TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 28/11/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. RT MA ST, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2439 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Luana Morelli;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t.; (contumace) CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di discussione in epigrafe -celebrata con modalità a trattazione cartolare- parte ricorrente concludeva perché fossero accertati in capo a sé i requisiti sanitari previsti per fruire dell'assegno mensile di assistenza e per il riconoscimento della condizione di handicap grave, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Seppur ritualmente evocato in giudizio, l' non si costituiva, restando Controparte_2 contumace.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria o peritale, all'udienza in epigrafe la stessa veniva decisa dallo scrivente mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui è affetta, e più precisamente censurando l'inquadramento nosografico- tabellare e la sottostima del quadro morboso diagnosticato.
Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione delle prestazioni anelate.
Tali approdi valutativi sono stati confermati all'esito di un ulteriore approfondimento argomentativo e valutativo sollecitato (seppur non tempestivamente) dalle osservazioni critiche mosse dal CT di parte istante. Il perito d'ufficio ha così avuto modo di precisare che, con riguardo all'ipertensione arteriosa, non emergono segni di scompenso cardiocircolatorio, per cui la valutazione della percentuale invalidante non avrebbe potuto superare il 21%.
L'elaborato peritale nel complesso, quindi, appare ben motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo ed ai successivi approfondimenti eseguiti.
Preme infatti evidenziare come il discostamento dalle risultanze diagnostiche veicolate da esame di altri specialisti non implichi in sé una contraddizione della relazione peritale -così come sembrerebbe prospettato da parte ricorrente-, atteso che il consulente tecnico d'Ufficio è chiamato a valutare in piena autonomia il quadro medico-legale che sottende alla controversia, rimanendo vincolato - quando chiede ed ottiene l'autorizzazione ad avvalersi di esami compiuti da altri tecnici- ai soli dati obiettivi riscontrati clinicamente e strumentalmente e non certo alle interpretazioni diagnostiche e valutative che di questi elementi hanno dato altri specialisti.
Nel caso di specie, quindi, il giudizio peritale appare ancorato alle risultanze dell'esame obiettivo condotto dallo stesso CTU.
Rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni. Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del
CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico
Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Latina, data del deposito
IL GIUDICE
RT MA ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. RT MA ST, all'esito dell'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2439 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Luana Morelli;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t.; (contumace) CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza di discussione in epigrafe -celebrata con modalità a trattazione cartolare- parte ricorrente concludeva perché fossero accertati in capo a sé i requisiti sanitari previsti per fruire dell'assegno mensile di assistenza e per il riconoscimento della condizione di handicap grave, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Seppur ritualmente evocato in giudizio, l' non si costituiva, restando Controparte_2 contumace.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria o peritale, all'udienza in epigrafe la stessa veniva decisa dallo scrivente mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127ter c.p.c.. Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui è affetta, e più precisamente censurando l'inquadramento nosografico- tabellare e la sottostima del quadro morboso diagnosticato.
Nella relazione peritale espletata nell'ambito del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo, il CTU ha accertato un quadro patologico che esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione delle prestazioni anelate.
Tali approdi valutativi sono stati confermati all'esito di un ulteriore approfondimento argomentativo e valutativo sollecitato (seppur non tempestivamente) dalle osservazioni critiche mosse dal CT di parte istante. Il perito d'ufficio ha così avuto modo di precisare che, con riguardo all'ipertensione arteriosa, non emergono segni di scompenso cardiocircolatorio, per cui la valutazione della percentuale invalidante non avrebbe potuto superare il 21%.
L'elaborato peritale nel complesso, quindi, appare ben motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo ed ai successivi approfondimenti eseguiti.
Preme infatti evidenziare come il discostamento dalle risultanze diagnostiche veicolate da esame di altri specialisti non implichi in sé una contraddizione della relazione peritale -così come sembrerebbe prospettato da parte ricorrente-, atteso che il consulente tecnico d'Ufficio è chiamato a valutare in piena autonomia il quadro medico-legale che sottende alla controversia, rimanendo vincolato - quando chiede ed ottiene l'autorizzazione ad avvalersi di esami compiuti da altri tecnici- ai soli dati obiettivi riscontrati clinicamente e strumentalmente e non certo alle interpretazioni diagnostiche e valutative che di questi elementi hanno dato altri specialisti.
Nel caso di specie, quindi, il giudizio peritale appare ancorato alle risultanze dell'esame obiettivo condotto dallo stesso CTU.
Rispetto ai puntuali e circostanziati apprezzamenti contenuti nella perizia, le osservazioni critiche mosse all'elaborato di consulenza tecnica si appalesano come mera prospettazione di un dissenso valutativo non sostenuto da elementi che possano significativamente ed adeguatamente confutare, con valenza scientifica, le argomentazioni che il CTU ha prodotto a sostegno delle sue valutazioni. Ne consegue che la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato o che abbia sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene ai vizi del procedimento logico formale del
CTU e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni e dalle argomentazioni svolte in sede di Accertamento Tecnico
Preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Latina, data del deposito
IL GIUDICE
RT MA ST