TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Margherita Politi ( su delega del precedente G.I. assegnatario Dott. Pruneti) all'udienza del 28.1.2025 ore
9,30 fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art.281 sexies cpc, ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA nella causa n. 936/2021 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federico D'
Anniballe Attore
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Ferdinando Carabba Tettamanti, Sargenti Stefano e Micheletti
Sara
Convenuta lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle CP_2 ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la società chiedendo
[...] CP_3 al Giudice di accertarne e dichiararne la responsabilità contrattuale
(ai sensi degli artt. 1218 e s.s c.c., degli artt. 1490 e s.s c.c., degli artt. 114-127 D. Lgs n.206/05) e comunque ai sensi dell'art.2043
c.c. in merito alla fornitura di gasolio per non avere la stessa, correttamente adempiuto all'obbligo di fornire carburante conforme alle qualità sue proprie ed in ogni caso privo di impurità
e comunque idoneo all'uso destinato per evitare conseguenze dannose per l'autovettura del consumatore e conseguentemente di condannarla al risarcimento dei danni riportati dalla vettura del ricorrente, quantificati in euro 13.859,21 di cui euro 5707,01 per riparazioni del guasto alla vettura ed euro 8152.10 a titolo di danno da mancata fruizione e svalutazione della vettura o della diversa somma accertata in corso di causa anche ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 2056 c.c., con vittoria di spese compensi sia del presente giudizio sia del procedimento di Atp, e quindi la refusione delle spese di Ctu, di Ctp e dei compensi di assistenza legale.
In particolare, parte attrice esponeva :
- di avere effettuato un rifornimento di gasolio presso il distributore della convenuta;
che fin da subito il veicolo aveva manifestato delle anomalie di funzionamento e lo stesso si arrestava improvvisamente senza più riavviarsi;
che il conducente si rivolgersi con urgenza al servizio “Europ
Assistance” il quale tramite carro attrezzi trasportava l'autovettura presso l'officina della concessionaria , CP_4 [...]
ove era emerso che il guasto era dovuto al CP_5
“grippaggio dei polverizzatori” causato dalla presenza di gasolio non conforme (inquinato). Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno.
- Così concludeva:
- “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, previa accertamento della responsabilità della circa i danni riportati Controparte_1 dalla vettura del ricorrente “Jeep Compass Serie 2 Limited” targata FS320YC, così come meglio descritti e quantificati nelle premesse dell'atto di citazione e nella CTU espletata nel procedimento di ATP ex art.696 bis ivi menzionato, condannare, per i titoli e le ragioni sempre in premessa richiamati, la medesima in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante, al pagamento, in favore dell'attore Sig.
, della somma di € 13.859,21 di cui € Parte_1
5.707,01 per riparazione del guasto alla succitata vettura ed
€ 8.152,20 a titolo di danno da mancata fruizione e svalutazione della vettura o della diversa somma accertata in corso di causa anche ai sensi degli artt.1226 c.c. e 2056 c.c., con vittoria di spese compensi sia del presente giudizio sia del procedimento di ATP, e quindi compresa la refusione delle spese di CTU”.
Costituendosi in giudizio la società convenuta eccepiva preliminarmente la decadenza dal diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c., nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi della medesima norma. Nel merito contestava in toto gli assunti avversari, negando, in ogni caso, la riconducibilità dell'avaria della vettura lamentata dall'attore a contaminazioni di sorta del carburante, riconoscendo di essere gestore della stazione convenuta ma contro deducendo che:
- in realtà l' impianto di distribuzione IP Matic interessato è un impianto automatico, sorvegliato da un soggetto (c.d.
Presidiante) che ha il compito di verificare la qualità del carburante al momento della consegna, generalmente assieme all'autista dell' autobotte, prima verificando la qualità del carburante residuo con l'asta metrica della pasta rilevatrice di acqua e poi, dopo lo scarico, ripetere il controllo con la stessa metodologia della pasta rilevatrice.
Nel caso di specie, il Presidiante, in occasione dello scarico di carburante in cisterna del 24.10.2019 ha effettuato tali operazioni di verifica senza riscontrare alcun problema
(Doc.3).
Alla data del rifornimento l'impianto in questione ha erogato centinaia di litri di carburante, senza che nessun altro, oltre all'attore, avanzasse richieste risarcitorie.
-inattendibilità/non utilizzabilità della CTU espletata nell'ATP
Precisava le conclusioni :
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa rigettare tutte le domande formulate dal Sig. Con
nei confronti di perché inammissibili, Parte_1 oltreché infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa, come da tariffa di legge.”
Escusse le prove orali richieste dalle parti la causa, matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione con fissazione di discussione orale della stessa.
All'udienza odierna, quindi, il Giudice (a seguito di delega del
G.I. Dott. Pruneti) invìtava le parti alla discussione orale della controversia ex art.281 sexies cpc, esaurita la quale veniva data lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione, sulla base delle seguenti conclusioni delle parti: Per l'attore l'Avv. D' Anniballe precisa le conclusioni come dalla prima memoria istruttoria depositata e come in atti.
Per parte convenuta l' avv. Micheletti precisa le conclusioni come da note conclusive del 24.9.24.
__________________________________________________
La domanda dell'attore è parzialmente fondata e merita accoglimento parziale per i motivi di seguito esposti:
Non pare dubitabile che nel caso di specie siano applicabili le norme dettate dal cd. Codice del consumo.
Da respingere l'eccezione preliminare del convenuto di decadenza dal diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c., nonché di prescrizione dell'azione ai sensi della medesima norma. E', infatti, risultato per tabulas come l'attore venuto a conoscenza della causa del guasto tramite comunicazione del 7.11.2019
(Doc.3) da parte dell'officina si è attivato CP_7 prontamente entro i termini di legge per la denuncia dei vizi e difetti attraverso le indicazioni fornite dal distributore (Doc.4) ovvero attraverso la procedura telematica di segnalazione guasto
(Doc.5). A tale reclamo la convenuta ha risposto in data
13.11.2019 assegnando un numero alla pratica di reclamo regolarmente ricevuta (Doc.20 della memoria).
Nel caso di carburante sporco, il riparto dell'onere della prova è congegnato nel senso che l'attore deve limitarsi a dimostrare di essersi rifornito presso il distributore e che il proprio veicolo ha subito dei danni (Cass.n.3373/2010: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”. (Cass. Sez.
Unite 30.10.2001 n.13533; Cass. 27.9.2007 n.20326)
Nel caso specifico si tratta proprio di danni subiti a seguito di non corretto rifornimento di gasolio, frammisto ad acqua ed impurità
(acqua 2/3, materiale organico 1/3).
Nello stesso senso si è pronunciata la giurisprudenza di merito:
Tribunale Crotone 3.11.2022. Tribunale Termini Imerese,
18.10.21 e Tribunale Rovigo 21.1.21.
Nella fattispecie concreta l'attore ha sicuramente assolto l'onere probatorio che gli incombeva. Infatti, ha provato di essersi rifornito presso la stazione convenuta mediante le deposizioni testimoniali e mediante l'estratto della carta di credito. Inoltre, ha provato che il proprio mezzo ha subito dei danni (ricondotti alla presenza di acqua e impurità nel gasolio) mediante l' espletata
CTU in sede di Atp nonché mediante la fattura delle riparazioni.
L'attore-creditore non deve fornire la prova del vizio del carburante, né provare che il carburante sporco trovato nel serbatoio della propria vettura provenga dal rifornimento di carburante, giacchè egli deve solo provare di aver acquistato presso la stazione di servizio della convenuta e che tale carburante
è stato immesso nella vettura poi oggetto di riparazioni
(cfr.Cass.n.3373/2010). L'attore non era, quindi tenuto, come asserisce parte convenuta, ha provare il nesso causale mediante le analisi sul carburante e/o la consulenza tecnica d'ufficio.
Competeva al distributore, invece, provare che il prodotto venduto
(alla data del rifornimento) aveva le qualità sue proprie e che non era frammisto ad acqua, circostanza non provata dal distributore.
A riguardo appare, innanzitutto, opportuno fare chiarezza sui principi giuridici afferenti all'accertamento del nesso di causalità in tema di responsabilità civile attese le difese di parte convenuta secondo cui non sussisterebbe prova del nesso di causalità, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, tra il rifornimento del carburante e i danni lamentati e manifestati subito dopo. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”.
Dal canto suo la convenuta ha cercato di dimostrare la propria assenza di responsabilità mediante la deduzione di taluni capitoli di prova testimoniale, in tesi finalizzati a dimostrare l'attuazione di un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi. In particolare che, sia preliminarmente alla fornitura di carburante in oggetto (carburante acquistato in data 24.10.19) che successivamente, (carburante acquistato in data 4.11.2919) sono stati effettuati dei controlli prima sul quantitativo di prodotto residuo nel serbatoio (anche se, di quale serbatoio non è dato sapere) poi sul prodotto finale dopo lo scarico del nuovo carburante, con l'ausilio della specifica “pasta rilevatrice” che hanno verificato come non vi fosse la presenza di acqua ovvero che il prodotto scaricato appartenesse al tipo di prodotto indicato.
Tuttavia, è pacifico come l'utilizzo della pasta rilevatrice non è sufficiente al fine di escludere la presenza di acqua, in quanto la stecca agisce soltanto sul fondo della cisterna, ove l'acqua si accumula soltanto dopo un certo periodo di tempo: il controllo, se viene effettuato subito dopo l'immissione del carburante nella cisterna, come la convenuta ha affermato e cercato di provare è del tutto inutile. Inoltre nessun fatto e/o circostanza è stata allegata o provata relativamente ad un avvenuto controllo alla data del rifornimento (che escludesse la presenza di acqua) sui filtri dell'erogatore interessato né sui filtri in generale di tutti gli erogatori di gasolio. Contrastante, comunque, in merito, la testimonianza del teste di parte convenuta (autista Testimone_1 autobotte) il quale addirittura sconfessa l'utilizzo della pasta rilevatrice per effettuare i controlli ed accenna ad “….. un sistema di scarico centralizzato che indica in modo automatico il livello dell'acqua , del carburante, la temperatura ecc…..”.
Nessuna prova documentale viene comunque fornita (nei termini istruttori) circa la funzionalità ed attendibilità di tali “rilievi automatici” (indicati per la prima volta dal teste escusso) ma relativi a circostanze e fatti nuovi mai allegati, dedotti, eccepiti o provati dal convenuto.
Se il carburante era effettivamente sporco, come è risultato essere alla luce dei controlli effettuati da soggetti specializzati (in primis officina incaricata e successivamente da CTU) , ciò significa che le verifiche dichiarate dalla convenuta effettuate, non erano adeguate.
Non rilevante e non concludente inoltre l' eccepita circostanza che alla data del sinistro solo l'attore abbia contestato formalmente “la presenza di acqua” nel proprio carburante e non anche altri soggetti che ivi si erano riforniti.
Nel caso di specie, quindi, non vi sono concreti elementi probatori, neppure di natura indiziaria, che i danni lamentati dall'attore siano riconducibili, come paventato da parte convenuta, ad “altra” causa relativa al veicolo, che al momento del verificarsi dell'avaria era ancora in garanzia (essendo stato acquistato da poco), né che l'auto in questione avesse fatto rifornimento di carburante
(sporco) presso altri distributori. Viceversa, vi sono plurimi elementi di prova tra loro convergenti, precisi e attendibili, dai quali è possibile desumere con un elevato grado di probabilità idoneo al raggiungimento della prova che l'avaria in contestazione sia riconducibile al rifornimento di carburante effettuato dall'auto attorea in data 31.10.19 presso l'area di servizio convenuta.
In particolare, risulta per tabulas il rifornimento, e dall'istruttoria orale emerge, che dopo tale rifornimento, poco dopo essere ripartito, il veicolo presentava delle anomalie di funzionamento e si arrestava definitivamente costringendo il conducente a rivolgersi con urgenza al centro assistenza con trasporto immediato del veicolo presso l'officina specializzata per effettuare le verifiche e riparazioni (vedi le testimonianze di parte ricorrente della cui attendibilità non sussistono in atti motivi di dubitare nonché la documentazione prodotta non disconosciuta). Dalle testimonianze rese in giudizio, dettagliate, univoche e coerenti, nonché dalle verifiche effettuate presso l'officina (verifiche non sufficientemente contestate ed avvalorate e confermate dal CTu in sede di Atp) è stata provata la presenza di impurità nel carburante, che ha comportato il difetto di funzionamento del veicolo. Il difetto di funzionamento del veicolo, causato dalla presenza di impurità nel carburante, ha comportato le riparazioni da parte dell'officina, interventi tutti periziati e quantificati dal consulente nonché inseriti nella fattura in atti e ritenuti comunque congrui dal perito nei limiti dell'importo dallo stesso accertato dovuto. Lo stesso perito in sede di Atp ha, infatti, constatato (e testimoniato) che i pezzi sostituiti erano tutti legati a danni subiti al motore
(risultato bloccato) a causa del grippaggio contemporaneo ed improvviso di tutti e quattro gli iniettori causato dalla
“…..aspirazione di combustibile contenente una elevata percentuale di emulsione di acqua e frazioni organiche avente basso potere lubrificante …..”
Tale accertamento peritale (acquisito al processo), svolto nel contraddittorio delle parti assume un alto valore indiziario, sia perché effettuato da un soggetto tecnico terzo, sia perché fondato su indagini tecniche specifiche, nei confronti delle quali parte convenuta si è limitata ad una generica contestazione, senza svolgere puntuali contestazioni sul piano tecnico-scientifico.
Né le su esposte emergenze istruttorie risultano in alcun modo contraddette dalle bolle di consegna del carburante presso la stazione di servizio prodotte dalla convenuta a confutazione delle allegazioni attoree, trattandosi di documentazione unilateralmente formata e del tutto irrilevante ai fini della idoneità del carburante venduto.
Pertanto, alla luce delle su esposte risultanze la società convenuta deve ritenersi responsabile per i vizi del carburante e per i conseguenti danni subiti dall'auto attorea, da ciò discendendo che la stessa è tenuta al risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo.
Sul quantum debeatur : è risultato accertato per tabulas che l'attore per le riparazioni del veicolo dovrà sostenere spese complessive di euro 4480,00 (oltre IVA) riparazioni queste ritenute corrette e spesa stimata congrua dal perito in sede di Atp.
Nessun rimborso può effettuarsi a favore dell'attore per le spese connesse alla tassa di circolazione e al decremento del valore della vettura (quest'ultimo peraltro solo indicato ma non sufficientemente provato nei suoi elementi costitutivi) in quanto: nel caso in esame le voci accessori del danno da risarcire, sono solo quelle direttamente collegabili all'inadempimento contrattuale del distributore mentre, la scelta di non utilizzare per tanto tempo la propria vettura (dal 31.10.19 al 15.12.2020) è frutto di una cosciente/libera ed arbitraria manifestazione di volontà del soggetto danneggiato non condizionata certo dall'evento denunciato (che non ne è causa diretta ed immediata).
Nessuno rimborso può effettuarsi, inoltre, per le spese di c.d.
“fermo tecnico” genericamente richieste in quanto: per principio consolidato, le stesse costituiscono una componente del danno emergente e, come quest'ultimo, deve esserne dimostrata l'esistenza ad opera della parte che l'abbia subito (o, nel caso delle spese, che l'abbia sostenute). Nessuna liquidazione può pertanto essere effettuata in quanto spese non provate dalla parte danneggiata, durante il giudizio, con idonea documentazione: non basta al riguardo una semplice affermazione “ha potuto raggiungere il posto di lavoro solo per mezzo dell'aiuto dei propri familiari (facendosi accompagnare o facendosi prestare uno dei loro veicoli ).
Relativamente alle spese della procedura di ATP, si precisa come trattandosi di spese affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione, esse, vanno a comporre le spese complessive della lite, con l'effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza.
Ai fini della prova delle spese sostenute o degli esborsi sostenuti per l'assistenza del consulente di parte, si precisa:
“la condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso in questione presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza” (Cass. sent. n. 2605/06; n.
4357/03; n. 3897/1985).
Conseguentemente, il credito spettante all'attore ammonta a complessive euro 4.480,00 (oltre IVA) per i danni materiali.
Per il mancato godimento di tale somma spetta all'attore la rivalutazione monetaria e gli interessi annui al tasso legale dal fatto alla presente decisione, da computarsi, gli interessi, di anno in anno, sulla somma ottenuta rivalutando al 31.12 di ogni anno quella capitale, ed infine gli interessi al tasso legale sulla somma complessiva come risultante, dalla presente decisione al saldo effettivo (Cass. n.1712/95).
Le spese di lite (comprese quelle di istruzione preventiva) , tenuto conto del parziale accoglimento della domanda (articolata in più capi), e quindi della reciproca soccombenza, possono essere compensate per la metà. Per l'altra metà seguono, invece, la soccombenza e, già tenuto conto della dimidiazione, possono liquidarsi (tenuto conto del valore della controversia, dell'opera prestata e della esigua complessività delle questioni giuridiche dedotte) in complessive euro 1693,50, per compensi oltre alle anticipazioni/esborsi, e rimborso forfettario nella misura del 15%, ad iva e cpa come per legge per il presente giudizio ed in euro
800,00 onnicomprensive per l'ATP.
Le spese di CTU, (come già liquidate in decreto) nonché quelle di
Ctp indicate in euro 700,00 oltre accessori (come da pro-forma in atti) sono poste a carico di entrambi le parti nella misura del 50% ciascuno.
PQM
Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed assorbita così decide, in parziale accoglimento della domanda:
-Condanna la società , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, a risarcire all'attore, per i titoli di cui in parte motiva, il danno accertato e quantificato nella misura di euro 4.480,00 (oltre IVA) con gli interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato dalla data del pagamento sino alla data di pronuncia della presente sentenza oltre agli ulteriori interessi legali maturandi con decorrenza dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza sino al saldo effettivo;
-Condanna, inoltre, la società convenuta a pagare all'attore la metà delle spese di lite dei due giudizi: per il giudizio di ATP, liquidate, già tenuto conto della dimidiazione, in complessive euro 800,00
(importo onnicomprensivo); per il giudizio di merito liquidate, già tenuto conto della dimidiazione in euro 1693,50 a titolo di compensi, oltre agli esborsi/anticipazioni, al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali oltre IVA e CAP come per legge;
-Spese di lite compensate per la restante metà.
-Spese di CTU e CTP (come su indicate) a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
ogni ulteriore richiesta risarcitoria, per tutte le ragioni di CP_8 cui in parte motiva.
Così deciso in Pisa , 28.01.2025 Il
G.O.P.
Dott.ssa Politi Margherita
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Margherita Politi ( su delega del precedente G.I. assegnatario Dott. Pruneti) all'udienza del 28.1.2025 ore
9,30 fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art.281 sexies cpc, ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA nella causa n. 936/2021 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federico D'
Anniballe Attore
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Ferdinando Carabba Tettamanti, Sargenti Stefano e Micheletti
Sara
Convenuta lettura del dispositivo e dalla concisa esposizione delle CP_2 ragioni di fatto e di diritto della decisione nei termini che seguono.
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Parte_1 conveniva in giudizio la società chiedendo
[...] CP_3 al Giudice di accertarne e dichiararne la responsabilità contrattuale
(ai sensi degli artt. 1218 e s.s c.c., degli artt. 1490 e s.s c.c., degli artt. 114-127 D. Lgs n.206/05) e comunque ai sensi dell'art.2043
c.c. in merito alla fornitura di gasolio per non avere la stessa, correttamente adempiuto all'obbligo di fornire carburante conforme alle qualità sue proprie ed in ogni caso privo di impurità
e comunque idoneo all'uso destinato per evitare conseguenze dannose per l'autovettura del consumatore e conseguentemente di condannarla al risarcimento dei danni riportati dalla vettura del ricorrente, quantificati in euro 13.859,21 di cui euro 5707,01 per riparazioni del guasto alla vettura ed euro 8152.10 a titolo di danno da mancata fruizione e svalutazione della vettura o della diversa somma accertata in corso di causa anche ai sensi degli artt. 1226 c.c. e 2056 c.c., con vittoria di spese compensi sia del presente giudizio sia del procedimento di Atp, e quindi la refusione delle spese di Ctu, di Ctp e dei compensi di assistenza legale.
In particolare, parte attrice esponeva :
- di avere effettuato un rifornimento di gasolio presso il distributore della convenuta;
che fin da subito il veicolo aveva manifestato delle anomalie di funzionamento e lo stesso si arrestava improvvisamente senza più riavviarsi;
che il conducente si rivolgersi con urgenza al servizio “Europ
Assistance” il quale tramite carro attrezzi trasportava l'autovettura presso l'officina della concessionaria , CP_4 [...]
ove era emerso che il guasto era dovuto al CP_5
“grippaggio dei polverizzatori” causato dalla presenza di gasolio non conforme (inquinato). Chiedeva, pertanto, il risarcimento del danno.
- Così concludeva:
- “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa e rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, previa accertamento della responsabilità della circa i danni riportati Controparte_1 dalla vettura del ricorrente “Jeep Compass Serie 2 Limited” targata FS320YC, così come meglio descritti e quantificati nelle premesse dell'atto di citazione e nella CTU espletata nel procedimento di ATP ex art.696 bis ivi menzionato, condannare, per i titoli e le ragioni sempre in premessa richiamati, la medesima in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante, al pagamento, in favore dell'attore Sig.
, della somma di € 13.859,21 di cui € Parte_1
5.707,01 per riparazione del guasto alla succitata vettura ed
€ 8.152,20 a titolo di danno da mancata fruizione e svalutazione della vettura o della diversa somma accertata in corso di causa anche ai sensi degli artt.1226 c.c. e 2056 c.c., con vittoria di spese compensi sia del presente giudizio sia del procedimento di ATP, e quindi compresa la refusione delle spese di CTU”.
Costituendosi in giudizio la società convenuta eccepiva preliminarmente la decadenza dal diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c., nonché l'intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi della medesima norma. Nel merito contestava in toto gli assunti avversari, negando, in ogni caso, la riconducibilità dell'avaria della vettura lamentata dall'attore a contaminazioni di sorta del carburante, riconoscendo di essere gestore della stazione convenuta ma contro deducendo che:
- in realtà l' impianto di distribuzione IP Matic interessato è un impianto automatico, sorvegliato da un soggetto (c.d.
Presidiante) che ha il compito di verificare la qualità del carburante al momento della consegna, generalmente assieme all'autista dell' autobotte, prima verificando la qualità del carburante residuo con l'asta metrica della pasta rilevatrice di acqua e poi, dopo lo scarico, ripetere il controllo con la stessa metodologia della pasta rilevatrice.
Nel caso di specie, il Presidiante, in occasione dello scarico di carburante in cisterna del 24.10.2019 ha effettuato tali operazioni di verifica senza riscontrare alcun problema
(Doc.3).
Alla data del rifornimento l'impianto in questione ha erogato centinaia di litri di carburante, senza che nessun altro, oltre all'attore, avanzasse richieste risarcitorie.
-inattendibilità/non utilizzabilità della CTU espletata nell'ATP
Precisava le conclusioni :
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e conclusione disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa rigettare tutte le domande formulate dal Sig. Con
nei confronti di perché inammissibili, Parte_1 oltreché infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa, come da tariffa di legge.”
Escusse le prove orali richieste dalle parti la causa, matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione con fissazione di discussione orale della stessa.
All'udienza odierna, quindi, il Giudice (a seguito di delega del
G.I. Dott. Pruneti) invìtava le parti alla discussione orale della controversia ex art.281 sexies cpc, esaurita la quale veniva data lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione, sulla base delle seguenti conclusioni delle parti: Per l'attore l'Avv. D' Anniballe precisa le conclusioni come dalla prima memoria istruttoria depositata e come in atti.
Per parte convenuta l' avv. Micheletti precisa le conclusioni come da note conclusive del 24.9.24.
__________________________________________________
La domanda dell'attore è parzialmente fondata e merita accoglimento parziale per i motivi di seguito esposti:
Non pare dubitabile che nel caso di specie siano applicabili le norme dettate dal cd. Codice del consumo.
Da respingere l'eccezione preliminare del convenuto di decadenza dal diritto alla garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c., nonché di prescrizione dell'azione ai sensi della medesima norma. E', infatti, risultato per tabulas come l'attore venuto a conoscenza della causa del guasto tramite comunicazione del 7.11.2019
(Doc.3) da parte dell'officina si è attivato CP_7 prontamente entro i termini di legge per la denuncia dei vizi e difetti attraverso le indicazioni fornite dal distributore (Doc.4) ovvero attraverso la procedura telematica di segnalazione guasto
(Doc.5). A tale reclamo la convenuta ha risposto in data
13.11.2019 assegnando un numero alla pratica di reclamo regolarmente ricevuta (Doc.20 della memoria).
Nel caso di carburante sporco, il riparto dell'onere della prova è congegnato nel senso che l'attore deve limitarsi a dimostrare di essersi rifornito presso il distributore e che il proprio veicolo ha subito dei danni (Cass.n.3373/2010: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”. (Cass. Sez.
Unite 30.10.2001 n.13533; Cass. 27.9.2007 n.20326)
Nel caso specifico si tratta proprio di danni subiti a seguito di non corretto rifornimento di gasolio, frammisto ad acqua ed impurità
(acqua 2/3, materiale organico 1/3).
Nello stesso senso si è pronunciata la giurisprudenza di merito:
Tribunale Crotone 3.11.2022. Tribunale Termini Imerese,
18.10.21 e Tribunale Rovigo 21.1.21.
Nella fattispecie concreta l'attore ha sicuramente assolto l'onere probatorio che gli incombeva. Infatti, ha provato di essersi rifornito presso la stazione convenuta mediante le deposizioni testimoniali e mediante l'estratto della carta di credito. Inoltre, ha provato che il proprio mezzo ha subito dei danni (ricondotti alla presenza di acqua e impurità nel gasolio) mediante l' espletata
CTU in sede di Atp nonché mediante la fattura delle riparazioni.
L'attore-creditore non deve fornire la prova del vizio del carburante, né provare che il carburante sporco trovato nel serbatoio della propria vettura provenga dal rifornimento di carburante, giacchè egli deve solo provare di aver acquistato presso la stazione di servizio della convenuta e che tale carburante
è stato immesso nella vettura poi oggetto di riparazioni
(cfr.Cass.n.3373/2010). L'attore non era, quindi tenuto, come asserisce parte convenuta, ha provare il nesso causale mediante le analisi sul carburante e/o la consulenza tecnica d'ufficio.
Competeva al distributore, invece, provare che il prodotto venduto
(alla data del rifornimento) aveva le qualità sue proprie e che non era frammisto ad acqua, circostanza non provata dal distributore.
A riguardo appare, innanzitutto, opportuno fare chiarezza sui principi giuridici afferenti all'accertamento del nesso di causalità in tema di responsabilità civile attese le difese di parte convenuta secondo cui non sussisterebbe prova del nesso di causalità, “al di là di ogni ragionevole dubbio”, tra il rifornimento del carburante e i danni lamentati e manifestati subito dopo. Nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”.
Dal canto suo la convenuta ha cercato di dimostrare la propria assenza di responsabilità mediante la deduzione di taluni capitoli di prova testimoniale, in tesi finalizzati a dimostrare l'attuazione di un idoneo comportamento positivo tendente a verificare lo stato e qualità della merce e l'assenza di vizi. In particolare che, sia preliminarmente alla fornitura di carburante in oggetto (carburante acquistato in data 24.10.19) che successivamente, (carburante acquistato in data 4.11.2919) sono stati effettuati dei controlli prima sul quantitativo di prodotto residuo nel serbatoio (anche se, di quale serbatoio non è dato sapere) poi sul prodotto finale dopo lo scarico del nuovo carburante, con l'ausilio della specifica “pasta rilevatrice” che hanno verificato come non vi fosse la presenza di acqua ovvero che il prodotto scaricato appartenesse al tipo di prodotto indicato.
Tuttavia, è pacifico come l'utilizzo della pasta rilevatrice non è sufficiente al fine di escludere la presenza di acqua, in quanto la stecca agisce soltanto sul fondo della cisterna, ove l'acqua si accumula soltanto dopo un certo periodo di tempo: il controllo, se viene effettuato subito dopo l'immissione del carburante nella cisterna, come la convenuta ha affermato e cercato di provare è del tutto inutile. Inoltre nessun fatto e/o circostanza è stata allegata o provata relativamente ad un avvenuto controllo alla data del rifornimento (che escludesse la presenza di acqua) sui filtri dell'erogatore interessato né sui filtri in generale di tutti gli erogatori di gasolio. Contrastante, comunque, in merito, la testimonianza del teste di parte convenuta (autista Testimone_1 autobotte) il quale addirittura sconfessa l'utilizzo della pasta rilevatrice per effettuare i controlli ed accenna ad “….. un sistema di scarico centralizzato che indica in modo automatico il livello dell'acqua , del carburante, la temperatura ecc…..”.
Nessuna prova documentale viene comunque fornita (nei termini istruttori) circa la funzionalità ed attendibilità di tali “rilievi automatici” (indicati per la prima volta dal teste escusso) ma relativi a circostanze e fatti nuovi mai allegati, dedotti, eccepiti o provati dal convenuto.
Se il carburante era effettivamente sporco, come è risultato essere alla luce dei controlli effettuati da soggetti specializzati (in primis officina incaricata e successivamente da CTU) , ciò significa che le verifiche dichiarate dalla convenuta effettuate, non erano adeguate.
Non rilevante e non concludente inoltre l' eccepita circostanza che alla data del sinistro solo l'attore abbia contestato formalmente “la presenza di acqua” nel proprio carburante e non anche altri soggetti che ivi si erano riforniti.
Nel caso di specie, quindi, non vi sono concreti elementi probatori, neppure di natura indiziaria, che i danni lamentati dall'attore siano riconducibili, come paventato da parte convenuta, ad “altra” causa relativa al veicolo, che al momento del verificarsi dell'avaria era ancora in garanzia (essendo stato acquistato da poco), né che l'auto in questione avesse fatto rifornimento di carburante
(sporco) presso altri distributori. Viceversa, vi sono plurimi elementi di prova tra loro convergenti, precisi e attendibili, dai quali è possibile desumere con un elevato grado di probabilità idoneo al raggiungimento della prova che l'avaria in contestazione sia riconducibile al rifornimento di carburante effettuato dall'auto attorea in data 31.10.19 presso l'area di servizio convenuta.
In particolare, risulta per tabulas il rifornimento, e dall'istruttoria orale emerge, che dopo tale rifornimento, poco dopo essere ripartito, il veicolo presentava delle anomalie di funzionamento e si arrestava definitivamente costringendo il conducente a rivolgersi con urgenza al centro assistenza con trasporto immediato del veicolo presso l'officina specializzata per effettuare le verifiche e riparazioni (vedi le testimonianze di parte ricorrente della cui attendibilità non sussistono in atti motivi di dubitare nonché la documentazione prodotta non disconosciuta). Dalle testimonianze rese in giudizio, dettagliate, univoche e coerenti, nonché dalle verifiche effettuate presso l'officina (verifiche non sufficientemente contestate ed avvalorate e confermate dal CTu in sede di Atp) è stata provata la presenza di impurità nel carburante, che ha comportato il difetto di funzionamento del veicolo. Il difetto di funzionamento del veicolo, causato dalla presenza di impurità nel carburante, ha comportato le riparazioni da parte dell'officina, interventi tutti periziati e quantificati dal consulente nonché inseriti nella fattura in atti e ritenuti comunque congrui dal perito nei limiti dell'importo dallo stesso accertato dovuto. Lo stesso perito in sede di Atp ha, infatti, constatato (e testimoniato) che i pezzi sostituiti erano tutti legati a danni subiti al motore
(risultato bloccato) a causa del grippaggio contemporaneo ed improvviso di tutti e quattro gli iniettori causato dalla
“…..aspirazione di combustibile contenente una elevata percentuale di emulsione di acqua e frazioni organiche avente basso potere lubrificante …..”
Tale accertamento peritale (acquisito al processo), svolto nel contraddittorio delle parti assume un alto valore indiziario, sia perché effettuato da un soggetto tecnico terzo, sia perché fondato su indagini tecniche specifiche, nei confronti delle quali parte convenuta si è limitata ad una generica contestazione, senza svolgere puntuali contestazioni sul piano tecnico-scientifico.
Né le su esposte emergenze istruttorie risultano in alcun modo contraddette dalle bolle di consegna del carburante presso la stazione di servizio prodotte dalla convenuta a confutazione delle allegazioni attoree, trattandosi di documentazione unilateralmente formata e del tutto irrilevante ai fini della idoneità del carburante venduto.
Pertanto, alla luce delle su esposte risultanze la società convenuta deve ritenersi responsabile per i vizi del carburante e per i conseguenti danni subiti dall'auto attorea, da ciò discendendo che la stessa è tenuta al risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo.
Sul quantum debeatur : è risultato accertato per tabulas che l'attore per le riparazioni del veicolo dovrà sostenere spese complessive di euro 4480,00 (oltre IVA) riparazioni queste ritenute corrette e spesa stimata congrua dal perito in sede di Atp.
Nessun rimborso può effettuarsi a favore dell'attore per le spese connesse alla tassa di circolazione e al decremento del valore della vettura (quest'ultimo peraltro solo indicato ma non sufficientemente provato nei suoi elementi costitutivi) in quanto: nel caso in esame le voci accessori del danno da risarcire, sono solo quelle direttamente collegabili all'inadempimento contrattuale del distributore mentre, la scelta di non utilizzare per tanto tempo la propria vettura (dal 31.10.19 al 15.12.2020) è frutto di una cosciente/libera ed arbitraria manifestazione di volontà del soggetto danneggiato non condizionata certo dall'evento denunciato (che non ne è causa diretta ed immediata).
Nessuno rimborso può effettuarsi, inoltre, per le spese di c.d.
“fermo tecnico” genericamente richieste in quanto: per principio consolidato, le stesse costituiscono una componente del danno emergente e, come quest'ultimo, deve esserne dimostrata l'esistenza ad opera della parte che l'abbia subito (o, nel caso delle spese, che l'abbia sostenute). Nessuna liquidazione può pertanto essere effettuata in quanto spese non provate dalla parte danneggiata, durante il giudizio, con idonea documentazione: non basta al riguardo una semplice affermazione “ha potuto raggiungere il posto di lavoro solo per mezzo dell'aiuto dei propri familiari (facendosi accompagnare o facendosi prestare uno dei loro veicoli ).
Relativamente alle spese della procedura di ATP, si precisa come trattandosi di spese affrontate in un procedimento strumentalmente collegato alla domanda ed alla sua decisione, esse, vanno a comporre le spese complessive della lite, con l'effetto che il giudice è tenuto a prenderle in considerazione senza necessità di esplicita domanda essendo la regolamentazione delle spese di lite pronuncia accessoria e conseguenziale legata al criterio della soccombenza.
Ai fini della prova delle spese sostenute o degli esborsi sostenuti per l'assistenza del consulente di parte, si precisa:
“la condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso in questione presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato già effettuato al momento della sentenza” (Cass. sent. n. 2605/06; n.
4357/03; n. 3897/1985).
Conseguentemente, il credito spettante all'attore ammonta a complessive euro 4.480,00 (oltre IVA) per i danni materiali.
Per il mancato godimento di tale somma spetta all'attore la rivalutazione monetaria e gli interessi annui al tasso legale dal fatto alla presente decisione, da computarsi, gli interessi, di anno in anno, sulla somma ottenuta rivalutando al 31.12 di ogni anno quella capitale, ed infine gli interessi al tasso legale sulla somma complessiva come risultante, dalla presente decisione al saldo effettivo (Cass. n.1712/95).
Le spese di lite (comprese quelle di istruzione preventiva) , tenuto conto del parziale accoglimento della domanda (articolata in più capi), e quindi della reciproca soccombenza, possono essere compensate per la metà. Per l'altra metà seguono, invece, la soccombenza e, già tenuto conto della dimidiazione, possono liquidarsi (tenuto conto del valore della controversia, dell'opera prestata e della esigua complessività delle questioni giuridiche dedotte) in complessive euro 1693,50, per compensi oltre alle anticipazioni/esborsi, e rimborso forfettario nella misura del 15%, ad iva e cpa come per legge per il presente giudizio ed in euro
800,00 onnicomprensive per l'ATP.
Le spese di CTU, (come già liquidate in decreto) nonché quelle di
Ctp indicate in euro 700,00 oltre accessori (come da pro-forma in atti) sono poste a carico di entrambi le parti nella misura del 50% ciascuno.
PQM
Il Giudice onorario definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed assorbita così decide, in parziale accoglimento della domanda:
-Condanna la società , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, a risarcire all'attore, per i titoli di cui in parte motiva, il danno accertato e quantificato nella misura di euro 4.480,00 (oltre IVA) con gli interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato dalla data del pagamento sino alla data di pronuncia della presente sentenza oltre agli ulteriori interessi legali maturandi con decorrenza dal giorno successivo alla pronuncia della presente sentenza sino al saldo effettivo;
-Condanna, inoltre, la società convenuta a pagare all'attore la metà delle spese di lite dei due giudizi: per il giudizio di ATP, liquidate, già tenuto conto della dimidiazione, in complessive euro 800,00
(importo onnicomprensivo); per il giudizio di merito liquidate, già tenuto conto della dimidiazione in euro 1693,50 a titolo di compensi, oltre agli esborsi/anticipazioni, al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali oltre IVA e CAP come per legge;
-Spese di lite compensate per la restante metà.
-Spese di CTU e CTP (come su indicate) a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
ogni ulteriore richiesta risarcitoria, per tutte le ragioni di CP_8 cui in parte motiva.
Così deciso in Pisa , 28.01.2025 Il
G.O.P.
Dott.ssa Politi Margherita