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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 7961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7961 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 02/07/2025, nella causa R.G. n. 37513/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA
***** TRA rappresentato e difeso dall'avv. Berni Ilaria, per procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Luisa Madera e Serena Mancini, per procura in atti;
RESISTENTE
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 02/07/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, il dott. ha Parte_1 convenuto in giudizio la società in house chiedendo, in via principale, Controparte_2
1 l'accertamento del diritto all'attribuzione di ulteriori 13 punti per il possesso della Laurea in Giurisprudenza, quale titolo “ulteriore” rispetto a quello di accesso previsto dal bando (diploma o laurea in discipline agrarie), con conseguente aumento del punteggio totale da 11 a 24 punti e collocamento in terza posizione nella graduatoria definitiva, nonché l'assegnazione alla sede di CE (PE). In subordine, il ricorrente ha invocato:
• l'accertamento del diritto di preferenza ex art. 5 D.P.R. n. 487/1994, con attribuzione di punteggio per il servizio quale Ufficiale di complemento e relativo encomio, riformulazione della graduatoria con collocamento in 15ª posizione e assegnazione alla sede di Collesalvetti (LI);
• in via residuale, l'assegnazione ad altra sede “da individuarsi all'esito della procedura”. Le domande si fondano sull'assunto che la Commissione esaminatrice avrebbe erroneamente escluso la valutabilità della Laurea in Giurisprudenza e di altri titoli dichiarati, con violazione degli artt. 2 e 6 del bando di selezione.
2. In diritto.
2.1. Sulla giurisdizione e sui limiti del sindacato giudiziale. È pacifico che la procedura selettiva oggetto di causa attenga a un rapporto di lavoro di natura privatistica instaurato da società in house, con conseguente applicazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 175/2016. Come correttamente rilevato anche da parte ricorrente, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro;
tuttavia, da tale premessa non discende, come apoditticamente sostenuto dal ricorrente, che il Giudice possa esercitare un potere sostitutivo rispetto alla Commissione esaminatrice e procedere direttamente all'attribuzione di punteggi e alla riformulazione della graduatoria. Il sindacato giurisdizionale, in simili fattispecie, si limita alla verifica della conformità della procedura e del bando ai principi di legge e di correttezza, potendo, in caso di accertata violazione, ordinare il rinnovo della valutazione da parte dell'organo competente ovvero riconoscere il risarcimento del danno per equivalente.
2.2. Inammissibilità delle domande di merito. Le pretese attoree si risolvono, nella sostanza, nella richiesta che il Giudice:
1. attribuisca direttamente un punteggio per un titolo non previsto dal bando;
2. modifichi la graduatoria già definitiva;
3. disponga l'assegnazione del ricorrente a una specifica sede, sostituendolo ad altro candidato vincitore. Tali richieste implicano un intervento sostitutivo dell'organo giudicante nelle valutazioni di merito proprie della Commissione e della Società datrice di lavoro, in violazione dei limiti derivanti dall'art. 102 c.p.c., dall'art. 41 Cost. e dal principio di separazione tra funzione giurisdizionale e poteri valutativi dell'organo tecnico. In particolare, l'assegnazione alla sede di CE, richiesta in via principale, presupporrebbe la rivalutazione dei titoli di tutti i partecipanti e la conseguente riformulazione della graduatoria complessiva, operazioni che il Giudice non può compiere in via diretta, ma soltanto rimettere alla Commissione previa declaratoria di illegittimità della procedura, domanda peraltro non formulata nei termini necessari.
2.3. Sull'infondatezza delle argomentazioni del ricorrente. Le sentenze di legittimità e di merito richiamate dalla difesa attorea non risultano pertinenti:
• Cass. n. 27369/2023 concerne fattispecie in cui la Società aveva introdotto una prova ulteriore non prevista dal bando, circostanza assente nel caso di specie;
• Trib. Milano n. 1268/2021 attiene a rapporto di lavoro pubblico privatizzato ex D.Lgs. n. 165/2001 e non a procedura di selezione in house ex D.Lgs. n. 175/2016;
• Cass. n. 22029/2022 conferma, anzi, che il Giudice non può procedere alla valutazione diretta dei titoli, ma deve ordinare la ripetizione della valutazione da parte dell'organo competente. Quanto alla Laurea in Giurisprudenza del ricorrente, il bando ha espressamente delimitato i titoli valutabili a lauree e diplomi in discipline agrarie, escludendo le lauree in materie giuridiche;
la Commissione si è attenuta a tale previsione, applicando criteri fissi e predeterminati.
2.4. Conclusioni. Alla luce di quanto sopra, le domande proposte risultano inammissibili in quanto dirette a ottenere un intervento sostitutivo del Giudice in attività riservate alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, e comunque infondate per assenza di violazione delle disposizioni del bando o dei principi di legge.
3. Spese di lite. La soccombenza integrale della parte ricorrente comporta la sua condanna, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 02/07/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
***** TRA rappresentato e difeso dall'avv. Berni Ilaria, per procura in atti;
Parte_1
RICORRENTE E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Luisa Madera e Serena Mancini, per procura in atti;
RESISTENTE
*****
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede con il seguente dispositivo di sentenza:
1) rigetta il ricorso e per l'effetto;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.948,00#, di cui € 1.824,00# per compensi, oltre Spese Generali al 15%, IVA e CPA;
3) manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai procuratori costituiti;
4) fissa il termine di 60 gg. per il deposito della motivazione. Roma, 02/07/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
*****
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato, il dott. ha Parte_1 convenuto in giudizio la società in house chiedendo, in via principale, Controparte_2
1 l'accertamento del diritto all'attribuzione di ulteriori 13 punti per il possesso della Laurea in Giurisprudenza, quale titolo “ulteriore” rispetto a quello di accesso previsto dal bando (diploma o laurea in discipline agrarie), con conseguente aumento del punteggio totale da 11 a 24 punti e collocamento in terza posizione nella graduatoria definitiva, nonché l'assegnazione alla sede di CE (PE). In subordine, il ricorrente ha invocato:
• l'accertamento del diritto di preferenza ex art. 5 D.P.R. n. 487/1994, con attribuzione di punteggio per il servizio quale Ufficiale di complemento e relativo encomio, riformulazione della graduatoria con collocamento in 15ª posizione e assegnazione alla sede di Collesalvetti (LI);
• in via residuale, l'assegnazione ad altra sede “da individuarsi all'esito della procedura”. Le domande si fondano sull'assunto che la Commissione esaminatrice avrebbe erroneamente escluso la valutabilità della Laurea in Giurisprudenza e di altri titoli dichiarati, con violazione degli artt. 2 e 6 del bando di selezione.
2. In diritto.
2.1. Sulla giurisdizione e sui limiti del sindacato giudiziale. È pacifico che la procedura selettiva oggetto di causa attenga a un rapporto di lavoro di natura privatistica instaurato da società in house, con conseguente applicazione dell'art. 19 D.Lgs. n. 175/2016. Come correttamente rilevato anche da parte ricorrente, la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro;
tuttavia, da tale premessa non discende, come apoditticamente sostenuto dal ricorrente, che il Giudice possa esercitare un potere sostitutivo rispetto alla Commissione esaminatrice e procedere direttamente all'attribuzione di punteggi e alla riformulazione della graduatoria. Il sindacato giurisdizionale, in simili fattispecie, si limita alla verifica della conformità della procedura e del bando ai principi di legge e di correttezza, potendo, in caso di accertata violazione, ordinare il rinnovo della valutazione da parte dell'organo competente ovvero riconoscere il risarcimento del danno per equivalente.
2.2. Inammissibilità delle domande di merito. Le pretese attoree si risolvono, nella sostanza, nella richiesta che il Giudice:
1. attribuisca direttamente un punteggio per un titolo non previsto dal bando;
2. modifichi la graduatoria già definitiva;
3. disponga l'assegnazione del ricorrente a una specifica sede, sostituendolo ad altro candidato vincitore. Tali richieste implicano un intervento sostitutivo dell'organo giudicante nelle valutazioni di merito proprie della Commissione e della Società datrice di lavoro, in violazione dei limiti derivanti dall'art. 102 c.p.c., dall'art. 41 Cost. e dal principio di separazione tra funzione giurisdizionale e poteri valutativi dell'organo tecnico. In particolare, l'assegnazione alla sede di CE, richiesta in via principale, presupporrebbe la rivalutazione dei titoli di tutti i partecipanti e la conseguente riformulazione della graduatoria complessiva, operazioni che il Giudice non può compiere in via diretta, ma soltanto rimettere alla Commissione previa declaratoria di illegittimità della procedura, domanda peraltro non formulata nei termini necessari.
2.3. Sull'infondatezza delle argomentazioni del ricorrente. Le sentenze di legittimità e di merito richiamate dalla difesa attorea non risultano pertinenti:
• Cass. n. 27369/2023 concerne fattispecie in cui la Società aveva introdotto una prova ulteriore non prevista dal bando, circostanza assente nel caso di specie;
• Trib. Milano n. 1268/2021 attiene a rapporto di lavoro pubblico privatizzato ex D.Lgs. n. 165/2001 e non a procedura di selezione in house ex D.Lgs. n. 175/2016;
• Cass. n. 22029/2022 conferma, anzi, che il Giudice non può procedere alla valutazione diretta dei titoli, ma deve ordinare la ripetizione della valutazione da parte dell'organo competente. Quanto alla Laurea in Giurisprudenza del ricorrente, il bando ha espressamente delimitato i titoli valutabili a lauree e diplomi in discipline agrarie, escludendo le lauree in materie giuridiche;
la Commissione si è attenuta a tale previsione, applicando criteri fissi e predeterminati.
2.4. Conclusioni. Alla luce di quanto sopra, le domande proposte risultano inammissibili in quanto dirette a ottenere un intervento sostitutivo del Giudice in attività riservate alla discrezionalità tecnica della Commissione esaminatrice, e comunque infondate per assenza di violazione delle disposizioni del bando o dei principi di legge.
3. Spese di lite. La soccombenza integrale della parte ricorrente comporta la sua condanna, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
(come in dispositivo) Roma, 02/07/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile