Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 14/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Savona
FAMIGLIA SEPARAZIONE E DIVORZI GIUDIZIALI riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati:
Dott.ssa Lorena Canaparo Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1702 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 rimessa in decisione all'udienza del 20.12.2024 vertente tra
(C.F. ), nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. TASSONE GABRIELE ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in VIA PALEOCAPA
2/1 17100 SAVONA, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. PIERFEDERICI MARCO ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in VIA PALEOCAPA 25/6 SAVONA, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 20.12.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Viene in decisione la causa di divorzio promossa da nei confronti di , coniuge Parte_1 Controparte_1
per matrimonio contratto ad Alessandria in data 6.4.2008 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Alessandria al n. 27, parte 1, ufficio 1, anno 2008.
L'attore ha dedotto:
- che fra i coniugi è intervenuta in data 7.2.2023 separazione consensuale, essenzialmente alle seguenti
lunedì alla domenica, assegnazione alla madre della casa familiare in comproprietà fra Controparte_1
i coniugi, spese ordinarie e straordinarie della minore a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
- che fra i coniugi non è intervenuta alcuna riconciliazione;
- che la Sig.ra ha pagato per intero la propria quota di mutuo, mentre il Sig. Controparte_1 [...]
dovrà pagare fino al 2040 rate di mutuo per 481,00 euro mensili;
Pt_1
- di non essere gravato da oneri alloggiativi, avendo trovato ospitalità presso un'amica di famiglia che gli ha concesso, in via precaria, l'utilizzo di un immobile di sua proprietà;
- di provvedere mensilmente a rimborsare alla proprietaria della casa di abitazione, per le utenze, un importo variabile fra 200,00 e 300,00 euro;
- di essere titolare dell'impresa individuale denominata SV , attiva nel settore Controparte_2
dell'installazione/manutenzione di sistemi di allarme e video-sorveglianza ed antincendio;
- di essere gravato da un canone di 350,00 euro per la locazione del magazzino utilizzato nell'ambito della propria attività d'impresa e da rate di 426,45 euro per il c.d. finanziamento COVID percepito nel
2020;
- di essere altresì gravato da ratei a vario titolo per 170,00 euro mensile;
- che la moglie è occupata come lavoratrice dipendente ed è proprietaria di diversi beni immobili, alcuni dei quali concessi in locazione;
- che la IG minore manifesterebbe marcati segni di disagio, riconducibili al regime di Per_1
collocazione alternata che determinerebbe “una gestione troppo a compartimenti stagni” in una situazione in cui sussisterebbero fra i genitori evidenti divergenze educative;
Per effetto delle superiori allegazioni, ha chiesto: la declaratoria di “cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio concordatario”, rectius, lo scioglimento del matrimonio civile;
l'affido condiviso della IG;
collocazione prevalente della minore presso il padre secondo un regime che possa, comunque, Per_1
consentire che la piccola trascorra, su base mensile, 15 giorni con ciascun genitore;
assegnazione in Per_1
favore di lastella della ex casa familiare;
mantenimento diretto della IG e spese straordinarie Pt_1
nell'interesse della minore a carico di ciascun genitore nella misura del 50%; nessun contributo a carico di per il mantenimento della moglie. Parte_1
La resistente, costituitasi in giudizio, nulla ha opposto alla domanda in punto status, ma per il resto ha contestato le avverse prospettazioni e domande, denunciandone la pretestuosità, essendo state proposte “al solo fine, neppure ben celato, di rientrare in possesso della ex casa coniugale”. In particolare, parte resistente ha precisato che la IG , grazie al percorso di supporto psicoterapeutico intrapreso, è una bambina Per_1 serena. Ha contestato le prospettazioni del ricorrente in punto economico, lamentando, fra l'altro, la mancanza di prova in ordine agli esborsi sostenuti. Ha spiegato di essere proprietaria di un immobile a
Vadino, improduttivo di reddito, di un negozio ad Alessandria, questo sì locato al canone di 700,00 euro, nonché di due piccoli appartamenti ad Alessandria, entrambi locati al canone rispettivamente di 400,00 euro e di 350,00 euro. Ha rappresentato di essere allo stato disoccupata e di vivere grazie ai canoni percepiti dalle locazioni in essere.
La convenuta ha, dunque, chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni, sostanzialmente confermative di quelle di separazione: 1) la IG minore viene Persona_2
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione alternata settimanale dal lunedì alla domenica (sino alla mattina del lunedì successivo) presso ciascun genitore. Ciascun genitore, tuttavia, terrà con sé la minore, dall'uscita di scuola e sino a sera, ogni mercoledì della settimana di pertoccanza dell'altro genitore. Durante le vacanze scolastiche estive è facoltà dei genitori trascorrere ciascuno due settimane anche consecutive di ferie con la IG, previamente concordate sulla base delle reciproche eIGenze, durante le quali sarà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore. I giorni di Natale e Santo Stefano verranno trascorsi in via alternata tra di loro, così come il Capodanno, mentre le vacanze natalizie verranno suddivise a metà tra i coniugi – fatte salve le giornate festive regolate come sopra-, mentre le ulteriori vacanze (Pasqua, le altre festività civili e religiose) verranno disciplinate secondo il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi, il tutto comunque compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e di salute della minore nonché con le eIGenze lavorative di entrambi i coniugi.
2) La casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, con i mobili che l'arredano, resta assegnata alla IG.ra affinchè vi continui ad abitare con la IG , e ciò sino al raggiungimento Controparte_1 Per_1
dell'indipendenza economica di quest'ultima, ovvero sino al suo eventuale trasferimento definitivo presso un'altra abitazione, se antecedente. Le spese straordinarie relative alla casa coniugale verranno sostenute dai coniugi nella misura del 50% ciascuno, le imposte graveranno sui proprietari secondo legge, mentre le spese ordinarie condominiali (ad eccezione di quelle relative alla proprietà ed a lavori deliberati che verranno ripartite al 50%) e le utenze graveranno sul coniuge assegnatario. I coniugi si obbligano, al momento del raggiungimento dell'indipendenza economica di , ovvero dal suo trasferimento definitivo, a porre in Per_1
vendita l'immobile casa coniugale per una cifra non inferiore ad € 180.000. Resta facoltà delle parti variare, di comune accordo, in aumento ovvero in diminuzione, il prezzo di vendita dell'immobile sulla scorta delle oscillazioni del mercato immobiliare. Il IG. si obbliga a pagare puntualmente le rate del mutuo Parte_1
contratto per l'acquisto dell'immobile, avendo già versato la IG.ra la quota di sua spettanza Controparte_1
al momento dell'acquisto. In caso di mancato versamento di una o più rate di mutuo, il IG. Parte_1 dovrà versare alla IG.ra , anche a titolo indennitario, la somma di € 500,00 mensili, da Controparte_1
versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in cui non dovesse essere stata versata la rata di mutuo, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat. Parimenti, per il caso di mancato pagamento di una o più rate di spese ordinarie condominiali da parte della IG.ra (con la precisazione di cui sopra), ovvero del 50% di CP_1
una o più rate delle spese straordinarie condominiali pertoccanti alla stessa, la IG.ra sarà tenuta a CP_1
versare al IG. , a titolo indennitario, la medesima somma dovuta al Condominio per la rata non Pt_1
versata.
4) tutte le spese relative alla IG, ad eccezione di quelle relative al vitto ed alla permanenza in casa (che graveranno sul coniuge per i rispettivi periodi di permanenza della IG presso l'uno o l'altro), sia di carattere ordinario, sia di carattere straordinario, graveranno sui coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Per ciò che concerne le spese di carattere ordinario, le parti stabiliscono che non sarà necessario alcun accordo e/o preventivo consenso proprio per la natura, appunto ordinaria, della spesa. Quanto sopra per le spese ordinarie di importo inferiore agli € 50,00, mentre per importo superiore sarà necessario il preventivo accordo, con le medesime modalità di cui infra stabilite per le spese straordinarie. I coniugi si faranno carico delle spese straordinarie, così come di seguito individuate concordemente, nella misura del 50%.
- Spese medico/sanitarie a) senza preventivo accordo: spese connotate dai caratteri della necessità ed urgenza;
trattamenti sanitari, esami e visite specialistiche prescritte dal medico curante di base, tickets sanitari, vaccini obbligatori.
b) Che necessitano di preventivo accordo, salvo l'urgenza: visite e cure specialistiche, ivi comprese quelle psicologiche, visite e cure ortodontiche non erogate dal SSN, ivi compresi apparecchi ortodontici e occhiali da vista;
cure termali e fisioterapiche, farmaci non da banco, vaccini facoltativi.
- Spese scolastiche a) senza preventivo accordo: materiale didattico prescritto dall'istituto scolastico frequentato dalla IG, eventuale abbonamento trasporto pubblico, tasse, rette, assicurazioni, libri e materiale didattico per la frequentazione della scuola secondaria superiore e per la frequentazione universitaria, una volta concordata dai genitori la prosecuzione degli studi della IG sulla base delle sue inclinazioni e richieste.
b) Che necessitano di preventivo accordo: tasse, rette, assicurazioni, libri e materiale didattico per la frequentazione di università e/o istituti privati;
gite scolastiche giornaliere e quelle con pernottamento;
vacanze studio;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione e master, canoni di locazione e spese per eventuali abitazioni per studi fuori sede, ivi comprese utenze domestiche;
acquisto di computer ed altre dotazioni tecnologiche non prescritte dall'istituto scolastico frequentato dalla IG.
- Spese extrascolastiche a) senza preventivo accordo: spese per bollo, assicurazione e manutenzione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo tra i genitori, spese per il conseguimento della patente.
b) Che necessitano di preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, artistiche, ludiche con i pertinenti accessori, abbigliamento ed attrezzature;
corsi musicali ed acquisto dei relativi strumenti;
corsi di informatica;
corsi di lingue;
abbigliamento non di uso comune;
viaggi e vacanze all'estero trascorse autonomamente dalla IG;
stage sportivi;
partecipazione a centri ricreativi e gruppi estivi;
acquisto di mezzi di locomozione;
telefoni cellulari e relative ricariche.
Le spese per le vacanze estive, invernali e per le festività saranno pagate dal genitore con cui la IG le trascorrerà.
Le ulteriori spese straordinarie non ricomprese nell'elenco di cui sopra, da individuarsi secondo gli usi del
Foro di Savona, saranno da concordarsi, documentare e ripartire al 50% tra i coniugi.
Salvo le spese urgenti e obbligatorie, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare eventuale motivato dissenso per iscritto – anche a mezzo sms e/o whatsapp e/o e-mail – tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni, decorsi i quali il silenzio sarà inteso quale assenso alla richiesta.
I genitori, ai fini della ripartizione delle spese relative alla IG, procederanno a rendicontazione mensile con relativi giustificativi delle spese sostenute e procederanno ai rispettivi conguagli, qualora dovuti.
I IGnori e potranno comunque mettere a disposizione anticipatamente la Controparte_1 Parte_1
quota parte per la somma necessaria ad affrontare l'esborso in tempo utile rispetto alla scadenza del pagamento.
I IGnori e si impegnano a continuare a versare la somma mensile di € 50 Controparte_1 Parte_1
ciascuno sul libretto di risparmio acceso per la IG , sino al raggiungimento della maggiore età. Per_1
5) Entrambi i coniugi dovranno mantenere, anche congiuntamente, stretti rapporti con il corpo docente della IG e parteciperanno insieme od alternandosi, alle principali tappe educative di (colloqui con il corpo Per_1
docente, recite scolastiche, gite, gare sportive);
6) le scelte di istituti scolastici futuri (pubblici e/o privati) saranno operate dai genitori di comune accordo,
i quali si adopereranno per la scelta dell'indirizzo di studio migliore e più conveniente, tenendo sempre e comunque in considerazione le capacità ed i desideri della minore;
7) i coniugi si obbligano espressamente ad evitare frequentazioni che possano compromettere un sereno sviluppo psico-fisico della IG e, per il caso di nuovi partner, si obbligano, se di comune accordo, ad effettuare l'inserimento della nuova figura in maniera graduale, valutando di concerto quali possano essere i tempi e le modalità di frequentazione con la IG, anche previa consultazione con figure professionali idonee, e ciò al fine di salvaguardarne l'equilibrio psico-fisico. 8) i coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, non formulano richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
- in via subordinata e riconvenzionale, solo qualora il Tribunale ritenesse, all'esito di idonea CTU, di mutare il regime di visita e collocazione della piccola , stabilire che sia collocata prevalentemente con la Per_1 Per_1
madre nella casa coniugale e stabilire i giorni di permanenza presso il padre tenuto conto esclusivamente dell'interesse della minore, con previsione del versamento da parte del IG. ed a favore della Parte_1
IG.ra , di un contributo al mantenimento della IG nella misura di € 300,00 mensili, Controparte_1
annualmente rivalutabili, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica;
- con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Entrambe le parti si sono avvalse della facoltà di depositare le memorie di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
Con la prima memoria ex art. 473bis. 17 c.p.c., il ha evidenziato “la situazione di elevata Pt_1
conflittualità fra lo stesso … e la Sig.ra ” e ha dedotto di essere un genitore molto attento ai bisogni CP_1
della IG. Ha spiegato che “la collocazione alternata…è fonte di disagi in capo alla minore ed è pure, a ben vedere, motivo di contrasto fra i genitori anche per quanto riguarda l'organizzazione del vestiario della minore, la quale deve spostarsi fra i due appartamenti con i propri effetti personali”. Ha infine contestato lo stato di disoccupazione della moglie.
Con la seconda memoria ex art. 473bis.17 c.p.c., la ha affermato che il coniuge “reputa CP_1
evidentemente la madre inadeguata, senza fornire alcun elemento probatorio (e non si vede come potrebbe)
a sostegno delle sue affermazioni finanche offensive e nonostante chieda nuovamente l'affido condiviso”. Ha chiarito che “i disagi che prova e può aver provato , condivisi tra i genitori e non certo segnalati Per_1
dall'uno all'altro …, sono tipici delle situazioni di crisi familiare, tant'è vero che i genitori si sono adoperati affinché ricevesse supporto psicologico”. Ha eccepito che il coniuge svolgerebbe anche attività Per_1
lavorativa non fiscalmente dichiarata.
Con la terza memoria ex art. 473bis.17 c.p.c., il ricorrente ha ulteriormente ribadito le proprie conclusioni.
In occasione dell'udienza di cui all'art. 473bis.21 c.p.c., ha dichiarato di aver conservato la Parte_1
residenza anagrafica nell'immobile di un amico dove, però, non abita;
di vivere, invece, in un immobile a
Vado, Via XXV Aprile sul quale ha precisato: “è di una mia amica che me lo ha concesso a titolo di amicizia, corrispondo l'importo delle utenze (300,00 euro al mese). La mia amica non vive in questo immobile. Non sto cercando un'altra soluzione abitativa perché non posso permettermela”. Ha puntualizzato di essere titolare d'impresa fin dal 2016, senza mezzi e senza dipendenti, con un reddito netto medio attualmente pari a circa 1200/1500,00 euro. Ha affermato di vivere grazie all'aiuto di amici (al momento avrebbe chiesto solo 500,00 euro) e grazie a qualche risparmio (20.000,00 euro nel 2021 di cui ad oggi residuano circa 3.000,00 euro). Ha dato atto di essere in regola col pagamento dell'INPS e dell'INAIL, di aver rateizzato le tasse, con pagamento regolare delle rate, di non avere debiti con i fornitori. Ha infine riferito con riguardo a : “ho constatato che manifesta un disagio rispetto alla sua permanenza presso la mamma. La Per_1
bambina non mi ha detto nulla esplicitamente ma l'ho capito dal fatto che spesso mi chiede chi la va a prendere, perché la mamma non è puntuale. Inoltre, la bambina mi ha detto che gli orari in cui svolge i compiti dalla mamma sono serali. Non mi capita di denigrare la figura materna davanti alla bambina”.
La resistente, dal canto suo, ha dichiarato di essere disoccupata dal 30.9.2024, ma di confidare in una riassunzione: “la ditta dove lavoravo mi ha lasciato a casa dopo la scadenza del contratto a tempo determinato. Al momento sto formando la moglie del titolare, ma può darsi che mi riassuma perché dovrebbe aprire un'altra ditta. Al momento sono in disoccupazione”. Ha dato atto di percepire l'indennità di disoccupazione e in più canoni di locazione per 1450,00 euro complessivi e di avere provviste bancarie
(29.000,00 euro sul conto Unicredit e 40.000,00 euro sul conto presso le Poste). Ha spiegato rispetto a
: “certamente la bambina ha avuto disagio per la separazione. Ora è in difficoltà perché ha intrapreso Per_1
un percorso logopedico per presunta discalculia. Sta seguendo anche un percorso psicologico. Io la lasciavo più autonoma, ma la psicologa mi ha conIGliato di starle più vicino e io mi sto adeguando. C'è un buon rapporto. Facciamo tante cose. Faccio presente che vado a prendere mia IG puntualmente. I compiti li facciamo puntualmente. Ho chiesto alla logopedista un appoggio per sapere cosa devo fare. non mi ha Per_1
mai chiesto di vedere di più il papà, ma io la spingo sempre a chiamare il papà o a salutarlo se passiamo da lui. Quando mia IG è dal padre e io la chiamo, sento lui che le parla dietro. Poi lui mi critica davanti alla bambina. Ho constatato che mio marito trasmette l'astio che ha verso di me a mia IG”.
All'udienza del 4.12.2024, il Giudice rel., ritenuta capace di discernimento, ha proceduto al suo Per_1
ascolto. La bambina, con assoluta sicurezza e spontaneità, ha descritto la sua quotidianità come segue: “a scuola mi trovo bene e sono brava più o meno. Faccio ginnastica da tanto. Lunedì e venerdì usciamo alle 13, mentre tutti gli altri giorni alle 16. Frequento la scuola Mignone. Normalmente mangio lì. Io sto una settimana da mamma e una da papà. Il genitore con cui sono stata la settimana precedente, il lunedì porta all'altro tutte le mie cose così quando esco vado direttamente e senza dovermi preoccupare di nulla dall'altro.
Faccio sport il mercoledì ed il venerdì dalle 17 alle 18 o dalle 18 alle 19, non ricordo, non vado il lunedì perché ho già ginnastica a scuola. Gli altri giorni, quando esco, se ci sono faccio i compiti, diversamente se posso mi vedo con delle amiche, dipende. Quando sono da mamma, vedo poco la mia migliore amica perché mia madre e sua madre hanno litigato. Invece quando sono da papà la vedo di più. AP è un po' più tranquillo, mia mamma invece è più giocosa, magari indossa abiti particolari e si mette a ballare. Anche papà però è divertente. AP è più puntuale quando viene a prendermi, la mamma magari arriva un po' dopo. Magari quando entro a scuola. Le porte sono ancora aperte quando mi porta mamma ma i miei amici sono già in classe. A me tutto sommato sta bene fare una settimana da mamma e una da papà”.
Malgrado gli sforzi conciliativi del Giudice rel., ogni tentativo di conciliazione è fallito e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 20.12.2024, a seguito di discussione orale.
Nel merito, la circostanza che i coniugi vivano ormai separati e si siano confrontati nel presente giudizio con toni aspri e reciproche rivendicazioni inducono a ritenere provati i requisiti per addivenire ad una pronuncia di divorzio ai sensi degli artt. 1 e 3 - n. 2, lett. b- della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 13, della stessa legge, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987, n.74 e successive modifiche ex lege n. 55 del 6.5.2015.
La domanda di divorzio, deve, dunque essere accolta e pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto ad Alessandria in data 6.4.2008 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Alessandria al n. 27, parte 1, ufficio 1, anno 2008.
Quanto all'affido, entrambe le parti invocano l'affido condiviso che, come noto, rappresenta il regime ordinario di affido.
La circostanza che entrambe le parti concludano per l'affido condiviso appare IGnificativa.
Ed invero dimostra come nessuna delle parti ritenga di imputare all'altra profili di inidoneità genitoriale.
Il ricorrente, in verità, si duole dell'elevata conflittualità esistente con la ex moglie.
Formula inoltre una serie di doglianze generiche, lamentando la mancanza di puntualità della ex moglie nonché divergenze educative rispetto all'alimentazione ed allo svolgimento dei compiti scolastici.
Ritiene che detta conflittualità e dette divergenze educative siano alla base di un non meglio precisato disagio della IG.
Tuttavia, ciò non gli impedisce comunque di invocare il regime dell'affido condiviso.
Alla sua richiesta la resistente si associa, pur avendo riferito che l'ex marito non si asterrebbe dall'assumere nei suoi riguardi condotte denigratorie in presenza della IG.
Il Collegio ritiene che in effetti non vi siano evidenze in atti per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso.
Non vi è evidenza di profili di inidoneità genitoriale in capo all'uno o all'altro coniuge.
La mancanza di puntualità della , se certamente può rappresentare un aspetto rispetto al quale l'ex CP_1
coniuge è insofferente, non può integrare, anche qualora definitivamente accertata, un suo profilo di inadeguatezza genitoriale.
Né la minore pare aver manifestato tratti ansiosi rispetto al fatto che la madre “arrivi un po' dopo”, sia pure sempre in orario. Le divergenze educative, invece, si ricollegano alla conflittualità da cui le parti sono animate ed alla rispettiva mancanza di fiducia, conseguente all'indebita sovrapposizione fra la figura di coniuge e quella di genitore.
Ciascuna parte guarda criticamente al ruolo genitoriale dell'altra, ma non al proprio ergendosi quale unico genitore attento ai bisogni della IG.
In realtà, è proprio la conflittualità esistente che alimenta il disagio della minore che già beneficia di apposito percorso di supporto psicologico. Disagio, riconosciuto da entrambe le parti e, comunque, in parte ricollegabile semplicemente alla recente disgregazione del nucleo familiare.
Il Collegio ritiene, dunque, che a corredo della previsione dell'affido condiviso della minore , Per_1
onde evitare il rischio di pericolosi stalli decisionali, occorra incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti, anche per il tramite della struttura consultoriale, di attivare in favore delle parti, col loro consenso, apposito percorso di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di: far comprendere a ciascun genitore le criticità connesse al proprio ruolo e l'importanza del ruolo dell'altro; ristabilire una reciproca fiducia basata sulla consapevolezza dell'affetto che ciascuno nutre per la IG;
recuperare una sufficiente capacità di confronto e di decisione nell'interesse della minore, superando l'attuale situazione conflittuale.
Veniamo alla collocazione della minore.
Il padre ricorrente, da un lato, ha chiesto la collocazione prevalente della minore presso di sé, motivandola con la necessità di por fine all'attuale collocazione paritetica, ritenuta pregiudizievole per la bambina, dall'altro, ha chiesto che di fatto la IG trascorra con ciascuno dei genitori 15 giorni al mese.
La madre resistente ha invocato la conferma delle attuali condizioni di collocazione, oltretutto recentemente concordate in sede di separazione (il decreto di omologa non è neppure di un anno fa).
Il Collegio osserva che la domanda del ricorrente appare contraddittoria, in quanto il ricorso è stato proposto per superare l'attuale collocazione paritetica, assunta come fonte di disagio per la minore, tuttavia inspiegabilmente propone un'altra collocazione, qualificata come prevalente presso il padre, ma di fatto sempre paritetica, senza che sia dato ravvisare l'interesse della IG sotteso a tale richiesta.
Si ribadisce che non è stato allegato dal ricorrente e neppure è emerso nel corso del giudizio alcun profilo di inidoneità genitoriale della madre, tale da conIGliare di limitare il tempo che la bambina trascorre in sua compagnia.
ha affermato di gradire l'attuale regime di collocazione paritetica alternata e soprattutto ha Per_1
dimostrato di intrattenere un buon rapporto indistintamente sia col padre che con la madre. Da quasi un anno la bambina vive a settimane alterne col padre e con la madre. Il suo disagio appare riferibile alla recente separazione ed alla conflittualità presente fra i genitori e non già al regime di collocazione attualmente vigente.
Il Collegio ritiene, quindi, di confermare la collocazione paritetica della IG minore presso ciascuno dei genitori, con alternanza settimanale dal lunedì alla domenica, così come fino ad oggi avvenuto.
Ciascun genitore potrà, inoltre, vedere e tenere con sé la minore in occasione delle principali festività secondo il regime dell'alternanza nonché 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo (da concordare entro il giorno 31.5 di ogni anno;
in caso di mancato accordo, le prime due settimane d'agosto, uno, e le seconde due settimane d'agosto, l'altro, in alternanza annuale. Si incomincia assegnando, ove necessario, alla madre il primo periodo ed al padre il secondo).
Preme precisare che, alla stregua delle considerazioni che precedono, appare condivisibile la scelta del
Giudice rel.:
- di non licenziare, contrariamente a quanto richiesto da parte attrice, alcuna CTU sulla capacità genitoriale delle parti, non essendovi alcuna evidenza della sussistenza in capo all'una e/o all'altra di profili di inidoneità genitoriale, di talché l'adempimento avrebbe avuto natura meramente esplorativa;
- di non acquisire la documentazione inerente il percorso psicologico di , non essendovi alcuna Per_1
evidenza dell'imputabilità del disagio della minore ad una causa diversa rispetto alla frattura dell'unità familiare ed alla conflittualità delle parti;
- di non dare seguito alla richiesta di prova orale, in quanto palesemente superflua.
A questo punto e con riguardo all'assegnazione della ex casa familiare, il Collegio osserva che è incontestabile il radicamento di presso la casa di Savona, Via Rinaldo Negri ove ha vissuto, dapprima, Per_1
con entrambi i propri genitori e poi con la madre.
Ne costituisce riprova la circostanza che, in sede di separazione consensuale, pur prevedendo la collocazione paritetica della IG minore, gli odierni ex coniugi già avevano previsto l'assegnazione alla madre della casa familiare, consapevoli dell'importanza che per aveva il mantenimento di quell'habitat domestico ove Per_1
aveva condotto anni decisivi della sua vita.
In questa sede, il ricorrente ha chiesto l'assegnazione a sé della casa familiare in ragione del regime di collocazione richiesto.
Di contro, l'a resistente ha chiesto la conferma dell'assegnazione a sé della ex casa familiare.
Seguendo il recente insegnamento di Cass. Civ. n. 5738/2023, il Collegio ritiene che l'assegnazione della ex casa familiare vada senz'altro confermata in favore della madre:
• poiché – come autorevolmente affermato dalla giurisprudenza – la revoca dell'assegnazione della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell'esercizio paritetico del diritto di visita;
• poiché, con specifico riferimento al caso di specie, nella casa di Savona, Via Rinaldo Negri, dopo la disgregazione dell'unità familiare, è pacifico che la minore abbia vissuto con la madre, con la quale nutre un ottimo rapporto;
• poiché in atti non vi è alcuna evidenza del fatto che un mutamento del regime giuridico dell'assegnazione della casa familiare potrebbe determinare in capo alla minore un maggior benessere;
• poiché, nella specie, l'assegnazione della ex casa familiare assolve alla funzione di non modificare l'habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all'interno del quale la minore ha fino ad oggi vissuto.
Resta da affrontare la questione economica.
Entrambe le parti hanno chiesto che a carico di ciascuno dei genitori sia confermato il mantenimento diretto di nonché il 50% delle spese straordinarie. Per_1
Il Collegio, attese le statuizioni che precedono, in accoglimento delle domande proposte da entrambe le parti, ritiene di confermare in punto economico le condizioni separative vigenti, prevedendo che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento diretto della IG per il tempo in cui l'avrà con sé, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come definite in sede di separazione.
Né in senso contrario vale rilevare che fra le parti sussisterebbe una disparità di condizioni economiche, dal momento che avrebbe provviste bancarie su cui fare affidamento e proprietà immobiliari Controparte_1
produttive di reddito.
Ed invero la documentazione economica in atti, peraltro incompleta, con ciò che ne consegue ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473bis.18 c.p.c., pare palesare una sostanziale inattendibilità della situazione economica del ricorrente come dallo stesso prospettata. Ed invero dalle dichiarazioni reddituali in atti risulta che il , per l'anno d'imposta 2023, ha denunciato ricavi per 67263,00 euro e passività per Pt_1
46401,00 euro (fra cui anche spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo), con utile pari a 20862,00 euro lordi (reddito complessivo al netto delle imposte euro 17667,00). Per l'anno d'imposta
2022, ha denunciato ricavi per 104.020,00 euro e passività per 64.397,00 euro (fra cui anche spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo), con utile pari a 39.623,00 euro lordi (reddito complessivo al netto delle imposte euro 29860,00). Per l'anno d'imposta 2021, ha denunciato ricavi per
115.707,00 euro e passività per 84.770,00 euro (fra cui anche spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo), con utile pari a 30937,00 euro lordi (reddito complessivo al netto delle imposte euro 25735,00). Per l'anno d'imposta 2020, ha denunciato ricavi per 77680,00 euro e passività per 58996,00 euro (fra cui anche spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo), con utile pari a
18684,00 euro lordi (reddito complessivo al netto delle imposte euro 17101,00). In udienza, infine, per il
2024 il ha indicato il reddito netto mensile medio in circa 1200/1500,00 euro. Sennonché le spese Pt_1
da cui lo stesso ha dichiarato di essere gravato mensilmente sono pari a circa 1.607,45 euro e cioè sono di fatto superiori al reddito mensile netto. Eppure, il ricorrente ha dichiarato di essere in regola con i pagamenti dell'INPS e dell'INAIL (i cui premi non sono compresi nelle spese mensili fisse di 1607,45 euro), di essere in regola col pagamento delle tasse, sia pure rateizzate, (anche questa spesa non è compresa in quella fissa mensile di 1607,45 euro), di essere in regola con pagamento dei fornitori. Non pare soddisfacente la prospettazione attorea per cui per far fronte a queste spese il avrebbe eroso le Pt_1
proprie provviste per 17.000,00 euro complessivi e richiesto l'aiuto di amici, ad oggi per 500,00 euro.
Infatti, sul conto personale acceso presso Fideuram compaiono versamenti di denaro contante di rilevante entità, ragionevolmente sintomatici dell'esistenza di entrate non dichiarate (ad esempio, 1200,00 euro in data 6.5.2023, 1000,00 euro in data 3.3.2023, 400,00 euro in data 6.3.2023, 1.000,00 euro in data
23.3.2023, 2.600,00 euro in data 18.11.2022).
Poiché nessuna domanda di assegno divorzile è stata formulata, nulla vi è da provvedere in tal senso.
A fronte delle statuizioni che precedono, le spese di lite non possono che seguire la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi ad Alessandria in data
6.4.2008 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Alessandria al n. 27, parte 1, ufficio 1, anno;
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
• manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge 898/1970 come novellata;
• dispone l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori;
Per_1
• incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti, anche per il tramite della struttura consultoriale, di attivare, col consenso delle parti, apposito percorso di sostegno alla genitorialità con gli obiettivi meglio specificati in parte motiva;
• conferma la collocazione paritetica della minore presso ciascuno dei genitori, con Per_1
alternanza settimanale dal lunedì alla domenica. Principali festività secondo il regime dell'alternanza. Ciascun genitore potrà, inoltre, vedere e tenere con sé la minore 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo (da concordare entro il giorno 31.5 di ogni anno;
in caso di mancato accordo, le prime due settimane d'agosto, uno, e le seconde due settimane d'agosto, l'altro, in alternanza annuale. Si incomincia assegnando, ove necessario, alla madre il primo periodo ed al padre il secondo);
• assegna la ex casa familiare alla madre, per le ragioni meglio evidenziate in parte motiva;
• conferma a carico di ciascuno dei genitori il mantenimento diretto della IG, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate già in sede separativa;
• condanna al pagamento in favore di delle spese di lite che liquida Parte_1 Controparte_1
in euro 3.809,00 euro, oltre spese generali forfettizzate ed accessori di legge, se dovuti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Savona, nella camera di conIGlio del 14.1.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott.ssa Lorena Canaparo