Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 4098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4098 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04098/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00088/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 88 del 2025, proposto da:
IO AU, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Perla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente IC AM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli al Viale A. Gramsci n. 19;
nei confronti
LL NN, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lipani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ed eletto presso il suo studio in Napoli alla Piazza Carità n. 32 (ricorrente incidentale) ;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
(quanto al ricorso introduttivo) :
A) della deliberazione n. 43 del 16.10.2024 del Comitato Esecutivo dell’Ente IC AM, con la quale, preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione di valutazione rispetto alle candidature risultate idonee, è stato deliberato di “ autorizzare il Presidente dell’Ente RI AM … alla nomina del dr. NN LL quale Direttore Generale dell’Ente IC AM, ai sensi dell’art. 15 bis della legge regionale n. 15/2015 e dell’art. 11 del vigente Statuto dell’Ente, nonché alla conseguente stipula del contratto individuale di lavoro per La durata di cinque anni a partire dal 1 novembre 2024 … previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione ”;
B) del decreto di nomina del Direttore Generale dell’Ente IC Campania, ignoti data e numero, se ed in quanto adottato dal Presidente dell’Ente IC AM;
C) degli atti preordinati connessi e conseguenziali;
- (quanto al ricorso incidentale) :
a) degli atti della procedura per l’affidamento dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente IC AM ed in particolare della deliberazione n. 43 del 16.10.2024 del Comitato Esecutivo dell’Ente IC AM, nella parte non è stata disposta l’esclusione del ricorrente principale arch. AU IO;
b) di tutti i verbali della Commissione per la valutazione dell’idoneità per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Ente IC AM, nominata con Decreto del Presidente EIC del 3 ottobre 2023 n. 18, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione del ricorrente principale;
c) dei verbali di cui al precedente punto b), nella parte in cui è stata assegnata la valutazione di “ottimo” al ricorrente principale e di “buono” al dr. LL;
d) della nota prot. n. 19074 del 31 luglio 2024, nella parte in cui il Responsabile Unico del Procedimento, nel trasmettere le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rese dai candidati risultati idonei all’assunzione degli incarichi di vertice e dirigenziali ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, non ha rilevato la sussistenza della causa di inconferibilità dell’incarico di Direttore Generale dell’EIC in capo al ricorrente principale e della falsità della dichiarazione dallo stesso resa e non lo ha escluso dalla procedura;
e) di tutti gli agli atti preordinati, connessi e conseguenziali per quanto di ragione ed interesse.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente IC AM e di LL NN ed il ricorso incidentale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con avviso approvato con deliberazione del 31/7/2023 n. 35, pubblicato sul B.U.R.C. n. 62 del 28/8/2023 e sul sito della Regione Campania, il Comitato Esecutivo dell’Ente IC AM richiedeva di manifestare interesse all’affidamento dell’incarico di Direttore Generale.
Inoltravano la propria candidatura, tra gli altri, il ricorrente e il controinteressato.
Ai sensi dell’art. 5 dell’avviso pubblico, era nominata una Commissione di valutazione, con il compito di esaminare i titoli di ciascun candidato (in relazione alle esperienze gestionali, professionali e in ambito scientifico, riguardanti specificamente il servizio RI integrato), graduando i concorrenti in fasce corrispondenti ai giudizi di sufficiente, buono e ottimo.
All’esito, il ricorrente è stato valutato con un giudizio di “ottimo”, mentre al controinteressato era assegnato il giudizio di “buono”.
In favore di quest’ultimo era dapprima affidato l’incarico provvisorio di Direttore Generale e dipoi, con l’impugnata deliberazione n. 43 del 16/10/2024, lo stesso è stato individuato per ricoprire l’incarico, autorizzando il Presidente dell’Ente IC AM a procedere con il decreto di nomina.
I provvedimenti sono stati impugnati dall’arch. IO, denunciando la violazione della L.R. n. 15/2015 e dello Statuto dell’Ente, nonché dell’avviso pubblico e dell’art. 3 della legge n. 241/90, oltre all’eccesso di potere per sviamento e carenza ed erroneità della motivazione.
È premesso che l’art. 11, secondo comma, dello Statuto dell’Ente prevede che: “ Il Direttore Generale è nominato dal Presidente su deliberazione del Comitato Esecutivo ed è individuato con procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale dell’Ente IC AM e sul sito istituzionale della Regione Campania nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, tra i soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, di qualificata professionalità e specifica e documentata esperienza, adeguata rispetto alle funzioni da svolgere ”.
Negli stessi termini si esprime l’art. 15- bis , primo comma, della L.R. 2 dicembre 2015, n. 15 (“ Riordino del servizio RI integrato ed istituzione dell'Ente IC AM ”), introdotto dall’art. 2, comma 1, lettera e), della L.R. 5 luglio 2023, n. 11, il quale recita: “ L'EIC ha un Direttore generale, nominato dal Presidente su deliberazione del Comitato esecutivo tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, qualificata professionalità e specifica e documentata esperienza, adeguata rispetto alle funzioni da svolgere, individuato all'esito di procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale dell'EIC, della Regione Campania e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ”.
Da ciò il ricorrente principale fa discendere che, anche in relazione alla previsione del giudizio valutativo da parte della Commissione nominata, non può trattarsi di una nomina fiduciaria bensì di un incarico che, ponendosi al culmine di una procedura ad evidenza pubblica, non avrebbe potuto trascendere dall’individuazione del candidato che aveva ottenuto la migliore valutazione di “ottimo”.
Contesta quindi che il Comitato Esecutivo dell’Ente abbia prescelto il dott. LL con la valutazione di “buono”, sulla scorta di un’arbitraria qualificazione della procedura, assumendone l’articolazione in due fasi, la prima concernente il giudizio di idoneità dei candidati da parte della Commissione e la seconda rimessa alla scelta discrezionale del Comitato Esecutivo.
È ulteriormente dedotto che in ogni caso difetta la puntuale motivazione sulle ragioni della scelta ricaduta sul dott. LL, a fronte dei differenti giudizi operati dalla Commissione, risolvendosi nell’affidamento dell’incarico ad un soggetto ritenuto meno capace.
2.- Si è costituito in giudizio l’Ente IC AM, eccependo il difetto di giurisdizione e confutando le censure.
Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, volto a far valere l’esclusione dalla procedura del ricorrente principale, che ricopre dal 3/11/2023 l’incarico di Dirigente tecnico della I.T.L. S.p.A., Società interamente pubblica, partecipata dai Comuni del distretto casertano e gestore del servizio RI integrato nell’ambito distrettuale Caserta.
In ragione di ciò, è affermato che al ricorrente principale si applicano le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art. 4, lett. a) e c), del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (richiamato dall’art. 15- bis della L.R. n. 15/2015), rivestendo un incarico amministrativo di vertice nella predetta Società, soggetta alla regolazione e al controllo dell’Ente IC AM.
3.- Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2025 il ricorrente principale ha rinunciato alla trattazione della domanda cautelare ed è stata fissata l’udienza pubblica per la discussione del merito.
Sono state prodotte memorie e documentazione.
All’udienza pubblica del 21 maggio 2025 la causa è stata assegnata in decisione.
4.- Il ricorso principale è inammissibile per difetto di giurisdizione, conseguendone la preclusione all’esame del ricorso incidentale spiegato dal controinteressato per paralizzarne gli effetti.
Ciò in quanto il mezzo incidentale è legato al ricorso principale e ne segue le sorti cosicché, una volta che sia dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso principale, ogni questione prospettata dalle parti e che vi è connessa è devoluta al Giudice indicato come titolare della potestas iudicandi .
Ciò posto, deve ritenersi che il riferimento alla “procedura ad evidenza pubblica”, adoperato dall’art. 15- bis della L.R. n. 15/2015 e dallo Statuto dell’Ente, abbia un significato atecnico (designando la necessità che alla nomina si provveda raccogliendo le candidature, proposte in riscontro all’avviso a manifestare interesse), senza che ciò valga ad attrarre nella giurisdizione amministrativa la controversia concernente un incarico che non si connota quale un concorso pubblico.
Invero, difettano gli elementi che contrassegnano la procedura concorsuale pubblica, costituiti dalla pubblicazione di un bando, dalla valutazione dei candidati con attribuzione di un punteggio e dalla formulazione finale di una graduatoria di merito sulla base dei punteggi assegnati, da cui attingere per la nomina del candidato collocato in posizione utile per il posto o i posti da ricoprire.
Allorché manchino tali elementi, sia pure allorquando preceduta dal giudizio di idoneità rimesso ad una Commissione, la procedura non configura l’espletamento di un concorso pubblico e la nomina disposta al suo esito non è impugnabile innanzi al Giudice amministrativo, rinvenendosi la giurisdizione ordinaria a conoscere della controversia.
Ancora di recente, la giurisprudenza amministrativa ha infatti ritenuto che: “ Il termine “concorsuale”, com’è stato affermato più recentemente dalla Corte regolatrice della giurisdizione, deve essere interpretato nel senso che la procedura concorsuale si identifica esclusivamente in quella caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i “vincitori”, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei (Cass., SS.UU., n. 10360/2021). […] Non danno invece luogo a procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo: assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista, giacché il possesso dei requisiti e l’idoneità si valutano in termini assoluti, senza dar luogo ad una graduatoria di merito (Cass. SS.UU., n. 21599/2018) ” (Cons. Stato - sez. III, 24/1/2025 n. 578).
In tal senso, con la sentenza Cons. Stato - sez. III, 9/4/2025 n. 3035 (invocata dall’Ente IC AM) è stato considerato che: “ E’ evidente che nella fattispecie non ricorrano i presupposti che radicano la giurisdizione del giudice amministrativo, poiché la procedura selettiva, pur se indetta con l’emanazione di un avviso pubblico e dipanatasi attraverso la valutazione delle candidature e di un colloquio, non è stata contraddistinta dall’esecuzione di prove di concorso e, soprattutto, non si è conclusa affatto con la redazione di una graduatoria di merito, il che certifica l’assenza del momento classificatorio delle posizioni dei concorrenti, che connota in maniera pregnante le procedure di stampo concorsuale. E’ utile poi osservare come alla valutazione dei curricula dei candidati, così come al colloquio, non sia stato attribuito alcun punteggio, e, conseguentemente, il candidato selezionato per l’incarico non è risultato essere quello che ha conseguito il punteggio più alto, bensì quello che ha presentato “un profilo più adeguato rispetto alle attuali esigenze e alle aspettative future dell'azienda”, coerentemente con il carattere essenzialmente e preminentemente fiduciario della procedura ” .
5.- Per le suesposte ragioni il ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile ed è precluso l’esame del ricorso incidentale, spettando la cognizione della controversia al Giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11, co. 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Per la peculiarità della questione, in relazione alla evidenziata formulazione delle norme di legge e di Statuto, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione per intero tra tutte le parti costituite delle spese di giudizio, non essendovi luogo a provvedere nei confronti della Regione, evocata in giudizio e non costituitasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi principale ed incidentale, come in epigrafe proposti, dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso principale e indica il Giudice Ordinario quale giudice avente giurisdizione, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nel termine indicato dall’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo.
Compensa interamente le spese di giudizio tra le parti costituite, non essendovi luogo a provvedere nei confronti della Regione, non costituitasi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Esposito | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO