Articolo 9 della Legge 22 aprile 2021, n. 53
Articolo 8Articolo 10
Versione
8 maggio 2021
Art. 9.

Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/790 , sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019 , il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) applicare la definizione di «istituti di tutela del patrimonio culturale», nell'accezione piu' ampia possibile, al fine di favorire l'accesso ai beni ivi custoditi;
b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di testo e dati di cui all' articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790 , garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati, nonche' definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;
c) esercitare l'opzione di cui all' articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790 , che consente di escludere o limitare l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri materiali;
d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal meccanismo di concessione delle licenze di cui all' articolo 8, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;
e) esercitare l'opzione di cui all' articolo 8, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/ 790 , che consente di stabilire requisiti specifici per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati fuori commercio;
f) individuare la disciplina applicabile nel caso in cui l'opera, oltre ad essere fuori commercio ai sensi dell' articolo 8 della direttiva (UE) 2019/790 , sia anche «orfana» e quindi soggetta alle disposizioni della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 ;
g) prevedere, ai sensi dell' articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/790 , ulteriori misure di pubblicita' a favore dei titolari dei diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;
h) prevedere, ai sensi dell' articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 , che nel caso di utilizzo on-line delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della societa' dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali pubblicazioni;
i) definire il concetto di «estratti molto brevi» in modo da non pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;
l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all' articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790 , destinata agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi ultimi;
m) definire la quota del compenso di cui all' articolo 16 della direttiva (UE) 2019/ 790 spettante agli editori nel caso in cui l'opera sia utilizzata in virtu' di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i diritti degli autori;
n) definire le attivita' di cui all' articolo 17, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/790 , con particolare riferimento al livello di diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei «massimi sforzi», nel rispetto del principio di ragionevolezza;
o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui all' articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790 , ivi compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;
p) stabilire le modalita' e i criteri del meccanismo di adeguamento contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione collettiva applicabile, di cui all' articolo 20 della direttiva (UE) 2019/790 ;
q) stabilire le modalita' e i criteri, anche variabili in base ai diversi settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di cui all' articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790 .
Note all' art. 9:
- La direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio , sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio 2019, n. L 130.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
- La direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio , su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 ottobre 2012, n. L 299.
Entrata in vigore il 8 maggio 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente