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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
61
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 24/06/25 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1391/2023 R.G. vertente TRA arte rappresentata e difesa dall'Avv. CARDILLO ORESTE Parte_1
e dall'Avv. VASATURO MARIA GRAZIA APPELLANTE E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. ALOISIO SIMONA e CP_1 dall'Avv. PAPALUCA ROBERTO APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 5031/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16.5.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 500 oltre CPA e IVA, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato, dichiaratisi antistatari. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, 24/06/202
Il Presidente Dr. Glauco Zaccardi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso la Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, premesso di CP_1 lavorare dal 01.06.21 alle dipendenze di società esercente attività di vigilanza Parte_1 privata, svolgendo mansioni di “Guardia particolare giurata”, con inquadramento al IV livello (ex
IV livello Super, abolito) del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e di aver osservato un orario a tempo pieno pari a 40 ore settimanali, ha dedotto di aver percepito nel periodo compreso tra il 01.06.21 e il 30.09.22 un trattamento retributivo inferiore a quello contrattualmente previsto e comunque non proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, in violazione dell'art. 36
Cost. e dell'art. 2099 c.c.
Ha lamentato, in particolare, di aver ricevuto, a fronte di un riconoscimento tardivo (a partire da agosto 2021) dell'anzianità di assunzione convenzionale decorrente dal 14.01.98, scatti per un importo totale di € 126,78 anziché quello corretto di € 130,68, calcolato tenendo conto dell'anzianità convenzionale acquisita nonché del IV livello ricoperto, quale ex IV livello Super abolito.
Ha, poi, dedotto di non aver percepito nella misura corretta le somme dovute a titolo di “Acconti futuri aumenti contrattuali” (cd. AFAC), voce prevista dall'art. 109 del c.c.n.l. applicato, avendo la
[...] versato tale voce retributiva quale indennità separata ed assoluta anziché quale elemento Parte_1 della paga base conglobata (i.e. retribuzione normale - salario unico) e, come tale, incidente anche su tutti gli ulteriori istituti contrattuali accessori e differiti.
Richiamati gli artt. 105 e 106 del c.c.n.l. in materia di “normale retribuzione” e di “salario unico nazionale”, il ricorrente odierno appellato ha sostenuto la natura retributiva dell' e la sua CP_2 inclusione negli elementi che costituiscono la “normale retribuzione” - “salario unico nazionale”, anche alla luce della sua assorbibilità nel caso di futuri aumenti retributivi, esplicitamente prevista nel citato art. 109 del c.c.n.l.
Inoltre, essendo specificamente previsto che l'erogazione dell' decorresse dal 1° marzo 2016, CP_2 ovvero dopo la normale scadenza del c.c.n.l. (31 dicembre 2015) e ciò dichiaratamente “al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo” e di
“garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali” doveva, altresì, ritenersi che l' tenesse anche luogo dell'istituto conosciuto come “indennità di vacanza contrattuale”, CP_2 anch'essa corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi.
L'indennità di cui all'art. 106 del c.c.n.l., facente parte della retribuzione “normale” di cui all'art. 105, non poteva essere altra che quella relativa al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo disciplinata dall'art. 109 del c.c.n.l., giacché quella maturata alla scadenza del precedente c.c.n.l. di cui all'art. 142, per espressa previsione delle parti contraenti,
è stata espressamente esclusa dalla base imponibile degli elementi retributivi.
Pertanto, stante la richiamata natura di retribuzione normale dell' la stessa doveva CP_2 ricomprendersi nel calcolo del montante ai fini della determinazione di tutti gli istituti contrattuali di natura retributiva. In ragione di tutto quanto esposto, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. l'odierno appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato/ presta attività lavorativa nei tempi e nei modi indicati nel presente ricorso, ricevendo i compensi ivi specificati, da ritenersi non corrispondenti alle norme contrattuali applicate e applicabili e, comunque, insufficienti rispetto alla quantità ed alla qualità delle mansioni svolte ed accertare e dichiarare altresì la natura di elemento della retribuzione di fatto conglobata mensile dell'emolumento denominato “copertura economica art. 109 ccnl”, per tutti i motivi di cui in premessa;
-per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, anche eventualmente ai sensi dell'art. 432 C.p.c., a corrispondere al Sig. CP_1 le somme dovute e maturate nel corso del rapporto di lavoro a titolo di differenze
[...] retributive pari ad un importo complessivo di € 441,54 per le causali tutte specificate in premessa e come da conteggi analitici della Fisascat – Cisl allegati al presente ricorso, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost.
e 2099 c.c. e/o anche con valutazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-condannare altresì la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti al ricorrente dal giorno della maturazione del diritto, ai sensi della sentenza 459/2000 della Corte costituzionale, nonché degli interessi sugli interessi dalla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. l283 c.c.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la richiedendo rigettarsi Parte_1 il ricorso per la sua infondatezza. A sostegno ha dedotto che, ai fini dell'inclusione della copertura economica nella base di calcolo degli istituti contrattuali di natura retributiva non fosse sufficiente il silenzio della normativa pattizia sul punto essendo, al contrario, necessaria un'espressa previsione di legge o di contratto collettivo, del tutto mancante nel caso di specie;
che l'art. 106 includeva nel salario per il triennio 2013/2016 l' indennità di vacanza contrattuale e non la copertura economica sicché l'interpretazione propugnata da controparte che riteneva la seconda e non la prima inclusa nel salario si traduceva in un'arbitraria modifica del testo contrattuale;
che l'indennità di vacanza e la copertura economica erano istituti diversi per denominazione, fonti istitutive, valori economici, date di decorrenza ed efficacia;
che l'indennità di vacanza contrattuale era stat istituita dal Protocollo
Governo Sindacati del 1993 come elemento provvisorio della retribuzione, da erogare dopo tre mesi di vacanza contrattuale in misura percentuale del tasso di inflazione programmato, per poi essere sostituita a partire da maggio 2009 dalla “copertura economica” istituita dall'Accordo Interconfederale del 15.04.09 come retribuzione provvisoria e indennitaria, da determinare in funzione dell'indice dei prezzi al consumo;
che resterebbe inspiegato come la copertura economica prevista solo a partire da marzo 2016 potesse essere inclusa nel salario determinato precedentemente nel 2013; che l'art. 142 del c.c.n.l. nulla aveva a che vedere con la copertura economica essendo piuttosto finalizzato a regolamentare la cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale con riferimento al previgente c.c.n.l. Vigilanza 2006; che il ritardo nelle trattative si era in effetti verificato e, pertanto, il c.c.n.l. 2013 all'art. 142 aveva regolamentato le modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale in esecuzione dell'art. 145 del c.c.n.l. del 2006, e lo aveva fatto attraverso la previsione del suo assorbimento nei disposti aumenti salariali come disposto dall'art. 106 sia anche nella una tantum prevista sempre dall'art.142 del c.c.n.l. 2013; che infatti l'art. 106 del c.c.n.l. 2013 precisava che i nuovi valori salariali per il triennio 2013/2015 erano comprensivi della indennità di vacanza contrattuale;
che le funzioni indennitaria e di eccedenza retributiva collocavano la copertura economica nella retribuzione di fatto ex art. 112 del c.c.n.l., in quanto diretta a evitare gli effetti derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative, ancor più in ragione delle modalità di erogazione eventuale (solo in caso di ritardo delle trattative) e provvisoria (solo per il periodo delle trattative), contrapposte a quelle che governano la corresponsione del salario;
che ritenere i 20 euro di copertura economica inclusi nel salario ex art. 106 determinava il non consentito effetto di ridurre, per assorbimento, il salario già raggiunto anche escludendo ogni beneficio dei futuri incrementi retributivi visto che gli stessi sarebbero andati ad assorbire il salario precedente.
Quanto, infine, alla pretesa avente ad oggetto il riconoscimento di una maggiore anzianità convenzionale e la corresponsione di una maggiore somma a titolo di scatti di anzianità, la ha Parte_1 dedotto di aver riconosciuto al ricorrente odierno appellato, assunto per cambio appalto ex art. 27 c.c.n.l., scatti di anzianità nella misura massima prevista, ossia in numero di 6, e nel valore di euro 21,13 per singolo scatto, per un totale di euro 126,78, in aderenza agli artt. 27 e 111 del c.c.n.l.
Proceduto ad istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e autorizzato il deposito di note scritte, la causa è stata decisa con la sentenza in epigrafe, che ha accolto il ricorso, condannando la società al pagamento della somma di € 441,54 in favore di e compensando per CP_1 metà le spese di lite.
Con atto depositato il 09.06.23 la ha quindi impugnato la sentenza lamentando Parte_1 con il primo motivo la violazione del principio di inesistenza dell'onnicomprensività della retribuzione, degli artt. 105, 106, 109, 112, 142 e 144 del c.c.n.l. Vigilanza 2013 nonché dei canoni interpretativi ex artt. 1362 e ss c.c. A riguardo ha osservato che il Tribunale avrebbe statuito l'inclusione della copertura economica nella retribuzione normale e nel salario, ossia nella paga base conglobata di cui alle tabelle dell'art. 106 cui rinvia l'art. 105 pur non essendo essa collocata tra le sue tassative componenti, introducendo così un criterio di onnicomprensività della retribuzione normale, del tutto inesistente;
che l'art.106 indicherebbe solo l'indennità di vacanza contrattuale come inclusa nei valori salariali per il triennio
2013/2015 rendendo inequivocabile, secondo interpretazione letterale, che solo questa sia stata conglobata nella paga tabellare;
che qualora le Parti Collettive avessero voluto includere i 20 euro di copertura economica nel salario ex art.106 – quale aggiuntivo implemento di questo - non avrebbero ad essi riservato gli artt. 109 e 144 del c.c.n.l. ma avrebbero previsto una tale inclusione direttamente nell'art.106; che la disposizione contenuta nell'art. 106 secondo la quale “il salario unico nazionale
è…determinato con gli aumenti, le modalità, ed i tempi fissati nel presente articolo” impedirebbe la ricerca di ulteriori implementi al di fuori della predetta norma;
che l'interpretazione dell'art.106 fornita dal Tribunale sarebbe comunque impossibile posto che le tabelle salariali determinate nel 2013 per il triennio 2013/2015 non potrebbero includere un importo di corresponsione futura ed incerta, comunque successiva a marzo 2015, come è la copertura economica;
che la statuizione contenuta nella sentenza appellata secondo cui “il richiamo all'art. 106 CCNL dell'indennità di vacanza contrattuale, da ricomprendere nel salario unico nazionale, non possa che riferirsi proprio all' CP_2 di cui all'art. 109 CCNL” sarebbe arbitraria e immotivata posto che l'art. 106 farebbe riferimento all'una (indennità di vacanza contrattuale) e non all'altra (copertura economica) e tra i due emolumenti vi sarebbero differenze sul piano della Fonte istitutiva, decorrenza, efficacia, valore economico e denominazione;
che contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, il conglobamento nelle tabelle salariali della sola indennità di vacanza contrattuale troverebbe conferma anche nel disposto dell'art. 142 che ha regolamentato la cessazione della previgente indennità di vacanza contrattuale con riferimento al precedente c.c.n.l. Vigilanza 2006 attraverso la previsione del suo assorbimento negli aumenti salariali disposti dall'art. 106 e nella una tantum prevista sempre dall'art. 142.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante ha contestato l'applicazione dell'art. 111 del c.c.n.l. vigilanza 2013 ai fini del riconoscimento degli scatti di anzianità nella misura prevista dal c.c.n.l. 2006 per il personale di livello IV super, soppresso e inserito nel livello IV della nuova classificazione 2013. A riguardo ha dedotto la transitorietà della norma applicata, la quale, regolamentando i soli rapporti in forza alla data di entrata in vigore del suddetto c.c.n.l., non sarebbe applicabile anche al rapporto dedotto in giudizio, avendo la assunto il Parte_1 Per_1 solo a far data dal 09.06.21 nonché ex novo, ai sensi dell'art. 27 del c.c.n.l. Vigilanza. La decisione del primo giudice violerebbe, infine, anche l'art. 27 del c.c.n.l. posto che tale norma per il personale già di IV livello super della previgente classificazione salvaguarderebbe solo la differenza stipendiale tra il livello IV super e il livello IV attraverso assegni ad personam e non anche il previgente valore degli scatti.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituito richiedendo la conferma della CP_1 sentenza impugnata e concludendo per il rigetto dell'appello.
All'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono di seguito.
Ritiene il Collegio di dare seguito all'orientamento già espresso da questa stessa Corte territoriale con la sentenza n. 683/2025, al quale si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 109 del c.c.n.l. per dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari avente validità
1.2.2013 – 31.12.2015, rubricato "Copertura economica" dispone che “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
L'art. 106 del medesimo c.c.n.l., sotto la rubrica “Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)”, stabilisce che “Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla
Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente ...”.
Infine, l'art. 142, con rubrica “Una tantum”, prevede che “Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio
2009 - 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: ... Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto...”.
Così delineato il quadro di riferimento, occorre verificare se la voce stipendiale prevista dall'articolo
109 cit. rientri nella c.d. "retribuzione normale" e sia conseguentemente computabile nella base retributiva di calcolo degli istituti di retribuzione accessoria e differita richiesti nel presente giudizio.
Invero, appare sufficiente leggere tale ultima norma per rendersi conto che si tratti dell'istituto già conosciuto come “indennità di vacanza contrattuale”, essendo specificato che la cd. “copertura economica” è corrisposta “…al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo”.
Peraltro, già la stessa previsione chiarisce la natura puramente retributiva di tale voce, specificando che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti “…dai futuri incrementi retributivi”. D'altronde, trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, essa è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi.
L'incidenza di tale voce di cui all'art. 109 nell'ambito della “retribuzione normale” di cui all'art. 105 si evince in maniera chiara e letterale anche dalla lettura degli articoli 106 e 142.
Infatti, per un verso, per il tenore dell'art. 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale”, a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'art. 105.
Per un altro verso, l'art. 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione del c.c.n.l. 2013/15 (ossia dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio
2013) viene a precisare che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Tale chiarificazione stabilisce dunque come tale “una tantum” non sia da includersi nel “salario unico” e nella “retribuzione normale” (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'art. 142 viene a esplicitare come essa non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale per via de “l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto”. Cosicché, appare ben diversa nell'ambito del c.c.n.l. 2013/15 la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale, sia pure rinominata, prevista nell'art. 109 in vista della scadenza dello stesso e di quella riferibile al precedente periodo (1° gennaio 2009 - 31 gennaio 2013) rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata nell'art. 142.
Pertanto, non può essere accolta la ricostruzione per la quale l'indennità di vacanza contrattuale menzionata nell'art. 106 sarebbe quella antecedente alla stipulazione del c.c.n.l. 2013/15 in quanto quest'ultima è già regolamentata – in modo totalmente difforme con esclusione del suo inserimento nella retribuzione normale – dall'art. 142, che tiene conto delle peculiarità che hanno condotto al rinnovo assai tardivo del contratto collettivo stesso.
Infatti, qualora si accedesse ad una tale prospettiva ermeneutica, il contratto collettivo avrebbe regolato in modo opposto e contraddittorio l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipula del c.c.n.l. 2013/15 (1° gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), nell'art. 106, con una sua inclusione nella retribuzione normale, e nell'art. 142, con una sua esclusione dalla retribuzione normale e con la previsione della sua non incidenza sugli istituti.
Dunque, da quanto fino a questo punto esposto consegue che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 106 va individuata proprio in quella disciplinata dall'art. 109, ossia in quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente in quella relativa alla scadenza del precedente c.c.n.l. e che ha portato al suo rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'art. 142.
L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'art. 106 e dunque nella retribuzione normale di cui all'art. 105 (che comprende tale salario unico).
Sicché, è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere su ogni istituto in cui sia richiamata, quale base imponibile, la “retribuzione normale di lavoro”.
In tal senso, è da rilevare che in questa ipotesi, diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass. n. 14595/2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso c.c.n.l. in esame, nel senso appena esposto.
Alla luce delle considerazioni esposte si conclude per il riconoscimento dell'incidenza della stessa sulle mensilità differite e sulle ulteriori voci retributive rivendicate dal lavoratore.
Non è fondato neppure il secondo motivo di appello.
Osserva la Corte che, pur essendo incontrovertibile la natura transitoria dell'art. 111 del c.c.n.l. del
2013, così come dedotto dall'appellante nell'atto di gravame, non può comunque escludersi la sua applicabilità al caso in esame posto che è la stessa parte datoriale ad aver riconosciuto al lavoratore, seppur tardivamente, un'assunzione convenzionale decorrente dal 14.01.1998 (si vedano buste paga allegate al ricorso). Per tali ragioni si ritiene corretta la decisione assunta dal Tribunale in merito al riconoscimento degli scatti nella misura complessiva di € 130,68 in considerazione dell'effettiva anzianità maturata (14.01.1998) e del IV livello ricoperto, quale ex IV livello Super.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 500 oltre CPA e IVA, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato, dichiaratisi antistatari.
Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, lì 24/06/2025
Il presidente Est.
Dott. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 24/06/25 ha pronunciato la presente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1391/2023 R.G. vertente TRA arte rappresentata e difesa dall'Avv. CARDILLO ORESTE Parte_1
e dall'Avv. VASATURO MARIA GRAZIA APPELLANTE E
parte rappresentata e difesa dall'Avv. ALOISIO SIMONA e CP_1 dall'Avv. PAPALUCA ROBERTO APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 5031/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16.5.2023
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 500 oltre CPA e IVA, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato, dichiaratisi antistatari. Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Roma, 24/06/202
Il Presidente Dr. Glauco Zaccardi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso la Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, premesso di CP_1 lavorare dal 01.06.21 alle dipendenze di società esercente attività di vigilanza Parte_1 privata, svolgendo mansioni di “Guardia particolare giurata”, con inquadramento al IV livello (ex
IV livello Super, abolito) del c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e di aver osservato un orario a tempo pieno pari a 40 ore settimanali, ha dedotto di aver percepito nel periodo compreso tra il 01.06.21 e il 30.09.22 un trattamento retributivo inferiore a quello contrattualmente previsto e comunque non proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro svolto, in violazione dell'art. 36
Cost. e dell'art. 2099 c.c.
Ha lamentato, in particolare, di aver ricevuto, a fronte di un riconoscimento tardivo (a partire da agosto 2021) dell'anzianità di assunzione convenzionale decorrente dal 14.01.98, scatti per un importo totale di € 126,78 anziché quello corretto di € 130,68, calcolato tenendo conto dell'anzianità convenzionale acquisita nonché del IV livello ricoperto, quale ex IV livello Super abolito.
Ha, poi, dedotto di non aver percepito nella misura corretta le somme dovute a titolo di “Acconti futuri aumenti contrattuali” (cd. AFAC), voce prevista dall'art. 109 del c.c.n.l. applicato, avendo la
[...] versato tale voce retributiva quale indennità separata ed assoluta anziché quale elemento Parte_1 della paga base conglobata (i.e. retribuzione normale - salario unico) e, come tale, incidente anche su tutti gli ulteriori istituti contrattuali accessori e differiti.
Richiamati gli artt. 105 e 106 del c.c.n.l. in materia di “normale retribuzione” e di “salario unico nazionale”, il ricorrente odierno appellato ha sostenuto la natura retributiva dell' e la sua CP_2 inclusione negli elementi che costituiscono la “normale retribuzione” - “salario unico nazionale”, anche alla luce della sua assorbibilità nel caso di futuri aumenti retributivi, esplicitamente prevista nel citato art. 109 del c.c.n.l.
Inoltre, essendo specificamente previsto che l'erogazione dell' decorresse dal 1° marzo 2016, CP_2 ovvero dopo la normale scadenza del c.c.n.l. (31 dicembre 2015) e ciò dichiaratamente “al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo” e di
“garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali” doveva, altresì, ritenersi che l' tenesse anche luogo dell'istituto conosciuto come “indennità di vacanza contrattuale”, CP_2 anch'essa corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi.
L'indennità di cui all'art. 106 del c.c.n.l., facente parte della retribuzione “normale” di cui all'art. 105, non poteva essere altra che quella relativa al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo disciplinata dall'art. 109 del c.c.n.l., giacché quella maturata alla scadenza del precedente c.c.n.l. di cui all'art. 142, per espressa previsione delle parti contraenti,
è stata espressamente esclusa dalla base imponibile degli elementi retributivi.
Pertanto, stante la richiamata natura di retribuzione normale dell' la stessa doveva CP_2 ricomprendersi nel calcolo del montante ai fini della determinazione di tutti gli istituti contrattuali di natura retributiva. In ragione di tutto quanto esposto, nel ricorso ex art. 414 c.p.c. l'odierno appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato/ presta attività lavorativa nei tempi e nei modi indicati nel presente ricorso, ricevendo i compensi ivi specificati, da ritenersi non corrispondenti alle norme contrattuali applicate e applicabili e, comunque, insufficienti rispetto alla quantità ed alla qualità delle mansioni svolte ed accertare e dichiarare altresì la natura di elemento della retribuzione di fatto conglobata mensile dell'emolumento denominato “copertura economica art. 109 ccnl”, per tutti i motivi di cui in premessa;
-per l'effetto, condannare la , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, anche eventualmente ai sensi dell'art. 432 C.p.c., a corrispondere al Sig. CP_1 le somme dovute e maturate nel corso del rapporto di lavoro a titolo di differenze
[...] retributive pari ad un importo complessivo di € 441,54 per le causali tutte specificate in premessa e come da conteggi analitici della Fisascat – Cisl allegati al presente ricorso, ovvero al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, e comunque ai sensi dell'art. 36 Cost.
e 2099 c.c. e/o anche con valutazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
-condannare altresì la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria su tutti gli importi dovuti al ricorrente dal giorno della maturazione del diritto, ai sensi della sentenza 459/2000 della Corte costituzionale, nonché degli interessi sugli interessi dalla data della proposizione della domanda giudiziale ex art. l283 c.c.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la richiedendo rigettarsi Parte_1 il ricorso per la sua infondatezza. A sostegno ha dedotto che, ai fini dell'inclusione della copertura economica nella base di calcolo degli istituti contrattuali di natura retributiva non fosse sufficiente il silenzio della normativa pattizia sul punto essendo, al contrario, necessaria un'espressa previsione di legge o di contratto collettivo, del tutto mancante nel caso di specie;
che l'art. 106 includeva nel salario per il triennio 2013/2016 l' indennità di vacanza contrattuale e non la copertura economica sicché l'interpretazione propugnata da controparte che riteneva la seconda e non la prima inclusa nel salario si traduceva in un'arbitraria modifica del testo contrattuale;
che l'indennità di vacanza e la copertura economica erano istituti diversi per denominazione, fonti istitutive, valori economici, date di decorrenza ed efficacia;
che l'indennità di vacanza contrattuale era stat istituita dal Protocollo
Governo Sindacati del 1993 come elemento provvisorio della retribuzione, da erogare dopo tre mesi di vacanza contrattuale in misura percentuale del tasso di inflazione programmato, per poi essere sostituita a partire da maggio 2009 dalla “copertura economica” istituita dall'Accordo Interconfederale del 15.04.09 come retribuzione provvisoria e indennitaria, da determinare in funzione dell'indice dei prezzi al consumo;
che resterebbe inspiegato come la copertura economica prevista solo a partire da marzo 2016 potesse essere inclusa nel salario determinato precedentemente nel 2013; che l'art. 142 del c.c.n.l. nulla aveva a che vedere con la copertura economica essendo piuttosto finalizzato a regolamentare la cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale con riferimento al previgente c.c.n.l. Vigilanza 2006; che il ritardo nelle trattative si era in effetti verificato e, pertanto, il c.c.n.l. 2013 all'art. 142 aveva regolamentato le modalità di cessazione dell'indennità di vacanza contrattuale in esecuzione dell'art. 145 del c.c.n.l. del 2006, e lo aveva fatto attraverso la previsione del suo assorbimento nei disposti aumenti salariali come disposto dall'art. 106 sia anche nella una tantum prevista sempre dall'art.142 del c.c.n.l. 2013; che infatti l'art. 106 del c.c.n.l. 2013 precisava che i nuovi valori salariali per il triennio 2013/2015 erano comprensivi della indennità di vacanza contrattuale;
che le funzioni indennitaria e di eccedenza retributiva collocavano la copertura economica nella retribuzione di fatto ex art. 112 del c.c.n.l., in quanto diretta a evitare gli effetti derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative, ancor più in ragione delle modalità di erogazione eventuale (solo in caso di ritardo delle trattative) e provvisoria (solo per il periodo delle trattative), contrapposte a quelle che governano la corresponsione del salario;
che ritenere i 20 euro di copertura economica inclusi nel salario ex art. 106 determinava il non consentito effetto di ridurre, per assorbimento, il salario già raggiunto anche escludendo ogni beneficio dei futuri incrementi retributivi visto che gli stessi sarebbero andati ad assorbire il salario precedente.
Quanto, infine, alla pretesa avente ad oggetto il riconoscimento di una maggiore anzianità convenzionale e la corresponsione di una maggiore somma a titolo di scatti di anzianità, la ha Parte_1 dedotto di aver riconosciuto al ricorrente odierno appellato, assunto per cambio appalto ex art. 27 c.c.n.l., scatti di anzianità nella misura massima prevista, ossia in numero di 6, e nel valore di euro 21,13 per singolo scatto, per un totale di euro 126,78, in aderenza agli artt. 27 e 111 del c.c.n.l.
Proceduto ad istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti e autorizzato il deposito di note scritte, la causa è stata decisa con la sentenza in epigrafe, che ha accolto il ricorso, condannando la società al pagamento della somma di € 441,54 in favore di e compensando per CP_1 metà le spese di lite.
Con atto depositato il 09.06.23 la ha quindi impugnato la sentenza lamentando Parte_1 con il primo motivo la violazione del principio di inesistenza dell'onnicomprensività della retribuzione, degli artt. 105, 106, 109, 112, 142 e 144 del c.c.n.l. Vigilanza 2013 nonché dei canoni interpretativi ex artt. 1362 e ss c.c. A riguardo ha osservato che il Tribunale avrebbe statuito l'inclusione della copertura economica nella retribuzione normale e nel salario, ossia nella paga base conglobata di cui alle tabelle dell'art. 106 cui rinvia l'art. 105 pur non essendo essa collocata tra le sue tassative componenti, introducendo così un criterio di onnicomprensività della retribuzione normale, del tutto inesistente;
che l'art.106 indicherebbe solo l'indennità di vacanza contrattuale come inclusa nei valori salariali per il triennio
2013/2015 rendendo inequivocabile, secondo interpretazione letterale, che solo questa sia stata conglobata nella paga tabellare;
che qualora le Parti Collettive avessero voluto includere i 20 euro di copertura economica nel salario ex art.106 – quale aggiuntivo implemento di questo - non avrebbero ad essi riservato gli artt. 109 e 144 del c.c.n.l. ma avrebbero previsto una tale inclusione direttamente nell'art.106; che la disposizione contenuta nell'art. 106 secondo la quale “il salario unico nazionale
è…determinato con gli aumenti, le modalità, ed i tempi fissati nel presente articolo” impedirebbe la ricerca di ulteriori implementi al di fuori della predetta norma;
che l'interpretazione dell'art.106 fornita dal Tribunale sarebbe comunque impossibile posto che le tabelle salariali determinate nel 2013 per il triennio 2013/2015 non potrebbero includere un importo di corresponsione futura ed incerta, comunque successiva a marzo 2015, come è la copertura economica;
che la statuizione contenuta nella sentenza appellata secondo cui “il richiamo all'art. 106 CCNL dell'indennità di vacanza contrattuale, da ricomprendere nel salario unico nazionale, non possa che riferirsi proprio all' CP_2 di cui all'art. 109 CCNL” sarebbe arbitraria e immotivata posto che l'art. 106 farebbe riferimento all'una (indennità di vacanza contrattuale) e non all'altra (copertura economica) e tra i due emolumenti vi sarebbero differenze sul piano della Fonte istitutiva, decorrenza, efficacia, valore economico e denominazione;
che contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, il conglobamento nelle tabelle salariali della sola indennità di vacanza contrattuale troverebbe conferma anche nel disposto dell'art. 142 che ha regolamentato la cessazione della previgente indennità di vacanza contrattuale con riferimento al precedente c.c.n.l. Vigilanza 2006 attraverso la previsione del suo assorbimento negli aumenti salariali disposti dall'art. 106 e nella una tantum prevista sempre dall'art. 142.
Con il secondo motivo di appello, parte appellante ha contestato l'applicazione dell'art. 111 del c.c.n.l. vigilanza 2013 ai fini del riconoscimento degli scatti di anzianità nella misura prevista dal c.c.n.l. 2006 per il personale di livello IV super, soppresso e inserito nel livello IV della nuova classificazione 2013. A riguardo ha dedotto la transitorietà della norma applicata, la quale, regolamentando i soli rapporti in forza alla data di entrata in vigore del suddetto c.c.n.l., non sarebbe applicabile anche al rapporto dedotto in giudizio, avendo la assunto il Parte_1 Per_1 solo a far data dal 09.06.21 nonché ex novo, ai sensi dell'art. 27 del c.c.n.l. Vigilanza. La decisione del primo giudice violerebbe, infine, anche l'art. 27 del c.c.n.l. posto che tale norma per il personale già di IV livello super della previgente classificazione salvaguarderebbe solo la differenza stipendiale tra il livello IV super e il livello IV attraverso assegni ad personam e non anche il previgente valore degli scatti.
Nuovamente integrato il contraddittorio, si è costituito richiedendo la conferma della CP_1 sentenza impugnata e concludendo per il rigetto dell'appello.
All'esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni che si espongono di seguito.
Ritiene il Collegio di dare seguito all'orientamento già espresso da questa stessa Corte territoriale con la sentenza n. 683/2025, al quale si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
L'art. 109 del c.c.n.l. per dipendenti da Istituti di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari avente validità
1.2.2013 – 31.12.2015, rubricato "Copertura economica" dispone che “Le parti, al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo, così come verificatosi in occasione del presente rinnovo e garantire una adeguata continuità nella dinamica dei trattamenti salariali, concordano che gli Istituti erogheranno con decorrenza 1 marzo 2016, a tutti i dipendenti una copertura economica di Euro 20 mensili da riferirsi ad un dipendente inquadrato al IV livello, da riparametrarsi per ulteriori livelli secondo i parametri convenzionali di cui sotto, anche a titolo di acconto sui futuri aumenti contrattuali. Gli importi erogati a detto titolo, saranno assorbiti dai futuri incrementi retributivi”.
L'art. 106 del medesimo c.c.n.l., sotto la rubrica “Salario unico nazionale (Paga base tabellare conglobata)”, stabilisce che “Il salario unico nazionale comprensivo dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, modificata dalla
Legge 13 luglio 1990, n. 191 e dell'elemento distinto della retribuzione prevista dall'accordo 31 luglio 1992 (paga base tabellare conglobata) collegato ai livelli della classificazione del personale, da valere su tutto il territorio italiano, sarà il seguente ...”.
Infine, l'art. 142, con rubrica “Una tantum”, prevede che “Le parti nel darsi vicendevolmente atto delle difficoltà che hanno determinato l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto, principalmente ascrivibili alla generale situazione di crisi, nella quale versa tuttora l'economia del Paese, e segnatamente del settore, congiuntamente riaffermano nondimeno l'esigenza di garantire ai lavoratori, attraverso la sottoscrizione del presente accordo, una dinamica salariale congrua e compatibile. In relazione a quanto sopra, a copertura del periodo di vacanza contrattuale (1 gennaio
2009 - 31 gennaio 2013), le parti concordano, che verrà corrisposta, a tutti i dipendenti in forza alla data del 1° febbraio 2013, una somma a titolo di una tantum del complessivo importo di Euro 450 da erogarsi con le seguenti modalità temporali: ... Gli importi per la una tantum di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto...”.
Così delineato il quadro di riferimento, occorre verificare se la voce stipendiale prevista dall'articolo
109 cit. rientri nella c.d. "retribuzione normale" e sia conseguentemente computabile nella base retributiva di calcolo degli istituti di retribuzione accessoria e differita richiesti nel presente giudizio.
Invero, appare sufficiente leggere tale ultima norma per rendersi conto che si tratti dell'istituto già conosciuto come “indennità di vacanza contrattuale”, essendo specificato che la cd. “copertura economica” è corrisposta “…al fine di evitare gli effetti distorsivi derivanti dall'eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo”.
Peraltro, già la stessa previsione chiarisce la natura puramente retributiva di tale voce, specificando che gli importi erogati a detto titolo saranno assorbiti “…dai futuri incrementi retributivi”. D'altronde, trattandosi di indennità di vacanza contrattuale, essa è corrisposta normalmente in previsione dei futuri aumenti di retribuzione, nelle more delle trattative successive alla scadenza del contratto e fino al rinnovo degli accordi collettivi.
L'incidenza di tale voce di cui all'art. 109 nell'ambito della “retribuzione normale” di cui all'art. 105 si evince in maniera chiara e letterale anche dalla lettura degli articoli 106 e 142.
Infatti, per un verso, per il tenore dell'art. 106 appare testuale che la paga base conglobata include l'indennità di vacanza contrattuale nell'ambito del “salario unico nazionale”, a propria volta compreso nella “retribuzione normale” di cui all'art. 105.
Per un altro verso, l'art. 142 che regola l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipulazione del c.c.n.l. 2013/15 (ossia dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2013, nelle more tra la scadenza del precedente contratto collettivo e il rinnovo definito in tale ultimo negozio del febbraio
2013) viene a precisare che tale “una tantum” non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale o legale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Tale chiarificazione stabilisce dunque come tale “una tantum” non sia da includersi nel “salario unico” e nella “retribuzione normale” (che si pongono come base imponibile dei diversi istituti di cui al contratto collettivo), proprio per il fatto che l'art. 142 viene a esplicitare come essa non venga ad incidere su alcun istituto contrattuale per via de “l'anomalo ritardo nel rinnovo del contratto”. Cosicché, appare ben diversa nell'ambito del c.c.n.l. 2013/15 la considerazione dell'indennità di vacanza contrattuale, sia pure rinominata, prevista nell'art. 109 in vista della scadenza dello stesso e di quella riferibile al precedente periodo (1° gennaio 2009 - 31 gennaio 2013) rispetto alla stipulazione del medesimo accordo collettivo, regolamentata nell'art. 142.
Pertanto, non può essere accolta la ricostruzione per la quale l'indennità di vacanza contrattuale menzionata nell'art. 106 sarebbe quella antecedente alla stipulazione del c.c.n.l. 2013/15 in quanto quest'ultima è già regolamentata – in modo totalmente difforme con esclusione del suo inserimento nella retribuzione normale – dall'art. 142, che tiene conto delle peculiarità che hanno condotto al rinnovo assai tardivo del contratto collettivo stesso.
Infatti, qualora si accedesse ad una tale prospettiva ermeneutica, il contratto collettivo avrebbe regolato in modo opposto e contraddittorio l'indennità di vacanza contrattuale per il periodo antecedente alla stipula del c.c.n.l. 2013/15 (1° gennaio 2009 - 31 gennaio 2013), nell'art. 106, con una sua inclusione nella retribuzione normale, e nell'art. 142, con una sua esclusione dalla retribuzione normale e con la previsione della sua non incidenza sugli istituti.
Dunque, da quanto fino a questo punto esposto consegue che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 106 va individuata proprio in quella disciplinata dall'art. 109, ossia in quella corrispondente al periodo successivo alla scadenza del contratto del febbraio del 2013 e fino al suo rinnovo e non certamente in quella relativa alla scadenza del precedente c.c.n.l. e che ha portato al suo rinnovo con la stipulazione di quello del febbraio del 2013, già regolata dall'art. 142.
L'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 deve, perciò, includersi nel salario unico di cui all'art. 106 e dunque nella retribuzione normale di cui all'art. 105 (che comprende tale salario unico).
Sicché, è palese che l'indennità di vacanza contrattuale di cui all'art. 109 è stata considerata dalle parti nell'ambito del salario unico nazionale e della retribuzione normale di lavoro e deve incidere su ogni istituto in cui sia richiamata, quale base imponibile, la “retribuzione normale di lavoro”.
In tal senso, è da rilevare che in questa ipotesi, diversamente da altri casi, le parti collettive non hanno rinviato alla futura contrattazione la definizione della natura di tale voce (cfr. Cass. n. 14595/2014) e della possibile incidenza sui singoli istituti, ma l'hanno già disciplinata nello stesso c.c.n.l. in esame, nel senso appena esposto.
Alla luce delle considerazioni esposte si conclude per il riconoscimento dell'incidenza della stessa sulle mensilità differite e sulle ulteriori voci retributive rivendicate dal lavoratore.
Non è fondato neppure il secondo motivo di appello.
Osserva la Corte che, pur essendo incontrovertibile la natura transitoria dell'art. 111 del c.c.n.l. del
2013, così come dedotto dall'appellante nell'atto di gravame, non può comunque escludersi la sua applicabilità al caso in esame posto che è la stessa parte datoriale ad aver riconosciuto al lavoratore, seppur tardivamente, un'assunzione convenzionale decorrente dal 14.01.1998 (si vedano buste paga allegate al ricorso). Per tali ragioni si ritiene corretta la decisione assunta dal Tribunale in merito al riconoscimento degli scatti nella misura complessiva di € 130,68 in considerazione dell'effettiva anzianità maturata (14.01.1998) e del IV livello ricoperto, quale ex IV livello Super.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione.
Si deve, infine, dare atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado, che si liquidano in euro 500 oltre CPA e IVA, con distrazione in favore dei procuratori dell'appellato, dichiaratisi antistatari.
Dà atto della sussistenza, per l'appellante, delle condizioni oggettive per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, lì 24/06/2025
Il presidente Est.
Dott. Glauco Zaccardi