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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 02/05/2025, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2362/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2362/2023 promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Leonardo Lascialfari (C.F. ) e dell'Avv. Matteo Vieri (C.F. C.F._2
PP C.F._3
nei confronti di
(già Controparte_1 [...]
) (C.F. ) tramite e per conto del Controparte_2 P.IVA_1
Patrimonio Destinato denominato “ ” con il patrocinio dell'Avv. CP_3
Paolo Antonio Puliti (cod. fisc.: ) APPELLATA CodiceFiscale_4 avverso la sentenza n. 1317/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
3.5.2023 RG n. 2468/2019.
CONCLUSIONI
In data 28.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'II.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accogliere il presente appello per i motivi in fatto ed in diritto ivi esposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1317 del 3 maggio 2023, resa nel giudizio sub R.G. n. 2468/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 5856/2018: Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione prestata a garanzia del suddetto mutuo in data 16 novembre 2011 relativamente alle clausole di cui ai punti 6, 7 ed 8 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza del creditore dall'escussione della fideiussione ex art. 1957 c.c. e revocare il decreto ingiuntivo n. 5856/2018, R.G. 14474/2018, emesso dal Tribunale di Firenze in data 6 dicembre 2018; accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, del contratto di mutuo ipotecario fondiario del 23 novembre 2011, ai rogiti del Notaio Per_1
, stipulato dalla , P.IVA: , in
[...] Controparte_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore e la C.F. e Parte_2
P.IVA: , in persona dei legali rappresentanti pro tempore per P.IVA_3 illiceità della causa ex art. 1418 c.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5856/2018, R.G. 14474/2018, emesso dal Tribunale di Firenze in data 6 dicembre 2018; accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, della fideiussione, prestata a garanzia del contratto di mutuo ipotecario fondiario del 23 novembre 2011, ai rogiti del Notaio , stipulato dalla , Persona_1 Controparte_4
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore e la P.IVA_2
C.F. e P.IVA: , in persona dei legali Parte_2 P.IVA_3 rappresentanti pro tempore, stipulata il 16 novembre 2011 dal Sig. Parte_1
per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e del Provvedimento
[...] della Banca d'TA n. 55/2005, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5856/2018, R.G. 14474/2018, emesso dal Tribunale di Firenze in data 6 dicembre 2018; in via subordinata, accertare e dichiarare la natura usuraria degli interessi pattuiti nel mutuo sottoscritto dalla e in data 23 novembre Pt_2 Parte_2
2011, al cui adempimento si è obbligato il Sig. in qualità di fideiussore, e, Pt_2 per l'effetto, dichiarare la nullità degli interessi ex art. 1815, secondo comma, c.c. e revocare il decreto ingiuntivo n. 5856/2018, R.G. 14474/2018, emesso dal Tribunale di Firenze in data 6 dicembre 2018; sempre in via subordinata, accertare gli importi dovuti dal Sig. in forza Pt_2 della fideiussione sottoscritta il 16 novembre 2011 e, per l'effetto, condannarlo alla minor somma che dovesse essere provata in giudizio;
a tal fine, in via istruttoria, ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta opposta ed alla sua dante causa, , la produzione in giudizio Controparte_4 della documentazione contabile sulla base della quale è stato determinato il credito ingiunto e, all'esito, disporsi CTU contabile al fine di verificare la natura usuraria ed illecita degli interessi applicati dalla Banca al mutuo al quale è connessa la fideiussione rilasciata dal Sig. Pt_2 in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello non volesse accogliere i motivi di impugnazione dedotti nel presente atto di appello, si chiede di riformare la quantificazione delle spese di lite alle quali è stato condannato il Sig. Pt_2 rideterminandole nella misura esposta nel VII motivo di appello. Con vittoria di spese e competenze professionali, di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
“Voglia la Corte adita, rilevata preliminarmente la inammissibilità della nuova domanda di “exceptio doli” introdotta in questo grado dall'appellante e della documentazione parimenti allegata per la prima volta in appello dalla difesa dell'appellante (cfr. par. 1 di questa comparsa) per violazione dell'art. 345 c.p.c., respingere perché infondato il presente gravame introdotto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1317/2023. Con Parte_1 vittoria delle spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1317/2023 pubblicata il 3.5.2023 il Tribunale di Firenze ha così deciso: “Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede: a. Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b. Condanna la opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 25.000,00, oltre RSG, IVA e CPA come per legge.”
Tale sentenza veniva emessa sulla domanda proposta da in Parte_1 opposizione al D.I. n. 5856/2018 emesso dal Tribunale di Firenze il 6.12.2018 in favore di con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della CP_2 somma di € 1.500.000,00, oltre interessi e spese, quale fideiussore del mutuo ipotecario stipulato il 23.11.2011 da con Controparte_5 Controparte_4
. L'opponente aveva chiesto la revoca del provvedimento, deducendo la
[...] decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., l'inoperatività della deroga all'art. 1957 c.c., la qualificazione del rapporto come fideiussione e non contratto autonomo di garanzia, la nullità, quanto meno parziale, della fideiussione per clausole riproduttive dello schema ABI, dichiarato illecito per violazione della normativa anticoncorrenziale, la nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa e per applicazione di interessi usurari. Si era costituita in giudizio - che assumeva successivamente la CP_2 denominazione sociale di - Controparte_1 contestando le deduzioni e richieste avversarie, perché infondate in fatto e diritto.
La causa era stata istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito solo Parte_1 Pt_2
o PP) conveniva in giudizio innanzi questa Corte di Appello la
[...]
(di seguito solo o anche APPELLATA) proponendo gravame CP_1 CP_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
I MOTIVO DI APPELLO
ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA N. 1317/2023 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE
PER VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 2, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N.
287/1990, DEL PROVVEDIMENTO AGCM N. 14251 DEL 20 APRILE 2005 E DEL
PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA N. 55 DEL 2 MAGGIO 2005 –
OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI
, RELATIVA ALLA Controparte_6 Controparte_7
DEROGA CONVENZIONALE ALL'ART. 1957 C.C. ED ALL'ART. 1945 C.C. –
CONTRADDITTORIETÀ INTERNA DELLA SENTENZA – VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI VICINANZA DELLA PROVA;
II MOTIVO DI APPELLO
ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA N. 1317/2023 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE
PER VIOLAZIONE DI LEGGE: ERRATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA
FIDEIUSSIONE PRESTATA DAL SIG. QUALE CONTRATTO AUTONOMO DI Pt_2
GARANZIA – NATURA ACCESSORIA DELLA FIDEIUSSIONE -
CONTRADDITTORIETÀ INTERNA DELLA SENTENZA;
III MOTIVO DI APPELLO
ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA N. 1317/2023 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE
PER VIOLAZIONE DI LEGGE: MANCATO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ
DELLA CLAUSOLA VESSATORIA DEROGATRICE ALL'ART. 1957, SECONDO
COMMA, C.C. EX ART.1341, SECONDO COMMA, C.C. ED ART.33 LETT.T) DEL
D.LGS. N.206/2005–EXCEPTIO Pt_3 IV MOTIVO DI APPELLO
DECADENZA DI PER DECORSO Controparte_8
DEL TERMINE SEMESTRALE EX ART. 1957, SECONDO COMMA, C.C.;
V MOTIVO DI APPELLO
NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO PER ILLICEITÀ DELLA CAUSA EX ART.
1344 C.C. – NEGOZIO INDIRETTO VOLTO A COSTITUIRE UNA GARANZIA
IPOTECARIA ED UN CREDITO PRIVILEGIATO IN LUOGO DI UN CREDITO
CHIROGRAFARIO – EXCEPTIO DOLI: CARATTERE ABUSIVO E FRAUDOLENTO
DELL'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA;
VI MOTIVO DI APPELLO
NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO EX ART. 644 C.P. E 1815 C.C., LEGGE N.
108/1996 – APPLICAZIONE DI INTERESSI USURARI ORIGINARI;
VII MOTIVO DI APPELLO
SULLE SPESE
Per tali ragioni l'PP chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecutorietà, la riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel CP_1 Controparte_1 costituirsi in giudizio contestava, perché ritenute infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
Con ordinanza del 30.1.2024 la Corte rigettava l'stanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
In data 28.02.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata. Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
La critica contenuta nel primo motivo di gravame (illegittimità della sentenza
n. 1317/2023 del Tribunale di Firenze per violazione di legge: art. 2, terzo comma, della legge n. 287/1990, del provvedimento AGCM n. 14251 del 20 aprile 2005 e del provvedimento della Banca d'TA n. 55 del 2 maggio 2005 – omessa considerazione della nullità del contratto di fideiussione o, in subordine, della nullità parziale relativa alla deroga convenzionale all'art. 1957
c.c. ed all'art. 1945 c.c. – contraddittorietà interna della sentenza – violazione del principio di vicinanza della prova) è infondata.
L'PP sostiene che, essendo le clausole di cui ai nn. 2, 6, ed 8 della fideiussione identiche a quelle censurate dalla Banca d'TA con provvedimento n. 55/2005 (l'appellante include anche il nr. 7 invero non attinente a questo profilo), il Tribunale avrebbe dovuto ritenere fondata l'eccezione di nullità totale del contratto o parziale delle singole clausole, avrebbe dovuto ritenere non rilevante la distinzione tra fideiussione cd. omnibus e specifica, come pure la distanza temporale del contratto in esame rispetto al detto provvedimento;
chiede, quindi, disporsi ordine di esibizione nei confronti della controparte e di ulteriori istituti bancari, ex art. 210 c.p.c., delle fideiussioni utilizzate nell'anno 2011.
sostiene che il testo dello schema trasmesso dall'ABI nel 2002 a tutti gli CP_1 istituti di credito italiani e sanzionato dell'AGCM nel 2005 farebbe espressamente riferimento alle sole fideiussioni omnibus, come pure il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'TA ed un consolidato orientamento giurisprudenziale;
eccepisce la mancata produzione da parte dell'PP del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, la mancata prova dell'intesa concorrenziale e del danno e deduce che, in ogni caso, permarrebbe ex art. 7 l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente a semplice richiesta scritta e che la decadenza sarebbe stata interrotta dalla richiesta di pagamento inviata il 05.06.2014.
Il motivo di appello non può essere accolto.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 41994 del
2021, dirimendo i contrasti giurisprudenziali relativi alla nullità delle fideiussioni con clausole conformi allo schema ABI 2002, ha dichiarato la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI illecito a monte, precisando, al punto 2.10.2.1:
“Si osserva, al riguardo, che le deroghe all'archetipo codicistico sarebbero state lecite, se le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori. In tal modo, la vista connotazione del mercato come mercato libero, non solo per chi svolge l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, verrebbe ad essere alterata significativamente. E' intuitivo, infatti, che proprio la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, con l'inserimento di clausole pregiudizievoli per il fideiussore, determina un abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili, erodendo la libera scelta del clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
La presunzione dell'intesa anticoncorrenziale, con la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, potrebbe ritenersi operante ancora per i contratti conclusi in un periodo successivo al provvedimento della Banca d'TA, ma non a distanza di anni;
riguardo a questi ultimi, per il principio generale secondo cui è onere dell'attore dare prova di tutti i fatti costitutivi della domanda, la parte che intendesse eccepire l'intesa anticoncorrenziale dovrebbe fornirne prova.
Nel caso in esame il contratto è datato 16.11.2011, quindi successivo di sei anni al citato provvedimento della Banca d'TA, inoltre è costitutivo di garanzia “specifica” del mutuo indicato, mentre il citato provvedimento è riferito solo alle fideiussioni omnibus.
La dichiarazione della nullità (comunque parziale) del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale “richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'TA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'TA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'TA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa
(a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così in motivazione
Cass. sez. I, 25/11/2024, n.30383; vedi anche, da ultimo, Cass. sez. I, 17 gennaio 2025 n. 1170 “il provvedimento della Banca d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare”; Cass. sez. I, 16/10/2024, n.26847, Cass sez. I, 15/07/2024,
n.19401). Poiché l'appellante non ha fornito prova adeguata della eccepita nullità anche parziale della fideiussione dal medesimo prestata l'eccezione va disattesa.
Ne consegue che la richiesta dell'PP (peraltro non ribadita nelle conclusioni) ex art. 210 cpc, di ordine di esibizione delle fideiussioni rilasciate nell'anno 2011, a favore della controparte e di ulteriori istituti bancari, è non dirimente, oltre che inammissibile, perché generica.
La seconda censura (illegittimità della sentenza n. 1317/2023 del Tribunale di Firenze per violazione di legge: errata qualificazione giuridica della fideiussione prestata dal sig. quale contratto autonomo di garanzia – Pt_2 natura accessoria della fideiussione- contraddittorietà interna della sentenza) è inidonea a scalfire l'impugnata sentenza.
L'PP contesta la qualificazione di contratto autonomo effettuata dal
Tribunale e sostiene che la previsione di una clausola di "pagamento a prima richiesta" o altra equivalente non abbia rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione" e che nella fattispecie trattandosi di contratto accessorio di garanzia, la nullità della deroga pattizia al termine di escussione ex art. 1957 secondo comma c.c. determinerebbe la decadenza di dalla facoltà di escutere la fideiussione CP_1 da lui prestata.
L'eccezione di nullità della deroga pattizia è stata rigettata per le ragioni sopra esposte.
Riguardo alla qualificazione del contratto, il Tribunale lo ha qualificato come contratto autonomo di garanzia: “sul punto vi è il fatto che siamo in effetti nel caso di specie, come dedotto dalla parte opposta, in presenza di un contratto autonomo di garanzia: ciò non solo in relazione alla previsione per cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione della parte finanziata, quanto dovutole…”, di cui alla lett. g) del punto 6 della “lettera D” delle condizioni di contratto. Ma anche in relazione alla specifica previsione di cui al precedente punto 5, laddove si prevede che “i garanti rinunciano ad opporre le eccezioni spettanti alla parte finanziata relative alla validità e/o all'efficacia delle obbligazioni sorgenti dal contratto in capo alla parte finanziata”, ripetendosi nuovamente subito dopo l'obbligo dei fideiussori di pagamento immediato a semplice richiesta scritta.
L'inserimento, infatti, in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. n. 19736 del 2011, Cass. SU n. 3947 del 2010).
In questo senso il richiamo, effettuato alla lettera f), alla deroga all'art. 1957
c.c., non è altro che confermativo del carattere autonomo della garanzia prestata, non trattandosi di previsione in contrasto con la predetta natura
(quale sarebbe stata, all'opposto, la previsione di applicabilità dell'art. 1957
c.c.), ma che depone proprio nel senso indicato”.
Rileva il Collegio che non può condurre alla qualificazione come contratto autonomo di garanzia la previsione dell'art. 7 secondo la quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla di credito, a semplice richiesta Pt_4 scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, posto che “una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia)” (vedi Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, n.16825; vedi lo stesso provvedimento della Banca di TA n. 55 del 2015, punto 16, che in relazione a tale clausola osserva: “Ne deriva che il fideiussore non può opporsi al pagamento immediato di quanto richiesto dalla banca – che non è tenuta a rivolgersi preventivamente al debitore principale – ma mantiene la facoltà di proporre eventuali eccezioni in un momento successivo all'avvenuto pagamento”, punto 28: “'ABI ha precisato 12 che la disposizione relativa all'obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta della banca non configura, in effetti, una garanzia “a prima richiesta”).
L'elemento dirimente ai fini della autonomia del rapporto di garanzia è
l'esclusione della possibilità di opporre eccezioni relative ai vizi del rapporto garantito (cfr Cass. civ. 15091/2021; 4717/2019).
Orbene, nel caso di specie è evidente come le parti, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dal Tribunale, abbiano stipulato una fideiussione: ciò si deduce in primis dall'assenza della clausola “senza eccezioni”, cui non è equiparabile la previsione dell'art. 9, secondo cui “Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui l'Azienda di credito esercita le sue facoltà di recedere dai rapporti col debitore”, che esclude la possibilità per il garante di sollevare eccezioni limitatamente all'esercizio da parte della banca del recesso.
Ne consegue che la garanzia prestata dagli appellanti deve essere riqualificata in termini di fideiussione a prima richiesta, ma tale diversa qualificazione non inficia la correttezza della sentenza impugnata che quindi va comunque confermata sulla base della sopra estesa diversa motivazione, legittimando la fideiussione a prima richiesta il creditore ad esigere immediatamente la prestazione dovuta dal garante.
La terza censura alla sentenza impugnata (illegittimità della sentenza n.
1317/2023 del Tribunale di Firenze per violazione di legge: mancato accertamento della nullità della clausola vessatoria derogatrice all'art. 1957, secondo comma, c.c. ex art.1341 secondo comma c.c. ed art. 33 lett. t) del
d.lgs. n.206/2005–exceptio doli) è infondata.
L'PP sostiene che la clausola derogatoria ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. in quanto atto vessatoria sarebbe affetta da nullità ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. t) del Codice del Consumo;
afferma di reiterare
l'exceptio doli specialis, in connessione a quanto disposto dall'art. 47 della
CEDU circa la natura abusiva di una clausola e la sua non applicazione, deducendo che non vi sarebbe stata una vera trattativa, né una vera sottoscrizione della clausola vessatoria di deroga del termine di escussione;
Cont deduce inoltre che , dante causa di , sarebbe stata a conoscenza CP_1 dello stato di sofferenza della Società debitrice principale ed avrebbe agito con grave mala fede, avendo l'erogazione del mutuo avuto l'effetto di garantire alla creditrice il rientro di una precedente esposizione debitoria della Parte_2
e la costituzione di garanzie, ipotecaria da parte della Società e personale
[...] da parte sua, come accertato dalla Ordinanza n. 1673/2017 del Tribunale di
Firenze (doc. 8) e dall'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 37573 del 22 dicembre 2022.
contesta la richiesta di applicazione del codice consumo, richiamando la CP_1 motivazione della sentenza sul punto.
Rileva il Collegio che la specifica approvazione della clausola, contrariamente a quanto deduce il LIVI risulta effettiva e non meramente formale, essendo indicato sia il numero della clausola, che l'oggetto della stessa: “art. 6.
Dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.”. Inoltre, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione che non urta contro alcun principio di ordine pubblico.
La disciplina consumeristica non è invocabile dall'PP, essendo pacifico che all'epoca rivestisse la qualità di socio di maggioranza e Presidente del CdA della società debitrice principale. Parte_2
Il Tribunale ha correttamente evidenziato come “[…] neppure la nullità della clausola di deroga sarebbe altrimenti invocabile, con riferimento alla sua dedotta vessatorietà, in relazione all'art. 33 c. 2 lett. t) codice consumo. Da un lato, infatti, la clausola in questione è dotata, ai sensi dell'art. 1341 c. 2 c.c., una specifica approvazione per iscritto (che pure non sarebbe stata necessaria:
Cass. n. 9245 del 2007), e dall'altro, comunque, il non rivestiva certo la Pt_2 qualità di consumatore nel caso di specie, in quanto socio di maggioranza e
Presidente del CA della società debitrice principale (è noto, in tema di fideiussione, che per la verifica della qualità di consumatore o meno del fideiussore di una società commerciale va verificato se egli abbia agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale o non abbia alcun collegamento funzionale con la società garantita: Corte di Giustizia Europea, 19 novembre 2015 n.74).”.
La exceptio doli specialis non può essere accolta.
Tale eccezione riguarda il dolo commesso al momento della conclusione dell'atto ed è diretta a far valere l'esistenza di raggiri impiegati per indurre un soggetto a porre in essere un determinato negozio, che, altrimenti, la parte non avrebbe concluso o non avrebbe concluso a quelle condizioni, al fine di ottenerne l'annullamento, ovvero a denunziare la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, “ che assume rilievo quale dolo incidente, non comportando l'invalidità dello stesso, ma la responsabilità del contraente in mala fede, per i danni arrecati dal suo comportamento illecito.” (Cass. n.
27145/2024).
Le allegazioni e produzioni di parte appellante non contengono elementi atti a dimostrare che da parte di vi sia stato l'esercizio doloso o scorretto del CP_1 diritto di escussione nei confronti del fideiussore, né che al momento della conclusione del contratto siano stati utilizzati artifici o raggiri per indurre l'appellante a stipulare l'atto a quelle condizioni anziché ad altre. L'eventuale finalizzazione del c.d. mutuo solutorio a costituire una garanzia in frode ai creditori potrebbe rilevare sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare) ma non dell'invalidità.
La quarta censura alla sentenza impugnata (decadenza di dalla CP_1 garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale ex art. 1957, secondo comma, c.c.) è infondata.
L'PP sostiene che, considerata la nullità della clausola derogatoria del Cont termine di escussione, la , dante causa della , sarebbe decaduta dalla CP_1 garanzia fideiussoria per avere depositato istanza di insinuazione al passivo della società debitrice principale in data 30.1.2015, oltre il termine di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento resa con sentenza del Tribunale di Firenze n. 187 del 18 giugno 2014 pubblicata il 14 luglio 2014 e dalla comunicazione ai creditori ex art. 92 L.F. del 18 luglio 2014; inoltre l'invio di una diffida nel giugno del 2014 sarebbe inidoneo ad interrompere il termine decadenziale.
Dichiara inoltre, al fine di invalidare l'escussione della garanzia fideiussoria, di avvalersi della exceptio doli generalis.
eccepisce la tardività della exceptio doli generalis perché non proposta CP_1 in primo grado e sostiene che trattandosi di “fideiussione a prima richiesta” sarebbe stata sufficiente la semplice proposizione della richiesta stragiudiziale di pagamento per evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Il motivo non può essere accolto.
L'eccezione della Banca di tardività è infondata, risultando l'exceptio doli generalis formulata nell'atto di citazione in opposizione (a pag. 5) anche se irrilevante, come infra argomentato in ordine al V motivo di gravame.
L'eccezione di nullità della clausola derogatoria alla disciplina prevista dell'art. 1957 c.c. è stata disattesa e, pertanto, non è ravvisabile alcuna decadenza per mancata osservanza del termine semestrale.
Ad ogni modo, si rileva che la previsione in contratto di una semplice richiesta scritta per far valere la garanzia (v. art 7) comporta che il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. possa essere interrotto anche con una diffida stragiudiziale, che nel caso in esame è pacifico sia stata tempestiva.
La quinta censura alla sentenza impugnata (nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. – negozio indiretto volto a costituire una garanzia ipotecaria ed un credito privilegiato in luogo di un credito chirografario – exceptio doli: carattere abusivo e fraudolento dell'escussione della garanzia fideiussoria) è infondata.
L'PP sostiene che la Banca avrebbe agito per sostituire un precedente credito chirografario vantato nei confronti della Parte_2 con un credito garantito da ipoteca e da connessa garanzia fideiussoria personale dal medesimo rilasciata, operazione la cui illiceità sarebbe stata accertata dal Tribunale di Firenze con Ordinanza n. 1673 del 9 febbraio 2017, resa all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 101 L.F. , confermata con Ordinanza n. 37573/2022. contesta l'assunto e sostiene che né il provvedimento del Tribunale CP_1 fallimentare in questione, né la giurisprudenza di legittimità ivi citata hanno mai qualificato il c.d. “mutuo indiretto” come illecito dichiarandone la sua nullità.
Il Tribunale ha evidenziato che “È in realtà pacifico tra le parti, a questo riguardo, che una simile eccezione potrebbe avere riguardo soltanto ad una parte del credito, pari ad € 570.620,66, trattandosi di somma che è stata destinata a ripianare la precedente esposizione di un rapporto di conto corrente facente capo al mutuatario, mentre per la restante parte le somme sono state oggetto di effettiva traditio, in quanto finalizzate alla creazione di nuova liquidità, e dunque per tale parte il dubbio dell'opponente non avrebbe ragione di esistere.
Ma anche per la citata limitata parte, la Suprema Corte ha di recente condivisibilmente precisato la validità del cd. “mutuo solutorio”, in quanto non contrario alla legge o all'ordine pubblico, caratterizzato da una effettiva traditio in quanto l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo (Cass. n. 23149 del 2022).
A poter essere invalida o inefficace semmai, per frode nei confronti degli altri creditori, è la sola prestazione della garanzia ipotecaria, come appunto è stato pronunciato nel caso di specie (v. decreto del Tribunale di Firenze e ordinanza della Corte di Cassazione prodotti dalla parte opponente).”
Rileva il Collegio che “l'exceptio doli generalis seu praesentis costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi codificate, ove l'attore, nel chiedere tutela giudiziale di un diritto, si renda colpevole di frode, tacendo, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni modificative o estintive sopravvenute alla fonte negoziale, ovvero avanzando richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente, o contravvenendo al divieto di venire contra factum proprium, e si distingue dall'exceptio doli specialis seu praeteriti, che è, invece, diretta a far valere
l'esistenza di raggiri al tempo della conclusione del contratto, per ottenerne
l'annullamento o denunziare la violazione dell'obbligo di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, che assume rilievo quale dolo incidente, non comportando l'invalidità dello stesso, ma la responsabilità del contraente in mala fede, per i danni arrecati dal suo comportamento illecito.” (Cass. n. 27145/2024).
Detta eccezione è stata già respinta nell'esame del terzo motivo di appello.
Per il resto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affrontando la problematica del c.d. “mutuo solutorio”, ne hanno confermato la legittimità:
“La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità
─ salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del
2024; n. 16706 del 2020) ─ essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2 l. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16
r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765]. 11. Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il
c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Una tale finalizzazione dell'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n.
5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018). Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U. n. 33719 del 2022; Cass. n. 20576 del 2010; n.
23158 del 2014; n. 11695 del 2018; n. 18610 e n. 24725 del 2021; n. 15844 del 2022). […] In particolare, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso (v. in questo senso, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570-01).” (Cass. S.U. n. 5875/2025).
Sulla base di tali principi, fermo restando le azioni revocatorie o risarcitorie a tutela di terzi per eventuali pregiudizi, deve ritenersi la piena legittimità del contratto in esame tra la società mutuante ed il fideiussore.
La sesta censura alla sentenza impugnata (nullità del contratto di mutuo ex art. 644 c.p. e 1815 c.c., legge n. 108/1996 – applicazione di interessi usurari originari) è infondata.
L'appellante sostiene che il contratto di mutuo stipulato il 23 novembre 2011 prevederebbe, oltre al tasso d'interesse nominale iniziale del 6,20%, anche un tasso di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di un 2%, dunque dell'8,20%, a fronte di un tasso soglia usurario relativo al IV trimestre 2011, per i mutui a tasso variabile come quello in questione, pari all'8,125%, come sancito dal relativo Decreto del MEF del 26 settembre 2011 e quindi, che sommando tasso d'interesse contrattuale e tasso di mora, al momento della sottoscrizione del mutuo, si noterebbe il superamento del tasso soglia.
contesta l'assunto avversario. CP_1
Il Tribunale ha rilevato che “Venendo, infine, alla lamentata usura (profilo opponibile anche in caso di contratto autonomo di garanzia: Cass. n. 26262 del
2007), anche in questo caso la censura è infondata. Da un lato, infatti, non è certo ammissibile una sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio. Ma anche a voler considerare il solo tasso degli interessi moratori, vi sarebbe da un lato da osservare che esso non può essere confrontato, ai fini della verifica dell'esistenza di usura, con il diverso tasso di interesse corrispettivo, in tal modo finendo per raffrontare dati disomogenei, ma secondo le modalità stabile da Cass. SU n. 19597 del 2020. Sempre dalla medesima decisione citata delle Sezioni Unite si evince, inoltre, come
l'eventuale carattere usurario del tasso di interesse moratorio (comunque non sussistente nel caso di specie) potrebbe al più incidere sulla debenza dei soli interessi moratori e non certo – anche – di quelli corrispettivi, che resterebbero comunque dovuti. Interessi moratori che, nel caso di specie, rappresentano una quota minima degli interessi richiesti, anche sottraendo la quale resterebbe comunque integro il credito di € 1.500.000,00, azionato in giudizio in quanto limite della garanzia prestata”.
La motivazione della sentenza è chiara e pienamente condivisibile.
E' del tutto infondata la tesi dell'appellante secondo cui si applicherebbe agli interessi moratori lo stesso tasso soglia degli interessi corrispettivi di 8,125, o addirittura a quel tasso si raffronterebbe la sommatoria di interessi corrispettivi e moratori.
Il DM del 26 settembre 2011, che come riferito dall'appellante indica per i mutui a tasso variabile il tasso soglia per gli interessi corrispettivi nella misura dell' 8,125 %, precisa al punto 4. “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo
1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'TA e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. La censurata maggiorazione del 2% rientra quindi nella misura media delle maggiorazioni stabilite contrattualmente, ove si consideri che per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M.
27 giugno 2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L.
108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106, con conseguente formula del TEG:
(T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4.
Infatti, come affermato dal Tribunale, la problematica relativa ai tassi soglia è stata affrontata dalle Sezioni Unite, che hanno evidenziato :“[…] gli interessi corrispettivi hanno funzione remunerativa, i moratori, invece, risarcitoria;
vi è, dunque, una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, in quanto l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre l'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., rappresenta il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria;
dunque, i primi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato con riguardo al tempo previsto per la fruizione di una somma di denaro che passa da un soggetto all'altro, mentre i secondi compensano il creditore per la perdita di disponibilità del denaro mai accettata, ma solo subita, oltretutto per un periodo di tempo neppure prevedibile e foriera di costi non del tutto prevedibili neanch'essi” ed hanno indicato i seguenti principi di diritto: "La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula:
"T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"". "Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista" (Cass. S.U. n. 19597/2020).
La richiesta istruttoria formulata nelle conclusioni, di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta opposta ed alla sua dante causa, , la Controparte_4 produzione in giudizio della documentazione contabile sulla base della quale è stato determinato il credito ingiunto ed, all'esito, disporsi CTU contabile al fine di verificare la natura usuraria ed illecita degli interessi applicati dalla Banca al mutuo, è inammissibile perché generica ed esplorativa.
Il motivo di appello va, pertanto, respinto sulla base della sopra estesa in parte diversa motivazione.
La settima censura alla sentenza impugnata (sulle spese) è relativa alla liquidazione dei compensi disposta dal primo Giudice.
L'PP sostiene che la quantificazione delle spese sarebbe errata, in quanto, avuto riguardo al valore della causa compreso nello scaglione tra €
1.000.000,00 ed € 2.000.000,00, escludendo i compensi dovuti per l'attività istruttoria (come correttamente disposto dal Giudice di primo grado), i compensi medi ammonterebbero ad € 20.357,00 di imponibile, non €
25.000,00 come statuito dal Tribunale.
Il motivo è fondato;
il parametro dei compensi è compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000.,00 – valori medi, così specificati: fase di studio € 5.989,00, fase introduttiva € 3.951,00, fase decisionale € 10.417,00. I compensi che il
Tribunale avrebbe dovuto correttamente liquidare corrispondono, quindi, ad €
20.357,00 oltre spese generali forfettarie, iva e cap e non ad € 25.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge.
La riforma della sentenza sul punto impone un nuovo regolamento delle spese del precedente grado.
In applicazione del principio di soccombenza prevalente, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, anche le spese processuali del presente giudizio devono essere poste a carico dell'PP nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri compresi tra €
1.000.000,00 ed € 2.000.000.,00 esclusa la fase istruttoria e compensate parzialmente per ¼, in ragione del parziale accoglimento del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] in parziale riforma della sentenza del Tribunale Controparte_1 di Firenze n. 1317/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie l'appello nei limiti in cui in parte motiva e, per l'effetto, ridetermina i compensi di primo grado liquidati in favore di Controparte_1 in € 20.357,00 oltre rimborso spese generali 15%,
[...]
i.v.a. e c.ap. come per legge;
Respinge per il resto l'appello; Condanna l'appellante a pagare le spese del presente grado Parte_1 di giudizio a liquidate per l'intero Controparte_1 in € 24.064,00 oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.ap. come per legge, dichiarandole compensate parzialmente per ¼ e ponendo il residuo a carico dell'appellante.
Firenze, camera di consiglio del 29.04.2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2362/2023 promossa da:
(C.F.: con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Leonardo Lascialfari (C.F. ) e dell'Avv. Matteo Vieri (C.F. C.F._2
PP C.F._3
nei confronti di
(già Controparte_1 [...]
) (C.F. ) tramite e per conto del Controparte_2 P.IVA_1
Patrimonio Destinato denominato “ ” con il patrocinio dell'Avv. CP_3
Paolo Antonio Puliti (cod. fisc.: ) APPELLATA CodiceFiscale_4 avverso la sentenza n. 1317/2023 emessa dal Tribunale di Firenze e pubblicata il
3.5.2023 RG n. 2468/2019.
CONCLUSIONI
In data 28.2.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'II.ma Corte d'Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, accogliere il presente appello per i motivi in fatto ed in diritto ivi esposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze n. 1317 del 3 maggio 2023, resa nel giudizio sub R.G. n. 2468/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n. 5856/2018: Accertare e dichiarare la nullità della fideiussione prestata a garanzia del suddetto mutuo in data 16 novembre 2011 relativamente alle clausole di cui ai punti 6, 7 ed 8 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la decadenza del creditore dall'escussione della fideiussione ex art. 1957 c.c. e revocare il decreto ingiuntivo n. 5856/2018, R.G. 14474/2018, emesso dal Tribunale di Firenze in data 6 dicembre 2018; accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, del contratto di mutuo ipotecario fondiario del 23 novembre 2011, ai rogiti del Notaio Per_1
, stipulato dalla , P.IVA: , in
[...] Controparte_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore e la C.F. e Parte_2
P.IVA: , in persona dei legali rappresentanti pro tempore per P.IVA_3 illiceità della causa ex art. 1418 c.c. e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5856/2018, R.G. 14474/2018, emesso dal Tribunale di Firenze in data 6 dicembre 2018; accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, della fideiussione, prestata a garanzia del contratto di mutuo ipotecario fondiario del 23 novembre 2011, ai rogiti del Notaio , stipulato dalla , Persona_1 Controparte_4
P.IVA: , in persona del legale rappresentante pro tempore e la P.IVA_2
C.F. e P.IVA: , in persona dei legali Parte_2 P.IVA_3 rappresentanti pro tempore, stipulata il 16 novembre 2011 dal Sig. Parte_1
per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e del Provvedimento
[...] della Banca d'TA n. 55/2005, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5856/2018, R.G. 14474/2018, emesso dal Tribunale di Firenze in data 6 dicembre 2018; in via subordinata, accertare e dichiarare la natura usuraria degli interessi pattuiti nel mutuo sottoscritto dalla e in data 23 novembre Pt_2 Parte_2
2011, al cui adempimento si è obbligato il Sig. in qualità di fideiussore, e, Pt_2 per l'effetto, dichiarare la nullità degli interessi ex art. 1815, secondo comma, c.c. e revocare il decreto ingiuntivo n. 5856/2018, R.G. 14474/2018, emesso dal Tribunale di Firenze in data 6 dicembre 2018; sempre in via subordinata, accertare gli importi dovuti dal Sig. in forza Pt_2 della fideiussione sottoscritta il 16 novembre 2011 e, per l'effetto, condannarlo alla minor somma che dovesse essere provata in giudizio;
a tal fine, in via istruttoria, ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta opposta ed alla sua dante causa, , la produzione in giudizio Controparte_4 della documentazione contabile sulla base della quale è stato determinato il credito ingiunto e, all'esito, disporsi CTU contabile al fine di verificare la natura usuraria ed illecita degli interessi applicati dalla Banca al mutuo al quale è connessa la fideiussione rilasciata dal Sig. Pt_2 in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello non volesse accogliere i motivi di impugnazione dedotti nel presente atto di appello, si chiede di riformare la quantificazione delle spese di lite alle quali è stato condannato il Sig. Pt_2 rideterminandole nella misura esposta nel VII motivo di appello. Con vittoria di spese e competenze professionali, di entrambi i gradi di giudizio.
Per la parte appellata:
“Voglia la Corte adita, rilevata preliminarmente la inammissibilità della nuova domanda di “exceptio doli” introdotta in questo grado dall'appellante e della documentazione parimenti allegata per la prima volta in appello dalla difesa dell'appellante (cfr. par. 1 di questa comparsa) per violazione dell'art. 345 c.p.c., respingere perché infondato il presente gravame introdotto da
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1317/2023. Con Parte_1 vittoria delle spese di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1317/2023 pubblicata il 3.5.2023 il Tribunale di Firenze ha così deciso: “Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede: a. Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
b. Condanna la opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 25.000,00, oltre RSG, IVA e CPA come per legge.”
Tale sentenza veniva emessa sulla domanda proposta da in Parte_1 opposizione al D.I. n. 5856/2018 emesso dal Tribunale di Firenze il 6.12.2018 in favore di con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della CP_2 somma di € 1.500.000,00, oltre interessi e spese, quale fideiussore del mutuo ipotecario stipulato il 23.11.2011 da con Controparte_5 Controparte_4
. L'opponente aveva chiesto la revoca del provvedimento, deducendo la
[...] decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., l'inoperatività della deroga all'art. 1957 c.c., la qualificazione del rapporto come fideiussione e non contratto autonomo di garanzia, la nullità, quanto meno parziale, della fideiussione per clausole riproduttive dello schema ABI, dichiarato illecito per violazione della normativa anticoncorrenziale, la nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa e per applicazione di interessi usurari. Si era costituita in giudizio - che assumeva successivamente la CP_2 denominazione sociale di - Controparte_1 contestando le deduzioni e richieste avversarie, perché infondate in fatto e diritto.
La causa era stata istruita con prove documentali e decisa come sopra indicato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito solo Parte_1 Pt_2
o PP) conveniva in giudizio innanzi questa Corte di Appello la
[...]
(di seguito solo o anche APPELLATA) proponendo gravame CP_1 CP_1 avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi:
I MOTIVO DI APPELLO
ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA N. 1317/2023 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE
PER VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 2, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N.
287/1990, DEL PROVVEDIMENTO AGCM N. 14251 DEL 20 APRILE 2005 E DEL
PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA N. 55 DEL 2 MAGGIO 2005 –
OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA NULLITÀ DEL CONTRATTO DI
, RELATIVA ALLA Controparte_6 Controparte_7
DEROGA CONVENZIONALE ALL'ART. 1957 C.C. ED ALL'ART. 1945 C.C. –
CONTRADDITTORIETÀ INTERNA DELLA SENTENZA – VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DI VICINANZA DELLA PROVA;
II MOTIVO DI APPELLO
ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA N. 1317/2023 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE
PER VIOLAZIONE DI LEGGE: ERRATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DELLA
FIDEIUSSIONE PRESTATA DAL SIG. QUALE CONTRATTO AUTONOMO DI Pt_2
GARANZIA – NATURA ACCESSORIA DELLA FIDEIUSSIONE -
CONTRADDITTORIETÀ INTERNA DELLA SENTENZA;
III MOTIVO DI APPELLO
ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA N. 1317/2023 DEL TRIBUNALE DI FIRENZE
PER VIOLAZIONE DI LEGGE: MANCATO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ
DELLA CLAUSOLA VESSATORIA DEROGATRICE ALL'ART. 1957, SECONDO
COMMA, C.C. EX ART.1341, SECONDO COMMA, C.C. ED ART.33 LETT.T) DEL
D.LGS. N.206/2005–EXCEPTIO Pt_3 IV MOTIVO DI APPELLO
DECADENZA DI PER DECORSO Controparte_8
DEL TERMINE SEMESTRALE EX ART. 1957, SECONDO COMMA, C.C.;
V MOTIVO DI APPELLO
NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO PER ILLICEITÀ DELLA CAUSA EX ART.
1344 C.C. – NEGOZIO INDIRETTO VOLTO A COSTITUIRE UNA GARANZIA
IPOTECARIA ED UN CREDITO PRIVILEGIATO IN LUOGO DI UN CREDITO
CHIROGRAFARIO – EXCEPTIO DOLI: CARATTERE ABUSIVO E FRAUDOLENTO
DELL'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA;
VI MOTIVO DI APPELLO
NULLITÀ DEL CONTRATTO DI MUTUO EX ART. 644 C.P. E 1815 C.C., LEGGE N.
108/1996 – APPLICAZIONE DI INTERESSI USURARI ORIGINARI;
VII MOTIVO DI APPELLO
SULLE SPESE
Per tali ragioni l'PP chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecutorietà, la riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel CP_1 Controparte_1 costituirsi in giudizio contestava, perché ritenute infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
Con ordinanza del 30.1.2024 la Corte rigettava l'stanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.
In data 28.02.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata. Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
La critica contenuta nel primo motivo di gravame (illegittimità della sentenza
n. 1317/2023 del Tribunale di Firenze per violazione di legge: art. 2, terzo comma, della legge n. 287/1990, del provvedimento AGCM n. 14251 del 20 aprile 2005 e del provvedimento della Banca d'TA n. 55 del 2 maggio 2005 – omessa considerazione della nullità del contratto di fideiussione o, in subordine, della nullità parziale relativa alla deroga convenzionale all'art. 1957
c.c. ed all'art. 1945 c.c. – contraddittorietà interna della sentenza – violazione del principio di vicinanza della prova) è infondata.
L'PP sostiene che, essendo le clausole di cui ai nn. 2, 6, ed 8 della fideiussione identiche a quelle censurate dalla Banca d'TA con provvedimento n. 55/2005 (l'appellante include anche il nr. 7 invero non attinente a questo profilo), il Tribunale avrebbe dovuto ritenere fondata l'eccezione di nullità totale del contratto o parziale delle singole clausole, avrebbe dovuto ritenere non rilevante la distinzione tra fideiussione cd. omnibus e specifica, come pure la distanza temporale del contratto in esame rispetto al detto provvedimento;
chiede, quindi, disporsi ordine di esibizione nei confronti della controparte e di ulteriori istituti bancari, ex art. 210 c.p.c., delle fideiussioni utilizzate nell'anno 2011.
sostiene che il testo dello schema trasmesso dall'ABI nel 2002 a tutti gli CP_1 istituti di credito italiani e sanzionato dell'AGCM nel 2005 farebbe espressamente riferimento alle sole fideiussioni omnibus, come pure il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'TA ed un consolidato orientamento giurisprudenziale;
eccepisce la mancata produzione da parte dell'PP del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, la mancata prova dell'intesa concorrenziale e del danno e deduce che, in ogni caso, permarrebbe ex art. 7 l'obbligo del fideiussore di pagare immediatamente a semplice richiesta scritta e che la decadenza sarebbe stata interrotta dalla richiesta di pagamento inviata il 05.06.2014.
Il motivo di appello non può essere accolto.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 41994 del
2021, dirimendo i contrasti giurisprudenziali relativi alla nullità delle fideiussioni con clausole conformi allo schema ABI 2002, ha dichiarato la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle limitatamente alle clausole riproduttive dello schema ABI illecito a monte, precisando, al punto 2.10.2.1:
“Si osserva, al riguardo, che le deroghe all'archetipo codicistico sarebbero state lecite, se le condizioni contrattuali censurate non fossero state reiteratamente proposte dalle banche, destinandole ad una pluralità di singoli operatori. In tal modo, la vista connotazione del mercato come mercato libero, non solo per chi svolge l'attività imprenditoriale, ma anche per i consumatori, verrebbe ad essere alterata significativamente. E' intuitivo, infatti, che proprio la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, con l'inserimento di clausole pregiudizievoli per il fideiussore, determina un abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili, erodendo la libera scelta del clienti- contraenti e incidendo negativamente sul mercato”.
La presunzione dell'intesa anticoncorrenziale, con la costante reiterazione della deroga al modello codicistico, potrebbe ritenersi operante ancora per i contratti conclusi in un periodo successivo al provvedimento della Banca d'TA, ma non a distanza di anni;
riguardo a questi ultimi, per il principio generale secondo cui è onere dell'attore dare prova di tutti i fatti costitutivi della domanda, la parte che intendesse eccepire l'intesa anticoncorrenziale dovrebbe fornirne prova.
Nel caso in esame il contratto è datato 16.11.2011, quindi successivo di sei anni al citato provvedimento della Banca d'TA, inoltre è costitutivo di garanzia “specifica” del mutuo indicato, mentre il citato provvedimento è riferito solo alle fideiussioni omnibus.
La dichiarazione della nullità (comunque parziale) del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale “richiede che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'TA; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria TAna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'TA, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'TA nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa
(a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così in motivazione
Cass. sez. I, 25/11/2024, n.30383; vedi anche, da ultimo, Cass. sez. I, 17 gennaio 2025 n. 1170 “il provvedimento della Banca d'TA è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare”; Cass. sez. I, 16/10/2024, n.26847, Cass sez. I, 15/07/2024,
n.19401). Poiché l'appellante non ha fornito prova adeguata della eccepita nullità anche parziale della fideiussione dal medesimo prestata l'eccezione va disattesa.
Ne consegue che la richiesta dell'PP (peraltro non ribadita nelle conclusioni) ex art. 210 cpc, di ordine di esibizione delle fideiussioni rilasciate nell'anno 2011, a favore della controparte e di ulteriori istituti bancari, è non dirimente, oltre che inammissibile, perché generica.
La seconda censura (illegittimità della sentenza n. 1317/2023 del Tribunale di Firenze per violazione di legge: errata qualificazione giuridica della fideiussione prestata dal sig. quale contratto autonomo di garanzia – Pt_2 natura accessoria della fideiussione- contraddittorietà interna della sentenza) è inidonea a scalfire l'impugnata sentenza.
L'PP contesta la qualificazione di contratto autonomo effettuata dal
Tribunale e sostiene che la previsione di una clausola di "pagamento a prima richiesta" o altra equivalente non abbia rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione" e che nella fattispecie trattandosi di contratto accessorio di garanzia, la nullità della deroga pattizia al termine di escussione ex art. 1957 secondo comma c.c. determinerebbe la decadenza di dalla facoltà di escutere la fideiussione CP_1 da lui prestata.
L'eccezione di nullità della deroga pattizia è stata rigettata per le ragioni sopra esposte.
Riguardo alla qualificazione del contratto, il Tribunale lo ha qualificato come contratto autonomo di garanzia: “sul punto vi è il fatto che siamo in effetti nel caso di specie, come dedotto dalla parte opposta, in presenza di un contratto autonomo di garanzia: ciò non solo in relazione alla previsione per cui “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione della parte finanziata, quanto dovutole…”, di cui alla lett. g) del punto 6 della “lettera D” delle condizioni di contratto. Ma anche in relazione alla specifica previsione di cui al precedente punto 5, laddove si prevede che “i garanti rinunciano ad opporre le eccezioni spettanti alla parte finanziata relative alla validità e/o all'efficacia delle obbligazioni sorgenti dal contratto in capo alla parte finanziata”, ripetendosi nuovamente subito dopo l'obbligo dei fideiussori di pagamento immediato a semplice richiesta scritta.
L'inserimento, infatti, in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. n. 19736 del 2011, Cass. SU n. 3947 del 2010).
In questo senso il richiamo, effettuato alla lettera f), alla deroga all'art. 1957
c.c., non è altro che confermativo del carattere autonomo della garanzia prestata, non trattandosi di previsione in contrasto con la predetta natura
(quale sarebbe stata, all'opposto, la previsione di applicabilità dell'art. 1957
c.c.), ma che depone proprio nel senso indicato”.
Rileva il Collegio che non può condurre alla qualificazione come contratto autonomo di garanzia la previsione dell'art. 7 secondo la quale “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla di credito, a semplice richiesta Pt_4 scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, posto che “una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia)” (vedi Cassazione civile sez. I, 09/08/2016, n.16825; vedi lo stesso provvedimento della Banca di TA n. 55 del 2015, punto 16, che in relazione a tale clausola osserva: “Ne deriva che il fideiussore non può opporsi al pagamento immediato di quanto richiesto dalla banca – che non è tenuta a rivolgersi preventivamente al debitore principale – ma mantiene la facoltà di proporre eventuali eccezioni in un momento successivo all'avvenuto pagamento”, punto 28: “'ABI ha precisato 12 che la disposizione relativa all'obbligo di pagamento del fideiussore a semplice richiesta scritta della banca non configura, in effetti, una garanzia “a prima richiesta”).
L'elemento dirimente ai fini della autonomia del rapporto di garanzia è
l'esclusione della possibilità di opporre eccezioni relative ai vizi del rapporto garantito (cfr Cass. civ. 15091/2021; 4717/2019).
Orbene, nel caso di specie è evidente come le parti, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dal Tribunale, abbiano stipulato una fideiussione: ciò si deduce in primis dall'assenza della clausola “senza eccezioni”, cui non è equiparabile la previsione dell'art. 9, secondo cui “Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui l'Azienda di credito esercita le sue facoltà di recedere dai rapporti col debitore”, che esclude la possibilità per il garante di sollevare eccezioni limitatamente all'esercizio da parte della banca del recesso.
Ne consegue che la garanzia prestata dagli appellanti deve essere riqualificata in termini di fideiussione a prima richiesta, ma tale diversa qualificazione non inficia la correttezza della sentenza impugnata che quindi va comunque confermata sulla base della sopra estesa diversa motivazione, legittimando la fideiussione a prima richiesta il creditore ad esigere immediatamente la prestazione dovuta dal garante.
La terza censura alla sentenza impugnata (illegittimità della sentenza n.
1317/2023 del Tribunale di Firenze per violazione di legge: mancato accertamento della nullità della clausola vessatoria derogatrice all'art. 1957, secondo comma, c.c. ex art.1341 secondo comma c.c. ed art. 33 lett. t) del
d.lgs. n.206/2005–exceptio doli) è infondata.
L'PP sostiene che la clausola derogatoria ai termini previsti dall'art. 1957 c.c. in quanto atto vessatoria sarebbe affetta da nullità ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. t) del Codice del Consumo;
afferma di reiterare
l'exceptio doli specialis, in connessione a quanto disposto dall'art. 47 della
CEDU circa la natura abusiva di una clausola e la sua non applicazione, deducendo che non vi sarebbe stata una vera trattativa, né una vera sottoscrizione della clausola vessatoria di deroga del termine di escussione;
Cont deduce inoltre che , dante causa di , sarebbe stata a conoscenza CP_1 dello stato di sofferenza della Società debitrice principale ed avrebbe agito con grave mala fede, avendo l'erogazione del mutuo avuto l'effetto di garantire alla creditrice il rientro di una precedente esposizione debitoria della Parte_2
e la costituzione di garanzie, ipotecaria da parte della Società e personale
[...] da parte sua, come accertato dalla Ordinanza n. 1673/2017 del Tribunale di
Firenze (doc. 8) e dall'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 37573 del 22 dicembre 2022.
contesta la richiesta di applicazione del codice consumo, richiamando la CP_1 motivazione della sentenza sul punto.
Rileva il Collegio che la specifica approvazione della clausola, contrariamente a quanto deduce il LIVI risulta effettiva e non meramente formale, essendo indicato sia il numero della clausola, che l'oggetto della stessa: “art. 6.
Dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.”. Inoltre, la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione che non urta contro alcun principio di ordine pubblico.
La disciplina consumeristica non è invocabile dall'PP, essendo pacifico che all'epoca rivestisse la qualità di socio di maggioranza e Presidente del CdA della società debitrice principale. Parte_2
Il Tribunale ha correttamente evidenziato come “[…] neppure la nullità della clausola di deroga sarebbe altrimenti invocabile, con riferimento alla sua dedotta vessatorietà, in relazione all'art. 33 c. 2 lett. t) codice consumo. Da un lato, infatti, la clausola in questione è dotata, ai sensi dell'art. 1341 c. 2 c.c., una specifica approvazione per iscritto (che pure non sarebbe stata necessaria:
Cass. n. 9245 del 2007), e dall'altro, comunque, il non rivestiva certo la Pt_2 qualità di consumatore nel caso di specie, in quanto socio di maggioranza e
Presidente del CA della società debitrice principale (è noto, in tema di fideiussione, che per la verifica della qualità di consumatore o meno del fideiussore di una società commerciale va verificato se egli abbia agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale o non abbia alcun collegamento funzionale con la società garantita: Corte di Giustizia Europea, 19 novembre 2015 n.74).”.
La exceptio doli specialis non può essere accolta.
Tale eccezione riguarda il dolo commesso al momento della conclusione dell'atto ed è diretta a far valere l'esistenza di raggiri impiegati per indurre un soggetto a porre in essere un determinato negozio, che, altrimenti, la parte non avrebbe concluso o non avrebbe concluso a quelle condizioni, al fine di ottenerne l'annullamento, ovvero a denunziare la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, “ che assume rilievo quale dolo incidente, non comportando l'invalidità dello stesso, ma la responsabilità del contraente in mala fede, per i danni arrecati dal suo comportamento illecito.” (Cass. n.
27145/2024).
Le allegazioni e produzioni di parte appellante non contengono elementi atti a dimostrare che da parte di vi sia stato l'esercizio doloso o scorretto del CP_1 diritto di escussione nei confronti del fideiussore, né che al momento della conclusione del contratto siano stati utilizzati artifici o raggiri per indurre l'appellante a stipulare l'atto a quelle condizioni anziché ad altre. L'eventuale finalizzazione del c.d. mutuo solutorio a costituire una garanzia in frode ai creditori potrebbe rilevare sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare) ma non dell'invalidità.
La quarta censura alla sentenza impugnata (decadenza di dalla CP_1 garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale ex art. 1957, secondo comma, c.c.) è infondata.
L'PP sostiene che, considerata la nullità della clausola derogatoria del Cont termine di escussione, la , dante causa della , sarebbe decaduta dalla CP_1 garanzia fideiussoria per avere depositato istanza di insinuazione al passivo della società debitrice principale in data 30.1.2015, oltre il termine di sei mesi dalla dichiarazione di fallimento resa con sentenza del Tribunale di Firenze n. 187 del 18 giugno 2014 pubblicata il 14 luglio 2014 e dalla comunicazione ai creditori ex art. 92 L.F. del 18 luglio 2014; inoltre l'invio di una diffida nel giugno del 2014 sarebbe inidoneo ad interrompere il termine decadenziale.
Dichiara inoltre, al fine di invalidare l'escussione della garanzia fideiussoria, di avvalersi della exceptio doli generalis.
eccepisce la tardività della exceptio doli generalis perché non proposta CP_1 in primo grado e sostiene che trattandosi di “fideiussione a prima richiesta” sarebbe stata sufficiente la semplice proposizione della richiesta stragiudiziale di pagamento per evitare la decadenza di cui all'art. 1957 c.c.
Il motivo non può essere accolto.
L'eccezione della Banca di tardività è infondata, risultando l'exceptio doli generalis formulata nell'atto di citazione in opposizione (a pag. 5) anche se irrilevante, come infra argomentato in ordine al V motivo di gravame.
L'eccezione di nullità della clausola derogatoria alla disciplina prevista dell'art. 1957 c.c. è stata disattesa e, pertanto, non è ravvisabile alcuna decadenza per mancata osservanza del termine semestrale.
Ad ogni modo, si rileva che la previsione in contratto di una semplice richiesta scritta per far valere la garanzia (v. art 7) comporta che il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. possa essere interrotto anche con una diffida stragiudiziale, che nel caso in esame è pacifico sia stata tempestiva.
La quinta censura alla sentenza impugnata (nullità del contratto di mutuo per illiceità della causa ex art. 1344 c.c. – negozio indiretto volto a costituire una garanzia ipotecaria ed un credito privilegiato in luogo di un credito chirografario – exceptio doli: carattere abusivo e fraudolento dell'escussione della garanzia fideiussoria) è infondata.
L'PP sostiene che la Banca avrebbe agito per sostituire un precedente credito chirografario vantato nei confronti della Parte_2 con un credito garantito da ipoteca e da connessa garanzia fideiussoria personale dal medesimo rilasciata, operazione la cui illiceità sarebbe stata accertata dal Tribunale di Firenze con Ordinanza n. 1673 del 9 febbraio 2017, resa all'esito del giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 101 L.F. , confermata con Ordinanza n. 37573/2022. contesta l'assunto e sostiene che né il provvedimento del Tribunale CP_1 fallimentare in questione, né la giurisprudenza di legittimità ivi citata hanno mai qualificato il c.d. “mutuo indiretto” come illecito dichiarandone la sua nullità.
Il Tribunale ha evidenziato che “È in realtà pacifico tra le parti, a questo riguardo, che una simile eccezione potrebbe avere riguardo soltanto ad una parte del credito, pari ad € 570.620,66, trattandosi di somma che è stata destinata a ripianare la precedente esposizione di un rapporto di conto corrente facente capo al mutuatario, mentre per la restante parte le somme sono state oggetto di effettiva traditio, in quanto finalizzate alla creazione di nuova liquidità, e dunque per tale parte il dubbio dell'opponente non avrebbe ragione di esistere.
Ma anche per la citata limitata parte, la Suprema Corte ha di recente condivisibilmente precisato la validità del cd. “mutuo solutorio”, in quanto non contrario alla legge o all'ordine pubblico, caratterizzato da una effettiva traditio in quanto l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio rei giuridica propria del mutuo (Cass. n. 23149 del 2022).
A poter essere invalida o inefficace semmai, per frode nei confronti degli altri creditori, è la sola prestazione della garanzia ipotecaria, come appunto è stato pronunciato nel caso di specie (v. decreto del Tribunale di Firenze e ordinanza della Corte di Cassazione prodotti dalla parte opponente).”
Rileva il Collegio che “l'exceptio doli generalis seu praesentis costituisce un rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi codificate, ove l'attore, nel chiedere tutela giudiziale di un diritto, si renda colpevole di frode, tacendo, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni modificative o estintive sopravvenute alla fonte negoziale, ovvero avanzando richieste di pagamento prima facie abusive o fraudolente, o contravvenendo al divieto di venire contra factum proprium, e si distingue dall'exceptio doli specialis seu praeteriti, che è, invece, diretta a far valere
l'esistenza di raggiri al tempo della conclusione del contratto, per ottenerne
l'annullamento o denunziare la violazione dell'obbligo di buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, che assume rilievo quale dolo incidente, non comportando l'invalidità dello stesso, ma la responsabilità del contraente in mala fede, per i danni arrecati dal suo comportamento illecito.” (Cass. n. 27145/2024).
Detta eccezione è stata già respinta nell'esame del terzo motivo di appello.
Per il resto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affrontando la problematica del c.d. “mutuo solutorio”, ne hanno confermato la legittimità:
“La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità
─ salvo l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024; n. 4376 del
2024; n. 16706 del 2020) ─ essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2 l. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16
r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765]. 11. Ciò, certo, non esclude che, in concreto, il
c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Una tale finalizzazione dell'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi alcuna violazione di norme imperative (Cass. n.
5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018). Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U. n. 33719 del 2022; Cass. n. 20576 del 2010; n.
23158 del 2014; n. 11695 del 2018; n. 18610 e n. 24725 del 2021; n. 15844 del 2022). […] In particolare, la stipulazione di un contratto di mutuo con la contestuale concessione d'ipoteca sui beni del mutuatario, ove non risulti destinata a procurare a quest'ultimo un'effettiva disponibilità, essendo egli già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretta, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente, dovendosi ravvisare il vantaggio conseguito dalla banca non già nella stipulazione del negozio in sé, ma nell'impiego dello stesso come mezzo per la ristrutturazione di un passivo almeno in parte diverso (v. in questo senso, Cass. Sez. 1, ordinanza n. 4694 del 22/02/2021, Rv. 660570-01).” (Cass. S.U. n. 5875/2025).
Sulla base di tali principi, fermo restando le azioni revocatorie o risarcitorie a tutela di terzi per eventuali pregiudizi, deve ritenersi la piena legittimità del contratto in esame tra la società mutuante ed il fideiussore.
La sesta censura alla sentenza impugnata (nullità del contratto di mutuo ex art. 644 c.p. e 1815 c.c., legge n. 108/1996 – applicazione di interessi usurari originari) è infondata.
L'appellante sostiene che il contratto di mutuo stipulato il 23 novembre 2011 prevederebbe, oltre al tasso d'interesse nominale iniziale del 6,20%, anche un tasso di mora pari al tasso contrattuale maggiorato di un 2%, dunque dell'8,20%, a fronte di un tasso soglia usurario relativo al IV trimestre 2011, per i mutui a tasso variabile come quello in questione, pari all'8,125%, come sancito dal relativo Decreto del MEF del 26 settembre 2011 e quindi, che sommando tasso d'interesse contrattuale e tasso di mora, al momento della sottoscrizione del mutuo, si noterebbe il superamento del tasso soglia.
contesta l'assunto avversario. CP_1
Il Tribunale ha rilevato che “Venendo, infine, alla lamentata usura (profilo opponibile anche in caso di contratto autonomo di garanzia: Cass. n. 26262 del
2007), anche in questo caso la censura è infondata. Da un lato, infatti, non è certo ammissibile una sommatoria dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio. Ma anche a voler considerare il solo tasso degli interessi moratori, vi sarebbe da un lato da osservare che esso non può essere confrontato, ai fini della verifica dell'esistenza di usura, con il diverso tasso di interesse corrispettivo, in tal modo finendo per raffrontare dati disomogenei, ma secondo le modalità stabile da Cass. SU n. 19597 del 2020. Sempre dalla medesima decisione citata delle Sezioni Unite si evince, inoltre, come
l'eventuale carattere usurario del tasso di interesse moratorio (comunque non sussistente nel caso di specie) potrebbe al più incidere sulla debenza dei soli interessi moratori e non certo – anche – di quelli corrispettivi, che resterebbero comunque dovuti. Interessi moratori che, nel caso di specie, rappresentano una quota minima degli interessi richiesti, anche sottraendo la quale resterebbe comunque integro il credito di € 1.500.000,00, azionato in giudizio in quanto limite della garanzia prestata”.
La motivazione della sentenza è chiara e pienamente condivisibile.
E' del tutto infondata la tesi dell'appellante secondo cui si applicherebbe agli interessi moratori lo stesso tasso soglia degli interessi corrispettivi di 8,125, o addirittura a quel tasso si raffronterebbe la sommatoria di interessi corrispettivi e moratori.
Il DM del 26 settembre 2011, che come riferito dall'appellante indica per i mutui a tasso variabile il tasso soglia per gli interessi corrispettivi nella misura dell' 8,125 %, precisa al punto 4. “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo
1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'TA e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”. La censurata maggiorazione del 2% rientra quindi nella misura media delle maggiorazioni stabilite contrattualmente, ove si consideri che per i contratti conclusi dall'01/07/2011 (data di entrata in vigore del D.M.
27 giugno 2011, il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 % (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato di 1/4 + ulteriori 4 punti percentuali ex art. 2, comma 4, L.
108/1996 ut modificato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12 luglio 2011, n. 106, con conseguente formula del TEG:
(T.E.G.M. + 2,1) x 1,25 + 4.
Infatti, come affermato dal Tribunale, la problematica relativa ai tassi soglia è stata affrontata dalle Sezioni Unite, che hanno evidenziato :“[…] gli interessi corrispettivi hanno funzione remunerativa, i moratori, invece, risarcitoria;
vi è, dunque, una netta diversità di causa e di funzione tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, in quanto l'interesse corrispettivo costituisce la remunerazione concordata per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, mentre l'interesse di mora, secondo quanto previsto dall'art. 1224 c.c., rappresenta il danno conseguente l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria;
dunque, i primi sono stabiliti in dipendenza di un equilibrio concordato con riguardo al tempo previsto per la fruizione di una somma di denaro che passa da un soggetto all'altro, mentre i secondi compensano il creditore per la perdita di disponibilità del denaro mai accettata, ma solo subita, oltretutto per un periodo di tempo neppure prevedibile e foriera di costi non del tutto prevedibili neanch'essi” ed hanno indicato i seguenti principi di diritto: "La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perchè "fuori mercato", donde la formula:
"T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto"". "Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista" (Cass. S.U. n. 19597/2020).
La richiesta istruttoria formulata nelle conclusioni, di ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta opposta ed alla sua dante causa, , la Controparte_4 produzione in giudizio della documentazione contabile sulla base della quale è stato determinato il credito ingiunto ed, all'esito, disporsi CTU contabile al fine di verificare la natura usuraria ed illecita degli interessi applicati dalla Banca al mutuo, è inammissibile perché generica ed esplorativa.
Il motivo di appello va, pertanto, respinto sulla base della sopra estesa in parte diversa motivazione.
La settima censura alla sentenza impugnata (sulle spese) è relativa alla liquidazione dei compensi disposta dal primo Giudice.
L'PP sostiene che la quantificazione delle spese sarebbe errata, in quanto, avuto riguardo al valore della causa compreso nello scaglione tra €
1.000.000,00 ed € 2.000.000,00, escludendo i compensi dovuti per l'attività istruttoria (come correttamente disposto dal Giudice di primo grado), i compensi medi ammonterebbero ad € 20.357,00 di imponibile, non €
25.000,00 come statuito dal Tribunale.
Il motivo è fondato;
il parametro dei compensi è compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000.,00 – valori medi, così specificati: fase di studio € 5.989,00, fase introduttiva € 3.951,00, fase decisionale € 10.417,00. I compensi che il
Tribunale avrebbe dovuto correttamente liquidare corrispondono, quindi, ad €
20.357,00 oltre spese generali forfettarie, iva e cap e non ad € 25.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cap come per legge.
La riforma della sentenza sul punto impone un nuovo regolamento delle spese del precedente grado.
In applicazione del principio di soccombenza prevalente, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo, anche le spese processuali del presente giudizio devono essere poste a carico dell'PP nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri compresi tra €
1.000.000,00 ed € 2.000.000.,00 esclusa la fase istruttoria e compensate parzialmente per ¼, in ragione del parziale accoglimento del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] in parziale riforma della sentenza del Tribunale Controparte_1 di Firenze n. 1317/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
Accoglie l'appello nei limiti in cui in parte motiva e, per l'effetto, ridetermina i compensi di primo grado liquidati in favore di Controparte_1 in € 20.357,00 oltre rimborso spese generali 15%,
[...]
i.v.a. e c.ap. come per legge;
Respinge per il resto l'appello; Condanna l'appellante a pagare le spese del presente grado Parte_1 di giudizio a liquidate per l'intero Controparte_1 in € 24.064,00 oltre rimborso spese generali 15%, i.v.a. e c.ap. come per legge, dichiarandole compensate parzialmente per ¼ e ponendo il residuo a carico dell'appellante.
Firenze, camera di consiglio del 29.04.2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.