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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1364/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Corleone - Piazza Garibaldi N. 1 90034 Corleone PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239027062879000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239027062879000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239027062879000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239027062879000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239027062879000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120095814453000 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120095814453000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120095814453000 TARSU/TIA 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120095814453000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140024994111000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1389/2025 depositato il
06/06/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...], il Dati ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugna l'intimazione di pagamento n. 29620239027062879000 (all.to n.3), notificata in data 18.01.2024, per un importo complessivo pari ad € 735,73, elevato da Agenzia delle Entrate – Riscossione di Palermo, deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici, nonché la decadenza e prescrizione dei carichi intimati.
Si costituiva l'agenzia delle entrate riscossione anche nei confronti del Comune di Corleone – NON
COSTITUITO.
ER deduceva l'inammissibilità del ricorso per tempestiva notifica della cartella di pagamento. La Suprema
Corte, infatti, con la sentenza Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 12-05-2015) 02-10-2015, n. 19704, si è così espressa: "Premesso infatti in linea generale che i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla (valida) notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse
(e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica, è da escludere che l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica possa giammai condurre ad una " riapertura" dei suddetti termini, posto che, ove l'atto risultasse validamente notificato, nessuna "riapertura
" sarebbe ovviamente ipotizzabile all'esito della verifica, mentre, ove l'atto non risultasse (validamente) notificato, i termini non avrebbero neppure iniziato a decorrere". Nel caso in questione, dalla valida notifica della cartella di pagamento - così come documentata ed argomentata - discende l'inammissibilità delle contestazioni avverso il merito della pretesa o altre contestazioni attinenti alla cartella, nonché avverso la fase di formazione del ruolo.
Premesso che prima dell'odierna impugnazione sono stati notificati a controparte vari atti esattoriali ricollegabili e successivi alle cartelle, come meglio nel prosieguo sarà specificato, ai quali sono sottese, tra le altre, anche le cartelle di pagamento delle quali oggi si contesta l'avvenuta notifica, eccepisce l'impedimento all'impugnazione de qua, secondo le previsioni di cui agli artt. 19 e 21 del dlgs 546/92. Infatti, sarebbe stato onere di parte ricorrente disporre la doglianza di mancata notifica delle cartelle, ovvero altre questioni afferenti al ruolo e alla misura dell'obbligazione ascritta, impugnando l'atto notificato precedentemente.
Ne discende, pertanto, l'inammissibilità sul punto dell'avverso ricorso, risultando ormai incontestabile la pretesa portata dalle cartelle impugnate, e la decadenza in capo a parte ricorrente dell'eccezione di mancata notifica della cartella. Del resto, l'intimazione di pagamento 29620239027062879000, emessa in seguito a un atto impositivo, o atto esattivo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
La recente ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte di cassazione ha ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato.
Per i giudici della Corte di cassazione, attesa l' omessa impugnazione da parte del contribuente dell'atto prodromico a quello opposto, quest'ultimo non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto successivo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione di quest'ultimo (cfr Cassazione, sentenze nn. 16641/2011 e 8704/2013).
In ragione di quanto precede ritiene la domanda del ricorrente infondata.
Nel merito, si fa osservare che le eccezioni di parte avversa afferenti l'asserita mancata notifica degli atti propedeutici le cartelle (ad es. avvisi di accertamento), nonché la decadenza/prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle, sono tutte rivolte all'ente creditore. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, dichiara preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
L'Agente della Riscossione non può essere, infatti, chiamato, a rispondere di un'attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
Produce
1. estratto di ruolo con relata di notifica;
2. atti interruttivi con relativi referti di notifica: Intimazione di Pagamento n.
29620179045344567000, notificata il 20/03/2018; Intimazione di Pagamento n.
29620239027062879000, notificata il 12/01/2024.
Lalparte ricorrente con ordinanza del 28.10.24 veniva ammessa al patrocinio gratuito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva il difetto di legittimazione passiva del Comune di Corleone estraneo alla controversia circoscritta , ai sensi dell'art. 19 3° comma del dlgs 546/92 ai vizi della cartella prospettabili in sede di ricorso avverso l'avviso di intimazione per effetto ed a seguito della sua mancata notifica, atto comunque di esclusiva competenza del concessionario della riscossione e, non certo, si può risalire ancora piu' a monte nel procedimento di accertamento del tributo fino al ruolo emesso dal Comune di Palermo che ha comunque valore interno e ciò sia alla luce della giurisprudenza della Cassazione ( v. sentenza
13848 del 23.7.2004) che alla luce della legge 156/2005 che ha sancito la rilevanza esclusiva della notifica della cartella.
Semopre in via preliminare , senza entrare nel merito della controversia, si osserva che i carichi intimati sono ricompresi nella normativa di cui all'art. 4 bis del d.l.119/2018.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11817 del 18 giugno 2020, è intervenuta sulla problematica dello stralcio delle cartelle sotto i 1.000,00 euro, introdotto dal decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni nella legge n. 136 del 2018 (decreto fiscale 2019) per i debiti tributari che non superano l'importo di euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010. Lo stralcio opera ex lege automaticamente anche in assenza d'istanza di annullamento del contribuente.
Quello che stabilisce la Sezione Tributaria della Cassazione è che, ai fini dell'annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000,00 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, viene in rilievo non l'importo complessivo della cartella, ma il singolo carico affidato, escludendo gli interessi di mora e aggio. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto, con compensazione delle spese. Si liquidano i compensi per il patrocinio a spese dello stato, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Liquida alla parte ricorrente € 764,24 oltre IVA al 22% a titolo di patrocinio a spese dello Stato Palermo 5.6.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 05/06/2025 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1364/2024 depositato il 15/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Corleone - Piazza Garibaldi N. 1 90034 Corleone PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239027062879000 TARSU/TIA 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239027062879000 TARSU/TIA 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239027062879000 TARSU/TIA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239027062879000 TARSU/TIA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620239027062879000 TARSU/TIA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120095814453000 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120095814453000 TARSU/TIA 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120095814453000 TARSU/TIA 2007 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620120095814453000 TARSU/TIA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140024994111000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1389/2025 depositato il
06/06/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nato a [...], il Dati ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , impugna l'intimazione di pagamento n. 29620239027062879000 (all.to n.3), notificata in data 18.01.2024, per un importo complessivo pari ad € 735,73, elevato da Agenzia delle Entrate – Riscossione di Palermo, deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici, nonché la decadenza e prescrizione dei carichi intimati.
Si costituiva l'agenzia delle entrate riscossione anche nei confronti del Comune di Corleone – NON
COSTITUITO.
ER deduceva l'inammissibilità del ricorso per tempestiva notifica della cartella di pagamento. La Suprema
Corte, infatti, con la sentenza Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 12-05-2015) 02-10-2015, n. 19704, si è così espressa: "Premesso infatti in linea generale che i termini di impugnazione di un atto non possono che decorrere dalla (valida) notificazione dell'atto medesimo e che pertanto il destinatario dell'atto ha l'interesse
(e il diritto) di provocare la verifica della validità della notifica dell'atto del quale egli non sia venuto a conoscenza in termini per l'impugnazione a causa di anomalie di tale notifica, è da escludere che l'impugnazione volta innanzitutto a provocare tale legittima verifica possa giammai condurre ad una " riapertura" dei suddetti termini, posto che, ove l'atto risultasse validamente notificato, nessuna "riapertura
" sarebbe ovviamente ipotizzabile all'esito della verifica, mentre, ove l'atto non risultasse (validamente) notificato, i termini non avrebbero neppure iniziato a decorrere". Nel caso in questione, dalla valida notifica della cartella di pagamento - così come documentata ed argomentata - discende l'inammissibilità delle contestazioni avverso il merito della pretesa o altre contestazioni attinenti alla cartella, nonché avverso la fase di formazione del ruolo.
Premesso che prima dell'odierna impugnazione sono stati notificati a controparte vari atti esattoriali ricollegabili e successivi alle cartelle, come meglio nel prosieguo sarà specificato, ai quali sono sottese, tra le altre, anche le cartelle di pagamento delle quali oggi si contesta l'avvenuta notifica, eccepisce l'impedimento all'impugnazione de qua, secondo le previsioni di cui agli artt. 19 e 21 del dlgs 546/92. Infatti, sarebbe stato onere di parte ricorrente disporre la doglianza di mancata notifica delle cartelle, ovvero altre questioni afferenti al ruolo e alla misura dell'obbligazione ascritta, impugnando l'atto notificato precedentemente.
Ne discende, pertanto, l'inammissibilità sul punto dell'avverso ricorso, risultando ormai incontestabile la pretesa portata dalle cartelle impugnate, e la decadenza in capo a parte ricorrente dell'eccezione di mancata notifica della cartella. Del resto, l'intimazione di pagamento 29620239027062879000, emessa in seguito a un atto impositivo, o atto esattivo, divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
La recente ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte di cassazione ha ribadito e confermato questo principio da considerarsi ormai consolidato.
Per i giudici della Corte di cassazione, attesa l' omessa impugnazione da parte del contribuente dell'atto prodromico a quello opposto, quest'ultimo non Banca_1 un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'articolo 19, comma 3, del Dlgs n. 546/1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito. Tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto successivo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione di quest'ultimo (cfr Cassazione, sentenze nn. 16641/2011 e 8704/2013).
In ragione di quanto precede ritiene la domanda del ricorrente infondata.
Nel merito, si fa osservare che le eccezioni di parte avversa afferenti l'asserita mancata notifica degli atti propedeutici le cartelle (ad es. avvisi di accertamento), nonché la decadenza/prescrizione maturata prima della notifica delle cartelle, sono tutte rivolte all'ente creditore. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate -
Riscossione, dichiara preliminarmente di non poter accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti al merito della vicenda per cui è causa, stante la propria carenza di legittimazione passiva.
L'Agente della Riscossione non può essere, infatti, chiamato, a rispondere di un'attività di esclusiva competenza dell'Ente impositore.
Produce
1. estratto di ruolo con relata di notifica;
2. atti interruttivi con relativi referti di notifica: Intimazione di Pagamento n.
29620179045344567000, notificata il 20/03/2018; Intimazione di Pagamento n.
29620239027062879000, notificata il 12/01/2024.
Lalparte ricorrente con ordinanza del 28.10.24 veniva ammessa al patrocinio gratuito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva il difetto di legittimazione passiva del Comune di Corleone estraneo alla controversia circoscritta , ai sensi dell'art. 19 3° comma del dlgs 546/92 ai vizi della cartella prospettabili in sede di ricorso avverso l'avviso di intimazione per effetto ed a seguito della sua mancata notifica, atto comunque di esclusiva competenza del concessionario della riscossione e, non certo, si può risalire ancora piu' a monte nel procedimento di accertamento del tributo fino al ruolo emesso dal Comune di Palermo che ha comunque valore interno e ciò sia alla luce della giurisprudenza della Cassazione ( v. sentenza
13848 del 23.7.2004) che alla luce della legge 156/2005 che ha sancito la rilevanza esclusiva della notifica della cartella.
Semopre in via preliminare , senza entrare nel merito della controversia, si osserva che i carichi intimati sono ricompresi nella normativa di cui all'art. 4 bis del d.l.119/2018.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11817 del 18 giugno 2020, è intervenuta sulla problematica dello stralcio delle cartelle sotto i 1.000,00 euro, introdotto dal decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni nella legge n. 136 del 2018 (decreto fiscale 2019) per i debiti tributari che non superano l'importo di euro 1.000,00, affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010. Lo stralcio opera ex lege automaticamente anche in assenza d'istanza di annullamento del contribuente.
Quello che stabilisce la Sezione Tributaria della Cassazione è che, ai fini dell'annullamento automatico dei debiti inferiori a 1.000,00 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, viene in rilievo non l'importo complessivo della cartella, ma il singolo carico affidato, escludendo gli interessi di mora e aggio. Il giudizio va pertanto dichiarato estinto, con compensazione delle spese. Si liquidano i compensi per il patrocinio a spese dello stato, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Liquida alla parte ricorrente € 764,24 oltre IVA al 22% a titolo di patrocinio a spese dello Stato Palermo 5.6.25 IL GIUDICE MONOCRATICO