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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/06/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1175 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Gaetana Li Vigni per procura in calce all'atto di appello.
Appellante
(c.f. , (c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Valguarnera e Ginevra C.F._3
Valguarnera per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellati Conclusioni dell'appellante:
accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2233 del 2020
emessa dal Tribunale ordinario di Palermo, pubblicata in data 14/07/2020 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“- nel merito in via principale, accertare l'insussistenza dei diritti vantati dagli attori e, per
l'effetto, rigettare ogni domanda proposta in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
- nel merito in via subordinata, per le ragioni esposte, accertare e dichiarare valido ed
efficace il contratto preliminare stipulato tra le parti e, per l'effetto, condannare gli
odierni attori alla restituzione delle somme versate in loro favore per un totale di €
73.804,00”
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni degli appellati:
dichiarare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2233/2020 del Parte_1
Tribunale di Palermo inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ed in subordine per violazione dell'art. 342 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis;
nel merito, rigettare l'appello perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto;
condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2233 Parte_1
del 14.7.2020 che, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla sorella Pt_3
e dal cognato ha accertato che il contratto preliminare di
[...] Parte_2
compravendita immobiliare tra di essi intercorso il 10.3.2011, avente a oggetto l'immobile sito in Cefalù, via Mazzaforno n. 5, Contrada Mazzaforno Settefrati in relazione al quale i promittenti acquirenti avevano versato alla promittente venditrice, a titolo di acconto e caparra sul maggior prezzo di € 250.000,00, l'importo di € 170.000,00, dissimulava un contratto di mutuo e, riscontrato il protratto, e perciò grave, inadempimento della mutuataria all'obbligo di restituzione rateale delle somme ricevute, ha dichiarato risolto il contratto e l'ha condannata al pagamento del saldo residuo di € 151.978,67, oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.c. a far data dalla proposizione della domanda e, ancora, alla refusione delle spese processuali.
Articolati tre motivi di impugnazione, l'appellante:
I) denunzia il mancato assolvimento all'onere della dimostrazione della fonte primaria dell'obbligazione “attorno alla quale ruota l'intera causa, ossia il contratto di mutuo”
stipulato dalla sorella e dal cognato con BCC Valle del Torto, non prodotto agli atti di causa. Segnala che una simile carenza, lesiva del proprio diritto di contraddire e difendersi in quanto preclusiva della possibilità di individuare con certezza le circostanze poste a fondamento della domanda, depriverebbe di efficacia probatoria la nota a sua firma del 26.4.2014, alla quale il Tribunale aveva assegnato il ruolo e il significato di controdichiarazione, potendo supporsi “che il contratto di mutuo in
3 questione non corrisponda al contratto di mutuo di cui si discute nella lettera ritenuta
dal Primo Giudice confessione stragiudiziale” (pag. 5 dell'atto di appello),
II) lamenta che, in violazione dell'art. 115 c.p.c., il Tribunale aveva omesso di considerare come fatto comprovato, in quanto non contestato dagli attori, l'avvenuta restituzione tra aprile 2012 e agosto 2017 di una parte -€ 73.804,00- della caparra versata dai promittenti acquirenti, restituzione motivata esclusivamente dai rapporti affettivi intercorrenti tra le parti;
III) contesta la portata dirimente attribuita alla nota del 26.4.2014 in considerazione: i) sia dei numerosi e convergenti indicatori dell'effettiva natura del negozio intercorso tra le parti -realmente un preliminare di compravendita cui non aveva fatto seguito la stipula del definitivo- e della funzione di acconto e caparra sul prezzo di vendita della datio
di € 170.000,00, espressamente indicata tanto nel bonifico bancario eseguito da Pt_2
in suo favore il 10.3.2011, tanto nella quietanza di pagamento allegata al
[...]
preliminare, recante la dicitura “pagamento per acquisto immobile”; ii) sia del fatto che “alla stessa ha fatto seguito una nota (13 maggio 2014) dei signori Parte_4
, i quali hanno ripotato una serie di circostanze mai confermate dalla
[...]
convenuta in assenza di una risposta di quest'ultima” (pag. dell'atto di appello).
Ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni e delle domande svolte nel primo grado di giudizio, in particolare nella richiesta di restituzione dell'importo di € 73.804,00,
4 oltre che nella condanna delle controparti alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'appello, che per la sua specificità si sottrae al rilievo di inammissibilità sollevato dagli appellati alla stregua della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., non è meritevole di accoglimento.
Le doglianze dell'appellante, che per loro intrinseca connessione possono essere trattate congiuntamente, non immutano invero la conclusione raggiunta dal Tribunale, non inficiata da vizi logici o da travisamento dei dati fattuali rappresentati dalle parti.
Il contratto del quale si indaga l'effettiva natura è quello sottoscritto in data 10.3.2011, con il quale promise in vendita alla sorella e al cognato, i quali versarono “in conto Parte_1
del prezzo e quale caparra confirmatoria … la somma di € 170.000,00”, un proprio immobile,
sito in Cefalù, Via Mazzaforno n. 5, contrada Mazzaforno-Settefrati. Esso solo, dunque, alla condizione che se ne confermi la simulazione oggettiva -e perciò l'inefficacia tra le parti- in quanto dissimulante un mutuo, costituisce la fonte dell'obbligazione assunta dall'appellante.
La puntualizzazione è indispensabile al fine di superare le censure condensate nel primo motivo di appello con il quale addita, invece, la “fonte primaria Parte_1
dell'obbligazione ex art. 1173 c.c. attorno alla quale ruota l'intera causa” nel “contratto di
mutuo con la Banca Valle del Torto sul quale parte avversa ha sostenuto l'esistenza della
simulazione relativa” (pag. 5 dell'impugnazione). Tale seconda convenzione, intercorsa tra i coniugi e l'istituto bancario -che rappresenta lo strumento attraverso il quale Parte_5
5 costoro ottennero la provvista in denaro poi consegnata ad non è il titolo Parte_1
dell'obbligazione restitutoria tra le parti, sibbene unicamente di quella che lega i sovvenuti all'istituto bancario. Nessuna violazione del diritto di difesa è dato dunque predicare, tanto più che il mutuo bancario è neutro rispetto alla qualificazione della datio in denaro tra i coniugi e in termini di acconto-caparra sul prezzo di vendita ovvero Pt_2 Parte_1
di (ulteriore) mutuo, venendo in rilievo, ove si confermi la natura simulata del contratto,
unicamente quale parametro di modulazione dell'obbligazione assunta da . Parte_1
Discende da quanto osservato che la mancata produzione del contratto di mutuo bancario -
alla quale inammissibilmente gli appellati hanno inteso porre rimedio depositando il documento in questo grado di giudizio in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c.- non comporta il venir meno di un tassello indispensabile ai fini dell'accoglimento della domanda avanzata da e , né viola i diritti di difesa di la Parte_2 Parte_3 Parte_1
quale, peraltro, del contenuto di tale diverso e per così dire primigenio contratto di mutuo dimostra, nella nota del 26.4.2014 -della quale meglio si dirà in prosieguo-, di aver avuto piena e dettagliata conoscenza.
Ricondotta dunque l'attenzione sul contratto preliminare di compravendita del 10.3.2011, la sua natura simulata emerge evidente dalla nota del 26.4.2014 nella quale, in risposta a una raccomandata del precedente giorno 8 aprile con cui la sorella e il cognato sollecitavano,
alternativamente, la stipula del definitivo ovvero la risoluzione del preliminare di compravendita con restituzione delle somme versate a titolo di caparra, ella metteva in luce
6 che “il versamento della somma di 170.000 € cui fate riferimento nella Vostra missiva era, in
realtà, un mutuo di € 200.000. Da quest'ultima somma, come da piano di ammortamento
consegnatomi da , mi sono stati consegnati soltanto 170.000€ in quanto Parte_2
dall'originaria somma di € 200.000 sono state detratte le seguenti voci:
° Imposta sostitutiva del 2% voi pari ad € 4.000;
° Spese notarili per mutuo pari ad € 1.900;
° Spese istruzione pratica pari ad € 1.500;
° Spese assicurazione per 20 anni pari ad € 900;
° Spese visure ipocatastali pari ad € 550;
° spese per due perizie pari ad € 900;
° N. 12 rate pari ad € 14.096,94;
° Ulteriore rata di € 1.174,67;
° Anticipazioni varie per un importo di € 5.000 (€ 3.000 + € 2.000).
Le rate di mutuo da me pagate ogni mese mediante bonifici effettuati dal conto corrente di
, infatti, fanno riferimento alla somma complessiva di € 200.000. Anche la Parte_2
richiesta di restituzione della somma di € 170.000 non è corretta perché in tale somma vanno
computate le rate che ti ho pagato a mezzo bonifico e che continuerò a pagare.
Come ben ricorderete, il preliminare di compravendita, è stato da me firmato al fine di
garantirVi nell'eventualità in cui fosse accaduta qualche grave disgrazia. Difatti se si fosse
verificata qualche malaugurata fatalità a me o a mio marito avrei evitato di metterVi in
7 difficoltà trasferendovi la proprietà del bene di cui al contratto preliminare di compravendita.
In realtà, come ben sapete, questo mutuo è stato fatto, con la vostra preziosa collaborazione,
al fine di aiutarmi in una situazione economica piuttosto difficile”
Tale nota:
i) non solo disvela ed enuncia chiaramente la reale intenzione negoziale delle parti e le ragioni -le difficoltà economiche di verosimilmente ostative al Parte_1
ricorso al credito bancario- che ne rappresentano il motivo;
ii) ma istituisce, altresì, una correlazione diretta tra i due contratti di mutuo, quello bancario tra BCC Valle del Torto e i coniugi e quello, derivato, tra Parte_5
costoro e , la quale si è impegnata a restituire al cognato le rate (al Parte_1
netto delle prime 13) che il primo si è addossato in sua vece.
i) Del tutto correttamente, dunque, il Tribunale ha assegnato a tale nota valenza ed effetti di controdichiarazione, rammentando, con il conforto della giurisprudenza di legittimità -alla quale è possibile aggiungere la più recente Cass. civ. sez. II, 7/1/2025, n.239-
, che “in tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di
riconoscimento scritto che non ha carattere negoziale e non si inserisce come elemento
essenziale nel procedimento simulatorio, di talché non solo non deve essere coeva
all'atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi
all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il
riconoscimento della simulazione, purché si tratti della parte contro il cui interesse è redatta,
8 da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con
la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro
cui questa è redatta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6357 del 05/03/2019, Sez. 2, Sentenza n. 14590
del 01/10/2003; Sez. 1, Sentenza n. 4410 del 04/05/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7084 del
09/06/1992)”. “L'accordo simulatorio – che può essere anteriore o contemporaneo al
contratto simulato, ma non posteriore ad esso – va provato (tra le parti) con
la controdichiarazione scritta, che, non essendo espressione della voluntas simulandi, ma
atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idoneo mezzo di prova anche se
sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva
all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta ad probationem
(Cass., 06/06/2022, n. 18049); in altri termini, la cosiddetta controdichiarazione …, non
avendo di per sé carattere dispositivo ovvero negoziale e non facendo parte del procedimento
simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato, e può altresì
provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il
riconoscimento della simulazione (Cass., 05/03/2019, n. 6357)” (Cass. 18/4/2025 n. 10261).
In altri termini, la controdichiarazione, avente natura di atto ricognitivo e non dispositivo in quanto non costituisce, modifica o estingue diritti soggettivi, assolve a finalità puramente probatorie della divergenza tra la volontà realmente perseguita dalle parti e quella manifestata esteriormente. Proprio in quanto elemento distonico rispetto al quadro apparente, la sua rilevanza probatoria supera e assorbe quella di atti e dichiarazioni delle parti che invece siano
9 convergenti rispetto al negozio simulato, quali, nello specifico, la causale -“pagamento per
acquisto immobile”- annotata sul bonifico bancario a mezzo del quale Parte_2
corrispose alla cognata l'importo di € 170.000,00 e la quietanza di pagamento di €
170.000,00 -ancor meno rilevante sotto il profilo probatorio essendo incontestato il versamento dell'importo e controverso unicamente il titolo, in particolare se legittimante o meno un obbligo di restituzione in capo all'accipiens- inserita nel contratto preliminare.
Alcuna rilevanza in senso contrario a quanto confessato dall'appellante assume la nota datata
13 maggio 2014 con la quale gli appellati confermano di non aver voluto “sottoscrivere quel
preliminare, perché mai abbiamo avuto intenzione di acquistare il Tuo immobile;
ed è vero
che, in effetti, io e non abbiamo fatto altro che prestarci, quali meri intestatari fittizi, Pt_2
per consentirti di accedere ad un mutuo, concesso dalla BCC, che non è nostro bensì
esclusivamente Tuo e di Tuo marito”. Ta nota, che nei fatti non contraddice il contenuto della controdichiarazione, è semplicemente priva di effetti giuridici in quanto unilateralmente predisposta dalla parte che dall'emersione del contatto dissimulato ottiene un vantaggio.
La controdichiarazione del 26.4.2014, invece, ha piena efficacia probatoria in quanto proviene dalla parte contro il cui interesse è redatta, ovvero da , la quale trae vantaggio Parte_1
dall'atto simulato (il contratto preliminare di compravendita che la titolerebbe a trattenere le somme versate a titolo di caparra dal cognato e dalla sorella in veste apparente di promittenti acquirenti) e assume, con la controdichiarazione che rivela il negozio dissimulato di mutuo,
obblighi restitutori.
10 ii) La correlazione diretta tra i due mutui, che la nota del 26.4.2014 con chiarezza rivela,
consente, poi, nonostante il mancato tempestivo deposito agli atti del contratto di mutuo bancario, di ricostruire l'entità dell'impegno assunto da , Parte_1
ovvero quello estinguere -sia pure indirettamente, stante la mediazione necessaria del cognato nel conto corrente del quale entrambe le operazioni di mutuo hanno trovato regolazione- l'obbligazione assunta dal cognato e dalla sorella con l'istituto bancario.
Depongono nel senso della convenuta perfetta rispondenza delle due obbligazioni restitutorie:
- la riferita consegna ad del piano di ammortamento che disciplinava la Parte_1
restituzione rateale del mutuo bancario dell'importo originario di € 200.000,00, consegna all'evidenza operata in quanto il documento fungeva da parametro di modulazione dell'obbligo restitutorio derivato dell'appellante;
- l'analitica elencazione delle voci (imposta, spese notarili, spese istruzione pratica, spese assicurative, spesa per visure catastali, spese per perizie estimative) che hanno concorso a ridurre da € 200.000,00 a € 170.000,00 l'importo del finanziamento erogato da Parte_2
e all'odierna appellante;
Parte_3
- la piena conoscenza dell'importo complessivo delle prime 12 rate (€ 14.096,94) e dell'ulteriore rata di € 1.174,67 corrisposte direttamente dai mutuatari all'istituto erogatore
(per tale ragione anch'esse detratte dall'importo che era chiamata a Parte_1
restituire ai propri congiunti);
11 - la decorrenza dell'obbligazione restitutoria di da aprile 2012 -ella stessa Parte_1
assume in più punti dell'atto di appello di aver corrisposto importi mensili da aprile 2012 ad agosto 2017- esattamente 13 mesi dopo la stipula del contratto bancario, essendo, come detto,
l'onere del pagamento delle prime 12 rate + 1 rata assunto in via diretta dai mutuatari;
- la sostanziale corrispondenza, in termini di cadenza temporale e importo, dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento rateale da parte di e dell'intervento restitutorio Parte_2
da parte di , palesata dall'esame dell'estratto conto relativo al conto corrente Parte_1
di corrispondenza n. 03/01/73446 dal primo intrattenuto presso BCC Valle del Torto relativo al periodo luglio 2017-giugno 2018. Emergono da tale documentazione contabile -non contestata dall'appellante che, anzi, l'ha menzionata a supporto delle proprie allegazioni difensive- sia l'addebito mensile delle rate (gravate da interessi, quando corrisposte in ritardo rispetto alla scadenza fissata nel giorno 22 di ogni mese) del mutuo bancario n. 03/24/00016
con indicazione analitica del numero progressivo (da 76 a 87) e della composizione, per sorte e interessi, della rata pagata, nonché del debito residuo in linea capitale, sia di tre versamenti eseguiti da sul conto del cognato, accompagnati dalla imputazione di Parte_1
pagamento così espressa “Pagamento rata mutuo giugno 2017; pagamento rata mutuo
scadenza luglio 2017; pagamento rata mutuo agosto 2017”.
L'insieme di tali elementi cancella le incertezze -peraltro palesate dall'appellante in termini puramente dubitativi (“si potrebbe supporre che il contratto di mutuo in questione non
corrisponda al contratto di mutuo di cui si discute nella lettera ritenuta dal Primo Giudice
12 confessione. Ed ancora, potrebbe essere stato rinegoziato, sostituito o potrebbe non trattarsi
dello stesso contratto dal momento che dall'estratto conto offerto in atti da controparte è
evidente una sproporzione tra la rata di mutuo pagata dalla sig.ra (€ Parte_1
1.100,00) e la rata di mutuo pagata dal sig. (€ 1.058,61)”) e solo con Parte_2
l'impugnazione- riguardo alla stretta inerenza tra i due negozi e alla pedissequa modulazione del secondo sul primo, mentre la lieve differenza tra quanto corrisposto da alla Parte_2
banca e quanto a questi restituito da non solo può trovare giustificazione Parte_1
nel ritardo con il quale tale restituzione avveniva, ma è stata correttamente considerata dal
Tribunale nel computo del debito residuo di Debito che, in quanto Parte_1
comprensivo -almeno sino alla disposta risoluzione per inadempimento del dissimulato contratto di mutuo- degli interessi corrispettivi convenuti tra i coniugi e Parte_5
l'istituto bancario, non corrisponde alla sola sorte capitale. Non è dunque vero che il primo
Giudice abbia omesso di valorizzare, ai fini probatori indicati dall'art. 115 c.p.c., la mancata contestazione a opera degli attori (oggi appellati) dell'affermazione di di Parte_1
aver corrisposto importi mensili da aprile 2012 ad agosto 2017 per complessivi € 73.804,00,
giacché non solo non è dato sottrarre puramente tale importo da quello di € 170.000,00,
ottenendosi altrimenti l'effetto di esonerare la mutuataria dall'obbligo di pagamento degli interessi corrispettivi in favore del cognato e della sorella che, invece, erano onerati al relativo pagamento verso la banca, ma non può neppure non considerarsi che il conteggio di quanto dovuto da all'esito della risoluzione del contratto è stato condotto dal Parte_1
13 Tribunale muovendo dalla sorte in linea capitale residua rispetto all'ultimo pagamento documentato eseguito da (giugno 2018), ad essa aggiungendo le sole rate non Parte_2
restituite dal , al netto tuttavia dell'importo di € 1.100,00 da costei per tre Parte_1
volte corrisposto a luglio e agosto 2017, così come emerge dall'estratto conto bancario.
Conclusivamente, dunque, la statuizione di primo grado deve essere confermata anche nel capo concernete le spese di lite e parimenti, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, in €
9.800,00, di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed €
5.000,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 9.9.2020 a Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2233 del 14 Parte_3 Parte_2
luglio 2020;
condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in €
9.800,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
14 Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 29 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1175 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Gaetana Li Vigni per procura in calce all'atto di appello.
Appellante
(c.f. , (c.f. Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
), rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Valguarnera e Ginevra C.F._3
Valguarnera per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
Appellati Conclusioni dell'appellante:
accogliere il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 2233 del 2020
emessa dal Tribunale ordinario di Palermo, pubblicata in data 14/07/2020 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“- nel merito in via principale, accertare l'insussistenza dei diritti vantati dagli attori e, per
l'effetto, rigettare ogni domanda proposta in fatto ed in diritto per i motivi esposti;
- nel merito in via subordinata, per le ragioni esposte, accertare e dichiarare valido ed
efficace il contratto preliminare stipulato tra le parti e, per l'effetto, condannare gli
odierni attori alla restituzione delle somme versate in loro favore per un totale di €
73.804,00”
con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni degli appellati:
dichiarare l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2233/2020 del Parte_1
Tribunale di Palermo inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ed in subordine per violazione dell'art. 342 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis;
nel merito, rigettare l'appello perché destituito di fondamento in fatto ed in diritto;
condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA, da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2233 Parte_1
del 14.7.2020 che, in parziale accoglimento delle domande proposte dalla sorella Pt_3
e dal cognato ha accertato che il contratto preliminare di
[...] Parte_2
compravendita immobiliare tra di essi intercorso il 10.3.2011, avente a oggetto l'immobile sito in Cefalù, via Mazzaforno n. 5, Contrada Mazzaforno Settefrati in relazione al quale i promittenti acquirenti avevano versato alla promittente venditrice, a titolo di acconto e caparra sul maggior prezzo di € 250.000,00, l'importo di € 170.000,00, dissimulava un contratto di mutuo e, riscontrato il protratto, e perciò grave, inadempimento della mutuataria all'obbligo di restituzione rateale delle somme ricevute, ha dichiarato risolto il contratto e l'ha condannata al pagamento del saldo residuo di € 151.978,67, oltre interessi ex art. 1284 comma IV c.c. a far data dalla proposizione della domanda e, ancora, alla refusione delle spese processuali.
Articolati tre motivi di impugnazione, l'appellante:
I) denunzia il mancato assolvimento all'onere della dimostrazione della fonte primaria dell'obbligazione “attorno alla quale ruota l'intera causa, ossia il contratto di mutuo”
stipulato dalla sorella e dal cognato con BCC Valle del Torto, non prodotto agli atti di causa. Segnala che una simile carenza, lesiva del proprio diritto di contraddire e difendersi in quanto preclusiva della possibilità di individuare con certezza le circostanze poste a fondamento della domanda, depriverebbe di efficacia probatoria la nota a sua firma del 26.4.2014, alla quale il Tribunale aveva assegnato il ruolo e il significato di controdichiarazione, potendo supporsi “che il contratto di mutuo in
3 questione non corrisponda al contratto di mutuo di cui si discute nella lettera ritenuta
dal Primo Giudice confessione stragiudiziale” (pag. 5 dell'atto di appello),
II) lamenta che, in violazione dell'art. 115 c.p.c., il Tribunale aveva omesso di considerare come fatto comprovato, in quanto non contestato dagli attori, l'avvenuta restituzione tra aprile 2012 e agosto 2017 di una parte -€ 73.804,00- della caparra versata dai promittenti acquirenti, restituzione motivata esclusivamente dai rapporti affettivi intercorrenti tra le parti;
III) contesta la portata dirimente attribuita alla nota del 26.4.2014 in considerazione: i) sia dei numerosi e convergenti indicatori dell'effettiva natura del negozio intercorso tra le parti -realmente un preliminare di compravendita cui non aveva fatto seguito la stipula del definitivo- e della funzione di acconto e caparra sul prezzo di vendita della datio
di € 170.000,00, espressamente indicata tanto nel bonifico bancario eseguito da Pt_2
in suo favore il 10.3.2011, tanto nella quietanza di pagamento allegata al
[...]
preliminare, recante la dicitura “pagamento per acquisto immobile”; ii) sia del fatto che “alla stessa ha fatto seguito una nota (13 maggio 2014) dei signori Parte_4
, i quali hanno ripotato una serie di circostanze mai confermate dalla
[...]
convenuta in assenza di una risposta di quest'ultima” (pag. dell'atto di appello).
Ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni e delle domande svolte nel primo grado di giudizio, in particolare nella richiesta di restituzione dell'importo di € 73.804,00,
4 oltre che nella condanna delle controparti alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
L'appello, che per la sua specificità si sottrae al rilievo di inammissibilità sollevato dagli appellati alla stregua della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., non è meritevole di accoglimento.
Le doglianze dell'appellante, che per loro intrinseca connessione possono essere trattate congiuntamente, non immutano invero la conclusione raggiunta dal Tribunale, non inficiata da vizi logici o da travisamento dei dati fattuali rappresentati dalle parti.
Il contratto del quale si indaga l'effettiva natura è quello sottoscritto in data 10.3.2011, con il quale promise in vendita alla sorella e al cognato, i quali versarono “in conto Parte_1
del prezzo e quale caparra confirmatoria … la somma di € 170.000,00”, un proprio immobile,
sito in Cefalù, Via Mazzaforno n. 5, contrada Mazzaforno-Settefrati. Esso solo, dunque, alla condizione che se ne confermi la simulazione oggettiva -e perciò l'inefficacia tra le parti- in quanto dissimulante un mutuo, costituisce la fonte dell'obbligazione assunta dall'appellante.
La puntualizzazione è indispensabile al fine di superare le censure condensate nel primo motivo di appello con il quale addita, invece, la “fonte primaria Parte_1
dell'obbligazione ex art. 1173 c.c. attorno alla quale ruota l'intera causa” nel “contratto di
mutuo con la Banca Valle del Torto sul quale parte avversa ha sostenuto l'esistenza della
simulazione relativa” (pag. 5 dell'impugnazione). Tale seconda convenzione, intercorsa tra i coniugi e l'istituto bancario -che rappresenta lo strumento attraverso il quale Parte_5
5 costoro ottennero la provvista in denaro poi consegnata ad non è il titolo Parte_1
dell'obbligazione restitutoria tra le parti, sibbene unicamente di quella che lega i sovvenuti all'istituto bancario. Nessuna violazione del diritto di difesa è dato dunque predicare, tanto più che il mutuo bancario è neutro rispetto alla qualificazione della datio in denaro tra i coniugi e in termini di acconto-caparra sul prezzo di vendita ovvero Pt_2 Parte_1
di (ulteriore) mutuo, venendo in rilievo, ove si confermi la natura simulata del contratto,
unicamente quale parametro di modulazione dell'obbligazione assunta da . Parte_1
Discende da quanto osservato che la mancata produzione del contratto di mutuo bancario -
alla quale inammissibilmente gli appellati hanno inteso porre rimedio depositando il documento in questo grado di giudizio in violazione del disposto dell'art. 345 c.p.c.- non comporta il venir meno di un tassello indispensabile ai fini dell'accoglimento della domanda avanzata da e , né viola i diritti di difesa di la Parte_2 Parte_3 Parte_1
quale, peraltro, del contenuto di tale diverso e per così dire primigenio contratto di mutuo dimostra, nella nota del 26.4.2014 -della quale meglio si dirà in prosieguo-, di aver avuto piena e dettagliata conoscenza.
Ricondotta dunque l'attenzione sul contratto preliminare di compravendita del 10.3.2011, la sua natura simulata emerge evidente dalla nota del 26.4.2014 nella quale, in risposta a una raccomandata del precedente giorno 8 aprile con cui la sorella e il cognato sollecitavano,
alternativamente, la stipula del definitivo ovvero la risoluzione del preliminare di compravendita con restituzione delle somme versate a titolo di caparra, ella metteva in luce
6 che “il versamento della somma di 170.000 € cui fate riferimento nella Vostra missiva era, in
realtà, un mutuo di € 200.000. Da quest'ultima somma, come da piano di ammortamento
consegnatomi da , mi sono stati consegnati soltanto 170.000€ in quanto Parte_2
dall'originaria somma di € 200.000 sono state detratte le seguenti voci:
° Imposta sostitutiva del 2% voi pari ad € 4.000;
° Spese notarili per mutuo pari ad € 1.900;
° Spese istruzione pratica pari ad € 1.500;
° Spese assicurazione per 20 anni pari ad € 900;
° Spese visure ipocatastali pari ad € 550;
° spese per due perizie pari ad € 900;
° N. 12 rate pari ad € 14.096,94;
° Ulteriore rata di € 1.174,67;
° Anticipazioni varie per un importo di € 5.000 (€ 3.000 + € 2.000).
Le rate di mutuo da me pagate ogni mese mediante bonifici effettuati dal conto corrente di
, infatti, fanno riferimento alla somma complessiva di € 200.000. Anche la Parte_2
richiesta di restituzione della somma di € 170.000 non è corretta perché in tale somma vanno
computate le rate che ti ho pagato a mezzo bonifico e che continuerò a pagare.
Come ben ricorderete, il preliminare di compravendita, è stato da me firmato al fine di
garantirVi nell'eventualità in cui fosse accaduta qualche grave disgrazia. Difatti se si fosse
verificata qualche malaugurata fatalità a me o a mio marito avrei evitato di metterVi in
7 difficoltà trasferendovi la proprietà del bene di cui al contratto preliminare di compravendita.
In realtà, come ben sapete, questo mutuo è stato fatto, con la vostra preziosa collaborazione,
al fine di aiutarmi in una situazione economica piuttosto difficile”
Tale nota:
i) non solo disvela ed enuncia chiaramente la reale intenzione negoziale delle parti e le ragioni -le difficoltà economiche di verosimilmente ostative al Parte_1
ricorso al credito bancario- che ne rappresentano il motivo;
ii) ma istituisce, altresì, una correlazione diretta tra i due contratti di mutuo, quello bancario tra BCC Valle del Torto e i coniugi e quello, derivato, tra Parte_5
costoro e , la quale si è impegnata a restituire al cognato le rate (al Parte_1
netto delle prime 13) che il primo si è addossato in sua vece.
i) Del tutto correttamente, dunque, il Tribunale ha assegnato a tale nota valenza ed effetti di controdichiarazione, rammentando, con il conforto della giurisprudenza di legittimità -alla quale è possibile aggiungere la più recente Cass. civ. sez. II, 7/1/2025, n.239-
, che “in tema di simulazione, la controdichiarazione costituisce atto di accertamento o di
riconoscimento scritto che non ha carattere negoziale e non si inserisce come elemento
essenziale nel procedimento simulatorio, di talché non solo non deve essere coeva
all'atto simulato, ma non deve neppure necessariamente provenire da tutti i partecipi
all'accordo simulatorio, potendo provenire anche dalla sola parte che voglia manifestare il
riconoscimento della simulazione, purché si tratti della parte contro il cui interesse è redatta,
8 da quella parte, cioè, che trae vantaggio dall'atto simulato mentre assume, con
la controdichiarazione, obblighi diversi e maggiori di quelli che le derivano dall'atto contro
cui questa è redatta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6357 del 05/03/2019, Sez. 2, Sentenza n. 14590
del 01/10/2003; Sez. 1, Sentenza n. 4410 del 04/05/1998; Sez. 2, Sentenza n. 7084 del
09/06/1992)”. “L'accordo simulatorio – che può essere anteriore o contemporaneo al
contratto simulato, ma non posteriore ad esso – va provato (tra le parti) con
la controdichiarazione scritta, che, non essendo espressione della voluntas simulandi, ma
atto ricognitivo della volontà manifestata in precedenza, è idoneo mezzo di prova anche se
sottoscritta solo dalla parte contro cui sia prodotta in giudizio e anche se successiva
all'accordo simulatorio, essendo soggetta solo alle regole della forma scritta ad probationem
(Cass., 06/06/2022, n. 18049); in altri termini, la cosiddetta controdichiarazione …, non
avendo di per sé carattere dispositivo ovvero negoziale e non facendo parte del procedimento
simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato, e può altresì
provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il
riconoscimento della simulazione (Cass., 05/03/2019, n. 6357)” (Cass. 18/4/2025 n. 10261).
In altri termini, la controdichiarazione, avente natura di atto ricognitivo e non dispositivo in quanto non costituisce, modifica o estingue diritti soggettivi, assolve a finalità puramente probatorie della divergenza tra la volontà realmente perseguita dalle parti e quella manifestata esteriormente. Proprio in quanto elemento distonico rispetto al quadro apparente, la sua rilevanza probatoria supera e assorbe quella di atti e dichiarazioni delle parti che invece siano
9 convergenti rispetto al negozio simulato, quali, nello specifico, la causale -“pagamento per
acquisto immobile”- annotata sul bonifico bancario a mezzo del quale Parte_2
corrispose alla cognata l'importo di € 170.000,00 e la quietanza di pagamento di €
170.000,00 -ancor meno rilevante sotto il profilo probatorio essendo incontestato il versamento dell'importo e controverso unicamente il titolo, in particolare se legittimante o meno un obbligo di restituzione in capo all'accipiens- inserita nel contratto preliminare.
Alcuna rilevanza in senso contrario a quanto confessato dall'appellante assume la nota datata
13 maggio 2014 con la quale gli appellati confermano di non aver voluto “sottoscrivere quel
preliminare, perché mai abbiamo avuto intenzione di acquistare il Tuo immobile;
ed è vero
che, in effetti, io e non abbiamo fatto altro che prestarci, quali meri intestatari fittizi, Pt_2
per consentirti di accedere ad un mutuo, concesso dalla BCC, che non è nostro bensì
esclusivamente Tuo e di Tuo marito”. Ta nota, che nei fatti non contraddice il contenuto della controdichiarazione, è semplicemente priva di effetti giuridici in quanto unilateralmente predisposta dalla parte che dall'emersione del contatto dissimulato ottiene un vantaggio.
La controdichiarazione del 26.4.2014, invece, ha piena efficacia probatoria in quanto proviene dalla parte contro il cui interesse è redatta, ovvero da , la quale trae vantaggio Parte_1
dall'atto simulato (il contratto preliminare di compravendita che la titolerebbe a trattenere le somme versate a titolo di caparra dal cognato e dalla sorella in veste apparente di promittenti acquirenti) e assume, con la controdichiarazione che rivela il negozio dissimulato di mutuo,
obblighi restitutori.
10 ii) La correlazione diretta tra i due mutui, che la nota del 26.4.2014 con chiarezza rivela,
consente, poi, nonostante il mancato tempestivo deposito agli atti del contratto di mutuo bancario, di ricostruire l'entità dell'impegno assunto da , Parte_1
ovvero quello estinguere -sia pure indirettamente, stante la mediazione necessaria del cognato nel conto corrente del quale entrambe le operazioni di mutuo hanno trovato regolazione- l'obbligazione assunta dal cognato e dalla sorella con l'istituto bancario.
Depongono nel senso della convenuta perfetta rispondenza delle due obbligazioni restitutorie:
- la riferita consegna ad del piano di ammortamento che disciplinava la Parte_1
restituzione rateale del mutuo bancario dell'importo originario di € 200.000,00, consegna all'evidenza operata in quanto il documento fungeva da parametro di modulazione dell'obbligo restitutorio derivato dell'appellante;
- l'analitica elencazione delle voci (imposta, spese notarili, spese istruzione pratica, spese assicurative, spesa per visure catastali, spese per perizie estimative) che hanno concorso a ridurre da € 200.000,00 a € 170.000,00 l'importo del finanziamento erogato da Parte_2
e all'odierna appellante;
Parte_3
- la piena conoscenza dell'importo complessivo delle prime 12 rate (€ 14.096,94) e dell'ulteriore rata di € 1.174,67 corrisposte direttamente dai mutuatari all'istituto erogatore
(per tale ragione anch'esse detratte dall'importo che era chiamata a Parte_1
restituire ai propri congiunti);
11 - la decorrenza dell'obbligazione restitutoria di da aprile 2012 -ella stessa Parte_1
assume in più punti dell'atto di appello di aver corrisposto importi mensili da aprile 2012 ad agosto 2017- esattamente 13 mesi dopo la stipula del contratto bancario, essendo, come detto,
l'onere del pagamento delle prime 12 rate + 1 rata assunto in via diretta dai mutuatari;
- la sostanziale corrispondenza, in termini di cadenza temporale e importo, dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento rateale da parte di e dell'intervento restitutorio Parte_2
da parte di , palesata dall'esame dell'estratto conto relativo al conto corrente Parte_1
di corrispondenza n. 03/01/73446 dal primo intrattenuto presso BCC Valle del Torto relativo al periodo luglio 2017-giugno 2018. Emergono da tale documentazione contabile -non contestata dall'appellante che, anzi, l'ha menzionata a supporto delle proprie allegazioni difensive- sia l'addebito mensile delle rate (gravate da interessi, quando corrisposte in ritardo rispetto alla scadenza fissata nel giorno 22 di ogni mese) del mutuo bancario n. 03/24/00016
con indicazione analitica del numero progressivo (da 76 a 87) e della composizione, per sorte e interessi, della rata pagata, nonché del debito residuo in linea capitale, sia di tre versamenti eseguiti da sul conto del cognato, accompagnati dalla imputazione di Parte_1
pagamento così espressa “Pagamento rata mutuo giugno 2017; pagamento rata mutuo
scadenza luglio 2017; pagamento rata mutuo agosto 2017”.
L'insieme di tali elementi cancella le incertezze -peraltro palesate dall'appellante in termini puramente dubitativi (“si potrebbe supporre che il contratto di mutuo in questione non
corrisponda al contratto di mutuo di cui si discute nella lettera ritenuta dal Primo Giudice
12 confessione. Ed ancora, potrebbe essere stato rinegoziato, sostituito o potrebbe non trattarsi
dello stesso contratto dal momento che dall'estratto conto offerto in atti da controparte è
evidente una sproporzione tra la rata di mutuo pagata dalla sig.ra (€ Parte_1
1.100,00) e la rata di mutuo pagata dal sig. (€ 1.058,61)”) e solo con Parte_2
l'impugnazione- riguardo alla stretta inerenza tra i due negozi e alla pedissequa modulazione del secondo sul primo, mentre la lieve differenza tra quanto corrisposto da alla Parte_2
banca e quanto a questi restituito da non solo può trovare giustificazione Parte_1
nel ritardo con il quale tale restituzione avveniva, ma è stata correttamente considerata dal
Tribunale nel computo del debito residuo di Debito che, in quanto Parte_1
comprensivo -almeno sino alla disposta risoluzione per inadempimento del dissimulato contratto di mutuo- degli interessi corrispettivi convenuti tra i coniugi e Parte_5
l'istituto bancario, non corrisponde alla sola sorte capitale. Non è dunque vero che il primo
Giudice abbia omesso di valorizzare, ai fini probatori indicati dall'art. 115 c.p.c., la mancata contestazione a opera degli attori (oggi appellati) dell'affermazione di di Parte_1
aver corrisposto importi mensili da aprile 2012 ad agosto 2017 per complessivi € 73.804,00,
giacché non solo non è dato sottrarre puramente tale importo da quello di € 170.000,00,
ottenendosi altrimenti l'effetto di esonerare la mutuataria dall'obbligo di pagamento degli interessi corrispettivi in favore del cognato e della sorella che, invece, erano onerati al relativo pagamento verso la banca, ma non può neppure non considerarsi che il conteggio di quanto dovuto da all'esito della risoluzione del contratto è stato condotto dal Parte_1
13 Tribunale muovendo dalla sorte in linea capitale residua rispetto all'ultimo pagamento documentato eseguito da (giugno 2018), ad essa aggiungendo le sole rate non Parte_2
restituite dal , al netto tuttavia dell'importo di € 1.100,00 da costei per tre Parte_1
volte corrisposto a luglio e agosto 2017, così come emerge dall'estratto conto bancario.
Conclusivamente, dunque, la statuizione di primo grado deve essere confermata anche nel capo concernete le spese di lite e parimenti, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in misura prossima ai parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, in €
9.800,00, di cui € 2.900,00 per la fase di studio, € 1.900,00 per la fase introduttiva ed €
5.000,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m.
n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando;
rigetta l'appello proposto da con atto di citazione notificato il 9.9.2020 a Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2233 del 14 Parte_3 Parte_2
luglio 2020;
condanna l'appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in €
9.800,00, così come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
14 Si dà atto della sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.5.2002 n. 115 per richiedere all'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 29 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
15