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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/07/2025, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1806/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al n. R.g. 1806/2025
TRA
, (c.f.: ), elettivamente domiciliata, ai fini del Parte_1 C.F._1 presente atto, in Ancona alla Via Palestro, n.7, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Augello (c.f.:
, che la rappresenta ed assiste C.F._2 ricorrente
CONTRO
, (c.f.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_3 resistente - contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.7.2025 la ricorrente personalmente comparsa ha concluso riportandosi al ricorso con le precisazioni espresse a verbale. Il Pubblico Ministero ha concluso con “parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 11.4.2025 la ricorrente, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponeva: che, in data 26.1.1991, aveva contratto in Apricena (FG) matrimonio concordatario con il sig. (Atto n. 4 Parte II Serie A - anno 1991); che Controparte_1 dall'unione coniugale erano nate tre figlie: (nata nel 1991), (nata nel 1995) e Per_1 Per_2 Per_3
(nata nel 2000), tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che nel 2020 il resistente
[...] aveva abbandonato la casa coniugale, rendendosi irreperibile;
che con sentenza n.753/2022 pubblicata in data 15.3.2022, il Tribunale di Foggia pronunciava la separazione personale dei coniugi;
che la ricorrente convive con la figlia la quale provvede alle esigenze della famiglia;
che il Persona_3 resistente versa in condizioni economiche precarie;
che la casa coniugale è di proprietà esclusiva della ricorrente, avendola ereditata da una zia;
che i coniugi hanno interrotto da tempo ogni contatto tra loro;
che sono ormai decorsi i termini di legge per ottenere la pronuncia del divorzio.
Chiedeva, pertanto, che fosse pronunciata la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, con assegnazione, in via definitiva, della casa coniugale alla ricorrente.
All'udienza del 09.7.2025 dinanzi al Presidente compariva personalmente la ricorrente, la quale, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., rassegnava le proprie conclusioni riportandosi al ricorso, manifestando all'uopo la volontà di rinunciare alla domanda di assegnazione della casa coniugale, già di sua esclusiva proprietà, in effetti rinunciata.
Il Presidente, verificata la regolarità della notifica del ricorso nei confronti del resistente non costituito, ne dichiarava la contumacia. In seguito, riservava la causa in decisione al Collegio, senza termini, mandando al Pubblico Ministero per il parere di competenza.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da va Parte_1 accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
In data 15.3.2022 è stata pubblicata la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia che pronunciava la separazione personale tra essi coniugi, ed in conformità, al disposto di cui all'art. 3, della legge 1 dic.
1970, n. 898 - come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e dall'art. 1 della legge n.
55/2015 - e all'art. 8, co. 13°, della legge n. 74/87, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è stata proposta dopo essere decorso il termine di un anno di ininterrotta separazione a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale, per il tentativo di conciliazione rimasto infruttuoso, nella menzionata procedura di separazione contenziosa, anche a causa della mancata comparizione del sig. . Controparte_1
Ricorre pure l'altra condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo concreta l'impossibilità di ricostituire la comunione - spirituale e materiale - tra i coniugi (art. 2 della legge n. pagina 2 di 3 898/1970), come si desume dallo stesso comportamento delle parti e dalla mancata costituzione in giudizio del resistente.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto.
La ricorrente all'udienza del 09.7.2025 ha rinunciato personalmente alla domanda di assegnazione della casa coniugale inizialmente formulata (cfr. verbale di udienza del 09.7.2025).
Pertanto, tale domanda si intende abbandonata e nulla va disposto al riguardo.
Inoltre, nessuna statuizione di carattere economico deve essere adottata, essendo le tre figlie delle parti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e in difetto di apposita domanda.
Trattandosi di domanda in tema di status ed in considerazione della contumacia del resistente, non ricorrono gli estremi di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., onde nulla va disposto riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI FOGGIA - PRIMA SEZIONE CIVILE pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
, di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato, sentito il P.M., così
[...] provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 26.1.1991 in Apricena
(FG) tra il sig. e la sig.ra atto trascritto nel Controparte_1 Parte_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Apricena al n. 4 Parte
II Serie A - anno 1991;
2) Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3) Dichiara rinunciata la domanda di assegnazione della casa coniugale;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 14.7.2025
IL PRESIDENTE estensore
(Dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritta al n. R.g. 1806/2025
TRA
, (c.f.: ), elettivamente domiciliata, ai fini del Parte_1 C.F._1 presente atto, in Ancona alla Via Palestro, n.7, presso e nello studio dell'Avv. Carmela Augello (c.f.:
, che la rappresenta ed assiste C.F._2 ricorrente
CONTRO
, (c.f.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_3 resistente - contumace
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Foggia.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.7.2025 la ricorrente personalmente comparsa ha concluso riportandosi al ricorso con le precisazioni espresse a verbale. Il Pubblico Ministero ha concluso con “parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato in data 11.4.2025 la ricorrente, chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, esponeva: che, in data 26.1.1991, aveva contratto in Apricena (FG) matrimonio concordatario con il sig. (Atto n. 4 Parte II Serie A - anno 1991); che Controparte_1 dall'unione coniugale erano nate tre figlie: (nata nel 1991), (nata nel 1995) e Per_1 Per_2 Per_3
(nata nel 2000), tutte maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che nel 2020 il resistente
[...] aveva abbandonato la casa coniugale, rendendosi irreperibile;
che con sentenza n.753/2022 pubblicata in data 15.3.2022, il Tribunale di Foggia pronunciava la separazione personale dei coniugi;
che la ricorrente convive con la figlia la quale provvede alle esigenze della famiglia;
che il Persona_3 resistente versa in condizioni economiche precarie;
che la casa coniugale è di proprietà esclusiva della ricorrente, avendola ereditata da una zia;
che i coniugi hanno interrotto da tempo ogni contatto tra loro;
che sono ormai decorsi i termini di legge per ottenere la pronuncia del divorzio.
Chiedeva, pertanto, che fosse pronunciata la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, con assegnazione, in via definitiva, della casa coniugale alla ricorrente.
All'udienza del 09.7.2025 dinanzi al Presidente compariva personalmente la ricorrente, la quale, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., rassegnava le proprie conclusioni riportandosi al ricorso, manifestando all'uopo la volontà di rinunciare alla domanda di assegnazione della casa coniugale, già di sua esclusiva proprietà, in effetti rinunciata.
Il Presidente, verificata la regolarità della notifica del ricorso nei confronti del resistente non costituito, ne dichiarava la contumacia. In seguito, riservava la causa in decisione al Collegio, senza termini, mandando al Pubblico Ministero per il parere di competenza.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata da va Parte_1 accolta, ricorrendone i presupposti di legge.
In data 15.3.2022 è stata pubblicata la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia che pronunciava la separazione personale tra essi coniugi, ed in conformità, al disposto di cui all'art. 3, della legge 1 dic.
1970, n. 898 - come sostituito dall'art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 e dall'art. 1 della legge n.
55/2015 - e all'art. 8, co. 13°, della legge n. 74/87, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti è stata proposta dopo essere decorso il termine di un anno di ininterrotta separazione a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale, per il tentativo di conciliazione rimasto infruttuoso, nella menzionata procedura di separazione contenziosa, anche a causa della mancata comparizione del sig. . Controparte_1
Ricorre pure l'altra condizione di legge ai fini dell'invocata pronunzia di divorzio, essendo concreta l'impossibilità di ricostituire la comunione - spirituale e materiale - tra i coniugi (art. 2 della legge n. pagina 2 di 3 898/1970), come si desume dallo stesso comportamento delle parti e dalla mancata costituzione in giudizio del resistente.
Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, divenuto ormai soltanto un mero vincolo formale, privo di qualsiasi contenuto.
La ricorrente all'udienza del 09.7.2025 ha rinunciato personalmente alla domanda di assegnazione della casa coniugale inizialmente formulata (cfr. verbale di udienza del 09.7.2025).
Pertanto, tale domanda si intende abbandonata e nulla va disposto al riguardo.
Inoltre, nessuna statuizione di carattere economico deve essere adottata, essendo le tre figlie delle parti maggiorenni ed economicamente autosufficienti e in difetto di apposita domanda.
Trattandosi di domanda in tema di status ed in considerazione della contumacia del resistente, non ricorrono gli estremi di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., onde nulla va disposto riguardo alle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI FOGGIA - PRIMA SEZIONE CIVILE pronunziando sulla domanda proposta dalla sig.ra nei confronti del sig. Parte_1 CP_1
, di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi celebrato, sentito il P.M., così
[...] provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 26.1.1991 in Apricena
(FG) tra il sig. e la sig.ra atto trascritto nel Controparte_1 Parte_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Apricena al n. 4 Parte
II Serie A - anno 1991;
2) Ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
3) Dichiara rinunciata la domanda di assegnazione della casa coniugale;
4) Nulla sulle spese.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del giorno 14.7.2025
IL PRESIDENTE estensore
(Dott. Antonio Buccaro)
pagina 3 di 3