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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/06/2025, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5266/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Angelo Pappalardo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5266/2020
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. PIERLUIGI MILEO giusta procura in atti.
ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difeso dall'avv. GIOVANNI STRAZZERI giusta procura in atti.
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ), e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) domiciliate come in atti;
rappresentate e difese dall'avv. CRISTINA C.F._4
OLIVETI giusta procura in atti.
TERZE INTERVENUTE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha lamentato la Parte_1
lesione della propria quota di legittima relativa alla successione mortis causa del coniuge
[...]
, deceduto ab intestato in data 2.12.2017. Persona_1
In particolare, al de cuius erano succeduti pro quota, quali eredi legittimi, oltre all'attrice medesima che aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario in data 13.4.2018, anche i tre figli del : CP_1
, e . CP_2 CP_3 Controparte_1
Elencati i beni compresi nell'asse ereditario, l'attrice ha, quindi, esposto che Controparte_1
avrebbe ricevuto in data 28.06.2016, a titolo di donazione indiretta dal de cuius, l'immobile sito nel comune di Gravina di Catania, Via Emanuele Cutore 50, in quanto acquistato dal convenuto pagina 2 di 12 esclusivamente con provvista economica fornitagli dal padre: apertasi la successione legittima, detta liberalità avrebbe, dunque, determinato una lesione della quota di riserva a lei spettante.
Conseguentemente, la ha chiesto volersi accertare la natura di donazione indiretta dell'atto di Pt_1
compravendita citato e, verificata la lesione della quota di legittima nonchè dichiarata l'inefficacia di tale liberalità, reintegrare detta quota tramite rilascio del bene a favore dell'eredità; in subordine, ha domandato volersi condannare il convenuto al pagamento per equivalente della quota spettante;
in ulteriore subordine, ha chiesto volersi ridurre di un quarto la menzionata donazione, con successiva divisione della comunione ereditaria, oltre a frutti e indennità per il mancato godimento del bene.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il quale, contestate le prospettazioni di Controparte_1
controparte, ha esposto come anche l'attrice avrebbe ricevuto, a titolo di liberalità indiretta dal de cuius,
l'immobile di Viale delle Milizie 3 sito in Roma, da doversi quindi aggiungere, previa collazione,
all'asse ereditario. Ha altresì domandato la condanna dell'attrice al pagamento di quota parte del canone di locazione dell'immobile di Via Calabria 132/A in Ardea, asseritamente occupato in via esclusiva dalla . Pt_1
Nel corso del giudizio, sono intervenute anche e le quali, lamentando CP_2 Controparte_3
anch'esse la lesione della propria quota di legittima a causa della citata donazione indiretta a favore del convenuto, hanno chiesto volersi ridurre la donazione e condannare a Controparte_1
corrispondere ai coeredi quanto ricevuto a titolo di liberalità indiretta in eccedenza rispetto alla disponibile.
Disposta c.t.u., all'udienza del 20.11.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti.
Preliminarmente, devono dichiararsi inammissibili, perché tardive, le domande riconvenzionali proposte da , relative all'accertamento della natura di donazione indiretta della Controparte_1
pagina 3 di 12 compravendita dell'immobile di Viale delle Milizie 3 in Roma e alla condanna dell'attrice al pagamento a favore del convenuto di quota parte del canone di locazione dell'immobile sito in Ardea.
Infatti, va innanzitutto osservato, quanto alla prima domanda, che non si è limitato Controparte_1
a rilevare la sussistenza di una donazione ai fini della riunione fittizia, chiedendo piuttosto un preliminare accertamento della natura di donazione indiretta di una compravendita.
Entrambe le domande, inoltre, ampliano il thema decidendum, mirando al riconoscimento e attribuzione di un ulteriore bene della vita a favore dell'istante, determinando così, nei suoi confronti,
effetti positivi diversi e ulteriori rispetto alla mera reiezione della domanda avversa (cfr, ad esempio,
Cass. civ. 4131/2024).
Ne consegue l'inammissibilità delle predette domande, in applicazione dell'art. 167 co. 2 c.p.c., stante la tardiva costituzione del convenuto.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le domande dell'attrice e delle intervenute debbano essere accolte.
Nell'atto pubblico di compravendita stipulato da il 28.6.2016 per l'acquisto del Controparte_1
citato immobile di Gravina di Catania, a rogito del notaio , è statuito che “la parte Persona_2
acquirente dichiara che la provvista di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), necessaria per l'acquisto di quanto in oggetto, è stata interamente fornita dal proprio padre ”. Persona_1
In assenza di prova circa la diversa provenienza di tali somme, la loro restituzione al de cuius, ovvero l'esistenza di altri rapporti economici tra le parti, può quindi presumersi che siffatta attribuzione patrimoniale sia stata animata da spirito di liberalità, nell'ambito del rapporto affettivo tra padre e figlio.
Avendo ad oggetto la totalità del corrispettivo, pertanto, il negozio in esame deve essere considerato quale donazione indiretta relativa alla titolarità del bene immobile e non già alla semplice provvista pagina 4 di 12 monetaria, come da tempo affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (ad esempio, tra le ultime, Cass. civ. 16329/2024).
Ai sensi dell'articolo 556 c.c., ai fini del calcolo della quota di legittima, occorre dunque quantificare il valore dei beni del de cuius al momento dell'apertura della successione (c.d. relictum), detrarre i debiti,
infine sommare i beni oggetto di donazione (c.d. donatum), anche indiretta.
A tal proposito, tuttavia, non possono condividersi integralmente le valutazioni operate dal consulente tecnico nella propria relazione.
Infatti, dagli atti di causa emerge, con circostanza non contestata, che l'immobile di Via Michele Pulino
2 in IC è gravato da ipoteca iscritta dal de cuius, a garanzia di mutuo fondiario, per un importo pari ad euro 57.564,64.
Nell'ambito della riunione fittizia, tale importo è stato inserito dal consulente tecnico all'interno dei debiti del de cuius. Tuttavia, lo stesso, più correttamente, ai soli fini dell'operazione contabile di riunione fittizia e dell'azione di riduzione, deve essere considerato quale incidente sul valore del bene immobile cui esso afferisce, da stimarsi al netto dell'ipoteca iscritta, e non già all'interno dei debiti.
In tal modo, il bene in esame risulta valutato sulla base del suo effettivo valore, anche alla luce del potenziale rischio di evizione in caso di escussione della garanzia, a seguito del mancato pagamento pro quota da parte dei coeredi.
Conseguentemente, la stima dell'immobile in questione deve essere quantificata, al momento dell'apertura della successione, in euro 2.639,36. Per contro, la massa negativa dei debiti, ai soli fini dell'operazione contabile di riunione fittizia e dell'azione di riduzione, deve essere quantificata in euro
118.284,69.
All'esito, il valore complessivo della massa fittizia al momento dell'apertura della successione, pur con la predetta modifica delle poste contabili, deve essere comunque quantificato in euro 80.176,78.
pagina 5 di 12 Conseguentemente, al netto delle passività, la quota di riserva spettante a ciascuno dei tre figli (1/6) è
pari a euro 13.362,80 a testa;
invece, quella spettante all'attrice (1/4) ammonta ad un attivo di euro
20.044,20 e pari valore ha la porzione disponibile (1/4).
Alla luce di tale ricostruzione, sussiste, dunque, pur tenendo conto del valore dei beni ottenuti a titolo di successione legittima una lesione delle quote di legittima spettanti a , Parte_1
e . Controparte_3 Controparte_2
Nel dettaglio, considerato il valore dell'attivo della massa fittizia in euro 65.711,03, l'entità della lesione oggetto di reintegra deve quantificarsi in euro 16.427,76 per quanto concerne
[...]
, e in euro 10.951,84 per ciascuna delle intervenute. Parte_1
Tali importi, già indicati dal consulente tecnico quali quote riservate, rappresentano essi stessi anche il valore della rispettiva lesione.
Nella propria relazione, il c.t.u. ha considerato dette somme quali “saldi attivi” da dover raggiungere al netto dei debiti, a partire da un valore negativo della quota. Tuttavia, tale operazione non appare corretta, dovendosi calcolare l'entità della lesione in astratto, a prescindere dall'ammontare nominale dei debiti concretamente spettanti al singolo coerede.
Dunque, accertata l'esistenza di una lesione delle quote di riserva, ai sensi dell'articolo 553 c.c., la reintegrazione di tali disposizioni deve avvenire attraverso, in primo luogo, la proporzionale riduzione delle quote dei successori legittimi che hanno cagionato la lesione.
A tal fine, non può, tuttavia, condividersi, il progetto di riparto del relictum predisposto dal consulente tecnico.
Nel dettaglio, appare pacifico, in quanto non contestato e accertato dal c.t.u., che sul terreno di Ardea,
in catasto al foglio 56 particella 4232, sia presente un edificio realizzato in assenza della necessaria concessione edilizia, ovvero degli atti ad essa equipollenti.
pagina 6 di 12 Ebbene, a seguito della sentenza 25021/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare ormai consolidato il principio secondo cui il giudice non possa disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo ovvero porzioni di esso.
Infatti, l'ordinamento giuridico non ammette che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico che non sarebbe loro consentito ottenere in via negoziale, così aggirando il sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio.
Alla luce di tale principio, pertanto, deve ritenersi precluso al giudice non solo lo scioglimento della comunione ordinaria o ereditaria sull'immobile abusivo, ma anche qualsiasi modifica delle relative quote di titolarità formatesi all'esito della successione legittima;
operazione, questa, che si tradurrebbe in concreto nella divisione dello stesso.
E' invero possibile procedere allo scioglimento della comunione anche solo parziale, escludendo i beni difformi. Occorre però che, diversamente dal caso di specie, sia proposta domanda in tal senso quantomeno da una delle parti.
Nel caso di specie, nonostante l'asse ereditario ricomprenda esclusivamente la quota di comproprietà
indivisa di 6,02 millesimi del terreno di Ardea, e non anche direttamente la titolarità dell'immobile sovrastante, in forza del generale principio di accessione l'attribuzione del fondo in proprietà a uno o più coeredi determinerebbe, inevitabilmente, una corrispondente modifica all'assetto dominicale del fabbricato ivi abusivamente realizzato.
Di conseguenza, deve procedersi alla reintegrazione delle quote di legittima lese procedendo al riparto esclusivamente di tutti gli altri cespiti del relictum, nelle medesime proporzioni individuate dal consulente tecnico;
per contro, deve escludersi da tale operazione la quota di comproprietà indivisa di
6,02 millesimi del citato terreno di Ardea, la quale permane in comunione tra tutti i coeredi, incluso il convenuto, sulla base delle quote formatesi all'esito della successione legittima.
pagina 7 di 12 A seguito di tale operazione, riportati i valori nominali individuati dal c.t.u a coefficienti percentuali di proprietà, deve dichiararsi la titolarità, in aggiunta alle rispettive quote dominicali già spettanti quali eredi legittimi, dei seguenti beni: a favore di il 9,52% dell'appartamento in Parte_1
IC (controvalore economico euro 152,45), il 9,52% del posto auto in IC (controvalore economico euro 457,01), saldo attivo per euro 130,87, il 9,52% dei beni mobili (controvalore economico euro 85,71); a favore di il 6,35% dell'appartamento in IC Controparte_3
(controvalore economico euro 101,68), il 6,35% del posto auto in IC (controvalore economico euro 304,59), saldo attivo per 87,27 euro, il 6,35% dei beni mobili (controvalore economico euro
57,14); a favore di il 6,35% dell'appartamento in IC (controvalore Controparte_2
economico euro 101,68), il 6,35% del posto auto in IC (controvalore economico euro 304,59),
saldo attivo per euro 87,27, il 6,35% dei beni mobili (controvalore economico euro 57,14).
All'esito di tali attribuzioni, permangono lesioni delle quote di riserva pari a euro 15.601,72 a danno dell'attrice e a euro 10.401,16 per ciascuna delle intervenute.
Accertata l'insufficienza del relictum, ai fini della reintegrazione di detti residui importi non possono,
tuttavia, condividersi i progetti di riduzione alternativamente predisposti dal consulente tecnico.
Infatti, entrambe le ipotesi avanzate dal c.t.u. prevedono una modifica della quota di passività
imputabili a carico dei singoli coeredi, quali coobbligati parziari, al fine di suddividerne diversamente l'onere economico, così reintegrando le quote di legittima.
Una operazione di tal specie appare, però, in contrasto con il dettato degli articoli 559 e 560 c.c., i quali prevedono un preciso ordine di intervento ove, ridotte le quote di eredità legittima ovvero le disposizioni testamentarie eccedenti la disponibile, permanga una lesione a danno dei successori necessari.
pagina 8 di 12 Tale quadro normativo, anche a tutela dei creditori del de cuius, non prevede la modifica del riparto pro quota dei debiti;
questa operazione, al più, potrebbe essere oggetto di un accordo interno tra i coeredi,
comunque inopponibile ai creditori della massa che rimanessero estranei allo stesso.
Ed invero va chiarito che, nei confronti dei creditori, i debiti vanno ripartiti secondo le quote accertate all'esito dell'azione di riduzione dalla presente sentenza, vale a dire 3/12 a carico di Parte_1
, 2/12 a carico di , 2/12 a carico di e 5/12 a carico di
[...] Controparte_3 Controparte_2
Controparte_1
Gli articoli 559 e 560 c.c. impongono invece che la reintegrazione avvenga attraverso la riduzione del
donatum, a partire dall'ultima liberalità in ordine cronologico.
Occorre tenere altresì conto del secondo comma dell'art. 560 c.c., secondo cui se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.
Ne consegue che, nel caso di specie, occorre procedere alla riduzione della donazione indiretta relativa all'immobile sito in Gravina di Catania, in proporzione all'entità delle lesioni cagionate dalla liberalità
medesima, come quantificate in precedenza. Tale donazione deve essere quindi ridotta del 10,19% per quanto concerne l'attrice e del 6,8% per ciascuna delle intervenute.
In assenza sia della restituzione dell'immobile per reintegrare la quota di legittima, a norma dell'art. 561 c.c., sia di reintegrazione della quota di riserva per equivalente monetario, nulla può essere disposto quanto ai frutti.
Infine, come già anticipato, deve essere rigettata la domanda di divisione giudiziale della comunione ereditaria tra i coeredi.
Infatti, come statuito dalla citata sentenza 25021/2019, deve ormai ritenersi ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario, con esclusione del fabbricato abusivo che ne faccia parte.
pagina 9 di 12 In particolare, il giudice è tenuto a procedere a siffatta divisione a condizione che uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.
Nel presente giudizio, tuttavia, nessuna delle parti ha mai domandato la divisione giudiziale in misura parziale, con esclusione della quota di 6,02 millesimi del terreno di Ardea.
Ne consegue che, per un verso, in assenza di domanda di parte sul punto, non può procedersi allo scioglimento parziale della comunione, relativamente agli altri beni;
per altro verso, deve rigettarsi la domanda di divisione giudiziale relativamente al complesso dei cespiti oggetto di comunione ereditaria,
stante la presenza di un immobile realizzato in assenza dei necessari titoli abilitativi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico del convenuto
, come da liquidazione in dispositivo secondo valori medi. Analogamente, le spese Controparte_1
di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in accoglimento delle domande proposte da , , Parte_1 Controparte_3 [...]
, accerta la natura di donazione indiretta dell'atto del 28.06.2016 relativo all'immobile sito CP_2
nel comune di Gravina di Catania, Via Emanuele Cutore 50 e dichiara che essa risulta eccedente la porzione disponibile e che l'attrice e le intervenute hanno diritto alla reintegrazione della loro quota come calcolata ex articolo 556 c.c.;
2) per l'effetto,
- dichiara proprietaria dei seguenti beni: il 9,52% dell'appartamento in Parte_1
IC via Michele Pulino n° 2, in catasto al foglio 233, particella 10503, subalterno 16; il 9,52% della quota di 1/14 posti auto in IC censiti al foglio 233, particella 10503, subalterno dal 38 al 51, via
Nazario Sauro n° 77; saldo attivo per euro 130,87; il 9,52% del totale dei beni mobili caduti in pagina 10 di 12 successione;
- dichiara proprietaria dei seguenti beni: il 6,35% dell'appartamento in IC via Controparte_3
Michele Pulino n° 2, in catasto al foglio 233, particella 10503, subalterno 16; il 6,35% della quota di
1/14 posti auto in IC censiti al foglio 233, particella 10503, subalterno dal 38 al 51, via Nazario
Sauro n° 77; saldo attivo per euro 87,27, il 6,35% del totale dei beni mobili caduti in successione;
- dichiara proprietaria dei seguenti beni: il 6,35% dell'appartamento in IC Controparte_2
via Michele Pulino n° 2, in catasto al foglio 233, particella 10503, subalterno 16; il 6,35% della quota di 1/14 posti auto in IC censiti al foglio 233, particella 10503, subalterno dal 38 al 51, via Nazario
Sauro n° 77; saldo attivo per euro 87,27, il 6,35% del totale dei beni mobili caduti in successione;
3) rigetta la domanda di divisione;
4) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro Controparte_1
14.103,00 a favore di parte attrice, di cui euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase istruttoria ed euro 4.253,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e in complessivi euro 18.333,90 a favore di e , di cui euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase CP_3 Controparte_2
introduttiva, euro 5.670,00 per fase istruttoria ed euro 4.253,00 per fase decisoria, per complessivi euro
14.103,00 aumentati del 30% ex art. 4 co. 2 D.M. 55/2014, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della III Sez. Civ. del Tribunale di Catania, il
12.6.2025.
pagina 11 di 12 Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le cure del Magistrato Affidatario Dott. Angelo
Pappalardo, dal Dott. Pietro Mannino, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Angelo Pappalardo dott.ssa Grazia Longo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Angelo Pappalardo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5266/2020
PROMOSSA DA
, (C.F. ), domiciliata come in atti;
Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. PIERLUIGI MILEO giusta procura in atti.
ATTRICE
CONTRO
pagina 1 di 12 (C.F. ), domiciliato come in atti;
rappresentato Controparte_1 CodiceFiscale_2
e difeso dall'avv. GIOVANNI STRAZZERI giusta procura in atti.
CONVENUTO
E CON L'INTERVENTO DI
(C.F. ), e (C.F. Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
) domiciliate come in atti;
rappresentate e difese dall'avv. CRISTINA C.F._4
OLIVETI giusta procura in atti.
TERZE INTERVENUTE
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.11.2024 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, ha lamentato la Parte_1
lesione della propria quota di legittima relativa alla successione mortis causa del coniuge
[...]
, deceduto ab intestato in data 2.12.2017. Persona_1
In particolare, al de cuius erano succeduti pro quota, quali eredi legittimi, oltre all'attrice medesima che aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario in data 13.4.2018, anche i tre figli del : CP_1
, e . CP_2 CP_3 Controparte_1
Elencati i beni compresi nell'asse ereditario, l'attrice ha, quindi, esposto che Controparte_1
avrebbe ricevuto in data 28.06.2016, a titolo di donazione indiretta dal de cuius, l'immobile sito nel comune di Gravina di Catania, Via Emanuele Cutore 50, in quanto acquistato dal convenuto pagina 2 di 12 esclusivamente con provvista economica fornitagli dal padre: apertasi la successione legittima, detta liberalità avrebbe, dunque, determinato una lesione della quota di riserva a lei spettante.
Conseguentemente, la ha chiesto volersi accertare la natura di donazione indiretta dell'atto di Pt_1
compravendita citato e, verificata la lesione della quota di legittima nonchè dichiarata l'inefficacia di tale liberalità, reintegrare detta quota tramite rilascio del bene a favore dell'eredità; in subordine, ha domandato volersi condannare il convenuto al pagamento per equivalente della quota spettante;
in ulteriore subordine, ha chiesto volersi ridurre di un quarto la menzionata donazione, con successiva divisione della comunione ereditaria, oltre a frutti e indennità per il mancato godimento del bene.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il quale, contestate le prospettazioni di Controparte_1
controparte, ha esposto come anche l'attrice avrebbe ricevuto, a titolo di liberalità indiretta dal de cuius,
l'immobile di Viale delle Milizie 3 sito in Roma, da doversi quindi aggiungere, previa collazione,
all'asse ereditario. Ha altresì domandato la condanna dell'attrice al pagamento di quota parte del canone di locazione dell'immobile di Via Calabria 132/A in Ardea, asseritamente occupato in via esclusiva dalla . Pt_1
Nel corso del giudizio, sono intervenute anche e le quali, lamentando CP_2 Controparte_3
anch'esse la lesione della propria quota di legittima a causa della citata donazione indiretta a favore del convenuto, hanno chiesto volersi ridurre la donazione e condannare a Controparte_1
corrispondere ai coeredi quanto ricevuto a titolo di liberalità indiretta in eccedenza rispetto alla disponibile.
Disposta c.t.u., all'udienza del 20.11.2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti.
Preliminarmente, devono dichiararsi inammissibili, perché tardive, le domande riconvenzionali proposte da , relative all'accertamento della natura di donazione indiretta della Controparte_1
pagina 3 di 12 compravendita dell'immobile di Viale delle Milizie 3 in Roma e alla condanna dell'attrice al pagamento a favore del convenuto di quota parte del canone di locazione dell'immobile sito in Ardea.
Infatti, va innanzitutto osservato, quanto alla prima domanda, che non si è limitato Controparte_1
a rilevare la sussistenza di una donazione ai fini della riunione fittizia, chiedendo piuttosto un preliminare accertamento della natura di donazione indiretta di una compravendita.
Entrambe le domande, inoltre, ampliano il thema decidendum, mirando al riconoscimento e attribuzione di un ulteriore bene della vita a favore dell'istante, determinando così, nei suoi confronti,
effetti positivi diversi e ulteriori rispetto alla mera reiezione della domanda avversa (cfr, ad esempio,
Cass. civ. 4131/2024).
Ne consegue l'inammissibilità delle predette domande, in applicazione dell'art. 167 co. 2 c.p.c., stante la tardiva costituzione del convenuto.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che le domande dell'attrice e delle intervenute debbano essere accolte.
Nell'atto pubblico di compravendita stipulato da il 28.6.2016 per l'acquisto del Controparte_1
citato immobile di Gravina di Catania, a rogito del notaio , è statuito che “la parte Persona_2
acquirente dichiara che la provvista di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), necessaria per l'acquisto di quanto in oggetto, è stata interamente fornita dal proprio padre ”. Persona_1
In assenza di prova circa la diversa provenienza di tali somme, la loro restituzione al de cuius, ovvero l'esistenza di altri rapporti economici tra le parti, può quindi presumersi che siffatta attribuzione patrimoniale sia stata animata da spirito di liberalità, nell'ambito del rapporto affettivo tra padre e figlio.
Avendo ad oggetto la totalità del corrispettivo, pertanto, il negozio in esame deve essere considerato quale donazione indiretta relativa alla titolarità del bene immobile e non già alla semplice provvista pagina 4 di 12 monetaria, come da tempo affermato da consolidata giurisprudenza di legittimità (ad esempio, tra le ultime, Cass. civ. 16329/2024).
Ai sensi dell'articolo 556 c.c., ai fini del calcolo della quota di legittima, occorre dunque quantificare il valore dei beni del de cuius al momento dell'apertura della successione (c.d. relictum), detrarre i debiti,
infine sommare i beni oggetto di donazione (c.d. donatum), anche indiretta.
A tal proposito, tuttavia, non possono condividersi integralmente le valutazioni operate dal consulente tecnico nella propria relazione.
Infatti, dagli atti di causa emerge, con circostanza non contestata, che l'immobile di Via Michele Pulino
2 in IC è gravato da ipoteca iscritta dal de cuius, a garanzia di mutuo fondiario, per un importo pari ad euro 57.564,64.
Nell'ambito della riunione fittizia, tale importo è stato inserito dal consulente tecnico all'interno dei debiti del de cuius. Tuttavia, lo stesso, più correttamente, ai soli fini dell'operazione contabile di riunione fittizia e dell'azione di riduzione, deve essere considerato quale incidente sul valore del bene immobile cui esso afferisce, da stimarsi al netto dell'ipoteca iscritta, e non già all'interno dei debiti.
In tal modo, il bene in esame risulta valutato sulla base del suo effettivo valore, anche alla luce del potenziale rischio di evizione in caso di escussione della garanzia, a seguito del mancato pagamento pro quota da parte dei coeredi.
Conseguentemente, la stima dell'immobile in questione deve essere quantificata, al momento dell'apertura della successione, in euro 2.639,36. Per contro, la massa negativa dei debiti, ai soli fini dell'operazione contabile di riunione fittizia e dell'azione di riduzione, deve essere quantificata in euro
118.284,69.
All'esito, il valore complessivo della massa fittizia al momento dell'apertura della successione, pur con la predetta modifica delle poste contabili, deve essere comunque quantificato in euro 80.176,78.
pagina 5 di 12 Conseguentemente, al netto delle passività, la quota di riserva spettante a ciascuno dei tre figli (1/6) è
pari a euro 13.362,80 a testa;
invece, quella spettante all'attrice (1/4) ammonta ad un attivo di euro
20.044,20 e pari valore ha la porzione disponibile (1/4).
Alla luce di tale ricostruzione, sussiste, dunque, pur tenendo conto del valore dei beni ottenuti a titolo di successione legittima una lesione delle quote di legittima spettanti a , Parte_1
e . Controparte_3 Controparte_2
Nel dettaglio, considerato il valore dell'attivo della massa fittizia in euro 65.711,03, l'entità della lesione oggetto di reintegra deve quantificarsi in euro 16.427,76 per quanto concerne
[...]
, e in euro 10.951,84 per ciascuna delle intervenute. Parte_1
Tali importi, già indicati dal consulente tecnico quali quote riservate, rappresentano essi stessi anche il valore della rispettiva lesione.
Nella propria relazione, il c.t.u. ha considerato dette somme quali “saldi attivi” da dover raggiungere al netto dei debiti, a partire da un valore negativo della quota. Tuttavia, tale operazione non appare corretta, dovendosi calcolare l'entità della lesione in astratto, a prescindere dall'ammontare nominale dei debiti concretamente spettanti al singolo coerede.
Dunque, accertata l'esistenza di una lesione delle quote di riserva, ai sensi dell'articolo 553 c.c., la reintegrazione di tali disposizioni deve avvenire attraverso, in primo luogo, la proporzionale riduzione delle quote dei successori legittimi che hanno cagionato la lesione.
A tal fine, non può, tuttavia, condividersi, il progetto di riparto del relictum predisposto dal consulente tecnico.
Nel dettaglio, appare pacifico, in quanto non contestato e accertato dal c.t.u., che sul terreno di Ardea,
in catasto al foglio 56 particella 4232, sia presente un edificio realizzato in assenza della necessaria concessione edilizia, ovvero degli atti ad essa equipollenti.
pagina 6 di 12 Ebbene, a seguito della sentenza 25021/2019 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare ormai consolidato il principio secondo cui il giudice non possa disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo ovvero porzioni di esso.
Infatti, l'ordinamento giuridico non ammette che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico che non sarebbe loro consentito ottenere in via negoziale, così aggirando il sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio.
Alla luce di tale principio, pertanto, deve ritenersi precluso al giudice non solo lo scioglimento della comunione ordinaria o ereditaria sull'immobile abusivo, ma anche qualsiasi modifica delle relative quote di titolarità formatesi all'esito della successione legittima;
operazione, questa, che si tradurrebbe in concreto nella divisione dello stesso.
E' invero possibile procedere allo scioglimento della comunione anche solo parziale, escludendo i beni difformi. Occorre però che, diversamente dal caso di specie, sia proposta domanda in tal senso quantomeno da una delle parti.
Nel caso di specie, nonostante l'asse ereditario ricomprenda esclusivamente la quota di comproprietà
indivisa di 6,02 millesimi del terreno di Ardea, e non anche direttamente la titolarità dell'immobile sovrastante, in forza del generale principio di accessione l'attribuzione del fondo in proprietà a uno o più coeredi determinerebbe, inevitabilmente, una corrispondente modifica all'assetto dominicale del fabbricato ivi abusivamente realizzato.
Di conseguenza, deve procedersi alla reintegrazione delle quote di legittima lese procedendo al riparto esclusivamente di tutti gli altri cespiti del relictum, nelle medesime proporzioni individuate dal consulente tecnico;
per contro, deve escludersi da tale operazione la quota di comproprietà indivisa di
6,02 millesimi del citato terreno di Ardea, la quale permane in comunione tra tutti i coeredi, incluso il convenuto, sulla base delle quote formatesi all'esito della successione legittima.
pagina 7 di 12 A seguito di tale operazione, riportati i valori nominali individuati dal c.t.u a coefficienti percentuali di proprietà, deve dichiararsi la titolarità, in aggiunta alle rispettive quote dominicali già spettanti quali eredi legittimi, dei seguenti beni: a favore di il 9,52% dell'appartamento in Parte_1
IC (controvalore economico euro 152,45), il 9,52% del posto auto in IC (controvalore economico euro 457,01), saldo attivo per euro 130,87, il 9,52% dei beni mobili (controvalore economico euro 85,71); a favore di il 6,35% dell'appartamento in IC Controparte_3
(controvalore economico euro 101,68), il 6,35% del posto auto in IC (controvalore economico euro 304,59), saldo attivo per 87,27 euro, il 6,35% dei beni mobili (controvalore economico euro
57,14); a favore di il 6,35% dell'appartamento in IC (controvalore Controparte_2
economico euro 101,68), il 6,35% del posto auto in IC (controvalore economico euro 304,59),
saldo attivo per euro 87,27, il 6,35% dei beni mobili (controvalore economico euro 57,14).
All'esito di tali attribuzioni, permangono lesioni delle quote di riserva pari a euro 15.601,72 a danno dell'attrice e a euro 10.401,16 per ciascuna delle intervenute.
Accertata l'insufficienza del relictum, ai fini della reintegrazione di detti residui importi non possono,
tuttavia, condividersi i progetti di riduzione alternativamente predisposti dal consulente tecnico.
Infatti, entrambe le ipotesi avanzate dal c.t.u. prevedono una modifica della quota di passività
imputabili a carico dei singoli coeredi, quali coobbligati parziari, al fine di suddividerne diversamente l'onere economico, così reintegrando le quote di legittima.
Una operazione di tal specie appare, però, in contrasto con il dettato degli articoli 559 e 560 c.c., i quali prevedono un preciso ordine di intervento ove, ridotte le quote di eredità legittima ovvero le disposizioni testamentarie eccedenti la disponibile, permanga una lesione a danno dei successori necessari.
pagina 8 di 12 Tale quadro normativo, anche a tutela dei creditori del de cuius, non prevede la modifica del riparto pro quota dei debiti;
questa operazione, al più, potrebbe essere oggetto di un accordo interno tra i coeredi,
comunque inopponibile ai creditori della massa che rimanessero estranei allo stesso.
Ed invero va chiarito che, nei confronti dei creditori, i debiti vanno ripartiti secondo le quote accertate all'esito dell'azione di riduzione dalla presente sentenza, vale a dire 3/12 a carico di Parte_1
, 2/12 a carico di , 2/12 a carico di e 5/12 a carico di
[...] Controparte_3 Controparte_2
Controparte_1
Gli articoli 559 e 560 c.c. impongono invece che la reintegrazione avvenga attraverso la riduzione del
donatum, a partire dall'ultima liberalità in ordine cronologico.
Occorre tenere altresì conto del secondo comma dell'art. 560 c.c., secondo cui se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.
Ne consegue che, nel caso di specie, occorre procedere alla riduzione della donazione indiretta relativa all'immobile sito in Gravina di Catania, in proporzione all'entità delle lesioni cagionate dalla liberalità
medesima, come quantificate in precedenza. Tale donazione deve essere quindi ridotta del 10,19% per quanto concerne l'attrice e del 6,8% per ciascuna delle intervenute.
In assenza sia della restituzione dell'immobile per reintegrare la quota di legittima, a norma dell'art. 561 c.c., sia di reintegrazione della quota di riserva per equivalente monetario, nulla può essere disposto quanto ai frutti.
Infine, come già anticipato, deve essere rigettata la domanda di divisione giudiziale della comunione ereditaria tra i coeredi.
Infatti, come statuito dalla citata sentenza 25021/2019, deve ormai ritenersi ammissibile la divisione giudiziale parziale dell'asse ereditario, con esclusione del fabbricato abusivo che ne faccia parte.
pagina 9 di 12 In particolare, il giudice è tenuto a procedere a siffatta divisione a condizione che uno dei coeredi abbia proposto domanda in tal senso, anche ove non vi sia il consenso degli altri condividenti.
Nel presente giudizio, tuttavia, nessuna delle parti ha mai domandato la divisione giudiziale in misura parziale, con esclusione della quota di 6,02 millesimi del terreno di Ardea.
Ne consegue che, per un verso, in assenza di domanda di parte sul punto, non può procedersi allo scioglimento parziale della comunione, relativamente agli altri beni;
per altro verso, deve rigettarsi la domanda di divisione giudiziale relativamente al complesso dei cespiti oggetto di comunione ereditaria,
stante la presenza di un immobile realizzato in assenza dei necessari titoli abilitativi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico del convenuto
, come da liquidazione in dispositivo secondo valori medi. Analogamente, le spese Controparte_1
di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in accoglimento delle domande proposte da , , Parte_1 Controparte_3 [...]
, accerta la natura di donazione indiretta dell'atto del 28.06.2016 relativo all'immobile sito CP_2
nel comune di Gravina di Catania, Via Emanuele Cutore 50 e dichiara che essa risulta eccedente la porzione disponibile e che l'attrice e le intervenute hanno diritto alla reintegrazione della loro quota come calcolata ex articolo 556 c.c.;
2) per l'effetto,
- dichiara proprietaria dei seguenti beni: il 9,52% dell'appartamento in Parte_1
IC via Michele Pulino n° 2, in catasto al foglio 233, particella 10503, subalterno 16; il 9,52% della quota di 1/14 posti auto in IC censiti al foglio 233, particella 10503, subalterno dal 38 al 51, via
Nazario Sauro n° 77; saldo attivo per euro 130,87; il 9,52% del totale dei beni mobili caduti in pagina 10 di 12 successione;
- dichiara proprietaria dei seguenti beni: il 6,35% dell'appartamento in IC via Controparte_3
Michele Pulino n° 2, in catasto al foglio 233, particella 10503, subalterno 16; il 6,35% della quota di
1/14 posti auto in IC censiti al foglio 233, particella 10503, subalterno dal 38 al 51, via Nazario
Sauro n° 77; saldo attivo per euro 87,27, il 6,35% del totale dei beni mobili caduti in successione;
- dichiara proprietaria dei seguenti beni: il 6,35% dell'appartamento in IC Controparte_2
via Michele Pulino n° 2, in catasto al foglio 233, particella 10503, subalterno 16; il 6,35% della quota di 1/14 posti auto in IC censiti al foglio 233, particella 10503, subalterno dal 38 al 51, via Nazario
Sauro n° 77; saldo attivo per euro 87,27, il 6,35% del totale dei beni mobili caduti in successione;
3) rigetta la domanda di divisione;
4) condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro Controparte_1
14.103,00 a favore di parte attrice, di cui euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase introduttiva, euro 5.670,00 per fase istruttoria ed euro 4.253,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e in complessivi euro 18.333,90 a favore di e , di cui euro 2.552,00 per fase di studio, euro 1.628,00 per fase CP_3 Controparte_2
introduttiva, euro 5.670,00 per fase istruttoria ed euro 4.253,00 per fase decisoria, per complessivi euro
14.103,00 aumentati del 30% ex art. 4 co. 2 D.M. 55/2014, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio della III Sez. Civ. del Tribunale di Catania, il
12.6.2025.
pagina 11 di 12 Il presente provvedimento è stato redatto, sotto le cure del Magistrato Affidatario Dott. Angelo
Pappalardo, dal Dott. Pietro Mannino, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Angelo Pappalardo dott.ssa Grazia Longo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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