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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/11/2025, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. DR Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 12206/2021 R.G.
tra
nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Chiffi come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
ricorrente
e nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Leonardo Branca come da Controparte_1 procura allegata alla memoria di costituzione
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2021, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della , con qualifica e mansioni di commesso di Controparte_2 vendita nel reparto macelleria del supermercato denominato “Da Domenico” sito in Miggiano (LE); di essere stato assunto con contratto di lavoro part time a tempo indeterminato che prevedeva 20 ore settimanali dal 17.02.2021 all'1.08.2021; di aver lavorato continuativamente dal 2.02.2021 all'1.08.2021, data nella quale aveva rassegnato le proprie dimissioni;
di aver osservato un orario di lavoro pari a 7 ore e mezza giornaliere, nonostante il contratto prevedesse 20 ore settimanali, e di aver lavorato tutti i giorni della settimana, festività comprese (ad eccezione di Pasqua e Pasquetta), dal lunedì al venerdì continuativamente dalle ore 6:00 alle ore 13:30; di aver altresì lavorato il sabato per 13 ore e mezza giornaliere continuativamente dalle ore 6:00 alle ore 20:00, con mezz'ora di pausa dalle 13:30 alle 14:00; di non aver lavorato le domeniche, ad eccezione di quelle dei mesi di giugno e luglio 2021, nelle quali aveva lavorato per 7 ore e mezza giornaliere continuativamente dalle ore 6:00 alle ore 13:30; di aver dunque prestato attività lavorativa per un totale di 51 ore settimanali da febbraio a maggio 2021 e 58,5 ore settimanali nel periodo giugno-luglio 2021; di non aver più lavorato dal 14.07.2021 fino al termine del rapporto causa malattia. Il ricorrente deduceva poi di aver percepito per il lavoro prestato un totale di € 3.624,98 netti, pari a € 3.623,27 lordi e che
1 la retribuzione percepita non fosse in primis proporzionata alle ore di lavoro effettivamente espletate e, ad ogni modo, non corrispondente a quanto previsto dal C.C.N.L. applicabile.
Sulla scorta di tanto, chiedeva condannarsi parte convenuta al pagamento della somma di €
13.143,53 come quantificata nel conteggio allegato al ricorso, aumentata di accessori nella misura di legge e con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contradditorio, parte convenuta eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo e nel merito contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Espletati la prova testimoniale e gli interrogatori formali, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il Tribunale che il ricorso introduttivo del giudizio sia strutturato in maniera idonea a superare il vaglio preliminare circa la sua conformità ai parametri di cui all'art. 414 c.p.c. e che pertanto non possa essere dichiarato nullo in ragione della indeterminatezza dell'oggetto della domanda e della insufficiente esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della stessa.
Così ricostruita la vicenda, il ricorso è parzialmente fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
La controversia ha ad oggetto l'orario di lavoro del ricorrente, in quanto è necessario accertare se lo stesso abbia lavorato part time, come previsto dal contratto e riconosciuto dal datore di lavoro nelle buste paga, oppure full time, come affermato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e se il ricorrente stesso abbia altresì prestato lavoro straordinario. Il ricorrente sostiene di aver lavorato per un totale di 51 ore settimanali da febbraio a maggio 2021 e 58,5 ore settimanali nel periodo giugno-luglio 2021.
L'ulteriore questione riguarda la decorrenza del rapporto di lavoro poiché, sebbene formalmente assunto in data 17.02.2021, il afferma di aver iniziato a lavorare in data 2.2.2021. Pt_1
Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla corretta decorrenza del rapporto di lavoro.
Nella vicenda che ci occupa, il ricorrente sostiene di aver iniziato a lavorare in data 2.2.2021, mentre il contratto e le buste paga in atti documentano l'esistenza del rapporto di lavoro dal 17.02.2021 al
1.08.2021.
Sul punto, i due testi di parte resistente e hanno dichiarato: la prima “il Tes_1 Tes_2 ricorrente ha lavorato nel supermercato del resistente da febbraio 2021”, il secondo “il ricorrente ha lavorato da febbraio 2021”. Anche il datore di lavoro, in sede di interrogatorio formale, ha riferito che il ricorrente avesse iniziato a lavorare nel suo supermercato “nel febbraio 2021”.
Venendo all'esame delle dichiarazioni dei testi di parte resistente, ha affermato Testimone_3
“ho visto il lavorare in tale supermercato dalla fine di gennaio del 2021”. Tale testimonianza non può Pt_1
2 essere utilizzata per provare la sussistenza del rapporto di lavoro ancor prima della formale assunzione, poiché è lo stesso ricorrente a riferire di aver iniziato a lavorare il 2.02.2021, e non anche alla fine di gennaio 2021.
È rimasta poi isolata la dichiarazione compatibile con la decorrenza del rapporto dal 2.02.2021, dal momento che solo la teste , zia del ricorrente, ha riferito che il avesse Testimone_4 Pt_1 iniziato a lavorare “dai primi giorni di febbraio 2021”.
Alla luce delle prove testimoniali espletate, il Tribunale ritiene quindi che non sia stata raggiunta la prova del lavoro espletato nel periodo dal 2.01.2021 alla data di formale assunzione e che pertanto la decorrenza della prestazione lavorativa vada più correttamente collocata alla data di inizio della prestazione prevista dal contratto e quindi al 17.02.2021.
Venendo alla questione relativa all'orario di lavoro, può osservarsi quanto segue.
Nel contratto, l'orario di lavoro pattuito è pari a 20 ore settimanali, articolato con le seguenti modalità: lunedì riposo, da martedì a sabato 4 ore, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e tale è anche la ricostruzione dell'orario di lavoro osservato dal come fornita dal datore di lavoro Pt_1 nell'interrogatorio formale. Parte resistente sostiene altresì che l'attività lavorativa non è stata mai prestata la domenica e i giorni festivi. Il ricorrente afferma invece di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 13:30, compresi i festivi (esclusi Pasqua e Pasquetta); il sabato dalle ore 6:00 alle ore 20:00; le domeniche dei mesi di giugno e luglio 2021 dalle ore 6:00 alle ore 13:30.
Secondo costante giurisprudenza, in materia di lavoro straordinario “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 19/06/2018,
n. 16150.
Occorre esaminare le dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio.
La teste di parte ricorrente , cliente del negozio, ha dichiarato: “ADR: poiché Testimone_3 frequento il supermercato “Da Domenico” del resistente, ho visto il lavorare in tale supermercato dalla fine Pt_1 di gennaio del 2021 fino alla fine di luglio del 2021 (…)” ; “ ADR: (…) in una settimana mi recavo, così come tutt'ora, a fare la spesa 3-4 volte a settimana (…) durante i giorni feriali mi recavo al supermercato (…) verso le 7 meno un quarto-7 oppure (…) verso le 12:45-13”; “ADR: circa l'orario di lavoro del posso dire che lo Pt_1 vedevo nel supermercato tutti i giorni della settimana in cui mi recavo a fare la spesa, dal lunedì al venerdì, il sabato lo vedevo sia la mattina che il pomeriggio, perché il supermercato ancora oggi fa orario continuato;
il supermercato era aperto e lo è tuttora anche nelle domeniche, per mezza giornata, fino alle 13:30 ma solo nei mesi estivi a partire da giugno e fino a settembre.”; “ADR: come ho già detto, il supermercato di sabato fa orario continuato dalle 6:00 alle 20:00, mi recavo quasi tutti i sabati a fare la spesa, di mattina, di pomeriggio o di sera in diversi orari e ogni volta che andavo vedevo che c'era il che lavorava nel supermercato.”; “ADR: nel 2021 e ancora oggi il Pt_1
3 supermercato (…) era aperto nelle festività del 25 aprile, 1 maggio e così via, escluse solo Pasqua e Pasquetta;
tanto posso dire perché nella mia zona quel supermercato è l'unico aperto in tali festività; in tali festività io facevo la spesa, il supermercato era aperto per mezza giornata, dalle 6:00 alle 13:30 e quando andavo io vedevo sempre il Pt_1 che era presente.”; “ADR: il c'era sempre, dal lunedì al venerdì, nella mattinata, ivi compreso il martedì; Pt_1 giacché ogni volta che andavo, anche in questo giorno lo trovavo;
come detto il lavorava tutti i sabato dalla Pt_1 mattina alla sera con orario continuato, mentre il giorno libero era la domenica in cui il supermercato era chiuso, fino alla fine di maggio, perché d'estate, a partire da giugno, il supermercato era aperto tutte le domeniche nella mattinata.”
L'altra teste di parte ricorrente , zia del ha dichiarato: “ ADR: (…) mio Testimone_4 Pt_1 PO nel periodo in cui ha lavorato nel supermercato del resistente, ha dormito a casa mia;
il mio Parte_1 compagno (…) la mattina verso le 5:30 lo accompagnava in auto al supermercato, perché alle 6:00 mio PO cominciava il turno di lavoro (…); “ADR: mio PO tornava da lavoro verso le 14:00 e pranzava a casa Pt_1 mia;
so che lasciava il lavoro alle 13:30 e dopo circa mezz'ora arrivava a casa mia (…)”; “ADR: il mio compagno accompagnava sul lavoro mio PO tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì (…) tutti i sabato invece mio PO faceva orario continuato dalle 6:00 di mattina fino alle 20:00 di sera (…) anche il sabato mattina il mio compagno accompagnava mio PO al lavoro alle 5:30 (…) andava a prendere mio PO da Testimone_5 lavoro verso le 20:00 di sera (…)” ; “ADR: Anche nei giorni festivi del 2021 mio PO andava a lavorare nel supermercato dell' facendo l'orario normale, vale a dire dalle 6:00 alle 13:30, solo Pasqua e Pasquetta non CP_1 ha lavorato.”; “ADR: (…) il supermercato apriva anche di domenica per mezza giornata solo nel periodo estivo a partire dal primo giugno e mio PO ha lavorato tutte le domeniche nel supermercato nei mesi di giugno e luglio del
2021” ; “ADR: io facevo e continuo a fare la spesa nel supermercato di sia prima che ci andasse Controparte_1
a lavorare mio PO che tutt'ora (…)”.
La teste di parte resistente , collega del ricorrente, ha riferito che “ADR: il Tes_1 Pt_1 lavorava dal lunedì al sabato con un giorno di riposo durante la settimana;
lavorava o di mattina oppure di pomeriggio;
quando lavorava di mattina l'orario era dalle 8:00 alle 12:00 e quando lavorava di pomeriggio dalle
17:00 alle 20:00; anche il sabato il faceva dalle 8:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 17:00 alle 20:00”. Pt_1
L'altro teste di parte resistente anch'egli collega del ha dichiarato che Tes_2 Pt_1
“ADR: il ricorrente era assunto con contratto part-time, tanto mi era riferito sia da lui che dal titolare;
lavorava dalle 7:30-8 sino alle 12:30-13:00, dal lunedì al venerdì.”, che “ADR: come tutti, anche il ricorrente aveva la mattina libera il martedì. Non lavorava il martedì pomeriggio. Poteva capitare che lavorasse la mattina del sabato
e quindi non lavorava la mattina del venerdì. In pratica lavorava 4 gg alla settimana per 5 ore al giorno.” e ancora che “ADR: domenica e festivi il supermercato è aperto, ma come ho detto, il ricorrente non lavorava in tali giorni”.
Venendo alla valutazione della prova, può osservarsi quanto segue.
Per quel che attiene alle dichiarazioni della teste , in primo luogo, nella deposizione si Tes_1 riscontra una contraddizione nella parte in cui dapprima la teste afferma che il ricorrente lavorasse
4 o di mattina o di pomeriggio, per poi riferire che il sabato lo stesso fosse in servizio sia di mattina sia di pomeriggio. Ma soprattutto la teste introduce la questione relativa all'orario di lavoro pomeridiano durante la settimana (dalle 17:00 alle 20:00), circostanza mai dedotta né dal ricorrente nel libello introduttivo, né dal datore di lavoro nella memoria e in sede di interrogatorio formale, sulla quale non si vede perché il qualora avesse lavorato anche in orario pomeridiano, non Pt_1 lo avrebbe dedotto.
La teste dunque dimostra di non ricordare l'unica cosa certa, ossia che il durante la Pt_1 settimana, dal lunedì al venerdì, lavorasse solo durante la mattinata. Occorre considerare poi che Tes_ l'attendibilità della può ritenersi ridotta per il fatto che la stessa è una attuale dipendente del supermercato.
Dalla deposizione dell'altro teste di parte resistente si evince che lo stesso non Tes_2 riferisce un'altra circostanza sicura, ossia che il lavorasse regolarmente anche tutti i sabati. Pt_1
E che il lavoratore prestasse servizio anche il sabato trae conferma anche dalla dichiarazione resa dallo stesso datore di lavoro in sede di interrogatorio formale. Il teste riferendo che il lavoro Tes_2 durante la giornata di sabato fosse una eventualità solo sporadica, dimostra dunque di non ricordare in modo preciso e puntuale l'articolazione della prestazione lavorativa del ricorrente. Inoltre, anche l'attendibilità del teste deve essere valutata alla luce della circostanza che anche lo stesso è un Tes_2 attuale dipendente dell CP_1
Delle dichiarazioni della teste non vi è ragione di dubitare, avendo la stessa fornito una Tes_3 dettagliata descrizione dei fatti e avendo appreso le circostanze riferite in prima persona, essendo una cliente abituale del supermercato. Il suo racconto appare lineare e privo di contraddizioni.
Inoltre, a differenza degli altri due testi, è persona estranea alle parti, non avendo con le stesse né rapporti lavorativi, né di parentela o interesse.
Per quel che attiene alla deposizione della teste zia del ricorrente, in primo luogo, occorre Tes_4 dire che sussistendo un rapporto di parentela con il le dichiarazioni della stessa devono Pt_1 essere valutate in modo rigoroso e supportate da ulteriori elementi di riscontro. In aggiunta a ciò, occorre considerare che, in disparte la conoscenza dei fatti di causa in quanto cliente del supermercato, quanto riferito dalla teste circa l'inizio e la fine dell'orario di lavoro del PO non è frutto di una conoscenza diretta dei fatti ma si tratta di orari riferiti alla o dal PO stesso Tes_4
o dal compagno che lo accompagnava al lavoro.
Ad ogni modo, la teste ha fornito una ricostruzione degli orari lavorativi quasi Tes_4 sovrapponibile a quella offerta dalla teste , pertanto può concludersi osservando quanto Tes_3 segue.
La divergenza fra le dichiarazioni della teste e della teste attiene agli orari di Tes_3 Tes_4 inizio e fine della prestazione lavorativa settimanale del ricorrente. Siccome la teste ha Tes_3
5 una conoscenza diretta dei fatti sul punto, essendo cliente abituale del supermercato, il Tribunale, avallando la sua ricostruzione, ritiene accertato, in via prudenziale, che il abbia lavorato Pt_1 dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 13:00, senza alcun giorno di pausa eccetto la domenica.
Per quel che concerne il lavoro di sabato, entrambe le testi del ricorrente hanno confermato che il medesimo lavorasse in tale giorno, sia di mattina sia di pomeriggio e che in quella giornata il supermercato facesse orario continuato. Sul punto, il Tribunale sostiene, sempre in via prudenziale, che risulti provato che il abbia lavorato anche nella giornata di sabato dalle ore 7:00 alle Pt_1 ore 20:00 (con mezz'ora di pausa dalle 13:30 alle 14:00).
Avuto riguardo alla questione del lavoro nelle domeniche di giugno e luglio 2021, essendoci soltanto la testimonianza della e non sussistendo ulteriori elementi di riscontro, questo Tes_4 giudice ritiene che la stessa non sia da sola sufficiente a ritenere provato il lavoro in tale giornata.
A fronte di ciò, parte resistente non ha dimostrato di aver corrisposto al ricorrente l'esatta retribuzione dovutagli per il lavoro straordinario svolto, in tal modo omettendo di provare i fatti modificativi od estintivi del credito ai sensi dell'art. 2967 c.c.
Alla luce delle sopra indicate emergenze istruttorie, e nei limiti delle stesse, possono ritenersi parzialmente provate le rivendicazioni attoree a titolo di differenze retributive per il lavoro espletato e, in conclusione, può dirsi che l'attività lavorativa del si è svolta nel periodo indicato nel Pt_1 contratto, ossia dal 17.02.2021 al 1.08.2021, con la seguente articolazione oraria settimanale: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e il sabato dalle ore 7:00 alle ore 20:00 (con mezz'ora di pausa dalle 13:30 alle 14:00), e quindi per 30 ore dal lunedì al venerdì e per 12,5 ore nella giornata di sabato, per un totale di 42,5 ore settimanali.
Le parti sono state conseguentemente invitate a riformulare i conteggi delle spettanze dovute al lavoratore sulla scorta dei parametri sopra indicati.
Dal prospetto di calcolo depositato il 30.10.2025 emerge la sussistenza di un credito per differenze retributive pari ad € 9.152,70 lordi -di cui € 5.918,12 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, € 795,11 a titolo di 13° mensilità, € 709,94 a titolo di 14° mensilità, € 812,26 a titolo di
Tfr ed € 911,27 a titolo di permessi non goduti e ferie (€ 145,50 + € 765,77)- somma che costituisce il limite entro il quale la domanda giudiziale può trovare accoglimento.
Sebbene contestati, i conteggi risultano redatti nel pieno rispetto dei parametri indicati dal
Tribunale, per cui vanno immuni dalle censure prospettate dal convenuto e possono essere posti alla base della presente decisione. Peraltro parte resistente, pur invitata a produrre un proprio conteggio, non ha inteso produrlo, limitandosi ad una generica contestazione di quello redatto da parte istante.
Per le ragioni che precedono, in accoglimento della domanda, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 9.152,70, di cui €
6 5.918,12 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, € 795,11 a titolo di 13° mensilità, € 709,94
a titolo di 14° mensilità, € 812,26 a titolo di Tfr ed € 911,27 a titolo di permessi non goduti e ferie
(€ 145,50 + € 765,77), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo diritto sino al soddisfo.
Le spese processuali, liquidata in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, va posta a carico del convenuto secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M
. definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
-condanna a pagare a la somma di € 9.152,70 Controparte_1 Parte_1 per i titoli sopra specificati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, Controparte_1 liquidata in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, Avv. Luigi Chiffi.
Lecce, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to DR Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla Dott.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. DR Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 13.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 12206/2021 R.G.
tra
nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Luigi Chiffi come Parte_1 da procura speciale in calce al ricorso
ricorrente
e nato il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Leonardo Branca come da Controparte_1 procura allegata alla memoria di costituzione
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.11.2021, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato alle dipendenze della , con qualifica e mansioni di commesso di Controparte_2 vendita nel reparto macelleria del supermercato denominato “Da Domenico” sito in Miggiano (LE); di essere stato assunto con contratto di lavoro part time a tempo indeterminato che prevedeva 20 ore settimanali dal 17.02.2021 all'1.08.2021; di aver lavorato continuativamente dal 2.02.2021 all'1.08.2021, data nella quale aveva rassegnato le proprie dimissioni;
di aver osservato un orario di lavoro pari a 7 ore e mezza giornaliere, nonostante il contratto prevedesse 20 ore settimanali, e di aver lavorato tutti i giorni della settimana, festività comprese (ad eccezione di Pasqua e Pasquetta), dal lunedì al venerdì continuativamente dalle ore 6:00 alle ore 13:30; di aver altresì lavorato il sabato per 13 ore e mezza giornaliere continuativamente dalle ore 6:00 alle ore 20:00, con mezz'ora di pausa dalle 13:30 alle 14:00; di non aver lavorato le domeniche, ad eccezione di quelle dei mesi di giugno e luglio 2021, nelle quali aveva lavorato per 7 ore e mezza giornaliere continuativamente dalle ore 6:00 alle ore 13:30; di aver dunque prestato attività lavorativa per un totale di 51 ore settimanali da febbraio a maggio 2021 e 58,5 ore settimanali nel periodo giugno-luglio 2021; di non aver più lavorato dal 14.07.2021 fino al termine del rapporto causa malattia. Il ricorrente deduceva poi di aver percepito per il lavoro prestato un totale di € 3.624,98 netti, pari a € 3.623,27 lordi e che
1 la retribuzione percepita non fosse in primis proporzionata alle ore di lavoro effettivamente espletate e, ad ogni modo, non corrispondente a quanto previsto dal C.C.N.L. applicabile.
Sulla scorta di tanto, chiedeva condannarsi parte convenuta al pagamento della somma di €
13.143,53 come quantificata nel conteggio allegato al ricorso, aumentata di accessori nella misura di legge e con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contradditorio, parte convenuta eccepiva preliminarmente la nullità del ricorso introduttivo e nel merito contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Espletati la prova testimoniale e gli interrogatori formali, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ritiene il Tribunale che il ricorso introduttivo del giudizio sia strutturato in maniera idonea a superare il vaglio preliminare circa la sua conformità ai parametri di cui all'art. 414 c.p.c. e che pertanto non possa essere dichiarato nullo in ragione della indeterminatezza dell'oggetto della domanda e della insufficiente esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della stessa.
Così ricostruita la vicenda, il ricorso è parzialmente fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
La controversia ha ad oggetto l'orario di lavoro del ricorrente, in quanto è necessario accertare se lo stesso abbia lavorato part time, come previsto dal contratto e riconosciuto dal datore di lavoro nelle buste paga, oppure full time, come affermato dal ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio e se il ricorrente stesso abbia altresì prestato lavoro straordinario. Il ricorrente sostiene di aver lavorato per un totale di 51 ore settimanali da febbraio a maggio 2021 e 58,5 ore settimanali nel periodo giugno-luglio 2021.
L'ulteriore questione riguarda la decorrenza del rapporto di lavoro poiché, sebbene formalmente assunto in data 17.02.2021, il afferma di aver iniziato a lavorare in data 2.2.2021. Pt_1
Va preliminarmente affrontata la questione relativa alla corretta decorrenza del rapporto di lavoro.
Nella vicenda che ci occupa, il ricorrente sostiene di aver iniziato a lavorare in data 2.2.2021, mentre il contratto e le buste paga in atti documentano l'esistenza del rapporto di lavoro dal 17.02.2021 al
1.08.2021.
Sul punto, i due testi di parte resistente e hanno dichiarato: la prima “il Tes_1 Tes_2 ricorrente ha lavorato nel supermercato del resistente da febbraio 2021”, il secondo “il ricorrente ha lavorato da febbraio 2021”. Anche il datore di lavoro, in sede di interrogatorio formale, ha riferito che il ricorrente avesse iniziato a lavorare nel suo supermercato “nel febbraio 2021”.
Venendo all'esame delle dichiarazioni dei testi di parte resistente, ha affermato Testimone_3
“ho visto il lavorare in tale supermercato dalla fine di gennaio del 2021”. Tale testimonianza non può Pt_1
2 essere utilizzata per provare la sussistenza del rapporto di lavoro ancor prima della formale assunzione, poiché è lo stesso ricorrente a riferire di aver iniziato a lavorare il 2.02.2021, e non anche alla fine di gennaio 2021.
È rimasta poi isolata la dichiarazione compatibile con la decorrenza del rapporto dal 2.02.2021, dal momento che solo la teste , zia del ricorrente, ha riferito che il avesse Testimone_4 Pt_1 iniziato a lavorare “dai primi giorni di febbraio 2021”.
Alla luce delle prove testimoniali espletate, il Tribunale ritiene quindi che non sia stata raggiunta la prova del lavoro espletato nel periodo dal 2.01.2021 alla data di formale assunzione e che pertanto la decorrenza della prestazione lavorativa vada più correttamente collocata alla data di inizio della prestazione prevista dal contratto e quindi al 17.02.2021.
Venendo alla questione relativa all'orario di lavoro, può osservarsi quanto segue.
Nel contratto, l'orario di lavoro pattuito è pari a 20 ore settimanali, articolato con le seguenti modalità: lunedì riposo, da martedì a sabato 4 ore, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e tale è anche la ricostruzione dell'orario di lavoro osservato dal come fornita dal datore di lavoro Pt_1 nell'interrogatorio formale. Parte resistente sostiene altresì che l'attività lavorativa non è stata mai prestata la domenica e i giorni festivi. Il ricorrente afferma invece di aver lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 6:00 alle ore 13:30, compresi i festivi (esclusi Pasqua e Pasquetta); il sabato dalle ore 6:00 alle ore 20:00; le domeniche dei mesi di giugno e luglio 2021 dalle ore 6:00 alle ore 13:30.
Secondo costante giurisprudenza, in materia di lavoro straordinario “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice.” Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 19/06/2018,
n. 16150.
Occorre esaminare le dichiarazioni rese dai testi escussi in giudizio.
La teste di parte ricorrente , cliente del negozio, ha dichiarato: “ADR: poiché Testimone_3 frequento il supermercato “Da Domenico” del resistente, ho visto il lavorare in tale supermercato dalla fine Pt_1 di gennaio del 2021 fino alla fine di luglio del 2021 (…)” ; “ ADR: (…) in una settimana mi recavo, così come tutt'ora, a fare la spesa 3-4 volte a settimana (…) durante i giorni feriali mi recavo al supermercato (…) verso le 7 meno un quarto-7 oppure (…) verso le 12:45-13”; “ADR: circa l'orario di lavoro del posso dire che lo Pt_1 vedevo nel supermercato tutti i giorni della settimana in cui mi recavo a fare la spesa, dal lunedì al venerdì, il sabato lo vedevo sia la mattina che il pomeriggio, perché il supermercato ancora oggi fa orario continuato;
il supermercato era aperto e lo è tuttora anche nelle domeniche, per mezza giornata, fino alle 13:30 ma solo nei mesi estivi a partire da giugno e fino a settembre.”; “ADR: come ho già detto, il supermercato di sabato fa orario continuato dalle 6:00 alle 20:00, mi recavo quasi tutti i sabati a fare la spesa, di mattina, di pomeriggio o di sera in diversi orari e ogni volta che andavo vedevo che c'era il che lavorava nel supermercato.”; “ADR: nel 2021 e ancora oggi il Pt_1
3 supermercato (…) era aperto nelle festività del 25 aprile, 1 maggio e così via, escluse solo Pasqua e Pasquetta;
tanto posso dire perché nella mia zona quel supermercato è l'unico aperto in tali festività; in tali festività io facevo la spesa, il supermercato era aperto per mezza giornata, dalle 6:00 alle 13:30 e quando andavo io vedevo sempre il Pt_1 che era presente.”; “ADR: il c'era sempre, dal lunedì al venerdì, nella mattinata, ivi compreso il martedì; Pt_1 giacché ogni volta che andavo, anche in questo giorno lo trovavo;
come detto il lavorava tutti i sabato dalla Pt_1 mattina alla sera con orario continuato, mentre il giorno libero era la domenica in cui il supermercato era chiuso, fino alla fine di maggio, perché d'estate, a partire da giugno, il supermercato era aperto tutte le domeniche nella mattinata.”
L'altra teste di parte ricorrente , zia del ha dichiarato: “ ADR: (…) mio Testimone_4 Pt_1 PO nel periodo in cui ha lavorato nel supermercato del resistente, ha dormito a casa mia;
il mio Parte_1 compagno (…) la mattina verso le 5:30 lo accompagnava in auto al supermercato, perché alle 6:00 mio PO cominciava il turno di lavoro (…); “ADR: mio PO tornava da lavoro verso le 14:00 e pranzava a casa Pt_1 mia;
so che lasciava il lavoro alle 13:30 e dopo circa mezz'ora arrivava a casa mia (…)”; “ADR: il mio compagno accompagnava sul lavoro mio PO tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì (…) tutti i sabato invece mio PO faceva orario continuato dalle 6:00 di mattina fino alle 20:00 di sera (…) anche il sabato mattina il mio compagno accompagnava mio PO al lavoro alle 5:30 (…) andava a prendere mio PO da Testimone_5 lavoro verso le 20:00 di sera (…)” ; “ADR: Anche nei giorni festivi del 2021 mio PO andava a lavorare nel supermercato dell' facendo l'orario normale, vale a dire dalle 6:00 alle 13:30, solo Pasqua e Pasquetta non CP_1 ha lavorato.”; “ADR: (…) il supermercato apriva anche di domenica per mezza giornata solo nel periodo estivo a partire dal primo giugno e mio PO ha lavorato tutte le domeniche nel supermercato nei mesi di giugno e luglio del
2021” ; “ADR: io facevo e continuo a fare la spesa nel supermercato di sia prima che ci andasse Controparte_1
a lavorare mio PO che tutt'ora (…)”.
La teste di parte resistente , collega del ricorrente, ha riferito che “ADR: il Tes_1 Pt_1 lavorava dal lunedì al sabato con un giorno di riposo durante la settimana;
lavorava o di mattina oppure di pomeriggio;
quando lavorava di mattina l'orario era dalle 8:00 alle 12:00 e quando lavorava di pomeriggio dalle
17:00 alle 20:00; anche il sabato il faceva dalle 8:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 17:00 alle 20:00”. Pt_1
L'altro teste di parte resistente anch'egli collega del ha dichiarato che Tes_2 Pt_1
“ADR: il ricorrente era assunto con contratto part-time, tanto mi era riferito sia da lui che dal titolare;
lavorava dalle 7:30-8 sino alle 12:30-13:00, dal lunedì al venerdì.”, che “ADR: come tutti, anche il ricorrente aveva la mattina libera il martedì. Non lavorava il martedì pomeriggio. Poteva capitare che lavorasse la mattina del sabato
e quindi non lavorava la mattina del venerdì. In pratica lavorava 4 gg alla settimana per 5 ore al giorno.” e ancora che “ADR: domenica e festivi il supermercato è aperto, ma come ho detto, il ricorrente non lavorava in tali giorni”.
Venendo alla valutazione della prova, può osservarsi quanto segue.
Per quel che attiene alle dichiarazioni della teste , in primo luogo, nella deposizione si Tes_1 riscontra una contraddizione nella parte in cui dapprima la teste afferma che il ricorrente lavorasse
4 o di mattina o di pomeriggio, per poi riferire che il sabato lo stesso fosse in servizio sia di mattina sia di pomeriggio. Ma soprattutto la teste introduce la questione relativa all'orario di lavoro pomeridiano durante la settimana (dalle 17:00 alle 20:00), circostanza mai dedotta né dal ricorrente nel libello introduttivo, né dal datore di lavoro nella memoria e in sede di interrogatorio formale, sulla quale non si vede perché il qualora avesse lavorato anche in orario pomeridiano, non Pt_1 lo avrebbe dedotto.
La teste dunque dimostra di non ricordare l'unica cosa certa, ossia che il durante la Pt_1 settimana, dal lunedì al venerdì, lavorasse solo durante la mattinata. Occorre considerare poi che Tes_ l'attendibilità della può ritenersi ridotta per il fatto che la stessa è una attuale dipendente del supermercato.
Dalla deposizione dell'altro teste di parte resistente si evince che lo stesso non Tes_2 riferisce un'altra circostanza sicura, ossia che il lavorasse regolarmente anche tutti i sabati. Pt_1
E che il lavoratore prestasse servizio anche il sabato trae conferma anche dalla dichiarazione resa dallo stesso datore di lavoro in sede di interrogatorio formale. Il teste riferendo che il lavoro Tes_2 durante la giornata di sabato fosse una eventualità solo sporadica, dimostra dunque di non ricordare in modo preciso e puntuale l'articolazione della prestazione lavorativa del ricorrente. Inoltre, anche l'attendibilità del teste deve essere valutata alla luce della circostanza che anche lo stesso è un Tes_2 attuale dipendente dell CP_1
Delle dichiarazioni della teste non vi è ragione di dubitare, avendo la stessa fornito una Tes_3 dettagliata descrizione dei fatti e avendo appreso le circostanze riferite in prima persona, essendo una cliente abituale del supermercato. Il suo racconto appare lineare e privo di contraddizioni.
Inoltre, a differenza degli altri due testi, è persona estranea alle parti, non avendo con le stesse né rapporti lavorativi, né di parentela o interesse.
Per quel che attiene alla deposizione della teste zia del ricorrente, in primo luogo, occorre Tes_4 dire che sussistendo un rapporto di parentela con il le dichiarazioni della stessa devono Pt_1 essere valutate in modo rigoroso e supportate da ulteriori elementi di riscontro. In aggiunta a ciò, occorre considerare che, in disparte la conoscenza dei fatti di causa in quanto cliente del supermercato, quanto riferito dalla teste circa l'inizio e la fine dell'orario di lavoro del PO non è frutto di una conoscenza diretta dei fatti ma si tratta di orari riferiti alla o dal PO stesso Tes_4
o dal compagno che lo accompagnava al lavoro.
Ad ogni modo, la teste ha fornito una ricostruzione degli orari lavorativi quasi Tes_4 sovrapponibile a quella offerta dalla teste , pertanto può concludersi osservando quanto Tes_3 segue.
La divergenza fra le dichiarazioni della teste e della teste attiene agli orari di Tes_3 Tes_4 inizio e fine della prestazione lavorativa settimanale del ricorrente. Siccome la teste ha Tes_3
5 una conoscenza diretta dei fatti sul punto, essendo cliente abituale del supermercato, il Tribunale, avallando la sua ricostruzione, ritiene accertato, in via prudenziale, che il abbia lavorato Pt_1 dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 13:00, senza alcun giorno di pausa eccetto la domenica.
Per quel che concerne il lavoro di sabato, entrambe le testi del ricorrente hanno confermato che il medesimo lavorasse in tale giorno, sia di mattina sia di pomeriggio e che in quella giornata il supermercato facesse orario continuato. Sul punto, il Tribunale sostiene, sempre in via prudenziale, che risulti provato che il abbia lavorato anche nella giornata di sabato dalle ore 7:00 alle Pt_1 ore 20:00 (con mezz'ora di pausa dalle 13:30 alle 14:00).
Avuto riguardo alla questione del lavoro nelle domeniche di giugno e luglio 2021, essendoci soltanto la testimonianza della e non sussistendo ulteriori elementi di riscontro, questo Tes_4 giudice ritiene che la stessa non sia da sola sufficiente a ritenere provato il lavoro in tale giornata.
A fronte di ciò, parte resistente non ha dimostrato di aver corrisposto al ricorrente l'esatta retribuzione dovutagli per il lavoro straordinario svolto, in tal modo omettendo di provare i fatti modificativi od estintivi del credito ai sensi dell'art. 2967 c.c.
Alla luce delle sopra indicate emergenze istruttorie, e nei limiti delle stesse, possono ritenersi parzialmente provate le rivendicazioni attoree a titolo di differenze retributive per il lavoro espletato e, in conclusione, può dirsi che l'attività lavorativa del si è svolta nel periodo indicato nel Pt_1 contratto, ossia dal 17.02.2021 al 1.08.2021, con la seguente articolazione oraria settimanale: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:00 alle ore 13:00 e il sabato dalle ore 7:00 alle ore 20:00 (con mezz'ora di pausa dalle 13:30 alle 14:00), e quindi per 30 ore dal lunedì al venerdì e per 12,5 ore nella giornata di sabato, per un totale di 42,5 ore settimanali.
Le parti sono state conseguentemente invitate a riformulare i conteggi delle spettanze dovute al lavoratore sulla scorta dei parametri sopra indicati.
Dal prospetto di calcolo depositato il 30.10.2025 emerge la sussistenza di un credito per differenze retributive pari ad € 9.152,70 lordi -di cui € 5.918,12 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, € 795,11 a titolo di 13° mensilità, € 709,94 a titolo di 14° mensilità, € 812,26 a titolo di
Tfr ed € 911,27 a titolo di permessi non goduti e ferie (€ 145,50 + € 765,77)- somma che costituisce il limite entro il quale la domanda giudiziale può trovare accoglimento.
Sebbene contestati, i conteggi risultano redatti nel pieno rispetto dei parametri indicati dal
Tribunale, per cui vanno immuni dalle censure prospettate dal convenuto e possono essere posti alla base della presente decisione. Peraltro parte resistente, pur invitata a produrre un proprio conteggio, non ha inteso produrlo, limitandosi ad una generica contestazione di quello redatto da parte istante.
Per le ragioni che precedono, in accoglimento della domanda, parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 9.152,70, di cui €
6 5.918,12 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria, € 795,11 a titolo di 13° mensilità, € 709,94
a titolo di 14° mensilità, € 812,26 a titolo di Tfr ed € 911,27 a titolo di permessi non goduti e ferie
(€ 145,50 + € 765,77), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo diritto sino al soddisfo.
Le spese processuali, liquidata in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, va posta a carico del convenuto secondo la regola della soccombenza, con distrazione.
P.Q.M
. definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
-condanna a pagare a la somma di € 9.152,70 Controparte_1 Parte_1 per i titoli sopra specificati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, Controparte_1 liquidata in € 2.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, Avv. Luigi Chiffi.
Lecce, 13.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to DR Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla Dott.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
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