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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10778 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 22355/2023
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa NA RI UL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22355/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace e vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., (CF Parte_1 Parte_2
, Partita Iva ) con sede in Napoli al Corso Amedeo C.F._1 P.IVA_1
di Savoia 172, elett.te dom.to in Napoli, alla Via Dei Mille 40 presso lo studio dell'avv.
BI TO, (CF ) che la rappresenta e difende, giusta procura C.F._2
rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello
APPELLANTE E
, (CF-P.IVA , con sede legale in Napoli alla Controparte_1 P.IVA_2
Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing.
[...]
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti CP_2
NAmaria De CO (C.F. ) ed NA GI (CF C.F._3
), tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Comunale del C.F._4
Principe n. 13/A, presso il Servizio Affari Legali della in virtù di Controparte_1
procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. Per_1
16316 del 05.09.19
APPELLATA
CONCLUSIONI come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 21544/2023, emessa in data 12.04.2023 e pubblicata in data
26.04.2023, il Giudice di Pace di Napoli, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo (decreto con cui veniva ingiunto a favore della il pagamento Parte_1
della somma di euro 4.954,92 oltre interessi, ex art 7.4 del contratto sottoscritto tra le parti, quale credito maturato nei confronti della , per il saldo delle Controparte_3
prestazioni di relative al mese di Settembre 2013, oltre interessi Parte_3
Cont legali e spese) proposta dall' (d'ora in poi per brevità solo ) nei Parte_4
- 2 - confronti della , accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 8032/2019, compensando le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , proponeva gravame Parte_1
d'appello avverso la suindicata sentenza, deducendo la: 1) Erronea Interpretazione della normativa vigente e/o omesso esame della documentazione in atti- sulla mancata applicazione dell'articolo 5 lettera “a” del contrato sottoscritto tra le parti - violazione del regolamento di cui al contratto ex art. 8 quinquies d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti per l'anno 2013; 2) la erronea valutazione sulla mancata dimostrazione della tipologia, della qualità e della quantità delle prestazioni sanitarie rese;
3) l'erronea valutazione dell' onere della prova in ordine al mancato superamento del tetto di spesa.
Tanto premesso, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, “dichiarare esecutivo il
Decreto ingiuntivo n 8032-2019 con la consequenziale condanna della CP_1
al pagamento dell'ulteriore somma a titolo di interessi ex dlgs 231-2002,
[...]
riformando la sentenza di primo grado impugnata nella parte de quo, con tutte le
consequenziali formalità di Legge;
-in via gradata condannare la al Controparte_1
pagamento della complessiva somma di euro 4.954,92 oltre interessi come da articolo
7.4 del contatto sottoscritto tra le parti. Il tutto con Vittoria di spese, diritti ed onorari
del doppio grado di giudizio, ed in linea gradata del presente grado di giudizio, con
attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo.”.
Cont
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello in ragione della sua dedotta infondatezza.
- 3 - Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'appello proposto
è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti della motivazione che segue.
Ritiene, infatti, questo giudicante che il giudice di primo grado non abbia fatto una corretta applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio in subiecta materia.
Appare, in proposito, utile richiamare i principi affermati recentemente dalla Suprema
Corte in ordine al riparto dell'onere probatorio nelle controversie aventi ad oggetto le pretese creditorie erogate dalle strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario
Nazionale. La Corte, infatti, facendo finalmente chiarezza sul tema in questione, molto dibattuto dai Giudici di merito, ha affermato che i c.d. elementi costitutivi del credito, la cui prova è a carico della struttura che rivendica il pagamento del corrispettivo, devono essere limitati al riscontro dell'esistenza del rapporto di accreditamento e dell'esecuzione
Cont delle prestazioni dedotte gravando, per converso, sulla la dimostrazione del fatto
(non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento della COM e del tetto di spesa - fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, deve essere provato dalla parte eccipiente (cfr. Cass. 6/7/2018, n. 17735; Cass. 13/2/2018, n. 3403; Cass.
3/8/2017, n. 19360).
Tanto precisato, deve osservarsi che, quanto all'avvenuta erogazione delle prestazioni per cui è causa, la stessa, in mancanza di contestazioni specifiche, può ritenersi
Cont dimostrata alla stregua delle distinte riepilogative trasmesse dal Centro all' Del
- 4 - resto, il sistema dei pagamenti in favore delle strutture provvisoriamente accreditate avviene sulla base di una sequenza di atti normativamente considerati, tra cui l'invio periodico delle distinte riepilogative ed il pagamento da effettuarsi dopo il decorso di un termine, affinché l'amministrazione possa effettuare i dovuti controlli
Cont In ogni caso, va evidenziato come le contestazioni svolte dall' siano del tutto generiche in quanto basate sul dato astratto dell'asserita mancanza di prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni;
sicchè in mancanza di specifica contestazione da parte della appella le stesse possono ritenersi provate (si ricordi, ad esempio, Cass., sez.1II, sent. n°5356 del 5 marzo 2009: "l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso da controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice,
che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà
ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunga il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti"). Quanto all'accreditamento anch'esso non risulta oggetto di specifica contestazione, inoltre, può ritenersi provato dal contratto in atti.
Provati dall'opposta i fatti costitutivi della pretesa azionata, spettava al debitore provare i fatti estintivi, modificativi, impeditivi della stessa.
Quanto al superamento del tetto di spesa, quale circostanza impeditiva della pretesa
Cont azionata rientrante nell'onere probatorio posto a carico la quest'ultima non ne ha
- 5 - fornito adeguata prova, atteso che la nota prot. 953 del 31.1.2014 del Distretto Sanitario
29 è mera comunicazione successiva della data in cui sarebbe avvenuto il superamento del tetto di spesa (ottobre 2013), proveniente dalla stessa parte appella, sprovvista di riscontro documentale e, quindi, non dotata di sufficiente forza probatoria. Lo stesso dicasi della comunicazione n. 60667 del 20.11.2013 con cui si informava l'appellante dell'avvenuto superamento del tetto di spesa per branca di Patologia Clinica
(Laboratorio) alla data del 21.10.2013. In particolare, poi, è documentato in atti che la
Cont società appellante veniva informata dall' a mezzo nota del 9.10.2013 delle attività di monitoraggio al 30/09/2013 con la notifica della data ponderata prevista per l'esaurimento dei limiti di spesa al 27/10/2013, ragion per cui erogava prestazioni fino al
27/10/2013.
In ogni caso, anche a voler ritenere raggiunta la prova del superamento del tetto, il diritto dell'istante risulta sussistente, tenuto conto degli accordi di cui al contratto sottoscritto dalle parti. In particolare, ai sensi dell'art. 5, 3° comma del contratto (“criteri di
Cont remunerazione delle prestazioni”), l' deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento al 100% di consumo del limite di spesa nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo” e “ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a
Cont consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le
- 6 - prestazioni di quella Asl branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di
Cont esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”. Dunque, nell'ipotesi contemplata nella prima parte del punto a), per riportare la spesa sanitaria nei limiti
Cont invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass.Civ, sez. un., 02/11/2018, n. 28053,
nonché Cons. di Stato 19/11/2018, n.6495) e, mediante l'esercizio di tale potere che costituisce un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una percentuale individuata, di volta in volta,
Cont dall' fermo restando la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre la data presuntiva di sforamento del budget annuale (cfr. ultima parte lett. a del comma 3). Le
modalità applicative della regressione sono stabilite dall'allegato C della delibera della
Giunta regionale della Campania n. 1268/08; la regressione mira ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la
- 7 - riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget. Dalla
regressione va, quindi, distinta l'ipotesi sub b) del richiamato 3 comma dell'art. 5 del contratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione alle prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a
Cont quella indicata nell'ultima comunicazione della nonché l'ultima ipotesi della lett.
a), che prevede la mancata remunerazione delle prestazioni rese dopo la data presuntiva di sforamento del tetto in caso di sforamento effettivo antecedente ad essa. La
regressione tariffaria è, quindi, lo strumento destinato ad abbattere il fatturato dei centri accreditati nel caso in cui il superamento del tetto risulti avvenuto a consuntivo in data
Cont anteriore a quella comunicata in via previsionale dall' in sede di monitoraggio.
Come già affermato da questo Tribunale, in forza del regolamento contrattuale richiamato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto
Cont di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima comunicazione dell' non è
circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio (cfr.
Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019) e, onde confermare il via autoritaria il diritto di credito del concessionario ed evitare di pagare l'intero fatturato annuale o
Cont trimestrale, l' deve applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08 in quanto le previsioni contrattuali al riguardo non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento senza il
- 8 - preventivo passaggio attraverso l'esercizio del potere di imporre la regressione (cfr. la già citata Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019, nonché Tribunale di Napoli,
X sezione, sentenze n. 6882/18 e n. 9869/18).
Peraltro, in base al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto,
l'esercizio del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità
della scadenza dei termini per il pagamento del saldo sicchè, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), la stessa non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il quale i centri sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro diritto di credito.
In definitiva, qualora il superamento del tetto di spesa intervenga in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del
Cont contratto e laddove i centri abbiano eseguito prestazioni sino a tale ultima data, l'
deve riportare i corrispettivi dovuti ai concessionari nei limiti del tetto di spesa mediante l'applicazione della regressione tariffaria e sino a quando il relativo potere non venga esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo
Cont delle prestazione rese in quanto soltanto l'esercizio della regressione consente all'
di modificare, in via autoritativa, il diritto di credito del privato, abbattendo l'intero fatturato annuo o trimestrale dei centri mediante l'applicazione della percentuale necessaria a riportare la spesa sanitaria nei limiti del budget stanziato per l'anno o per il
Cont trimestre di riferimento, mentre la può rifiutarsi di pagare le prestazioni rese ultra
- 9 - budget soltanto quando si tratti di prestazioni eseguite dopo la data presuntiva di sforamento del tetto comunicata in sede di monitoraggio.
Tanto non è incompatibile con il potere di programmazione economica in materia sanitaria attribuito alle singole Regioni, né scalfisce il principio in base al quale le remunerazioni spettanti ai centri non possono superare il tetto (annuale o trimestrale) di branca, considerato che con la stipula dei contratti le Aziende sanitarie locali si vincolano al regolamento contrattuale, con la conseguenza che per riportare la spesa nei limiti del tetto devono osservare quanto stabilito in contratto. Laddove il contratto nulla preveda o comunque laddove non possa pienamente operare per mancata esecuzione del
Cont monitoraggio, le devono esercitare il potere specificamente previsto per riportare la spesa nei limiti del budget, ossia il potere di imporre la regressione tariffaria (sulla regressione, cfr., tra le tante, Cons. Stato 27.2.2018, n. 1206; Cons. Stato 15/02/2002,
n.939; vanno poi richiamati il già citato allegato C alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268 del 24.7.2008, nonché l'art. 1, comma 171, della legge
30.12.2004, n. 311 sulla cui rilevanza in tema di regressione vedi Cons. Stato
03/09/2018, n.5162). In conclusione, il mancato pagamento dell'intero fatturato deve passare attraverso l'applicazione della regressione tariffaria.
Cont Orbene, nel caso di specie, dagli atti emerge che la con le note prodotte innanzi richiamate, solo in epoca successiva (e non invece antecedente), all'erogazione delle prestazioni ha accertato e comunicato agli organismi rappresentativi dei centri convenzionati il superamento del tetto di spesa di senza mai adottare la Parte_5
- 10 - deliberazione di accertamento della regressione tariffaria, non provvedendo di poi al pagamento di tutte le prestazioni rese dai centri convenzionati in data successiva a quelle in cui veniva individuato il superamento del tetto di spesa. L'appellata avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato idoneo provvedimento amministrativo con il quale, nel prendere atto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea, aveva determinato la regressione tariffaria applicabile alla branca (percentuale di regressione), nonché quella unitaria (percentuale di regressione sullo specifico fatturato) opponibile al singolo centro, cioè dimostrare che si era perfezionato il procedimento di cui alla D.G.R.C. n.
1268/08.
Cont Quanto, poi, all'eccezione formulata dalla afferente l'inapplicabilità alla fattispecie degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, si osserva che la giurisprudenza di legittimità
ha, ormai, chiarito che anche le prestazioni in campo sanitario costituiscono transazioni commerciali ai sensi del D.Igs. 231/2002, alla cui natura di comuni accordi contrattuali non crea ostacolo la circostanza che alla loro stipulazione si addivenga, nel comparto in esame, secondo l'iter delineato dal D.Igs. 30 dicembre 1992, n. 502, le fasi iniziali del quale sono scandite, attraverso l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, da un'evidente manifestazione della potestà di attribuita alla Per_2
P.A. Quello che prende forma, si qualifica ed assume la forma di un contratto nel quale quelle che sono parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti, nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagare: ricostruita in questi termini, la vicenda
- 11 - negoziale si iscrive perciò senza riserve nell'arco di efficacia del D.Igs. 231/2002 e,
dunque, comporta nel caso in cui il ritardo nei pagamenti divenga intollerabile,
l'adozione delle disposizioni in tema di interessi moratori da esso previste
(Cass.4/4/2017 n.17341), dalla sottoscrizione del contratto secondo le clausole contrattuali.
Quanto all'eccepita nullità del contratto, proposta solo in sede di gravame da parte della
Cont
si osserva che richiamando le plurime pronunce della Corte di Appello di Napoli e il recente orientamento della Corte di Cassazione, (Sentenza n 2486-2025) si ritiene che l'eccezione sollevata sia infondata. In particolare, nella sentenza della suprema Corte,
innanzi richiamata si legge: «In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private
in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di
cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche
nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di
contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a
formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura
negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali
che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i
rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre
l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli»
Alla stregua delle predette argomentazioni l'appello va accolto ed in riforma
Cont dell'impugnata sentenza, revocato il decreto ingiuntivo opposto la va condannata al
- 12 - pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di euro 4.954,92 oltre interessi ex dlgs
231-2002 dalla data di stipula del contratto secondo le previsioni contrattuali
Cont
Le spese seguono di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, aggiornato ai sensi del DM
147/22, tenuto conto del valore della causa, delle fasi svolte e delle questioni trattate,
con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario, applicandosi i valori minimi attesa la serialità delle questioni trattate comprovata dai precedenti in atti
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, X sezione civile, quale giudice di appello, disattesa ogni diverse stanze ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede definitivamente:
1) accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, revocato il decreto ingiuntivo n. opposto n. 8032/2019 reso dal Giudice di pace di Napoli, condanna la
[...]
al pagamento dell'importo di euro 4.954,92 oltre interessi ex dlgs 231- Controparte_1
2002 dalla data di stipula del contratto secondo le previsioni contrattuali, nei confronti della;
Parte_1
2) condanna la al pagamento delle spese processuali di primo grado Controparte_1
in favore dell'appellante, che liquida in euro 49,00 per spese ed euro 633,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario;
- 13 - 3) condanna la al pagamento delle spese processuali di secondo Controparte_1
grado in favore dell'appellante, che liquida in euro 147,00 per spese ed euro 1278,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario
Napoli, 20 novembre 2025
IL GIUDICE
Dottssa NA RI UL
- 14 -
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa NA RI UL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 22355/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace e vertente
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., (CF Parte_1 Parte_2
, Partita Iva ) con sede in Napoli al Corso Amedeo C.F._1 P.IVA_1
di Savoia 172, elett.te dom.to in Napoli, alla Via Dei Mille 40 presso lo studio dell'avv.
BI TO, (CF ) che la rappresenta e difende, giusta procura C.F._2
rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello
APPELLANTE E
, (CF-P.IVA , con sede legale in Napoli alla Controparte_1 P.IVA_2
Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing.
[...]
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti CP_2
NAmaria De CO (C.F. ) ed NA GI (CF C.F._3
), tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Comunale del C.F._4
Principe n. 13/A, presso il Servizio Affari Legali della in virtù di Controparte_1
procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728, raccolta n. Per_1
16316 del 05.09.19
APPELLATA
CONCLUSIONI come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 21544/2023, emessa in data 12.04.2023 e pubblicata in data
26.04.2023, il Giudice di Pace di Napoli, decidendo sull'opposizione a decreto ingiuntivo (decreto con cui veniva ingiunto a favore della il pagamento Parte_1
della somma di euro 4.954,92 oltre interessi, ex art 7.4 del contratto sottoscritto tra le parti, quale credito maturato nei confronti della , per il saldo delle Controparte_3
prestazioni di relative al mese di Settembre 2013, oltre interessi Parte_3
Cont legali e spese) proposta dall' (d'ora in poi per brevità solo ) nei Parte_4
- 2 - confronti della , accoglieva l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 8032/2019, compensando le spese di lite tra le parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la , proponeva gravame Parte_1
d'appello avverso la suindicata sentenza, deducendo la: 1) Erronea Interpretazione della normativa vigente e/o omesso esame della documentazione in atti- sulla mancata applicazione dell'articolo 5 lettera “a” del contrato sottoscritto tra le parti - violazione del regolamento di cui al contratto ex art. 8 quinquies d.l.vo n. 502/92 stipulato tra le parti per l'anno 2013; 2) la erronea valutazione sulla mancata dimostrazione della tipologia, della qualità e della quantità delle prestazioni sanitarie rese;
3) l'erronea valutazione dell' onere della prova in ordine al mancato superamento del tetto di spesa.
Tanto premesso, chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, “dichiarare esecutivo il
Decreto ingiuntivo n 8032-2019 con la consequenziale condanna della CP_1
al pagamento dell'ulteriore somma a titolo di interessi ex dlgs 231-2002,
[...]
riformando la sentenza di primo grado impugnata nella parte de quo, con tutte le
consequenziali formalità di Legge;
-in via gradata condannare la al Controparte_1
pagamento della complessiva somma di euro 4.954,92 oltre interessi come da articolo
7.4 del contatto sottoscritto tra le parti. Il tutto con Vittoria di spese, diritti ed onorari
del doppio grado di giudizio, ed in linea gradata del presente grado di giudizio, con
attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo.”.
Cont
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello in ragione della sua dedotta infondatezza.
- 3 - Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che l'appello proposto
è fondato e va, pertanto, accolto nei limiti della motivazione che segue.
Ritiene, infatti, questo giudicante che il giudice di primo grado non abbia fatto una corretta applicazione dei principi in tema di riparto dell'onere probatorio in subiecta materia.
Appare, in proposito, utile richiamare i principi affermati recentemente dalla Suprema
Corte in ordine al riparto dell'onere probatorio nelle controversie aventi ad oggetto le pretese creditorie erogate dalle strutture sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario
Nazionale. La Corte, infatti, facendo finalmente chiarezza sul tema in questione, molto dibattuto dai Giudici di merito, ha affermato che i c.d. elementi costitutivi del credito, la cui prova è a carico della struttura che rivendica il pagamento del corrispettivo, devono essere limitati al riscontro dell'esistenza del rapporto di accreditamento e dell'esecuzione
Cont delle prestazioni dedotte gravando, per converso, sulla la dimostrazione del fatto
(non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento della COM e del tetto di spesa - fatto che, essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, deve essere provato dalla parte eccipiente (cfr. Cass. 6/7/2018, n. 17735; Cass. 13/2/2018, n. 3403; Cass.
3/8/2017, n. 19360).
Tanto precisato, deve osservarsi che, quanto all'avvenuta erogazione delle prestazioni per cui è causa, la stessa, in mancanza di contestazioni specifiche, può ritenersi
Cont dimostrata alla stregua delle distinte riepilogative trasmesse dal Centro all' Del
- 4 - resto, il sistema dei pagamenti in favore delle strutture provvisoriamente accreditate avviene sulla base di una sequenza di atti normativamente considerati, tra cui l'invio periodico delle distinte riepilogative ed il pagamento da effettuarsi dopo il decorso di un termine, affinché l'amministrazione possa effettuare i dovuti controlli
Cont In ogni caso, va evidenziato come le contestazioni svolte dall' siano del tutto generiche in quanto basate sul dato astratto dell'asserita mancanza di prova dell'avvenuta esecuzione delle prestazioni;
sicchè in mancanza di specifica contestazione da parte della appella le stesse possono ritenersi provate (si ricordi, ad esempio, Cass., sez.1II, sent. n°5356 del 5 marzo 2009: "l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso da controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice,
che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà
ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunga il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti"). Quanto all'accreditamento anch'esso non risulta oggetto di specifica contestazione, inoltre, può ritenersi provato dal contratto in atti.
Provati dall'opposta i fatti costitutivi della pretesa azionata, spettava al debitore provare i fatti estintivi, modificativi, impeditivi della stessa.
Quanto al superamento del tetto di spesa, quale circostanza impeditiva della pretesa
Cont azionata rientrante nell'onere probatorio posto a carico la quest'ultima non ne ha
- 5 - fornito adeguata prova, atteso che la nota prot. 953 del 31.1.2014 del Distretto Sanitario
29 è mera comunicazione successiva della data in cui sarebbe avvenuto il superamento del tetto di spesa (ottobre 2013), proveniente dalla stessa parte appella, sprovvista di riscontro documentale e, quindi, non dotata di sufficiente forza probatoria. Lo stesso dicasi della comunicazione n. 60667 del 20.11.2013 con cui si informava l'appellante dell'avvenuto superamento del tetto di spesa per branca di Patologia Clinica
(Laboratorio) alla data del 21.10.2013. In particolare, poi, è documentato in atti che la
Cont società appellante veniva informata dall' a mezzo nota del 9.10.2013 delle attività di monitoraggio al 30/09/2013 con la notifica della data ponderata prevista per l'esaurimento dei limiti di spesa al 27/10/2013, ragion per cui erogava prestazioni fino al
27/10/2013.
In ogni caso, anche a voler ritenere raggiunta la prova del superamento del tetto, il diritto dell'istante risulta sussistente, tenuto conto degli accordi di cui al contratto sottoscritto dalle parti. In particolare, ai sensi dell'art. 5, 3° comma del contratto (“criteri di
Cont remunerazione delle prestazioni”), l' deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data prevedibile di raggiungimento al 100% di consumo del limite di spesa nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo” e “ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a
Cont consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le
- 6 - prestazioni di quella Asl branca erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di
Cont esaurimento del limite di spesa comunicata dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa”. Dunque, nell'ipotesi contemplata nella prima parte del punto a), per riportare la spesa sanitaria nei limiti
Cont invalicabili del tetto, l' deve emettere un provvedimento autoritativo di applicazione della c.d. regressione tariffaria unica al fatturato annuale di ogni singolo centro (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass.Civ, sez. un., 02/11/2018, n. 28053,
nonché Cons. di Stato 19/11/2018, n.6495) e, mediante l'esercizio di tale potere che costituisce un corollario del potere di fissazione del tetto di spesa, il diritto di credito del concessionario viene ridotto in base ad una percentuale individuata, di volta in volta,
Cont dall' fermo restando la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre la data presuntiva di sforamento del budget annuale (cfr. ultima parte lett. a del comma 3). Le
modalità applicative della regressione sono stabilite dall'allegato C della delibera della
Giunta regionale della Campania n. 1268/08; la regressione mira ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la
- 7 - riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget. Dalla
regressione va, quindi, distinta l'ipotesi sub b) del richiamato 3 comma dell'art. 5 del contratto, che esclude il diritto al pagamento in relazione alle prestazioni rese oltre la data di raggiungimento del tetto, laddove quest'ultima risulti, a consuntivo, successiva a
Cont quella indicata nell'ultima comunicazione della nonché l'ultima ipotesi della lett.
a), che prevede la mancata remunerazione delle prestazioni rese dopo la data presuntiva di sforamento del tetto in caso di sforamento effettivo antecedente ad essa. La
regressione tariffaria è, quindi, lo strumento destinato ad abbattere il fatturato dei centri accreditati nel caso in cui il superamento del tetto risulti avvenuto a consuntivo in data
Cont anteriore a quella comunicata in via previsionale dall' in sede di monitoraggio.
Come già affermato da questo Tribunale, in forza del regolamento contrattuale richiamato, nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto
Cont di spesa in una data anteriore a quella indicata nell'ultima comunicazione dell' non è
circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio (cfr.
Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019) e, onde confermare il via autoritaria il diritto di credito del concessionario ed evitare di pagare l'intero fatturato annuale o
Cont trimestrale, l' deve applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08 in quanto le previsioni contrattuali al riguardo non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento senza il
- 8 - preventivo passaggio attraverso l'esercizio del potere di imporre la regressione (cfr. la già citata Tribunale di Napoli, X sez., sentenza n. 483/2019, nonché Tribunale di Napoli,
X sezione, sentenze n. 6882/18 e n. 9869/18).
Peraltro, in base al principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto,
l'esercizio del suddetto potere deve avvenire in tempi ragionevoli, e quindi in prossimità
della scadenza dei termini per il pagamento del saldo sicchè, anche volendo ipotizzare una sorta di inesigibilità del credito sino all'applicazione della regressione (ipotesi comunque non prevista dal contratto), la stessa non potrebbe protrarsi oltre un tempo ragionevole, terminato il quale i centri sarebbero pienamente autorizzati all'esercizio del loro diritto di credito.
In definitiva, qualora il superamento del tetto di spesa intervenga in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del
Cont contratto e laddove i centri abbiano eseguito prestazioni sino a tale ultima data, l'
deve riportare i corrispettivi dovuti ai concessionari nei limiti del tetto di spesa mediante l'applicazione della regressione tariffaria e sino a quando il relativo potere non venga esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo
Cont delle prestazione rese in quanto soltanto l'esercizio della regressione consente all'
di modificare, in via autoritativa, il diritto di credito del privato, abbattendo l'intero fatturato annuo o trimestrale dei centri mediante l'applicazione della percentuale necessaria a riportare la spesa sanitaria nei limiti del budget stanziato per l'anno o per il
Cont trimestre di riferimento, mentre la può rifiutarsi di pagare le prestazioni rese ultra
- 9 - budget soltanto quando si tratti di prestazioni eseguite dopo la data presuntiva di sforamento del tetto comunicata in sede di monitoraggio.
Tanto non è incompatibile con il potere di programmazione economica in materia sanitaria attribuito alle singole Regioni, né scalfisce il principio in base al quale le remunerazioni spettanti ai centri non possono superare il tetto (annuale o trimestrale) di branca, considerato che con la stipula dei contratti le Aziende sanitarie locali si vincolano al regolamento contrattuale, con la conseguenza che per riportare la spesa nei limiti del tetto devono osservare quanto stabilito in contratto. Laddove il contratto nulla preveda o comunque laddove non possa pienamente operare per mancata esecuzione del
Cont monitoraggio, le devono esercitare il potere specificamente previsto per riportare la spesa nei limiti del budget, ossia il potere di imporre la regressione tariffaria (sulla regressione, cfr., tra le tante, Cons. Stato 27.2.2018, n. 1206; Cons. Stato 15/02/2002,
n.939; vanno poi richiamati il già citato allegato C alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 1268 del 24.7.2008, nonché l'art. 1, comma 171, della legge
30.12.2004, n. 311 sulla cui rilevanza in tema di regressione vedi Cons. Stato
03/09/2018, n.5162). In conclusione, il mancato pagamento dell'intero fatturato deve passare attraverso l'applicazione della regressione tariffaria.
Cont Orbene, nel caso di specie, dagli atti emerge che la con le note prodotte innanzi richiamate, solo in epoca successiva (e non invece antecedente), all'erogazione delle prestazioni ha accertato e comunicato agli organismi rappresentativi dei centri convenzionati il superamento del tetto di spesa di senza mai adottare la Parte_5
- 10 - deliberazione di accertamento della regressione tariffaria, non provvedendo di poi al pagamento di tutte le prestazioni rese dai centri convenzionati in data successiva a quelle in cui veniva individuato il superamento del tetto di spesa. L'appellata avrebbe dovuto dimostrare di aver adottato idoneo provvedimento amministrativo con il quale, nel prendere atto dello sforamento del tetto di spesa della macroarea, aveva determinato la regressione tariffaria applicabile alla branca (percentuale di regressione), nonché quella unitaria (percentuale di regressione sullo specifico fatturato) opponibile al singolo centro, cioè dimostrare che si era perfezionato il procedimento di cui alla D.G.R.C. n.
1268/08.
Cont Quanto, poi, all'eccezione formulata dalla afferente l'inapplicabilità alla fattispecie degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02, si osserva che la giurisprudenza di legittimità
ha, ormai, chiarito che anche le prestazioni in campo sanitario costituiscono transazioni commerciali ai sensi del D.Igs. 231/2002, alla cui natura di comuni accordi contrattuali non crea ostacolo la circostanza che alla loro stipulazione si addivenga, nel comparto in esame, secondo l'iter delineato dal D.Igs. 30 dicembre 1992, n. 502, le fasi iniziali del quale sono scandite, attraverso l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, da un'evidente manifestazione della potestà di attribuita alla Per_2
P.A. Quello che prende forma, si qualifica ed assume la forma di un contratto nel quale quelle che sono parti di un negozio bilaterale determinano il contenuto degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti, nonché il conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagare: ricostruita in questi termini, la vicenda
- 11 - negoziale si iscrive perciò senza riserve nell'arco di efficacia del D.Igs. 231/2002 e,
dunque, comporta nel caso in cui il ritardo nei pagamenti divenga intollerabile,
l'adozione delle disposizioni in tema di interessi moratori da esso previste
(Cass.4/4/2017 n.17341), dalla sottoscrizione del contratto secondo le clausole contrattuali.
Quanto all'eccepita nullità del contratto, proposta solo in sede di gravame da parte della
Cont
si osserva che richiamando le plurime pronunce della Corte di Appello di Napoli e il recente orientamento della Corte di Cassazione, (Sentenza n 2486-2025) si ritiene che l'eccezione sollevata sia infondata. In particolare, nella sentenza della suprema Corte,
innanzi richiamata si legge: «In materia di prestazioni sanitare rese da strutture private
in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di
cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti retroattivi, anche
nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di
contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a
formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura
negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di spesa annuali
che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i
rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere anche oltre
l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli»
Alla stregua delle predette argomentazioni l'appello va accolto ed in riforma
Cont dell'impugnata sentenza, revocato il decreto ingiuntivo opposto la va condannata al
- 12 - pagamento, in favore dell'appellante, dell'importo di euro 4.954,92 oltre interessi ex dlgs
231-2002 dalla data di stipula del contratto secondo le previsioni contrattuali
Cont
Le spese seguono di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, aggiornato ai sensi del DM
147/22, tenuto conto del valore della causa, delle fasi svolte e delle questioni trattate,
con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario, applicandosi i valori minimi attesa la serialità delle questioni trattate comprovata dai precedenti in atti
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, X sezione civile, quale giudice di appello, disattesa ogni diverse stanze ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede definitivamente:
1) accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, revocato il decreto ingiuntivo n. opposto n. 8032/2019 reso dal Giudice di pace di Napoli, condanna la
[...]
al pagamento dell'importo di euro 4.954,92 oltre interessi ex dlgs 231- Controparte_1
2002 dalla data di stipula del contratto secondo le previsioni contrattuali, nei confronti della;
Parte_1
2) condanna la al pagamento delle spese processuali di primo grado Controparte_1
in favore dell'appellante, che liquida in euro 49,00 per spese ed euro 633,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., con attribuzione all'avvocato costituito dichiaratosi antistatario;
- 13 - 3) condanna la al pagamento delle spese processuali di secondo Controparte_1
grado in favore dell'appellante, che liquida in euro 147,00 per spese ed euro 1278,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario
Napoli, 20 novembre 2025
IL GIUDICE
Dottssa NA RI UL
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