Art. 17. (Differimento dei termini per il versamento dell'imposta
sostitutiva di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.
357 del 1994 ).
1. Il versamento per l'anno 1998 dell'imposta sostitutiva di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 , si intende validamente effettuato se avvenuto entro il 30 marzo 1998.
Detto versamento si intende validamente effettuato anche se avvenuto entro il 15 luglio 1998 con l'applicazione degli interessi al tasso previsto dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 31 marzo 1998.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell' art. 1, commi 1 , 2 e 3, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 , recante: "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente":
"Art. 1 (Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive). - 1. Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che:
a) avendo eta' inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita';
c) sono disoccupati ai sensi dell' art. 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 23 ;
d) sono portatori di handicap ai sensi dell' art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
d-bis) iniziano un'attivita' nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fondi rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 ;
d-ter) iniziano un'attivita' nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica;
d-quater) iniziano un'attivita' nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;
d-quinquies) iniziano un'attivita' nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini;
d-sexies) iniziano un'attivita' per la produzione di prodotti ai quali e' assegnato il marchio di qualita' ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.
2. L'imposta sostitutiva e' pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attivita', a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalita' relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attivita' commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito deducibili per le controparti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera, nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere dbis), dter), dquater) e dsexies), per le quali il limite e' fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui e' stato superato e per lo stesso anno il contribuente e' tenuto alla contabilita' semplificata.
3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e 1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attivita'".
- Si riporta il testo dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito":
"Art. 9 (Mancato o ritardato versamento diretto). - Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del sei per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.
Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.
L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'Ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ".
sostitutiva di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.
357 del 1994 ).
1. Il versamento per l'anno 1998 dell'imposta sostitutiva di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 , si intende validamente effettuato se avvenuto entro il 30 marzo 1998.
Detto versamento si intende validamente effettuato anche se avvenuto entro il 15 luglio 1998 con l'applicazione degli interessi al tasso previsto dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , maggiorato di un punto percentuale, decorrenti dal 31 marzo 1998.
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell' art. 1, commi 1 , 2 e 3, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 , recante: "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente":
"Art. 1 (Regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive). - 1. Il regime fiscale sostitutivo disposto dal presente articolo compete per le iniziative produttive intraprese dai soggetti che:
a) avendo eta' inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell'attivita' ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita';
c) sono disoccupati ai sensi dell' art. 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 23 ;
d) sono portatori di handicap ai sensi dell' art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
d-bis) iniziano un'attivita' nel campo dell'efficienza energetica e della promozione di fondi rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 ;
d-ter) iniziano un'attivita' nel settore dell'agricoltura naturale, biologica e biodinamica;
d-quater) iniziano un'attivita' nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti;
d-quinquies) iniziano un'attivita' nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici cittadini;
d-sexies) iniziano un'attivita' per la produzione di prodotti ai quali e' assegnato il marchio di qualita' ecologica di cui al regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.
2. L'imposta sostitutiva e' pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attivita', a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e, se regolarmente versata entro il 5 marzo con le modalita' relative all'imposta sul valore aggiunto, sostituisce la tassa di concessione governativa per la partita IVA, l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, l'imposta comunale sugli immobili, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi, relative all'esercizio di attivita' commerciali e di arti e professioni, e l'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi di reddito deducibili per le controparti. Le disposizioni del presente articolo non si applicano se il costo complessivo dei beni materiali strumentali acquisiti, anche in locazione finanziaria, supera, nel corso del triennio di cui al comma 3, il limite di lire 300 milioni, salvo che per le iniziative produttive di cui al comma 1, lettere dbis), dter), dquater) e dsexies), per le quali il limite e' fissato in lire 500 milioni, ovvero se il volume d'affari annuo supera lire 1.000 milioni; in caso di superamento del limite nel corso dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere efficacia a partire dalla data in cui e' stato superato e per lo stesso anno il contribuente e' tenuto alla contabilita' semplificata.
3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime fiscale sostitutivo i soggetti di cui al comma 1 che, negli anni 1994, 1995 e 1996, ne fanno richiesta in sede di inizio dell'attivita'".
- Si riporta il testo dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito":
"Art. 9 (Mancato o ritardato versamento diretto). - Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati o versati dopo la scadenza si applica l'interesse in ragione del sei per cento annuo con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza e fino alla data del pagamento o della scadenza della prima rata del ruolo in cui sono state iscritte le somme non versate.
Qualora l'interesse non sia stato versato dal contribuente contestualmente all'imposta esso viene calcolato dall'ufficio ed iscritto a ruolo.
L'interesse si applica anche sul maggior ammontare delle imposte o ritenute alla fonte riscuotibili mediante versamento diretto liquidato dall'Ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis, secondo comma, e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ".