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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione Promiscua composta dai signori Magistrati:
Dott. Carlo Errico Presidente Rel.
Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
Dott.ssa Alessandra Ferraro Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. 597/2024 R.G. passata in decisione all'udienza del 18/03/2025 vertente
TRA
, residente in [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappr. e dif. per mandato in calce al reclamo dall'Avv. Carlo Stasi, presso il cui studio ha eletto domicilio, in Lecce (LE), alla via Zanardelli n. 115.
Reclamante
CONTRO
, residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappr. e dif. per mandato in calce dall'Avv. Francesca Fait, presso il cui C.F._2 studio ha eletto domicilio, in Lecce (LE), alla via Augusto Imperatore n.16.
Reclamata
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
OGGETTO: reclamo ex art. 473-bis. 24 c.p.c. avverso l'ordinanza provvisoria del Tribunale di Lecce emessa in data 20/06/2024 e comunicata in data 24/06/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 4/01/2024, iscritto al n. 64/2024 R.G. del Tribunale di Lecce, la reclamante ha convenuto in giudizio il coniuge , chiedendo l'accoglimento del ricorso CP_1
e, conseguentemente, la regolazione delle condizioni di separazione personale dei coniugi.
2. Nel giudizio così incardinato si è regolarmente costituito il convenuto , non CP_1 contestando la domanda e chiedendo a sua volta che il giudice di prime cure adottasse appositi provvedimenti, tra cui la dichiarazione della separazione personale dei coniugi, l'affido congiunto delle figlie ad entrambi i genitori e la determinazione dell'assegno di mantenimento per le figlie per un ammontare di euro 300,00 ciascuna.
3. Con provvedimento notificato in data 24/06/2024 il Tribunale ha fissato l'onere di mantenimento indiretto del in favore delle due figlie nell'importo mensile di euro CP_1
400,00 per ciascuna, oltre rivalutazione annuale istat da versare alla deducente, oltre il 50% delle spese straordinarie inerenti alla prole.
4. Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 473-bis. Parte_1
24 c.p.c. dolendosi, in particolare, dell'insufficiente quantificazione del contributo economico stabilito in euro 400,00 mensili per ciascuna figlia e chiedendone la quantificazione in euro 500,00 per ciascuna figlia.
5. Si è ritualmente costituito in giudizio , con comparsa di costituzione del 12 novembre CP_1
2024, chiedendo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo sotto il profilo di insussistenza, di erroneità evidente dell'ordinanza reclamata e di mancata specificazione dei motivi dello stesso. Nel merito ha chiesto di rigettare il reclamo, confermando dunque l'ordinanza del Tribunale emessa il 20/06/2024.
Il reclamo proposto è infondato nel merito.
Tale conclusione deriva dalla funzione demandata all'istituto del reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c.: infatti lo stesso, sebbene per un verso confermi la reclamabilità dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti ex art. 708 c.p.c., per altro verso appare innovativo, in quanto estende l'impugnazione a provvedimenti temporanei ed urgenti emessi in corso di causa e che abbiano una particolare incisività nei confronti dei loro destinatari. Occorre però che tali provvedimenti incidano sullo status delle parti in causa, determinando alternativamente: una sospensione o limitazione alla responsabilità genitoriale;
la previsione di sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori;
la disposizione dell'affidamento dei minori a soggetti diversi dai genitori. Pertanto, deve trattarsi di provvedimenti che assumano effetti decisivi sulla vita dei minori e di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Sul punto il giudice di legittimità ha così disposto: “in tema ricorso straordinario per cassazione, l'impugnabilità dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori” (cfr. Cass. Sez. I, Ord. 1486/2025).
Invero, il provvedimento reclamato, contrariamente a quanto sarebbe necessario ai fini dell'accoglimento, ha ad oggetto essenzialmente questioni economiche che riguardano le parti, non incidendo dunque lo stesso in alcun modo sullo status personale di queste.
Le statuizioni sulle spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, sezione promiscua, pronunciando sul reclamo proposto da Pt_1
con atto depositato il 5 luglio 2024, nei confronti di , avverso
[...] Controparte_1
l'ordinanza provvisoria del Tribunale di Lecce emessa in data 20/06/2024, notificata il 24/06/2024, così provvede:
1) Rigetta per quanto di ragione il reclamo e, conferma il provvedimento impugnato;
2) Condanna la reclamante al pagamento delle spese del presente procedimento in favore del resistente, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre IVA, CAP e contributo cassa avvocati come per legge. Così deciso in Lecce il 18/3/2025.
Il Presidente Est. (Dott. C. Errico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione Promiscua composta dai signori Magistrati:
Dott. Carlo Errico Presidente Rel.
Dott. Maurizio Petrelli Consigliere
Dott.ssa Alessandra Ferraro Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. 597/2024 R.G. passata in decisione all'udienza del 18/03/2025 vertente
TRA
, residente in [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappr. e dif. per mandato in calce al reclamo dall'Avv. Carlo Stasi, presso il cui studio ha eletto domicilio, in Lecce (LE), alla via Zanardelli n. 115.
Reclamante
CONTRO
, residente in [...], C.F. Controparte_1
, rappr. e dif. per mandato in calce dall'Avv. Francesca Fait, presso il cui C.F._2 studio ha eletto domicilio, in Lecce (LE), alla via Augusto Imperatore n.16.
Reclamata
Ha emesso la seguente
ORDINANZA
OGGETTO: reclamo ex art. 473-bis. 24 c.p.c. avverso l'ordinanza provvisoria del Tribunale di Lecce emessa in data 20/06/2024 e comunicata in data 24/06/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 4/01/2024, iscritto al n. 64/2024 R.G. del Tribunale di Lecce, la reclamante ha convenuto in giudizio il coniuge , chiedendo l'accoglimento del ricorso CP_1
e, conseguentemente, la regolazione delle condizioni di separazione personale dei coniugi.
2. Nel giudizio così incardinato si è regolarmente costituito il convenuto , non CP_1 contestando la domanda e chiedendo a sua volta che il giudice di prime cure adottasse appositi provvedimenti, tra cui la dichiarazione della separazione personale dei coniugi, l'affido congiunto delle figlie ad entrambi i genitori e la determinazione dell'assegno di mantenimento per le figlie per un ammontare di euro 300,00 ciascuna.
3. Con provvedimento notificato in data 24/06/2024 il Tribunale ha fissato l'onere di mantenimento indiretto del in favore delle due figlie nell'importo mensile di euro CP_1
400,00 per ciascuna, oltre rivalutazione annuale istat da versare alla deducente, oltre il 50% delle spese straordinarie inerenti alla prole.
4. Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 473-bis. Parte_1
24 c.p.c. dolendosi, in particolare, dell'insufficiente quantificazione del contributo economico stabilito in euro 400,00 mensili per ciascuna figlia e chiedendone la quantificazione in euro 500,00 per ciascuna figlia.
5. Si è ritualmente costituito in giudizio , con comparsa di costituzione del 12 novembre CP_1
2024, chiedendo preliminarmente l'inammissibilità del reclamo sotto il profilo di insussistenza, di erroneità evidente dell'ordinanza reclamata e di mancata specificazione dei motivi dello stesso. Nel merito ha chiesto di rigettare il reclamo, confermando dunque l'ordinanza del Tribunale emessa il 20/06/2024.
Il reclamo proposto è infondato nel merito.
Tale conclusione deriva dalla funzione demandata all'istituto del reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c.: infatti lo stesso, sebbene per un verso confermi la reclamabilità dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti ex art. 708 c.p.c., per altro verso appare innovativo, in quanto estende l'impugnazione a provvedimenti temporanei ed urgenti emessi in corso di causa e che abbiano una particolare incisività nei confronti dei loro destinatari. Occorre però che tali provvedimenti incidano sullo status delle parti in causa, determinando alternativamente: una sospensione o limitazione alla responsabilità genitoriale;
la previsione di sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori;
la disposizione dell'affidamento dei minori a soggetti diversi dai genitori. Pertanto, deve trattarsi di provvedimenti che assumano effetti decisivi sulla vita dei minori e di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Sul punto il giudice di legittimità ha così disposto: “in tema ricorso straordinario per cassazione, l'impugnabilità dei provvedimenti assunti in sede di reclamo ai sensi dell'art. 473-bis.24, comma 5, c.p.c. (nel testo previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 2024), nella parte in cui menziona i provvedimenti che prevedono "sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori", si riferisce ai provvedimenti temporanei e urgenti assunti all'esito dell'udienza di comparizione e a quelli temporanei assunti in corso di causa che intervengono in modo incisivo e invasivo sulla relazione tra genitori e figli, trasformandola in senso altamente peggiorativo per uno o entrambi i genitori” (cfr. Cass. Sez. I, Ord. 1486/2025).
Invero, il provvedimento reclamato, contrariamente a quanto sarebbe necessario ai fini dell'accoglimento, ha ad oggetto essenzialmente questioni economiche che riguardano le parti, non incidendo dunque lo stesso in alcun modo sullo status personale di queste.
Le statuizioni sulle spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, sezione promiscua, pronunciando sul reclamo proposto da Pt_1
con atto depositato il 5 luglio 2024, nei confronti di , avverso
[...] Controparte_1
l'ordinanza provvisoria del Tribunale di Lecce emessa in data 20/06/2024, notificata il 24/06/2024, così provvede:
1) Rigetta per quanto di ragione il reclamo e, conferma il provvedimento impugnato;
2) Condanna la reclamante al pagamento delle spese del presente procedimento in favore del resistente, liquidate in complessivi € 1.984,00, oltre IVA, CAP e contributo cassa avvocati come per legge. Così deciso in Lecce il 18/3/2025.
Il Presidente Est. (Dott. C. Errico)