Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 5
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica degli atti prodromici

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché la notifica della cartella di pagamento, se valida, rende inammissibili le contestazioni sul merito della pretesa o sulla fase di formazione del ruolo. L'intimazione di pagamento non è un nuovo atto impositivo ma segue un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, pertanto è sindacabile solo per vizi propri.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione dei carichi intimati

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché le eccezioni di decadenza e prescrizione relative agli atti propedeutici alle cartelle dovevano essere sollevate impugnando l'atto notificato precedentemente. L'agente della riscossione non ha legittimazione passiva per rispondere di questioni attinenti all'ente impositore.

  • Accolto
    Applicazione normativa stralcio debiti

    La Corte ha rilevato che i carichi intimati sono ricompresi nella normativa di cui all'art. 4 bis del d.l. 119/2018, che prevede lo stralcio automatico ex lege dei debiti tributari inferiori a 1.000,00 euro affidati agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2010, escludendo interessi di mora e aggio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 5
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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