli eredi di e la in solido tra loro al pagamento in Controparte_2 Controparte_1
favore di della somma complessiva di euro 450,00 oltre interessi al tasso Parte_1
pagina 8 di 9 legale sulla somma devalutata sino al 4.06.2013 e successivamente annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat; dichiara la tenuta a rimborsare agli eredi di le somme Controparte_1 Controparte_2
eventualmente corrisposte agli attori in forza dei capi che precedono;
compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio tra tutte le parti;
condanna gli eredi di alla restituzione in favore degli attori della somma di euro Controparte_2
1.167,30, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dalla data della domanda;
pone le spese di CTU a carico della Controparte_1
rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.;
Roma, 05.06.2025 Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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